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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2113/2022, pubblicata il 23.9.2022, iscritto al n. 4161/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ), con sede in Somma Vesuviana, Via Pomigliano n. 40, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, dagli avv.ti Parte_2
avv.ti Gennaro CA (c.f. ), Antonio CA (c.f. CodiceFiscale_1 C.F._2
) e RM CA (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa
[...] CodiceFiscale_3
domiciliati presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel
Comune di Napoli, appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, Via Controparte_1 P.IVA_2
Marconi n. 66, non costituita, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 4.10.2022, la ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_1
sentenza n. 2113/2022, pubblicata il 23.9.2022, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto l'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo n. 631/2019, Parte_3 dell'importo di 157.199,36 €, per prestazioni sanitarie effettuate nel mese di luglio 2016, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarate compensate le spese di lite.
Il Tribunale aveva infatti affermato che il contratto relativo alle prestazioni svolte nell'anno
2016 era stato sottoscritto solo il 3 aprile 2017 e non era quindi idoneo a regolare le prestazioni precedenti, eseguite quindi in assenza dei presupposti di legge;
e che era assorbita ogni ulteriore
Parte questione sollevata dall' ovvero che le prestazioni dovevano essere abbattute del 40% poiché doveva essere pagata la retta di cui al codice 56, per il quale il Centro era accreditato, anziché quella erroneamente richiesta del codice 75.
Avverso detta sentenza proponeva appello, come detto, la deducendo sia la Parte_1 idoneità del contratto stipulato nel 2017 a regolare i rapporti relativi all'anno precedente, sia la infondatezza e genericità della eccezione di avvenuta applicazione di tariffe non corrispondenti alle prestazioni rese.
Parte Non si costituiva in giudizio l' nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello ai procuratori costituiti in primo grado.
Alla udienza collegiale del 15.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione del termine ridotto di giorni 20 per il deposito di comparsa conclusionale, ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto. E' fondato il motivo di appello nella parte in cui viene censurata l'affermazione della inidoneità del contratto a regolare i rapporti antecedenti la sottoscrizione. Ed invero, questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C. App. Napoli, sent. nn.
2254/2023, 3177/2023, 3482/2023) affermato che nel caso di stipula di contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve affermarsi in considerazione della peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi del predetto art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti Parte imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare;
inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.), ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion Parte per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva.
Invero, tale deliberazione -in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale- non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n.
2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro Parte comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque parzialmente provveduto al pagamento delle fatture oggetto del presente procedimento.
Questo Collegio non ignora che la Suprema Corte, con sentenza n. 8722/2024(non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi. Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di Parte appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario.
A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al Parte contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già
Parte osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece
Parte dall' che le ha pagate) in relazione alle quali -in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria- i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
(cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
L'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori è stata peraltro ritenuta dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16221/2025, secondo cui “In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli”. Parte Le ulteriori eccezioni svolte dall' in primo grado non sono state riproposte, di guisa che devono ritenersi abbandonate.
L'appello deve pertanto essere accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va condannata Parte l' al pagamento dell'importo richiesto di 157.199,36 €, oltre interessi moratori come stabilito in contratto, dalle scadenze al saldo. Parte Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della soccombente e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2113/2022, pubblicata il Parte_1
23.9.2022, in contraddittorio con l' , così provvede: Parte_3
1) Dichiara la contumacia della appellata . Parte_3
2) In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
al pagamento in favore della dell'importo di, 157.199,36 €, oltre Parte_3 Parte_1
interessi contrattuali dalla scadenza delle fatture al saldo.
3) Condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del Parte_3
doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado (comprensivo delle spese e competenze del decreto monitorio) in 357,00 € per spese e 8.200,00 € per competenze e per il secondo grado in 1.165,50 € per spese e 5.000,00 € per competenze;
oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge e con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, in misura di 1/3 ciascuno.
Così deciso in Napoli, il 6.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo