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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 35678/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024
da
1) Parte_1
Nato a Legnano (MI) in data 21.05.1947 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Crissantu Maria Assunta e Semeraro Elena presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Terlizzi (BA) in data il 07.09.1948 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Teresa Martino presso la quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Inveruno (MI) in data 31.08.1967
(anno 1967, atto n. 25, parte II, serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 11357/2002 emessa il
22.05.2002 FATTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 parte ricorrente Sig. ha chiesto la Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 11357/2002 emessa il
22.05.2002.
Parte resistente, Sig.ra si è costituita in giudizio con atto depositato in data Parte_2
12.02.2025.
Con istanza congiunta del 05.05.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c ed il recepimento del seguente accordo:
1) “il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di € 700,00 a titolo Pt_1 Parte_2 di assegno divorzile, mediante versamento diretto da parte di INPS, come già in corso;
2) la sig.ra rinuncia a tutte le somme fino a ora maturate a titolo di aggiornamento Parte_2
ISTAT;
3) le parti concordano che la prima rivalutazione dell'assegno divorzile decorrerà dal mese di giugno 2026;
4) le spese del presente giudizio si intendono compensate.”
Con ordinanza del 09.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 19.05.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n.
11357/2002 emessa il 22.05.2002, così statuisce: 1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024
da
1) Parte_1
Nato a Legnano (MI) in data 21.05.1947 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Crissantu Maria Assunta e Semeraro Elena presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Terlizzi (BA) in data il 07.09.1948 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Teresa Martino presso la quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Inveruno (MI) in data 31.08.1967
(anno 1967, atto n. 25, parte II, serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 11357/2002 emessa il
22.05.2002 FATTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 parte ricorrente Sig. ha chiesto la Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 11357/2002 emessa il
22.05.2002.
Parte resistente, Sig.ra si è costituita in giudizio con atto depositato in data Parte_2
12.02.2025.
Con istanza congiunta del 05.05.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c ed il recepimento del seguente accordo:
1) “il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di € 700,00 a titolo Pt_1 Parte_2 di assegno divorzile, mediante versamento diretto da parte di INPS, come già in corso;
2) la sig.ra rinuncia a tutte le somme fino a ora maturate a titolo di aggiornamento Parte_2
ISTAT;
3) le parti concordano che la prima rivalutazione dell'assegno divorzile decorrerà dal mese di giugno 2026;
4) le spese del presente giudizio si intendono compensate.”
Con ordinanza del 09.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 19.05.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n.
11357/2002 emessa il 22.05.2002, così statuisce: 1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato