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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 3011 per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Stefano Palmieri del Foro di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, presso il suo Studio legale in via Alberico II n. 4, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, della quale si attesta la conformità all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 7.03.2005
n. 82, sottoscritto digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del D.M.
44/2011, così come modificato dal D.M. 48/2013 e s.m.i.;
ATTORE OPPONENTE
contro
pagina 1 di 15 Controparte_1
P. IVA , con sede in
[...] P.IVA_1
, via Aldo Moro n. 11/13, iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di CP_1 CP_1
con Codice Fiscale , facente parte del Gruppo Bancario P.IVA_2 Controparte_1
cod. Banca 3210.2, cod. Gruppo 1030.6, in persona del Direttore
[...]
Generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti Rep.
54329, Racc. 28175, a ministero del Notaio Dott. dall'Avv. Persona_1
Giordano Balossi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federica Occhioni, sito in , via C. Angiolieri n. 37; CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 01.10.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi a quelle contenute nei rispettivi fogli depositati nel fascicolo telematico, nei seguenti termini: parte attrice opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: a) in via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, spettando al Tribunale di Roma;
b) ancora in via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo per tardività della notifica,
e comunque denegare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per effetto del disconoscimento delle sottoscrizioni, nonché per carenza degli elementi necessari per la concessione della stessa o, in subordine, essendo applicabile
l'exceptio doli, non ricorrendo, peraltro, i caratteri del fumus e del periculum in mora;
c) ancora in via preliminare: presi gli opportuni provvedimenti riguardo alla mancata concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione dell'art. 5,
pagina 2 di 15 comma IV, d.lgs. 28/2010, assegnare alle parti il termine di legge per procedere alla mediazione ex art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 nelle debite forme previste;
d) nel merito: ritenere e dichiarare apocrife le sottoscrizioni ascritte al Signor Pt_1
così come rubricate nel documento n. 3 del fascicolo di parte opponente e, per
[...]
l'effetto, ritenere e dichiarare nullo e improduttivo di effetti giuridici, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto, nonché per tutti gli altri motivi supra esposti, e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
e) in via subordinata in caso di riconoscimento delle sottoscrizioni: ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione per tutte le motivazioni addotte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo;
f) ancora in via gradata: limitare la garanzia del Signor agli importi Parte_1
che verranno accertati dal Tribunale, di seguito alla contestazione del credito vantato nei confronti della Controparte_2
g) spese di lite: in ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal Sig. in quanto palesemente infondata, sia in fatto che in Parte_1
diritto e, per l'effetto, confermare quale Tribunale competente il Tribunale di Siena, sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c., nonché secondo le norme di rito, e per tutti gli ulteriori motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 476/2021, RG 1144/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data
pagina 3 di 15 27 aprile 2021, depositato in Cancelleria in data 14 maggio 2021, intimante di corrispondere al Sig. l'importo di euro 44.885,22, oltre interessi di Parte_1
mora contrattualmente pattuiti dal dovuto al saldo, oltre le spese legali liquidate in euro
1.305,00 per compenso ed euro 286,00 per spese, oltre oneri, munendolo di formula esecutiva;
in subordine, condannare il Sig. a corrispondere l'importo di euro Parte_1
44.885,22, oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti dal dovuto al saldo, oltre le spese legali liquidate in euro 1.305,00 per compenso ed euro 286,00 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso: rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente, sia in via preliminare che nel merito, nei confronti di
[...]
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in Controparte_3
quanto tutte infondate in fatto e in diritto per le causali di cui in atti.
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. , con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.11.2021, Parte_1
iscritto il 3.12.2021, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di proporre opposizione al decreto
[...]
ingiuntivo n. 476/2021 (R.G. n. 1144/2021), emesso da questo Tribunale in data
27.04.2021 (notificato il 5.11.2021), con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla società ricorrente la somma di euro 44.885,22, di cui euro 41.196,48 a titolo di spese insoluti, interessi di mora e per canoni maturati e non fatturati sino alla data di scadenza del contratto, ed euro 3.688,74 a titolo di indennità di utilizzo, oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti dal dovuto al saldo e spese del procedimento, liquidate, queste pagina 4 di 15 ultime, in euro 1.305,00 per compenso professionale e in euro 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
L'attore deduceva, anzitutto, in diritto, a sostegno della proposta opposizione,
l'inefficacia del decreto per tardiva notifica, essendo stata l'ingiunzione opposta notificata a distanza di quasi di un anno dalla sua emissione, tenuto conto della perentorietà del termine di cui all'art. 644 c.p.c.
Si assumeva poi in citazione l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in considerazione della qualifica di consumatore del sig. rivestita nel contratto, Pt_1
con conseguente operatività dell'art. 33, comma 2, lett. u, D.Lgs. n. 206/2005; che, pertanto, essendo stato il sig. già al momento dell'ipotetica sottoscrizione del Pt_1
contratto, residente a [...], in Provincia di Latina, sull'obbligazione accessoria della fideiussione doveva ritenersi competente il Tribunale di Latina.
L'attore disconosceva inoltre le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di fideiussione, contestando, altresì, la conformità all'originale dei documenti ex adverso prodotti solo in fotocopia, a fronte dell'onere di produzione degli stessi in originale ex artt. 2712 e 2719 c.c., a pena di inutilizzabilità ai fini probatori.
Si chiedeva, comunque, nell'atto introduttivo, in caso di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, accertarsi la nullità ed inefficacia del contratto di fideiussione con riferimento all'abusivo riempimento di clausole firmate in bianco.
Deduceva, al riguardo, l'opponente di aver firmato anni addietro una scrittura privata di fideiussione priva di data e degli importi garantiti, e come, pertanto, gli accordi trasfusi fossero stati oggetto di abusivo riempimento da parte della Banca opposta, attraverso l'incaricato dell'operazione, con conseguente invalidità del negozio per vizio del consenso, in ragione dell'asserita divergenza del testo rispetto all'effettiva volontà.
Ulteriore motivo di opposizione era costituito dall'asserito comportamento della convenuta opposta tenuto in violazione del principio generale di buona fede e correttezza contrattuale, con conseguente applicabilità dell'art. 1956 c.c.
pagina 5 di 15 Infine, si rilevava in citazione la necessità della proposizione della mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda, nonché la inammissibilità della domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 10.06.2022 , nel CP_4
contestare integralmente ogni deduzione e conclusione avversaria, esponeva: di aver stipulato in data 29.05.2013 con con sede legale in Roma, viale Controparte_5
Bruno Buozzi, il contratto di locazione finanziaria n. 1432575, della durata di 64 mesi, avente ad oggetto forniture varie di beni per esercizio di ristorazione, e che, in tale occasione, veniva sottoscritto dal sig. atto di fideiussione sino alla Parte_1
concorrenza di euro 79.745,93 oltre IVA, e dunque per euro 97.290,03, garantendo, così, quanto dovuto dalla società Utilizzatrice per il leasing de quo; che, tuttavia, durante il rapporto contrattuale, la si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento Parte_2
dei previsti canoni contrattuali ed oneri e, alla scadenza del contratto, avvenuta il
12.11.2018, non provvedeva a riscattare ovvero a riconsegnare i beni;
che, dunque, essa convenuta risultava creditrice dell'importo di euro 41.196,48, di cui euro 29.080,13 a titolo di spese insoluti, euro 5.709,59 a titolo di interessi di mora, euro 5.251,45 oltre
IVA, e dunque euro 6.406,76, per canoni maturati e non fatturati dalla data del blocco della fatturazione (maggio 2019) sino alla data di naturale scadenza del contratto, il tutto come risultava dall'estratto conto e dalla certificazione del credito ex art. 50 TUB allegati;
che, inoltre, essa opposta aveva diritto, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 5, delle condizioni generali di contratto, a vedersi riconoscere l'ulteriore importo di euro 3.688,74 a titolo di indennità di utilizzo per la mancata restituzione dei beni oggetto del leasing;
che, pertanto, di tali somme risultava essere debitore, in forza della fideiussione sottoscritta, anche il sig. cui veniva inviata apposita Pt_1
comunicazione di messa in mora a mezzo di missiva raccomandata.
La eccepita preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso CP_4
esperimento della procedura di mediazione, replicava poi, in diritto, ai motivi di opposizione dedotti dalla controparte.
pagina 6 di 15 Sull'affermata incompetenza territoriale del Tribunale di Siena, si osservava in comparsa come le parti avessero convenzionalmente pattuito nel contratto di leasing de quo la competenza esclusiva territoriale dell'adito Tribunale, in applicazione del noto principio della derogabilità preventiva e convenzionale tra le parti della competenza territoriale;
che, peraltro, la clausola inerente il Foro convenzionale era stata sottoscritta dal sig. nella sua qualità di amministratore delegato della non solo Pt_1 Parte_2
ex art. 1322 c.c., ma anche ex artt. 1341 e 1342 c.c., con doppia apposizione di timbro societario e firma rimasti completamente incontestati ex art. 115 c.p.c.; che, oltretutto, la locazione finanziaria in oggetto era stata conclusa a , avendo ivi CP_1 CP_4
ricevuto l'accettazione della proposta da parte della;
che la competenza di Parte_2
questo Tribunale doveva, altresì, riconoscersi sotto il profilo del forum destinatae solutionis, considerato che l'obbligazione dedotta aveva ad oggetto il pagamento di una somma di denaro; che, in ogni caso, doveva escludersi, come più volte affermato dalla
Corte di Cassazione, il Foro del Consumatore in presenza di fideiussori aventi la qualifica di amministratori, soci o imprenditori, come nel caso in esame, in cui il sig. aveva sottoscritto il contratto di leasing e la fideiussione nella sua qualità di Pt_1
amministratore delegato della Parte_3
Relativamente poi alla eccepita inefficacia del decreto opposto ex art. 644 c.p.c., la convenuta evidenziava di aver tentato più notifiche a mezzo del servizio postale con esito negativo solo in quanto l'opponente si era nel frattempo trasferito;
che, dunque, una volta preso atto dell'esito negativo della prima notifica, essa ricorrente si era immediatamente attivata per completare il processo notificatorio con la chiara volontà di avvalersi dell'ingiunzione, escludendosi, con ciò, la presunzione di abbandono sottesa alla previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.
Ancora, in ordine al disconoscimento delle firme sulla fideiussione e alla contestazione circa la conformità all'originale della copia degli atti, si assumeva in comparsa la estrema genericità del disconoscimento ex adverso effettuato, oltre alla contraddittorietà della condotta processuale della controparte, la quale aveva disconosciuto le firme pagina 7 di 15 apposte sulla fideiussione, ma non quelle apposte sul contratto di leasing, senza poi considerare che, ictu oculi, le sottoscrizioni apposte nella fideiussione non apparivano diverse fra loro, anzi identiche, ed anche a quelle presenti nel contratto di leasing.
Parimenti generica doveva considerarsi, ad avviso della difesa convenuta opposta, la contestazione afferente alla “conformità all'originale dei documenti prodotti dalla controparte”, nemmeno oggetto di domanda giudiziale.
Si osservava, al riguardo, come parte opponente non solo non avesse indicato i documenti specifici oggetto di disconoscimento ex art. 2719 c.c. ma non avesse nemmeno esplicato alcuna circostanza o elemento da cui poter desumere un qualsivoglia dubbio circa l'autenticità della copia.
Al contestato abusivo riempimento di clausole firmate in bianco, compresa quella di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” parte convenuta replicava poi come tutte le clausole fossero state specificatamente approvate e sottoscritte dal sig. Pt_1
non solo ex art. 1322 c.c., ma persino, ex artt. 1341 e 1342 c.c., con indicazione di proprio pugno sia del nome e della sede della società Utilizzatrice di cui egli era amministratore delegato, che dei propri luogo e data di nascita, residenza e numero di codice fiscale.
Con riferimento all'invocata applicazione dell'art 1956 c.c., si rilevava in comparsa come tale norma riguardasse la diversa ipotesi dell'obbligazione futura, essendo, al contrario, l'obbligazione garantita nel caso de quo attuale, in presenza di un leasing concluso.
Venendo, infine, alla prova del credito azionato, assumeva, anzitutto, la convenuta opposta di aver prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria per l'emissione di decreto d'ingiunzione, compresa la prevista certificazione ex art. 50 T.U.B., e di aver pertanto adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c.; che, in particolare, l'attestazione ex art. 50 TUB, a maggior ragione se accompagnata, come nel caso di specie, dall'ordinario estratto conto analitico, doveva ritenersi funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le pagina 8 di 15 condizioni attive e passive applicate;
che, come tale, la certificazione in oggetto rivestiva, dunque, come da pacifica giurisprudenza di legittimità in materia, efficacia probatoria circa l'esistenza e l'ammontare del credito azionato, e così relativamente ai caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità del credito medesimo.
Si assumeva in comparsa di costituzione, in particolare sotto quest'ultimo profilo, come il contratto di leasing in questione fosse assolutamente chiaro e trasparente, potendo dallo stesso evincersi i tassi applicati, la descrizione della crescita o decrescita degli interessi, il versamento dei canoni, e dunque il costo complessivo del finanziamento.
Concludeva quindi la società convenuta opposta, previa declaratoria, in via preliminare e/o pregiudiziale, di improcedibilità dell'azione giudiziaria per il mancato esperimento della procedura di mediazione, con richiesta di assegnazione del relativo termine, per il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. o per l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., nonché per il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo in oggetto;
in via subordinata, per la condanna della parte opponente al pagamento in suo favore dell'importo di euro 44.885,22, oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti dal dovuto al saldo ed oltre spese e competenze legali del procedimento monitorio, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso avanzando, ove ritenuto necessario dal Giudice, formale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. per la sola fideiussione, non essendo state disconosciute le firme presenti sul contratto di leasing;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Il Giudice, concessa, con ordinanza riservata del 27.03.2023, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed assegnato contestualmente alla convenuta opposta il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n.
28/2010, all'udienza del 5.12.2023 prendeva atto dell'esito negativo di tale procedimento, assegnando alle parti i richiesti termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.
pagina 9 di 15 All'udienza del 16.04.2024, preso atto della richiesta delle parti di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice rinviava a tal fine al 1.10.2024. A tale udienza i procuratori rassegnavano le conclusioni nei termini in epigrafe riportati, ed il
Giudice riteneva quindi la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La proposta opposizione è infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
Ritiene il Giudicante condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla convenuta opposta nei propri scritti a sostegno del richiesto rigetto della opposizione.
Deve, anzitutto, respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Latina o di Roma, sollevata preliminarmente dall'attore opponente.
Va, invero, attribuito, sul punto, preminente rilievo alla circostanza che le parti hanno convenzionalmente pattuito, nel contratto di leasing de quo, la competenza esclusiva territoriale di questo Tribunale in caso di azione promossa dall , come risulta Parte_4
dalla clausola contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, art. 24, intitolato Foro competente (doc. 3 fascicolo monitorio). Clausola che risulta essere stata debitamente approvata e sottoscritta dalla Utilizzatrice ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342
c.c.
Trattasi, dunque, nel caso di specie, della diretta applicazione del principio della derogabilità preventiva e convenzionale tra le parti della competenza territoriale.
Secondo, infatti, la costante giurisprudenza di legittimità, la designazione convenzionale di un foro territoriale assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (ad es., Cass. n. 18707/2014), come risulta, appunto, essere avvenuto nella fattispecie in esame.
pagina 10 di 15 Va, peraltro, osservato come la suddetta clausola sia stata sottoscritta dal sig. Pt_1
anche ex artt. 1341 e 1342 c.c., nella sua veste di amministratore delegato della società
Utilizzatrice con doppia apposizione del timbro societario, recante la CP_2 CP_5
sua qualifica, e come, perciò, debba escludersi anche l'applicazione nei suoi confronti della invocata disciplina consumeristica, non potendo l'opponente essere considerato consumatore, con la conseguente incidenza sulla competenza territoriale (ad es. Cass.,
Sez. 3, Ord. n. 32225/2018).
Invero, il garante non può essere qualificato, nel caso di specie, quale persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, come richiesto dal Codice del
Consumo, proprio per la sua suddetta veste di amministratore delegato della società
. Parte_5
Va parimenti disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c., ovvero per decorrenza dei termini di notifica ivi previsti.
E ciò in considerazione del fatto che la convenuta opposta risulta aver tentato tempestivamente la notifica del decreto, poi non perfezionatasi a seguito del cambio di residenza dell'opponente, quindi per causa ad essa non imputabile, come documentato in atti dalla stessa società convenuta.
Deve quindi rilevarsi come abbia comunque manifestato la volontà di CP_4
avvalersi della ingiunzione, con conseguente esclusione della presunzione di abbandono sottesa alla previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.
Sul punto, nella costante giurisprudenza di merito e di legittimità si è infatti ritenuto che
“la notificazione del decreto ingiuntivo, comunque effettuata, e quindi anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude pertanto la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso, di cui all'art. 644 c.p.c...” (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 22959/2007,
Tribunale Roma Sez. XVII, 10.01.2024).
