CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al numero 1145 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino numero 130 pubblicata il 25 gennaio 2023 e notificata il 16 febbraio
2023, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Trulio (cf C.F._2
) e LL ZO (cf ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Antonio Trulio in Avellino, Via
Vasto, 22, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellanti
e
(cf , nella qualità di CP_1 C.F._5 Controparte_2
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola D'Archi (cf , C.F._6 elettivamente domiciliata in Avellino, Via Vasto, 22, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione del 12 maggio 2025;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 maggio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e proponevano appello, con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato a mezzo pec il 27 febbraio 2023, avverso la sentenza in epigrafe, invocandone, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva, con la quale il
Tribunale di Avellino, pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1526/2014 dell'importo di € 15.140,65, richiesto e ottenuto da per il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali Controparte_2 rese in favore di , la rigettava, con condanna degli opponenti Controparte_3 alla refusione delle spese processuali.
Gli appellanti affidavano il gravame a tre motivi così rubricati:
“1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2956 C.C. –MOTIVAZIONE
ERRONEA;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.-
MOTIVAZIONE ERRONEA E CARENTE;
3) III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 752 C.C. – MOTIVAZIONE
ERRONEA E CARENTE”.
La difesa di e rassegnava le seguenti Parte_1 Parte_2 conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita riformare la sentenza n°
130/2023 resa dal Giudice di I° grado, in quanto carente e contraddittoria in fatto e diritto, e per l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che di seguito si reiterano:
2 - Preliminarmente: sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
n. 4638/14 e della sentenza n. 130/2023 su R.G. n. 758/15 Tribunale di Avellino per le ragioni innanzi esposte e visto il grave pregiudizio economico dovuto al valore economico della condanna comminata;
- Nel merito: dichiarare infondata la pretesa dell'originario ricorrente, attuale appellato, in quanto il credito risulta “per tabulas” soddisfatto o comunque prescritto a norma dell'art. 2956 comma 2 c.c.;
- In subordine, riformare la pronunzia di condanna nella parte in cui dispone la solidarietà in capo ai sigg. e . Parte_2 Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 15 settembre 2023, si costituiva in giudizio invocando il rigetto dell'appello. Controparte_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, con ordinanza del 1 dicembre 2023, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 cpc, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, in ragione del decesso dell'appellato
, il processo veniva dichiarato interrotto e tempestivamente Controparte_2 riassunto dagli appellanti il 12 marzo 2025.
Con comparsa depositata il 12 maggio 2025, si costituiva in giudizio CP_1
, , insistendo per il rigetto dell'appello.
[...] Controparte_2
All'udienza del 20 maggio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionale.
Giova riassumere la vicenda in fatto sottesa alla presente controversia.
§ richiedeva e otteneva ingiunzione di pagamento nei Controparte_2
3 confronti degli odierni appellanti deducendo di aver predisposto i progetti e la documentazione necessaria al fine di far ottenere dalla Sig.ra Controparte_3 il contributo per la ricostruzione di immobile di sua proprietà danneggiato dal sisma del 1980. Il professionista aveva emesso, nel corso del tempo, tre fatture non quietanzate, per consentire l'erogazione e la riscossione del contributo. Nel
1998, durante i lavori, la decedeva e le succedeva il figlio, CP_3 Per_1
al quale, deceduto nel 2003, poi succedevano il coniuge e i figli. In
[...] particolare, , in data 2 agosto 2004, depositava presso il Parte_2
Comune di Prata la relazione giurata sull'andamento dei lavori nonché la parcella, vistata dall'Ordine degli Ingegneri di Avellino, afferente alle competenze del professionista per € 15.090,65, oltre iva e cassa. Il contributo alla ricostruzione aggiornato veniva erogato il 19 marzo 2007. Il professionista, a fronte dell'attività svolta, aveva percepito unicamente un acconto di L 500.000 (€ 258,23), per accordo con , il quale si sarebbe impegnato a pagare il compenso Parte_3 riconosciuto dall'Ordine al momento dell'erogazione del contributo finale, patto non onorato dai di lui eredi.
e proponevano opposizione avverso Parte_1 Parte_2
l'ingiunzione, insieme con , rispetto alla cui posizione il processo CP_4 veniva definito con declaratoria di estinzione ex art. 306 cpc, deducendo che le parcelle emesse dal professionista, nn. 2 e 8/1987, sottoscritte dall'ingegnere, e
2/1995, espressamente recante la dicitura “non quietanzata”, erano state saldate, tenuto anche conto che in data 12 settembre 1988 era stato erogato una parte del contributo destinato proprio al pagamento dei compensi dell'Ingegnere, avendo, dunque, già corrisposto un totale, compreso l'acconto pari a € 258,23, di €
14.792,06. Essi opponevano, altresì, la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 cc, n. 2.
Espletata prova orale, il Tribunale, con l'impugnata sentenza, respinta l'eccezione di prescrizione, sulla scorta del principio che non può avvalersene il debitore il quale abbia svolto difese incompatibili con l'intervenuta estinzione del debito, riteneva, comunque, tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione giusta le missive di messa in mora del 2008, 2011 e 2014, nonché insufficiente la prova dell'avvenuto pagamento, non puntualmente confermato
4 dalle deposizioni testimoniali, rigettando l'opposizione con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
§ Gli appellanti, con primo motivo di gravame, censurano la sentenza del
Tribunale di Avellino nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cc, poiché essi avevano compiutamente dedotto di aver provveduto al pagamento delle tre parcelle emesse dal professionista nel corso degli anni, residuando il pagamento dell'incontestata somma di € 348,59, senza alcuna contestazione del credito. Trattavasi di tre diverse parcelle, afferenti, peraltro, ad attività eterogenee - progettazione e direzione lavori - rispetto a ciascuna delle quali decorreva il termine prescrizionale. Erronea era, quindi, anche la statuizione del primo giudice, il quale aveva ritenuto validamente interrotto il decorso del termine.
La doglianza è fondata.
La prescrizione presuntiva, di cui all'articolo 2956 cc, si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Essa è, pertanto, incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, circostanza che non ricorre nel caso di specie, nel quale il professionista ha emesso tre fatture, due nell'anno 1987 e una nell'anno 1995, che gli originari opponenti hanno dedotto essere state integralmente pagate, senza che vi sia stata contestazione alcuna rispetto al residuo maggior credito portato dalla parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri nell'anno 2004.
Sul punto si è, recentemente, espressa, con pronuncia conforme al precedente consolidato orientamento, Cass. Ord. 1057/2025, statuendo che “… le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto
5 sostanziale dell'eccezione stessa”.
Il professionista, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un accordo, che sarebbe intercorso, peraltro, con circa il Persona_1 differimento del pagamento secondo quanto liquidato dal competente Ordine al tempo dell'erogazione del contributo. Sul punto le circostanze di prova orale articolate sono del tutto generiche, vertendo sul fatto “che i tecnici: progettisti- direttori lavori e collaudatori, delle opere finanziate ai sensi della legge 219/81,
e successive modificazioni ed integrazioni, erano soliti chiedere e farsi liquidare
i compensi dai proprietari dopo l'ultimazione dei lavori e la presentazione dello stato finale, al fine di consentire specialmente a quelli gravati da accolli di spese di completare i lavori stessi” (n. 2), memoria 182, n.2, cpc parte opposta), piuttosto che sull'esistenza tra le parti in causa di un concreto patto in tal senso.
Del pari generica e ininfluente è la testimonianza sul punto di Testimone_1 dipendente del il quale si è limitato a riferire di aver appreso Parte_4 dallo stesso che questi vantava crediti nei confronti dei proprietari. CP_2
Peraltro, anche la narrazione dei fatti, quanto all'intesa sul tempo di pagamento del compenso, appare contraddittoria se si tiene conto che già nel
1988 una parte del contributo era stato erogato e comprendeva, incontestatamente, i compensi del tecnico, quindi del tutto ingiustificato sarebbe stato procrastinare il pagamento al versamento di ulteriori rate del contributo, e, inoltre, che la necessità di produrre al Comune parcella vistata dall'Ordine di appartenenza, alla cui emissione anche sarebbe stato subordinato il saldo, sorgeva solo diversi anni dopo, quando i lavori era già stati ultimati nell'anno
2001 (doc. 8 prod. opposto), con l'entrata in vigore della LR 20/2003.
In conclusione, dunque, il credito portato dalle parcelle nn. 2 e 8/1987 e
2/1995, per € 14.533,82 (L 28.141.400), deve ritenersi prescritto secondo il disposto dell'art. 2956, n. 2, cc, potendo l'eccezione di prescrizione in esame essere superata, quanto alla posizione del creditore, solo attraverso il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass. 1057/2025, con richiamo ai precedenti).
Il saldo spettante al professionista, tenuto conto dell'intervenuto pagamento
6 di € 14.460,80 (L 28.000.000) al netto di iva e cassa di previdenza, detratto anche l'acconto di € 258,23 (L 500.000), pacificamente percepito dall'Ing.
è, pertanto, secondo calcolo matematico, di € 371,43, oltre iva e cassa CP_2 se dovute.
L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe l'esame del secondo, vertente sull'erronea interpretazione dell'esito della prova orale a oggetto il pagamento del compenso.
Va, invece, respinto, il terzo e ultimo motivo di gravame col quale gli appellanti si dolgono che il Tribunale, in violazione dell'art. 752 cc, li abbia condannati in solido al pagamento nei confronti di , in ragione della natura Controparte_2 parziaria e non solidale dei debiti ereditari, del quale la difesa appellata ha eccepito il carattere di novità poiché non oggetto di contraddittorio nel primo grado di giudizio.
Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il consolidato principio per il quale il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota;
onere di formulare tale dichiarazione, non osservato dagli odierni appellanti nel precedente grado, che integra gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, con la conseguenza che la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero (tra le altre, Cass. 3391/2023, con richiamo ai precedenti).
In conclusione, l'appello può essere accolto per quanto in motivazione.
L'esito complessivo del giudizio consente di compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino numero 130 pubblicata il 25 gennaio 2023, proposto da e nei confronti di , ora Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_1
, erede , così provvede:
[...] Controparte_2
1) accoglie l'appello limitatamente a quanto in motivazione e, per l'effetto, in
7 riforma dell'impugnata sentenza, accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo 1526 emesso dal Tribunale di Avellino il 25 novembre 2014 e condanna e , in solido, a pagare in favore di Parte_1 Parte_2
, , l'importo di € 371,43, oltre iva e cassa, se CP_1 Parte_5 dovute, oltre interessi dalla domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al numero 1145 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino numero 130 pubblicata il 25 gennaio 2023 e notificata il 16 febbraio
2023, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Trulio (cf C.F._2
) e LL ZO (cf ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Antonio Trulio in Avellino, Via
Vasto, 22, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellanti
e
(cf , nella qualità di CP_1 C.F._5 Controparte_2
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola D'Archi (cf , C.F._6 elettivamente domiciliata in Avellino, Via Vasto, 22, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione del 12 maggio 2025;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 maggio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e proponevano appello, con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato a mezzo pec il 27 febbraio 2023, avverso la sentenza in epigrafe, invocandone, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva, con la quale il
Tribunale di Avellino, pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1526/2014 dell'importo di € 15.140,65, richiesto e ottenuto da per il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali Controparte_2 rese in favore di , la rigettava, con condanna degli opponenti Controparte_3 alla refusione delle spese processuali.
Gli appellanti affidavano il gravame a tre motivi così rubricati:
“1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2956 C.C. –MOTIVAZIONE
ERRONEA;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.-
MOTIVAZIONE ERRONEA E CARENTE;
3) III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 752 C.C. – MOTIVAZIONE
ERRONEA E CARENTE”.
La difesa di e rassegnava le seguenti Parte_1 Parte_2 conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita riformare la sentenza n°
130/2023 resa dal Giudice di I° grado, in quanto carente e contraddittoria in fatto e diritto, e per l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che di seguito si reiterano:
2 - Preliminarmente: sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
n. 4638/14 e della sentenza n. 130/2023 su R.G. n. 758/15 Tribunale di Avellino per le ragioni innanzi esposte e visto il grave pregiudizio economico dovuto al valore economico della condanna comminata;
- Nel merito: dichiarare infondata la pretesa dell'originario ricorrente, attuale appellato, in quanto il credito risulta “per tabulas” soddisfatto o comunque prescritto a norma dell'art. 2956 comma 2 c.c.;
- In subordine, riformare la pronunzia di condanna nella parte in cui dispone la solidarietà in capo ai sigg. e . Parte_2 Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 15 settembre 2023, si costituiva in giudizio invocando il rigetto dell'appello. Controparte_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, con ordinanza del 1 dicembre 2023, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 cpc, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, in ragione del decesso dell'appellato
, il processo veniva dichiarato interrotto e tempestivamente Controparte_2 riassunto dagli appellanti il 12 marzo 2025.
Con comparsa depositata il 12 maggio 2025, si costituiva in giudizio CP_1
, , insistendo per il rigetto dell'appello.
[...] Controparte_2
All'udienza del 20 maggio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionale.
Giova riassumere la vicenda in fatto sottesa alla presente controversia.
§ richiedeva e otteneva ingiunzione di pagamento nei Controparte_2
3 confronti degli odierni appellanti deducendo di aver predisposto i progetti e la documentazione necessaria al fine di far ottenere dalla Sig.ra Controparte_3 il contributo per la ricostruzione di immobile di sua proprietà danneggiato dal sisma del 1980. Il professionista aveva emesso, nel corso del tempo, tre fatture non quietanzate, per consentire l'erogazione e la riscossione del contributo. Nel
1998, durante i lavori, la decedeva e le succedeva il figlio, CP_3 Per_1
al quale, deceduto nel 2003, poi succedevano il coniuge e i figli. In
[...] particolare, , in data 2 agosto 2004, depositava presso il Parte_2
Comune di Prata la relazione giurata sull'andamento dei lavori nonché la parcella, vistata dall'Ordine degli Ingegneri di Avellino, afferente alle competenze del professionista per € 15.090,65, oltre iva e cassa. Il contributo alla ricostruzione aggiornato veniva erogato il 19 marzo 2007. Il professionista, a fronte dell'attività svolta, aveva percepito unicamente un acconto di L 500.000 (€ 258,23), per accordo con , il quale si sarebbe impegnato a pagare il compenso Parte_3 riconosciuto dall'Ordine al momento dell'erogazione del contributo finale, patto non onorato dai di lui eredi.
e proponevano opposizione avverso Parte_1 Parte_2
l'ingiunzione, insieme con , rispetto alla cui posizione il processo CP_4 veniva definito con declaratoria di estinzione ex art. 306 cpc, deducendo che le parcelle emesse dal professionista, nn. 2 e 8/1987, sottoscritte dall'ingegnere, e
2/1995, espressamente recante la dicitura “non quietanzata”, erano state saldate, tenuto anche conto che in data 12 settembre 1988 era stato erogato una parte del contributo destinato proprio al pagamento dei compensi dell'Ingegnere, avendo, dunque, già corrisposto un totale, compreso l'acconto pari a € 258,23, di €
14.792,06. Essi opponevano, altresì, la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 cc, n. 2.
Espletata prova orale, il Tribunale, con l'impugnata sentenza, respinta l'eccezione di prescrizione, sulla scorta del principio che non può avvalersene il debitore il quale abbia svolto difese incompatibili con l'intervenuta estinzione del debito, riteneva, comunque, tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione giusta le missive di messa in mora del 2008, 2011 e 2014, nonché insufficiente la prova dell'avvenuto pagamento, non puntualmente confermato
4 dalle deposizioni testimoniali, rigettando l'opposizione con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
§ Gli appellanti, con primo motivo di gravame, censurano la sentenza del
Tribunale di Avellino nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cc, poiché essi avevano compiutamente dedotto di aver provveduto al pagamento delle tre parcelle emesse dal professionista nel corso degli anni, residuando il pagamento dell'incontestata somma di € 348,59, senza alcuna contestazione del credito. Trattavasi di tre diverse parcelle, afferenti, peraltro, ad attività eterogenee - progettazione e direzione lavori - rispetto a ciascuna delle quali decorreva il termine prescrizionale. Erronea era, quindi, anche la statuizione del primo giudice, il quale aveva ritenuto validamente interrotto il decorso del termine.
La doglianza è fondata.
La prescrizione presuntiva, di cui all'articolo 2956 cc, si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Essa è, pertanto, incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, circostanza che non ricorre nel caso di specie, nel quale il professionista ha emesso tre fatture, due nell'anno 1987 e una nell'anno 1995, che gli originari opponenti hanno dedotto essere state integralmente pagate, senza che vi sia stata contestazione alcuna rispetto al residuo maggior credito portato dalla parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri nell'anno 2004.
Sul punto si è, recentemente, espressa, con pronuncia conforme al precedente consolidato orientamento, Cass. Ord. 1057/2025, statuendo che “… le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto
5 sostanziale dell'eccezione stessa”.
Il professionista, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un accordo, che sarebbe intercorso, peraltro, con circa il Persona_1 differimento del pagamento secondo quanto liquidato dal competente Ordine al tempo dell'erogazione del contributo. Sul punto le circostanze di prova orale articolate sono del tutto generiche, vertendo sul fatto “che i tecnici: progettisti- direttori lavori e collaudatori, delle opere finanziate ai sensi della legge 219/81,
e successive modificazioni ed integrazioni, erano soliti chiedere e farsi liquidare
i compensi dai proprietari dopo l'ultimazione dei lavori e la presentazione dello stato finale, al fine di consentire specialmente a quelli gravati da accolli di spese di completare i lavori stessi” (n. 2), memoria 182, n.2, cpc parte opposta), piuttosto che sull'esistenza tra le parti in causa di un concreto patto in tal senso.
Del pari generica e ininfluente è la testimonianza sul punto di Testimone_1 dipendente del il quale si è limitato a riferire di aver appreso Parte_4 dallo stesso che questi vantava crediti nei confronti dei proprietari. CP_2
Peraltro, anche la narrazione dei fatti, quanto all'intesa sul tempo di pagamento del compenso, appare contraddittoria se si tiene conto che già nel
1988 una parte del contributo era stato erogato e comprendeva, incontestatamente, i compensi del tecnico, quindi del tutto ingiustificato sarebbe stato procrastinare il pagamento al versamento di ulteriori rate del contributo, e, inoltre, che la necessità di produrre al Comune parcella vistata dall'Ordine di appartenenza, alla cui emissione anche sarebbe stato subordinato il saldo, sorgeva solo diversi anni dopo, quando i lavori era già stati ultimati nell'anno
2001 (doc. 8 prod. opposto), con l'entrata in vigore della LR 20/2003.
In conclusione, dunque, il credito portato dalle parcelle nn. 2 e 8/1987 e
2/1995, per € 14.533,82 (L 28.141.400), deve ritenersi prescritto secondo il disposto dell'art. 2956, n. 2, cc, potendo l'eccezione di prescrizione in esame essere superata, quanto alla posizione del creditore, solo attraverso il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass. 1057/2025, con richiamo ai precedenti).
Il saldo spettante al professionista, tenuto conto dell'intervenuto pagamento
6 di € 14.460,80 (L 28.000.000) al netto di iva e cassa di previdenza, detratto anche l'acconto di € 258,23 (L 500.000), pacificamente percepito dall'Ing.
è, pertanto, secondo calcolo matematico, di € 371,43, oltre iva e cassa CP_2 se dovute.
L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe l'esame del secondo, vertente sull'erronea interpretazione dell'esito della prova orale a oggetto il pagamento del compenso.
Va, invece, respinto, il terzo e ultimo motivo di gravame col quale gli appellanti si dolgono che il Tribunale, in violazione dell'art. 752 cc, li abbia condannati in solido al pagamento nei confronti di , in ragione della natura Controparte_2 parziaria e non solidale dei debiti ereditari, del quale la difesa appellata ha eccepito il carattere di novità poiché non oggetto di contraddittorio nel primo grado di giudizio.
Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il consolidato principio per il quale il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota;
onere di formulare tale dichiarazione, non osservato dagli odierni appellanti nel precedente grado, che integra gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, con la conseguenza che la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero (tra le altre, Cass. 3391/2023, con richiamo ai precedenti).
In conclusione, l'appello può essere accolto per quanto in motivazione.
L'esito complessivo del giudizio consente di compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino numero 130 pubblicata il 25 gennaio 2023, proposto da e nei confronti di , ora Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_1
, erede , così provvede:
[...] Controparte_2
1) accoglie l'appello limitatamente a quanto in motivazione e, per l'effetto, in
7 riforma dell'impugnata sentenza, accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo 1526 emesso dal Tribunale di Avellino il 25 novembre 2014 e condanna e , in solido, a pagare in favore di Parte_1 Parte_2
, , l'importo di € 371,43, oltre iva e cassa, se CP_1 Parte_5 dovute, oltre interessi dalla domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
8