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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4267/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4267/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, per l'attrice è comparso l'avv. Buffagni in sost. Avv. Pighi che si riporta agli atti, così discutendo la causa.
Nessuno per Controparte_1
Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4267/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIGHI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TABACCHI 139 41123 MODENApresso il difensore avv. PIGHI FRANCESCO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. e Controparte_2 Parte_2 Parte_1 quali eredi di hanno convenuto in giudizio la Persona_1 [...] per sentire dichiarare risolto l'affitto e Controparte_1 convalidare lo sfratto intimato, afferente terreno ad uso cava, posto a Serramazzoni, fraz. Varana, località Cave Varana, per grave pagina 2 di 6 inadempimento contrattuale, avendo omesso il versamento di canoni di affitto per oltre un biennio.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, tuttavia, stante inammissibilità della richiesta di convalida di sfratto afferente immobile affittato ad attività estrattiva di cava di materiali lapidei, non veniva convalidato lo sfratto e disposto il mutamento del rito.
II. In diritto, pur a fronte di significative innovazioni recate dalle recenti riforme processuali (da ultimo, si veda il d.lgs. n. 164 del 2024) ai testi degli artt. 657 e 658 c.p.c., con riguardo ai rapporti deducibili con l'intimazione di licenza o di sfratto, resta ammissibile (unicamente) intimare lo sfratto afferente morosità nascente da affitto di azienda, semprechè il contratto comprenda un bene immobile.
Con ciò, la domanda di rilascio afferente concessione di immobile affittato ad uso cava non rientra nel novero delle liti assoggettate al procedimento per convalida di licenza o di sfratto e, in quanto tale, è inammissibile la deduzione di tale rapporto azionando il procedimento speciale.
Tuttavia, pur a fronte di domanda inammissibile, come nella specie avvenuto, è possibile pronunziare sul merito della domanda risolutoria, una volta disposto il mutamento del rito, stante natura prosecutoria del procedimento per convalida di sfratto a seguito al provvedimento di mutamento del rito (v. Cass. 28 febbraio 2023, n.
5955).
Da un punto di vista procedurale, in caso di opposizione o di mancata convalida, l'art. 667 c.p.c. dispone che “il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale”, ovvero ex art. 447 bis c.p.c. o ex art. 409 c.p.c.
La prima disposizione normativa dispone in tal caso la prosecuzione del giudizio nelle “forme del rito speciale”, al contempo richiamando l'art. 426 c.p.c. (“passaggio dal rito ordinario
pagina 3 di 6 al rito speciale”), con previsione di “fissazione dell'udienza di cui all'art. 420”. Tenuto conto del tenore letterale della norma non sembra pertanto ammissibile, almeno formalmente, il transito al rito ordinario di cognizione con fissazione dell'udienza ex art. 183
c.p.c. (come prospettato da taluno in dottrina), di talchè il processo è proseguito nelle forme del rito locatizio uniforme, con fissazione dell'udienza di discussione.
Nel merito poi, a questo riguardo, la domanda di rilascio è fondata, stante grave morosità dedotta, pari ad oltre un biennio di canoni impagati, che il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha provato di avere corrisposto.
Va pertanto dichiarato risolto l'affitto, con fissazione della data di rilascio.
III. Solo in memoria integrativa autorizzata, l'attore- intimante ha introdotto la domanda avente ad oggetto il versamento dell'indennità di occupazione abusiva.
Trattasi, all'evidenza, di domanda nuova, in quanto tale inammissibile, dato che le memorie ex art. 426 c.p.c., hanno tenore meramente “integrativo” rispetto alla domanda originaria, potendo eventualmente contenere una mera emendatio libelli.
Infatti, in seguito a conversione del rito, il processo
“prosegue” (come dispone testualmente l'art. 667 c.p.c.) nelle forme del “rito speciale” (locatizio; art. 447 bis c.p.c., a cui è applicabile il rito del lavoro, “in quanto compatibile”, ovvero laboristico ex art. 409 c.p.c. e, pertanto, con preclusioni assertive ed istruttorie: ex art. 420 c.p.c.), potendo unicamente le parti
“modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice” (a tenore del 1° comma dell'art. 420).
Ex multis: “nel rito del lavoro la disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano,
pagina 4 di 6 sicché non solo non è consentita la proposizione di alcuna domanda nuova, ma non è permessa neanche la formulazione di una emendatio
(quale, nella specie, quella relativa alla domanda di pagamento dei canoni scaduti in corso di causa avanzata dopo la conversione del rito disposta ai sensi dell'art. 667 c.p.c., una volta scaduti, però,
i termini utili fissati con l'ordinanza di cui all'art. 426 dello stesso codice), se non nelle forme e nei termini previsti, come si desume dall'art. 420, comma 1, c.p.c., secondo il quale le parti possono modificare le domande solo se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice” (Cass. 9 novembre 2006, n. 23.908; Trib.
Roma 11 ottobre 2006, in Giust. Civ., 2006, 11, I, 2411 con nota di
; Trib. Modena 29 novembre 2006, in Arch. Loc. cond., 2007, 2, Per_2
174).
Da quanto precede, consegue allora l'inammissibilità della domanda nuova avente ad oggetto il pagamento dell'indennità per occupazione abusiva.
Le spese processuali, tenuto conto di quanto sopra, sono compensate al 50% e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e Controparte_2 Parte_2 [...]
, quali eredi di con atto di citazione per Parte_1 Persona_1 intimazione di sfratto per morosità in data 19 luglio 2024,
1. dichiara risolto il contratto di affitto di cava, relativo a terreno posto a Serramazzoni, fraz. fraz. Cave Varana, per CP_1 grave inadempimento della convenuta, fissando per il rilascio a far data dal 14 maggio 2025;
2. dichiara le spese processuali compensate al 50%, dichiarando tenuta e condannando la convenuta al rimborso del residuo che si liquida in complessivi € 2150 (di cui € 150 per anticipazioni), oltre accessori.
pagina 5 di 6 Modena, 13 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4267/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, per l'attrice è comparso l'avv. Buffagni in sost. Avv. Pighi che si riporta agli atti, così discutendo la causa.
Nessuno per Controparte_1
Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4267/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIGHI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TABACCHI 139 41123 MODENApresso il difensore avv. PIGHI FRANCESCO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. e Controparte_2 Parte_2 Parte_1 quali eredi di hanno convenuto in giudizio la Persona_1 [...] per sentire dichiarare risolto l'affitto e Controparte_1 convalidare lo sfratto intimato, afferente terreno ad uso cava, posto a Serramazzoni, fraz. Varana, località Cave Varana, per grave pagina 2 di 6 inadempimento contrattuale, avendo omesso il versamento di canoni di affitto per oltre un biennio.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, tuttavia, stante inammissibilità della richiesta di convalida di sfratto afferente immobile affittato ad attività estrattiva di cava di materiali lapidei, non veniva convalidato lo sfratto e disposto il mutamento del rito.
II. In diritto, pur a fronte di significative innovazioni recate dalle recenti riforme processuali (da ultimo, si veda il d.lgs. n. 164 del 2024) ai testi degli artt. 657 e 658 c.p.c., con riguardo ai rapporti deducibili con l'intimazione di licenza o di sfratto, resta ammissibile (unicamente) intimare lo sfratto afferente morosità nascente da affitto di azienda, semprechè il contratto comprenda un bene immobile.
Con ciò, la domanda di rilascio afferente concessione di immobile affittato ad uso cava non rientra nel novero delle liti assoggettate al procedimento per convalida di licenza o di sfratto e, in quanto tale, è inammissibile la deduzione di tale rapporto azionando il procedimento speciale.
Tuttavia, pur a fronte di domanda inammissibile, come nella specie avvenuto, è possibile pronunziare sul merito della domanda risolutoria, una volta disposto il mutamento del rito, stante natura prosecutoria del procedimento per convalida di sfratto a seguito al provvedimento di mutamento del rito (v. Cass. 28 febbraio 2023, n.
5955).
Da un punto di vista procedurale, in caso di opposizione o di mancata convalida, l'art. 667 c.p.c. dispone che “il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale”, ovvero ex art. 447 bis c.p.c. o ex art. 409 c.p.c.
La prima disposizione normativa dispone in tal caso la prosecuzione del giudizio nelle “forme del rito speciale”, al contempo richiamando l'art. 426 c.p.c. (“passaggio dal rito ordinario
pagina 3 di 6 al rito speciale”), con previsione di “fissazione dell'udienza di cui all'art. 420”. Tenuto conto del tenore letterale della norma non sembra pertanto ammissibile, almeno formalmente, il transito al rito ordinario di cognizione con fissazione dell'udienza ex art. 183
c.p.c. (come prospettato da taluno in dottrina), di talchè il processo è proseguito nelle forme del rito locatizio uniforme, con fissazione dell'udienza di discussione.
Nel merito poi, a questo riguardo, la domanda di rilascio è fondata, stante grave morosità dedotta, pari ad oltre un biennio di canoni impagati, che il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha provato di avere corrisposto.
Va pertanto dichiarato risolto l'affitto, con fissazione della data di rilascio.
III. Solo in memoria integrativa autorizzata, l'attore- intimante ha introdotto la domanda avente ad oggetto il versamento dell'indennità di occupazione abusiva.
Trattasi, all'evidenza, di domanda nuova, in quanto tale inammissibile, dato che le memorie ex art. 426 c.p.c., hanno tenore meramente “integrativo” rispetto alla domanda originaria, potendo eventualmente contenere una mera emendatio libelli.
Infatti, in seguito a conversione del rito, il processo
“prosegue” (come dispone testualmente l'art. 667 c.p.c.) nelle forme del “rito speciale” (locatizio; art. 447 bis c.p.c., a cui è applicabile il rito del lavoro, “in quanto compatibile”, ovvero laboristico ex art. 409 c.p.c. e, pertanto, con preclusioni assertive ed istruttorie: ex art. 420 c.p.c.), potendo unicamente le parti
“modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice” (a tenore del 1° comma dell'art. 420).
Ex multis: “nel rito del lavoro la disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano,
pagina 4 di 6 sicché non solo non è consentita la proposizione di alcuna domanda nuova, ma non è permessa neanche la formulazione di una emendatio
(quale, nella specie, quella relativa alla domanda di pagamento dei canoni scaduti in corso di causa avanzata dopo la conversione del rito disposta ai sensi dell'art. 667 c.p.c., una volta scaduti, però,
i termini utili fissati con l'ordinanza di cui all'art. 426 dello stesso codice), se non nelle forme e nei termini previsti, come si desume dall'art. 420, comma 1, c.p.c., secondo il quale le parti possono modificare le domande solo se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice” (Cass. 9 novembre 2006, n. 23.908; Trib.
Roma 11 ottobre 2006, in Giust. Civ., 2006, 11, I, 2411 con nota di
; Trib. Modena 29 novembre 2006, in Arch. Loc. cond., 2007, 2, Per_2
174).
Da quanto precede, consegue allora l'inammissibilità della domanda nuova avente ad oggetto il pagamento dell'indennità per occupazione abusiva.
Le spese processuali, tenuto conto di quanto sopra, sono compensate al 50% e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e Controparte_2 Parte_2 [...]
, quali eredi di con atto di citazione per Parte_1 Persona_1 intimazione di sfratto per morosità in data 19 luglio 2024,
1. dichiara risolto il contratto di affitto di cava, relativo a terreno posto a Serramazzoni, fraz. fraz. Cave Varana, per CP_1 grave inadempimento della convenuta, fissando per il rilascio a far data dal 14 maggio 2025;
2. dichiara le spese processuali compensate al 50%, dichiarando tenuta e condannando la convenuta al rimborso del residuo che si liquida in complessivi € 2150 (di cui € 150 per anticipazioni), oltre accessori.
pagina 5 di 6 Modena, 13 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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