Ordinanza collegiale 6 luglio 2023
Sentenza breve 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 07/09/2023, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/09/2023
N. 00513/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2023, proposto dalla Synfastpower S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Fortunato, PEC avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pisani, PEC nipisani@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro p.t., e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
nei confronti
MER MEC S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., classificatasi al 3° posto nella graduatoria impugnata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
-della Determinazione n. 280 del 31.3.2023, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilica ha approvato la graduatoria del procedimento, indetto con Del. G.R. n. 18 del 17.1.2023, finalizzato al finanziamento (nell’ambito della componente 2 della Missione 2 del PNNR) delle proposte progettuali, volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, nella parte in cui la proposta progettuale della Synfastpower S.r.l., richiedente il finanziamento di € 10.000.000,00, è stata collocata al 4° posto con il punteggio complessivo di 53,63 punti, anziché al 3° posto con il punteggio complessivo di 68,63 punti, con la conseguente attribuzione della rimanente somma di € 2.222.379,60, assegnata alla terza classificata MER MEC S.p.A. (sono stati ammessi a finanziamento soli i primi tre concorrenti, precisamente: 1° posto una proposta progettuale con il punteggio complessivo di 95,00 punti e l’assegnazione del finanziamento richiesto di € 6.277.620,40; 2° posto una proposta progettuale con il punteggio complessivo di 88,92 punti e l’attribuzione del finanziamento richiesto di € 10.000.000,00; e 3° posto la proposta progettuale della MER MEC S.p.A. con il punteggio complessivo di 59,48 punti e l’erogazione dei restanti € 2.222.379,60 a fronte del finanziamento richiesto di € 8.835.000,00);
-del verbale n. 6 del 29.3.2023, con il quale la Commissione di valutazione ha attribuito alla proposta progettuale della Synfastpower S.r.l. (istanza n. IST23001956) il punteggio complessivo di 53,63 punti, nella parte in cui per il criterio “Utilizzo di idrogeno” sono stati assegnati 0 (ZERO) punti, anziché il punteggio massimo di 15 punti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con Del. G.R. n. 18 del 17.1.2023 la Regione Basilicata ha indetto un procedimento di evidenza pubblica, finalizzato al finanziamento (nell’ambito della componente 2 della Missione 2 del PNNR) delle proposte progettuali, volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, entro la dotazione finanziaria disponibile di € 18.500.000,00 (cfr. art. 3 del bando), ed ha approvato il relativo Avviso Pubblico, prevedendo:
-all’art. 12, che la Commissione di valutazione nella fase 1 doveva verificare il possesso dei requisiti di idoneità delle proposte progettuali (indicati nei precedenti artt. 5 e 6, tra cui quelli attinenti al sito, dove doveva essere realizzato l’impianto di produzione di idrogeno rinnovabile), mentre nella fase 2 doveva essere effettuata la valutazione tecnica delle proposte progettuali, precisando al comma 3, che gli esiti negativi delle predette fasi “sono causa di inammissibilità della domanda di agevolazione”, con la puntualizzazione al comma 4 che, se nel corso della fase 2 “risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, la Commissione può richiederli una sola volta mediante l’invio di una comunicazione scritta, che il soggetto proponente è tenuto a riscontrare entro 10 giorni”;
