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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. r.g. 677 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 677 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
TRA
(c.f. , elett.te dom.ta in Cormons, alla via Parte_1 C.F._1
Torino n. 1, presso lo studio dell'avv. PREVIDE PRATO SIMONETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Castellammare di Parte_2 C.F._2
Stabia (NA), al Viale Europa n. 165, presso lo studio dell'avv. CIRCIELLO FRANCESCO, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 31.3.2026 e 1.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 25/02/2025, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Vico
Equense (Na), l'08/05/2004, nel corso del quale sono nate le figlie (in data 01.12.2008) Per_1
e (il 27.2.2013), alle seguenti condizioni: Per_2
1) le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad Persona_3 Persona_4
1 entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre nell'abitazione familiare sita in Monfalcone (GO), via G. Randaccio n. 60, che resta assegnata alla sig.ra Pt_1
in ragione di un contratto di comodato a titolo gratuito siglato con la società GPS s.r.l., in data 8 giugno 2023, e con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
in ogni caso, le figlie trascorreranno con il padre i fine settimana alternati dal venerdì prelevando le figlie a casa della madre alle ore 18:00 fino al lunedì mattina riaccompagnandole a scuola, prelevandole presso la madre alle ore 18:00 dello stesso giorno con pernottamento per accompagnarle a scuola il martedì mattina e prelevandole nuovamente presso la madre alle ore 18:00 dello stesso giorno con pernottamento per accompagnarle a scuola il mercoledì mattina;
le figlie delle parti staranno quindi con la madre fino al venerdì della settimana successiva quando il padre andrà a prelevarle presso la madre alle ore 18:00.
Durante le festività natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni, i periodi dal 24 al
30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro nonché le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il Sabato Santo e la domenica di Pasqua con un genitore, il Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo con l'altro genitore.
Gli ulteriori periodi di vacanze scolastiche verranno divisi a metà e comunque gestiti di volta in volta dai genitori. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre durante il mese di agosto impegnandosi il sig. a Pt_2
comunicare alla madre il periodo entro il 15 luglio di ogni anno. Le minori trascorreranno con la madre una settimana consecutiva al termine dell'anno scolastico. I genitori convengono altresì che le figlie trascorreranno con la madre un periodo di tre/quattro settimane a giugno/luglio di ogni anno presso i nonni materni in Sardegna dove il padre potrà recarsi per visitare le figlie;
2) il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando alla Parte_2
madre entro il giorno 20 di ogni mese l'importo mensile pari ad € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia), mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate intestate alla sig.ra [...] e con rivalutazione annuale secondo Pt_1
gli indici Istat;
3) gli emolumenti della sig.ra verranno versati dalla società GPS srl con sede Pt_1
legale a Castellammare di Stabia (NA) via Annunziatella n. 23 sulle seguenti coordinate alla stessa intestate [...];
4) ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi
2 nell'interesse delle figlie, secondo il Protocollo del Tribunale di Gorizia n. 720/2016 provvedendo il padre a versare la propria quota alla madre prima della scadenza del pagamento a fronte della documentazione giustificativa ovvero ad effettuare direttamente il pagamento della stessa;
5) i coniugi convengono che l'assegno unico universale venga percepito in via esclusiva ed integrale (100%) dalla madre sig.ra Parte_1
6) i genitori si scambiano il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per le minori;
7) darsi atto che le spese del presente procedimento verranno compensate tra le parti con la conseguenza che ciascuna parte sarà obbligata a saldare le competenze del proprio difensore;
8) darsi atto che l'Avvocato Simonetta Previde Prato e l'Avvocato Francesco Circiello sottoscrivano il ricorso anche ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà professionale.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, le parti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale omologata dal Tribunale di Gorizia con sentenza n. 318/2023, pubblicata il 22.11.2023, con attestazione del passaggio in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi all'interesse delle minori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Stante la natura del presente procedimento, su domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Gorizia, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, alle condizioni riportate nella parte motiva, di cui prende atto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vico
Equense (NA), in data 08/05/2004 (atto n.39, parte 2 , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vico Equense per gli incombenti di legge;
c) compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, in camera di consiglio il 03/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 677 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
TRA
(c.f. , elett.te dom.ta in Cormons, alla via Parte_1 C.F._1
Torino n. 1, presso lo studio dell'avv. PREVIDE PRATO SIMONETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Castellammare di Parte_2 C.F._2
Stabia (NA), al Viale Europa n. 165, presso lo studio dell'avv. CIRCIELLO FRANCESCO, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 31.3.2026 e 1.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 25/02/2025, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Vico
Equense (Na), l'08/05/2004, nel corso del quale sono nate le figlie (in data 01.12.2008) Per_1
e (il 27.2.2013), alle seguenti condizioni: Per_2
1) le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad Persona_3 Persona_4
1 entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre nell'abitazione familiare sita in Monfalcone (GO), via G. Randaccio n. 60, che resta assegnata alla sig.ra Pt_1
in ragione di un contratto di comodato a titolo gratuito siglato con la società GPS s.r.l., in data 8 giugno 2023, e con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
in ogni caso, le figlie trascorreranno con il padre i fine settimana alternati dal venerdì prelevando le figlie a casa della madre alle ore 18:00 fino al lunedì mattina riaccompagnandole a scuola, prelevandole presso la madre alle ore 18:00 dello stesso giorno con pernottamento per accompagnarle a scuola il martedì mattina e prelevandole nuovamente presso la madre alle ore 18:00 dello stesso giorno con pernottamento per accompagnarle a scuola il mercoledì mattina;
le figlie delle parti staranno quindi con la madre fino al venerdì della settimana successiva quando il padre andrà a prelevarle presso la madre alle ore 18:00.
Durante le festività natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni, i periodi dal 24 al
30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro nonché le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il Sabato Santo e la domenica di Pasqua con un genitore, il Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo con l'altro genitore.
Gli ulteriori periodi di vacanze scolastiche verranno divisi a metà e comunque gestiti di volta in volta dai genitori. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre durante il mese di agosto impegnandosi il sig. a Pt_2
comunicare alla madre il periodo entro il 15 luglio di ogni anno. Le minori trascorreranno con la madre una settimana consecutiva al termine dell'anno scolastico. I genitori convengono altresì che le figlie trascorreranno con la madre un periodo di tre/quattro settimane a giugno/luglio di ogni anno presso i nonni materni in Sardegna dove il padre potrà recarsi per visitare le figlie;
2) il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando alla Parte_2
madre entro il giorno 20 di ogni mese l'importo mensile pari ad € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia), mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate intestate alla sig.ra [...] e con rivalutazione annuale secondo Pt_1
gli indici Istat;
3) gli emolumenti della sig.ra verranno versati dalla società GPS srl con sede Pt_1
legale a Castellammare di Stabia (NA) via Annunziatella n. 23 sulle seguenti coordinate alla stessa intestate [...];
4) ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi
2 nell'interesse delle figlie, secondo il Protocollo del Tribunale di Gorizia n. 720/2016 provvedendo il padre a versare la propria quota alla madre prima della scadenza del pagamento a fronte della documentazione giustificativa ovvero ad effettuare direttamente il pagamento della stessa;
5) i coniugi convengono che l'assegno unico universale venga percepito in via esclusiva ed integrale (100%) dalla madre sig.ra Parte_1
6) i genitori si scambiano il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per le minori;
7) darsi atto che le spese del presente procedimento verranno compensate tra le parti con la conseguenza che ciascuna parte sarà obbligata a saldare le competenze del proprio difensore;
8) darsi atto che l'Avvocato Simonetta Previde Prato e l'Avvocato Francesco Circiello sottoscrivano il ricorso anche ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà professionale.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, le parti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale omologata dal Tribunale di Gorizia con sentenza n. 318/2023, pubblicata il 22.11.2023, con attestazione del passaggio in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi all'interesse delle minori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Stante la natura del presente procedimento, su domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Gorizia, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, alle condizioni riportate nella parte motiva, di cui prende atto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vico
Equense (NA), in data 08/05/2004 (atto n.39, parte 2 , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vico Equense per gli incombenti di legge;
c) compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, in camera di consiglio il 03/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
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