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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11638 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
20893/2022 r.g.a.c.
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, decide la causa come da sentenza che segue.
r.g.a.c. P.IVA_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 20893 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - somministrazione
TRA
, (P. VA ), in persona del legale rapp.te p.t. Sig. Parte_1 P.IVA_2
con sede in Santa Maria a Vico (CE) alla via Appia Antica n. 444, Parte_2 elett.te domiciliata in Napoli alla Piazza G. Bovio n.14, presso lo studio dell'avv. An- drea Gaudino, c.f. , dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di man- C.F._1 dato allegato in atti;
PEC: Email_1
ATTRICE
1
E
, (CF ), elett.te dom.to in Sant'Antimo Controparte_1 C.F._2
(NA) alla Via G. Carducci n. 12, presso lo studio dell'avv. Felice Bianco, (cod. fisc.
), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti;
C.F._3
PEC: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come rassegnate nelle note in sostituzione di udienza del 27.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla è fondata e, pertanto, va accolta per i Parte_1 motivi di seguito indicati.
In via del tutto preliminare è da rilevarsi che la presente procedura trae origine dal ricor- so in riassunzione della causa incardinata innanzi al Tribunale di Napoli Nord avente
R.G. 13810/2021, a seguito della sentenza n. 2060/2022 emessa in data 31/05/2022, con cui detto Tribunale dichiarava la propria incompetenza e, per l'effetto la nullità del de- creto ingiuntivo n. 4162/2021 emesso in data 21/10/2021, concedendo termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Napoli competente.
Ancora in via preliminare è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata l'eccezione di prescrizione del credito.
Sul punto deduceva che la pretesa creditoria di cui alla fattura n.1695 Controparte_1 del 07/02/2021 si riferiva ad un conguaglio relativo a consumi effettuati fino al
07/02/2019 e non oltre, rispetto al quale risultava interamente decorso il termine bienna- le di prescrizione previsto dalla normativa vigente in materia di consumi di energia che, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione ARERA del 13 novembre 2018, n.
569/2018/R/com, si applica a prescindere dal livello di tensione delle reti nel caso vi sia responsabilità del distributore, superando, così, la distinzione tra fornitura in media e bassa tensione operata dall'art. 3 della deliberazione ARERA n. 97/2018/R/com del
22/02/2018, abrogato.
Invero, la prescrizione breve è stata introdotta dall'articolo 1, comma 4 della Legge di bilancio 2018 secondo cui: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le mi- croimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 20031, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il vendito-
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re, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del tra- sporto e con gli altri soggetti della filiera”. A sostegno di tanto, secondo pacifico orien- tamento giurisprudenziale, “…il potere normativo dell'Autorità per l'energia elettrica si può concretizzare anche nella previsione di prescrizioni che possono integrare, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche derogando a norme di legge, ma soltanto qualora queste ultime siano meramente dispo- sitive e tale potere sia espressamente previsto dall'Autorità stessa a tutela del consuma- tore”(cfr. Cass., sez. VI-3 civ. n. 10730 del 27 giugno 2012). È chiaro, quindi, che il termine di prescrizione da applicare è effettivamente quello biennale, ma tale termine, nella specie, non è decorso, considerata la lettera di messa in mora interruttiva della pre- scrizione emessa dalla società attrice a firma dell'avv. Andrea Gaudino in data
15.06.2021, nonché la circostanza secondo cui le fatture allegate dalla Parte_1 risultano essere state emesse nell'anno 2021. Sul punto, infatti, contrariamente a quanto asserito dal convenuto, la deliberazione ARERA 97/2018/R/com, applicando le norme introdotte con la legge di bilancio 2018, individua il decorso del termine per la prescri- zione biennale nel momento in cui i venditori, nella specie E-Distribuzione di energia, sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regola- zione vigente. Nel caso di specie, quindi, la fattura in esame n. 1695 del 2021, denomi- nata “ricalcolo dei consumi 05/2017 – 09/2019”, veniva emessa dalla servizi in Pt_1 data 07/02/2021, allorquando il distributore forniva le relative misurazioni e ricalcoli dei consumi, momento quest'ultimo a partire dal quale deve considerarsi decorrente il termine di prescrizione, nella specie, quindi, non maturato.
Del pari deve ritenersi infondata e va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva della sollevata dal convenuto. Parte_1
Sul punto, infatti, deve osservarsi che la legittimazione attiva e passiva costituisce una condizione dell'azione che va verificata esclusivamente in relazione alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa azionata.
Nel caso di specie, la società attrice ha agito in giudizio quale soggetto venditore di energia elettrica, deducendo l'esistenza di un rapporto di somministrazione intercorso con il e producendo, a sostegno della propria pretesa, la documentazione relativa CP_1 alla fornitura nonché le fatture emesse per i consumi riferiti all'utenza a lui intestata. È pacifico che, nell'attuale as setto del mercato elettrico, a seguito della liberalizzazione operata dal D. Lgs. n. 79/1999, devono tenersi distinti il soggetto venditore di energia,
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nella specie titolare del rapporto contrattuale con l'utente finale e Parte_1
[... legittimato a pretendere il pagamento del corrispettivo, dal soggetto distributore (
, incaricato della gestione della rete, della rilevazione dei consumi Controparte_2
e della trasmissione dei relativi dati al venditore.
Deriva da tanto che non potendo le contestazioni del convenuto, incentrate sulla pretesa riferibilità delle rilevazioni dei consumi al diverso soggetto distributore, incidere sulla titolarità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, il venditore Parte_1 resta in ogni caso l'unico creditore del corrispettivo nei confronti del cliente finale e, quindi, legittimato attivo.
Tanto premesso, nel merito, giova ricordare che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di riparto dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in ipotesi di inadempimento, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure dalla causa non imputabile che abbia reso impossibile la prestazione (Cassazio- ne Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, nel caso di specie, tale inadempimento può dirsi sufficientemente provato dalla società attrice la quale forniva sufficienti elementi probatori a sostegno del proprio cre- dito.
A fondamento della propria pretesa, infatti, la depositava in giudizio il Parte_1 contratto di fornitura “Micro” n. 1744/2088 sottoscritto e firmato in data 23/01/2017 da
, titolare della ditta sita in Qualiano (NA) alla via Campana n. 34, Controparte_1 avente ad oggetto la somministrazione dei servizi di elettricità a partire dal 01/05/2017
(cfr. doc.
9- fasc. parte attrice). Da detto contratto scaturiva un credito di € 10.805,50, oltre interessi legali ex d.l. 231/2002, in favore della società venditrice, per effetto delle fatture n. 61118/19 di € 380,50 e della fattura n. 1695/21 di € 10.425,00, depositate in giudizio dalla a fondamento del credito, nella specie, mai pagate, né Parte_1 contestate dall'opponente, come da messa in mora con ricevuta a/r agli atti (cfr. all.ti 2,
6 e 8 – fasc. parte attrice).
Sul punto preme osservare che le fatture sono elementi che, se non supportati da ulterio- ri documenti probatori, non comprovano autonomamente la pretesa creditoria avanzata,
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essendo le stesse documenti unilaterali e provenienti dalla parte che vuole giovarsene.
Questi ultimi non possono, pertanto, costituire prova in favore della stessa, né determi- nare un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte, contro la quale è pro- dotto, contesti il diritto anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. A sostegno di ciò, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “la prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è quella che dei fatti costitutivi del vantato diritto può trarsi da qualsiasi documento degno di fede quanto all'autenticità, onde una simile prova può anche avere efficacia assoluta quanto all'esistenza e validità dei fatti giuridici che nel documento si trovano asseriti restando salvo per altro nel giu- dizio di opposizione che è di cognizione piena lo stabilire la completezza o meno della documentazione fornita dal creditore” (cfr. ex multis Cass. Civ. 13.07.1977 n. 3150 e
Cass. Civ. n. 9685/2000).
