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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6445 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1356/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 1356 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2020, avente ad oggetto “opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n.639/1910”, avverso la sentenza n. 1669/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
17.03.2020, non notificata,
TRA
(c.f.: , come indicato Parte_1 P.IVA_1 nella nota di iscrizione a ruolo) in persona del rettore p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (c.f.: ), presso i cui Pt_1 P.IVA_2 uffici elettivamente domicilia alla via A. Diaz 11.
Appellante
E
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, signor , con sede legale in Casandrino (NA), alla Via Paolo Controparte_2
Borsellino, n. 116, (P.IVA ) rappresentata e difesa dall' avv. Gianluca P.IVA_3
Fuschetti, (c.f.: , con lui elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio sito in Caserta, alla piazza Vanvitelli, 26. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso del 15.07.2015, depositato dinanzi al tribunale di Napoli, la Controparte_1 si è opposta all'ingiunzione di pagamento, ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639, emessa nei suoi confronti dall' Controparte_3
(di seguito , sostenendo
[...] CP_4
l'assoluta infondatezza della pretesa.
Segnatamente, l'ingiunzione di pagamento aveva ad oggetto un credito pari ad €
25.047,66, a titolo di saldo per la quota di finanziamento pubblico erogato dalla e dovuto all' , rivendicato dall' nei confronti della società Pt_2 Parte_1 Parte_1 quale soggetto percipiente, nella qualità di impresa capofila dell'A.T.S. (associazione temporanea di scopo) costituita con l' per la partecipazione al Bando POR CP_5
Campania per la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore dell'“Information Comunication Tecnology”.
L' , costituitasi in primo grado, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda e la Parte_1 condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1669/2020, ha accolto l'opposizione e ha annullato l'ingiunzione di pagamento, condannando l' alla rifusione, in favore Parte_1 della , delle spese processuali, avendo ritenuto che fosse corretta la CP_1 ripartizione delle quote di finanziamento fatta dalla società e che, di conseguenza, all' null'altro fosse dovuto. Parte_1
2. Motivi di appello e difese di controparte.
Avverso detta sentenza l' ha proposto appello, articolato in un unico motivo. Parte_1
Oggetto della censura è l'errore interpretativo del giudice di prime cure, che ha ritenuto corretta la liquidazione della in favore del fondata, secondo CP_1 CP_4
l' , su criteri di calcolo errati. Più precisamente, l'appellante afferma che “Con Parte_1 decreto dirigenziale della Regione Campania n. 2 del 27.11.2013, si determinava in €
300.807,34 il contributo spettante all'ATS, dichiarando liquidabile la somma in parola
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Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in favore della medesima e a titolo di saldo;
altresì si precisava, in relazione ai costi ammissibili del progetto, le seguenti quote di partecipazione dei partners dell'ATS: 1)
70% per Tech Tron srl;
2) 30% per l' Come Parte_1 emerge dalla documentazione allegata, esse fanno riferimento alle quote di partecipazione dei partners dell'ATS ai costi ammissibili del progetto, la cui applicazione conduce soltanto alla formazione della base di calcolo su cui saranno applicate le diverse percentuali di rimborso ai partners previste dal bando” (pag. 6 dell'atto di appello).
Assume l'appellante che, pur se la ripartizione dei costi ammessi (ove costo ammesso è quello effettivamente sostenuto e rendicontato) tra le partecipanti all'ATS è pari alle percentuali rispettivamente del 30% e del 70%, la quota di finanziamento spettante all'Università avrebbe dovuto essere, invece, calcolata, secondo le percentuali indicate nel bando regionale che disciplina l'importo dei finanziamenti sulle singole aree di attività, e, per tale via, nella misura del 75% dei costi ammissibili da essa sostenuti.
Il giudice di prime cure avrebbe, quindi, errato nel ritenere che le percentuali del 30% e del 70% fossero la misura da applicare sulla somma di € 300.807,34, pari al finanziamento concretamente erogato dalla regione alla A.T.S., e non la mera cifra percentuale della partecipazione ai costi sostenuta dai due enti sull'importo di €
510.111,15, importo pari ai costi complessivi ritenuti ammissibili dalla , sulla cui Pt_2 base poi è stato calcolato la misura del finanziamento.
