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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3213/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
26/06/2024 iscritto al N. RG 3213/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
05/12/2024
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. BARCA FRANCESCA;
C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. DE BARTOLO IDALIA;
C.F._2
ricorrenti
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Pietro in Guarano (CS) in data 23/08/2008, deducendo che con provvedimento del 13/10/2013 l'intestato
Tribunale omologava la separazione alle condizioni indicate nel verbale di separazione e che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui all'ordinanza del 05/12/2024, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, infatti, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3213/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in san Pietro in
Guarano (CS) il 23/08/2008 tra e alle Parte_1 CP_1
condizioni dagli stessi concordate nell'ordinanza del 05/12/2024; dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22/01/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone