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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
PP Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1108/2025 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
NC EC ( per procura allegata al Email_1
ricorso
RICORRENTI
E avv. NC EC, rappresentato e difeso da sé stesso
( Email_1
RICORRENTE
(cod. fisc. e Controparte_1 C.F._3 [...]
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi CP_2 C.F._4
dall'avv. NC EC ( per procura Email_1
allegata al ricorso
RICORRENTI
E
Controparte_3
(cod. fisc. e p. I.V.A. ), rappresentata e difesi dall'avv.
[...] P.IVA_1
NC EC ( per procura allegata al Email_1
ricorso
RICORRENTE
E dott. (cod. fisc. ), rappresentato Controparte_4 C.F._5
e difeso dall'avv. Marcello Avellone ( per Email_2
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E
(cod. fisc. ), Controparte_5 C.F._6
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
E
(cod. fisc. ), Controparte_6 C.F._7
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
E
(cod. fisc. Parte_3 C.F._8
LITISCONSORTE NECESSARIA CONTUMACE
E
(cod. fisc. ) Controparte_7 C.F._9
LITISCONSORTE NECESSARIA CONTUMACE
E
(cod. fisc. Controparte_8 C.F._10
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
[…]
2 - Ritenere e dichiarare nel merito -per le motivazioni dettagliatamente specificate ed illustrate in narrativa del ricorso introduttivo e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte - l'illegittimità e l'erroneità del decreto di liquidazione reso in favore del CTU
nominato, dott. dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Esecuzioni Controparte_4
Mobiliari, G.E. dott.ssa nel procedimento portante il n. RG 823/2023, in data Per_1
09/02/2025 non notificato, con il quale questi ha così disposto: “liquida in favore del predetto consulente tecnico d'ufficio la somma complessiva di €.21.942,91 per onorari oltre
IVA e CPA come per legge, dedotto l'eventuale acconto già versato, nonché il compenso dovuto all'arch. pari ad €.11.241,69 ponendone il pagamento Controparte_9
definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro” (Cfr. Doc.A);
Per l'effetto, revocare/annullare il predetto decreto, e comunque liquidare in favore dell'opposto dott. S.re Barranti la corretta, e minor somma di €.2.558,16, oltre accessori di legge, nonchè della somma di €.2.558,16 per l'onorario spettante all'ausiliario arch. CP_9
(con esclusione in questo caso dell'IVA ex art.19 DPR 633/72) sulla scorta della corretta applicazione del combinato disposto degli artt.2 e 3, e subordinatamente art.13, del
D.M.30/05/2002 n.182, il tutto come sopra meglio specificato/illustrato ai punti/motivi B-
C) della narrativa del ricorso;
- Vinte le spese, stante la contestazione della presente opposizione, con distrazione in favore dello scrivente difensore ex art.93 cpc che dichiara di avere anticipato le spese e non avere percepito alcun compenso”.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare inammissibile, per intervenuta tardività,
l'opposizione proposta dai ricorrenti avverso il decreto di liquidazione emesso dal
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese in data 09/02/2025 nel procedimento R.G. Esec. Mob. 823/2023.
In via subordinata, nel merito: rigettare integralmente l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto di liquidazione impugnato.
3 In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
dell'opposizione, rideterminare i compensi dovuti al Dott. e all'Arch. Controparte_4
secondo giustizia, tenendo conto della natura, del valore, della complessità Controparte_9
e del pregio dell'opera prestata, e comunque in misura significativamente superiore a quella irrisoria offerta dai ricorrenti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 14 maggio 2025, Parte_1
, , l'avv. EC NC,
[...] Parte_2 Controparte_1
e la Controparte_2 Controparte_3
hanno impugnato il decreto emesso in data 9
[...]
febbraio 2025 (e comunicato il giorno successivo), con cui il Giudice dell'Esecuzione di questo Tribunale liquidava al dott. , a Controparte_4
titolo di compenso per l'attività prestata quale C.T.U. nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 823/2023 R.G.Es., la somma di € 21.942,91
(oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge), oltre ad ulteriori € 11.241,69 per compenso dell'ausiliario arch. , ponendone il pagamento Controparte_9
solidalmente a carico di tutte le parti.
Nel costituirsi, il dott. ha eccepito l'inammissibilità CP_4
dell'opposizione in quanto tardiva e, in via subordinata, ne ha rilevato l'infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_5
, , e
[...] Controparte_6 Parte_3 Controparte_7 CP_8
(litisconsorti necessari in quanto parti della predetta procedura
[...]
esecutiva), regolarmente evocati in giudizio e non costituitisi.
4 Sempre in via preliminare, va esaminata la questione eccepita dal resistente – e, peraltro, rilevabile d'ufficio – relativa alla CP_4
tempestività dell'opposizione.
In proposito si osserva che, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022 (cd. “riforma Cartabia”), l'opposizione avverso il decreto di pagamento in favore dell'ausiliario del magistrato, ai sensi degli artt. 84 e
170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, veniva introdotta nelle forme del rito sommario di cognizione regolato dagli artt. 702 e ss. c.p.c.
Con le modifiche introdotte con il D.Lgs 149/2022, il riferimento al rito sommario è stato sostituito da quello dal rito semplificato di cognizione, disciplinato dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c.
Nel previgente assetto processuale si era espressa la Corte
Costituzionale, statuendo che l'opposizione avverso il decreto in tema di spese di giustizia, regolata dal rito sommario, doveva essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale dall'art. 702 quater c.p.c. (Corte Cost. n. 106/2016).
Analogamente, secondo i giudici di legittimità, “ai sensi dell'art. 170 del
d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art.
702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione;
ne deriva che detto termine è pari
a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento”
(Cass. civ. n. 4423/2017; così anche Cass. civ. n. 33070/2018).
Ora, la disciplina del rito semplificato di cognizione non contiene una norma analoga all'art. 702 quater c.p.c. (oggi abrogato), dal momento che l'art. 281 terdecies, comma 2, c.p.c. si limita a prevedere che “la sentenza è
5 impugnabile nei modi ordinari”, ossia entro trenta giorni dalla notifica a cura della parte interessata (cd. termine breve: art. 325 e 326 c.p.c.:) ovvero, in mancanza di notifica, entro sei mesi dalla pubblicazione (cd. termine lungo: art. 327 c.p.c.)
Nell'applicare tale previsione normativa alla fattispecie in esame, peraltro, occorre tenere presente che l'impugnazione non è rivolta avverso una sentenza, bensì avverso un decreto di pagamento in favore dell'ausiliario del magistrato, ovvero un provvedimento non soggetto a pubblicazione ex art. 133 c.p.c., ma a comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 83, comma 3, D.P.R. 115/2002 (norma che, tra l'altro, non contiene una disposizione analoga al comma 2 dell'art. 133 c.p.c., ove è espressamente specificato che la comunicazione del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.)
Da tale comunicazione, invero, va fatto decorrere il cd. termine breve di trenta giorni per proporre opposizione, non essendo ipotizzabile una decorrenza di detto termine ancorata alla notifica del decreto a cura del beneficiario della liquidazione, che non è parte del procedimento nell'ambito del quale il provvedimento è stato emesso.
In tal senso, del resto, si sono già espresse numerose pronunce della giurisprudenza di merito, le quali hanno ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022, sia rimasto invariato il termine perentorio di trenta giorni per l'opposizione decorrente dalla comunicazione del decreto di pagamento (cfr., tra le altre, Trib. Roma n. 394/2025, Trib. Caltanissetta
n. 64/2025, Trib. Firenze n. 1908/2024 e Trib. Trani n. 1478/2024).
Nel caso specifico, a fronte di una comunicazione del decreto effettuata dalla Cancelleria in data 10 febbraio 2025, il ricorso in opposizione è stato proposto in data 14 maggio 2025, ben oltre il prescritto termine di trenta giorni.
6 Ne consegue che l'odierna opposizione va dichiarata inammissibile.
La suddetta statuizione determina, evidentemente, l'assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti nell'ambito del presente giudizio.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., gli opponenti vanno solidalmente condannati al pagamento, in favore del dott.
delle spese di lite, che vengono liquidate – come in dispositivo – CP_4
secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 e, successivamente, con D.M. 147/2022), avuto riguardo valore della controversia (ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00).
Vista la mancata costituzione delle altre parti necessarie, vanno lasciate a carico dell'opponente le spese processuali sostenute dall'opponente nei rapporti con queste ultime.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di , Controparte_5 CP_6
, , e , così
[...] Parte_3 Controparte_7 Controparte_8
provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione a decreto di pagamento ex artt.
84 e 170 D.P.R. 115/2002 proposta da , Parte_1 Parte_2
, avv. EC NC,
[...] Controparte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3
con ricorso depositato il 14 maggio 2025;
[...]
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del resistente dott. , liquidate in € 2.905,00 Controparte_4
per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in
7 misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) lascia a carico degli opponenti le spese processuali dagli stessi sostenute nei rapporti con le parti non costituite.
Termini Imerese, 28 novembre 2025
IL PRESIDENTE
PP Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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