Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n.97/25
EPVBBLICA
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Guido Federico - Presidente
Dott.ssa Anna Bora - Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti - Consigliere rel.
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento civile di opposizione ex art. 5 ter L.89/2001 iscritto al n.
R.G. 97/2025 V.G
Promosso da
C.F. 1 ), nato a [...] il (C.F. 1 Parte 1
10/01/1981 e residente a [...];
2. Parte_2 (C.F. C.F. 2 nata a [...] il
21/12/2004 e residente a [...], Parte_3
C.F. 3 nato a [...] il [...] e
[...] (C.F.
residente a [...], Parte_4 (C.F.
C.F. 4 ) nata a JESI il 13/04/1969 e residente a Persona_1 nato aCASTELBELLINO, Via Gramsci n. 92 quali eredi di
IR (MC) il 14/05/1969 e deceduto a Jesi il 19/01/2024, codice fiscale
C.F._5
il 24/08/1973 e residente a [...];
4. Parte_6 (C.F. C.F. 7 nato a [...] il
26/05/1971 e residente a [...];
5. CP_1 (C.F. C.F._8 ), nato a [...]SI il
15/01/1979 e residente a [...], Contrada Pozzo n. 17; 6. Controparte_2 (C.F. C.F. 9 ), nata a [...]
il 05/11/1962 ed ivi residente in [...];
nato a [...] il 7. Controparte_3 (C.F. C.F. 10
14/12/1950 e residente a [...];
) nato a [...] il 8. Controparte_4 (C.F. C.F. 11
15/08/1971 e residente a [...], Frazione Colognola n. 22/a;
Controparte_5 (C.F. C.F._129. ) nato a [...]
ROBERTO il 27/07/1964 e residente a [...];
10. CP_6 (P.IVA P.IVA_1 (C.F. P.IVA_1 ) con sede a
CINGOLI (MC), Località Cerrete Collicelli snc in persona del legale rappresentante Controparte_7 ;
rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea V.A. Speciale e dall'Avv. Alessandro
Pantanetti
opponenti
Contro
'in persona del Sig (C.F. P.IVA_2 Controparte_8
CP_9 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Ancona
Opposta
OSSERVA
I ricorrenti hanno proposto opposizione ex art. 5 ter I. 89 del 2001 avverso il decreto n. 149/2025, pubblicato in data 20.1.2025, con il quale il [...] è stato condannato a versare nei soli confronti degli eredi di Controparte_8
di ' Parte_6 di CP_2 di Parte_5 Persona_1
e di le somme meglio indicate in dispositivo oltre Controparte_5
[...]
interessi legali e spese della procedura, in relazione alla procedura pendente innanzi al Tribunale di Macerata.fallimentare della CP_10
Gli opponenti la cui domanda è stata rigettata ( Parte_1 CP_1
Controparte_3 ed Controparte_4 hanno dedotto l'erroneità del
[...]
provvedimento opposto nella parte in cui, nel determinare il valore della causa, si fa riferimento all'importo ammesso al passivo dedotto il pagamento ricevuto dall'INPS, ritenendo insussistente il pregiudizio ai sensi dell'art 2 sexies lett G della legge n. 89 del 2001, mentre invece, si sarebbe dovuto far riferimento all'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione.
Gli opponenti hanno, poi, dedotto la violazione dell'art. 2 della L. 89 del
2001, avendo il giudice erroneamente determinato la durata del giudizio presupposto e, conseguentemente, il quantum da corrispondersi a titolo di indennizzo, sottraendo, ai fini del computo della durata della procedura fallimentare, la c.d. sospensione covid -19 e, quindi, il periodo tra l'8 marzo e l'11 maggio 2020 (mesi due e giorni quattro) ai sensi dell'art. 83 comma 10 del D.L.18/2020.
L'opponente CP_6 la cui domanda è stata rigettata, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui gli è stata negata la titolarità del diritto a ricevere l'equa riparazione.
Gli opponenti censurano, infine, anche la decorrenza degli interessi come indicata nel decreto opposto. Il Controparte_8 non si è costituito, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'opposizione proposta.
Quanto al primo motivo di censura, il giudice dell'equa riparazione ha ritenuto che il valore della causa, con riferimento alla domanda proposta da
Parte_1 CP_1 Controparte_3 ed Controparte_4 fosse irrisorio, tenuto conto dell'avvenuto pagamento di parte del credito da parte dell'INPS, ritenendo che detto valore fosse appunto da riferirsi al diritto di credito originariamente insinuato al passivo, ma nella misura che residuava all'esito del pagamento tempestivo da parte dell'Inps, ritenendo, quindi, in difetto di prova contraria, la carenza di un patimento di consistenza apprezzabile, ovvero suscettibile di essere bisognevole di ristoro.
Gli opponenti, invece, come sopra evidenziato, sostengono che si debba far riferimento al credito oggetto di insinuazione.
Al riguardo, la Suprema Corte, sez II, con la pronuncia n. 1103 del
16.1.2025, ha condivisibilmente ritenuto che, per individuare il "valore della causa" ex art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89/2001, deve farsi ricorso al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. e, quindi, all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo, così come, per le opposizioni in ipotesi di esecuzione individuale, deve considerarsi il valore del credito per cui si procede, come indicato dall'art. 17 cod. proc. civ. (sull'applicazione dell'art. 17 cod. proc. civ., Cass. Sez. 2, n. 24362 del 04/10/2018).
In particolare, ha stabilito che, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2, legge fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96
e 99 legge fall.), a nulla, a tal fine, rilevando la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (artt. 110 ss. legge fall.) (così Cass.
Sez. 2, n. 10176 del 2018).
Deve, però, darsi atto che, in difformità di questo orientamento, in altre pronunce, è stato, invece, dato rilievo ai pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno, sicché, quando l'importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l'indennizzo da superamento della soglia ragionevole è stato parametrato all'effettiva entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta (Cass. Sez. 2, n. 4746 del 2024; Cass. 18 maggio 2022
n. 15966; Cass. 15 marzo 2022 n. 8402; Cass. 4 ottobre 2021 n. 26858,
quest'ultima massimata). Deve, però, condividersi quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata, atteso che il danno da irragionevole durata, consistendo nel patema conseguente all'instaurazione della lite, non può che coincidere con il valore economico in bilico all'instaurazione e per tutta la pendenza della lite, fino all'accertamento del giudice, che segna il limite della sovracompensazione da scongiurare, con la conseguenza che, perché nell'insinuazione al passivo del fallimento la "pendenza giudiziaria" si determina con l'istanza di ammissione del creditore che, da tale momento, diventa parte della procedura, fino a che, con il provvedimento di ammissione, il suo credito non risulta accertato (Cass. Sez. 6 - 2, n. 13819 del 06/07/2016, con indicazione dei precedenti;
Sez. 2, n. 324 del
05/01/2024) è proprio con riferimento al valore di questi due momenti, la presentazione dell'istanza e il provvedimento di ammissione, che devono essere individuati i limiti di valore dell'indennizzo liquidabile di cui al terzo comma dell'art. 2 bis.
"La parziale e successiva soddisfazione del credito, seppure avvenuta nel tempo in cui ancora la lite aveva una durata ragionevole, può, invece, riverberare i suoi effetti sull'individuazione della misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione. Diversamente non può ritenersi neppure considerando la possibilità di esperimento, da parte del lavoratore creditore del fallito, dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, di cui alla legge n. 297 del
1982 ed al D.Lgs. n. 80 del 1992: questa Corte ha, infatti, già escluso che l'azione del lavoratore nei confronti dell' Garanzia in caso di CP_11
fallimento del datore di lavoro possa rilevare nella sede della valutazione del danno da irragionevole durata del procedimento concorsuale, non soltanto in sede di quantificazione della misura dell'indennizzo complessivo (e, perciò, a prescindere dalla portata del ritardo) ma, addirittura, costituendo condizione per la sua insorgenza;
negligenze, indifferenza e ritardo nel far ricorso a strumenti che possano consentire la realizzazione alternativa dell'interesse alla base della azione-originante il processo irragionevolmente durato sono, invero, dati certamente rilevanti, ma soltanto per giustificare una eventuale decurtazione del minimo annuo (fermo restando che l'onere di provare detta inerzia compete all'Amministrazione, al fine di argomentare da essa la minore penosità dell'attesa per la definizione del processo)" (Cassazione civile sez.
II, 16/01/2025, (ud. 17/10/2024, dep. 16/01/2025), n.1103).
Ne discende che, in accoglimento dell'opposizione, dovrà riconoscersi agli opponenti il diritto all'indennizzo come richiesto.
Orbene:
Parte_1 è stato ammesso allo stato passivo del fallimento per la somma complessiva di euro 7.928,15 con il privilegio di cui al n.1 dell'art. 2751 bis c.c.; all'esito dell'ammissione (e in data non specificata dal ricorrente), il medesimo ha ricevuto dall'INPS il pagamento della somma di euro 7.403,00, sì da conservare un credito di euro 525,11, poi soddisfatto in sede di esecuzione del progetto di ripartizione parziale in misura del 27,31%;
CP_1 è stato ammesso allo stato passivo del fallimento per la somma complessiva di euro 6.695,00 con il privilegio di cui al n.1 dell'art. 2751 bis c.c.; all'esito dell'ammissione (e in data non specificata dal ricorrente), il medesimo ha ricevuto dall'INPS il pagamento della somma di euro 6.209,12, sì da conservare un credito di euro 485,88, poi soddisfatto in sede di esecuzione del progetto di ripartizione parziale in misura del 27,31%;
Controparte_3 è stato ammesso allo stato passivo del fallimento per la somma complessiva di euro 6.392,00 con il privilegio di cui al n.1 dell'art. 2751 bis c.c.; all'esito dell'ammissione (e in data non specificata dal ricorrente), il medesimo ha ricevuto dall'INPS il pagamento della somma di euro 5.842,57, sì da conservare un credito di euro 594,43, poi soddisfatto in sede di esecuzione del progetto di ripartizione parziale in misura del 27,31%;
Controparte_4 è stato ammesso allo stato passivo del fallimento per la somma complessiva di euro 21.723,00 con il privilegio di cui al n.1 dell'art. 2751 bis c.c.; all'esito dell'ammissione (e in data non specificata dal ricorrente), il medesimo ha ricevuto dall'INPS il pagamento della somma di euro 21.518,67, sì da conservare un credito di euro 204,33, poi soddisfatto in sede di esecuzione del progetto di ripartizione parziale in misura del
27,31%.
Deve allora osservarsi che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo in data
28.9.2004, mentre il fallimento è stato dichiarato chiuso in data 7.3.2024.
La procedura fallimentare, dunque, ha avuto una durata complessiva di 19 anni 5 mesi e 7 giorni computati, appunto, dalla data del 28.9.2004 (in assenza della data di deposito della domanda di ammissione, si procederà al calcolo dalla data di verifica ed ammissione allo stato passivo) alla data del
7.3.2024 [data del decreto di chiusura della procedura fallimentare];
rilevato che, secondo quanto previsto dall'art 2 della L. 24 marzo 2001 n 89, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni;
ritenuto, quindi, che il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevolezza per 13 anni e 5 mesi e 7 giorni;
va, quindi, ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente alla eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, della irragionevole durata dei processi, non ricorrendo, nel caso in esame, circostanze particolari che ne inducono ad escluderne l'esistenza (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n.29050).
Quanto all'indennizzo, anche in considerazione dell'importo residuato a seguito del pagamento dell'Inps, si ritiene equo liquidare in favore di ciascuno degli opponenti la somma di €. 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, considerata la natura degli interessi coinvolti, nonché
l'entità del credito ammesso al passivo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (in considerazione della natura indennitaria del relativo credito, riguardando la disposizione dell'art. 1284 IV comma c.c. invocato dalla
-
parte ricorrente le obbligazioni da contratto, Cass. n. 28409/2018;
-
10096/2023);
Deve poi evidenziarsi che non sono ravvisabili ragioni per aumentare né per ridurre l'indennizzo come sopra determinato, in base all'art. 2 bis commi 1, 1 bis, 1ter L. cit. e che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all'art. 2 quinquies, sexies e septies L. n. 89/2001 e che la somma come sopra liquidata non è superiore ai limiti determinati ex art. 2 bis comma 3 L.
89/2001, ragion per cui deve riconoscersi ad ogni opponente la somma di euro 5200.00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Gli opponenti la cui domanda è stata accolta (eredi di Persona_1
Parte_5 Parte_6 ) Controparte_2 e Controparte_5
censurano il decreto opposto nella parte in cui ha determinato la durata del giudizio presupposto, sottraendo, ai fini del computo della durata della procedura fallimentare, la c.d. sospensione covid -19 per il periodo tra l'8 marzo e l'11 maggio 2020 (mesi due e giorni quattro) ai sensi dell'art. 83 comma 10 del D.L.18/2020 e nella parte in cui, nel determinare il quantum, ha applicato il disposto di cui all'art 2 bis comma 3, calcolando il "valore della causa" nei limiti del credito residuo all'esito del pagamento dell'INPS.
Orbene, con riferimento all'invocata normativa emergenziale, l'art. 83 c. 1
d.l. 18/2020, prevede che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio", termine successivamente prorogato al 11.5.2020.
Ad avviso del collegio, nelle procedure concorsuali, stante la particolare natura di detti procedimenti, non è operativa la sospensione prevista dalla citata normativa, anche a prescindere dal fatto che dagli atti prodotti non risulta vi sia stato alcun rinvio o sospensione di un sub-procedimento inerente alla procedura fallimentare presupposta.
Deve, invero, ritenersi che "la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dal
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito, con modificazioni,
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti" (Cass. Pen. 2647/2021 del
29/09/20221), principio che, sebbene riferito alla materia penale, questa
Corte ritiene applicabile anche al caso di specie. Ne discende che il periodo de quo non dev'essere detratto dalla durata complessiva del procedimento in questione, tenuto conto che la c.d. sospensione Covid non ha determinato il rinvio di alcuna udienza, né di altri incombenti.
Quanto, poi, al valore della causa deve richiamarsi quanto sopra osservato, con la conseguenza che deve considerarsi il credito di cui alla domanda di ammissione al passivo, di talché, in considerazione del fatto che il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevolezza per
13 anni e 5 mesi e 7 giorni, deve riconoscersi per tutti gli opponenti la somma di euro 5.200.00 (400 x 13 anni di ritardo), senza applicazione del disposto di cui all'art 2bis comma 3, atteso che per tutti gli opponenti il credito oggetto di domanda di ammissione al passivo era superiore alla misura dell'indennizzo come sopra individuata.
Sulla somma de qua decorreranno gli interessi legali dal momento della domanda, non potendosi condividere quanto statuito dal primo giudice in merito alla decorrenza degli interessi ed anzi dovendosi ribadire quanto affermato in più occasioni dalla Suprema Corte, in materia di liquidazione dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo presupposto, ovverosia che stante il carattere indennitario dell'obbligazione, gli interessi legali possono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione (v., tra le altre, Cass. civ. 25/11/2011 n. 24962), in applicazione del principio secondo il quale gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, con esclusione di ogni rivalutazione monetaria.