-nell’Appendice A i documenti, che dovevano essere allegati alla domanda di agevolazione, tra cui al punto 2 la “Relazione tecnica del progetto”, che “deve contenere le seguenti informazioni minime ai fini di una corretta valutazione di quanto previsto dall’Appendice B”, tra cui alla lett. j) “accodi o lettere d’intenti con le utenze che utilizzeranno l’idrogeno rinnovabile prodotto, regolarmente controfirmati dalle parti”, specificando che “detti accordi o lettere d’intenti devono: i) riguardare esclusivamente l’idrogeno prodotto dall’impianto per il quale si richiedono le agevolazioni; ii) riportare la stima della quantità annua di idrogeno da fornire all’utenza; iii) avere una durata minima di 5 anni di fornitura, a partire dall’anno successivo della data di entrata in esercizio”;
-nell’Appendice B, disciplinante i criteri di valutazione delle proposte progettuali, è stata prestabilita l’attribuzione di: 1) massimo 70 punti per il criterio “Entità dell’agevolazione per unità di idrogeno rinnovabile prodotto, espresso in €/th2/anno”; 2) massimo 15 punti per il criterio “Load Factor dell’Elettrolizzatore da impianti addizionali asserviti, espresso in percentuale; 3) e massimo 15 punti per il criterio “Utilizzo di idrogeno”, specificando che sarebbero stati assegnati: A) 0 (ZERO) punti, in caso di “assenza di lettere di intenti o accordi”; B) 0 (ZERO) punti, “se il 50% dell’idrogeno prodotto è utilizzato da utenti, ubicati ad una distanza tra il perimetro del sito presso cui è installato l’elettrolizzatore ed il perimento del sito dell’utenza maggiore di 50 Km.”; C) 5 punti, “se il 50% dell’idrogeno prodotto è utilizzato da utenti, ubicati ad una distanza tra 20 e 50 Km.”; D) 10 punti, “se il 50% dell’idrogeno prodotto è utilizzato da utenti, ubicati ad una distanza tra 5 Km. e meno di 20 Km.”; E) ed il punteggio massimo di 15 punti, “se il 50% dell’idrogeno prodotto è utilizzato da utenti, ubicati ad una distanza di meno di 5 Km.”.
Al predetto procedimento hanno partecipato 12 imprese.
La Commissione di valutazione:
Con verbale n. 4 del 17.3.2023, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’Avviso Pubblico, ha chiesto alla Synfastpower S.r.l. (istanza n. IST23001956): 1) “di indicare il tipo e la qualità di biomassa legnosa utilizzata e il suo fattore di emissione in base alla tipologia di impianto richiesto” e “di verificare che il calcolo delle tCO2eq/th2 sia svolto secondo quanto indicato nell’Appendice A, punti 2 e 3 dell’Avviso Pubblico”; 2) “di giustificare il valore dell’Elettroferr Asservita riportato nella Relazione Tecnica alla pagina 39/50”; 3) “di esplicitare e giustificare il consumo specifico dell’intero impianto, ovvero dell’elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari come indicato nell’art. 5, commi 1, lett. a), e 2, lett.g)”;
-dopo la trasmissione dei predetti chiarimenti, con verbale n. 6 del 29.3.2023 ha attribuito alla proposta progettuale della Synfastpower S.r.l. (istanza n. IST23001956) il punteggio complessivo di 53,63 punti, di cui 0 (ZERO) punti per il criterio “Utilizzo di idrogeno”, attesochè “ha allegato all’istanza n. 3 lettere non ammissibili come accordi o lettere d’intenti così come definite al punto 2 lett. j) dell’Appendice A dell’Avviso”, in quanto: 1) “la nota dell’Assessorato alle Infrastrutture e al Mobilità del 27.2.2023 non riguarda esclusivamente l’idrogeno prodotto dall’impianto per il quale si richiedono le agevolazioni, non riporta la stima della quantità annua di idrogeno da fornire all’utenza per una durata minima di 5 anni”; 2) “la manifestazione di interesse della CMD S.p.A. del 2.2.2023 non riguarda l’idrogeno prodotto dall’impianto per il quale si richiedono le agevolazioni (dal momento che fa riferimento ad uno stabilimento ubicato in Provincia di Avellino), non riporta la stima della quantità annua di idrogeno da fornire all’utenza”; 3) “la manifestazione di interesse della IIA S.p.A. del 27.2.2023 non riguarda l’idrogeno prodotto dall’impianto per il quale si richiedono le agevolazioni (dal momento che fa riferimento ad uno stabilimento ubicato in Provincia di Avellino), non riporta la stima della quantità annua di idrogeno da fornire all’utenza”.
Con Determinazione n. 280 del 31.3.2023 il Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilica ha approvato la graduatoria del procedimento, che ha visto l’ammissione di 6 progetti, di cui solo i primi 3 finanziabili (precisamente: 1° posto una proposta progettuale con il punteggio complessivo di 95,00 punti e l’assegnazione del finanziamento richiesto di € 6.277.620,40; 2° posto una proposta progettuale con il punteggio complessivo di 88,92 punti e l’attribuzione del finanziamento richiesto di € 10.000.000,00; e 3° posto la proposta progettuale della MER MEC S.p.A. con il punteggio complessivo di 59,48 punti e l’erogazione dei restanti € 2.222.379,60 a fronte del finanziamento richiesto di € 8.835.000,00), mentre la proposta progettuale della Synfastpower S.r.l., richiedente il finanziamento di € 10.000.000,00, si è collocata al 4° posto con il punteggio complessivo di 53,63 punti, e l’inammissibilità di altre 6 proposte progettuali.
La Synfastpower S.r.l., dopo aver fatto presente che in seguito ad istanza di accesso il citato verbale della Commissione di valutazione n. 6 del 29.3.2023 le era stato trasmesso soltanto in data 29.5.2023, con il presente ricorso, notificato il 7.6.2023 presso gli indirizzi di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e mermec@legalmail.it e depositato il 16.6.2023, ha impugnato la predetta Determinazione n. 280 del 31.3.2023, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata al 4° posto con il punteggio complessivo di 53,63 punti, anziché al 3° posto con il punteggio complessivo di 68,63 punti, ed il suddetto verbale n. 6 del 29.3.2023, nella parte in cui la Commissione di valutazione ha assegnato alla proposta progettuale della ricorrente, per il criterio “Utilizzo di idrogeno”, 0 (ZERO) punti, anziché il punteggio massimo di 15 punti, deducendo:
1) la violazione del principio del soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990, previsto anche dall’art. 12, comma 4, dell’Avviso pubblico, nella parte in cui prevede che, se nel corso della fase 2, cioè nella fase di valutazione tecnica delle proposte progettuali, “risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, la Commissione può richiederli una sola volta mediante l’invio di una comunicazione scritta, che il soggetto proponente è tenuto a riscontrare entro 10 giorni”, in quanto, se la Commissione di valutazione avesse chiesto chiarimenti, la ricorrente avrebbe dimostrato che “l’indicazione di un sito diverso” era stato “frutto di un mero errore materiale”;
2) la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto la Commissione di valutazione, prima di ritenere inammissibile le suddette tre lettere d’intenti, allegate alla domanda di agevolazione, avrebbe dovuto notificare alla ricorrente il preavviso di rigetto, anche perché il procedimento di cui è causa “non è una gara con valenza comparativa fra più soggetti aspiranti ad una posizione limitata nel numero”;
3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria con riferimento alla lettera d’intenti della CMD S.p.A. del 2.2.2023, in quanto: A) poiché tale società ha lo stabilimento nella Zona Industriale Valle di Vitalba del Comune di Atella a meno di 5 Km. dal sito, dove la ricorrente vuole realizzare l’impianto di produzione di idrogeno rinnovabile nella Contrada Cappelluccia dello stesso Comune di Atella, risulta “pacifico, che l’indicazione dello stabilimento ubicato in Provincia di Avellino è frutto di un mero errore materiale”; B) nella Relazione tecnica, allegata alla domanda di agevolazione, la ricorrente aveva indicato la quantità di idrogeno, che avrebbe acquistato la CMD S.p.A., e “in sede di riscontro alla richiesta di integrazione documentale” di cui al citato verbale n. 4 del 17.3.2023, la ricorrente aveva precisato che “l’idrogeno richiesto dall’utente più vicino (nel raggio di 5 km)” per i primi 5 anni di fornitura era di “242,71 (th2), in luogo delle indicate 142,71 (th2)”.
Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con Ordinanza n. 442 del 6.7.2022 (comunicata alla parte ricorrente ed alla Regione Basilicata con pec di pari data 6.7.2023) questo Tribunale ha:
-ordinato alla parte ricorrente di effettuare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell’Ordinanza da parte della Segreteria di questo Tribunale, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle Imprese e del Made in Italy, in quanto: il comma 4 dell’art. 12 bis D.L. n. 68/2022 conv. nella L. n. 108/2022 ha stabilito che “sono parti necessarie dei giudizi, disciplinati da questo articolo, le Amministrazioni centrali titolari degli incentivi previsti dal PNRR, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato”, specificando che “si applica l’art. 49 del Codice del Processo Amministrativo”; poiché quest’ultima norma disciplina l’integrazione del contraddittorio “quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati”, deve ritenersi che, in caso di omessa notifica del ricorso alle predette Amministrazioni Centrali, il Giudice Amministrativo non può dichiarare irricevibile o inammissibile il ricorso, quando, come nella specie, è stato notificato, come prescritto dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., “ad almeno uno dei controinteressati”, ma deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni Centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, dal momento che il Legislatore ha applicato a tali Amministrazioni la disciplina del processo amministrativo, prevista per i soggetti controinteressati;
-assegnato, ai sensi dell’art. 44, comma 2, cod. proc. amm., sempre alla parte ricorrente il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’Ordinanza per la regolarizzazione mediante rinnovazione del ricorso affetto da vizi sanabili, tra i quali è da comprendere l’art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. nella parte in cui prescrive che “il ricorso deve contenere l’indicazione del provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza”, cioè l’onere di indicare la data di avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato, da cui si evince l’evidente finalità di consentire al Giudice Amministrativo di individuare il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di impugnazione (cfr. sul punto TAR Napoli Sez. V Sentenze n. 1376 del 15.4.2020 e n. 4398 del 23.8.2019; TAR Catania Sez. II Sent. n. 354 del 3.2.2021), anche perché la società ricorrente non ha neppure indicato la data di pubblicazione dell’impugnata Determinazione n. 280 del 31.3.2023, sia nel BUR (cfr. al riguardo ex multis TAR Basilicata Sent. n. 429 dell’1.7.2020), sia sul sito internet istituzionale, tenuto pure conto dell’art. 13, comma 2, dell’Avviso pubblico, nella parte in cui prevede che il provvedimento di approvazione della graduatoria è “pubblicato sul relativo sito internet istituzionale”; rilevando, altresì, che, in caso di inottemperanza al suddetto onere, l’eventuale questione rilevabile d’ufficio di irricevibilità del ricorso, assegnando alle parti lo stesso termine di 10 giorni per la presentazione di memoria e/o documenti sulla questione.
Con atto, notificato il 10.7.2023 e depositato l’11.7.2023, la ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i quali in pari data 11.7.2023 si sono costituiti in giudizio con memoria di stile.
Con memoria dell’11.7.2023 la ricorrente: 1) ha precisato che: A) con istanza del 4.4.2023, dopo aver richiamato l’impugnata Determinazione n. 280 del 31.3.2023, aveva chiesto alla Regione Basilicata, di accedere a “tutta la documentazione in virtù della quale codesta P.A. ha determinato il punteggio relativo alla propria domanda”; B) tale documentazione le è stata consegnata soltanto in data 29.5.2023; 2) pertanto, ha ritenuto ricevibile il ricorso in esame, notificato il 7.6.2023, in quanto solo in data 29.5.2023 ha potuto percepire l’antigiuridicità del punteggio attribuitole.
Nella Camera di Consiglio del 6.9.2023 il ricorso è passato in decisione, ai sensi dell’art. 12 bis D.L. n. 68/2022 conv. nella L. n. 108/2022.
Con riferimento al rilievo ex art. 44, comma 2, cod. proc. amm., indicato nella suddetta Ordinanza n. 442 del 6.7.2022, va rilevato che la Giurisprudenza (cfr. sul punto TAR Napoli Sez. V Sentenze n. 1376 del 15.4.2020 e n. 4398 del 23.8.2019; TAR Catania Sez. II Sent. n. 354 del 3.2.2021), tenuto conto che l’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico e dei provvedimenti amministrativi risulta garantita dal breve termine decadenziale di 60 giorni per la loro impugnazione giurisdizionale, ha condivisibilmente statuito che la violazione dell’art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. nella parte in cui prescrive che “il ricorso deve contenere l’indicazione del provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza”, cioè dell’onere di indicare la data di avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato, va sanzionata con la declaratoria dell’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto devono essere distinti l’onere di allegazione, gravante sulla parte ricorrente (secondo il brocardo Iudex iuxta alligata ed probata iudicare debet), e l’onere probatorio di segno contrario, gravante sulle parti resistenti, che può essere assolto esclusivamente se il ricorrente adempie al proprio onere di allegazione sulla tempestività del ricorso.
