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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/08/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BENETAZZO MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARCONI 8 36066
SANDRIGO presso il difensore avv. BENETAZZO MICHELE
ATTORE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'ORAZIO MANUELA CP_1 P.IVA_2
e dell'avv. GENTILE GIACOMO CORSO VITTORIO EMANUELE II 10 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE, 10 PESCARA presso il difensore avv. D'ORAZIO MANUELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.5.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con atto di citazione del 20.6.2023, (d'ora in poi , Parte_1 conveniva in giudizio domandando la dichiarazione della risoluzione del CP_1
contratto dell'8.9.2022, relativo all'acquisto del macchinario Compact 4020, n.
0133M, al costo di € 242.500,00 + iva <
e/o per vendita di cosa aliud pro alio e per inadempimento grave della venditrice>>, con condanna alla restituzione della somma di € 48.500,00 di cui all'assegno bancario Intesa San Paolo 8350539206-09, oltre che al risarcimento del danno da perdita di credito fiscale per € 59.170,00, del danno da mancato utilizzo, del danno non patrimoniale nonché del danno punitivo quantificato in una somma pari ad €
48.500,00, ovvero nella somma maggiore o minore equitativamente stabilita dal
Giudice, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva tardivamente , contestualmente al deposito della memoria CP_1 istruttoria n. 1, domandando il rigetto della domanda attorea.
Preliminarmente l'attrice lamenta la tardività della costituzione e la conseguente operatività del principio di non contestazione, laddove, tuttavia, va da subito rilevato che la predetta tardività non osta alla difesa della convenuta in ordine alla propria posizione sul diritto fatto valere dall'attore, purché le difese siano direttamente connesse a fatti già dedotti o evincibili dagli atti (cfr. ex multis, Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017, secondo cui <Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate
pagina 2 di 5 per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti>>). Parte Entrando nel merito della posizione delle parti, domanda la dichiarazione di risoluzione del contratto in quanto, in ossequio alle specifiche tecniche previste dalla circolare MISE 4 del 30/03/2017, il prodotto venduto da avrebbe CP_1 dovuto essere munito del requisito dell'interconnessione conforme al modello
Industria 4.0, circostanza non sussistente ad avviso della stessa parte attrice;
da ciò sarebbe derivato un difetto delle qualità promesse o comunque un vizio redibitorio per cui dovrebbe operare la risoluzione contrattuale. Parte Inoltre, lamenta altresì l'avvenuto incasso dell'assegno da parte della convenuta venditrice, nonostante questo fosse stato emesso solo per prassi negoziale, non costituendo né una caparra, né una clausola penale, né altra forma di garanzia, tanto che era anche privo di data, come si evince dalla richiesta di restituzione formalizzata via pec in data certa antecedente a quella apposta dalla stessa per l'incasso. Domanda, di conseguenza, il risarcimento dei danni. CP_1
La convenuta, invece, eccepisce la regolarità del prodotto e la possibilità della richiesta interconnessione, con documentazione prodotta a corredo.
Con subprocedimento cautelare n. 2186-1/2023, si è proceduto alla consulenza tecnica preventiva, eseguita dall'ing. e dall'ing. , Persona_1 Persona_2 alle cui risultanze questo Giudice intende conformarsi, condividendone il contenuto, in base al quale è emerso quanto segue:
<
“documentalmente” il suddetto macchinario possiede i requisiti minimi per accedere alle agevolazioni previste dalla L 232/2016.
Quindi, esaminata esclusivamente la documentazione in atti (in particolare All. 01,
02, 04, 08, 10, 16 di parte ricorrente), il Collegio Peritale conclude che il macchinario COMPACT 4020 soddisfa la L. 232/2016 ossia il macchinario oggetto pagina 3 di 5 di causa, nella specifica configurazione con SW Alphacam installato su PC esterno,
è Industry 4.0 Ready, in quanto, come richiesto dalla normativa vigente:
- si tratta di un macchinario compreso nel Gruppo I dell'Allegato A della L.
232/2016,
- soddisfa pienamente i requisiti O1, O4 e O5 e
- soddisfa potenzialmente i requisiti O2 e O372, ed infine,
- sempre solo in base alla documentazione presente in atti, il macchinario soddisfa pienamente i requisiti U1 e U2>>.
Ciò posto, le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per i motivi che seguono.
Emerge dall'approfondita analisi dei consulenti tecnici nell'ATP, a cui si rinvia per la ricostruzione di dettaglio, come il macchinario venduto da avesse i CP_1 requisiti necessari per l'attività richiesta, tanto che gli stessi periti hanno a più riprese sottolineato come la loro ricostruzione fosse bilanciata sulla specifica situazione di fatto e quindi sulle necessità connesse all'attività posta in essere da Parte e non solamente in base ad una mera ricostruzione astratta;
ne consegue che il Parte prodotto acquistato da era utilizzabile per la propria attività e che la risoluzione contrattuale per i motivi da essa richiesti non va dichiarata.
Quanto alla domanda restitutoria, l'attrice afferma che l'assegno non costituiva caparra né penale o altro, ma che era stato versato solo come uso negoziale e che, verificatasi la risoluzione, il relativo importo avrebbe dovuto essere restituito.
Alla luce della mancata verificazione della risoluzione, tuttavia, le somme incamerate dalla convenuta non vanno restituite, in quanto costituivano acconto del prezzo, il quale andava versato, come risultante dal contratto allegato alla citazione
(doc. 02) e come ammesso dalla stessa attrice, nella misura del 20% del prezzo pattuito, pari ad € 48.500,00, ossia la somma indicata nell'assegno versato.
Va rigettata, pertanto, anche la domanda restitutoria, così come vanno rigettate le consequenziali domande risarcitorie, il cui esame resta assorbito. pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, così come le spese per la consulenza tecnica vanno poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 8.400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di Parte_1
.
[...]
Pescara, 12/08/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BENETAZZO MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARCONI 8 36066
SANDRIGO presso il difensore avv. BENETAZZO MICHELE
ATTORE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'ORAZIO MANUELA CP_1 P.IVA_2
e dell'avv. GENTILE GIACOMO CORSO VITTORIO EMANUELE II 10 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE, 10 PESCARA presso il difensore avv. D'ORAZIO MANUELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.5.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con atto di citazione del 20.6.2023, (d'ora in poi , Parte_1 conveniva in giudizio domandando la dichiarazione della risoluzione del CP_1
contratto dell'8.9.2022, relativo all'acquisto del macchinario Compact 4020, n.
0133M, al costo di € 242.500,00 + iva <
e/o per vendita di cosa aliud pro alio e per inadempimento grave della venditrice>>, con condanna alla restituzione della somma di € 48.500,00 di cui all'assegno bancario Intesa San Paolo 8350539206-09, oltre che al risarcimento del danno da perdita di credito fiscale per € 59.170,00, del danno da mancato utilizzo, del danno non patrimoniale nonché del danno punitivo quantificato in una somma pari ad €
48.500,00, ovvero nella somma maggiore o minore equitativamente stabilita dal
Giudice, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva tardivamente , contestualmente al deposito della memoria CP_1 istruttoria n. 1, domandando il rigetto della domanda attorea.
Preliminarmente l'attrice lamenta la tardività della costituzione e la conseguente operatività del principio di non contestazione, laddove, tuttavia, va da subito rilevato che la predetta tardività non osta alla difesa della convenuta in ordine alla propria posizione sul diritto fatto valere dall'attore, purché le difese siano direttamente connesse a fatti già dedotti o evincibili dagli atti (cfr. ex multis, Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017, secondo cui <Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate
pagina 2 di 5 per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti>>). Parte Entrando nel merito della posizione delle parti, domanda la dichiarazione di risoluzione del contratto in quanto, in ossequio alle specifiche tecniche previste dalla circolare MISE 4 del 30/03/2017, il prodotto venduto da avrebbe CP_1 dovuto essere munito del requisito dell'interconnessione conforme al modello
Industria 4.0, circostanza non sussistente ad avviso della stessa parte attrice;
da ciò sarebbe derivato un difetto delle qualità promesse o comunque un vizio redibitorio per cui dovrebbe operare la risoluzione contrattuale. Parte Inoltre, lamenta altresì l'avvenuto incasso dell'assegno da parte della convenuta venditrice, nonostante questo fosse stato emesso solo per prassi negoziale, non costituendo né una caparra, né una clausola penale, né altra forma di garanzia, tanto che era anche privo di data, come si evince dalla richiesta di restituzione formalizzata via pec in data certa antecedente a quella apposta dalla stessa per l'incasso. Domanda, di conseguenza, il risarcimento dei danni. CP_1
La convenuta, invece, eccepisce la regolarità del prodotto e la possibilità della richiesta interconnessione, con documentazione prodotta a corredo.
Con subprocedimento cautelare n. 2186-1/2023, si è proceduto alla consulenza tecnica preventiva, eseguita dall'ing. e dall'ing. , Persona_1 Persona_2 alle cui risultanze questo Giudice intende conformarsi, condividendone il contenuto, in base al quale è emerso quanto segue:
<
“documentalmente” il suddetto macchinario possiede i requisiti minimi per accedere alle agevolazioni previste dalla L 232/2016.
Quindi, esaminata esclusivamente la documentazione in atti (in particolare All. 01,
02, 04, 08, 10, 16 di parte ricorrente), il Collegio Peritale conclude che il macchinario COMPACT 4020 soddisfa la L. 232/2016 ossia il macchinario oggetto pagina 3 di 5 di causa, nella specifica configurazione con SW Alphacam installato su PC esterno,
è Industry 4.0 Ready, in quanto, come richiesto dalla normativa vigente:
- si tratta di un macchinario compreso nel Gruppo I dell'Allegato A della L.
232/2016,
- soddisfa pienamente i requisiti O1, O4 e O5 e
- soddisfa potenzialmente i requisiti O2 e O372, ed infine,
- sempre solo in base alla documentazione presente in atti, il macchinario soddisfa pienamente i requisiti U1 e U2>>.
Ciò posto, le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per i motivi che seguono.
Emerge dall'approfondita analisi dei consulenti tecnici nell'ATP, a cui si rinvia per la ricostruzione di dettaglio, come il macchinario venduto da avesse i CP_1 requisiti necessari per l'attività richiesta, tanto che gli stessi periti hanno a più riprese sottolineato come la loro ricostruzione fosse bilanciata sulla specifica situazione di fatto e quindi sulle necessità connesse all'attività posta in essere da Parte e non solamente in base ad una mera ricostruzione astratta;
ne consegue che il Parte prodotto acquistato da era utilizzabile per la propria attività e che la risoluzione contrattuale per i motivi da essa richiesti non va dichiarata.
Quanto alla domanda restitutoria, l'attrice afferma che l'assegno non costituiva caparra né penale o altro, ma che era stato versato solo come uso negoziale e che, verificatasi la risoluzione, il relativo importo avrebbe dovuto essere restituito.
Alla luce della mancata verificazione della risoluzione, tuttavia, le somme incamerate dalla convenuta non vanno restituite, in quanto costituivano acconto del prezzo, il quale andava versato, come risultante dal contratto allegato alla citazione
(doc. 02) e come ammesso dalla stessa attrice, nella misura del 20% del prezzo pattuito, pari ad € 48.500,00, ossia la somma indicata nell'assegno versato.
Va rigettata, pertanto, anche la domanda restitutoria, così come vanno rigettate le consequenziali domande risarcitorie, il cui esame resta assorbito. pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, così come le spese per la consulenza tecnica vanno poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 8.400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di Parte_1
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Pescara, 12/08/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
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