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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12551 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, all'udienza del 04/12/2025 , all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.28970/2025 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato ZUROLO PAOLO e l'avvocato MONTI MARIA PAOLA
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'avvocato GIORDANO CRISTIANA
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., parte ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagno ex art. 1 legge n. 18/80. A sostegno della domanda contestavano l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu malvalutato le patologie di cui era affetta la . Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insistevano per Pt_1
l'accoglimento della domanda.
CP_ Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' che si opponeva al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, motivata dall'insussistenza di censure mosse alle conclusioni rassegnate dall'ausiliare nominato nell'accertamento tecnico preventivo.
All'udienza odierna la causa matura per la decisone veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
OSSERVA IL GIUDICE che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, le doglianze dell'opponente si concretano, in una critica fondata su un diverso modo di considerare e valutare le patologie esistenti, tutte peraltro dal CTU evidenziate ed analizzate con motivazione congrua, che non appare validamente intaccata dalle censure, del tutto generiche, dell'opponente stesso.
Invero, le valutazione ex adverso proposte dalla ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico ed in generiche critiche, non incidenti sulla correttezza dell'iter logico-medico seguito dal perito d'ufficio, non rilevandosi, le necessarie contestazioni e deduzioni, riferite alla consulenza tecnica del giudizio de quo, che possono evidenziare un'erroneità delle relative risultanze e giustificare una sua rinnovazione. Del resto, non può non sottolinearsi come le controdeduzione contenute nel ricorso riguardano sostanzialmente la questione relativa alla valutazione del complesso menomativo affetto dalla ricorrente laddove, di contro, il CTU , con congrua motivazione, ha correttamente evidenziato la complessiva condizione morbosa della giungendo a ritenere Pt_1 che la stessa non sia tale da incidere in maniera considerevole sul compimento degli atti quotidiani della vita. Al riguardo infatti, diversamente da quanto dedotto in ricorso, il CTU dott , nella Per_1 relazione peritale ( cfr da pag 9 e ss) ha sottolineato come ” …. nel caso in esame, risulta che il soggetto deambula autonomamente, è in grado di rispondere allo stimolo della fame con la personale preparazione del cibo, e' in grado di indossare gli abiti, di calzare correttamente le scarpe, ha la capacità di rivolgersi ad un medico nel caso sia colto da malore.Tutto questo ci fa pensare che il soggetto e' in grado di programmarsi ed autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni che si presentano nella vita di tutti i giorni” . Ha poi anche sottolineato come la ricorrente non si torvi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ( cfr pag relazione peritale). Né d'altro canto, è possibile giungere a diverse conclusione dalla lettura delle “ note critiche del ctp dott. ” alle quali il CTU ha Per_2 puntualmente risposto evidenziando come “ durante il decorso clinico riscontro inoltre un quadro di scompenso cardiaco adeguatamente trattato e risolto con adeguata terapia medica pertanto la paziente viene dimessa in data odierna in discreto compenso emodinamico . Nemmeno la prescrizione del deambulatore può incidere sulle conclusioni del CTU dal momento che risulta strettamente connessa all'intervento chirurgico di applicazione del pace-maker e come specificato nella richiesta medica “ significato riabilitativo: miglioramento dell'autonomia nella deambulazione in ambiente esterno prevenzione cadute;
. Documentazione che, allo stato, non esclude, come ribadito dal CTU, nella risposta alle note critiche del ctp , la capacità della a compiere Pt_1 autonomamente gli atti comuni della vita quotidiana.
Alla luce di quanto premesso , in questa sede, ritiene il Tribunale, di recepire le conclusioni della Relazione depositata in fase di ATP e di non dover, pertanto , procedere ad alcuna rinnovazione .
Per quanto fin qui osservato, la domanda va rigettata.
Spese irripetibili, ricorrendone i presupposti di legge (dichiarazione sul reddito ex art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art.42 co 11 D.L. 326/03).
P.Q.M.
