CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1916/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 1113/2025 depositato il 13/01/2025, avverso la sentenza n.
1/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2026 depositato il
Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso diretto a Roma Capitale, depositato in Corte il 13.1.2025 con raccomandata spedita il 30.12.2024, la sig.ra Ricorrente_1, personalmente, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di accertamento n. 112401459 828 di € 1.833,00 relativo a Tari e Tefa anni di imposta dal 2018 al 2023, notificato il 16.11.2024, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese. Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto la invalidità della pretesa, essendo residente ad Afragola e risultando l'immobile di Roma oggetto della pretesa tassazione regolarmente locato con contratto registrato del 25.9.2018.
Si è costituita in giudizio il Comune resistente con memoria depositata in data 20.1.2025 contestando la fondatezza del proposto gravame di cui chiedeva il rigetto. Deduceva la legittimità della pretesa essendo la ricorrente proprietaria dell'immobile, non avendo la stessa mai presentato denuncia di attivazione dell'utenza agli uffici competenti, e non essendo decorso il termine di decadenza e di prescrizione considerata la sospensione dei termini dal 8 marzo al 31 maggio disposta L'articolo 67 del Dl 18/2020, in piena emergenza
Covid .
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è inammissibile.
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità del ricorso, attesa la assenza di prova della tempestiva notifica del ricorso, posto che agli atti risulta solo allegata la relata di notifica pec del 18.11.2024 che riporta la diversa dizione istanza autotutela e non quella del ricorso.
Né elementi diversi emergono neppure dalla costituzione dell'ente resistente, che nulla riporta.
Inoltre anche a voler ritenere che la stessa notifica si riferisca al ricorso depositato, comunque lo stesso appare inammissibile per la tardività della costituzione in giudizio, non essendosi la ricorrente costituita in giudizio nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica previsto dall'art. 22 dlgs 546/1998, ossia entro il
18.12.2024, posto che il ricorso risulta depositato solo il 30.12.2024 data di invio della raccomandata.
Invero trattandosi di ricorso notificato dopo il 1 gennaio 2024 non si applica più la sospensione per la c.d. mediazione prevista dall'allora art. 17 bis stesso decreto legislativo.
Invero, con il decreto legislativo n. 220 del 2023 art. 2, comma 3 lett a, è stata abrogata la disciplina della cosiddetta “mediazione tributaria”, con decorrenza dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario. giacché l'istituto è stato ritenuto inidoneo a ridurre l'impatto delle liti di minor valore sui numeri del contenzioso fiscale
Attesa la tardività della costituzione di parte resistente, e il mancato rilievo della tardività, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Roma 21/1/2026
il Relatore
AR ON
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 1113/2025 depositato il 13/01/2025, avverso la sentenza n.
1/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2026 depositato il
Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso diretto a Roma Capitale, depositato in Corte il 13.1.2025 con raccomandata spedita il 30.12.2024, la sig.ra Ricorrente_1, personalmente, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di accertamento n. 112401459 828 di € 1.833,00 relativo a Tari e Tefa anni di imposta dal 2018 al 2023, notificato il 16.11.2024, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese. Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto la invalidità della pretesa, essendo residente ad Afragola e risultando l'immobile di Roma oggetto della pretesa tassazione regolarmente locato con contratto registrato del 25.9.2018.
Si è costituita in giudizio il Comune resistente con memoria depositata in data 20.1.2025 contestando la fondatezza del proposto gravame di cui chiedeva il rigetto. Deduceva la legittimità della pretesa essendo la ricorrente proprietaria dell'immobile, non avendo la stessa mai presentato denuncia di attivazione dell'utenza agli uffici competenti, e non essendo decorso il termine di decadenza e di prescrizione considerata la sospensione dei termini dal 8 marzo al 31 maggio disposta L'articolo 67 del Dl 18/2020, in piena emergenza
Covid .
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è inammissibile.
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità del ricorso, attesa la assenza di prova della tempestiva notifica del ricorso, posto che agli atti risulta solo allegata la relata di notifica pec del 18.11.2024 che riporta la diversa dizione istanza autotutela e non quella del ricorso.
Né elementi diversi emergono neppure dalla costituzione dell'ente resistente, che nulla riporta.
Inoltre anche a voler ritenere che la stessa notifica si riferisca al ricorso depositato, comunque lo stesso appare inammissibile per la tardività della costituzione in giudizio, non essendosi la ricorrente costituita in giudizio nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica previsto dall'art. 22 dlgs 546/1998, ossia entro il
18.12.2024, posto che il ricorso risulta depositato solo il 30.12.2024 data di invio della raccomandata.
Invero trattandosi di ricorso notificato dopo il 1 gennaio 2024 non si applica più la sospensione per la c.d. mediazione prevista dall'allora art. 17 bis stesso decreto legislativo.
Invero, con il decreto legislativo n. 220 del 2023 art. 2, comma 3 lett a, è stata abrogata la disciplina della cosiddetta “mediazione tributaria”, con decorrenza dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario. giacché l'istituto è stato ritenuto inidoneo a ridurre l'impatto delle liti di minor valore sui numeri del contenzioso fiscale
Attesa la tardività della costituzione di parte resistente, e il mancato rilievo della tardività, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Roma 21/1/2026
il Relatore
AR ON