Ordinanza cautelare 8 aprile 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00172/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Taffuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nel suo studio in Vairano Scalo, via L. da Vinci, n. 15;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per la disapplicazione
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di assegnazione provvisoria prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui prevede l’automatico rientro del ricorrente presso la sede di appartenenza senza previa procedura di consultazione sindacale;
nonché degli atti precedenti e successivi, connessi e dipendenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è -OMISSIS- dell’Esercito Italiano, in servizio effettivo presso il -OMISSIS- in -OMISSIS- dal mese di -OMISSIS-, con l’incarico di “ -OMISSIS- ”.
2. A sua domanda, veniva temporaneamente trasferito, con provvedimento dd. -OMISSIS- (all. 1 Ministero) al -OMISSIS- di -OMISSIS-, divenuto poi il -OMISSIS- -OMISSIS-, a partire dal -OMISSIS-, per assistere un familiare disabile, ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. In seguito alla nascita del primo figlio nel corso dell’-OMISSIS- veniva assegnato con provvedimento dd. -OMISSIS- (all. 2 Ministero), in posizione temporanea, al medesimo Reggimento, ai sensi dell’art. 42- bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con revoca del precedente beneficio.
4. Con provvedimento dd. -OMISSIS- (all. 3 Ministero), in seguito alla nascita del secondo figlio, il ricorrente otteneva l’assegnazione temporanea a decorrere del -OMISSIS- per -OMISSIS-. Il predetto provvedimento al punto 3 recava “ l’automatico rientro dell’interessato all’Ente di provenienza (-OMISSIS- in -OMISSIS-) dovrà avvenire in data -OMISSIS- ”.
5. Durante la sua permanenza a -OMISSIS-, il ricorrente aderiva all’-OMISSIS- -OMISSIS-, contribuendo nella creazione della -OMISSIS- del predetto -OMISSIS-, ufficializzata il -OMISSIS- (all. 4 Ministero), assumendone la Presidenza. Successivamente, in data -OMISSIS- (all. 5 Ministero), veniva eletto Vice-Segretario Regionale -OMISSIS-, con contestuale cessazione dalla carica di Presidente di Sezione.
6. Con nota dd. -OMISSIS- (all. 8 Ministero) il Comando del -OMISSIS- di -OMISSIS- comunicava la perdita di forza del ricorrente per fare rientro alla sede di origine presso il -OMISSIS- di -OMISSIS-.
7. Nell’odierno ricorso, il ricorrente e l’-OMISSIS- lamentano che il rientro del -OMISSIS- -OMISSIS- a -OMISSIS- apparirebbe contrario all’interesse dell’-OMISSIS-, considerata la difficoltà nell’immediato di sostituirne il contributo associativo, data la sua comprovata capacità sindacale e l’efficace attività di proselitismo. Tale decisione rischierebbe di compromettere la continuità dell’azione sindacale sul territorio. L’attivazione dell’intesa preventiva con -OMISSIS- prevista dalla legge avrebbe verosimilmente evidenziato l’assenza di esigenze prevalenti di Forza Armata, consentendo un bilanciamento più equo tra interessi istituzionali e sindacali e la possibile permanenza del -OMISSIS- presso la sede di -OMISSIS-.
8. Per queste ragioni, premesse le fonti di diritto ed esposte osservazioni sulla materia delle “ pari opportunità ” per rimuovere gli ostacoli che impediscono a qualunque militare di partecipare in maniera paritaria al mondo del lavoro e, dunque, all’attività sindacale, nonché sulle procedure per attuare le relative guarentigie, entrambi i ricorrenti fanno valere la seguente unica censura, così rubricata:
“Violazione di legge; eccesso di potere per travisamento dei fatti.”
9. In data 20.3.2025 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha affidato le proprie ragioni difensive alla memoria depositata in data 5.4.2025, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato, eccependo difetto di legittimazione attiva dell’-OMISSIS-.
10. L’incidente cautelare si è risolto con il rigetto della relativa istanza per difetto di fumus , disposto con l’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, emessa in data -OMISSIS-.
11. In vista dell’udienza di merito i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva in data 24.4.2025, allegando sette documenti.
Pregiudizialmente chiedevano, ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , c.p.a., un rinvio dell’udienza di trattazione al fine di garantire il pieno contraddittorio e conseguenziale diritto di difesa visto il brevissimo tempo intercorso tra l’udienza cautelare (-OMISSIS-) e quella di merito (14.5.2025), che non consentiva il rispetto dei termini di cui all’art. 73 c.p.a. (40 giorni per il deposito documenti) e sollevavano l’eccezione di difetto di competenza in favore del TAR Puglia. Hanno altresì chiesto di dichiarare la nullità dell’ordinanza cautelare per mancata previa notifica del provvedimento di fissazione della relativa udienza.
12. All’udienza del 14.5.2025, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Preliminarmente il Collegio ribadisce che la controversia è da inquadrarsi tra quelle relative all’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, devolute alla giurisdizione esclusiva di questo giudice come stabilito dall’art. 1481 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), alla cui stregua “ sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell’ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militar i” (che subentra all’art. 17 della l. n. 46 del 2022 il cui contenuto è ora sostanzialmente recepito nel primo testo) nonché dall’art. 119, lett. m- octies , c.p.a. che prevede l’applicazione del rito abbreviato per “ i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta ” (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 14 ottobre 2024, n. 619).
14. Riguardo all’ordine di esame delle questioni processuali la giurisprudenza ha chiarito che, nell’accertamento dei presupposti del processo devono essere esaminati, nell’ordine, la giurisdizione, la competenza, la capacità delle parti, lo ius postulandi , la ricevibilità, il contraddittorio, l’estinzione del giudizio (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).
15. Nel rispetto dell’ordine di esame delle questioni in rito così delineato va dapprima affrontata la questione della competenza dell’adito Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.
16. Riguardo all’eccezione di incompetenza in favore del TAR Puglia, il Collegio richiama la giurisprudenza sul concetto di “ sede di servizio ” ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., a mente del quale: “ Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio .”
“…la sede di servizio cui fa riferimento il citato comma 2, utile ai fini dell’individuazione della competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per le controversie attinenti alla materia del pubblico impiego, è quella nella quale si colloca l’ufficio nel quale il pubblico dipendente è formalmente incardinato in qualità di preposto o di addetto, e non l’ufficio al quale è solo precariamente assegnato con provvedimento di reggenza, comando, distacco, assegnazione o trasferimento provvisori a meno che - come nel caso di specie - la contestazione non involga questioni direttamente collegate o connesse a tale provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 1992, n. 91)’ (Consiglio di Stato, IV Sez., 24 novembre 2017, n. 5484)” : così TAR Campania, Salerno, sez. III, sent. del 8 gennaio 2025, n. 4.
16.1. Nella presente fattispecie è incontestato che tale “ sede di servizio ” per il ricorrente corrisponde a quella del -OMISSIS- di -OMISSIS-, radicando con ciò la competenza dell’adito TRGA sulla presente controversia.
17. Sempre in rito, riguardo alla sollevata richiesta di dichiarazione di nullità dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- per mancata previa notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza cautelare, il Collegio, parimenti, la respinge, richiamando la pacifica e qui condivisa giurisprudenza sul punto, “ nel senso che non occorra che la segreteria del giudice invii alle parti una comunicazione concernente la fissazione della camera di consiglio destinata alla trattazione della domanda cautelare, in quanto la legge stessa stabilisce che su tale domanda il giudice pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al decorso dei termini stabiliti dall’art. 55, co. 5, c.p.a.. Infatti, si sostiene che già dal momento del deposito del ricorso, essendo noto il calendario delle udienze camerali, il ricorrente sarebbe in grado di conoscere la data in cui sarà discussa la sua domanda cautelare” ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. II, sent. 8 novembre 2024 n. 8933, che rinvia a Cons. Stato, sez. III, sent. 14 marzo 2014, n. 1300).
18. Infine, il Collegio ritiene di non poter aderire alla richiesta di differimento dell’udienza, non sussistendo le ragioni eccezionali previste dall’art. 73, comma 1- bis del c.p.a..
18.1. I ricorrenti, infatti, non hanno rispettato il termine dimidiato per il deposito dei documenti nonostante l’ordinanza cautelare debitamente loro notificata contenesse la chiara indicazione dell’applicazione dell’art. 119, comma 1, lett. m- octies , c.p.a., che prevede l’applicazione del rito abbreviato.
18.2. Pertanto va altresì dichiarata l’inammissibilità dei documenti depositati dai ricorrenti in data 24.4.2025, per violazione del termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a..
18.3. A questo riguardo, non può che ricordarsi come la giurisprudenza sia consolidata nel ritenere che i termini fissati dall’art. 73 cod. proc. amm. per il deposito di memorie difensive e documenti abbiano carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce all’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr. ex multis : TRGA Bolzano, 7 maggio 2025, n. 133 e 19 novembre 2024, n. 276; Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2022, n. 5114 e 9 gennaio 2019, n. 194; Sez. III, 29 novembre 2021, n. 7937 e sezione VI, 28 maggio 2019, n. 3511).
18.4. Ne consegue l’inutilizzabilità processuale sia delle note d’udienza che dei documenti tardivamente depositati in giudizio dai ricorrenti.
19. Per quanto concerne, invece, l’impugnazione da parte dell’-OMISSIS-, il Ministero resistente ha eccepito il difetto di legittimazione a ricorrere in capo alla predetta Associazione.
19.1. Il Collegio, in difformità dalla recente sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 14 aprile 2025, n. 381, richiamata dalla difesa erariale in sede di discussione, ritiene l’eccezione infondata.
19.2. Occorre muovere dall’attuale disciplina sulla sindacalizzazione dei militari, successiva all’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2018.
Si tratta del decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante “ Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022”.
La legge n. 46/2022 è stata emanata per dare risposta alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018, che, facendo leva sulla CEDU come parametro interpretativo interposto, ha riconosciuto la possibilità di costituire sindacati per gli appartenenti alle Forze armate e di polizia a ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di finanza).
La legge n. 46/2022 è stata poi abrogata dal d.lgs. n. 192/2023 che ne ha trasposto i contenuti negli artt. 1475-1482- bis C.O.M..
19.3. Con il d.lgs. n. 192/2023 le APCSM godono della tutela in materia di repressione della condotta antisindacale, analogamente a quanto previsto per il pubblico impiego contrattualizzato e per le Forze di polizia a ordinamento civile.
L’art. 1481 C.O.M., rubricato “ Giurisdizione e tentativo di conciliazione ” così dispone:
1 . Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell’APCSM, nonché le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di cancellazione dell’APCSM dall’albo di cui all’articolo 1477 e quelle relative all'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-bis .
2. Alle APCSM è attribuita legittimazione attiva quando sussiste un interesse diretto in relazione alla controversia promossa nell’ambito disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo.
3 . Ai giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al rito abbreviato di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera m- octies) del medesimo decreto legislativo .
19.4. È evidente, pertanto, l’analogia tra la repressione della condotta antisindacale contemplata in tale normativa con quella di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, nonostante alcune rilevanti differenze. Se si confronta, infatti, l’art. 1481 COM con l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (per il quale: “ Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti” ), emerge che l’ampiezza della legittimazione ad agire delle APCSM risulta ristretta rispetto a quella dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori: l’azione è infatti esercitabile da parte dell’APCSM quando sussiste un « interesse diretto » in relazione alle controversie sulla libertà sindacale all’interno dell’amministrazione militare. Il senso del lemma «diretto » è duplice: non si può agire a tutela della libertà dei sindacati non militari, il che è pacifico tenuto conto del modello legislativo improntato alla separatezza di tali sindacati; e si può esperire l’azione solo a tutela della propria libertà sindacale, e non di lavoratori non aderenti o aderenti ad altra APCSM. L’interesse ad agire, in ultima analisi, è qualificato: ci si trova di fronte a una norma speciale rispetto all’art. 28 dello Statuto, visto che nella lettura datane dalla Cassazione il bene giuridico tutelato consiste nella libertà di tutti i lavoratori e di tutti i sindacati.
19.5. Pertanto, la giurisprudenza amministrativa precedente il nuovo art. 1481 COM non è pertinente.
L’art. 1481 COM attribuisce al GA la cognizione non solo delle controversie relative all’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ossia le controversie intentate dal singolo militare, ma anche la cognizione delle condotte antisindacali e quindi le controversie relative intentate dalla singola APCSM interessata.
19.6. Per la Corte di Cassazione è comportamento antisindacale il trasferimento di RSU e di dirigenti sindacali senza il nulla osta del sindacato d’appartenenza. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31654/2024 richiama al riguardo l’art. 22 della legge n. 300 del 1970, che dispone che il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti sindacali e delle rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto solo previo il nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
19.7. Nel caso all’esame si riscontra chiaramente il parallelismo tra l’art. 22 dello Statuto dei lavoratori e l’art. 1479- bis del COM, a mente del quale:
“1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell’articolo 1478: …
b) non possono essere trasferiti a un’altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione, se non previa intesa con l’APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l’avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza ;”.
19.8. Perciò, la condotta antisindacale che può incidere sulle prerogative dell’APCSM ben può riguardare il caso del militare trasferito senza intesa con l’APCSM e può essere fatta valere in giudizio direttamente dalla APCSM in analogia con quanto avviene con l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori che prevede la legittimazione ad agire dei soli sindacati.
Il trasferimento senza intesa integra una condotta antisindacale e quindi legittima l’APCSM ad agire in giudizio in proprio senza rappresentare il militare trasferito, che a sua volta potrà agire per la medesima causale, perché l’art. 1481 non lo vieta, ricomprendendo tutte le controversie relative all’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui anche quelle relative alla condotta antisindacale che incide sulle prerogative dell’APCSM.
20. Ciò chiarito e venendo al merito dell’odierno ricorso, esso è infondato.
21. Deducono i ricorrenti che il provvedimento di assegnazione provvisoria risulterebbe da disapplicare nella parte in cui dispone l’automatico rientro del militare alla sede di origine alla scadenza della stessa (-OMISSIS-), in assenza della prevista procedura di consultazione sindacale.
21.1. Richiamano l’art. 1479- bis , comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare – COM), che configurerebbe una norma non tassativa: il militare eletto in qualità di dirigente di un’APCSM non potrebbe essere trasferito, né potrebbe essere sostituito nell’incarico senza preventiva intesa con l’associazione sindacale.
21.2. Tale vincolo si applicherebbe anche nei casi in cui, a seguito della riassegnazione alla sede di origine, l’incarico venisse affidato a un altro militare privo della funzione sindacale. In tal modo, l’Amministrazione eluderebbe la tutela normativa, ottenendo un effetto sostanzialmente equivalente alla rimozione del dirigente sindacale, che il legislatore intenderebbe invece evitare, al fine di garantire la continuità dell’attività rappresentativa nella sede di servizio.
21.3. Del resto, nessuna disposizione normativa vieterebbe l’elezione a dirigente sindacale di militari in posizione di assegnazione provvisoria.
21.4. Pertanto, sebbene il provvedimento di assegnazione temporanea venga ritenuto astrattamente legittimo, i suoi effetti sul rientro del -OMISSIS- dipenderebbero da due condizioni:
(i) la scadenza del triennio ai sensi dell’art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001;
(ii) l’instaurazione di una preventiva intesa con l’APCSM, resasi necessaria in seguito all’elezione del militare come dirigente sindacale.
21.4.1. Tale seconda condizione, di natura sopravvenuta, sospenderebbe legittimamente l’efficacia del provvedimento, imponendo all’Amministrazione un doveroso bilanciamento degli interessi coinvolti. In assenza di ciò, permarrebbe il diritto del militare a rimanere presso la sede di -OMISSIS-, dove esercita legittimamente la propria funzione sindacale.
21.5. Ne discenderebbe, che l’operato dell’Amministrazione sarebbe censurabile sotto due distinti profili di violazione dell’art. 1479 -bis del d.lgs. n. 66/2010:
(i) per mancata attivazione della preventiva intesa, condizione necessaria all’efficacia del trasferimento;
(ii) per erronea ricostruzione fattuale, non avendo considerato lo status di dirigente sindacale del militare, da cui sarebbe disceso l’obbligo di attivare la suddetta intesa.
22. L’Amministrazione resistente ha eccepito, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso per tardività e/o inesistenza del provvedimento impugnabile, per la genericità dei motivi ex art. 40 c.p.a. e per difetto di interesse.
22.1. Nel merito del ricorso, invece, ha dedotto che il rientro alla sede originaria (-OMISSIS-) al termine dell’assegnazione temporanea non sarebbe un trasferimento d’autorità, ma un effetto automatico previsto dalla legge e quindi nessun nulla osta sindacale risulterebbe necessario. La norma che prevede l’obbligo di concertazione con l’associazione sindacale (art. 1479- bis, d.lgs. n. 66/2010) varrebbe solo per trasferimenti definitivi, non per rientri programmati dopo assegnazioni temporanee.
22.2. Anche la Cassazione, con sentenza n. 1442 del 23.1.2008, avrebbe stabilito che per il rientro da un’assegnazione temporanea non sarebbe necessario il nulla osta sindacale ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 8.5.1987, n. 266, non potendosi equiparare l’assegnazione temporanea al trasferimento definitivo e non sussistendo quindi alcun collegamento con le esigenze di tutela dell’attività sindacale (nella fattispecie il provvedimento di utilizzazione temporanea sarebbe stato disposto in considerazione dei gravi motivi familiari prospettati dal dipendente, proprio come nel caso ora esaminato).
22.3. Inoltre, il ruolo sindacale non giustificherebbe comunque la permanenza del ricorrente a -OMISSIS- oltre la scadenza dell’assegnazione. La libertà sindacale, infatti, non sarebbe assoluta e dovrebbe bilanciarsi con esigenze superiori, come il dovere di difesa (art. 52 Cost.).
22.4. Infine, la normativa vigente non sarebbe comunque retroattiva: le recenti novità sul sindacalismo militare non si applicherebbero a situazioni disciplinate fin dall’inizio da norme precedenti (es. art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001).
23. Ritiene il Collegio che le ragioni dei ricorrenti non possono trovare accoglimento.
23.1. L’infondatezza nel merito delle pretese dei ricorrenti consente al Collegio di assorbire le dedotte eccezioni di tardività e di difetto di interesse.
23.2. La materia del contendere verte sull’interpretazione dell’art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001 - che prevede l’assegnazione temporanea dei lavoratori genitori con figli minori fino a -OMISSIS- di età ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa - in rapporto all’art. 1479- bis (Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive) del d.lgs. n. 66/2010, nella parte in cui afferma che „ I militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell’articolo 1478 non possono essere trasferiti a un’altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione, se non previa intesa con l’APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l’avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza” .
23.3. La specifica normativa di settore approntata dalla Direttiva P-001 (All. 9 Ministero) prescrive che “il beneficio del trasferimento di sede per effetto del disposto normativo in arg omento [ossia, l’art. 42- bis ] viene attuato ‘a domanda’ ed ‘a carattere temporaneo’ , pertanto il militare deve rientrare ‘ con automatismo’ senza oneri a carico dell’A.D. all’E.d.O. di provenienza alla scadenza del periodo di assegnazione oppure al venir meno dei presupposti per la concessione del beneficio ”.
23.4. Il beneficio del trasferimento e dell’assegnazione alla sede vicina, dunque, non può che avere carattere temporaneo in quanto tale tipologia di provvedimento è finalizzata alla tutela della genitorialità nell’accudire i figli nei loro primissimi anni di vita. Al venir meno dei presupposti (scadenza naturale per raggiungimento del terzo anno di età del figlio) il dipendente deve rientrare automaticamente al reparto di appartenenza.
23.5. Il beneficio concesso viene automaticamente meno alla scadenza del limite d’età anche perché i trasferimenti concessi per tale scopo esulano dalla normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria. Il relativo trasferimento non appare concretare un trasferimento in senso tecnico (che come tale deve seguire criteri predeterminati e una precisa graduatoria, in cui vengono coinvolti anche altri soggetti che ne hanno fatto domanda e ne hanno diritto) ma concreta un beneficio temporaneo collegato strettamente alla tutela dei minori in quella fascia di età, fondamentale per la sana ed equilibrata crescita della persona, tale da richiedere maggiori cure e la presenza costante dei genitori.
23.6. Il provvedimento di temporanea assegnazione ai sensi dell’art. 42- bis citato è stato emesso in data -OMISSIS- (all. 3 Ministero), mentre il d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192, ha disposto (con l’art. 1, comma 3, lettera s)) l’introduzione dell’art. 1479- bis nel d.lgs. n. 66/2010 con efficacia a decorrere dal termine della vacatio legis successiva alla pubblicazione nella G.U. del 16.12.2023, n. 293.
23.7. Pertanto, al provvedimento di cui si chiede la disapplicazione nella parte in cui prevede “ l’automatico rientro dell’interessato all’Ente di provenienza (-OMISSIS- in -OMISSIS-) dovrà avvenire in data -OMISSIS-” , non è movibile alcuna censura di violazione di legge ab origine per violazione del più volte menzionato art. 1479- bis (introdotto oltre due anni dopo).
23.8. Ma anche qualora fosse ritenuto applicabile ratione temporis il predetto art. 1479- bis alla fattispecie de qua, non è sostenibile per il Collegio un’interpretazione estensiva del concetto di “ trasferimento ad un’altra sede ” di cui all’art. 1479- bis , primo comma, lett. b), che vada a ricomprendere anche il rientro automatico alla sede di appartenenza al termine del periodo di assegnazione temporanea a domanda ex art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001.
23.9. Il “ trasferimento ad altra sede ” de quo , costituisce un atto di assegnazione disposto d’autorità - per esigenze di servizio o su richiesta dell’interessato - e configura, quindi, un provvedimento amministrativo di natura ampiamente discrezionale.
23.10. Al contrario, il rientro del militare al termine del triennio di cui all’art. 42- bis , del d.lgs. n. 151/2001, è un effetto automatico ex lege , che non richiede alcuna nuova attività amministrativa, né l’adozione di un formale “ ordine di rientro ”.
23.11. Tale rientro, più correttamente definibile come adempimento dell’obbligo di servizio presso la sede di appartenenza ripristinato automaticamente per effetto della cessazione della sospensione dell’obbligo di servizio presso la sede originaria (-OMISSIS-) in favore del servizio presso la sede temporanea (-OMISSIS-), non sottende un atto amministrativo, consistendo piuttosto in una semplice presa d’atto dell’intervenuta scadenza naturale del temporaneo provvedimento di assegnazione per l’assistenza al figlio minore di età non superiore agli anni tre. Consistendo il rientro nel mero comportamento individuale di adempimento a un dovere di servizio previsto dallo status di militare regolato dal diritto pubblico, esso non corrisponde in alcun modo all’esercizio di un’attività amministrativa.
23.12. Ne consegue che non può essere ricondotto al concetto di formale “ provvedimento di trasferimento ” ai sensi dell’art. 1479- bis , primo comma, lett. b) citato.
23.13. Una volta venuti meno i presupposti legati al beneficio riconosciuto dall’art. 42- bis citato, l’Amministrazione non può tenere in considerazione quelle situazioni intervenute “ medio tempore ”, atteso che non rientra nelle previsioni della normativa in esame la valutazione di tali esigenze, che devono, eventualmente, costituire oggetto di una separata domanda di trasferimento e di un separato procedimento.
23.14. In questo senso, la missiva dd. -OMISSIS- spedita dal -OMISSIS- “ -OMISSIS- di -OMISSIS-” intitolata “ Perdita di forza… termine beneficio di temporanea assegnazione ai sensi dell’art. 42- bis del D.lgs. n. 151/2001 ”, è una semplice comunicazione e presa d’atto. Essa si limita a constatare che, alla data indicata, il ricorrente era stato perso di forza dal reggimento -OMISSIS- per fare rientro presso il -OMISSIS- di -OMISSIS- (BZ). Si tratta, dunque, di un atto privo di contenuto autoritativo, che non incide direttamente sulla situazione giuridica dell’interessato, né modifica suoi diritti o obblighi.
23.15. L’obbligo di rientro, infatti, discende direttamente dalla cessazione della temporanea assegnazione e sorge automaticamente, quale effetto del venir meno del beneficio previsto dall’art. 42- bis.
23.16. Di conseguenza, un’eventuale sospensione o limitazione di tale obbligo - derivante nel caso all’esame dalla sopravvenuta nomina del militare a dirigente sindacale - non può essere conseguita attraverso un’interpretazione estensiva della nozione di “ trasferimento ” ex art. 1479- bis , in quanto, nella fattispecie in esame, non si è di fronte a un provvedimento amministrativo, ma a un effetto legale automatico (obbligo di rendere la prestazione lavorativa presso la sede di appartenenza), che involge un mero comportamento individuale di adempimento a un dovere di servizio previsto dallo status di militare (il rientro), insorto in seguito alla scadenza naturale del temporaneo provvedimento di assegnazione (per raggiunto limite d’età del figlio), e che perciò si colloca al di fuori del perimetro dell’attività amministrativa.
24. In termini analoghi si è espresso recentemente il TAR Emilia Romagna, nella sent. n. 381 del 14.4.2025, sul punto condivisa dal Collegio, a mente della quale “ Per quanto riguarda l’invocato art. 1479 -bis , primo comma, lett. b), d.lgs. n. 66 del 2010, ai sensi del quale i militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 ‹‹non possono essere trasferiti a un’altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione, se non previa intesa con l’APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l’avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza ››, si tratta di disposizione che non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto non si verte in un’ipotesi di “trasferimento ”: il militare, infatti, non è stato trasferito al -OMISSIS- in -OMISSIS- (BO), ma vi rientra essendo semplicemente venuta meno l’assegnazione temporanea …”.
25. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato infondato.
26. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato.
Condanna in solido i ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS- alla rifusione delle spese processuali dell’Amministrazione, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila,00), oltre agli altri oneri accessori e CPA, nonché IVA, qualora dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Cavallar | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.