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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2712/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
EO LI
- parte convenuta (contumace):
[...]
Controparte_1
Conclusioni
L'attore ha concluso come da verbale dell'udienza del 26.3.25.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto quanto segue.
o Nel maggio 2022, la sig.ra LI EO si rivolgeva al Dr. (CF. ) CP_1 C.F._1 presso l'ambulatorio sito in Montecatini Terme, Via Tripoli n.22 per avere un parere circa la fattibilità di un intervento di minilifting alle guance ed un lifting al collo nonché un intervento di addominoplastica;
o Nell'occasione, il medico affermava che gli interventi sopra descritti avrebbero tutti avuto esito positivo e che sarebbero stati eseguiti in un'unica soluzione, fissando il prezzo in Euro 6.000,00;
o In data 16.06.2022 alle 11.00, veniva eseguito l'intervento presso il centro sanitario (P.Iva Controparte_1
), sito in Genova, Corso Torino n.1; (doc. 1) P.IVA_1
o Nell'occasione, alla sig.ra LI veniva accompagnata da una conoscente;
o Prima di tutto il Dr. chiedeva il pagamento del prezzo, nell'occasione versato in una somma di Euro CP_1
4.000,00 nelle mani dello stesso;
o La ricorrente veniva, pertanto, accompagnata presso un piccolo ambulatorio, dove le veniva eseguita terapia di anestesia totale;
o La fase pre-operatoria era caratterizzata dalla totale assenza di analisi ematiche, né elettrocardiogramma o altri esami funzionalmente prodromici all'intervento chirurgico;
o Nell'occasione, il dr. non si preoccupava neanche di esporre i rischi dell'intervento né tantomeno far CP_1 firmare alla paziente il consenso informato;
1 o Decorse almeno cinque ore dall' intervento, la sig.ra LI al risveglio, senza alcuna precauzione di sorta e senza che venisse sottoposta alle dovute operazioni di drenaggio nelle zone sottoposte ad intervento, veniva invitata a lasciare immediatamente il centro sanitario;
o Nessuna documentazione medico – sanitaria, anche informativa, veniva consegnata alla ricorrente;
o Decorsi nove giorni dall'intervento, il Dr. si recava personalmente presso l'abitazione della sig.ra CP_1
LI per rimuovere i punti di sutura;
o Successivamente, la ricorrente comprendeva che non solo alcun miglioramento aveva tratto dagli interventi ai quali veniva sottoposta ma che l'aspetto estetico era addirittura peggiorato;
o Inoltre, la sig.ra LI lamentava la presenza di una grossa quantità di liquido sottocutaneo all'altezza dell'addome, atteso che alcun drenaggio, post – operatorio, era stato praticato dal medico;
o Tuttavia, fermo il resto, la sig.ra LI lamentava la presenza di una cicatrice, mal posizionata e mal saturata, sopra la zona pubica, che creava (e crea) gravi disagi, anche psicologici, alla ricorrente;
o L'aspetto estetico e la sicurezza di sé venivano infatti notevolmente compromessi, creando disagi sotto il profilo personale e sessuale alla ricorrente, che non si accettava (non si accetta) con i residui cicatriziali così come negligentemente lasciati dal medico;
o La ricorrente si lamentava con il dr. chiedendo allo stesso tutta la documentazione medica nonché la CP_1 restituzione del denaro allo stesso versato oltre al risarcimento del danno;
o Il medico tranquillizzava la paziente che avrebbe trovato una soluzione ma, atteso il vano decorso del tempo ed i reiterati ed inutili solleciti della ricorrente, quest'ultima decideva di rivolgersi ad un legale.
L'attrice, la quale aveva precedentemente proposto un atp (il chiamando in garanzia la CP_1
propria compagnia assicuratrice, parimenti costituitasi), ha quindi chiesto la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno (in ricorso aveva chiesto anche la restituzione del corrispettivo pagato per l'intervento, ma in sede di conclusioni tale domanda non è stata reiterata).
I convenuti, che pure si erano costituiti nell'atp, non si sono costituiti.
Motivi della decisione
1. La responsabilità.
I ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni dei ct di parte convenuta), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, hanno concluso nel senso della sussistenza di una malpratica medica nell'operato del CP_1
Per riportare soltanto le conclusioni finali della relazione (alla quale peraltro si rinvia più in generale), i ctu hanno infatti ritenuto che “gli interventi chirurgici praticati dal [ sulla persona CP_1
della signora LI EO, così come l'evoluzione post-operatoria, non siano stati eseguiti rispettando la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche suggerite dalla più accreditata scienza medica, così come le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, e tantomeno con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto”.
2 Da ciò deriva senz'altro la responsabilità del per i danni subiti dall'attrice. CP_1
Per quanto concerne invece la posizione della essa risponde dei medesimi CP_1
danni ex art. 7 l. 24/2017.
2. Il danno ed il risarcimento.
I ctu, alla cui relazione anche a questo proposito si rinvia, hanno ritenuto che gli esiti dell'operato del “determinano un pregiudizio estetico complessivo configurante un danno CP_1
biologico permanente valutabile, in accordo con le indicazioni baremistiche più autorevoli, in misura dell'8% (otto per cento), di cui un 6% (sei per cento) per gli esiti a livello della parete addominale e un 2% (due per cento) per i reliquati chirurgici in regione pre e retroauricolare destra e sinistra”.
Ulteriormente, hanno poi ritenuto che “[il] pregiudizio estetico a livello dell'addome [sia] totalmente emendabile con un ulteriore intervento chirurgo-plastico il cui onere economico si attesterebbe in 8.000 (ottomila) euro ed al quale conseguirebbe un danno biologico temporaneo di giorni 3 (tre) a totale, 7 (sette) al 75%, 7 (sette) al 50% e 10 (dieci) al 25%.
Premesso che per quanto concerne la problematica addominale l'attrice ha chiesto la condanna al pagamento del costo dell'intervento correttivo e che pertanto a tale proposito è la somma da liquidare è quella appena riferita, per il resto la valutazione medico legale dalla quale muovere è dunque la seguente:
- invalidità temporanea totale: 3 gg;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: 7 gg;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: 7 gg;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: 10 gg;
- invalidità permanente residua: 2 %.
Su tale base, la somma da liquidare, secondo i parametri di cui all'art. 139 del d. lgs. 209/2005
(espressamente richiamato in materia di responsabilità medica dall'art. 33 d.l. 158/2012, conv. in l.
189/2012, e poi dall'art. 74 l. 24/17), aggiornati all'aprile 2024 (decorrenza dell'adeguamento operato dal d.m. 16.7.24) ed aumentati del 30 % per tenere conto anche del danno morale ed esistenziale, è la seguente:
- invalidità temporanea totale: € 215,43;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: € 377,02;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: € 251,37;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: € 179,50;
- invalidità permanente residua: € 2.221,61; per un totale dunque di € 3.244,93, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2024 (data alla quale si riferisce il citato adeguamento e dunque la quantificazione che precede) alla data della pubblicazione della presente decisione.
3 A tale somma devono poi aggiungersi quella di € 8.000,00, relativa alle spese dell'intervento correttivo all'addome, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dalla data della relazione dei ctu
(data alla quale si riferisce la quantificazione in questione) alla data della pubblicazione della presente decisione, e quella delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu, pari ad € 762,00.
L'importo complessivo è dunque pari ad € (3.244,93 + 8.000,00 + 762,00 =) 12.006,93.
Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- quanto ad € 3.244,93 essi sono dovuti dalla data dell'intervento fino al saldo e dovranno però essere conteggiati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€ 3.244,93 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla data dell'intervento, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere l'importo liquidato;
- quanto ad € 8.000,00, essi sono dovuti dalla data della relazione dei ctu fino al saldo e dovranno essere senz'altro conteggiati sulla somma in questione;
- quanto ad € 762,00, essi sono dovuti dalla data nella quale ciascuna spesa è stata sostenuta fino al saldo e dovranno parimenti essere senz'altro conteggiati sulla somma in questione.
Nulla può essere ulteriormente riconosciuto a titolo di risarcimento da mancato consenso informato.
L'istituto in questione (il consenso informato) opera infatti non nella prospettiva del trattamento sanitario mal eseguito, ma in quella del trattamento sanitario eseguito correttamente. Essa rappresenta cioè una tutela ulteriore e diversa, rispetto a quella, ovvia, sulla base dei principi generali delle obbligazioni, a che il sanitario svolga adeguatamente il proprio compito: il paziente ha diritto non soltanto ad essere curato in modo corretto, ma anche a conoscere quali siano i rischi, e comunque le conseguenze, del trattamento, pur correttamente eseguito, al fine di poter valutare consapevolmente se sottoporvisi o meno.
In tale ottica, è dunque evidente che, in caso di trattamento mal eseguito, non si pone un problema di consenso informato, ma, più a monte e più in radice, un problema di inadempimento all'obbligo del sanitario di svolgere correttamente la propria prestazione. Non si integra cioè la fattispecie – risultato non satisfattivo o conseguenze negative, accidentali o inevitabili, di un trattamento pur correttamente eseguito – in relazione alla quale diventa rilevante l'obbligo di fornire un consenso informato.
Né, per altro verso, può configurarsi un diritto ad essere informato circa i possibili errori del sanitario, semplicemente perché tale diritto è assorbito da quello a che il sanitario effettui il trattamento correttamente.
3. La risoluzione.
4 Atteso l'inadempimento del va ovviamente accolta la domanda di risoluzione del CP_1
contratto.
4. Le spese.
Le spese, anche dell'atp, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale risolve il contratto di cui in motivazione;
condanna i convenuti a versare all'attrice, per il titolo di cui parimenti in motivazione, la somma di €
12.006,93, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna i convenuti a rifondere all'attrice le spese di lite, anche dell'atp, che unitariamente liquida in € 10.000,00 per compenso del difensore, € 1.220,00 per spese di ctp ed € 831,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2712/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
EO LI
- parte convenuta (contumace):
[...]
Controparte_1
Conclusioni
L'attore ha concluso come da verbale dell'udienza del 26.3.25.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto quanto segue.
o Nel maggio 2022, la sig.ra LI EO si rivolgeva al Dr. (CF. ) CP_1 C.F._1 presso l'ambulatorio sito in Montecatini Terme, Via Tripoli n.22 per avere un parere circa la fattibilità di un intervento di minilifting alle guance ed un lifting al collo nonché un intervento di addominoplastica;
o Nell'occasione, il medico affermava che gli interventi sopra descritti avrebbero tutti avuto esito positivo e che sarebbero stati eseguiti in un'unica soluzione, fissando il prezzo in Euro 6.000,00;
o In data 16.06.2022 alle 11.00, veniva eseguito l'intervento presso il centro sanitario (P.Iva Controparte_1
), sito in Genova, Corso Torino n.1; (doc. 1) P.IVA_1
o Nell'occasione, alla sig.ra LI veniva accompagnata da una conoscente;
o Prima di tutto il Dr. chiedeva il pagamento del prezzo, nell'occasione versato in una somma di Euro CP_1
4.000,00 nelle mani dello stesso;
o La ricorrente veniva, pertanto, accompagnata presso un piccolo ambulatorio, dove le veniva eseguita terapia di anestesia totale;
o La fase pre-operatoria era caratterizzata dalla totale assenza di analisi ematiche, né elettrocardiogramma o altri esami funzionalmente prodromici all'intervento chirurgico;
o Nell'occasione, il dr. non si preoccupava neanche di esporre i rischi dell'intervento né tantomeno far CP_1 firmare alla paziente il consenso informato;
1 o Decorse almeno cinque ore dall' intervento, la sig.ra LI al risveglio, senza alcuna precauzione di sorta e senza che venisse sottoposta alle dovute operazioni di drenaggio nelle zone sottoposte ad intervento, veniva invitata a lasciare immediatamente il centro sanitario;
o Nessuna documentazione medico – sanitaria, anche informativa, veniva consegnata alla ricorrente;
o Decorsi nove giorni dall'intervento, il Dr. si recava personalmente presso l'abitazione della sig.ra CP_1
LI per rimuovere i punti di sutura;
o Successivamente, la ricorrente comprendeva che non solo alcun miglioramento aveva tratto dagli interventi ai quali veniva sottoposta ma che l'aspetto estetico era addirittura peggiorato;
o Inoltre, la sig.ra LI lamentava la presenza di una grossa quantità di liquido sottocutaneo all'altezza dell'addome, atteso che alcun drenaggio, post – operatorio, era stato praticato dal medico;
o Tuttavia, fermo il resto, la sig.ra LI lamentava la presenza di una cicatrice, mal posizionata e mal saturata, sopra la zona pubica, che creava (e crea) gravi disagi, anche psicologici, alla ricorrente;
o L'aspetto estetico e la sicurezza di sé venivano infatti notevolmente compromessi, creando disagi sotto il profilo personale e sessuale alla ricorrente, che non si accettava (non si accetta) con i residui cicatriziali così come negligentemente lasciati dal medico;
o La ricorrente si lamentava con il dr. chiedendo allo stesso tutta la documentazione medica nonché la CP_1 restituzione del denaro allo stesso versato oltre al risarcimento del danno;
o Il medico tranquillizzava la paziente che avrebbe trovato una soluzione ma, atteso il vano decorso del tempo ed i reiterati ed inutili solleciti della ricorrente, quest'ultima decideva di rivolgersi ad un legale.
L'attrice, la quale aveva precedentemente proposto un atp (il chiamando in garanzia la CP_1
propria compagnia assicuratrice, parimenti costituitasi), ha quindi chiesto la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno (in ricorso aveva chiesto anche la restituzione del corrispettivo pagato per l'intervento, ma in sede di conclusioni tale domanda non è stata reiterata).
I convenuti, che pure si erano costituiti nell'atp, non si sono costituiti.
Motivi della decisione
1. La responsabilità.
I ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni dei ct di parte convenuta), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, hanno concluso nel senso della sussistenza di una malpratica medica nell'operato del CP_1
Per riportare soltanto le conclusioni finali della relazione (alla quale peraltro si rinvia più in generale), i ctu hanno infatti ritenuto che “gli interventi chirurgici praticati dal [ sulla persona CP_1
della signora LI EO, così come l'evoluzione post-operatoria, non siano stati eseguiti rispettando la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche suggerite dalla più accreditata scienza medica, così come le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, e tantomeno con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto”.
2 Da ciò deriva senz'altro la responsabilità del per i danni subiti dall'attrice. CP_1
Per quanto concerne invece la posizione della essa risponde dei medesimi CP_1
danni ex art. 7 l. 24/2017.
2. Il danno ed il risarcimento.
I ctu, alla cui relazione anche a questo proposito si rinvia, hanno ritenuto che gli esiti dell'operato del “determinano un pregiudizio estetico complessivo configurante un danno CP_1
biologico permanente valutabile, in accordo con le indicazioni baremistiche più autorevoli, in misura dell'8% (otto per cento), di cui un 6% (sei per cento) per gli esiti a livello della parete addominale e un 2% (due per cento) per i reliquati chirurgici in regione pre e retroauricolare destra e sinistra”.
Ulteriormente, hanno poi ritenuto che “[il] pregiudizio estetico a livello dell'addome [sia] totalmente emendabile con un ulteriore intervento chirurgo-plastico il cui onere economico si attesterebbe in 8.000 (ottomila) euro ed al quale conseguirebbe un danno biologico temporaneo di giorni 3 (tre) a totale, 7 (sette) al 75%, 7 (sette) al 50% e 10 (dieci) al 25%.
Premesso che per quanto concerne la problematica addominale l'attrice ha chiesto la condanna al pagamento del costo dell'intervento correttivo e che pertanto a tale proposito è la somma da liquidare è quella appena riferita, per il resto la valutazione medico legale dalla quale muovere è dunque la seguente:
- invalidità temporanea totale: 3 gg;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: 7 gg;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: 7 gg;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: 10 gg;
- invalidità permanente residua: 2 %.
Su tale base, la somma da liquidare, secondo i parametri di cui all'art. 139 del d. lgs. 209/2005
(espressamente richiamato in materia di responsabilità medica dall'art. 33 d.l. 158/2012, conv. in l.
189/2012, e poi dall'art. 74 l. 24/17), aggiornati all'aprile 2024 (decorrenza dell'adeguamento operato dal d.m. 16.7.24) ed aumentati del 30 % per tenere conto anche del danno morale ed esistenziale, è la seguente:
- invalidità temporanea totale: € 215,43;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: € 377,02;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: € 251,37;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: € 179,50;
- invalidità permanente residua: € 2.221,61; per un totale dunque di € 3.244,93, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2024 (data alla quale si riferisce il citato adeguamento e dunque la quantificazione che precede) alla data della pubblicazione della presente decisione.
3 A tale somma devono poi aggiungersi quella di € 8.000,00, relativa alle spese dell'intervento correttivo all'addome, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dalla data della relazione dei ctu
(data alla quale si riferisce la quantificazione in questione) alla data della pubblicazione della presente decisione, e quella delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu, pari ad € 762,00.
L'importo complessivo è dunque pari ad € (3.244,93 + 8.000,00 + 762,00 =) 12.006,93.
Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- quanto ad € 3.244,93 essi sono dovuti dalla data dell'intervento fino al saldo e dovranno però essere conteggiati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€ 3.244,93 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla data dell'intervento, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere l'importo liquidato;
- quanto ad € 8.000,00, essi sono dovuti dalla data della relazione dei ctu fino al saldo e dovranno essere senz'altro conteggiati sulla somma in questione;
- quanto ad € 762,00, essi sono dovuti dalla data nella quale ciascuna spesa è stata sostenuta fino al saldo e dovranno parimenti essere senz'altro conteggiati sulla somma in questione.
Nulla può essere ulteriormente riconosciuto a titolo di risarcimento da mancato consenso informato.
L'istituto in questione (il consenso informato) opera infatti non nella prospettiva del trattamento sanitario mal eseguito, ma in quella del trattamento sanitario eseguito correttamente. Essa rappresenta cioè una tutela ulteriore e diversa, rispetto a quella, ovvia, sulla base dei principi generali delle obbligazioni, a che il sanitario svolga adeguatamente il proprio compito: il paziente ha diritto non soltanto ad essere curato in modo corretto, ma anche a conoscere quali siano i rischi, e comunque le conseguenze, del trattamento, pur correttamente eseguito, al fine di poter valutare consapevolmente se sottoporvisi o meno.
In tale ottica, è dunque evidente che, in caso di trattamento mal eseguito, non si pone un problema di consenso informato, ma, più a monte e più in radice, un problema di inadempimento all'obbligo del sanitario di svolgere correttamente la propria prestazione. Non si integra cioè la fattispecie – risultato non satisfattivo o conseguenze negative, accidentali o inevitabili, di un trattamento pur correttamente eseguito – in relazione alla quale diventa rilevante l'obbligo di fornire un consenso informato.
Né, per altro verso, può configurarsi un diritto ad essere informato circa i possibili errori del sanitario, semplicemente perché tale diritto è assorbito da quello a che il sanitario effettui il trattamento correttamente.
3. La risoluzione.
4 Atteso l'inadempimento del va ovviamente accolta la domanda di risoluzione del CP_1
contratto.
4. Le spese.
Le spese, anche dell'atp, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale risolve il contratto di cui in motivazione;
condanna i convenuti a versare all'attrice, per il titolo di cui parimenti in motivazione, la somma di €
12.006,93, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna i convenuti a rifondere all'attrice le spese di lite, anche dell'atp, che unitariamente liquida in € 10.000,00 per compenso del difensore, € 1.220,00 per spese di ctp ed € 831,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
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