(Cass civ ord 10096/2023)
Quanto all'opposizione proposta da CP_6 effettivamente dalla disamina della documentazione depositata con il ricorso introduttivo, non emergeva a che titolo detta società chiedeva l'indennizzo, dal momento che il progetto di ripartizione finale contemplava la sola e non era datoParte_7 comprendere il rapporto tra le due compagini societarie. Nel presente giudizio di opposizione, l'opponente ha depositato documentazione da cui si evince che il 30.4.2009 la società ammessa al passivo, Parte_7 ha mutato forma e denominazione, diventando
Controparte_12 e che, in data 27.12.2023, con decorrenza dal
1.1.2024, quest'ultima è stata cancellata per conferimento nella CP_6
Orbene, ritiene il collegio che soggiace al termine perentorio stabilito dall'art. 4 legge n. 89/01 unicamente il deposito nella cancelleria della Corte d'Appello adita del ricorso avente i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., richiamato dal primo comma dell'art. 3 stessa legge e che, quindi, il deposito degli atti e dei documenti elencati nel terzo comma del medesimo articolo può sopravvenire in qualunque momento utile e quindi, anche nella presente fase di opposizione, in considerazione della natura unitaria del procedimento.
Parte_7 è stata ammessa alloNe discende che risultando dagli atti che stato passivo del fallimento per la somma complessiva di euro 8.737,78, anche per la stessa opponente, per le ragioni sopra indicate, ritenuto che il procedimento presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevolezza per anni
13 mesi 5 e giorni 7, va ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale, stimato, richiamate le considerazioni sopra svolte con riguardo agli altri opponenti, in complessivi euro 5200.00.
La regolazione delle spese della presente fase processuale deve avvenire alla luce della soccombenza, con riferimento ai valori minimi alla luce del decisum
(con esclusione della fase di trattazione coincisa con quella decisionale) e con l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 e la diminuzione prevista dal quarto comma dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 poiché lo svolgimento dell'attività difensiva non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
A tal riguardo deve richiamarsi l'orientamento da ultimo assunto dalla
Giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che "In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese processuali a carico del soccombente, in caso di accoglimento della domanda in sede di opposizione ex art.
5-ter 1. n. 89/2001, è da commisurare all'entità dell'indennizzo riconosciuto mediante una determinazione unitaria per entrambe le fasi, monitoria e collegiale, avendo riguardo ai parametri previsti dalla tabella 12 del DM n. 55/2014 e tenendo in considerazione la semplicità
e la ripetitività delle controversie in materia." (cfr Cass civ 3.9.2024 n. 23630)
Infine, deve trovare applicazione il principio secondo cui "in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard, sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014, va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda, o alla condanna, di importo più elevato (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10367 del 17/04/2024)".
Da ultimo, quanto alla determinazione del quantum, va precisato come il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001
vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (cfr. cassazione civile 15493 del 21/07/2020;
Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass.
Sez. 6 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352).
Le spese andranno liquidate in favore degli avvocati Andrea V.A. Speciale e
Alessandro Pantanetti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma del decreto n. 149/2025 emesso da questa Corte in data 13.1.2025 pubblicato il 20.1.2025 INGIUNGE al Controparte_8 di pagare a titolo di equa riparazione, senza dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, in Parte_1 ; eredi di Persona_1 favore dei ricorrenti,
Parte_6 CP_1 CP_2 Parte_5
[...] Controparte_3 ' Controparte_4 ' Controparte_5
CP_6 la somma di euro 5200.00 ciascuno oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
CONFERMA nel resto il provvedimento opposto.
condanna altresì il predetto CP_8 a rifondere agli opponenti sopra indicati le spese del procedimento, che si liquidano, in favore degli avvocati
Andrea V.A. Speciale e Alessandro Pantanetti dichiaratisi anticipatari, in complessivi €.
4.048.38 per compensi ed in euro 27.00 per esborsi oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP nella misura di legge.
Dispone la comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento al Procuratore Generale della Corte dei Conti nonché al
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 5 comma
IV L. n. 89/2001.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Presidente
Dr. Guido Federico