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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2024, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17402/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17402/2019 promossa da:
e , in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Parte_1 Parte_2
, elett.te domiciliati in Gravina in Puglia (Ba), via Bari n. 69, presso lo studio dell'avv. Persona_1
Domenico Rutigliano, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
Attori
contro
, in persona del , elett.te Controparte_1 Controparte_2 domiciliati in Bari, via Melo n. 97, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Bari, rappresentati e difesi ope legis.
Convenuto
nonchè
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 elett.te domiciliata in Bari, via Cavour n. 43, presso lo studio dell'avv. Salvatore Campanelli, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pariani, come da procura in atti.
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti ai fini d'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 04.12.2019 ritualmente notificato, e , nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori della minore , convenivano al giudizio del Tribunale il Persona_1 [...]
, esponendo che la minore (frequentante la Controparte_4 Persona_1 classe 1^ della scuola primaria “Padre Pio di Pietralcina” di Gravina in Puglia), in data 17.11.2018 durante l'ora di educazione fisica “stava eseguendo un percorso/esercizio tracciato da cerchi e coni di plastica, quando cadendo urtava su un cono tagliente utilizzato per lo svolgimento dell'attività fisica, procurandosi delle lesioni personali” (così testualmente a pag. 2 dell'atto di citazione). Subito dopo, trasportata presso l'Ospedale di Altamura, le veniva diagnosticata la “ferita lacero contusa a tutto spessore con esposizione ossea branca mandibolare sx”, cui seguivano interventi medici.
Gli attori chiedevano quindi la condanna del al risarcimento dei danni subiti dalla minore, CP_1 quantificati in € 18.362,22, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché quelli patiti dalla madre,
[...]
, “per essere stata costretta ad interrompere l'alimentazione naturale al seno materno al Parte_2 piccolo , quantificabili in € 3.000,00” (così testualmente al punto C delle conclusioni Persona_2 dell'atto di citazione).
Si costituiva l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per conto del che, in via preliminare, chiedeva, CP_1 ed otteneva, l'autorizzazione a chiamare in garanzia la società Controparte_3
ai fini della manleva;
sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda
[...] attorea e, nel merito, contestava la fondatezza della stessa chiedendone il rigetto.
Si costituiva, poi, la società assicuratrice, terza chiamata, che argomentava in ordine alla infondatezza delle avverse domande di cui chiedeva, nelle proprie conclusioni, il totale rigetto.
All'esito dell'istruzione, in seno alla quale veniva escussa prova per testi e prodotta documentazione, la causa veniba rimessa in sede decisoria all'udienza del 02.07.2024.
****
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità: “La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa, pertanto, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso” (Cass. civ., Sez. U.,
Sentenza n. 9346 del 27/06/2002; conforme Cass. civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19110 del 15/09/2020);
In merito alla natura della responsabilità e al regime di ripartizione dell'onere probatorio: “Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico
- tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale
l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico
e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe
l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola ne' all'insegnante” (Cass. civ., Sez. U., Sentenza n. 9346 del 27/06/2002).
In particolare: “In caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con
l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016. Nella specie, la S.C. ha ritenuto onere dell , convenuto per il risarcimento dei danni subiti da Parte_3 un'alunna scivolata negli spogliatoi della palestra a causa del pavimento bagnato, provare di aver adottato le cautele necessarie a salvaguardare la incolumità degli allievi prevenendo lo stato pericoloso dei locali).
Ancora: “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021).
La Corte di cassazione, in tema di onere della prova - con particolare riferimento al nesso di causa - ha stabilito quanto segue: “Quanto alla distribuzione dell'onere della prova è convincimento di questa Corte che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del
31/10/2001 ... non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018,
n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente "vicini" al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c. alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": come affermato da questa Corte (Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che
è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto”
(ancora Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021).
Nella specie, parte convenuta ha pacificamente fornito la prova liberatoria richiesta.
