TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 2915/2020 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 25 novembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 2915 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, pendente TRA rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Zwingauer ed elettivamente domiciliata Parte_1 come da mandato allegato al fascicolo telematico;
RICORRENTE E
quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Giacomo Dei con studio in Firenze (FI) alla Via G. Marconi n. 58 e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.12.2020 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, già sua datrice di lavoro, Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: accertare e dichiarare che le vessazioni subite dalla lavoratrice a decorrere dalla metà del 2015, come descritte in narrativa del ricorso, integrano una violazione, da parte di dell'art. 2087 c.c.; accertare e dichiarare che la CP_1 condotta vessatoria di cui in narrativa è causalmente connessa con l'insorgenza della patologia certificata in atti (docc. 4, 5 e 6) che ha causato la temporanea impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa;
accertare e dichiarare il diritto di ai sensi del combinato disposto di Pt_1 cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione che avrebbe percepito dal 16 dicembre 2016 al 27 aprile 2017, nella misura di € 11.738,02 e/o nella diversa misura maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, a tale titolo, al pagamento in favore della ricorrente di € 11.738,02 e/o CP_1 alla diversa somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto di all'esito della cessazione del rapporto di lavoro di Pt_1 cui è causa, alla corresponsione del T.F.R. e delle ulteriori competenze di fine rapporto, nella misura di
€ 617,40 a titolo di permessi non goduti, € 1.416,66 a titolo di ferie non godute, € 141,66 a titolo di festività non godute, € 19.939,74 a titolo di T.F.R. e/o, per ciascun titolo, nella diversa misura maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, per i titoli suddetti, al pagamento della complessiva somma di € 22.115,46 e/o alla CP_1 diversa somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la sussistenza, ex art. 2119 c.c., della giusta causa del recesso intimato dalla ricorrente in data 27.4.2017; accertare e dichiarare il diritto di al pagamento dell'indennità Pt_1 sostitutiva del preavviso nella misura di € 3.222,85 /o nella diversa misura maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, al CP_1
pagina 1 di 5 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.222,85 e/o alla diversa somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio oltre accessori e rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/14.
2. La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via principale, di rigettare il ricorso promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto, nei limiti in Parte_1 cui eccede l'importo lordo di € 18.671,25, oltre interessi, pari a un netto di € 13.173,23, dovuto per i titoli indicati in narrativa di cui al § 1 della memoria difensiva e offerto, comunque, banco judicis; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del danno richiesto dalla ricorrente, limitare il rispettivo risarcimento al pagamento del danno differenziale come specificato in narrativa al § 2; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale e la CTU Tes_1 medico-legale disposta e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, della prova testimoniale sfogata e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, solo in detti limiti possa trovare accoglimento.
5. In primo luogo, ritiene il Tribunale che la deposizione resa dalla teste consenta di Testimone_2 ritenere provato che, sia pure non con la quotidiana frequenza allegata dall'attrice: - da giugno del 2015 a dicembre 2015, la parte datoriale convenuta ha “invitato” la ricorrente a dare le dimissioni, lamentando la gravosità del suo stipendio;
- ha chiesto alla nonostante i suoi espliciti rifiuti, Pt_1 di ridurre il proprio orario di lavoro, trasformando il contratto da full time a tempo parziale;
a decorrere dal settembre 2015, si rivolgeva a in presenza della stessa teste e degli avventori CP_1 Pt_1 del negozio, con esplicite accuse di non essere in grado di svolgere il proprio lavoro e con le seguenti affermazioni: “non sei buona a nulla”, “non sai fare nulla”, “fai schifo nel tuo lavoro”, “se continui a lavorare qui mi rovini”; - a decorrere da settembre 2015, - diverse volte - senza alcun CP_1 preavviso, imponeva a - regolarmente presentatasi per l'inizio del turno - di tornare a casa e Pt_1 di stare in ferie, facendo, invece, regolarmente lavorare la teste. 6. La teste ha, infatti, dichiarato quanto segue: “… Non sono parente delle parti di questo Testimone_2 giudizio. Sono impiegata come operatrice tecnica presso la farmacia dell'ospedale di Torregalli. è la mia ex titolare, ho lavorato per lei per 13 anni mentre è la mia ex collega di CP_1 Pt_1 lavoro. Il rapporto di lavoro è iniziato a settembre 2005 ed è terminato a luglio 2018. Mi sono dimessa io in quanto la datrice di lavoro non mi stava pagando la maternità e poi perché a giugno è subentrata la chiusura del negozio. Io ho definito con una conciliazione giudiziale del maggio 2022 il giudizio che avevo instaurato nei confronti di in quel giudizio rivendicavo il T.F.R. e delle differenze CP_1 sulle buste paga. Io facevo la commessa;
lavoravo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; lavoravo a tempo pieno per sei giorni su sette con un giorno libero a rotazione. Io lavoravo fianco a fianco con la ricorrente praticamente tutti i giorni. Io nel 2015 sono stata regolarmente in servizio, cos' come nel
2016; non ho avuto periodi di assenza. È successo più di una volta che abbia chiesto a CP_1 di rassegnare le dimissioni;
io affermo di aver personalmente udito chiedere a
Pt_1 CP_1 di rassegnare le dimissioni e addirittura anche di non venire a lavorare, prendendosi
Pt_1 giorni di ferie;
ella diceva che non c'era lavoro e che non ci poteva tenere entrambe. Quanto ho affermato è accaduto spesso specialmente nell'ultimo periodo nel quale ho lavorato con
Pt_1 se non sbaglio ho lavorato con la ricorrente fino a giugno 2016 e quanto ho riferito è accaduto soprattutto nel periodo precedente. Confermo che nelle circostanze nelle quali diceva a CP_1 quello che ho riferito, diceva anche che ci avrebbe ridotto l'orario di lavoro ma lo diceva
Pt_1 soprattutto a Confermo che purtroppo mi è capitato di essere presente in circostanze nelle
Pt_1 quali ha pronunciato all'indirizzo di anche alla presenza di clienti, le frasi CP_1 Pt_1 trascritte tra virgolette al capitolo 4 del ricorso introduttivo e che mi sono state testualmente lette.
Confermo che è successo diverse volte abbia fatto venire in negozio vestita di CP_1 Pt_1 tutto punto per prendere servizio e poi una volta arrivata la mandasse a casa senza alcuna
pagina 2 di 5 motivazione; preciso che a me diceva che la mandava a casa perché aveva tanti giorni di CP_1 ferie da consumare e ore in esubero ma invece io sentivo che le diceva di andare a casa senza alcuna spiegazione. Al verbale di conciliazione ha dato puntuale esecuzione. Direi che CP_1 quanto ho oggi riferito ha iniziato a verificarsi circa un anno prima del giugno 2016. In negozio eravamo io, e la titolare e pertanto io e la collega ci alternavamo sia nel giorno libero Pt_1 settimanale che nelle ferie estive, il negozio non chiudeva. Se durante l'anno la titolare ci concedeva qualche giorno di ferie ci alternavamo anche in quelli.”.
7. Ritiene il giudicante che la testimonianza della , rivelatasi puntuale, circostanziata e priva di Tes_2 incongruenze o contraddizioni, sia attendibile e credibile, non essendo la teste risultata portatrice di un interesse concreto e attuale, anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio e non essendo emerse a suo carico circostanze che ne inficino attendibilità e credibilità, tenuto anche conto dell'intervenuta conciliazione giudiziale della controversia intercorsa fra la stessa e l'odierna convenuta, Tes_2 peraltro, riguardante solo differenze retributive.
8. Quanto, invece, alla deposizione del teste , che ha dichiarato che in sua Testimone_3 presenza non si sono mai verificate le condotte vessatorie che la ricorrente addebita alla convenuta, è sufficiente osservare come il teste abbia dichiarato che le sue visite presso il negozio di sono CP_1 state più frequenti nella primavera del 2015, allorquando si è trattenuto per quattro settimane arrivando il lunedì e andando via il giovedì pomeriggio o il venerdì; mentre nei mesi successivi si è recato a
Scandicci, in media, tre-quattro giorni al mese, trattenendosi nel negozio per tutta la giornata ad esclusione della pausa pranzo.
9. Pertanto, considerato che, secondo la prospettazione di parte attrice, le condotte illecite per cui è causa hanno avuto inizio nel giugno 2015, si ritiene che quanto riferito dal teste , stante il limitato Tes_3 numero di giorni nei quali egli era allora presente nel punto vendita, non sia affatto incompatibile con la versione dei fatti fornita dalla , atteso che, avendo la affermato che dette condotte Tes_2 Tes_2 hanno avuto luogo varie volte, o, addirittura spesso, ma non quotidianamente, è possibile e verosimile che la datrice non le abbia poste in essere alla presenza del , senza che ciò valga a escludere Tes_3 che esse siano accadute in altri giorni e alla presenza della . Tes_2
10. Disposta, quindi, ed eseguita CTU medico-legale sulla persona della ricorrente, al CTU incaricato, dott. , è stato posto il seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di Persona_1 causa, sottoposta a visita la ricorrente e compiuto ogni accertamento ritenuto necessario, ivi compresa, previa autorizzazione del Tribunale, la consultazione di specialisti di sua fiducia, accerti se la ricorrente nel periodo compreso fra il giugno 2016 e l'aprile 2017 sia stata affetta da lesioni dell'integrità psico-fisica, specificandone, in caso di risposta affermativa, la natura e l'entità; nonché accerti se le lesioni eventualmente riscontrate siano causalmente riconducibili, in via esclusiva o concorrente, determinando, quindi, se del caso, la percentuale di concorso, alle circostanze descritte nel ricorso introduttivo ai capitoli 2, 4 e 5 a pag. 10, da ipotizzarsi, ai fini delle indagini peritali, come effettivamente verificatesi.”.
11. Come risulta dalla relazione tecnica depositata il 13.11.2024, il CTU, all'esito delle indagini peritali eseguite, è pervenuto alle seguenti conclusioni: “… a partire dal Giugno 2016 è Parte_1 stata affetta da stato ansioso depressivo, che ha richiesto idonei interventi specialistici. Tale condizione è stata causa di una malattia temporanea, causalmente riconducibile alle circostanze lavorative riportate nel quesito, e che è possibile quantificare in complessivi giorni 120 (centoventi), dei quali i primi 10 (giorni) da ritenere di invalidità temporanea parziale al 75%, 20 (venti) giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed i rimanenti 90 (novanta) giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Non sussistono allo stato attuale esiti permanenti.”.
12. A parere del giudicante, è, quindi, superflua ai fini del decidere l'ulteriore attività istruttoria richiesta a verbale dell'odierna udienza dalla difesa della ricorrente, atteso che, pur avendo il CTU affermato che
“Riguardo poi al periodo di malattia che risulta certificato dal medico curante (o dai suoi sostituti) su modulistica INPS dal 14.06.2016 al 28.04.2017, tali certificati non riportano la diagnosi”, il medesimo ausiliario ha anche dichiarato, con efficacia assorbente, che “solo relativamente al primo periodo, è possibile metterli verosimilmente in relazione agli accertamenti clinici specialistici di natura psichiatrica eseguiti dalla periziata presso il Dott. ”, in quanto “non risultano in atti per Per_2 tutto il periodo successivo, ulteriori certificazioni specialistiche e/o relative prescrizioni
pagina 3 di 5 terapeutiche”; aggiungendo, con efficacia ancor più dirimente, che “né, del resto, l'entità e la natura del quadro psicopatologico diagnosticato parrebbe compatibile con un periodo di malattia lungo più di dieci mesi così come risulta certificato.” (“… risulterebbe, quindi, del tutto incongruo ascrivere alla condizione caratterizzata da un Disturbo d'Ansia e Depressione secondaria un periodo di malattia (intesa nei termini sopra definiti) così esteso e continuativo, non sussistendo i requisiti clinici, diagnostici e medico legali in grado di supportare tale eventuale ipotesi.”). A prescindere, quindi, dalle diagnosi contenute nei certificati del MMG, il CTU medico-legale incaricato dal Tribunale ha accertato nel presente giudizio, all'esito delle indagini peritali compiute, che la malattia temporanea di origine lavorativa da cui è stata affetta la ricorrente, ha avuto una durata di complessivi 120 giorni, senza postumi reliquati.
13. Le conclusioni così raggiunte dal CTU vanno condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono, inoltre, sostenute da una motivazione dettagliata, esauriente e priva di vizi logici.
14. Ne discende che deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente avente a oggetto la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità pari alla retribuzione che avrebbe percepito dal 15 Pt_1 dicembre 2016 al 29 aprile 2017, atteso che alla data del 15 dicembre 2016 (rectius, 11 dicembre 2016, giorno successivo alla data di cessazione del comporto), alla luce della CTU medico-legale in atti, la malattia temporanea di origine professionale della lavoratrice era già terminata.
15. Ritiene, altresì, il Tribunale che non sussista la giusta causa (i.e. inadempimento del datore di lavoro di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, v. art. 2119 c.c.) di dimissioni dedotta dalla ricorrente.
16. Al momento delle dimissioni rassegnate il 27 aprile 2017, infatti, la malattia temporanea, sviluppata dalla lavoratrice a causa delle suddette condotte datoriali illecite, era terminata da svariati mesi (dall'ottobre 2016), risultando, così, difettare l'imprescindibile requisito dell'immediatezza della reazione del prestatore di lavoro all'inadempimento datoriale;
mentre la mancata consegna della busta paga di dicembre 2016 e l'omesso pagamento della retribuzione dovuta per i giorni dall'1.12.2016 al 10.12.2016 (termine del periodo di comporto), nonché del saldo della tredicesima 2016, non paiono costituire, anche per l'entità dell'importo complessivo dovuto (importo lordo di € 1.025,67), inadempimenti di gravità tale da integrare la nozione di giusta causa nel senso anzidetto. 17. Parte convenuta deve, invece, essere condannata a corrispondere alla ricorrente, per differenze retributive (a titolo di T.F.R., spettanze di fine rapporto, retribuzione dicembre 2016 e saldo tredicesima 2016), la somma capitale lorda di € 3.586,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c. Tale somma è ottenuta detraendo dagli importi lordi che la stessa parte convenuta ammette essere stati maturati ai predetti titoli dalla ricorrente al 10.12.2016 (per un totale di € 21.891,74 lordi in sorte capitale) e non essere stati corrisposti, la somma lorda di € 15.085,25 offerta banco iudicis dalla convenuta all'udienza del 11.11.2021 e accettata da parte ricorrente in acconto sul maggior avere, nonché la somma lorda di € 3.220,49 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (v. pag. 4 memoria difensiva;
non è in contestazione la durata del periodo di preavviso ex C.C.N.L.).
18. Come è noto, infatti, per giurisprudenza di legittimità da tempo consolidata, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore (cfr. Cass. n. 19790/2011, Cass. n. 3525/2013, Cass. n. 21010/2013, Cass. n. 16668/2020).
19. È assorbita ogni ulteriore questione agitata dalle parti.
20. Quanto al regolamento delle spese di lite, visti gli esiti del giudizio (la datrice di lavoro, ancora alla data del 11.11.2021 - e in minor misura ancora oggi - è risultata inadempiente rispetto al pagamento di crediti di lavoro di considerevole complessivo ammontare, nonché, comunque, autrice di condotte vessatorie in danno della ricorrente), si ritiene di dover condannare parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'importo per il quale è risultato fondato il capo di domanda relativo alle differenze retributive (€ 18.671,25 lordi in sorte capitale) e all'attività difensiva concretamente svolta.
pagina 4 di 5 21. Non vi è luogo a provvedere alla liquidazione delle spese di CTU medico-legale, atteso che il CTU incaricato non risulta aver a oggi depositato istanza di liquidazione degli onorari.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara che ha maturato nei confronti di un Parte_1 Controparte_1 credito per differenze retributive pari alla somma capitale lorda di € 18.671,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ogni singola voce di credito all'effettivo soddisfo, ex art. 429 c.p.c., e condanna a pagare a , per Controparte_1 Parte_1 differenze retributive, la somma capitale lorda residua di € 3.586,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ogni singola voce di credito all'effettivo soddisfo, ex art. 429 c.p.c.;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna a rifondere a le spese di lite che, ex D.M. n. Controparte_1 Parte_1 147/22, liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara il non luogo a provvedere alla liquidazione delle spese di CTU medico-legale.
Firenze, 25.11.2024 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 25 novembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 2915 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, pendente TRA rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Zwingauer ed elettivamente domiciliata Parte_1 come da mandato allegato al fascicolo telematico;
RICORRENTE E
quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Giacomo Dei con studio in Firenze (FI) alla Via G. Marconi n. 58 e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.12.2020 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, già sua datrice di lavoro, Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: accertare e dichiarare che le vessazioni subite dalla lavoratrice a decorrere dalla metà del 2015, come descritte in narrativa del ricorso, integrano una violazione, da parte di dell'art. 2087 c.c.; accertare e dichiarare che la CP_1 condotta vessatoria di cui in narrativa è causalmente connessa con l'insorgenza della patologia certificata in atti (docc. 4, 5 e 6) che ha causato la temporanea impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa;
accertare e dichiarare il diritto di ai sensi del combinato disposto di Pt_1 cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione che avrebbe percepito dal 16 dicembre 2016 al 27 aprile 2017, nella misura di € 11.738,02 e/o nella diversa misura maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, a tale titolo, al pagamento in favore della ricorrente di € 11.738,02 e/o CP_1 alla diversa somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto di all'esito della cessazione del rapporto di lavoro di Pt_1 cui è causa, alla corresponsione del T.F.R. e delle ulteriori competenze di fine rapporto, nella misura di
€ 617,40 a titolo di permessi non goduti, € 1.416,66 a titolo di ferie non godute, € 141,66 a titolo di festività non godute, € 19.939,74 a titolo di T.F.R. e/o, per ciascun titolo, nella diversa misura maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, per i titoli suddetti, al pagamento della complessiva somma di € 22.115,46 e/o alla CP_1 diversa somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la sussistenza, ex art. 2119 c.c., della giusta causa del recesso intimato dalla ricorrente in data 27.4.2017; accertare e dichiarare il diritto di al pagamento dell'indennità Pt_1 sostitutiva del preavviso nella misura di € 3.222,85 /o nella diversa misura maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, al CP_1
pagina 1 di 5 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.222,85 e/o alla diversa somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio oltre accessori e rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/14.
2. La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via principale, di rigettare il ricorso promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto, nei limiti in Parte_1 cui eccede l'importo lordo di € 18.671,25, oltre interessi, pari a un netto di € 13.173,23, dovuto per i titoli indicati in narrativa di cui al § 1 della memoria difensiva e offerto, comunque, banco judicis; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del danno richiesto dalla ricorrente, limitare il rispettivo risarcimento al pagamento del danno differenziale come specificato in narrativa al § 2; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale e la CTU Tes_1 medico-legale disposta e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, della prova testimoniale sfogata e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, solo in detti limiti possa trovare accoglimento.
5. In primo luogo, ritiene il Tribunale che la deposizione resa dalla teste consenta di Testimone_2 ritenere provato che, sia pure non con la quotidiana frequenza allegata dall'attrice: - da giugno del 2015 a dicembre 2015, la parte datoriale convenuta ha “invitato” la ricorrente a dare le dimissioni, lamentando la gravosità del suo stipendio;
- ha chiesto alla nonostante i suoi espliciti rifiuti, Pt_1 di ridurre il proprio orario di lavoro, trasformando il contratto da full time a tempo parziale;
a decorrere dal settembre 2015, si rivolgeva a in presenza della stessa teste e degli avventori CP_1 Pt_1 del negozio, con esplicite accuse di non essere in grado di svolgere il proprio lavoro e con le seguenti affermazioni: “non sei buona a nulla”, “non sai fare nulla”, “fai schifo nel tuo lavoro”, “se continui a lavorare qui mi rovini”; - a decorrere da settembre 2015, - diverse volte - senza alcun CP_1 preavviso, imponeva a - regolarmente presentatasi per l'inizio del turno - di tornare a casa e Pt_1 di stare in ferie, facendo, invece, regolarmente lavorare la teste. 6. La teste ha, infatti, dichiarato quanto segue: “… Non sono parente delle parti di questo Testimone_2 giudizio. Sono impiegata come operatrice tecnica presso la farmacia dell'ospedale di Torregalli. è la mia ex titolare, ho lavorato per lei per 13 anni mentre è la mia ex collega di CP_1 Pt_1 lavoro. Il rapporto di lavoro è iniziato a settembre 2005 ed è terminato a luglio 2018. Mi sono dimessa io in quanto la datrice di lavoro non mi stava pagando la maternità e poi perché a giugno è subentrata la chiusura del negozio. Io ho definito con una conciliazione giudiziale del maggio 2022 il giudizio che avevo instaurato nei confronti di in quel giudizio rivendicavo il T.F.R. e delle differenze CP_1 sulle buste paga. Io facevo la commessa;
lavoravo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; lavoravo a tempo pieno per sei giorni su sette con un giorno libero a rotazione. Io lavoravo fianco a fianco con la ricorrente praticamente tutti i giorni. Io nel 2015 sono stata regolarmente in servizio, cos' come nel
2016; non ho avuto periodi di assenza. È successo più di una volta che abbia chiesto a CP_1 di rassegnare le dimissioni;
io affermo di aver personalmente udito chiedere a
Pt_1 CP_1 di rassegnare le dimissioni e addirittura anche di non venire a lavorare, prendendosi
Pt_1 giorni di ferie;
ella diceva che non c'era lavoro e che non ci poteva tenere entrambe. Quanto ho affermato è accaduto spesso specialmente nell'ultimo periodo nel quale ho lavorato con
Pt_1 se non sbaglio ho lavorato con la ricorrente fino a giugno 2016 e quanto ho riferito è accaduto soprattutto nel periodo precedente. Confermo che nelle circostanze nelle quali diceva a CP_1 quello che ho riferito, diceva anche che ci avrebbe ridotto l'orario di lavoro ma lo diceva
Pt_1 soprattutto a Confermo che purtroppo mi è capitato di essere presente in circostanze nelle
Pt_1 quali ha pronunciato all'indirizzo di anche alla presenza di clienti, le frasi CP_1 Pt_1 trascritte tra virgolette al capitolo 4 del ricorso introduttivo e che mi sono state testualmente lette.
Confermo che è successo diverse volte abbia fatto venire in negozio vestita di CP_1 Pt_1 tutto punto per prendere servizio e poi una volta arrivata la mandasse a casa senza alcuna
pagina 2 di 5 motivazione; preciso che a me diceva che la mandava a casa perché aveva tanti giorni di CP_1 ferie da consumare e ore in esubero ma invece io sentivo che le diceva di andare a casa senza alcuna spiegazione. Al verbale di conciliazione ha dato puntuale esecuzione. Direi che CP_1 quanto ho oggi riferito ha iniziato a verificarsi circa un anno prima del giugno 2016. In negozio eravamo io, e la titolare e pertanto io e la collega ci alternavamo sia nel giorno libero Pt_1 settimanale che nelle ferie estive, il negozio non chiudeva. Se durante l'anno la titolare ci concedeva qualche giorno di ferie ci alternavamo anche in quelli.”.
7. Ritiene il giudicante che la testimonianza della , rivelatasi puntuale, circostanziata e priva di Tes_2 incongruenze o contraddizioni, sia attendibile e credibile, non essendo la teste risultata portatrice di un interesse concreto e attuale, anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio e non essendo emerse a suo carico circostanze che ne inficino attendibilità e credibilità, tenuto anche conto dell'intervenuta conciliazione giudiziale della controversia intercorsa fra la stessa e l'odierna convenuta, Tes_2 peraltro, riguardante solo differenze retributive.
8. Quanto, invece, alla deposizione del teste , che ha dichiarato che in sua Testimone_3 presenza non si sono mai verificate le condotte vessatorie che la ricorrente addebita alla convenuta, è sufficiente osservare come il teste abbia dichiarato che le sue visite presso il negozio di sono CP_1 state più frequenti nella primavera del 2015, allorquando si è trattenuto per quattro settimane arrivando il lunedì e andando via il giovedì pomeriggio o il venerdì; mentre nei mesi successivi si è recato a
Scandicci, in media, tre-quattro giorni al mese, trattenendosi nel negozio per tutta la giornata ad esclusione della pausa pranzo.
9. Pertanto, considerato che, secondo la prospettazione di parte attrice, le condotte illecite per cui è causa hanno avuto inizio nel giugno 2015, si ritiene che quanto riferito dal teste , stante il limitato Tes_3 numero di giorni nei quali egli era allora presente nel punto vendita, non sia affatto incompatibile con la versione dei fatti fornita dalla , atteso che, avendo la affermato che dette condotte Tes_2 Tes_2 hanno avuto luogo varie volte, o, addirittura spesso, ma non quotidianamente, è possibile e verosimile che la datrice non le abbia poste in essere alla presenza del , senza che ciò valga a escludere Tes_3 che esse siano accadute in altri giorni e alla presenza della . Tes_2
10. Disposta, quindi, ed eseguita CTU medico-legale sulla persona della ricorrente, al CTU incaricato, dott. , è stato posto il seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di Persona_1 causa, sottoposta a visita la ricorrente e compiuto ogni accertamento ritenuto necessario, ivi compresa, previa autorizzazione del Tribunale, la consultazione di specialisti di sua fiducia, accerti se la ricorrente nel periodo compreso fra il giugno 2016 e l'aprile 2017 sia stata affetta da lesioni dell'integrità psico-fisica, specificandone, in caso di risposta affermativa, la natura e l'entità; nonché accerti se le lesioni eventualmente riscontrate siano causalmente riconducibili, in via esclusiva o concorrente, determinando, quindi, se del caso, la percentuale di concorso, alle circostanze descritte nel ricorso introduttivo ai capitoli 2, 4 e 5 a pag. 10, da ipotizzarsi, ai fini delle indagini peritali, come effettivamente verificatesi.”.
11. Come risulta dalla relazione tecnica depositata il 13.11.2024, il CTU, all'esito delle indagini peritali eseguite, è pervenuto alle seguenti conclusioni: “… a partire dal Giugno 2016 è Parte_1 stata affetta da stato ansioso depressivo, che ha richiesto idonei interventi specialistici. Tale condizione è stata causa di una malattia temporanea, causalmente riconducibile alle circostanze lavorative riportate nel quesito, e che è possibile quantificare in complessivi giorni 120 (centoventi), dei quali i primi 10 (giorni) da ritenere di invalidità temporanea parziale al 75%, 20 (venti) giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed i rimanenti 90 (novanta) giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Non sussistono allo stato attuale esiti permanenti.”.
12. A parere del giudicante, è, quindi, superflua ai fini del decidere l'ulteriore attività istruttoria richiesta a verbale dell'odierna udienza dalla difesa della ricorrente, atteso che, pur avendo il CTU affermato che
“Riguardo poi al periodo di malattia che risulta certificato dal medico curante (o dai suoi sostituti) su modulistica INPS dal 14.06.2016 al 28.04.2017, tali certificati non riportano la diagnosi”, il medesimo ausiliario ha anche dichiarato, con efficacia assorbente, che “solo relativamente al primo periodo, è possibile metterli verosimilmente in relazione agli accertamenti clinici specialistici di natura psichiatrica eseguiti dalla periziata presso il Dott. ”, in quanto “non risultano in atti per Per_2 tutto il periodo successivo, ulteriori certificazioni specialistiche e/o relative prescrizioni
pagina 3 di 5 terapeutiche”; aggiungendo, con efficacia ancor più dirimente, che “né, del resto, l'entità e la natura del quadro psicopatologico diagnosticato parrebbe compatibile con un periodo di malattia lungo più di dieci mesi così come risulta certificato.” (“… risulterebbe, quindi, del tutto incongruo ascrivere alla condizione caratterizzata da un Disturbo d'Ansia e Depressione secondaria un periodo di malattia (intesa nei termini sopra definiti) così esteso e continuativo, non sussistendo i requisiti clinici, diagnostici e medico legali in grado di supportare tale eventuale ipotesi.”). A prescindere, quindi, dalle diagnosi contenute nei certificati del MMG, il CTU medico-legale incaricato dal Tribunale ha accertato nel presente giudizio, all'esito delle indagini peritali compiute, che la malattia temporanea di origine lavorativa da cui è stata affetta la ricorrente, ha avuto una durata di complessivi 120 giorni, senza postumi reliquati.
13. Le conclusioni così raggiunte dal CTU vanno condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono, inoltre, sostenute da una motivazione dettagliata, esauriente e priva di vizi logici.
14. Ne discende che deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente avente a oggetto la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità pari alla retribuzione che avrebbe percepito dal 15 Pt_1 dicembre 2016 al 29 aprile 2017, atteso che alla data del 15 dicembre 2016 (rectius, 11 dicembre 2016, giorno successivo alla data di cessazione del comporto), alla luce della CTU medico-legale in atti, la malattia temporanea di origine professionale della lavoratrice era già terminata.
15. Ritiene, altresì, il Tribunale che non sussista la giusta causa (i.e. inadempimento del datore di lavoro di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, v. art. 2119 c.c.) di dimissioni dedotta dalla ricorrente.
16. Al momento delle dimissioni rassegnate il 27 aprile 2017, infatti, la malattia temporanea, sviluppata dalla lavoratrice a causa delle suddette condotte datoriali illecite, era terminata da svariati mesi (dall'ottobre 2016), risultando, così, difettare l'imprescindibile requisito dell'immediatezza della reazione del prestatore di lavoro all'inadempimento datoriale;
mentre la mancata consegna della busta paga di dicembre 2016 e l'omesso pagamento della retribuzione dovuta per i giorni dall'1.12.2016 al 10.12.2016 (termine del periodo di comporto), nonché del saldo della tredicesima 2016, non paiono costituire, anche per l'entità dell'importo complessivo dovuto (importo lordo di € 1.025,67), inadempimenti di gravità tale da integrare la nozione di giusta causa nel senso anzidetto. 17. Parte convenuta deve, invece, essere condannata a corrispondere alla ricorrente, per differenze retributive (a titolo di T.F.R., spettanze di fine rapporto, retribuzione dicembre 2016 e saldo tredicesima 2016), la somma capitale lorda di € 3.586,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c. Tale somma è ottenuta detraendo dagli importi lordi che la stessa parte convenuta ammette essere stati maturati ai predetti titoli dalla ricorrente al 10.12.2016 (per un totale di € 21.891,74 lordi in sorte capitale) e non essere stati corrisposti, la somma lorda di € 15.085,25 offerta banco iudicis dalla convenuta all'udienza del 11.11.2021 e accettata da parte ricorrente in acconto sul maggior avere, nonché la somma lorda di € 3.220,49 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (v. pag. 4 memoria difensiva;
non è in contestazione la durata del periodo di preavviso ex C.C.N.L.).
18. Come è noto, infatti, per giurisprudenza di legittimità da tempo consolidata, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore (cfr. Cass. n. 19790/2011, Cass. n. 3525/2013, Cass. n. 21010/2013, Cass. n. 16668/2020).
19. È assorbita ogni ulteriore questione agitata dalle parti.
20. Quanto al regolamento delle spese di lite, visti gli esiti del giudizio (la datrice di lavoro, ancora alla data del 11.11.2021 - e in minor misura ancora oggi - è risultata inadempiente rispetto al pagamento di crediti di lavoro di considerevole complessivo ammontare, nonché, comunque, autrice di condotte vessatorie in danno della ricorrente), si ritiene di dover condannare parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'importo per il quale è risultato fondato il capo di domanda relativo alle differenze retributive (€ 18.671,25 lordi in sorte capitale) e all'attività difensiva concretamente svolta.
pagina 4 di 5 21. Non vi è luogo a provvedere alla liquidazione delle spese di CTU medico-legale, atteso che il CTU incaricato non risulta aver a oggi depositato istanza di liquidazione degli onorari.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara che ha maturato nei confronti di un Parte_1 Controparte_1 credito per differenze retributive pari alla somma capitale lorda di € 18.671,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ogni singola voce di credito all'effettivo soddisfo, ex art. 429 c.p.c., e condanna a pagare a , per Controparte_1 Parte_1 differenze retributive, la somma capitale lorda residua di € 3.586,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ogni singola voce di credito all'effettivo soddisfo, ex art. 429 c.p.c.;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna a rifondere a le spese di lite che, ex D.M. n. Controparte_1 Parte_1 147/22, liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara il non luogo a provvedere alla liquidazione delle spese di CTU medico-legale.
Firenze, 25.11.2024 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 5 di 5