Articolo 1 della Legge 17 maggio 1952, n. 620
Articolo 2
Versione
3 luglio 1952
Art. 1.
Nella spesa di lire 1.200.000.000 occorrenti per il completamento dell'Ospedale policlinico di Bari, lo Stato concorre in ragione del 50 per cento della spesa medesima.
Lo Stato anticipera' il restante 50 per cento della spesa che rimane a carico degli Enti locali facenti parte del Consorzio per la costruzione dell'Ospedale policlinico di Bari, previo impegno degli Enti stessi di rimborsare la quota a loro carico in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione dell'ultimo atto di collaudo.
Entrata in vigore il 3 luglio 1952