Il ricorso in esame risulta ricevibile, anche se è stato notificato il 7.6.2023, cioè 68 giorni dopo l’emanazione dell’impugnata Determinazione n. 280 del 31.3.2023, sebbene le parti costituite non hanno precisato la data di pubblicazione del predetto provvedimento sia nel BUR (cfr. al riguardo ex multis TAR Basilicata Sent. n. 429 dell’1.7.2020, che richiama il combinato disposto di cui all’art. 41, comma 2, cod. porc. amm., l’articolo unico della L.R. n. 9/1974 ed i Regolamenti attuativi, approvati con Delibere C.R. del 2.4.1984 e n. 747 del 9.11.1992, ed anche l’art. 14, comma 2, lett. s, L.R. n. 12/1996), sia sul sito internet istituzionale della Regione Basilicata, tenuto pure conto dell’art. 13, comma 2, dell’Avviso pubblico, il quale ha prestabilito che il provvedimento di approvazione della graduatoria è “pubblicato sul relativo sito internet istituzionale entro sette (7) giorni dal ricevimento della comunicazione” da parte della Commissione di valutazione della proposta di graduatoria “e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2023”.
Ciò, anche se la piena conoscenza dell’impugnata Determinazione n. 280 del 31.3.2023 deve ritenersi che, in ogni caso, sia avvenuta in data 4.4.2023 (per cui il ricorso in epigrafe, ai sensi degli artt. 29 e 52, commi 3 e 5, cod. proc. amm., avrebbe dovuto essere notificato entro il 5.6.2023), tenuto conto della suddetta istanza di accesso della ricorrente del 4.4.2023, nell’ambito della quale viene espressamente menzionata la contestata Determinazione n. 280 del 31.3.2023, e della circostanza che la piena conoscenza di qualsiasi provvedimento amministrativo si verifica con la conoscenza degli elementi essenziali dell’Autorità emanante, del contenuto dispositivo e del suo effetto lesivo.
Infatti, la ricorrente ha dimostrato che solo in data 29.5.2023 ha potuto percepire l’antigiuridicità del punteggio attribuitole, in quanto solo in tale data ha ottenuto l’accesso al verbale della Commissione di valutazione n. 6 del 29.3.2023, da cui risulta come le è stato assegnato il punteggio complessivo di 53,63 punti, indicato nell’impugnata Determinazione n. 280 del 31.3.2023, e le motivazioni, in base alle quali le sono stati attribuiti 0 (ZERO) punti per il criterio “Utilizzo di idrogeno”.
Nel merito, il ricorso va respinto, in quanto sono infondate tutte le censure dedotte.
Infatti, il primo ed il terzo motivo vanno disattesi, attesochè:
-come sopra già detto, la lex specialis in questione stabilisce che gli “accodi o lettere d’intenti con le utenze che utilizzeranno l’idrogeno rinnovabile prodotto, regolarmente controfirmati dalle parti devono: i) riguardare esclusivamente l’idrogeno prodotto dall’impianto per il quale si richiedono le agevolazioni; ii) riportare la stima della quantità annua di idrogeno da fornire all’utenza; iii) avere una durata minima di 5 anni di fornitura, a partire dall’anno successivo della data di entrata in esercizio”;
-con riferimento alla manifestazione di interesse della CMD S.p.A. del 2.2.2023, anche se l’indicazione dell’indirizzo dell’impianto della ricorrente, per il quale è stato chiesto il contributo di cui è causa, “in Via Tagliata nel Comune di San Martino Valle Caudina (AV)”, potrebbe essere ritenuto un errore materiale, in quanto lo stabilimento della CMD S.p.A. si trova nello stesso Comune di Atella nella Zona Industriale di Valle di Vitalba, sita a meno di 5 Km. dal luogo dove la ricorrente vuole realizzare l’impianto di produzione di idrogeno rinnovabile, sito nella Contrada Cappelluccia del Comune di Atella, va rilevato che: A) la predetta manifestazione di interesse della CMD S.p.A. del 2.2.2023, pur prevedendo la durata minima di 5 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione di idrogeno rinnovabile, non riporta la stima della quantità annua di idrogeno da fornire; B) non è vero, come affermato nel ricorso, che nella Relazione tecnica, allegata alla domanda di agevolazione, la ricorrente aveva precisato la quantità di idrogeno, che avrebbe acquistato la CMD S.p.A., in quanto soltanto nell’ultimo capoverso di pag. 7 della domanda di agevolazione la ricorrente ha indicato la “Stima della quantità annua di idrogeno rinnovabile a regime grazie ai soli impianti addizionali asserviti (tH2) di 142,71”, senza alcun espresso riferimento alla CMD S.p.A.; C) non può tenersi conto della puntualizzazione, “in sede di riscontro alla richiesta di integrazione documentale” di cui al citato verbale n. 4 del 17.3.2023, della ricorrente che “l’idrogeno richiesto dall’utente più vicino (nel raggio di 5 km)” per i primi 5 anni di fornitura era di “242,71 (th2), in luogo delle indicate 142,71 (th2)”, sia perché tale quantitativo doveva essere espressamente indicato dalla CMD S.p.A. nella suddetta manifestazione di interesse del 2.2.2023; sia perché risulta palesemente ultroneo rispetto alla richiesta da parte della Commissione di valutazione con il citato verbale n. 4 del 17.3.2023: 1) “di indicare il tipo e la qualità di biomassa legnosa utilizzata e il suo fattore di emissione in base alla tipologia di impianto richiesto” e “di verificare che il calcolo delle tCO2eq/th2 sia svolto secondo quanto indicato nell’Appendice A, punti 2 e 3 dell’Avviso Pubblico”; 2) “di giustificare il valore dell’Elettroferr Asservita riportato nella Relazione Tecnica alla pagina 39/50”; 3) “di esplicitare e giustificare il consumo specifico dell’intero impianto, ovvero dell’elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari come indicato nell’art. 5, commi 1, lett. a), e 2, lett.g)”;
-in ogni caso, va rilevato che l’Avviso pubblico aveva prestabilito che l’attribuzione di massimo 15 punti per il criterio “Utilizzo di idrogeno”, a secondo della distanza dal progettato impianto di produzione di produzione di idrogeno rinnovabile, viene riferita all’utilizzazione non di 1 solo utente, ma di più soggetti, in quanto la lex specialis utilizza il plurale, sia con riferimento agli “accordi e/o lettere d’intenti”, perciò non per una sola lettera d’intenti, sia per l’assegnazione del predetto punteggio massimo 15 punti per il criterio “Utilizzo di idrogeno”, in quanto la collega espressamente all’idrogeno “utilizzato da utenti”, cioè a più di un utente.
Infine, va respinto il secondo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 per l’omessa preventiva comunicazione del preavviso di rigetto:
-sia perché il penultimo periodo della predetta norma statuisce espressamente che “non si applica alle procedure concorsuali”, cioè a tutti i procedimenti di evidenza pubblica, compresi quelli, come quello in discorso, finalizzato all’assegnazione di contributi;
-sia perché non risulta condivisibile quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo la quale il procedimento di cui è causa “non è una gara con valenza comparativa fra più soggetti aspiranti ad una posizione limitata nel numero”, in quanto il procedimento in esame prestabilisce la dotazione finanziaria disponibile di € 18.500.000,00 e, conseguentemente, la sua conclusione con l’approvazione di una graduatoria, non essendo la fruibilità del beneficio in questione riconosciuta indistintamente a tutti i richiedenti, in possesso di determinati requisiti, nel qual caso, peraltro, la controversia sarebbe spettata al Giudice Ordinario.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della Regione Basilicata, delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in quanto si sono costituiti con memoria di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Regione Basilicata, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre accessori, se dovuti; spese compensate nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO