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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORBELLI LUCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 856/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT 185987 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di diniego di rimborso IMU 17 aprile 2025 n. 185987, emesso dal Comune di Genova in relazione all'anno di imposta 2018.
Il Comune ha negato il rimborso, sostenendo che l'istanza è stata formulata successivamente al decorso del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 164, l. 296/06.
Il ricorrente ha esposto nella narrativa in fatto del ricorso quanto segue. Il ricorrente ha avuto l'usufrutto legale dei beni immobili del figlio Nominativo_1 fino al 7 luglio 2018 anno in cui quest'ultimo raggiungeva la maggiore età.
Il ricorrente ha pagato interamente l'IMU anche per l'anno 2018.
Il Comune ha notificato, in data 13 aprile 2023, un accertamento nei confronti del figlio che, avendo raggiunto la maggiore età, era diventato soggetto passivo IMU.
Il ricorrente dapprima tentava di operare la compensazione del debito del figlio con quanto da lui versato, ma, avendo ricevuto un diniego, a seguito del pagamento del dovuto da parte del figlio chiedeva il rimborso di quanto pagato.
La richiesta di rimborso è stata presentata in data 27 novembre 2024.
Il ricorrente sostiene che il termine quinquennale per la richiesta di rimborso decorrerebbe dal momento del diniego del Comune di operare la compensazione del debito del figlio con quanto versato precedentemente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Genova.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Relativamente ai termini del rimborso IMU l'art. 1, comma 164, l. 296/06 prevede che: “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.”
Orbene il momento di decorrenza del termine coincide con il versamento quando il versamento era già ab origine indebito mentre viene posticipato nel caso in cui il diritto alla restituzione sia stato accertato successivamente.
Nel caso di specie alla luce della disciplina dell'IMU il versamento da parte del ricorrente era già ab origine non dovuto in quanto il ricorrente, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, aveva perduto la soggettività passiva IMU.
Ne consegue che, correttamente, il Comune ha ritenuto di collocare la decorrenza del termine al momento del versamento.
Non persuade la tesi del ricorrente secondo cui il diritto alla restituzione sarebbe sorto soltanto nel momento in cui è stato emesso l'avviso di accertamento nei confronti del figlio.
In realtà la circostanza che nei confronti del figlio sia stato emesso un accertamento come pure la circostanza pure evidenziata in ricorso per cui sarebbe stata possibile la compensazione del debito IMU del figlio con il credito del padre, appaiono irrilevanti nel caso di specie.
A tal riguardo occorre riferirsi alla generale disciplina della prescrizione contenuta all'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorre dal giorno momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, trattandosi di pagamento non dovuto ab origine, il diritto al rimborso avrebbe potuto essere fatto valere fin dal momento del pagamento.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di legge per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (dott. Luca Morbelli)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORBELLI LUCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 856/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT 185987 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di diniego di rimborso IMU 17 aprile 2025 n. 185987, emesso dal Comune di Genova in relazione all'anno di imposta 2018.
Il Comune ha negato il rimborso, sostenendo che l'istanza è stata formulata successivamente al decorso del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 164, l. 296/06.
Il ricorrente ha esposto nella narrativa in fatto del ricorso quanto segue. Il ricorrente ha avuto l'usufrutto legale dei beni immobili del figlio Nominativo_1 fino al 7 luglio 2018 anno in cui quest'ultimo raggiungeva la maggiore età.
Il ricorrente ha pagato interamente l'IMU anche per l'anno 2018.
Il Comune ha notificato, in data 13 aprile 2023, un accertamento nei confronti del figlio che, avendo raggiunto la maggiore età, era diventato soggetto passivo IMU.
Il ricorrente dapprima tentava di operare la compensazione del debito del figlio con quanto da lui versato, ma, avendo ricevuto un diniego, a seguito del pagamento del dovuto da parte del figlio chiedeva il rimborso di quanto pagato.
La richiesta di rimborso è stata presentata in data 27 novembre 2024.
Il ricorrente sostiene che il termine quinquennale per la richiesta di rimborso decorrerebbe dal momento del diniego del Comune di operare la compensazione del debito del figlio con quanto versato precedentemente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Genova.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Relativamente ai termini del rimborso IMU l'art. 1, comma 164, l. 296/06 prevede che: “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.”
Orbene il momento di decorrenza del termine coincide con il versamento quando il versamento era già ab origine indebito mentre viene posticipato nel caso in cui il diritto alla restituzione sia stato accertato successivamente.
Nel caso di specie alla luce della disciplina dell'IMU il versamento da parte del ricorrente era già ab origine non dovuto in quanto il ricorrente, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, aveva perduto la soggettività passiva IMU.
Ne consegue che, correttamente, il Comune ha ritenuto di collocare la decorrenza del termine al momento del versamento.
Non persuade la tesi del ricorrente secondo cui il diritto alla restituzione sarebbe sorto soltanto nel momento in cui è stato emesso l'avviso di accertamento nei confronti del figlio.
In realtà la circostanza che nei confronti del figlio sia stato emesso un accertamento come pure la circostanza pure evidenziata in ricorso per cui sarebbe stata possibile la compensazione del debito IMU del figlio con il credito del padre, appaiono irrilevanti nel caso di specie.
A tal riguardo occorre riferirsi alla generale disciplina della prescrizione contenuta all'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorre dal giorno momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, trattandosi di pagamento non dovuto ab origine, il diritto al rimborso avrebbe potuto essere fatto valere fin dal momento del pagamento.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di legge per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (dott. Luca Morbelli)