Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
17.4.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 24052/2023, avente ad oggetto: differenze retributive e riconoscimento di mansioni superiori;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Benedetto Cariteo n. 8, presso lo studio legale degli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco
Cirillo, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma alla via Bruno Buozzi n. 47, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Davide Ciorra e Francesca Guerrini;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : previo accertamento dello svolgimento dal 25.11.2011 al Parte_1
08.05.2023 di mansioni riconducibili al IV livello – qualifica di “Operatore di Call
Center/Customer Care” – del CCNL di settore, condannare la resistente ad inquadrarlo nella superiore categoria e qualifica, nonché al pagamento delle relative differenze retributive da quantificarsi con separato giudizio;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
1
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2023, esponeva di essere stato Parte_1 assunto con contratto di somministrazione a tempo indeterminato dalla Etjca s.p.a. e di essere stato posto a disposizione presso la utilizzatrice per il periodo dal 28.11.2011 Controparte_1 all'8.05.2023, quando si è dimesso.
Specificava di essere stato inquadrato nel livello III del CCNL telecomunicazioni, con qualifica di “addetto al call center”, e aver sempre svolto la propria attività lavorativa presso il
Customer care sito in Napoli, alla in via Del Sannio n. 19.
Deduceva di aver svolto, sin dall'assunzione, mansioni riconducibili alla superiore qualifica di “operatore di call center/customer care” di cui al IV livello CCNL di settore, essendosi occupato non solo di fornire informazioni di carattere generale e/o commerciale alla clientela, ma anche di mansioni di carattere amministrativo, tecnico e commerciale.
Aggiungeva che la declaratoria delle mansioni superiori richieste si differenziano dal livello formale riconosciuto essendo caratterizzata dall'esercizio di una limitata discrezionalità ed autonomia decisionale.
Rappresentava di aver lavorato, nel corso degli anni, sulle seguenti commesse:
- occupandosi della commercializzazione e vendita di prodotti e servizi, CP_2 dell'assistenza al cliente per la gestione di reclami amministrativi, della risoluzione di disservizi tecnici, della configurazione della rete telefonica sugli smartphone e della gestione del roaming;
- Monte dei Paschi di Siena (dal novembre 2017 all'aprile 2018), occupandosi di fornire assistenza di carattere tecnico, commerciale ed amministrativa attraverso il servizio cd. “banca telefonica” con cui disponeva, per conto del cliente, operazioni quali compravendita titoli, bonifici, bollettini postali, Mav, Rav, consultazione e verifica lista movimenti;
Part
- dall'aprile 2018 al giugno 2019), occupandosi dell'assistenza alla clientela privata, top e affari, dell'analisi del contratto, dei consumi, del calcolo dei voltaggi, della proposizione di soluzioni e/o offerte più vantaggiose, dell'attivazione dei servizi/prodotti, dell'emanazione della relativa fattura in bolletta, dell'assistenza in caso di reclami o contestazioni e, a seguito della valutazione circa la fondatezza del reclamo, della riattivazione delle utenze ed emissione di rimborsi;
- Eni Prescrizioni (dal giugno 2019 all'ottobre 2019), occupandosi della nuova attività rivolta ai clienti che intendevano richiedere la prescrizione biennale dei consumi, della verifica circa l'accoglimento o respingimento della richiesta di prescrizione;
- Eni Reclami scritti (dall'ottobre 2019 al termine dell'attività lavorativa), occupandosi di offrire risposta scritta (ai clienti, ovvero ai legali degli utenti) alle richieste di assistenza, supporto o risoluzione di anomalie di varia natura.
Tanto premesso, , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, la chiedendo, previo accertamento dello Controparte_1 svolgimento dal 25.11.2011 al 08.05.2023 di mansioni riconducibili al IV livello – qualifica di
“Operatore di Call Center/Customer Care” – del CCNL di settore, condannare la resistente ad
2 inquadrarlo nella superiore categoria e qualifica, nonché al pagamento delle relative differenze retributive (a titolo di paga base, contingenza, terzo elemento, 13^, premio annuo premo di risultato, straordinario, festività, TFR, contribuzione ecc… ) da quantificarsi con separato giudizio.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva tempestivamente Controparte_1 in giudizio deducendone, preliminarmente, l'inammissibilità e/o nullità del ricorso per genericità.
Nel merito, negava lo svolgimento di mansioni superiori, precisando che il ricorrente aveva sempre svolto mansioni di addetto al call center, riconducibili al III livello riconosciuto, svolgendo mansioni esclusivamente esecutive e standardizzate, senza alcuna autonomia esecutiva, né discrezionalità valutativa.
Aggiungeva che il lavoratore non aveva mai svolto assistenza tecnica e/o di presidio alla clientela sulle diverse commesse per cui aveva lavorato nel periodo di somministrazione, né aveva mai gestito reclami scritti.
In ogni caso, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto di credito rivendicato per il periodo antecedente il 02.5.2018, nonché la prescrizione decennale del diritto al superiore inquadramento rivendicato dal ricorrente, non avendo mai avanzato alcuna richiesta in tal senso.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 17.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio.
Ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 4, nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5°, c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 2°, c.p.c.
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata posta la convenuta in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
In particolare, dalla sua lettura emergono il periodo e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa dal sig. ed il titolo posto a Pt_1 fondamento della domanda.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Nella specie, è pacificamente intercorso tra le parti un rapporto di lavoro dal 28.11.2011 all'8.05.2023, con formale inquadramento del lavoratore nel III livello del CCNL
3 Telecomunicazione, con qualifica di “addetto al call center”.
In contestazione tra le parti è il livello di inquadramento in quanto il ricorrente deduce di aver svolto mansioni riconducibili alla superiore qualifica di “operatore di call center/customer care” di cui al IV livello, per l'intero periodo di lavoro dedotto in giudizio.
Alla luce di ciò, sulla scorta di quanto statuito nel CCNL di settore in ordine alla maggiore retribuzione prevista per tale livello di inquadramento, ha richiesto la condanna della convenuta all'inquadramento nel superiore livello, nonché al pagamento delle relative differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.
Evidentemente, è necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in tal senso, la giurisprudenza consolidata sin da Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284).
Venendo al caso di specie, al III livello del c.c.n.l. di settore (riconosciuto) appartengono:
“[…] le lavoratrici/tori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità.”.
In tale profilo professionale rientra la qualifica di “addetto al call-center”, ossia il lavoratore che: “[…] operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale
e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center.”.
Viceversa, il IV livello invocato viene attribuito a quei lavoratori che: “[…] in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al 4 risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo
e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica.”.
In tale profilo professionale rientra la qualifica di “operatore di call center/customer care”, ossia il lavoratore che: “[…] Lavoratrice/tore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante
l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività di 45 interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale;
attività di interfaccia verso la rete commerciale;
svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso”.
Dalla lettura delle declaratorie contrattuali si evince che il discrimine tra il III ed il IV livello sia costituito, da un lato, dal livello di conoscenze, di “tipo specialistico”, dell'operatore call center di livello superiore, rispetto alle conoscenze di tipo meramente “pratiche” per il lavoratore di livello inferiore;
dall'altro, dal grado di autonomia e responsabilità relative alle mansioni da svolgere, minima, per l'addetto call-center (III livello), prevista in misura crescente per il lavoratore di cui al
IV (“svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva”).
In altri termini, nel III livello, l'addetto svolge la propria attività nell'ambito di metodi di lavoro e procedure standardizzate, per le quali non è necessario alcun personale apporto di giudizio e valutazione, limitandosi a fornire informazioni commerciali alla clientela. Viceversa, l'operatore svolge anche attività di assistenza finalizzata alla risoluzione dei problemi dell'utenza, sia di natura tecnica che commerciale, prospettando all'utente più possibili soluzioni alternative.
Al fine di valutare la correttezza dell'inquadramento formale riconosciuto, veniva espletata prova testimoniale.
In ordine di escussione, : “ADR conosco i fatti di causa in quanto sono Testimone_1 stata dipendente della con cui attualmente non ho alcuna lite pendente in quanto Controparte_1 definita. Ho conosciuto il ricorrente a lavoro. Io ho iniziato a lavorare presso la se CP_1 ben ricordo, nel novembre 2010 ed il sig. è venuto un po' dopo di me, ma non so essere Pt_1 più precisa. ADR all'epoca lavoravamo entrambi sulla commessa anche nello stesso CP_2 team, per cui molto frequentemente lavoravamo nello stesso turno ed abbiamo fatto insieme anche corsi di formazione o aggiornamento. ADR tutti noi eravamo inquadrati come addetti al call center nel III livello del CCNL, anche se io inizialmente ero inquadrata nel II livello. ADR io e il ricorrente, così come tutti gli altri inseriti nel team ed addetti alla commessa svolgevamo i medesimi CP_2 compiti. Rispondevamo alle richieste di assistenza dei clienti che potevano essere sia privati che aziende e per problematiche su contratti sia per chiavette che su linee telefoniche, sia con abbonamento che con scheda ricaricabile. Era il cliente che contattava tramite il servizio CP_2
190, chat, sms o web-mail. Poteva trattarsi sia di assistenza commerciale laddove il cliente
5 lamentava una errata applicazione di tariffa o promozione, per cui identificavamo il cliente tramite
i vari applicativi come quello “CCM” e quello tecnico “OCA”, quindi verificavamo le promozioni
e tariffe attive e, nel caso di erronea richiesta di pagamento, riaccreditavamo al cliente la somma direttamente resettando l'errore nella promozione. In pratica, seguivamo il cliente fino alla risoluzione del problema in modo che il cliente non dovesse più chiamare l'azienda con riferimento allo stesso problema. Era questo l'obiettivo del team. ADR in caso di richiesta di assistenza tecnica, il cliente ad esempio lamentava problemi tecnici di configurazione dello smartphone o di navigazione, quindi verificavamo se lo smartphone era correttamente configurato e dopo se la sim fosse correttamente profilata in quanto avevamo diretto accesso ai servizi di rete, potendoli modificare o resettare. Poiché a volte non si riusciva a risolvere il problema durante la chiamata, eravamo noi a ricontattare il cliente che avevamo in carico per risolvere la problematica. ADR qualora attraverso le nostre verifiche di primo livello non fosse possibile risolvere il problema, aprivamo la segnalazione TT (trouble ticket), lasciando una nota, ma poi erano altri a risolvere il problema. ADR fornivamo consulenza amministrativa anche in ordine alle fatture o alle carte ricaricabili, anche in questo caso potendo riaccreditare importi erroneamente addebitati attraverso sistemi e programmi denominati ORIONE e MERCURIO, a seconda della tipologia del cliente.
ADR nel 2017 circa è terminata la commessa per cui entrambi abbiamo effettuato un CP_2 corso di formazione prima di essere utilizzati per la commessa Monte dei Paschi di Siena che è durata pochi mesi, certamente meno di un anno. Anche in tal caso rispondevamo alle richieste del numero verde della banca di diversa tipologia: la prima, in ragione del cambiamento della piattaforma da passkey a digital banking per consentire al cliente di usare il servizio, ovvero quando il cliente non riusciva ad effettuare operazioni bancarie di pagamenti vari o anche alla compravendita di titoli. Anche in questo caso, avendo accesso all'intera posizione del cliente, tramite gli applicativi lo aiutavamo ad eseguire e completare l'operazione richiesta. Quasi mai capitavamo le richieste di cd. banca telefonica. In tal caso utilizzavamo ad esempio l'applicativo
LION, ma non ricordo meglio perché ci abbiamo lavorato per pochi mesi. ADR ancora successivamente – intorno al 2018 circa, sempre dopo un corso di formazione – abbiamo operato sulla commessa ENI gas e luce. Anche in questo caso rispondevamo a richieste di assistenza telefonica della clientela tramite numero verde o chat. Si trattava ad esempio di assistenza commerciale circa le promozioni o le tariffe da applicare quando il cliente chiedeva se era possibile migliorare la tariffa. Quelle di carattere amministrativo consistevano prevalentemente in richieste del cliente di verificare la correttezza della lettura del contatore per problemi ad esempio dell'autolettura o del letturista. Tramite l'applicativo accedevamo ai dati indicati dal letturista oppure dal cliente a seconda dei casi e qualora il cliente avesse ragione, potevamo rettificare la lettura e disponevamo la riemissione di una nuova fattura cd. fuori ciclo. Diversamente potevamo proporre al cliente una rateizzazione degli importi. ADR inoltre, sia io che il ricorrente, ci occupavamo anche delle volture, cessazione, riattivazione, domiciliazioni delle fatture, nel caso previa registrazione telefonica. ADR le problematiche tecniche consistevano ad esempio nei ritardi nella concessione di una fornitura, o di mancato aumento della potenza o mancata presenza del
6 tecnico all'appuntamento o la mancata attivazione. Noi potevamo verificare se vi fossero problematiche sul cd. punto di fornitura e potevamo fare degli ordini di verifica al distributore.
ADR anche il ricorrente, come me, fu trasferito al cd. team “Eniwecare” dove pure seguivamo il cliente. ADR intorno al 2019, ma non so essere più precisa, il ricorrente è stato assegnato per oltre un anno circa alla cd. gestione dei reclami e/o prescrizioni sempre per la commessa Eni gas e luce, attività che era riservata ai colleghi più in gamba. In pratica, a lui arrivavano i reclami per iscritto dei clienti tramite canali fax e pec ed il suo gruppo rispondeva per iscritto;
in pratica si trattava, per quanto mi ricordo, di un'attività di back-office. Ciò so pur non essendomi occupata dei reclami in quanto lavoravano nella stanza affianco e ci vedevamo quotidianamente”.
: “ADR conosco i fatti di causa in quanto sono dipendente della da Testimone_2 CP_1 maggio 2013, con mansioni inizialmente di team leader e dal 2018 come business manager. ADR conosco il ricorrente presente in aula sebbene lui non sia mai stato inserito nel mio team, però abbiamo certamente lavorato insieme ad esempio sulla commessa Era un consulente CP_2 addetto al call center. Lavoravamo tutti nella stessa sala per cui lo vedevo quotidianamente in base ai turni. ADR il ricorrente, come tutti gli altri con la stessa mansione e qualifica, rispondeva prevalentemente alle telefonate dei clienti concernenti l'assistenza, ma nel caso anche agli sms, come tutti gli addetti al call center. Si trattava di assistenza commerciale, nel senso che il cliente chiedeva spiegazioni circa il piano e servizi applicati anche eventualmente lamentando erronei addebiti di somme. In questo caso, l'addetto al call center, tramite gli applicativi ed una procedura standardizzata, verificava la correttezza degli addebiti rispetto al piano tariffario. E qualora il cliente avesse ragione, l'addetto poteva riaccreditare sulla scheda prepagata del cliente somme fino ad un massimo di € 20,00, al di sopra di tale importo tecnicamente è necessaria l'autorizzazione del team leader. Preciso che si trattava esclusivamente di clienti privati customer con scheda prepagata e non di clienti con abbonamento. Quest'ultimi chiamavano un altro numero verde e la commessa non veniva gestita da noi. ADR come assistenza tecnica, tramite il sistema CBR, attraverso domande preimpostate ed in base alla risposta del cliente il programma consentiva all'addetto di passare oltre con l'intervista. Poteva aiutare il cliente dettando i passaggi che questi dovesse fare sul proprio cellulare per la configurazione. Se all'esito non era possibile risolvere il problema, sempre tramite sistema, si apriva il cd. TT gestito da altri, trattandosi di un servizio di secondo livello. L'addetto al call center non poteva ad esempio riattivare la sim, la poteva solo sospendere chiedendo al team leader l'autorizzazione ed era solo ed esclusivamente il team leader
a poter riattivare la sim avendo le abilitazioni necessarie. ADR ribadisco che il ricorrente non si è occupato di clienti con abbonamento, anche se ha potuto rispondere ai clienti con sim prepagata che avevamo acquistato a rate il telefono, per cui ricevevano le fatture per pagare le rate del telefono sempre tramite ricariche effettuate solitamente tramite la carta di credito del cliente. ADR ricordo che per pochi mesi io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme sulla commessa
[...]
. Lui, pur avendo ricevuto una formazione completa analogamente a quanto già avvenuto Parte_3 per la commessa si occupava prevalentemente dei reclami scritti in back-office. In questo CP_2 caso, il ricorrente rispondeva sempre per iscritto al reclamo utilizzando le lettere preimpostate (cd.
7 script) in base alla problematica da affrontare. Prima di rispondere al cliente, l'addetto effettuava una verifica della veridicità di quanto dichiarato ed all'esito compilava la lettera secondo il modello preimpostato. Qualora raramente il cliente avesse ragione e gli era stata addebitata ingiustamente una somma, l'addetto provvedeva a rettificare la lettura ed apriva un'attività di rimborso, ma non era lui ad emettere la nuova fattura trattandosi sostanzialmente di uno storno sulla successiva che Part non faceva Assist, ma direttamente ADR i reclami solitamente concernevano lamentele del cliente circa consumi o letture errate e più raramente problematiche tecniche in quanto queste ultime gestite dalla distribuzione. ADR non ho lavorato sulla commessa Monte dei Paschi di Siena”.
Dall'espletata istruttoria orale, emerge un complessivo quadro probatorio che conferma le circostanze poste a sostegno del ricorso.
Ritiene il giudicante che le testimonianze rese abbiano confermato l'impiego del sig. Pt_1 in attività di assistenza tecnica, commerciale ed amministrativa sulle commesse per cui ha lavorato Part negli anni ( Monte dei Paschi di Siena ed con mansioni riconducibili al IV livello, CP_2 ossia alla qualifica di “operatore di call-center”.
In effetti, emerge che il lavoratore operava con un (seppur circoscritto) grado di autonomia, fornendo al cliente un contributo nella scelta delle soluzioni da adottare in ambito di assistenza tecnica, commerciale ed amministrativa.
Ad esempio, per la commessa gestiva il servizio chat della commessa, risolvendo CP_2 eventuali problematiche dei clienti;
faceva proposte di commercializzazione con promozioni
(seguendo procedure in parte standardizzate), eseguendo l'attivazione dell'offerta; risolveva problemi di rete, riattivava o sospendeva una sim;
spiegava la fattura al cliente, riscontrava eventuali errori e procedeva a storni;
forniva consulenza anche ai clienti abbonati;
gestiva in autonomia i rimborsi entro certi limiti.
Stesso dicasi per quanto riguarda il lavoro svolto presso le commesse Monte dei Paschi di Part Siena ed per cui il ricorrente ha svolto attività di interfaccia verso la rete commerciale, occupandosi di compiti connessi a quelli del front office atti al completamento del ciclo organizzativo dello specifico servizio reso.
Pertanto, è confermata la tesi attorea in quanto se, da un lato, l'addetto al call center svolge
“secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale, supporto commerciale o attività di vendita di servizi”, dall'altro, è proprio l'operatore di call center/customer care che, con autonomia esecutiva e con il supporto di programmi dedicati svolge
“attività di informazione, vendita ed interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti”.
In altri termini, mentre il profilo professionale riconosciuto implica unicamente la capacità di fornire informazioni commerciali, anche se dettagliate, quello superiore rivendicato comporta una assistenza tecnica ed amministrativa che, secondo quanto riferito dai testi (in particolare da
[...]
con cui il ricorrente ha condiviso per un certo periodo il turno di lavoro), è stata Testimone_1 effettivamente svolta dal ricorrente ed era diretta a risolvere ogni anomalia che il cliente riscontrava per tutte le commesse su cui ha lavorato nel corso degli anni.
8 In altri termini, è stata sconfessata anche la prospettazione di parte resistente secondo cui il ricorrente non avrebbe “mai svolto attività di assistenza tecnica e/o di presidio, né avrebbe mai gestito reclami scritti”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, assolto l'onere della prova, va ravvisata la sussumibilità delle mansioni svolte dal ricorrente nel IV livello, anziché nel III formalmente riconosciuto, proprio in considerazione del grado di autonomia riscontrato nello svolgimento dell'attività operativa, nonché delle attività di assistenza tecniche ed amministrative espletate durante l'intero rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
4. In relazione all'eccezione di prescrizione quinquennale maturata in costanza di rapporto, quest'ultima è infondata.
Questo giudicante, infatti, ritiene di condividere il più recente arresto della Suprema Corte che, dopo aver approfonditamente ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “[…] Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro. Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico” (così Cass. n. 26246/2022).
Gli dunque, non hanno ritenuto quale garanzia sufficiente, come invece Parte_4 argomentato da parte resistente, il mantenimento della tutela reintegratoria, tanto con la legge n. 92 del 2012 (art. 18, co. 1), tanto con il d.lgs. n. 23 del 2015 (art. 2, co. 1), ciò in quanto l'attuale contesto normativo determina che “l'individuazione del regime di stabilità sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del caso per caso, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale (stigmatizzato per essere fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema)”.
Tanto premesso, l'eccezione in esame va rigettata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, considerato che il rapporto lavorativo è pacificamente cessato per dimissioni, va dichiarato il diritto del sig. al superiore Pt_1 inquadramento per il periodo dedotto in giudizio;
per l'effetto, la quale Controparte_1 utilizzatore, va condannata al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del
9 superiore inquadramento nel IV livello rispetto al III livello riconosciuto per il periodo dal
25.11.2011 al 08.05.2023, oltre accessori di legge, da quantificarsi in separato giudizio, come richiesto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, considerato il valore della controversia e l'attività difensiva effettivamente svolta.
Liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della serialità della controversia e della richiesta di condanna in forma generica, con attribuzione in favore degli avv.ti Ernesto Maria Cirillo
e Francesco Cirillo dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, accertato lo svolgimento di mansioni riconducibili al IV livello del CCNL di categoria dal 25.11.2011 al 08.05.2023, condanna la in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di delle differenze retributive Parte_1 maturate oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate, da determinarsi in separata sede;
• condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 3.810,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 18.4.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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