Nel caso di specie, però, le fatture prodotte dalla società attrice a fondamento della pro- pria pretesa risultano corredate da ulteriori documenti probatori, in quanto la
[...] depositava in giudizio gli estratti autentici delle scritture contabili autenticate Parte_1 dal Notaio Dott.ssa e la lettera di messa in mora con ricevuta a/r, docu- Persona_1 menti questi ultimi, prima del presente giudizio, mai contestati da , con Controparte_1 la conseguenza che è da applicarsi il principio sancito dall'art.115 c.p.c., in forza del quale la mancata o generica contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante che rende la circostanza pacifica tra le parti e, dunque, neppure bisognevole di prova, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia con- trollo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (cfr. Cass., civ., sez. VI, 21/8/2012).
A tanto si aggiunga che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legitti- mità, nei contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante la lettura dei contatori individuali è assistita da una mera presunzione di veridicità. Pertanto, solo in caso di contestazione da parte del somministrato, grava sull'ente somministrante, an- che se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza del richiesto all'importo riportato in fattura (Cass. civ., sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cass. civ., sez.
III, 16/06/2011, n. 13193).
Deriva da tanto che, sarebbe stato onere della provare l'entità del Parte_1 dovuto relativamente al periodo indicato nelle fatture, nonché fornire la prova circa la correttezza della contabilizzazione dei consumi operati, così come della corrispondenza
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tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, unicamente a fronte di una tempestiva contestazione del convenuto, contestazione che, nel caso di specie, non vi è stata.
Ad integrazione della propria pretesa, la depositava in giudizio altresì Parte_1 le condizioni generali di contratto debitamente sottoscritte dal convenuto, a riprova del- la perfetta conoscenza e dell'accettazione del contenuto degli obblighi contrattuali da parte dello stesso ed in cui, all'art. 4, espressamente dichiarava: “Il Distributore misura il consumo del Gas Naturale, in metri cubi, mediante il gruppo di misura di sua pro- prietà. Il corrispettivo dovuto dal cliente indicato in fattura è determinato sulla base dei consumi rilevati mensilmente dal personale incaricato dal Distributore per la lettura ovvero, se richiesto, comunicati dal Cliente al Fornitore tramite autolettura, secondo le modalità ed i tempi indicati dal fornitore. Il Fornitore comunica l'eventuale non atten- dibilità dell'autolettura comunicata dal Cliente. Tale modalità (autolettura) è valida ai fini della fatturazione a conguaglio salvo successiva rettifica a seguito di lettura effetti- va da parte del Distributore. Applicando quanto stabilito dalla delibera ARG/ gas n.
64/09 "Approvazione del Testa integrato delle attività di vendita al dettaglio dl gas na- turale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane 1 TING" e succes- sive modifica e integrazioni, in caso di incongruenza tra i dati di consumo forniti dal cliente e quelli del distributore, prevalgono questi ultimi;
il Cliente rimane pertanto obbligato a corrispondere al fornitore quanto da questo ultimo fatturato sulla base dei dati forniti dal Distributore in base al successivo art.
6. Eventuali rettifiche (anche a seguito giudizio) dei dati verranno regolate mediante conguagli/note credito successi- vi”.
Pertanto, la prova dell'erogazione del servizio è legittimamente assolta attraverso la let- tura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e, a fronte del dato riportato in quest'ultimo, infatti, l'utente non può contestare gli addebiti fatturati se non accollandosi l'onere probatorio di dimostrare il malfunzio- namento dell'apparecchio, onere che, nella specie, non è stato assolto da CP_3
[...
.
Infatti quest'ultimo non forniva alcuna prova dei fatti modificativi ovvero estintivi del credito vantato dall'attrice, non avendo lo stesso disconosciuto la firma, a suo dire, apo- crifa da lui apposta sul contratto di somministrazione e, peraltro, come detto, non aven- do mai contestato prima del presente giudizio l'esistenza di del rapporto contrattuale con la né la corretta esecuzione della somministrazione da parte di Parte_1
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quest'ultima, né tanto meno, l'abnormità delle fatture ovvero la sproporzione dei calcoli effettuati e l'eventuale malfunzionamento del contatore.
Sul punto, come detto, nel rapporto di somministrazione, in cui i consumi sono contabi- lizzati mediante un contatore, la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraver- so la sua lettura, che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass.
Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ. n. 17041 del 2.12.2002). Pertanto, incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione, nella specie il convenuto, dare la prova contra- ria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito e che ben possono le presunzioni (come quella di veridicità della contabilizzazione dei con- sumi in esame) assurgere anche ad unica fonte del suo convincimento, costituendo una
“prova completa” (cfr. Cass., Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass. Sez. Un.,
24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834). Orbene, nel caso che ci occupa, tale onere non è stato assolto da , il quale non de- Controparte_1 positava in giudizio alcuna prova idonea a far venir meno la presunzione di veridicità dei consumi riportati dal contatore e posti a fondamento delle fatture azionate dalla
Parte_1
Deriva da tanto che, il credito azionato per la somministrazione dell'energia nella misu- ra riscontrata dai dettagliati consumi riportati in ogni fattura deve ritenersi esistente e che l'ammontare dei debiti, come quantificato dall'attrice, risulta corretto nella somma di €10.805,50, sulla quale somma devono essere riconosciuti gli ulteriori interessi ex d.lgs. 231/2022 dalla data di notifica della citazione sino al relativo soddisfo.
Alla luce di tutto quanto suesposto, in base ai principi sopra indicati, esaminata la do- cumentazione depositata e le deduzioni delle parti, la domanda così come avanzata dalla va accolta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successivo D.M. n. 147/2022 e dei minimi per la agevole fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa
Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla in perso- Parte_1 na del legale rapp.te p.t., nei confronti di , disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, così provvede:
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• Accoglie la domanda proposta dalla in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., nei confronti di , e per l'effetto: Controparte_1
- Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 10.805,50 e degli
[...] interessi ex d.lgs. 231/2022 maturati e maturandi su tale somma dalla data di notifica della citazione sino al relativo soddisfo;
• Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., spese che si liquidano in € Controparte_4
3.397,00, per competenze, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore anti- statario.
Così deciso in Napoli, 11.12.2025
Il giudice on. Dott.ssa Annalisa Speranza
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Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, decide la causa come da sentenza che segue.
r.g.a.c. P.IVA_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 20893 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - somministrazione
TRA
, (P. VA ), in persona del legale rapp.te p.t. Sig. Parte_1 P.IVA_2
con sede in Santa Maria a Vico (CE) alla via Appia Antica n. 444, Parte_2 elett.te domiciliata in Napoli alla Piazza G. Bovio n.14, presso lo studio dell'avv. An- drea Gaudino, c.f. , dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di man- C.F._1 dato allegato in atti;
PEC: Email_1
ATTRICE
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E
, (CF ), elett.te dom.to in Sant'Antimo Controparte_1 C.F._2
(NA) alla Via G. Carducci n. 12, presso lo studio dell'avv. Felice Bianco, (cod. fisc.
), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti;
C.F._3
PEC: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come rassegnate nelle note in sostituzione di udienza del 27.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla è fondata e, pertanto, va accolta per i Parte_1 motivi di seguito indicati.
In via del tutto preliminare è da rilevarsi che la presente procedura trae origine dal ricor- so in riassunzione della causa incardinata innanzi al Tribunale di Napoli Nord avente
R.G. 13810/2021, a seguito della sentenza n. 2060/2022 emessa in data 31/05/2022, con cui detto Tribunale dichiarava la propria incompetenza e, per l'effetto la nullità del de- creto ingiuntivo n. 4162/2021 emesso in data 21/10/2021, concedendo termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Napoli competente.
Ancora in via preliminare è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata l'eccezione di prescrizione del credito.
Sul punto deduceva che la pretesa creditoria di cui alla fattura n.1695 Controparte_1 del 07/02/2021 si riferiva ad un conguaglio relativo a consumi effettuati fino al
07/02/2019 e non oltre, rispetto al quale risultava interamente decorso il termine bienna- le di prescrizione previsto dalla normativa vigente in materia di consumi di energia che, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione ARERA del 13 novembre 2018, n.
569/2018/R/com, si applica a prescindere dal livello di tensione delle reti nel caso vi sia responsabilità del distributore, superando, così, la distinzione tra fornitura in media e bassa tensione operata dall'art. 3 della deliberazione ARERA n. 97/2018/R/com del
22/02/2018, abrogato.
Invero, la prescrizione breve è stata introdotta dall'articolo 1, comma 4 della Legge di bilancio 2018 secondo cui: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le mi- croimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 20031, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il vendito-
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re, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del tra- sporto e con gli altri soggetti della filiera”. A sostegno di tanto, secondo pacifico orien- tamento giurisprudenziale, “…il potere normativo dell'Autorità per l'energia elettrica si può concretizzare anche nella previsione di prescrizioni che possono integrare, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche derogando a norme di legge, ma soltanto qualora queste ultime siano meramente dispo- sitive e tale potere sia espressamente previsto dall'Autorità stessa a tutela del consuma- tore”(cfr. Cass., sez. VI-3 civ. n. 10730 del 27 giugno 2012). È chiaro, quindi, che il termine di prescrizione da applicare è effettivamente quello biennale, ma tale termine, nella specie, non è decorso, considerata la lettera di messa in mora interruttiva della pre- scrizione emessa dalla società attrice a firma dell'avv. Andrea Gaudino in data
15.06.2021, nonché la circostanza secondo cui le fatture allegate dalla Parte_1 risultano essere state emesse nell'anno 2021. Sul punto, infatti, contrariamente a quanto asserito dal convenuto, la deliberazione ARERA 97/2018/R/com, applicando le norme introdotte con la legge di bilancio 2018, individua il decorso del termine per la prescri- zione biennale nel momento in cui i venditori, nella specie E-Distribuzione di energia, sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regola- zione vigente. Nel caso di specie, quindi, la fattura in esame n. 1695 del 2021, denomi- nata “ricalcolo dei consumi 05/2017 – 09/2019”, veniva emessa dalla servizi in Pt_1 data 07/02/2021, allorquando il distributore forniva le relative misurazioni e ricalcoli dei consumi, momento quest'ultimo a partire dal quale deve considerarsi decorrente il termine di prescrizione, nella specie, quindi, non maturato.
Del pari deve ritenersi infondata e va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva della sollevata dal convenuto. Parte_1
Sul punto, infatti, deve osservarsi che la legittimazione attiva e passiva costituisce una condizione dell'azione che va verificata esclusivamente in relazione alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa azionata.
Nel caso di specie, la società attrice ha agito in giudizio quale soggetto venditore di energia elettrica, deducendo l'esistenza di un rapporto di somministrazione intercorso con il e producendo, a sostegno della propria pretesa, la documentazione relativa CP_1 alla fornitura nonché le fatture emesse per i consumi riferiti all'utenza a lui intestata. È pacifico che, nell'attuale as setto del mercato elettrico, a seguito della liberalizzazione operata dal D. Lgs. n. 79/1999, devono tenersi distinti il soggetto venditore di energia,
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nella specie titolare del rapporto contrattuale con l'utente finale e Parte_1
[... legittimato a pretendere il pagamento del corrispettivo, dal soggetto distributore (
, incaricato della gestione della rete, della rilevazione dei consumi Controparte_2
e della trasmissione dei relativi dati al venditore.
Deriva da tanto che non potendo le contestazioni del convenuto, incentrate sulla pretesa riferibilità delle rilevazioni dei consumi al diverso soggetto distributore, incidere sulla titolarità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, il venditore Parte_1 resta in ogni caso l'unico creditore del corrispettivo nei confronti del cliente finale e, quindi, legittimato attivo.
Tanto premesso, nel merito, giova ricordare che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di riparto dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in ipotesi di inadempimento, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure dalla causa non imputabile che abbia reso impossibile la prestazione (Cassazio- ne Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, nel caso di specie, tale inadempimento può dirsi sufficientemente provato dalla società attrice la quale forniva sufficienti elementi probatori a sostegno del proprio cre- dito.
A fondamento della propria pretesa, infatti, la depositava in giudizio il Parte_1 contratto di fornitura “Micro” n. 1744/2088 sottoscritto e firmato in data 23/01/2017 da
, titolare della ditta sita in Qualiano (NA) alla via Campana n. 34, Controparte_1 avente ad oggetto la somministrazione dei servizi di elettricità a partire dal 01/05/2017
(cfr. doc.
9- fasc. parte attrice). Da detto contratto scaturiva un credito di € 10.805,50, oltre interessi legali ex d.l. 231/2002, in favore della società venditrice, per effetto delle fatture n. 61118/19 di € 380,50 e della fattura n. 1695/21 di € 10.425,00, depositate in giudizio dalla a fondamento del credito, nella specie, mai pagate, né Parte_1 contestate dall'opponente, come da messa in mora con ricevuta a/r agli atti (cfr. all.ti 2,
6 e 8 – fasc. parte attrice).
Sul punto preme osservare che le fatture sono elementi che, se non supportati da ulterio- ri documenti probatori, non comprovano autonomamente la pretesa creditoria avanzata,
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essendo le stesse documenti unilaterali e provenienti dalla parte che vuole giovarsene.
Questi ultimi non possono, pertanto, costituire prova in favore della stessa, né determi- nare un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte, contro la quale è pro- dotto, contesti il diritto anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. A sostegno di ciò, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “la prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è quella che dei fatti costitutivi del vantato diritto può trarsi da qualsiasi documento degno di fede quanto all'autenticità, onde una simile prova può anche avere efficacia assoluta quanto all'esistenza e validità dei fatti giuridici che nel documento si trovano asseriti restando salvo per altro nel giu- dizio di opposizione che è di cognizione piena lo stabilire la completezza o meno della documentazione fornita dal creditore” (cfr. ex multis Cass. Civ. 13.07.1977 n. 3150 e
Cass. Civ. n. 9685/2000).
Nel caso di specie, però, le fatture prodotte dalla società attrice a fondamento della pro- pria pretesa risultano corredate da ulteriori documenti probatori, in quanto la
[...] depositava in giudizio gli estratti autentici delle scritture contabili autenticate Parte_1 dal Notaio Dott.ssa e la lettera di messa in mora con ricevuta a/r, docu- Persona_1 menti questi ultimi, prima del presente giudizio, mai contestati da , con Controparte_1 la conseguenza che è da applicarsi il principio sancito dall'art.115 c.p.c., in forza del quale la mancata o generica contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante che rende la circostanza pacifica tra le parti e, dunque, neppure bisognevole di prova, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia con- trollo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (cfr. Cass., civ., sez. VI, 21/8/2012).
A tanto si aggiunga che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legitti- mità, nei contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante la lettura dei contatori individuali è assistita da una mera presunzione di veridicità. Pertanto, solo in caso di contestazione da parte del somministrato, grava sull'ente somministrante, an- che se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza del richiesto all'importo riportato in fattura (Cass. civ., sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cass. civ., sez.
III, 16/06/2011, n. 13193).
Deriva da tanto che, sarebbe stato onere della provare l'entità del Parte_1 dovuto relativamente al periodo indicato nelle fatture, nonché fornire la prova circa la correttezza della contabilizzazione dei consumi operati, così come della corrispondenza
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tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, unicamente a fronte di una tempestiva contestazione del convenuto, contestazione che, nel caso di specie, non vi è stata.
Ad integrazione della propria pretesa, la depositava in giudizio altresì Parte_1 le condizioni generali di contratto debitamente sottoscritte dal convenuto, a riprova del- la perfetta conoscenza e dell'accettazione del contenuto degli obblighi contrattuali da parte dello stesso ed in cui, all'art. 4, espressamente dichiarava: “Il Distributore misura il consumo del Gas Naturale, in metri cubi, mediante il gruppo di misura di sua pro- prietà. Il corrispettivo dovuto dal cliente indicato in fattura è determinato sulla base dei consumi rilevati mensilmente dal personale incaricato dal Distributore per la lettura ovvero, se richiesto, comunicati dal Cliente al Fornitore tramite autolettura, secondo le modalità ed i tempi indicati dal fornitore. Il Fornitore comunica l'eventuale non atten- dibilità dell'autolettura comunicata dal Cliente. Tale modalità (autolettura) è valida ai fini della fatturazione a conguaglio salvo successiva rettifica a seguito di lettura effetti- va da parte del Distributore. Applicando quanto stabilito dalla delibera ARG/ gas n.
64/09 "Approvazione del Testa integrato delle attività di vendita al dettaglio dl gas na- turale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane 1 TING" e succes- sive modifica e integrazioni, in caso di incongruenza tra i dati di consumo forniti dal cliente e quelli del distributore, prevalgono questi ultimi;
il Cliente rimane pertanto obbligato a corrispondere al fornitore quanto da questo ultimo fatturato sulla base dei dati forniti dal Distributore in base al successivo art.
6. Eventuali rettifiche (anche a seguito giudizio) dei dati verranno regolate mediante conguagli/note credito successi- vi”.
Pertanto, la prova dell'erogazione del servizio è legittimamente assolta attraverso la let- tura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e, a fronte del dato riportato in quest'ultimo, infatti, l'utente non può contestare gli addebiti fatturati se non accollandosi l'onere probatorio di dimostrare il malfunzio- namento dell'apparecchio, onere che, nella specie, non è stato assolto da CP_3
[...
.
Infatti quest'ultimo non forniva alcuna prova dei fatti modificativi ovvero estintivi del credito vantato dall'attrice, non avendo lo stesso disconosciuto la firma, a suo dire, apo- crifa da lui apposta sul contratto di somministrazione e, peraltro, come detto, non aven- do mai contestato prima del presente giudizio l'esistenza di del rapporto contrattuale con la né la corretta esecuzione della somministrazione da parte di Parte_1
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quest'ultima, né tanto meno, l'abnormità delle fatture ovvero la sproporzione dei calcoli effettuati e l'eventuale malfunzionamento del contatore.
Sul punto, come detto, nel rapporto di somministrazione, in cui i consumi sono contabi- lizzati mediante un contatore, la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraver- so la sua lettura, che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass.
Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ. n. 17041 del 2.12.2002). Pertanto, incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione, nella specie il convenuto, dare la prova contra- ria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito e che ben possono le presunzioni (come quella di veridicità della contabilizzazione dei con- sumi in esame) assurgere anche ad unica fonte del suo convincimento, costituendo una
“prova completa” (cfr. Cass., Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass. Sez. Un.,
24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834). Orbene, nel caso che ci occupa, tale onere non è stato assolto da , il quale non de- Controparte_1 positava in giudizio alcuna prova idonea a far venir meno la presunzione di veridicità dei consumi riportati dal contatore e posti a fondamento delle fatture azionate dalla
Parte_1
Deriva da tanto che, il credito azionato per la somministrazione dell'energia nella misu- ra riscontrata dai dettagliati consumi riportati in ogni fattura deve ritenersi esistente e che l'ammontare dei debiti, come quantificato dall'attrice, risulta corretto nella somma di €10.805,50, sulla quale somma devono essere riconosciuti gli ulteriori interessi ex d.lgs. 231/2022 dalla data di notifica della citazione sino al relativo soddisfo.
Alla luce di tutto quanto suesposto, in base ai principi sopra indicati, esaminata la do- cumentazione depositata e le deduzioni delle parti, la domanda così come avanzata dalla va accolta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successivo D.M. n. 147/2022 e dei minimi per la agevole fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa
Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla in perso- Parte_1 na del legale rapp.te p.t., nei confronti di , disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, così provvede:
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• Accoglie la domanda proposta dalla in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., nei confronti di , e per l'effetto: Controparte_1
- Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 10.805,50 e degli
[...] interessi ex d.lgs. 231/2022 maturati e maturandi su tale somma dalla data di notifica della citazione sino al relativo soddisfo;
• Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., spese che si liquidano in € Controparte_4
3.397,00, per competenze, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore anti- statario.
Così deciso in Napoli, 11.12.2025
Il giudice on. Dott.ssa Annalisa Speranza
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