In particolare, con riferimento all'oggettività del fatto, non può certamente sostenersi che l'obbligazione dell'insegnante di educazione fisica sia quella di impedire in assoluto qualsiasi tipo di danno che i suoi alunni possano patire, essendo, invece, la sua obbligazione quella di svolgere la lezione e di fare eseguire l'attività in maniera corretta e adeguata. Ed è fisiologicamente connesso allo svolgimento di esercizi fisici caratterizzati da corsa ad ostacoli che si possa accidentalmente cadere e farsi male, senza che ciò necessariamente significhi che l'insegnante abbia posto in essere azioni o omissioni sotto un qualche profilo censurabili.
Il fatto oggetto dell'odierno contendere, così come narrato nell'atto di citazione, appare essere una normale conseguenza dell'esercizio dell'attività sportiva descritta: la minore durante l'esercizio ginnico nel ricadere dopo un salto si è fatta male (così in sintesi all'esito dell'istruttoria orale svolta nel corso del processo).
Non avendo l'odierna parte attrice non solo provato, ma addirittura neppure allegato, che ciò sia avvenuto per una qualche ragione attribuibile a responsabilità dell'insegnante (come, per esempio, avere fatto eseguire agli allievi esercizi superiori alle loro capacità o da svolgersi su un campo inadeguato, ecc.), deve ritenersi che l'incidente in questione sia frutto di una inevitabile casualità.
Sulla scorta dei suesposti principi consolidati espressi dalla Suprema Corte e tenuto conto della ricostruzione storica dell'evento fornita dai testi oculari ascoltati nel corso del giudizio, deve ritenersi insussistente la responsabilità dell'istituto scolastico per l'evento dannoso dedotto in giudizio, essendo l'infortunio verificatosi in maniera del tutto fortuita e con riferimento al quale alcuna misura precauzionale poteva essere adottata dall'insegnante, presente e vigilante come emerso in sede istruttoria, nonché dall'istituto scolastico.
Pertanto, la domanda va rigettata.
La fluidità della materia al momento della proposizione della domanda e le sofferenze oggettivamente patite dalla minore in conseguenza dell'infortunio giustificano la integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-III Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bari, 02.07.2024
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17402/2019 promossa da:
e , in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Parte_1 Parte_2
, elett.te domiciliati in Gravina in Puglia (Ba), via Bari n. 69, presso lo studio dell'avv. Persona_1
Domenico Rutigliano, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
Attori
contro
, in persona del , elett.te Controparte_1 Controparte_2 domiciliati in Bari, via Melo n. 97, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Bari, rappresentati e difesi ope legis.
Convenuto
nonchè
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 elett.te domiciliata in Bari, via Cavour n. 43, presso lo studio dell'avv. Salvatore Campanelli, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pariani, come da procura in atti.
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti ai fini d'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 04.12.2019 ritualmente notificato, e , nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori della minore , convenivano al giudizio del Tribunale il Persona_1 [...]
, esponendo che la minore (frequentante la Controparte_4 Persona_1 classe 1^ della scuola primaria “Padre Pio di Pietralcina” di Gravina in Puglia), in data 17.11.2018 durante l'ora di educazione fisica “stava eseguendo un percorso/esercizio tracciato da cerchi e coni di plastica, quando cadendo urtava su un cono tagliente utilizzato per lo svolgimento dell'attività fisica, procurandosi delle lesioni personali” (così testualmente a pag. 2 dell'atto di citazione). Subito dopo, trasportata presso l'Ospedale di Altamura, le veniva diagnosticata la “ferita lacero contusa a tutto spessore con esposizione ossea branca mandibolare sx”, cui seguivano interventi medici.
Gli attori chiedevano quindi la condanna del al risarcimento dei danni subiti dalla minore, CP_1 quantificati in € 18.362,22, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché quelli patiti dalla madre,
[...]
, “per essere stata costretta ad interrompere l'alimentazione naturale al seno materno al Parte_2 piccolo , quantificabili in € 3.000,00” (così testualmente al punto C delle conclusioni Persona_2 dell'atto di citazione).
Si costituiva l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per conto del che, in via preliminare, chiedeva, CP_1 ed otteneva, l'autorizzazione a chiamare in garanzia la società Controparte_3
ai fini della manleva;
sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda
[...] attorea e, nel merito, contestava la fondatezza della stessa chiedendone il rigetto.
Si costituiva, poi, la società assicuratrice, terza chiamata, che argomentava in ordine alla infondatezza delle avverse domande di cui chiedeva, nelle proprie conclusioni, il totale rigetto.
All'esito dell'istruzione, in seno alla quale veniva escussa prova per testi e prodotta documentazione, la causa veniba rimessa in sede decisoria all'udienza del 02.07.2024.
****
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità: “La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa, pertanto, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso” (Cass. civ., Sez. U.,
Sentenza n. 9346 del 27/06/2002; conforme Cass. civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19110 del 15/09/2020);
In merito alla natura della responsabilità e al regime di ripartizione dell'onere probatorio: “Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico
- tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale
l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico
e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe
l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola ne' all'insegnante” (Cass. civ., Sez. U., Sentenza n. 9346 del 27/06/2002).
In particolare: “In caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con
l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016. Nella specie, la S.C. ha ritenuto onere dell , convenuto per il risarcimento dei danni subiti da Parte_3 un'alunna scivolata negli spogliatoi della palestra a causa del pavimento bagnato, provare di aver adottato le cautele necessarie a salvaguardare la incolumità degli allievi prevenendo lo stato pericoloso dei locali).
Ancora: “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021).
La Corte di cassazione, in tema di onere della prova - con particolare riferimento al nesso di causa - ha stabilito quanto segue: “Quanto alla distribuzione dell'onere della prova è convincimento di questa Corte che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del
31/10/2001 ... non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018,
n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente "vicini" al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c. alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": come affermato da questa Corte (Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che
è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto”
(ancora Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021).
Nella specie, parte convenuta ha pacificamente fornito la prova liberatoria richiesta.
In particolare, con riferimento all'oggettività del fatto, non può certamente sostenersi che l'obbligazione dell'insegnante di educazione fisica sia quella di impedire in assoluto qualsiasi tipo di danno che i suoi alunni possano patire, essendo, invece, la sua obbligazione quella di svolgere la lezione e di fare eseguire l'attività in maniera corretta e adeguata. Ed è fisiologicamente connesso allo svolgimento di esercizi fisici caratterizzati da corsa ad ostacoli che si possa accidentalmente cadere e farsi male, senza che ciò necessariamente significhi che l'insegnante abbia posto in essere azioni o omissioni sotto un qualche profilo censurabili.
Il fatto oggetto dell'odierno contendere, così come narrato nell'atto di citazione, appare essere una normale conseguenza dell'esercizio dell'attività sportiva descritta: la minore durante l'esercizio ginnico nel ricadere dopo un salto si è fatta male (così in sintesi all'esito dell'istruttoria orale svolta nel corso del processo).
Non avendo l'odierna parte attrice non solo provato, ma addirittura neppure allegato, che ciò sia avvenuto per una qualche ragione attribuibile a responsabilità dell'insegnante (come, per esempio, avere fatto eseguire agli allievi esercizi superiori alle loro capacità o da svolgersi su un campo inadeguato, ecc.), deve ritenersi che l'incidente in questione sia frutto di una inevitabile casualità.
Sulla scorta dei suesposti principi consolidati espressi dalla Suprema Corte e tenuto conto della ricostruzione storica dell'evento fornita dai testi oculari ascoltati nel corso del giudizio, deve ritenersi insussistente la responsabilità dell'istituto scolastico per l'evento dannoso dedotto in giudizio, essendo l'infortunio verificatosi in maniera del tutto fortuita e con riferimento al quale alcuna misura precauzionale poteva essere adottata dall'insegnante, presente e vigilante come emerso in sede istruttoria, nonché dall'istituto scolastico.
Pertanto, la domanda va rigettata.
La fluidità della materia al momento della proposizione della domanda e le sofferenze oggettivamente patite dalla minore in conseguenza dell'infortunio giustificano la integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-III Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bari, 02.07.2024
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo