Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/1985, n. 4125
CASS
Sentenza 11 luglio 1985

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Le pronunce sulla sola Competenza, pur se emesse in grado di appello ed ancorché abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di Competenza, a termini dell'art. 42 cod. proc. civ., atteso che questa norma non distingue tra sentenza di primo e di secondo grado, e configura, quindi, il regolamento di Competenza come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva della Competenza, con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario di Cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di Competenza ove risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ.. ( V 456/84, mass n 432691; ( V 1711/82, mass n 419546).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/1985, n. 4125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4125
    Data del deposito : 11 luglio 1985

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