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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/06/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1918/2025 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. F. Gallo
CONTRO
Controparte_1
-
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
in punto a: appello sentenza del Giudice di Pace.
All'udienza del 10/6/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 437 C.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza.
Per parte attrice:
“Nel merito:
- in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 487/2024, pronunciata nel procedimento CP_1 di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 5738/2023 e pubblicata in data 18.10.2024, annullarsi
i verbali di illecito amministrativo emessi dalla Polizia Stradale di in data 28.9.2023 n. CP_1 PTR2201005911, PTR2201005912, PTR2201005913, PTR2201005914, PTR2201005915,
PTR2201005916, PTR2201005917 nel Comune di e notificati alla ricorrente in data CP_1 27.10.2023;
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e Iva di legg”;
per parte convenuta: “Voglia l'on.le Tribunale adito, ogni altra istanza, difesa e eccezione respinta, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 204 bis C.d.s., la società proprietaria del veicolo ha proposto opposizione avverso i verbali elevati dalla Polizia Stradale di
(n. PTR2201005911/2023, n. PTR2201005913/2023, n. CP_1
PTR2201005914/2023, n. PTR2201005915/2023, n. PTR2201005916/2023 e n.
PTR2201005917/2023, elevati il 28.9.2023, notificati il 27.10.2023), deducendo: a) la decadenza dal potere sanzionatorio, in quanto i predetti titoli sarebbero stati notificati a distanza di oltre un anno dalla contestazione dell'infrazione, in violazione dell'art. 201 Cds;
b) la mancata dimostrazione che il complesso veicolare su cui è stato effettuato l'accertamento fosse di proprietà della società opponente.
3. Il Giudice di pace di Modena -con sentenza n. 487/2024, pubblicata il 17.6.2024- ha rigettato l'opposizione rilevando come i vizi dei verbali costituissero meri errori materiali, tali da non inficiare l'accertamento effettuato mediante l'estrapolazione dei dati dal veicolo condotto da , la cui qualifica di dipendente Parte_2
della società opponente non è stata contestata, con conseguente responsabilità solidale ai sensi dell'art. 196, 2° c., CdS in capo alla società titolare del veicolo.
4. Nel merito, con i motivi di appello si ripropongono come censure del provvedimento impugnato gli stessi motivi di opposizione sviluppati in primo grado, qualificando il loro mancato accoglimento come omessa motivazione ed erronea decisione in diritto.
Con una prima censura, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto la società responsabile in via solidale con il conducente del mezzo al momento dell'accertamento, il quale, tuttavia, non è provato si trovasse alla guida del veicolo nel momento in cui è stato rilevato il mancato inserimento della carta
2 tachigrafica, con conseguente erroneità della decisione circa il rapporto di dipendenza tra conducente e società, e responsabilità solidale di quest'ultima.
Con una seconda censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto gli errori materiali di cui erano affetti i verbali come mere irregolarità piuttosto che cause di nullità tali da determinare una lesione del diritto di difesa dell'opponente.
5. Nell'analisi della motivazione del provvedimento impugnato, occorre partire dal secondo punto del gravame. Sui dati riportati nei verbali, il primo giudice ha sufficientemente motivato rilevando che: <Tali assunti non sono condivisibili trattandosi, all'evidenza di meri errori materiali commessi all'atto della redazione del verbale: gli agenti accertatori hanno infatti invertito una delle cifre della targa
(EY 963 JB anzichè EY 936 JB) ed inserito un errore nella data di accertamento
(27.09.2022 anzichè 27.09.23)>>. L'inversione occasionale di due numeri -peraltro entrambi presenti nella targa- è evidente, ed è qualificabile, a tutti gli effetti, come un errore materiale che non incide sulla capacità difensiva del trasgressore. Errore pienamente riconoscibile con un minimo di ordinaria diligenza.
In proposito va anzitutto condivisa la premessa svolta da parte convenuta appellata, laddove osserva che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a verbali del codice della strada, l'oggetto del giudizio sia rappresentato dalla fondatezza o meno della pretesa punitiva avanzata dalla p.a., e non la difformità o meno dal modello legale del titolo, con la conseguenza che eventuali vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla p.a. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso.
L'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio, con riferimento a svariata casistica:
<In tema di sanzioni amministrative (nella specie, per violazione del codice della strada), l'omessa o errata indicazione delle norme oggetto di contestazione non è causa di invalidità qualora ciò non impedisca di avere comunque precisa contezza
3 del fatto sanzionato, quindi senza lesione alcuna del diritto di difesa>> (Trib.