Su queste premesse, l'Ateneo ha rassegnato alla Corte d'Appello le seguenti conclusioni:
“- accogliere l'impugnazione e riformare la sentenza n. 1669 emessa il 17.03.2020, relativa al procedimento R.G. 18586/2015, dal Tribunale di Napoli, X Sezione Civile;
- condannare la parte resistente alle spese, ai diritti, competenze ed onorari nel doppio grado di giudizio, secondo le tariffe vigenti ex DM 55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni”.
Con la comparsa di risposta, la si è costituita nel giudizio di appello, CP_1 condividendo la decisione del giudice di prime cure e chiedendone la conferma. La
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SEZIONE PRIMA CIVILE
società sostiene, infatti, che la percentuale del 30% rappresenti il parametro per individuare la quota di finanziamento spettante all'odierna appellante sul totale riconosciuto all'ATS, non la parte dei costi ammessi sostenuti dall' , sulla cui Parte_1 base è stata poi calcolata la quota di finanziamento.
3. Svolgimento del processo in appello
Fissata la comparizione per il 10.11.2021, la stessa non si è svolta ed è stata rinviata d'ufficio al 18.05.2022, poi nuovamente rinviata a motivo del carico del ruolo.
In data 17.09.2025, all'esito della trattazione scritta, lette le note delle parti, il collegio ha introitato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di giorni 60 + 20 ex art. 190 co. 2 c.p.c., per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Esame del motivo di appello
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'appellante correttamente censura l'interpretazione, da parte del Tribunale, della documentazione allegata dalle parti nel giudizio di primo grado.
Segnatamente, il giudice afferma che è la con il decreto dirigenziale n. 2 del Pt_2
2013, ad indicare le quote del 70% per la e del 30% per l' “in Controparte_1 Parte_1 relazione ai costi ammissibili del progetto pari all'importo complessivo di euro
300.807,34 a titolo di saldo del contributo” (pag. 3 della sentenza di primo grado) e che, pertanto, è corretta, alla stregua di dette percentuali applicate al contributo erogato, la quantificazione della somma di euro 90.000 (30% di 300.807,34) da riconoscere all' . Parte_1
L'assunto da cui muove la decisione di prime cure, tuttavia, origina da un'errata lettura della documentazione in atti. Invero, con D.D. n. 2/2013, la decreta di: Pt_2
-1) approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'ATS per un ammontare pari complessivamente ad € 510.111,15;
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-2) determinare, in relazione ai costi ammissibili suddetti, in € 300.807,34 il contributo spettante all'ATS;
-3) “precisare, in relazione ai costi ammissibili del progetto, le seguenti quote di partecipazione dei partners dell'A.T.S.: 1) 70% per 2) 30% per Controparte_1
l'Università degli Dipartimento di Ingegneria Biomedica Parte_1
Elettronica e delle Telecomunicazioni DIBET” (pag. 7 del D.D. n.2/2013).
Dalla lettura del solo decreto dirigenziale già emerge, dunque, che i costi ammissibili del progetto sono pari, complessivamente, ad € 510.111,15, di cui, oggettivamente, €
153.396,88 sono stati sostenuti dall' , il che evidenzia una percentuale di Parte_1 partecipazione ai costi, da parte dell'Ateneo, pari al 30% del totale. Si rimarca che la misura del 30% non è la percentuale del contributo erogabile spettante all'Università, ma la misura della partecipazione alle spese sostenute.
L'importo dei costi ammissibili pari ad € 153.396,88 è, a sua volta, la base di calcolo su cui computare la misura del contributo dovuto all'Università, questo, si badi bene, da determinare in base alle regole del bando POR della Regione.
All'art. 9, rubricato “misura dell'agevolazione”, il bando prevede che “l'intervento agevolativo viene concesso nella forma di contributo in conto capitale nella misura del:
a) 40% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di sviluppo precompetitivo;
b) 65% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di ricerca industriale” e che “l'intensità massima dell'aiuto di cui alle lettere a) e b) può essere aumentata di 10 punti percentuali purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca ovvero con soggetti giuridici (laboratori e strutture di ricerca) partecipati al 100% da Enti pubblici di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R&S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente. (…)”.
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Dunque, il bando non stabilisce affatto una percentuale unica di 30% e 70% (ritenuta risolutiva del riparto dal primo giudice), ma prevede due distinte percentuali finanziabili dei costi sostenuti, a seconda che l'area di attività sia la ricerca industriale oppure lo sviluppo competitivo.
Combinando quanto previsto dalle norme del bando con la nota del 20.02.2014 prot.
123628 della prodotta in atti e contenente un prospetto analitico dei costi Pt_2 sostenuti dalle componenti dell'A.T.S., emerge quanto segue:
-a) i costi ammissibili per la ricerca industriale sostenuti da sono pari Controparte_1 ad € 29.610,16; mentre quelli sostenuti dall' sono pari ad € 153.396,88; Parte_1
-b) i costi ammissibili per lo sviluppo precompetitivo sostenuti da sono Controparte_1 pari ad € 327.104,11; mentre l' , per questa attività, non ha sostenuto costi;
Parte_1
-c) di conseguenza, i costi ammissibili complessivamente sostenuti da Controparte_1 sono pari ad € 356.104,11; mentre quelli complessivamente sostenuti dall' Parte_1 sono pari ad € 153.396,88;
-d) il totale dei costi ammissibili sostenuti dall'A.T.S., equivalente alla somma dei costi ammissibili sostenuti dalle singole partecipanti, è pari ad € 510.111,15: il 70% (€
356.104,11) è stato sostenuto da e il 30% (€ 153.396,88) è stato Controparte_1 sostenuto dall'università;
-e) per individuare i contributi spettanti alle singole partecipanti all'A.T.S., in applicazione dell'art. 9 del bando, bisogna calcolare il 50% (40% + 10% perché si sono verificate le condizioni previste per l'aumento, consistenti nella collaborazione tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca) dei costi sostenuti per lo sviluppo precompetitivo e il 75% (65% + 10% per quanto già detto poc'anzi) di quelli affrontati per la ricerca industriale;
-f) alla è stata riconosciuta, a titolo di contributo per la ricerca industriale, CP_1 la somma di € 22.207,62, pari al 75% di € 29.610,16 (costi ammissibili sostenuti dalla società).
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Tanto premesso, i contributi di spettanza dell'Università, come correttamente sostenuto dall'appellante, sono pari al 75% dei costi ammissibili sostenuti da questa per la ricerca industriale (€ 153.396,88) e quindi pari ad € 115.047,66.
Peraltro, a riprova di quanto già emerso dal bando di gara e dagli altri atti della Pt_2 relativi alla procedura, il diritto dell'appellante ad ottenere dalla società la somma di €
115.047,66 a titolo di contributi risulta anche dall'atto di costituzione dell'associazione temporanea di scopo. Invero, l'art. 4 di detto atto (rubricato “impegni dei soggetti”), al co. 4 prevede che “a tal fine i soggetti attuatori concordano che ciascuno di essi avrà diritto alla sola quota di finanziamento corrispondente alle attività che si è impegnato a svolgere. Nessuna altra spesa potrà essere riconosciuta.”, sicché all' – Parte_1 parimenti alla - non può che spettare la quota parte di finanziamento Controparte_1 relativo alle spese effettivamente sostenute, equivalenti ad € 153.396,88 per l'attività di ricerca industriale.
In conclusione, la sentenza pronunciata dal Tribunale è da riformare perchè ravvisa la base di calcolo, per l'attribuzione dei contributi, nella cifra del finanziamento erogato dalla regione (€ 300.807,34) e non nella somma dei costi ammissibili sostenuti dalle parti dell'A.T.S. (€ 510.111,15), ma anche perchè utilizza, come criterio di ripartizione, le percentuali del 70% e 30% (che rappresentano solo un'attestazione della ripartizione dei costi sulla base delle dichiarazioni rese dall'A.T.S.) e non le percentuali (sopra dettagliatamente esposte) indicate nel bando.
In accoglimento dell'impugnazione la Corte adita, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la al pagamento all'appellante della somma residua di € Controparte_1
25.047,66, a titolo di saldo della quota di finanziamento pubblico.
§§§
5. Le spese
All'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza consegue la necessità di regolare, per la precedente fase nuovamente, le spese, che seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, con condanna della alla rifusione delle Controparte_1 stesse in favore dell' , negli importi liquidati Controparte_6
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in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto, per il valore della controversia, della misura del diritto domandato, dunque dello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00; la liquidazione segue i parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, con esclusione, per il solo giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
L'appellata società va dunque condannata a pagare in favore dell'Ente appellante la complessiva somma, a titolo di onorario, per il giudizio di primo grado, di € 2.538,50 di cui:
- € 459,50 per la fase di studio,
- € 388,50 per la fase introduttiva,
- € 840,00 per la fase istruttoria,
- € 850,50 per la fase decisoria, oltre accessori di legge;
per il giudizio di appello, di € 1.983,00 di cui:
- € 567,00 per la fase di studio,
- € 460,50 per la fase introduttiva,
- € 955,50 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 1669/2020 del Controparte_6
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 17.03.2020, nei confronti della Controparte_1 così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore dell Controparte_1 Parte_1
[...
della somma di € 25.047,66, per il titolo di cui in parte motiva;
2) condanna la a rimborsare in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, le spese di lite del doppio grado, che liquida per il primo grado in
[...]
€ 2.538,50 e, per il secondo grado, in € 362,50 per esborsi documentati e in € 1.983,00
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per onorario, oltre, sui soli onorari, rimborso forfettario al 15%, iva e cpa se dovuti come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Erminia Catapano Dott. Fulvio Dacomo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Fabiana Di Grazia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 1356 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2020, avente ad oggetto “opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n.639/1910”, avverso la sentenza n. 1669/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
17.03.2020, non notificata,
TRA
(c.f.: , come indicato Parte_1 P.IVA_1 nella nota di iscrizione a ruolo) in persona del rettore p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (c.f.: ), presso i cui Pt_1 P.IVA_2 uffici elettivamente domicilia alla via A. Diaz 11.
Appellante
E
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, signor , con sede legale in Casandrino (NA), alla Via Paolo Controparte_2
Borsellino, n. 116, (P.IVA ) rappresentata e difesa dall' avv. Gianluca P.IVA_3
Fuschetti, (c.f.: , con lui elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio sito in Caserta, alla piazza Vanvitelli, 26. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso del 15.07.2015, depositato dinanzi al tribunale di Napoli, la Controparte_1 si è opposta all'ingiunzione di pagamento, ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639, emessa nei suoi confronti dall' Controparte_3
(di seguito , sostenendo
[...] CP_4
l'assoluta infondatezza della pretesa.
Segnatamente, l'ingiunzione di pagamento aveva ad oggetto un credito pari ad €
25.047,66, a titolo di saldo per la quota di finanziamento pubblico erogato dalla e dovuto all' , rivendicato dall' nei confronti della società Pt_2 Parte_1 Parte_1 quale soggetto percipiente, nella qualità di impresa capofila dell'A.T.S. (associazione temporanea di scopo) costituita con l' per la partecipazione al Bando POR CP_5
Campania per la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore dell'“Information Comunication Tecnology”.
L' , costituitasi in primo grado, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda e la Parte_1 condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1669/2020, ha accolto l'opposizione e ha annullato l'ingiunzione di pagamento, condannando l' alla rifusione, in favore Parte_1 della , delle spese processuali, avendo ritenuto che fosse corretta la CP_1 ripartizione delle quote di finanziamento fatta dalla società e che, di conseguenza, all' null'altro fosse dovuto. Parte_1
2. Motivi di appello e difese di controparte.
Avverso detta sentenza l' ha proposto appello, articolato in un unico motivo. Parte_1
Oggetto della censura è l'errore interpretativo del giudice di prime cure, che ha ritenuto corretta la liquidazione della in favore del fondata, secondo CP_1 CP_4
l' , su criteri di calcolo errati. Più precisamente, l'appellante afferma che “Con Parte_1 decreto dirigenziale della Regione Campania n. 2 del 27.11.2013, si determinava in €
300.807,34 il contributo spettante all'ATS, dichiarando liquidabile la somma in parola
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SEZIONE PRIMA CIVILE
in favore della medesima e a titolo di saldo;
altresì si precisava, in relazione ai costi ammissibili del progetto, le seguenti quote di partecipazione dei partners dell'ATS: 1)
70% per Tech Tron srl;
2) 30% per l' Come Parte_1 emerge dalla documentazione allegata, esse fanno riferimento alle quote di partecipazione dei partners dell'ATS ai costi ammissibili del progetto, la cui applicazione conduce soltanto alla formazione della base di calcolo su cui saranno applicate le diverse percentuali di rimborso ai partners previste dal bando” (pag. 6 dell'atto di appello).
Assume l'appellante che, pur se la ripartizione dei costi ammessi (ove costo ammesso è quello effettivamente sostenuto e rendicontato) tra le partecipanti all'ATS è pari alle percentuali rispettivamente del 30% e del 70%, la quota di finanziamento spettante all'Università avrebbe dovuto essere, invece, calcolata, secondo le percentuali indicate nel bando regionale che disciplina l'importo dei finanziamenti sulle singole aree di attività, e, per tale via, nella misura del 75% dei costi ammissibili da essa sostenuti.
Il giudice di prime cure avrebbe, quindi, errato nel ritenere che le percentuali del 30% e del 70% fossero la misura da applicare sulla somma di € 300.807,34, pari al finanziamento concretamente erogato dalla regione alla A.T.S., e non la mera cifra percentuale della partecipazione ai costi sostenuta dai due enti sull'importo di €
510.111,15, importo pari ai costi complessivi ritenuti ammissibili dalla , sulla cui Pt_2 base poi è stato calcolato la misura del finanziamento.
Su queste premesse, l'Ateneo ha rassegnato alla Corte d'Appello le seguenti conclusioni:
“- accogliere l'impugnazione e riformare la sentenza n. 1669 emessa il 17.03.2020, relativa al procedimento R.G. 18586/2015, dal Tribunale di Napoli, X Sezione Civile;
- condannare la parte resistente alle spese, ai diritti, competenze ed onorari nel doppio grado di giudizio, secondo le tariffe vigenti ex DM 55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni”.
Con la comparsa di risposta, la si è costituita nel giudizio di appello, CP_1 condividendo la decisione del giudice di prime cure e chiedendone la conferma. La
R.G. n. 1356/2020 Sentenza Pagina 3 Controparte_
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SEZIONE PRIMA CIVILE
società sostiene, infatti, che la percentuale del 30% rappresenti il parametro per individuare la quota di finanziamento spettante all'odierna appellante sul totale riconosciuto all'ATS, non la parte dei costi ammessi sostenuti dall' , sulla cui Parte_1 base è stata poi calcolata la quota di finanziamento.
3. Svolgimento del processo in appello
Fissata la comparizione per il 10.11.2021, la stessa non si è svolta ed è stata rinviata d'ufficio al 18.05.2022, poi nuovamente rinviata a motivo del carico del ruolo.
In data 17.09.2025, all'esito della trattazione scritta, lette le note delle parti, il collegio ha introitato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di giorni 60 + 20 ex art. 190 co. 2 c.p.c., per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Esame del motivo di appello
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'appellante correttamente censura l'interpretazione, da parte del Tribunale, della documentazione allegata dalle parti nel giudizio di primo grado.
Segnatamente, il giudice afferma che è la con il decreto dirigenziale n. 2 del Pt_2
2013, ad indicare le quote del 70% per la e del 30% per l' “in Controparte_1 Parte_1 relazione ai costi ammissibili del progetto pari all'importo complessivo di euro
300.807,34 a titolo di saldo del contributo” (pag. 3 della sentenza di primo grado) e che, pertanto, è corretta, alla stregua di dette percentuali applicate al contributo erogato, la quantificazione della somma di euro 90.000 (30% di 300.807,34) da riconoscere all' . Parte_1
L'assunto da cui muove la decisione di prime cure, tuttavia, origina da un'errata lettura della documentazione in atti. Invero, con D.D. n. 2/2013, la decreta di: Pt_2
-1) approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'ATS per un ammontare pari complessivamente ad € 510.111,15;
R.G. n. 1356/2020 Sentenza Pagina 4
Controparte_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
-2) determinare, in relazione ai costi ammissibili suddetti, in € 300.807,34 il contributo spettante all'ATS;
-3) “precisare, in relazione ai costi ammissibili del progetto, le seguenti quote di partecipazione dei partners dell'A.T.S.: 1) 70% per 2) 30% per Controparte_1
l'Università degli Dipartimento di Ingegneria Biomedica Parte_1
Elettronica e delle Telecomunicazioni DIBET” (pag. 7 del D.D. n.2/2013).
Dalla lettura del solo decreto dirigenziale già emerge, dunque, che i costi ammissibili del progetto sono pari, complessivamente, ad € 510.111,15, di cui, oggettivamente, €
153.396,88 sono stati sostenuti dall' , il che evidenzia una percentuale di Parte_1 partecipazione ai costi, da parte dell'Ateneo, pari al 30% del totale. Si rimarca che la misura del 30% non è la percentuale del contributo erogabile spettante all'Università, ma la misura della partecipazione alle spese sostenute.
L'importo dei costi ammissibili pari ad € 153.396,88 è, a sua volta, la base di calcolo su cui computare la misura del contributo dovuto all'Università, questo, si badi bene, da determinare in base alle regole del bando POR della Regione.
All'art. 9, rubricato “misura dell'agevolazione”, il bando prevede che “l'intervento agevolativo viene concesso nella forma di contributo in conto capitale nella misura del:
a) 40% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di sviluppo precompetitivo;
b) 65% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di ricerca industriale” e che “l'intensità massima dell'aiuto di cui alle lettere a) e b) può essere aumentata di 10 punti percentuali purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca ovvero con soggetti giuridici (laboratori e strutture di ricerca) partecipati al 100% da Enti pubblici di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R&S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente. (…)”.
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Dunque, il bando non stabilisce affatto una percentuale unica di 30% e 70% (ritenuta risolutiva del riparto dal primo giudice), ma prevede due distinte percentuali finanziabili dei costi sostenuti, a seconda che l'area di attività sia la ricerca industriale oppure lo sviluppo competitivo.
Combinando quanto previsto dalle norme del bando con la nota del 20.02.2014 prot.
123628 della prodotta in atti e contenente un prospetto analitico dei costi Pt_2 sostenuti dalle componenti dell'A.T.S., emerge quanto segue:
-a) i costi ammissibili per la ricerca industriale sostenuti da sono pari Controparte_1 ad € 29.610,16; mentre quelli sostenuti dall' sono pari ad € 153.396,88; Parte_1
-b) i costi ammissibili per lo sviluppo precompetitivo sostenuti da sono Controparte_1 pari ad € 327.104,11; mentre l' , per questa attività, non ha sostenuto costi;
Parte_1
-c) di conseguenza, i costi ammissibili complessivamente sostenuti da Controparte_1 sono pari ad € 356.104,11; mentre quelli complessivamente sostenuti dall' Parte_1 sono pari ad € 153.396,88;
-d) il totale dei costi ammissibili sostenuti dall'A.T.S., equivalente alla somma dei costi ammissibili sostenuti dalle singole partecipanti, è pari ad € 510.111,15: il 70% (€
356.104,11) è stato sostenuto da e il 30% (€ 153.396,88) è stato Controparte_1 sostenuto dall'università;
-e) per individuare i contributi spettanti alle singole partecipanti all'A.T.S., in applicazione dell'art. 9 del bando, bisogna calcolare il 50% (40% + 10% perché si sono verificate le condizioni previste per l'aumento, consistenti nella collaborazione tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca) dei costi sostenuti per lo sviluppo precompetitivo e il 75% (65% + 10% per quanto già detto poc'anzi) di quelli affrontati per la ricerca industriale;
-f) alla è stata riconosciuta, a titolo di contributo per la ricerca industriale, CP_1 la somma di € 22.207,62, pari al 75% di € 29.610,16 (costi ammissibili sostenuti dalla società).
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Tanto premesso, i contributi di spettanza dell'Università, come correttamente sostenuto dall'appellante, sono pari al 75% dei costi ammissibili sostenuti da questa per la ricerca industriale (€ 153.396,88) e quindi pari ad € 115.047,66.
Peraltro, a riprova di quanto già emerso dal bando di gara e dagli altri atti della Pt_2 relativi alla procedura, il diritto dell'appellante ad ottenere dalla società la somma di €
115.047,66 a titolo di contributi risulta anche dall'atto di costituzione dell'associazione temporanea di scopo. Invero, l'art. 4 di detto atto (rubricato “impegni dei soggetti”), al co. 4 prevede che “a tal fine i soggetti attuatori concordano che ciascuno di essi avrà diritto alla sola quota di finanziamento corrispondente alle attività che si è impegnato a svolgere. Nessuna altra spesa potrà essere riconosciuta.”, sicché all' – Parte_1 parimenti alla - non può che spettare la quota parte di finanziamento Controparte_1 relativo alle spese effettivamente sostenute, equivalenti ad € 153.396,88 per l'attività di ricerca industriale.
In conclusione, la sentenza pronunciata dal Tribunale è da riformare perchè ravvisa la base di calcolo, per l'attribuzione dei contributi, nella cifra del finanziamento erogato dalla regione (€ 300.807,34) e non nella somma dei costi ammissibili sostenuti dalle parti dell'A.T.S. (€ 510.111,15), ma anche perchè utilizza, come criterio di ripartizione, le percentuali del 70% e 30% (che rappresentano solo un'attestazione della ripartizione dei costi sulla base delle dichiarazioni rese dall'A.T.S.) e non le percentuali (sopra dettagliatamente esposte) indicate nel bando.
In accoglimento dell'impugnazione la Corte adita, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la al pagamento all'appellante della somma residua di € Controparte_1
25.047,66, a titolo di saldo della quota di finanziamento pubblico.
§§§
5. Le spese
All'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza consegue la necessità di regolare, per la precedente fase nuovamente, le spese, che seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, con condanna della alla rifusione delle Controparte_1 stesse in favore dell' , negli importi liquidati Controparte_6
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in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto, per il valore della controversia, della misura del diritto domandato, dunque dello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00; la liquidazione segue i parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, con esclusione, per il solo giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
L'appellata società va dunque condannata a pagare in favore dell'Ente appellante la complessiva somma, a titolo di onorario, per il giudizio di primo grado, di € 2.538,50 di cui:
- € 459,50 per la fase di studio,
- € 388,50 per la fase introduttiva,
- € 840,00 per la fase istruttoria,
- € 850,50 per la fase decisoria, oltre accessori di legge;
per il giudizio di appello, di € 1.983,00 di cui:
- € 567,00 per la fase di studio,
- € 460,50 per la fase introduttiva,
- € 955,50 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 1669/2020 del Controparte_6
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 17.03.2020, nei confronti della Controparte_1 così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore dell Controparte_1 Parte_1
[...
della somma di € 25.047,66, per il titolo di cui in parte motiva;
2) condanna la a rimborsare in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, le spese di lite del doppio grado, che liquida per il primo grado in
[...]
€ 2.538,50 e, per il secondo grado, in € 362,50 per esborsi documentati e in € 1.983,00
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per onorario, oltre, sui soli onorari, rimborso forfettario al 15%, iva e cpa se dovuti come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Erminia Catapano Dott. Fulvio Dacomo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Fabiana Di Grazia.
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