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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero presidente
Biagio Politano consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1167 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente tra difeso dall'avvocato Elena Cortese Parte_1
- Parte appellante –
e
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, difesi dall'avvocato Ercole Massara Controparte_3
- Appellati-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 382/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale era stata dichiarata la cessazione del contratto di locazione stipulato in data 23 aprile 1999, era stato disposto il rilascio dell'immobile, ed era stata rigettata la domanda riconvenzionale della parte resistente.
Gli appellati si sono costituiti, argomentando per l'infondatezza delle pretese avversarie.
In data 19.5.2025, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 fissata per la discussione, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter comma IV c.p.c., atteso il mancato deposito di note di trattazione scritta.
Neppure per l'udienza dell'11.6.2025 sono state depositate le note di trattazione scritta.
La norma applicabile al caso di specie è l'art. 127 ter comma IV c.p.c., il quale prevede che, se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Risultano, dunque, sussistenti nel caso di specie i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare l'estinzione del giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma IV c.p.c.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dev'esserne disposta la compensazione.
2
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero presidente
Biagio Politano consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1167 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente tra difeso dall'avvocato Elena Cortese Parte_1
- Parte appellante –
e
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, difesi dall'avvocato Ercole Massara Controparte_3
- Appellati-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 382/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale era stata dichiarata la cessazione del contratto di locazione stipulato in data 23 aprile 1999, era stato disposto il rilascio dell'immobile, ed era stata rigettata la domanda riconvenzionale della parte resistente.
Gli appellati si sono costituiti, argomentando per l'infondatezza delle pretese avversarie.
In data 19.5.2025, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 fissata per la discussione, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter comma IV c.p.c., atteso il mancato deposito di note di trattazione scritta.
Neppure per l'udienza dell'11.6.2025 sono state depositate le note di trattazione scritta.
La norma applicabile al caso di specie è l'art. 127 ter comma IV c.p.c., il quale prevede che, se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Risultano, dunque, sussistenti nel caso di specie i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare l'estinzione del giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma IV c.p.c.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dev'esserne disposta la compensazione.
2
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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