Modena -Masoni- 14/3/2019, n. 367, in: www.giurisprudenzamodenese.it);
<In tema di sanzioni amministrative (nella specie, per violazione del codice della strada), l'omessa o errata indicazione dell'autorità alla quale ricorrere (nella specie,
l'ufficio di un giudice di pace soppresso) non è causa di invalidità>> (Trib. Modena -
14/3/2019, n. 367, cit.); Pt_3
<La mancata indicazione nel verbale dell'importo della sanzione edittale da corrispondere per violazione al codice della strada non viola il diritto di difesa del trasgressore, e ciò anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con
l'uso della normale diligenza>> (Trib. Modena -Pagliani- 7/9/2022, n. 1031, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Diversamente opinando, ogni minima discrepanza formale, anche se facilmente riconoscibile e inidonea a menomare le facoltà di difesa del trasgressore, diventerebbe un motivo di annullamento del provvedimento amministrativo, incentivando iniziative pretestuose.
Nel caso concreto, infatti, come eccepito da convenuto appellato, l'appellante si è limitata ad affermare in via del tutto generica e ipotetica la compromissione del proprio diritto di difesa per effetto dei vizi contenuti nel verbale, ma non ha dedotto e provato il nesso causale tra le difformità e la lesione del proprio diritto di difesa, omettendo di allegare lo specifico pregiudizio alle proprie prerogative processuali;
l'appellante, infatti, deduce: “chiarito che il conducente Parte_4 aveva alcun collegamento con le infrazioni contestate solo all'azienda e che
[...]
non è stato individuato quale trasgressore delle infrazioni contenute nei verbali, è evidente che l'errata indicazione della targa del mezzo e della data delle asserite infrazioni, contenute in un verbale notificato all'azienda in epoca successiva al giorno del controllo (28.9.2023 data del controllo,27.10.2023 giorno della notifica) hanno reso di fatto impossibile una difesa in merito”; tuttavia, non spiega perché la mancata individuazione del conducente al tempo delle violazioni contestate costituisca lesione delle facoltà di difesa del datore di lavoro, posto che la circostanza non incide sulla configurabilità della responsabilità solidale della società, quale
4 indiscussa proprietaria del mezzo;
anche l'erronea indicazione della data dell'accertamento (“22.9.2022” in luogo di quella del “22.9.2023”) risulta frutto di un mero errore materiale, se si considera come le violazioni siano state contestate, senza soluzione di continuità con l'accertamento dei fatti, nelle prime ore del giorno successivo, ossia il 23.9.2023, come risulta dall'indicazione della data in alto a sinistra di ciascun verbale impugnato.
In altri termini, le censure svolte sul punto dal parte appellante non sono idonee a configurare motivi di nullità dei verbali, che come già rilevato specificano in modo più che soddisfacente le circostanze di tempo e luogo della violazione e del suo accertamento, mentre la giurisprudenza che occasionalmente ha sancito la nullità si riferisce a fattispecie ben diverse, nelle quali il verbale risulta insanabilmente carente di alcuni elementi, rilevanti, quali l'esatta indicazione del luogo ove la violazione sarebbe stata commessa, e l'esposizione dei fatti appare piuttosto generica (cfr.
Giudice di pace Bari, 29/9/2010, n. 7326).
6. L'esame del primo punto del gravame è, poi, conseguenza di quanto fin qui rilevato e considerato.
L'appellante lamenta, infatti, che i verbali di accertamento venivano notificati esclusivamente alla ricorrente in quanto l'infrazione veniva accertata a carico di trasgressore non identificato, perché in realtà le contestazioni riguardano giorni precedenti a quelli del controllo, all'atto del quale è stato individuato un conducente, non necessariamente il trasgressore;
con un secondo motivo, che in realtà è un'articolazione del precedente, la ricorrente allega che la ricostruzione della vicenda, con individuazione della targa esatta, è stata possibile solo dopo la costituzione in giudizio dell'amministrazione, ma non sulla base del verbale.
Il motivo, in entrambe le sue articolazioni, è infondato. Sui ricordati profili, tradottisi nel motivo di appello, il primo giudice ha sufficientemente motivato rilevando che “Poiché la violazione è stata accertata dopo avere estrapolato i dati dal veicolo condotto dal sig. e la circostanza che egli sia Parte_2
dipendente della non è stata contestata, non residuano dubbi in merito alla Pt_1
5 responsabilità della società ricorrente che è obbligata in solido con l'autore della violazione in forza dell'art. 196 co. 3 C.d.S.>>.
In tal modo, il primo giudicante ha inteso ricordare che la società ricorrente non ha dedotto né provato che il mezzo stesse circolando contro la propria volontà, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 196 comma 1 C.d.S., risponde delle violazioni, in solido con l'autore; ed ha, inoltre, inteso anche escludere che, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale in capo alla società, nella qualità di proprietaria del veicolo, sia necessaria l'identificazione della persona fisica autrice della violazione.
Il tema, infatti, in materia è l'assolvimento della prova liberatoria in ragione dell'onere di esercitare un controllo e una vigilanza sul proprio mezzo, idonei a prevenire la circolazione dello stesso senza l'inserimento della carta tachigrafica del conducente o l'inserimento di carta tachigrafica risultata sostituita.
Ciò sulla base dell'art. 196 C.d.s. che, infatti, non richiede, quale condizione per configurare la responsabilità solidale del soggetto che dispone del veicolo,
l'identificazione dell'autore materiale della condotta illecita;
la norma, infatti, prevede che: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Al riguardo va ricordato, in fatto, che: durante il controllo effettuato il
27.9.2023 sul mezzo tg EY936JB, al momento del fatto condotto da Parte_2
la Polizia stradale di previo esame dei dati estrapolati dal
[...] CP_1
download eseguito sulla memoria di massa e dalle stampe allegate già in primo grado, contestava, nelle circostanze di tempo e di luogo meglio specificate nei verbali opposti, la violazione dell'art. 179, 2° c., CdS, in quanto il veicolo circolava senza l'inserimento della prescritta carta tachigrafica;
dalla documentazione esaminata dall'organo accertatore è risultato che il veicolo era di proprietà della società odierna
6 appellante, motivo per cui il 28.9.2023 le veniva effettuata la contestazione dei verbali, in qualità di obbligata in solido.
7. In diritto, va precisato che la lettura proposta da parte appellante, secondo la quale la mancata individuazione del trasgressore nei giorni antecedenti il primo accertamento dell'infrazione -risultante indiscutibilmente dall'apparecchio di misurazione- comporta l'esenzione dalla responsabilità solidale prevista dalla norma, produce l'inammissibile effetto di eliminare la portata precettiva della disposizione normativa in quesitone, eliminando di fatto la responsabilità solidale, basata solo su un dato oggettivo, ovvero che la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la volontà di chi dispone del veicolo. Interpretazione abrogante che la motivazione del provvedimento impugnato ha, giustamente, impedito.
Quanto sopra trova esplicita conferma nell'art. 126 bis, 2° c., seconda parte,
C.d.S., ove si prevede che: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art.
196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166”; la norma, nel presupporre la mancata identificazione dell'autore materiale della violazione, onera il proprietario del veicolo, nella qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S., a fornire all'organo accertatore, nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e la patente del conducente al momento della commessa violazione, prevedendo, in caso di omissione, ad un ulteriore illecito
7 amministrativo;
in tal modo, come evidenziato da parte convenuta, è lo stesso codice della strada ad ammettere la compatibilità della responsabilità solidale del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 196 C.d.S. anche laddove l'organo accertatore non sia stato in grado di identificare l'autore materiale della violazione.
In fatto, nel caso di specie ciascuno dei verbali opposti contiene l'invito al proprietario a comunicare i dati previsti dall'art. 126 bis C.d.S., tenuto conto che, al momento dell'accertamento, gli organi competenti non potevano risalire all'identità della persona fisica che era alla guida del veicolo, con riferimento ai tempi e ai luoghi in cui è stato rilevato il mancato inserimento della carta del conducente o l'inserimento di una carta “sostituita” e, dunque, non più utilizzabile.
Tale documentazione non è oggetto di contestazione da parte opponente ed appellante, ed è infatti dall'esame delle risultanze tecniche che si sono potuti accertare i comportamenti “contra legem” contestati.
Pertanto, la doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto deve escludersi che possa avere rilevanza la circostanza che il conducente sia rimasto ignoto;
nel caso in esame non c'è stata denuncia di furto del mezzo da parte dell'opponente, e non è stato nemmeno contestato che la sua circolazione sia sicuramente avvenuta mediante affidamento volontario a qualche autista da parte del proprietario.
Anzi, a rigore l'omessa indicazione dei nomi dei conducenti si pone essa stessa a riprova della responsabilità della ditta, posto che i viaggi non risultano essere stati compiuti all'insaputa della stessa;
non risponde, infatti, a normali criteri di logica non solo giuridica ma anche di comune buon senso, secondo quanto comunemente accade, che vengano effettuati viaggi con l'utilizzo di mezzi di trasporto all'insaputa o contro la volontà della ditta titolare, senza che tale violazione venga denunciata o in qualche modo risulti formalmente;
circostanze sulle quali nel caso di specie spettava se mai all'appellante fornire la necessaria -e specifica- prova contraria, peraltro neppure dedotta.
Viceversa, come già rimarcato, ammettere la liceità del comportamento preteso da parte appellante, risolventesi nell'impossibilità di sanzionare il mancato rispetto dei tempi obbligatori di riposo, significherebbe, per tutti gli utenti delle
8 strade, aggiungere, ai fattori di rischio propri ed ineliminabili del traffico veicolare, anche quello della circolazione di autisti di mezzi pesanti che non rispettano i tempi di riposo, necessari per la sicurezza di tutti.
D'altronde, la già richiamata responsabilità solidale del proprietario del veicolo ha natura oggettiva, in quanto prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del titolare del mezzo, salvo che egli non dimostri il fattore interruttivo del nesso causale, nella specie consistente nella circolazione del veicolo contro la sua volontà (di recente. Cfr.: Cass. II, 20/9/2023, n. 26922).
Come ricordato da parte convenuta, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale per contestare la responsabilità del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 196, comma 1, C.d.S., è necessario che il proprietario dimostri un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza indispensabile nella situazione considerata:
“Per il principio di solidarietà di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, comma
1, ed all'art. 196, comma 1, C.d.S., il proprietario risponde anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, prevista dal comma quattordicesimo dell'art. 97
C.d.S., se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro il suo volere e che il non aver impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodirlo” (Cass. II, 4/5/2022, n. 14124);
“Ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo é presunta e lo stesso ha l'onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell'art. 196, comma 3, citato, quando la violazione é commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica
o di un ente o di un'associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l'ente
o l'imprenditore all'agente, l'attività posta in essere da quest'ultimo nell'esercizio e
9 nell'ambito delle attribuzioni conferitegli é direttamente riferibile ai primi”.(Cass. VI,
15/12/2020, n. 28466; conf.: Cass. II, 27/08/2007, n. 18062);
“In tema di circolazione stradale, la misura del fermo amministrativo dell'autoveicolo guidato con patente scaduta di validità - sanzione accessoria di carattere patrimoniale e non personale - è, dall'art. 126, comma 7, cod. strada, prevista indipendentemente dalla circostanza che il conducente si identifichi o meno con il proprietario (o utilizzatore); circostanza alla quale, d'altronde, l'art. 214, comma 1 bis, del medesimo codice attribuisce rilevanza solamente in caso di circolazione contro la volontà del proprietario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'opposizione proposta dal datore di lavoro avverso il verbale di contestazione dell'infrazione di guida con patente scaduta di validità elevata nei confronti di una propria dipendente, volta a contestare la legittimità del fermo amministrativo dell'autocarro di proprietà del datore di lavoro, rilevando che il proprietario datore di lavoro non può limitarsi ad opporre la non conoscenza della non validità della patente, essendo comunque la circolazione avvenuta non contro la sua volontà)” (Cass. I, 16/5/2005, n. 10216; conf.: Cass. I,
26/07/2002, n. 11032; Cass. I, 18/08/1997, n. 7666).
Il proprietario del veicolo, quindi, non può limitarsi ad allegare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà” (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate.
8. Nel caso di specie, quindi, il gravame -sotto ogni profilo dedotto- non coglie nel segno e l'appello è, quindi, infondato nel merito e va, pertanto, rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto
10 di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello svolto da nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 n. 487/2024 del 17/6/2024; CP_1 dichiara tenuta e condanna a rifondere alla le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.921,00, di cui € 381,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater, L. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 17 legge 24 dicembre 2012 numero 228, ove dovuto, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Modena, il 10/6/2025, e contestualmente depositata nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1918/2025 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. F. Gallo
CONTRO
Controparte_1
-
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
in punto a: appello sentenza del Giudice di Pace.
All'udienza del 10/6/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 437 C.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza.
Per parte attrice:
“Nel merito:
- in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 487/2024, pronunciata nel procedimento CP_1 di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 5738/2023 e pubblicata in data 18.10.2024, annullarsi
i verbali di illecito amministrativo emessi dalla Polizia Stradale di in data 28.9.2023 n. CP_1 PTR2201005911, PTR2201005912, PTR2201005913, PTR2201005914, PTR2201005915,
PTR2201005916, PTR2201005917 nel Comune di e notificati alla ricorrente in data CP_1 27.10.2023;
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e Iva di legg”;
per parte convenuta: “Voglia l'on.le Tribunale adito, ogni altra istanza, difesa e eccezione respinta, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 204 bis C.d.s., la società proprietaria del veicolo ha proposto opposizione avverso i verbali elevati dalla Polizia Stradale di
(n. PTR2201005911/2023, n. PTR2201005913/2023, n. CP_1
PTR2201005914/2023, n. PTR2201005915/2023, n. PTR2201005916/2023 e n.
PTR2201005917/2023, elevati il 28.9.2023, notificati il 27.10.2023), deducendo: a) la decadenza dal potere sanzionatorio, in quanto i predetti titoli sarebbero stati notificati a distanza di oltre un anno dalla contestazione dell'infrazione, in violazione dell'art. 201 Cds;
b) la mancata dimostrazione che il complesso veicolare su cui è stato effettuato l'accertamento fosse di proprietà della società opponente.
3. Il Giudice di pace di Modena -con sentenza n. 487/2024, pubblicata il 17.6.2024- ha rigettato l'opposizione rilevando come i vizi dei verbali costituissero meri errori materiali, tali da non inficiare l'accertamento effettuato mediante l'estrapolazione dei dati dal veicolo condotto da , la cui qualifica di dipendente Parte_2
della società opponente non è stata contestata, con conseguente responsabilità solidale ai sensi dell'art. 196, 2° c., CdS in capo alla società titolare del veicolo.
4. Nel merito, con i motivi di appello si ripropongono come censure del provvedimento impugnato gli stessi motivi di opposizione sviluppati in primo grado, qualificando il loro mancato accoglimento come omessa motivazione ed erronea decisione in diritto.
Con una prima censura, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto la società responsabile in via solidale con il conducente del mezzo al momento dell'accertamento, il quale, tuttavia, non è provato si trovasse alla guida del veicolo nel momento in cui è stato rilevato il mancato inserimento della carta
2 tachigrafica, con conseguente erroneità della decisione circa il rapporto di dipendenza tra conducente e società, e responsabilità solidale di quest'ultima.
Con una seconda censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto gli errori materiali di cui erano affetti i verbali come mere irregolarità piuttosto che cause di nullità tali da determinare una lesione del diritto di difesa dell'opponente.
5. Nell'analisi della motivazione del provvedimento impugnato, occorre partire dal secondo punto del gravame. Sui dati riportati nei verbali, il primo giudice ha sufficientemente motivato rilevando che: <Tali assunti non sono condivisibili trattandosi, all'evidenza di meri errori materiali commessi all'atto della redazione del verbale: gli agenti accertatori hanno infatti invertito una delle cifre della targa
(EY 963 JB anzichè EY 936 JB) ed inserito un errore nella data di accertamento
(27.09.2022 anzichè 27.09.23)>>. L'inversione occasionale di due numeri -peraltro entrambi presenti nella targa- è evidente, ed è qualificabile, a tutti gli effetti, come un errore materiale che non incide sulla capacità difensiva del trasgressore. Errore pienamente riconoscibile con un minimo di ordinaria diligenza.
In proposito va anzitutto condivisa la premessa svolta da parte convenuta appellata, laddove osserva che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a verbali del codice della strada, l'oggetto del giudizio sia rappresentato dalla fondatezza o meno della pretesa punitiva avanzata dalla p.a., e non la difformità o meno dal modello legale del titolo, con la conseguenza che eventuali vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla p.a. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso.
L'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio, con riferimento a svariata casistica:
<In tema di sanzioni amministrative (nella specie, per violazione del codice della strada), l'omessa o errata indicazione delle norme oggetto di contestazione non è causa di invalidità qualora ciò non impedisca di avere comunque precisa contezza
3 del fatto sanzionato, quindi senza lesione alcuna del diritto di difesa>> (Trib.
Modena -Masoni- 14/3/2019, n. 367, in: www.giurisprudenzamodenese.it);
<In tema di sanzioni amministrative (nella specie, per violazione del codice della strada), l'omessa o errata indicazione dell'autorità alla quale ricorrere (nella specie,
l'ufficio di un giudice di pace soppresso) non è causa di invalidità>> (Trib. Modena -
14/3/2019, n. 367, cit.); Pt_3
<La mancata indicazione nel verbale dell'importo della sanzione edittale da corrispondere per violazione al codice della strada non viola il diritto di difesa del trasgressore, e ciò anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con
l'uso della normale diligenza>> (Trib. Modena -Pagliani- 7/9/2022, n. 1031, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Diversamente opinando, ogni minima discrepanza formale, anche se facilmente riconoscibile e inidonea a menomare le facoltà di difesa del trasgressore, diventerebbe un motivo di annullamento del provvedimento amministrativo, incentivando iniziative pretestuose.
Nel caso concreto, infatti, come eccepito da convenuto appellato, l'appellante si è limitata ad affermare in via del tutto generica e ipotetica la compromissione del proprio diritto di difesa per effetto dei vizi contenuti nel verbale, ma non ha dedotto e provato il nesso causale tra le difformità e la lesione del proprio diritto di difesa, omettendo di allegare lo specifico pregiudizio alle proprie prerogative processuali;
l'appellante, infatti, deduce: “chiarito che il conducente Parte_4 aveva alcun collegamento con le infrazioni contestate solo all'azienda e che
[...]
non è stato individuato quale trasgressore delle infrazioni contenute nei verbali, è evidente che l'errata indicazione della targa del mezzo e della data delle asserite infrazioni, contenute in un verbale notificato all'azienda in epoca successiva al giorno del controllo (28.9.2023 data del controllo,27.10.2023 giorno della notifica) hanno reso di fatto impossibile una difesa in merito”; tuttavia, non spiega perché la mancata individuazione del conducente al tempo delle violazioni contestate costituisca lesione delle facoltà di difesa del datore di lavoro, posto che la circostanza non incide sulla configurabilità della responsabilità solidale della società, quale
4 indiscussa proprietaria del mezzo;
anche l'erronea indicazione della data dell'accertamento (“22.9.2022” in luogo di quella del “22.9.2023”) risulta frutto di un mero errore materiale, se si considera come le violazioni siano state contestate, senza soluzione di continuità con l'accertamento dei fatti, nelle prime ore del giorno successivo, ossia il 23.9.2023, come risulta dall'indicazione della data in alto a sinistra di ciascun verbale impugnato.
In altri termini, le censure svolte sul punto dal parte appellante non sono idonee a configurare motivi di nullità dei verbali, che come già rilevato specificano in modo più che soddisfacente le circostanze di tempo e luogo della violazione e del suo accertamento, mentre la giurisprudenza che occasionalmente ha sancito la nullità si riferisce a fattispecie ben diverse, nelle quali il verbale risulta insanabilmente carente di alcuni elementi, rilevanti, quali l'esatta indicazione del luogo ove la violazione sarebbe stata commessa, e l'esposizione dei fatti appare piuttosto generica (cfr.
Giudice di pace Bari, 29/9/2010, n. 7326).
6. L'esame del primo punto del gravame è, poi, conseguenza di quanto fin qui rilevato e considerato.
L'appellante lamenta, infatti, che i verbali di accertamento venivano notificati esclusivamente alla ricorrente in quanto l'infrazione veniva accertata a carico di trasgressore non identificato, perché in realtà le contestazioni riguardano giorni precedenti a quelli del controllo, all'atto del quale è stato individuato un conducente, non necessariamente il trasgressore;
con un secondo motivo, che in realtà è un'articolazione del precedente, la ricorrente allega che la ricostruzione della vicenda, con individuazione della targa esatta, è stata possibile solo dopo la costituzione in giudizio dell'amministrazione, ma non sulla base del verbale.
Il motivo, in entrambe le sue articolazioni, è infondato. Sui ricordati profili, tradottisi nel motivo di appello, il primo giudice ha sufficientemente motivato rilevando che “Poiché la violazione è stata accertata dopo avere estrapolato i dati dal veicolo condotto dal sig. e la circostanza che egli sia Parte_2
dipendente della non è stata contestata, non residuano dubbi in merito alla Pt_1
5 responsabilità della società ricorrente che è obbligata in solido con l'autore della violazione in forza dell'art. 196 co. 3 C.d.S.>>.
In tal modo, il primo giudicante ha inteso ricordare che la società ricorrente non ha dedotto né provato che il mezzo stesse circolando contro la propria volontà, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 196 comma 1 C.d.S., risponde delle violazioni, in solido con l'autore; ed ha, inoltre, inteso anche escludere che, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale in capo alla società, nella qualità di proprietaria del veicolo, sia necessaria l'identificazione della persona fisica autrice della violazione.
Il tema, infatti, in materia è l'assolvimento della prova liberatoria in ragione dell'onere di esercitare un controllo e una vigilanza sul proprio mezzo, idonei a prevenire la circolazione dello stesso senza l'inserimento della carta tachigrafica del conducente o l'inserimento di carta tachigrafica risultata sostituita.
Ciò sulla base dell'art. 196 C.d.s. che, infatti, non richiede, quale condizione per configurare la responsabilità solidale del soggetto che dispone del veicolo,
l'identificazione dell'autore materiale della condotta illecita;
la norma, infatti, prevede che: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Al riguardo va ricordato, in fatto, che: durante il controllo effettuato il
27.9.2023 sul mezzo tg EY936JB, al momento del fatto condotto da Parte_2
la Polizia stradale di previo esame dei dati estrapolati dal
[...] CP_1
download eseguito sulla memoria di massa e dalle stampe allegate già in primo grado, contestava, nelle circostanze di tempo e di luogo meglio specificate nei verbali opposti, la violazione dell'art. 179, 2° c., CdS, in quanto il veicolo circolava senza l'inserimento della prescritta carta tachigrafica;
dalla documentazione esaminata dall'organo accertatore è risultato che il veicolo era di proprietà della società odierna
6 appellante, motivo per cui il 28.9.2023 le veniva effettuata la contestazione dei verbali, in qualità di obbligata in solido.
7. In diritto, va precisato che la lettura proposta da parte appellante, secondo la quale la mancata individuazione del trasgressore nei giorni antecedenti il primo accertamento dell'infrazione -risultante indiscutibilmente dall'apparecchio di misurazione- comporta l'esenzione dalla responsabilità solidale prevista dalla norma, produce l'inammissibile effetto di eliminare la portata precettiva della disposizione normativa in quesitone, eliminando di fatto la responsabilità solidale, basata solo su un dato oggettivo, ovvero che la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la volontà di chi dispone del veicolo. Interpretazione abrogante che la motivazione del provvedimento impugnato ha, giustamente, impedito.
Quanto sopra trova esplicita conferma nell'art. 126 bis, 2° c., seconda parte,
C.d.S., ove si prevede che: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art.
196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166”; la norma, nel presupporre la mancata identificazione dell'autore materiale della violazione, onera il proprietario del veicolo, nella qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S., a fornire all'organo accertatore, nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e la patente del conducente al momento della commessa violazione, prevedendo, in caso di omissione, ad un ulteriore illecito
7 amministrativo;
in tal modo, come evidenziato da parte convenuta, è lo stesso codice della strada ad ammettere la compatibilità della responsabilità solidale del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 196 C.d.S. anche laddove l'organo accertatore non sia stato in grado di identificare l'autore materiale della violazione.
In fatto, nel caso di specie ciascuno dei verbali opposti contiene l'invito al proprietario a comunicare i dati previsti dall'art. 126 bis C.d.S., tenuto conto che, al momento dell'accertamento, gli organi competenti non potevano risalire all'identità della persona fisica che era alla guida del veicolo, con riferimento ai tempi e ai luoghi in cui è stato rilevato il mancato inserimento della carta del conducente o l'inserimento di una carta “sostituita” e, dunque, non più utilizzabile.
Tale documentazione non è oggetto di contestazione da parte opponente ed appellante, ed è infatti dall'esame delle risultanze tecniche che si sono potuti accertare i comportamenti “contra legem” contestati.
Pertanto, la doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto deve escludersi che possa avere rilevanza la circostanza che il conducente sia rimasto ignoto;
nel caso in esame non c'è stata denuncia di furto del mezzo da parte dell'opponente, e non è stato nemmeno contestato che la sua circolazione sia sicuramente avvenuta mediante affidamento volontario a qualche autista da parte del proprietario.
Anzi, a rigore l'omessa indicazione dei nomi dei conducenti si pone essa stessa a riprova della responsabilità della ditta, posto che i viaggi non risultano essere stati compiuti all'insaputa della stessa;
non risponde, infatti, a normali criteri di logica non solo giuridica ma anche di comune buon senso, secondo quanto comunemente accade, che vengano effettuati viaggi con l'utilizzo di mezzi di trasporto all'insaputa o contro la volontà della ditta titolare, senza che tale violazione venga denunciata o in qualche modo risulti formalmente;
circostanze sulle quali nel caso di specie spettava se mai all'appellante fornire la necessaria -e specifica- prova contraria, peraltro neppure dedotta.
Viceversa, come già rimarcato, ammettere la liceità del comportamento preteso da parte appellante, risolventesi nell'impossibilità di sanzionare il mancato rispetto dei tempi obbligatori di riposo, significherebbe, per tutti gli utenti delle
8 strade, aggiungere, ai fattori di rischio propri ed ineliminabili del traffico veicolare, anche quello della circolazione di autisti di mezzi pesanti che non rispettano i tempi di riposo, necessari per la sicurezza di tutti.
D'altronde, la già richiamata responsabilità solidale del proprietario del veicolo ha natura oggettiva, in quanto prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del titolare del mezzo, salvo che egli non dimostri il fattore interruttivo del nesso causale, nella specie consistente nella circolazione del veicolo contro la sua volontà (di recente. Cfr.: Cass. II, 20/9/2023, n. 26922).
Come ricordato da parte convenuta, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale per contestare la responsabilità del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 196, comma 1, C.d.S., è necessario che il proprietario dimostri un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza indispensabile nella situazione considerata:
“Per il principio di solidarietà di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, comma
1, ed all'art. 196, comma 1, C.d.S., il proprietario risponde anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, prevista dal comma quattordicesimo dell'art. 97
C.d.S., se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro il suo volere e che il non aver impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodirlo” (Cass. II, 4/5/2022, n. 14124);
“Ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo é presunta e lo stesso ha l'onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell'art. 196, comma 3, citato, quando la violazione é commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica
o di un ente o di un'associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l'ente
o l'imprenditore all'agente, l'attività posta in essere da quest'ultimo nell'esercizio e
9 nell'ambito delle attribuzioni conferitegli é direttamente riferibile ai primi”.(Cass. VI,
15/12/2020, n. 28466; conf.: Cass. II, 27/08/2007, n. 18062);
“In tema di circolazione stradale, la misura del fermo amministrativo dell'autoveicolo guidato con patente scaduta di validità - sanzione accessoria di carattere patrimoniale e non personale - è, dall'art. 126, comma 7, cod. strada, prevista indipendentemente dalla circostanza che il conducente si identifichi o meno con il proprietario (o utilizzatore); circostanza alla quale, d'altronde, l'art. 214, comma 1 bis, del medesimo codice attribuisce rilevanza solamente in caso di circolazione contro la volontà del proprietario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'opposizione proposta dal datore di lavoro avverso il verbale di contestazione dell'infrazione di guida con patente scaduta di validità elevata nei confronti di una propria dipendente, volta a contestare la legittimità del fermo amministrativo dell'autocarro di proprietà del datore di lavoro, rilevando che il proprietario datore di lavoro non può limitarsi ad opporre la non conoscenza della non validità della patente, essendo comunque la circolazione avvenuta non contro la sua volontà)” (Cass. I, 16/5/2005, n. 10216; conf.: Cass. I,
26/07/2002, n. 11032; Cass. I, 18/08/1997, n. 7666).
Il proprietario del veicolo, quindi, non può limitarsi ad allegare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà” (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate.
8. Nel caso di specie, quindi, il gravame -sotto ogni profilo dedotto- non coglie nel segno e l'appello è, quindi, infondato nel merito e va, pertanto, rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto
10 di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello svolto da nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 n. 487/2024 del 17/6/2024; CP_1 dichiara tenuta e condanna a rifondere alla le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.921,00, di cui € 381,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater, L. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 17 legge 24 dicembre 2012 numero 228, ove dovuto, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Modena, il 10/6/2025, e contestualmente depositata nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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