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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12485 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. VISCIGLIO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo, n. 106;
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._2 atti, dall'avv. ACTIS GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. Lucia, n. 107;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/06/2025, e Parte_1
esponevano di aver contratto matrimonio in Controparte_1
AG (NA) il 23/07/1994; che dall'unione coniugale erano nati i
1 figli (nato il [...]) ed (nato l'[...]), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di sentenza del Tribunale di Napoli n. 5505/2024 del 28/05/2024 resa nel procedimento RG
1210/2024; che tra le parti non vi era stata alcuna riconciliazione;
pertanto, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data
07/08/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunziarsi soltanto sullo status, in assenza di figli minori e di questioni patrimoniali da definire.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti ad AG (NA) il 23/07/1994 (atto n.
166, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di AFRAGOLA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
2 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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