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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati
Andrea Natale, Presidente relatore
Monica Mastrandrea, giudice
Alessia Santamaria, giudice nella causa n. 4040 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“(…) nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero, in via di stretto subordine, del permesso di soggiorno per motivi familiari, ovvero ancora per motivi di protezione speciale. (…).Con vittoria di spese e di onorari”
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite.”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25/02/2025, ha impugnato il Parte_1 provvedimento del Questore di Torino in data 31.10.2024 con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del duplicato della carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ed è stato contestualmente revocato permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo contraddistinto dal numero . Numero_1
In via di subordine, parte ricorrente ha chiesto il rilascio di altro titolo di soggiorno, eventualmente anche un permesso di soggiorno per protezione speciale (ragione per cui il procedimento è stato deciso dal Collegio).
Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il , concludendo per il rigetto dell'impugnazione, Controparte_3 con vittoria delle spese.
2. Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo emesso dal Questore di Torino in data 7.2.2019. In data 23.7.2020 egli ha chiesto P.IVA_1 il duplicato di detto titolo di soggiorno. Sennonché, il Questore di Torino nell'esaminare la pratica ha avviato il procedimento volto alla revoca del permesso di soggiorno. Ciò in ragione della ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, denunciato per rapina e lesioni personali, per violazione dell'art. 73, co. 5, DPR n. 309 del 1990. Inoltre, il Questore ritiene che la frequentazione di zone ove è frequente l'attività di spaccio, l'assenza di lecita attività lavorativa costituiscano indici sintomatici di pericolosità sociale del ricorrente, tanto da imporre di ritenerlo persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica e giustificare la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 9, co. 4 e 7, d. lgs. n. 286 del 1998.
3. Nell'impugnazione, il ricorrente lamenta (in sintesi): la mancata considerazione dell'esito dei procedimenti che hanno visto coinvolto il sig. la mancata considerazione del Pt_1 fatto che egli attualmente lavora;
la mancata considerazione del fatto che egli è padre di una bambina minorenne e cittadina italiana (non essendo intervenuti provvedimenti ablativi dela responsabilità genitoriale); del fatto che egli è nato e cresciuto in Italia, ove dimora da circa
30 anni e ove ha tuttora legami familiari. Per tali ragioni, il ricorrente dovrebbe vedersi rilasciato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE o, quantomeno, un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, co. 1, lett. d, d. lgs. n. 286 del 1998 o, in estremo subordine, un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2 4. Nella relazione predisposta dall'Amministrazione resistente (allegata e fatta propria dalla
Difesa erariale nella comparsa di risposta) si insiste nel ritenere che i profili di pericolosità sociale del ricorrente siano ostativi al rilascio di qualsivoglia titolo di soggiorno.
5. Il Tribunale ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
5.1. Con riferimento al tempo di permanenza in Italia (art. 9, co. 4, ultimo periodo, d. lgs. n.
286 del 1998) si osserva che il ricorrente dimora regolarmente in Italia dalla nascita, avvenuta nel 1994.
5.2. Con riferimento all'inserimento sociale, si osserva che il ricorrente ha frequentato la scuola dell'obbligo in Italia e ha conseguito un attestato di qualifica professionale (doc. 6) e attualmente esercita regolare attività lavorativa in modo piuttosto continuativo dal 2023 – e già in precedenza – nel periodo compreso tra ottobre 2016 e ottobre 2019 (doc. 7-8-9). Al momento del trattenimento della causa in decisione il rapporto di lavoro era ancora in essere, con buste paga di importo netto tra 1000 e 1500 euro (a riprova della consistenza dell'impegno profuso in ambito lavorativo) [cfr. nota di deposito del 17.6.2025]
5.3. Con riferimento alla situazione familiare è documentato che il ricorrente sia genitore di una cittadina italiana minorenne (nata in data [...]) (doc. 10); rispetto alla minore, si osserva che il ricorrente, pur non convivendo con la minore, non è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e contribuisce al mantenimento della minore [cfr. nota di deposito del 17.6.2025].
5.4. Sempre con riferimento alla situazione familiare, il ricorrente è oggi legato ad una cittadina straniera (anche lei nata in [...]) ed è diventato padre di una bambina, nata il
28.7.2022 e con lui convivente (doc. 11).
5.5. Occorre a questo punto verificare se la valenza positiva di tali indici – ove posti in bilanciamento con la valenza negativa dei precedenti giudiziari – possa costituire adeguato motivo di revoca del permesso di soggiorno (come ritenuto dal Questore di Torino).
3 5.6. Il Tribunale ritiene che non sussistano profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica tali da giustificare la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE ai sensi dell'art. 9, co. 4 e 7, d. lgs. n. 286 del 1998.
Il Questore ha valutato come elementi sintomatici di pericolosità sociale (oltre all'assenza di lavoro lecito, su cui v. supra punto 5.1.) i deferimenti di ll'autorità giudiziaria per Pt_1 fatti di rilievo penale.
Tuttavia, l'esito dei giudizi che sono conseguiti ai deferimenti all'autorità giudiziaria non accreditano l'idea di una pericolosità sociale tale da giustificare la revoca del permesso di soggiorno.
Il deferimento per la violazione dell'art. 73 co. 5, DPR n. 309 del 1990 è relativo alla detenzione di circa 75 gr. lordi di hashish. Il fatto è avvenuto nel 2020 (e, quindi, circa cinque anni orsono). Esso è stato qualificato già dall'accusa come fatto di speciale tenuità. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto la sospensione del processo con messa alla prova e il giudice penale ha dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova
(misura che come noto, ha una marcata impronta risocializzante e può essere disposta solo nel caso il giudice non ritenga sussistere pericolo di recidivanza) [v. doc. 5].
Il deferimento per rapina e lesioni personali ha avuto – in sede giudiziaria – i seguenti sviluppi: i fatti sono avvenuti in data 14.11.2018 (e, dunque, oltre sei anni orsono); in primo grado, il sig. è stato condannato per entrambe le imputazioni;
in secondo grado, Pt_1 egli è stato assolto dalla (più grave) accusa di rapina e condannato per il solo delitto di lesioni personali. Nella memoria dell'Ufficio immigrazione allegata alla comparsa di costituzione si evidenzia come indice sintomatico di pericolosità del ricorrente il fatto che on sia Pt_1 stato condannato alla pena minima edittale e che non gli siano state accordate le circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'assenza di segni di resipiscenza.
In senso contrario, tuttavia, occorre osservare che l'aspetto principale da considerare – ove si voglia considerare la prognosi di pericolosità sociale – è un altro: la Corte di appello di
Torino, nel condannare er le lesioni personali commesse nel 2018, ha accordato la Pt_1 sospensione condizionale della pena (segno che – per i giudici della cognizione – non è ravvisabile un pericolo di reiterazione di reati) [v. doc. 4].
E tale prognosi può dirsi effettivamente confermata dal fatto che – dal 2020 ad oggi – non risulta essere stato più coinvolto in fatti di rilievo penale (non segnalati Pt_1 nemmeno dal Questore di Torino).
4 5.7. In conclusione: le vicende giudiziarie sono risalenti nel tempo e non proiettano – per la stessa valutazione che ne hanno dato le autorità giudicanti penali – una prognosi di pericolosità del ricorrente;
questi, poi, è in Italia da circa trent'anni, ha consolidato legami sociali e familiari, è genitore di una cittadina italiana minorenne, ha studiato e lavora in Italia.
Sussistono pertanto ragioni per dichiarare che egli ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9, co. 1, d. lgs. n. 286 del 1998.
6. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: accerta il diritto di al mantenimento del permesso di soggiorno per Parte_1 soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d. lgs. n. 286 del 1998 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per gli adempimenti di competenza. condanna il convenuto al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio CP_1 che liquida in € 1500,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, all'esito della Camera di consiglio del 23.6.2025
Il Presidente estensore
Andrea Natale
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati
Andrea Natale, Presidente relatore
Monica Mastrandrea, giudice
Alessia Santamaria, giudice nella causa n. 4040 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“(…) nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero, in via di stretto subordine, del permesso di soggiorno per motivi familiari, ovvero ancora per motivi di protezione speciale. (…).Con vittoria di spese e di onorari”
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite.”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25/02/2025, ha impugnato il Parte_1 provvedimento del Questore di Torino in data 31.10.2024 con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del duplicato della carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ed è stato contestualmente revocato permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo contraddistinto dal numero . Numero_1
In via di subordine, parte ricorrente ha chiesto il rilascio di altro titolo di soggiorno, eventualmente anche un permesso di soggiorno per protezione speciale (ragione per cui il procedimento è stato deciso dal Collegio).
Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il , concludendo per il rigetto dell'impugnazione, Controparte_3 con vittoria delle spese.
2. Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo emesso dal Questore di Torino in data 7.2.2019. In data 23.7.2020 egli ha chiesto P.IVA_1 il duplicato di detto titolo di soggiorno. Sennonché, il Questore di Torino nell'esaminare la pratica ha avviato il procedimento volto alla revoca del permesso di soggiorno. Ciò in ragione della ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, denunciato per rapina e lesioni personali, per violazione dell'art. 73, co. 5, DPR n. 309 del 1990. Inoltre, il Questore ritiene che la frequentazione di zone ove è frequente l'attività di spaccio, l'assenza di lecita attività lavorativa costituiscano indici sintomatici di pericolosità sociale del ricorrente, tanto da imporre di ritenerlo persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica e giustificare la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 9, co. 4 e 7, d. lgs. n. 286 del 1998.
3. Nell'impugnazione, il ricorrente lamenta (in sintesi): la mancata considerazione dell'esito dei procedimenti che hanno visto coinvolto il sig. la mancata considerazione del Pt_1 fatto che egli attualmente lavora;
la mancata considerazione del fatto che egli è padre di una bambina minorenne e cittadina italiana (non essendo intervenuti provvedimenti ablativi dela responsabilità genitoriale); del fatto che egli è nato e cresciuto in Italia, ove dimora da circa
30 anni e ove ha tuttora legami familiari. Per tali ragioni, il ricorrente dovrebbe vedersi rilasciato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE o, quantomeno, un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, co. 1, lett. d, d. lgs. n. 286 del 1998 o, in estremo subordine, un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2 4. Nella relazione predisposta dall'Amministrazione resistente (allegata e fatta propria dalla
Difesa erariale nella comparsa di risposta) si insiste nel ritenere che i profili di pericolosità sociale del ricorrente siano ostativi al rilascio di qualsivoglia titolo di soggiorno.
5. Il Tribunale ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
5.1. Con riferimento al tempo di permanenza in Italia (art. 9, co. 4, ultimo periodo, d. lgs. n.
286 del 1998) si osserva che il ricorrente dimora regolarmente in Italia dalla nascita, avvenuta nel 1994.
5.2. Con riferimento all'inserimento sociale, si osserva che il ricorrente ha frequentato la scuola dell'obbligo in Italia e ha conseguito un attestato di qualifica professionale (doc. 6) e attualmente esercita regolare attività lavorativa in modo piuttosto continuativo dal 2023 – e già in precedenza – nel periodo compreso tra ottobre 2016 e ottobre 2019 (doc. 7-8-9). Al momento del trattenimento della causa in decisione il rapporto di lavoro era ancora in essere, con buste paga di importo netto tra 1000 e 1500 euro (a riprova della consistenza dell'impegno profuso in ambito lavorativo) [cfr. nota di deposito del 17.6.2025]
5.3. Con riferimento alla situazione familiare è documentato che il ricorrente sia genitore di una cittadina italiana minorenne (nata in data [...]) (doc. 10); rispetto alla minore, si osserva che il ricorrente, pur non convivendo con la minore, non è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e contribuisce al mantenimento della minore [cfr. nota di deposito del 17.6.2025].
5.4. Sempre con riferimento alla situazione familiare, il ricorrente è oggi legato ad una cittadina straniera (anche lei nata in [...]) ed è diventato padre di una bambina, nata il
28.7.2022 e con lui convivente (doc. 11).
5.5. Occorre a questo punto verificare se la valenza positiva di tali indici – ove posti in bilanciamento con la valenza negativa dei precedenti giudiziari – possa costituire adeguato motivo di revoca del permesso di soggiorno (come ritenuto dal Questore di Torino).
3 5.6. Il Tribunale ritiene che non sussistano profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica tali da giustificare la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE ai sensi dell'art. 9, co. 4 e 7, d. lgs. n. 286 del 1998.
Il Questore ha valutato come elementi sintomatici di pericolosità sociale (oltre all'assenza di lavoro lecito, su cui v. supra punto 5.1.) i deferimenti di ll'autorità giudiziaria per Pt_1 fatti di rilievo penale.
Tuttavia, l'esito dei giudizi che sono conseguiti ai deferimenti all'autorità giudiziaria non accreditano l'idea di una pericolosità sociale tale da giustificare la revoca del permesso di soggiorno.
Il deferimento per la violazione dell'art. 73 co. 5, DPR n. 309 del 1990 è relativo alla detenzione di circa 75 gr. lordi di hashish. Il fatto è avvenuto nel 2020 (e, quindi, circa cinque anni orsono). Esso è stato qualificato già dall'accusa come fatto di speciale tenuità. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto la sospensione del processo con messa alla prova e il giudice penale ha dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova
(misura che come noto, ha una marcata impronta risocializzante e può essere disposta solo nel caso il giudice non ritenga sussistere pericolo di recidivanza) [v. doc. 5].
Il deferimento per rapina e lesioni personali ha avuto – in sede giudiziaria – i seguenti sviluppi: i fatti sono avvenuti in data 14.11.2018 (e, dunque, oltre sei anni orsono); in primo grado, il sig. è stato condannato per entrambe le imputazioni;
in secondo grado, Pt_1 egli è stato assolto dalla (più grave) accusa di rapina e condannato per il solo delitto di lesioni personali. Nella memoria dell'Ufficio immigrazione allegata alla comparsa di costituzione si evidenzia come indice sintomatico di pericolosità del ricorrente il fatto che on sia Pt_1 stato condannato alla pena minima edittale e che non gli siano state accordate le circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'assenza di segni di resipiscenza.
In senso contrario, tuttavia, occorre osservare che l'aspetto principale da considerare – ove si voglia considerare la prognosi di pericolosità sociale – è un altro: la Corte di appello di
Torino, nel condannare er le lesioni personali commesse nel 2018, ha accordato la Pt_1 sospensione condizionale della pena (segno che – per i giudici della cognizione – non è ravvisabile un pericolo di reiterazione di reati) [v. doc. 4].
E tale prognosi può dirsi effettivamente confermata dal fatto che – dal 2020 ad oggi – non risulta essere stato più coinvolto in fatti di rilievo penale (non segnalati Pt_1 nemmeno dal Questore di Torino).
4 5.7. In conclusione: le vicende giudiziarie sono risalenti nel tempo e non proiettano – per la stessa valutazione che ne hanno dato le autorità giudicanti penali – una prognosi di pericolosità del ricorrente;
questi, poi, è in Italia da circa trent'anni, ha consolidato legami sociali e familiari, è genitore di una cittadina italiana minorenne, ha studiato e lavora in Italia.
Sussistono pertanto ragioni per dichiarare che egli ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9, co. 1, d. lgs. n. 286 del 1998.
6. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: accerta il diritto di al mantenimento del permesso di soggiorno per Parte_1 soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d. lgs. n. 286 del 1998 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per gli adempimenti di competenza. condanna il convenuto al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio CP_1 che liquida in € 1500,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, all'esito della Camera di consiglio del 23.6.2025
Il Presidente estensore
Andrea Natale
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