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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8070/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rapisarda, giusta procura in atti;
C.F._1 ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Donata Pennisi, giusta procura in atti;
convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis.12 e bis.29 c.p.c., ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio da ultimo determinate con la sentenza n. 510/2021 emessa dalla Corte
d'Appello di Catania, nella parte in cui è stato disposto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere a un contributo per il mantenimento del figlio nella Controparte_1 Per_1
1 misura di € 200,00 mensili, atteso che dal mese di giugno 2024 è stato assunto con Per_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato con una retribuzione annua lorda di circa € 27.000,00.
Tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, il ricorrente ha quindi chiesto a questo
Tribunale di disporre che nulla è più dovuto quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne , ormai divenuto economicamente autosufficiente. Per_1
Il giudice ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti in data 9/04/2025.
Con atto di rinuncia agli atti del presente giudizio ex art. 306 c.p.c. depositata il 30/01/2025 la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del processo, esponendo che ai sensi dell'art. 473- bis.47 c.p.c, essendo il figlio ormai maggiorenne, la competenza della causa si radica Per_1 presso il Tribunale di Milano, annunciando la volontà di ivi iscrivere a ruolo il detto giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6/03/2025, si è costituita in giudizio
[...] evidenziando che sin da subito non si è opposta alla richiesta di far cessare Controparte_1
l'obbligo di corresponsione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, essendone venuti meno i presupposti.
La convenuta ha aggiunto che il deposito del ricorso, peraltro non preceduto da alcun invito, né da alcuna richiesta, anche solo informale, di modifica consensuale del provvedimento sul mantenimento, ha comportato la necessità per la stessa di costituirsi nel presente giudizio con i relativi costi di difesa e le spese di giustizia ed altresì nel procedimento analogo incoato dal ricorrente presso il Tribunale di Milano iscritto al n. 4159/25 R.G.
Per questa ragione, ha chiesto di accertare e ritenere cessato l'obbligo di Controparte_1 mantenimento di nei confronti del figlio , stante la raggiunta Parte_1 Per_1 autonomia economico-finanziaria dello stesso, e di condannare alle spese del Parte_1 giudizio, anche ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 9/04/2025 il procuratore di parte convenuta ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese di lite atteso che la propria assistita si è dovuta costituire in due giudizi, uno a
Catania e uno a Milano, in mancanza di contestazione sul merito della domanda e specificando che l'atto di rinuncia non è stato comunicato a sicché tale circostanza è stata Controparte_1 appresa solo al momento della costituzione in questo giudizio.
Il procuratore di parte ricorrente ha evidenziato di aver depositato l'atto di rinuncia al giudizio prima della costituzione di controparte ed ha eccepito che nulla è dovuto a titolo di spese, come da
2 giurisprudenza di legittimità citata a verbale (ordinanza Cass. Civ. n. 23620 del 9/10/2017); pertanto, ha insistito nella richiesta di estinzione del giudizio e di nulla dichiararsi sulle spese.
Il giudice delegato ha mandato gli atti al pubblico ministero per formulare le sue conclusioni ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.
Per quanto riguarda la rinunzia agli atti del giudizio avanzata da parte ricorrente, questo Tribunale ne prende atto anche considerando che le medesime doglianze sono state incardinate per competenza territoriale innanzi al Tribunale di Milano.
In ordine alla condanna alle spese del presente giudizio avanzata da parte convenuta, parte ricorrente ha richiamato l'ordinanza della Suprema Corte a n. 23620 del 09/10/2017 secondo cui: “Nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali che, ai sensi dell'art 306 comma 4 c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione”.
Invero, nel caso di specie la parte convenuta è stata indotta a costituirsi – pur riconoscendo nel merito la pretesa di parte avversa – in ragione della proposizione di due giudizi di analogo contenuto in due Tribunali diversi e benché sia ritenuta pacifica da entrambe le parti la competenza territoriale del Tribunale di Milano. La costituzione non è stata quindi funzionale a richiedere solo il rimborso delle spese bensì anche ad eccepire la contestuale pendenza dei due giudizi, atteso che la rinuncia agli atti non è stata notificata dal ricorrente prima della udienza.
Inoltre, la convenuta ha proposto domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte ricorrente e tale circostanza comporta la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, non potendo poi essere proposta tale domanda in separato giudizio, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. ord. 20839/2018; Cass. civ. ord. 32029/2019).
Per quanto evidenziato, sussistono i presupposti per la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
3 Non va accolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., atteso che nel merito la pretesa del ricorrente è riconosciuta da controparte, sicché si ritengono insussistenti i presupposti per lite temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8070/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
DICHIARA l'estinzione del presente procedimento;
CONDANNA parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di che si liquidano in euro 1453,00, oltre IVA, CP e spese forfettarie come Controparte_1 per legge.
Così deciso in Catania, in data 11/07/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
Dott.ssa Lidia Greco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8070/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rapisarda, giusta procura in atti;
C.F._1 ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Donata Pennisi, giusta procura in atti;
convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis.12 e bis.29 c.p.c., ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio da ultimo determinate con la sentenza n. 510/2021 emessa dalla Corte
d'Appello di Catania, nella parte in cui è stato disposto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere a un contributo per il mantenimento del figlio nella Controparte_1 Per_1
1 misura di € 200,00 mensili, atteso che dal mese di giugno 2024 è stato assunto con Per_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato con una retribuzione annua lorda di circa € 27.000,00.
Tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, il ricorrente ha quindi chiesto a questo
Tribunale di disporre che nulla è più dovuto quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne , ormai divenuto economicamente autosufficiente. Per_1
Il giudice ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti in data 9/04/2025.
Con atto di rinuncia agli atti del presente giudizio ex art. 306 c.p.c. depositata il 30/01/2025 la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del processo, esponendo che ai sensi dell'art. 473- bis.47 c.p.c, essendo il figlio ormai maggiorenne, la competenza della causa si radica Per_1 presso il Tribunale di Milano, annunciando la volontà di ivi iscrivere a ruolo il detto giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6/03/2025, si è costituita in giudizio
[...] evidenziando che sin da subito non si è opposta alla richiesta di far cessare Controparte_1
l'obbligo di corresponsione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, essendone venuti meno i presupposti.
La convenuta ha aggiunto che il deposito del ricorso, peraltro non preceduto da alcun invito, né da alcuna richiesta, anche solo informale, di modifica consensuale del provvedimento sul mantenimento, ha comportato la necessità per la stessa di costituirsi nel presente giudizio con i relativi costi di difesa e le spese di giustizia ed altresì nel procedimento analogo incoato dal ricorrente presso il Tribunale di Milano iscritto al n. 4159/25 R.G.
Per questa ragione, ha chiesto di accertare e ritenere cessato l'obbligo di Controparte_1 mantenimento di nei confronti del figlio , stante la raggiunta Parte_1 Per_1 autonomia economico-finanziaria dello stesso, e di condannare alle spese del Parte_1 giudizio, anche ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 9/04/2025 il procuratore di parte convenuta ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese di lite atteso che la propria assistita si è dovuta costituire in due giudizi, uno a
Catania e uno a Milano, in mancanza di contestazione sul merito della domanda e specificando che l'atto di rinuncia non è stato comunicato a sicché tale circostanza è stata Controparte_1 appresa solo al momento della costituzione in questo giudizio.
Il procuratore di parte ricorrente ha evidenziato di aver depositato l'atto di rinuncia al giudizio prima della costituzione di controparte ed ha eccepito che nulla è dovuto a titolo di spese, come da
2 giurisprudenza di legittimità citata a verbale (ordinanza Cass. Civ. n. 23620 del 9/10/2017); pertanto, ha insistito nella richiesta di estinzione del giudizio e di nulla dichiararsi sulle spese.
Il giudice delegato ha mandato gli atti al pubblico ministero per formulare le sue conclusioni ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.
Per quanto riguarda la rinunzia agli atti del giudizio avanzata da parte ricorrente, questo Tribunale ne prende atto anche considerando che le medesime doglianze sono state incardinate per competenza territoriale innanzi al Tribunale di Milano.
In ordine alla condanna alle spese del presente giudizio avanzata da parte convenuta, parte ricorrente ha richiamato l'ordinanza della Suprema Corte a n. 23620 del 09/10/2017 secondo cui: “Nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali che, ai sensi dell'art 306 comma 4 c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione”.
Invero, nel caso di specie la parte convenuta è stata indotta a costituirsi – pur riconoscendo nel merito la pretesa di parte avversa – in ragione della proposizione di due giudizi di analogo contenuto in due Tribunali diversi e benché sia ritenuta pacifica da entrambe le parti la competenza territoriale del Tribunale di Milano. La costituzione non è stata quindi funzionale a richiedere solo il rimborso delle spese bensì anche ad eccepire la contestuale pendenza dei due giudizi, atteso che la rinuncia agli atti non è stata notificata dal ricorrente prima della udienza.
Inoltre, la convenuta ha proposto domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte ricorrente e tale circostanza comporta la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, non potendo poi essere proposta tale domanda in separato giudizio, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. ord. 20839/2018; Cass. civ. ord. 32029/2019).
Per quanto evidenziato, sussistono i presupposti per la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
3 Non va accolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., atteso che nel merito la pretesa del ricorrente è riconosciuta da controparte, sicché si ritengono insussistenti i presupposti per lite temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8070/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
DICHIARA l'estinzione del presente procedimento;
CONDANNA parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di che si liquidano in euro 1453,00, oltre IVA, CP e spese forfettarie come Controparte_1 per legge.
Così deciso in Catania, in data 11/07/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
Dott.ssa Lidia Greco
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