Di talché, l'inefficacia del decreto è legittimamente riconducibile alle sole ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla predetta norma.
pagina 11 di 15 Relativamente poi all'effettuato disconoscimento delle sottoscrizioni presenti nell'atto di fideiussione, va rilevata la genericità di tale contestazione, non avendo addotto l'opponente specifici elementi atti a suffragare l'affermata non riconducibilità a sé delle sottoscrizioni contenute nella fideiussione.
E tale puntuale allegazione probatoria sarebbe stata tanto più necessaria considerato che l'attore risulta aver disconosciuto le firme presenti nella fideiussione, ma non quelle contenute nel contratto di leasing, firme, queste ultime, che, ictu oculi, come anche affermato dalla convenuta opposta, appaiono identiche, dunque sovrapponibili, alle prime.
Medesimo rilievo di genericità deve essere poi mosso alla contestazione circa la conformità all'originale dei documenti prodotti dalla convenuta opposta solo in fotocopia.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile, generiche o omnicomprensive, dovendo, al contrario, essere effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., Sez. V, n. 17313/2021).
Soltanto, infatti, prosegue la Suprema Corte, con l'indicazione degli specifici profili di divergenza tra copia e originale, il giudice può essere messo nelle condizioni di valutare le difformità contestate, e quindi accertare la conformità o meno all'originale sulla base degli elementi probatori offerti (cit. Cass. n. 17313/2021).
Anche l'ulteriore contestazione di affermato abusivo riempimento di clausole firmate in bianco e di conseguente violazione, da parte della convenuta opposta, del generale principio di correttezza e buona fede contrattuale non è suscettibile di accoglimento.
E ciò in quanto, non essendo, anche in questo caso, stata fornita prova di quanto lamentato, deve presumersi che l'attore abbia liberamente e consapevolmente pagina 12 di 15 sottoscritto le clausole contrattuali in questione, contenute sia nel contratto di leasing che nella fideiussione.
Né può trovare applicazione l'invocato art. 1956 c.c., posto che il fideiussore si era impegnato, con la sottoscrizione del relativo atto, anche a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, ed in particolare ad informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con (v. punto 7 della fideiussione). CP_4
E se è pur vero che la convenuta opposta era comunque tenuta a comunicare al fideiussore, su richiesta di quest'ultimo, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, non risulta però provata in atti una domanda avanzata in tal senso dall'attore opponente.
Per cui, l'obbligo di tenersi informato, assunto dal fideiussore nei termini di cui sopra, esclude di per sè la violazione dell'art. 1956 c.c., con conseguente impossibilità di liberazione del fideiussore medesimo.
Venendo quindi al credito richiesto e azionato con il decreto ingiuntivo de quo, deve affermarsi come la documentazione prodotta in allegato al ricorso per ingiunzione, e riproposta in sede di giudizio di opposizione, sia idonea a giustificare la pretesa economica azionata dalla parte convenuta, rendendo, così, il relativo credito certo, liquido ed esigibile.
In particolare, la certificazione prodotta (doc. 8 del fascicolo monitorio) risponde a quanto previsto dall'art. 50 TUB, recando l'indicazione dell'importo dovuto per canoni di leasing e spese insolute fatturate alla data del 16.11.2020 e per interessi di mora sui predetti canoni, calcolati alla medesima data, sì da rendere il dovuto facilmente verificabile dalla parte opponente, e ciò anche sulla base dell'estratto conto analitico al
16.11.2020, anch'esso allegato in sede monitoria (doc. 7 del fascicolo monitorio).
Può, quindi, affermarsi come, con la produzione documentale versata in atti, la convenuta opposta abbia sufficientemente assolto al proprio onere probatorio circa l'esistenza e l'entità del preteso complessivo credito, come richiesto dalla norma generale di cui all'art. 2697 c.c.
pagina 13 di 15 In ordine, poi, al rapporto contrattuale inter partes, costituito dal contratto di locazione finanziaria n. 1432575, stipulato in data 29.05.2013, della durata di 64 mesi (doc. 3 fascicolo monitorio), deve osservarsi come lo stesso rechi tutte le informazioni necessarie ad una completa identificazione del credito, indicando, in particolare, la durata del contratto, il corrispettivo della locazione, l'indicizzazione-adeguamento del corrispettivo, gli oneri accessori, i pagamenti, gli interessi di mora, le spese, le tasse, sì da consentire una esauriente conoscenza del costo complessivo della operazione ivi disciplinata e del tasso di leasing applicato.
Di talché, risulta infondata anche la contestazione di non sufficienza, ai fini della prova del credito, della documentazione offerta dalla convenuta opposta.
In conclusione, può ritenersi come la convenuta opposta, a mezzo della documentazione versata in atti, abbia adeguatamente dimostrato sia l'esistenza che l'ammontare del proprio credito, credito da considerarsi, perciò, legittimamente richiesto ed ottenuto in sede monitoria.
Per cui, non ravvisandosi i profili di criticità lamentati dalla parte opponente, può considerarsi il decreto ingiuntivo de quo correttamente emesso in favore della CP_4
con conseguente integrale conferma dello stesso in esito al giudizio di
[...]
opposizione.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, dovendo seguirsi il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice opponente, e sono liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014.
Deve, pertanto, farsi riferimento alle tabelle parametriche allegate al citato Decreto, ed in particolare a quella relativa al valore della controversia, con applicazione dei valori medi in essa indicati.
Deve, però, escludersi la voce di compenso relativa alla fase istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione respinta o assorbita, così provvede: rigetta la proposta opposizione, siccome infondata.
Conferma integralmente, per l'effetto, il decreto ingiuntivo in oggetto, n. 476/2021, emesso dal Tribunale di Siena in data 27.04.2021 (R.G. 1144/2021), dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna parte attrice opponente a rifondere in favore della parte convenuta opposta le spese del giudizio, che determina e liquida nella somma di euro 5.810,00 per compenso di Avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siena, lì 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 3011 per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Stefano Palmieri del Foro di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, presso il suo Studio legale in via Alberico II n. 4, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, della quale si attesta la conformità all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 7.03.2005
n. 82, sottoscritto digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del D.M.
44/2011, così come modificato dal D.M. 48/2013 e s.m.i.;
ATTORE OPPONENTE
contro
pagina 1 di 15 Controparte_1
P. IVA , con sede in
[...] P.IVA_1
, via Aldo Moro n. 11/13, iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di CP_1 CP_1
con Codice Fiscale , facente parte del Gruppo Bancario P.IVA_2 Controparte_1
cod. Banca 3210.2, cod. Gruppo 1030.6, in persona del Direttore
[...]
Generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti Rep.
54329, Racc. 28175, a ministero del Notaio Dott. dall'Avv. Persona_1
Giordano Balossi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federica Occhioni, sito in , via C. Angiolieri n. 37; CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 01.10.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi a quelle contenute nei rispettivi fogli depositati nel fascicolo telematico, nei seguenti termini: parte attrice opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: a) in via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, spettando al Tribunale di Roma;
b) ancora in via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo per tardività della notifica,
e comunque denegare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per effetto del disconoscimento delle sottoscrizioni, nonché per carenza degli elementi necessari per la concessione della stessa o, in subordine, essendo applicabile
l'exceptio doli, non ricorrendo, peraltro, i caratteri del fumus e del periculum in mora;
c) ancora in via preliminare: presi gli opportuni provvedimenti riguardo alla mancata concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione dell'art. 5,
pagina 2 di 15 comma IV, d.lgs. 28/2010, assegnare alle parti il termine di legge per procedere alla mediazione ex art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 nelle debite forme previste;
d) nel merito: ritenere e dichiarare apocrife le sottoscrizioni ascritte al Signor Pt_1
così come rubricate nel documento n. 3 del fascicolo di parte opponente e, per
[...]
l'effetto, ritenere e dichiarare nullo e improduttivo di effetti giuridici, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto, nonché per tutti gli altri motivi supra esposti, e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
e) in via subordinata in caso di riconoscimento delle sottoscrizioni: ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione per tutte le motivazioni addotte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo;
f) ancora in via gradata: limitare la garanzia del Signor agli importi Parte_1
che verranno accertati dal Tribunale, di seguito alla contestazione del credito vantato nei confronti della Controparte_2
g) spese di lite: in ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal Sig. in quanto palesemente infondata, sia in fatto che in Parte_1
diritto e, per l'effetto, confermare quale Tribunale competente il Tribunale di Siena, sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c., nonché secondo le norme di rito, e per tutti gli ulteriori motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 476/2021, RG 1144/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data
pagina 3 di 15 27 aprile 2021, depositato in Cancelleria in data 14 maggio 2021, intimante di corrispondere al Sig. l'importo di euro 44.885,22, oltre interessi di Parte_1
mora contrattualmente pattuiti dal dovuto al saldo, oltre le spese legali liquidate in euro
1.305,00 per compenso ed euro 286,00 per spese, oltre oneri, munendolo di formula esecutiva;
in subordine, condannare il Sig. a corrispondere l'importo di euro Parte_1
44.885,22, oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti dal dovuto al saldo, oltre le spese legali liquidate in euro 1.305,00 per compenso ed euro 286,00 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso: rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente, sia in via preliminare che nel merito, nei confronti di
[...]
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in Controparte_3
quanto tutte infondate in fatto e in diritto per le causali di cui in atti.
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. , con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.11.2021, Parte_1
iscritto il 3.12.2021, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di proporre opposizione al decreto
[...]
ingiuntivo n. 476/2021 (R.G. n. 1144/2021), emesso da questo Tribunale in data
27.04.2021 (notificato il 5.11.2021), con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla società ricorrente la somma di euro 44.885,22, di cui euro 41.196,48 a titolo di spese insoluti, interessi di mora e per canoni maturati e non fatturati sino alla data di scadenza del contratto, ed euro 3.688,74 a titolo di indennità di utilizzo, oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti dal dovuto al saldo e spese del procedimento, liquidate, queste pagina 4 di 15 ultime, in euro 1.305,00 per compenso professionale e in euro 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
L'attore deduceva, anzitutto, in diritto, a sostegno della proposta opposizione,
l'inefficacia del decreto per tardiva notifica, essendo stata l'ingiunzione opposta notificata a distanza di quasi di un anno dalla sua emissione, tenuto conto della perentorietà del termine di cui all'art. 644 c.p.c.
Si assumeva poi in citazione l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in considerazione della qualifica di consumatore del sig. rivestita nel contratto, Pt_1
con conseguente operatività dell'art. 33, comma 2, lett. u, D.Lgs. n. 206/2005; che, pertanto, essendo stato il sig. già al momento dell'ipotetica sottoscrizione del Pt_1
contratto, residente a [...], in Provincia di Latina, sull'obbligazione accessoria della fideiussione doveva ritenersi competente il Tribunale di Latina.
L'attore disconosceva inoltre le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di fideiussione, contestando, altresì, la conformità all'originale dei documenti ex adverso prodotti solo in fotocopia, a fronte dell'onere di produzione degli stessi in originale ex artt. 2712 e 2719 c.c., a pena di inutilizzabilità ai fini probatori.
Si chiedeva, comunque, nell'atto introduttivo, in caso di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, accertarsi la nullità ed inefficacia del contratto di fideiussione con riferimento all'abusivo riempimento di clausole firmate in bianco.
Deduceva, al riguardo, l'opponente di aver firmato anni addietro una scrittura privata di fideiussione priva di data e degli importi garantiti, e come, pertanto, gli accordi trasfusi fossero stati oggetto di abusivo riempimento da parte della Banca opposta, attraverso l'incaricato dell'operazione, con conseguente invalidità del negozio per vizio del consenso, in ragione dell'asserita divergenza del testo rispetto all'effettiva volontà.
Ulteriore motivo di opposizione era costituito dall'asserito comportamento della convenuta opposta tenuto in violazione del principio generale di buona fede e correttezza contrattuale, con conseguente applicabilità dell'art. 1956 c.c.
pagina 5 di 15 Infine, si rilevava in citazione la necessità della proposizione della mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda, nonché la inammissibilità della domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 10.06.2022 , nel CP_4
contestare integralmente ogni deduzione e conclusione avversaria, esponeva: di aver stipulato in data 29.05.2013 con con sede legale in Roma, viale Controparte_5
Bruno Buozzi, il contratto di locazione finanziaria n. 1432575, della durata di 64 mesi, avente ad oggetto forniture varie di beni per esercizio di ristorazione, e che, in tale occasione, veniva sottoscritto dal sig. atto di fideiussione sino alla Parte_1
concorrenza di euro 79.745,93 oltre IVA, e dunque per euro 97.290,03, garantendo, così, quanto dovuto dalla società Utilizzatrice per il leasing de quo; che, tuttavia, durante il rapporto contrattuale, la si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento Parte_2
dei previsti canoni contrattuali ed oneri e, alla scadenza del contratto, avvenuta il
12.11.2018, non provvedeva a riscattare ovvero a riconsegnare i beni;
che, dunque, essa convenuta risultava creditrice dell'importo di euro 41.196,48, di cui euro 29.080,13 a titolo di spese insoluti, euro 5.709,59 a titolo di interessi di mora, euro 5.251,45 oltre
IVA, e dunque euro 6.406,76, per canoni maturati e non fatturati dalla data del blocco della fatturazione (maggio 2019) sino alla data di naturale scadenza del contratto, il tutto come risultava dall'estratto conto e dalla certificazione del credito ex art. 50 TUB allegati;
che, inoltre, essa opposta aveva diritto, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 5, delle condizioni generali di contratto, a vedersi riconoscere l'ulteriore importo di euro 3.688,74 a titolo di indennità di utilizzo per la mancata restituzione dei beni oggetto del leasing;
che, pertanto, di tali somme risultava essere debitore, in forza della fideiussione sottoscritta, anche il sig. cui veniva inviata apposita Pt_1
comunicazione di messa in mora a mezzo di missiva raccomandata.
La eccepita preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso CP_4
esperimento della procedura di mediazione, replicava poi, in diritto, ai motivi di opposizione dedotti dalla controparte.
pagina 6 di 15 Sull'affermata incompetenza territoriale del Tribunale di Siena, si osservava in comparsa come le parti avessero convenzionalmente pattuito nel contratto di leasing de quo la competenza esclusiva territoriale dell'adito Tribunale, in applicazione del noto principio della derogabilità preventiva e convenzionale tra le parti della competenza territoriale;
che, peraltro, la clausola inerente il Foro convenzionale era stata sottoscritta dal sig. nella sua qualità di amministratore delegato della non solo Pt_1 Parte_2
ex art. 1322 c.c., ma anche ex artt. 1341 e 1342 c.c., con doppia apposizione di timbro societario e firma rimasti completamente incontestati ex art. 115 c.p.c.; che, oltretutto, la locazione finanziaria in oggetto era stata conclusa a , avendo ivi CP_1 CP_4
ricevuto l'accettazione della proposta da parte della;
che la competenza di Parte_2
questo Tribunale doveva, altresì, riconoscersi sotto il profilo del forum destinatae solutionis, considerato che l'obbligazione dedotta aveva ad oggetto il pagamento di una somma di denaro; che, in ogni caso, doveva escludersi, come più volte affermato dalla
Corte di Cassazione, il Foro del Consumatore in presenza di fideiussori aventi la qualifica di amministratori, soci o imprenditori, come nel caso in esame, in cui il sig. aveva sottoscritto il contratto di leasing e la fideiussione nella sua qualità di Pt_1
amministratore delegato della Parte_3
Relativamente poi alla eccepita inefficacia del decreto opposto ex art. 644 c.p.c., la convenuta evidenziava di aver tentato più notifiche a mezzo del servizio postale con esito negativo solo in quanto l'opponente si era nel frattempo trasferito;
che, dunque, una volta preso atto dell'esito negativo della prima notifica, essa ricorrente si era immediatamente attivata per completare il processo notificatorio con la chiara volontà di avvalersi dell'ingiunzione, escludendosi, con ciò, la presunzione di abbandono sottesa alla previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.
Ancora, in ordine al disconoscimento delle firme sulla fideiussione e alla contestazione circa la conformità all'originale della copia degli atti, si assumeva in comparsa la estrema genericità del disconoscimento ex adverso effettuato, oltre alla contraddittorietà della condotta processuale della controparte, la quale aveva disconosciuto le firme pagina 7 di 15 apposte sulla fideiussione, ma non quelle apposte sul contratto di leasing, senza poi considerare che, ictu oculi, le sottoscrizioni apposte nella fideiussione non apparivano diverse fra loro, anzi identiche, ed anche a quelle presenti nel contratto di leasing.
Parimenti generica doveva considerarsi, ad avviso della difesa convenuta opposta, la contestazione afferente alla “conformità all'originale dei documenti prodotti dalla controparte”, nemmeno oggetto di domanda giudiziale.
Si osservava, al riguardo, come parte opponente non solo non avesse indicato i documenti specifici oggetto di disconoscimento ex art. 2719 c.c. ma non avesse nemmeno esplicato alcuna circostanza o elemento da cui poter desumere un qualsivoglia dubbio circa l'autenticità della copia.
Al contestato abusivo riempimento di clausole firmate in bianco, compresa quella di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” parte convenuta replicava poi come tutte le clausole fossero state specificatamente approvate e sottoscritte dal sig. Pt_1
non solo ex art. 1322 c.c., ma persino, ex artt. 1341 e 1342 c.c., con indicazione di proprio pugno sia del nome e della sede della società Utilizzatrice di cui egli era amministratore delegato, che dei propri luogo e data di nascita, residenza e numero di codice fiscale.
Con riferimento all'invocata applicazione dell'art 1956 c.c., si rilevava in comparsa come tale norma riguardasse la diversa ipotesi dell'obbligazione futura, essendo, al contrario, l'obbligazione garantita nel caso de quo attuale, in presenza di un leasing concluso.
Venendo, infine, alla prova del credito azionato, assumeva, anzitutto, la convenuta opposta di aver prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria per l'emissione di decreto d'ingiunzione, compresa la prevista certificazione ex art. 50 T.U.B., e di aver pertanto adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c.; che, in particolare, l'attestazione ex art. 50 TUB, a maggior ragione se accompagnata, come nel caso di specie, dall'ordinario estratto conto analitico, doveva ritenersi funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le pagina 8 di 15 condizioni attive e passive applicate;
che, come tale, la certificazione in oggetto rivestiva, dunque, come da pacifica giurisprudenza di legittimità in materia, efficacia probatoria circa l'esistenza e l'ammontare del credito azionato, e così relativamente ai caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità del credito medesimo.
Si assumeva in comparsa di costituzione, in particolare sotto quest'ultimo profilo, come il contratto di leasing in questione fosse assolutamente chiaro e trasparente, potendo dallo stesso evincersi i tassi applicati, la descrizione della crescita o decrescita degli interessi, il versamento dei canoni, e dunque il costo complessivo del finanziamento.
Concludeva quindi la società convenuta opposta, previa declaratoria, in via preliminare e/o pregiudiziale, di improcedibilità dell'azione giudiziaria per il mancato esperimento della procedura di mediazione, con richiesta di assegnazione del relativo termine, per il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. o per l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., nonché per il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo in oggetto;
in via subordinata, per la condanna della parte opponente al pagamento in suo favore dell'importo di euro 44.885,22, oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti dal dovuto al saldo ed oltre spese e competenze legali del procedimento monitorio, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso avanzando, ove ritenuto necessario dal Giudice, formale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. per la sola fideiussione, non essendo state disconosciute le firme presenti sul contratto di leasing;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Il Giudice, concessa, con ordinanza riservata del 27.03.2023, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed assegnato contestualmente alla convenuta opposta il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n.
28/2010, all'udienza del 5.12.2023 prendeva atto dell'esito negativo di tale procedimento, assegnando alle parti i richiesti termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.
pagina 9 di 15 All'udienza del 16.04.2024, preso atto della richiesta delle parti di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice rinviava a tal fine al 1.10.2024. A tale udienza i procuratori rassegnavano le conclusioni nei termini in epigrafe riportati, ed il
Giudice riteneva quindi la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La proposta opposizione è infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
Ritiene il Giudicante condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla convenuta opposta nei propri scritti a sostegno del richiesto rigetto della opposizione.
Deve, anzitutto, respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Latina o di Roma, sollevata preliminarmente dall'attore opponente.
Va, invero, attribuito, sul punto, preminente rilievo alla circostanza che le parti hanno convenzionalmente pattuito, nel contratto di leasing de quo, la competenza esclusiva territoriale di questo Tribunale in caso di azione promossa dall , come risulta Parte_4
dalla clausola contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, art. 24, intitolato Foro competente (doc. 3 fascicolo monitorio). Clausola che risulta essere stata debitamente approvata e sottoscritta dalla Utilizzatrice ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342
c.c.
Trattasi, dunque, nel caso di specie, della diretta applicazione del principio della derogabilità preventiva e convenzionale tra le parti della competenza territoriale.
Secondo, infatti, la costante giurisprudenza di legittimità, la designazione convenzionale di un foro territoriale assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (ad es., Cass. n. 18707/2014), come risulta, appunto, essere avvenuto nella fattispecie in esame.
pagina 10 di 15 Va, peraltro, osservato come la suddetta clausola sia stata sottoscritta dal sig. Pt_1
anche ex artt. 1341 e 1342 c.c., nella sua veste di amministratore delegato della società
Utilizzatrice con doppia apposizione del timbro societario, recante la CP_2 CP_5
sua qualifica, e come, perciò, debba escludersi anche l'applicazione nei suoi confronti della invocata disciplina consumeristica, non potendo l'opponente essere considerato consumatore, con la conseguente incidenza sulla competenza territoriale (ad es. Cass.,
Sez. 3, Ord. n. 32225/2018).
Invero, il garante non può essere qualificato, nel caso di specie, quale persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, come richiesto dal Codice del
Consumo, proprio per la sua suddetta veste di amministratore delegato della società
. Parte_5
Va parimenti disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c., ovvero per decorrenza dei termini di notifica ivi previsti.
E ciò in considerazione del fatto che la convenuta opposta risulta aver tentato tempestivamente la notifica del decreto, poi non perfezionatasi a seguito del cambio di residenza dell'opponente, quindi per causa ad essa non imputabile, come documentato in atti dalla stessa società convenuta.
Deve quindi rilevarsi come abbia comunque manifestato la volontà di CP_4
avvalersi della ingiunzione, con conseguente esclusione della presunzione di abbandono sottesa alla previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.
Sul punto, nella costante giurisprudenza di merito e di legittimità si è infatti ritenuto che
“la notificazione del decreto ingiuntivo, comunque effettuata, e quindi anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude pertanto la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso, di cui all'art. 644 c.p.c...” (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 22959/2007,
Tribunale Roma Sez. XVII, 10.01.2024).
Di talché, l'inefficacia del decreto è legittimamente riconducibile alle sole ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla predetta norma.
pagina 11 di 15 Relativamente poi all'effettuato disconoscimento delle sottoscrizioni presenti nell'atto di fideiussione, va rilevata la genericità di tale contestazione, non avendo addotto l'opponente specifici elementi atti a suffragare l'affermata non riconducibilità a sé delle sottoscrizioni contenute nella fideiussione.
E tale puntuale allegazione probatoria sarebbe stata tanto più necessaria considerato che l'attore risulta aver disconosciuto le firme presenti nella fideiussione, ma non quelle contenute nel contratto di leasing, firme, queste ultime, che, ictu oculi, come anche affermato dalla convenuta opposta, appaiono identiche, dunque sovrapponibili, alle prime.
Medesimo rilievo di genericità deve essere poi mosso alla contestazione circa la conformità all'originale dei documenti prodotti dalla convenuta opposta solo in fotocopia.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile, generiche o omnicomprensive, dovendo, al contrario, essere effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., Sez. V, n. 17313/2021).
Soltanto, infatti, prosegue la Suprema Corte, con l'indicazione degli specifici profili di divergenza tra copia e originale, il giudice può essere messo nelle condizioni di valutare le difformità contestate, e quindi accertare la conformità o meno all'originale sulla base degli elementi probatori offerti (cit. Cass. n. 17313/2021).
Anche l'ulteriore contestazione di affermato abusivo riempimento di clausole firmate in bianco e di conseguente violazione, da parte della convenuta opposta, del generale principio di correttezza e buona fede contrattuale non è suscettibile di accoglimento.
E ciò in quanto, non essendo, anche in questo caso, stata fornita prova di quanto lamentato, deve presumersi che l'attore abbia liberamente e consapevolmente pagina 12 di 15 sottoscritto le clausole contrattuali in questione, contenute sia nel contratto di leasing che nella fideiussione.
Né può trovare applicazione l'invocato art. 1956 c.c., posto che il fideiussore si era impegnato, con la sottoscrizione del relativo atto, anche a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, ed in particolare ad informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con (v. punto 7 della fideiussione). CP_4
E se è pur vero che la convenuta opposta era comunque tenuta a comunicare al fideiussore, su richiesta di quest'ultimo, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, non risulta però provata in atti una domanda avanzata in tal senso dall'attore opponente.
Per cui, l'obbligo di tenersi informato, assunto dal fideiussore nei termini di cui sopra, esclude di per sè la violazione dell'art. 1956 c.c., con conseguente impossibilità di liberazione del fideiussore medesimo.
Venendo quindi al credito richiesto e azionato con il decreto ingiuntivo de quo, deve affermarsi come la documentazione prodotta in allegato al ricorso per ingiunzione, e riproposta in sede di giudizio di opposizione, sia idonea a giustificare la pretesa economica azionata dalla parte convenuta, rendendo, così, il relativo credito certo, liquido ed esigibile.
In particolare, la certificazione prodotta (doc. 8 del fascicolo monitorio) risponde a quanto previsto dall'art. 50 TUB, recando l'indicazione dell'importo dovuto per canoni di leasing e spese insolute fatturate alla data del 16.11.2020 e per interessi di mora sui predetti canoni, calcolati alla medesima data, sì da rendere il dovuto facilmente verificabile dalla parte opponente, e ciò anche sulla base dell'estratto conto analitico al
16.11.2020, anch'esso allegato in sede monitoria (doc. 7 del fascicolo monitorio).
Può, quindi, affermarsi come, con la produzione documentale versata in atti, la convenuta opposta abbia sufficientemente assolto al proprio onere probatorio circa l'esistenza e l'entità del preteso complessivo credito, come richiesto dalla norma generale di cui all'art. 2697 c.c.
pagina 13 di 15 In ordine, poi, al rapporto contrattuale inter partes, costituito dal contratto di locazione finanziaria n. 1432575, stipulato in data 29.05.2013, della durata di 64 mesi (doc. 3 fascicolo monitorio), deve osservarsi come lo stesso rechi tutte le informazioni necessarie ad una completa identificazione del credito, indicando, in particolare, la durata del contratto, il corrispettivo della locazione, l'indicizzazione-adeguamento del corrispettivo, gli oneri accessori, i pagamenti, gli interessi di mora, le spese, le tasse, sì da consentire una esauriente conoscenza del costo complessivo della operazione ivi disciplinata e del tasso di leasing applicato.
Di talché, risulta infondata anche la contestazione di non sufficienza, ai fini della prova del credito, della documentazione offerta dalla convenuta opposta.
In conclusione, può ritenersi come la convenuta opposta, a mezzo della documentazione versata in atti, abbia adeguatamente dimostrato sia l'esistenza che l'ammontare del proprio credito, credito da considerarsi, perciò, legittimamente richiesto ed ottenuto in sede monitoria.
Per cui, non ravvisandosi i profili di criticità lamentati dalla parte opponente, può considerarsi il decreto ingiuntivo de quo correttamente emesso in favore della CP_4
con conseguente integrale conferma dello stesso in esito al giudizio di
[...]
opposizione.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, dovendo seguirsi il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice opponente, e sono liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014.
Deve, pertanto, farsi riferimento alle tabelle parametriche allegate al citato Decreto, ed in particolare a quella relativa al valore della controversia, con applicazione dei valori medi in essa indicati.
Deve, però, escludersi la voce di compenso relativa alla fase istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione respinta o assorbita, così provvede: rigetta la proposta opposizione, siccome infondata.
Conferma integralmente, per l'effetto, il decreto ingiuntivo in oggetto, n. 476/2021, emesso dal Tribunale di Siena in data 27.04.2021 (R.G. 1144/2021), dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna parte attrice opponente a rifondere in favore della parte convenuta opposta le spese del giudizio, che determina e liquida nella somma di euro 5.810,00 per compenso di Avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siena, lì 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
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