Il Tribunale ,
Rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Roma 4.12.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria La Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, all'udienza del 04/12/2025 , all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.28970/2025 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato ZUROLO PAOLO e l'avvocato MONTI MARIA PAOLA
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'avvocato GIORDANO CRISTIANA
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., parte ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagno ex art. 1 legge n. 18/80. A sostegno della domanda contestavano l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu malvalutato le patologie di cui era affetta la . Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insistevano per Pt_1
l'accoglimento della domanda.
CP_ Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' che si opponeva al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, motivata dall'insussistenza di censure mosse alle conclusioni rassegnate dall'ausiliare nominato nell'accertamento tecnico preventivo.
All'udienza odierna la causa matura per la decisone veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
OSSERVA IL GIUDICE che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, le doglianze dell'opponente si concretano, in una critica fondata su un diverso modo di considerare e valutare le patologie esistenti, tutte peraltro dal CTU evidenziate ed analizzate con motivazione congrua, che non appare validamente intaccata dalle censure, del tutto generiche, dell'opponente stesso.
Invero, le valutazione ex adverso proposte dalla ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico ed in generiche critiche, non incidenti sulla correttezza dell'iter logico-medico seguito dal perito d'ufficio, non rilevandosi, le necessarie contestazioni e deduzioni, riferite alla consulenza tecnica del giudizio de quo, che possono evidenziare un'erroneità delle relative risultanze e giustificare una sua rinnovazione. Del resto, non può non sottolinearsi come le controdeduzione contenute nel ricorso riguardano sostanzialmente la questione relativa alla valutazione del complesso menomativo affetto dalla ricorrente laddove, di contro, il CTU , con congrua motivazione, ha correttamente evidenziato la complessiva condizione morbosa della giungendo a ritenere Pt_1 che la stessa non sia tale da incidere in maniera considerevole sul compimento degli atti quotidiani della vita. Al riguardo infatti, diversamente da quanto dedotto in ricorso, il CTU dott , nella Per_1 relazione peritale ( cfr da pag 9 e ss) ha sottolineato come ” …. nel caso in esame, risulta che il soggetto deambula autonomamente, è in grado di rispondere allo stimolo della fame con la personale preparazione del cibo, e' in grado di indossare gli abiti, di calzare correttamente le scarpe, ha la capacità di rivolgersi ad un medico nel caso sia colto da malore.Tutto questo ci fa pensare che il soggetto e' in grado di programmarsi ed autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni che si presentano nella vita di tutti i giorni” . Ha poi anche sottolineato come la ricorrente non si torvi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ( cfr pag relazione peritale). Né d'altro canto, è possibile giungere a diverse conclusione dalla lettura delle “ note critiche del ctp dott. ” alle quali il CTU ha Per_2 puntualmente risposto evidenziando come “ durante il decorso clinico riscontro inoltre un quadro di scompenso cardiaco adeguatamente trattato e risolto con adeguata terapia medica pertanto la paziente viene dimessa in data odierna in discreto compenso emodinamico . Nemmeno la prescrizione del deambulatore può incidere sulle conclusioni del CTU dal momento che risulta strettamente connessa all'intervento chirurgico di applicazione del pace-maker e come specificato nella richiesta medica “ significato riabilitativo: miglioramento dell'autonomia nella deambulazione in ambiente esterno prevenzione cadute;
. Documentazione che, allo stato, non esclude, come ribadito dal CTU, nella risposta alle note critiche del ctp , la capacità della a compiere Pt_1 autonomamente gli atti comuni della vita quotidiana.
Alla luce di quanto premesso , in questa sede, ritiene il Tribunale, di recepire le conclusioni della Relazione depositata in fase di ATP e di non dover, pertanto , procedere ad alcuna rinnovazione .
Per quanto fin qui osservato, la domanda va rigettata.
Spese irripetibili, ricorrendone i presupposti di legge (dichiarazione sul reddito ex art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art.42 co 11 D.L. 326/03).
P.Q.M.
Il Tribunale ,
Rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Roma 4.12.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria La Marra