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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/05/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2500/2023 promossa da:
, difesa dagli avv. Francesca Sizzi e Stefano Cavazzoni;
Parte_1
PARTE ATTRICE contro
, difeso dall'avv. Caterina Lamboglia;
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Pubblico Ministero- sede-
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per le parti private: voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi. Spese compensate. per il PM: visto del 27 novembre 2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione personale Parte_1 da con il quale ha contratto matrimonio in Agliana (PT), il 26 settembre 1998. Controparte_2
si è costituito e nulla ha opposto alla separazione;
ha, tuttavia, formulato Controparte_2 domanda di addebito della separazione alla ed ha chiesto un risarcimento del danno Parte_1 biologico per fatto della e un risarcimento del danno patrimoniale. Parte_1
All'udienza del 7 maggio 2024, l ha rinunciato alle domande riconvenzionali proposte e la CP_2 ha accettato la rinuncia;
entrambe le parti hanno, dunque, concluso per la separazione Parte_1 personale, a spese compensate.
pagina 1 di 2 Sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Ed infatti, risulta che le parti hanno cessato la convivenza dal maggio 2023 e, con essa, ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In considerazione del fatto che la sentenza è pronunciata su concorde richiesta delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
-dichiara la separazione personale di n. prato, il 10 aprile 1952, e Parte_1 CP_2
n. Prato, il 23 luglio 1961;
[...]
-dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2024
La Presidente est.
Dott. Lucia Schiaretti
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2500/2023 promossa da:
, difesa dagli avv. Francesca Sizzi e Stefano Cavazzoni;
Parte_1
PARTE ATTRICE contro
, difeso dall'avv. Caterina Lamboglia;
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Pubblico Ministero- sede-
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per le parti private: voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi. Spese compensate. per il PM: visto del 27 novembre 2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione personale Parte_1 da con il quale ha contratto matrimonio in Agliana (PT), il 26 settembre 1998. Controparte_2
si è costituito e nulla ha opposto alla separazione;
ha, tuttavia, formulato Controparte_2 domanda di addebito della separazione alla ed ha chiesto un risarcimento del danno Parte_1 biologico per fatto della e un risarcimento del danno patrimoniale. Parte_1
All'udienza del 7 maggio 2024, l ha rinunciato alle domande riconvenzionali proposte e la CP_2 ha accettato la rinuncia;
entrambe le parti hanno, dunque, concluso per la separazione Parte_1 personale, a spese compensate.
pagina 1 di 2 Sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Ed infatti, risulta che le parti hanno cessato la convivenza dal maggio 2023 e, con essa, ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In considerazione del fatto che la sentenza è pronunciata su concorde richiesta delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
-dichiara la separazione personale di n. prato, il 10 aprile 1952, e Parte_1 CP_2
n. Prato, il 23 luglio 1961;
[...]
-dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2024
La Presidente est.
Dott. Lucia Schiaretti
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
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