Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5724/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5724 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Luigi Caldieri n. Parte_1
127, presso lo studio dell'avvocato Angelo D'Orlando, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro quale impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. 116, presso lo studio dell'avvocato Annamaria Cherchi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto innanzi a questo tribunale la quale Parte_1 Controparte_1
impresa designata dal FGVS per la Regione Campania, esponendo: - che il giorno 07 aprile
2021, alle ore 19.55 circa, in Giugliano in Campania (NA), sul prolungamento di via Pigna, all'altezza del bar Makerè, il sig. si trovava in qualità di conducente a Parte_1
bordo dello scooter Honda tg. DH 46798; - che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il sig. ha riportato lesioni personali a seguito di un incidente che vedeva Parte_1
Pag. 1 di 6
- che il sinistro si
è verificato con le seguenti modalità: lo scooter Honda condotto dall'attore procedeva regolarmente e a moderata velocità, allorquando giunto alla rotonda di via Pigna all'altezza del bar Makerè veniva urtato da un autoveicolo che sopraggiungeva da tergo, il cui conducente, nel tentativo di effettuare una manovra di sorpasso del predetto scooter, non calcolava bene gli spazi e impattava lo scooter;
- che, a seguito dell'urto, il sig. perdeva il controllo Parte_1
del mezzo e, cadendo, carambolava contro il bordo dello spartitraffico e il rialzo della rotonda;
- che, subito dopo l'investimento, il conducente del veicolo investitore si dileguava repentinamente non rendendo possibile rilevare il numero di targa dello stesso;
- che nonostante le richieste inviate alla e alla Consap non è stato risarcito. CP_1
Tanto premesso l'attore ha concluso chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata nella produzione del sinistro e, quindi, la condanna della nella qualità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, Controparte_1 quantificati nella misura di € 41.547,76, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese.
Si è tempestivamente costituita la nella qualità, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda perché infondata e non provata e, comunque, eccessiva nel quantum.
Ammessa ed espletata sia la prova testimoniale con l'escussione di un testimone sia la CT medica, la causa è stata assegnata in decisione, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del 17.2.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta è infondata, atteso che nell'atto introduttivo risultano sufficientemente descritte le ragioni poste a fondamento della domanda.
Infondata risulta altresì l'eccezione di improcedibilità della domanda.
La domanda è invero proponibile perché preceduta, ben prima di sessanta giorni dalla sua proposizione, dal recapito alla e alla Consap, in data 6.9.2021, della lettera di Controparte_2
messa in mora contenente tutti i dati previsti dagli artt. 145 e 148 D.lvo 209/2005. Inoltre, sebbene non possa essere ritenuta una condizione di proponibilità della domanda, vi è agli atti la denuncia-querela proposta il 16.4.2021 dall'attore.
Ancora, ai fini della procedibilità vi è agli atti invito alla negoziazione assistita inviato via Pec in data 7.9.2021.
3. Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attore sostiene che la responsabilità del sinistro sia addebitabile in via esclusiva alla condotta del conducente dell'auto non identificata, per essere stato tamponato.
Pag. 2 di 6 È sempre onere dell'attore provare il coinvolgimento nel sinistro di un altro veicolo che non è stato possibile identificare e della responsabilità esclusiva del conducente di quest'ultimo.
La prova è stata raggiunta attraverso la deposizione del teste escusso all'udienza Tes_1
del 7.5.2024.
Il teste ha reso una dichiarazione lineare e priva di contraddizioni o inverosimiglianze. Ha confermato il sinistro nella sua dinamica come rappresentata in citazione, nella lettera di messa in mora e nella denuncia-querela. Il teste, che marciava a bordo della sua autovettura, a poca distanza dallo scooter guidato dall'attore, in Giugliano in Campania alla via Pigna, ha riferito che mentre si apprestava a raggiungere la rotatoria presente sul posto, Parte_1 un'auto che sopraggiungeva dalle sue spalle ha urtato con la sua parte anteriore la parte posteriore del motociclo facendolo cadere. Tutto questo avveniva in occasione di un tentativo di sorpasso sul lato destro da parte del conducente dell'autovettura ai danni dell'attore.
Il teste ha confermato quindi le circostanze di fatto dedotte in citazione;
non è emerso dall'istruttoria che sul posto vi fosse intenso traffico al momento del fatto, sicché appare verosimile che il veicolo tamponante si sia potuto allontanare indisturbato senza soccorrere l'attore, come riferito dal teste. Il teste ha anche riferito che il veicolo in questione proseguì la sua marcia senza che vi fosse il tempo di rilevarne la targa, siccome impegnato a soccorrere l'attore. Non è emerso dall'istruttoria che altre persone avrebbero potuto rilevare la targa, i soccorritori dell'attore ben potendo essere sopraggiunti successivamente al fatto.
Trattandosi nei fatti di un tamponamento, la responsabilità del sinistro è in via esclusiva del conducente del veicolo tamponante. Infatti, “nell'ipotesi di tamponamento del veicolo che precede, il mancato rispetto della distanza di sicurezza pone a carico del tamponante una presunzione de facto di negligenza, che a sua volta esclude la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. (Cass. 4295/88). Ciò in quanto anche l'improvviso arresto del veicolo che precede costituisce evento prevedibile” (Cass. 6065/87).
3.1 Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione dei danni patrimoniali e non come richiesto dall'attore.
L'elaborato peritale redatto dal dott. appare chiaro, lineare, privo di Persona_1
contraddizioni e dotato di pregio tecnico, avendo il consulente puntualmente indicato le premesse scientifiche su cui ha basato le proprie considerazioni;
inoltre, le parti non hanno mosso rilievi critici all'elaborato. Il Tribunale, pertanto, ritiene di poter far proprie le conclusioni raggiunte dal consulente.
Partendo dal danno biologico, il CT ha così relazionato:
Pag. 3 di 6 “In data 07/04/2021 il Sig. veniva investito da un'autovettura mentre Parte_1
era alla guida di un motociclo. Per tale evento traumatico riceveva la diagnosi definitiva di frattura della II costa di destra, contusioni polmonari, frattura dell'omero a destra, lussazione della spalla destra e frattura della falange prossimale del I raggio del piede sinistro. Seguivano quindi successivi controlli ambulatoriali ortopedici e diversi controlli radiologici. Il Sig. veniva, infine, dichiarato guarito con postumi in data 10/12/2021. Come noto la Parte_1
valutazione medico-legale di ogni entità esitale non può prescindere dal riconoscimento preventivo del “nesso di causalità” esistente quale rapporto causa-effetto tra la dinamica del sinistro, le lesioni conseguenza dello stesso ed i postumi obiettivati. Nel caso in esame il nesso di causalità è dimostrato dalla correlazione temporale esistente tra l'incidente e la documentazione sanitaria, nonché dal riscontro topico della lesione, dall'efficienza qualitativa di essa e della possibilità di esclusione di altri momenti eziologici. E' stato quindi possibile rilevare un valido trauma iniziale, con caratteristiche dinamiche tali da giustificare le lesioni riportate. Il quadro obiettivo esitale, evidenziato durante l'esame clinico del periziando, risulta suggestivo di una certa permanenza invalidante da esiti di frattura della II costa di destra, frattura dell'omero a destra, lussazione della spalla destra e frattura della falange prossimale del I raggio del piede sinistro in esiti di politrauma della strada. Esiste compatibilità fra le lesioni riportate dall'Istante e gli esiti obiettivati. Ciò premesso, per quanto attiene al danno biologico permanente, sulla base della documentazione sanitaria agli atti e in conformità a quanto emerso dagli accertamenti clinici e strumentali, delle vigenti tabelle di Legge annesse al D.M. 03/07/2003, residuano dei postumi soggettivi ed oggettivi che integrano nella fattispecie un danno biologico permanente nella misura del 9% (nove per cento). Allo stato attuale sono ormai da considerare stabilizzati i suddetti postumi e come tali non suscettibili di miglioramento. Certamente esauritosi, allo stato, tanto il periodo di “malattia” quanto quello successivo di “convalescenza”, sulla base di quanto evincibile dalla documentazione sanitaria agli atti, è possibile indicare la durata dell' Inabilità Temporanea Totale in giorni 6 (sei), dell'
Inabilità Temporanea Parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile, con tasso del 75% (settantacinque per cento) in giorni 30 (trenta), con tasso del 50% (cinquanta per cento) in giorni 30 (trenta) e con tasso del 25% (venticinque per cento) in giorni 20 (venti) corrispondenti al periodo necessario per un sufficiente recupero funzionale e per la stabilizzazione degli esiti.”
Il CT ha, quindi, dapprima accertato il nesso causale, per poi procedere alla valutazione del danno biologico.
Pag. 4 di 6 Sulla base del D.M. 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024 in vigore dal 9 agosto 2024, che ha aggiornato i valori indicati dall'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni, si ottengono i seguenti importi:
€ 17.942,34 per 9 punti percentuali per una persona di anni 27 al momento del sinistro,
€ 331,44 per ITT per 6gg.,
€ 1.242,90 per ITP al valore medio del 75% per 30gg.,
€ 828,60 per ITP al valore medio del 50% per 30gg.,
€ 276,20 per ITP al valore medio del 20% per 20gg.
Va detto che la tabella sulle micropermanenti, applicata per la liquidazione che precede, non prevede anche la liquidazione di quella voce del danno non patrimoniali che va sotto il nome di danno morale, in virtù anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, per cui il danno morale può essere liquidato attraverso l'aumento fino al quinto, ai sensi del terzo comma dell'art. 139 Cod. Ass.ni, sul detto importo. Tuttavia, tale ulteriore liquidazione non è automatica, ma come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione «In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento». (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Orbene, nel caso in esame alcun dato è stato offerto dall'attore per apprezzare l'incidenza della lesione patita, anche attraverso presunzioni, in termini di sofferenza.
Risultano documentate spese mediche per € 452,00 in base alle fatture e ricevute in atti.
In totale spetta all'attore la somma di € 21.073,04.
Non vi sono elementi per personalizzare il danno subito, in assenza di precisa allegazione sul punto e di istruttoria al riguardo.
Quanto alla rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e alla richiesta di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima questione, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Sulla somma così determinata quale ristoro del danno patrimoniale vanno aggiunti, trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore, gli interessi cosiddetti da lucro cessante, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Pag. 5 di 6 Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto,
Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
Questo Tribunale ritiene equo, in applicazione del secondo criterio, adottare, come parametro di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 1,5 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, dalla data di decorrenza (la data del sinistro: 7.4.2021) e il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del decisum, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
quale impresa designata dal FGVS per la Regione Campania, al pagamento in
[...]
favore di della complessiva somma di euro 21.073,04, oltre Parte_1
interessi compensativi come da motivazione;
2) pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico del convenuto;
3) condanna quale impresa designata dal FGVS per la Regione Controparte_1
Campania, al pagamento in favore di , delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA
e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Angelo D'Orlando dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 7.6.2025. Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6