Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 10/07/2025, n. 13558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13558 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09839/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9839 del 2024, proposto da AN FA, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
il Ministero della Giustizia, Formez Pa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
IE AR, NA IC, LE IN, LE RI PI Piazza, RIteresa LI, NI IT, AN LE, LI SA, PA LU Sofia Di Stefano Sciacca, Concetta Stallone, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, per la presenza di due quesiti nel suo questionario prova, nonchè a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
-della graduatoria rettificata del concorso, per il Distretto di Corte d’Appello di Palermo, pubblicata in data 26 agosto u.s., nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
-dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, per la presenza di due quesiti nel suo questionario prova, nonchè a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione; - del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
-dell’Avviso 19 giugno 2024, recante “Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede”, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
-del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; -dell’Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
-dell’Avviso del 9 agosto 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso note le rettifiche delle graduatorie distrettuali del concorso, in particolare della graduatoria per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun Distretto di Corte d’Appello, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -dell’elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d’Appello di Palermo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
-dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 7 giugno u.s., nella parte in cui è stato attribuito all’odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di due quesiti errati e/o fuorviante;
-dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di due quesiti errati e/o fuorviante;
-del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta, pari a 19,875 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di due quesiti errati e/o fuorvianti; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti n. 25 e 37, del correttore e del foglio risposte;
-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 25 e 37, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
-per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
-del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione di 2 punti ulteriori per la laurea Magistrale a Ciclo Unico/Vecchio Ordinamento e al raddoppio dei punti per i candidati che hanno conseguito la laurea entro 7 anni dal momento di proposizione della domanda di partecipazione al concorso;
-ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale di merito per il Distretto della Corte di Appello di Palermo (Codice Concorso PA) e per la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio ottenuto all’esito della prova scritta e del punteggio per titoli dell'odierna parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei candidati idonei per il Distretto della Corte di Appello di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente, risultata inidonea nella prova scritta del concorso in oggetto, lamenta l’illegittimità di due tra i quesiti presenti nella scheda somministratale (v. infra ), nonché di diverse previsioni della lex specialis inerenti la fase di valutazione dei titoli;
- si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni resistenti;
- all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso si presta ad essere definito a norma dell’art. 74 c.p.a., alla stregua dei numerosi precedenti di questa Sezione, confermati dal Consiglio di Stato, relativi ai quesiti denunciati;
- tanto per il quesito relativo all’art. 13 dell’ordinamento giudiziario (sentenze n. 16353/24; n. 16088/24; n. 16208/24; conforme Cons. St., sez. III, ord. n. 3984/24), quanto per il quesito inerente l’art. 103 Cost. (sentenze n. 16353/24; n. 16088/24; n. 16208/24; conformi Cons. St., ord., sez. III, n. 3761 e n. 3763/24), il Tribunale ha già statuito sia la puntuale formulazione della domanda che l’univoca correttezza della risposta indicata come tale dalla commissione;
- il rigetto dei motivi inerenti i quiz determina la carenza di interesse all’esame delle censure inerenti la valutazione dei titoli, fase che presuppone il superamento della prova scritta;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, in solido tra loro, che liquida in €1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO