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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/07/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 417/2024 RG
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di OV, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 417/2024 R.G. promossa da
con l'avv. LUCCHIN STEFANIA _1 ricorrente contro
con gli avv.ti ROSSINI ANNA e BUCCI RICCARDO Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente come da foglio di pc depositato l'1.5.2025:
Nel merito 2
1. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori in via Per_1 Per_2 Per_3 tra loro condivisa, con collocamento presso la madre.
2. Confermare le condizioni già in atto quanto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori:
a) il lunedì e il martedì con la madre;
b) il mercoledì e il giovedì con il padre;
c) week end alternati: dal venerdì alla lunedì mattina, con l'accompagnamento a scuola;
d) per il periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni;
e) una settimana con ciascuno dei genitori a Natale, alternando dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al
6.1 di ciascun anno;
f) per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, e a tal fine i genitori provvederanno entro il 20.5 di ogni anno a comunicarsi i periodi di ferie disponibili
3. Confermare l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra , insieme ai mobili e _1 agli arredi che la compongono, individuandola quale l'immobile censito al NCEU Comune di
OV, al Foglio 191, mappale 22, sub 5. Con annesso il portico, almeno nell'uso promiscuo attualmente osservato.
4. Disporre a carico del SI. l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli e nella misura di almeno € 600,00 (€ 200,00 ciascuno), Per_1 Per_2 Per_3 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal provvedimento 3.2.2025, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario al conto identificato dall'IBAN che verrà comunicato.
5. Prevedere la ripartizione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie (scolastiche, ludiche, sportive e mediche) necessarie nell'interesse dei figli, puntualmente documentate e da concordarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di OV, che si allega e si richiama integralmente con le seguenti precisazioni e/o deroghe: costituiscono spese straordinarie i costi per la mensa scolastica, l'iscrizione all'animazione estiva, l'attrezzatura sportiva (abbigliamento compreso) collegata allo sport che i genitori hanno concordemente deciso di far svolgere ai figli, il corredo di cancelleria indicato dalla scuola all'inizio di ogni anno scolastico, l'eventuale abbonamento ai mezzi pubblici per raggiungere la scuola.
6. Con rifusione delle spese di lite.
Conclusioni per parte resistente come da foglio di pc depositato il 30.4.2025
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dato atto che, con sentenza non definitiva
n.1268/2024 pubblicata in data 12.07.2024, il Tribunale di OV ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Controparte_1 _1
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16.07.2016 a OV (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di all'anno 2016, n.90, parte II, serie A), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza,
1- confermare l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Per_3 Per_2 genitori;
2- confermare che i figli trascorreranno con ciascun genitore i seguenti periodi:
il lunedì e il martedì con la madre;
il mercoledì e il giovedì con il padre;
due weekend alternati al mese con ciascun genitore, dal venerdì sino al lunedì mattina;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze di Natale, una settimana con ciascun genitore, alternati dal 23.12 al
30.12 e dal 31.12 al 06.01 di ciascun anno;
durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive;
a tal fine i genitori provvederanno entro il 20.05 a comunicarsi i periodi di ferie disponibili;
3- dato atto che è il SI. a provvedere di fatto al pagamento delle utenze della casa CP coniugale assegnata alla SI.ra , disporre che il padre e la madre provvederanno al CP_2 mantenimento diretto dei figli minori nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore;
4- confermare che entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, ad eventuali spese straordinarie (mediche/scolastiche/sportive, secondo quanto disposto dal
Protocollo del Tribunale di OV) precedentemente concordate e debitamente documentate.
Con vittoria di spese e competenze, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1bis, D.M.
55/2014, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili, iscritto a ruolo in data 22.01.2024 la ricorrente, premesso che:
- in data 16.07.2016 contraeva matrimonio concordatario in OV (PD) con il SI.
, con atto trascritto al n. 90, Serie A, Volume 01 anno 2016, del Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi nascevano tre figli: , in data 06.04.2012, Per_1 Per_3
e in data 17.12.2013; Per_2
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- con decreto del 26.11.2020, il Tribunale di OV omologava le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi e a _1 Controparte_1 definizione della causa n. 6200/2020 R.G.;
- da allora i coniugi non si sono più riconciliati. Ciascuna delle parti intrattiene una relazione stabile con altra persona (che i bambini conoscono e hanno accettato) escludendo così ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro;
- in base alle condizioni di separazione, l'abitazione coniugale, sita in Via Bosco
Pedrocchi n. 71, veniva assegnata alla SI.ra per abitarci con i figli. Al _1 momento della separazione, la casa familiare (di proprietà del resistente e della di lui madre) era costituita da una unità abitativa singola a due piani, interamente occupata dalla famiglia - , con cui conviveva la CP _1 madre del resistente, SI.ra ; Controparte_3
- il SI. si trasferiva in un altro immobile con affaccio sul medesimo cortile CP dell'abitazione coniugale, di proprietà della di lui madre ma, di fatto, continuava ad utilizzare alcuni locali del piano terra dell'immobile assegnato alla SI.ra Pt_1
[...]
- nemmeno la madre del resistente rilasciava l'immobile assegnato ma si riservava l'intero piano terra (fatta eccezione per il portico usato in modo condiviso per parcheggiare delle auto);
- sino alla fine del 2022, nonostante le ripetute richieste rivolte al SI. di CP trasferirsi presso la sua nuova residenza, lo stato di famiglia includeva entrambi i coniugi, i figli, e la SI.ra , esattamente come prima della separazione;
CP_3
- anche il locale garage, dove sono allocate la lavatrice e l'asciugatrice (prima della separazione a disposizione dell'intero nucleo familiare) rimaneva in uso alla SI.ra e al SI. mentre la ricorrente si muniva di altra lavatrice, CP_3 CP che installava al primo piano;
- attualmente il suddetto locale viene utilizzato dalla SI.ra solo per lo _1 scambio con il padre di quanto necessita ai bambini (libri, cartelle, borse sportive, etc.);
- in violazione dell'accordo di assegnazione della casa familiare, quindi, quasi tutto il piano terra, che all'epoca della separazione era qualificato catastalmente come autorimessa, è diventato un'abitazione distinta nella quale si è sistemata la madre del resistente, sottraendola all'immobile oggetto di assegnazione;
- la seconda abitazione, nella quale risiedono la SI.ra ed il SI. è CP_3 CP solo formalmente separata dal resto dell'immobile. Unica è la caldaia per tutto il
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fabbricato, unico è il contatore dell'energia elettrica, così come anche quello del gas e dell'acqua e ciò comporta gravi disagi alla ricorrente, essendo il SI. CP
e la di lui madre a gestire le utenze domestiche;
- altro risvolto sgradevole di questa situazione riguarda la condotta della SI.ra che, pur riservando a sé ed al figlio l'intero piano terra, ha continuato a CP_3 frequentare anche tutti gli altri locali dell'immobile, con quotidiane incursioni nelle zone che avrebbero dovuto essere di esclusiva pertinenza della SI.ra Pt_1
e della prole, mentre la stessa o i figli erano in casa ma, anche e soprattutto,
[...] mentre erano fuori;
- non sono mancati dispetti da parte della SI.ra e, in un paio di CP_3 occasioni, anche aggressioni fisiche a danno della SI.ra , persino in _1 presenza dei nipoti;
- per mettere fine agli ingressi indesiderati, la ricorrente installava un chiavistello sulla porta del primo piano di accesso alle scale che conducono al piano inferiore;
ma con tale chiusura, la SI.ra si precludeva l'accesso al vano scale _1 dove sono allocati i contatori delle utenze domestiche e la caldaia che, pertanto, rimanevano nella piena disponibilità della SI.ra e del SI. La CP_3 CP madre del resistente, per di più, tiene costantemente chiusa la porta che accede al vano tecnico dove è ubicata la caldaia (una porta tagliafuoco, apribile esclusivamente dall'interno dell'abitazione della SI.ra ), precludendo in CP_3 tal modo alla SI.ra la possibilità di accedervi;
_1
- ci sono stati episodi di turbativa riguardanti atti vandalici a danno delle auto parcheggiate in cortile, appartenenti alle persone che frequentano la casa della SI.ra , fatta eccezione per le sole vetture del SI. e della SI.ra _1 CP
. Gesti che hanno lo scopo di indurre la SI.ra ad un rilascio CP_3 _1 spontaneo della casa assegnatale, non essendo presenza gradita alla di lei suocera;
- l'attuale situazione non è ottimale nemmeno per i minori che, quotidianamente, sono costretti a sentire dalla nonna frasi denigratorie sulla mamma ed auspici di disgrazie in cui la stessa possa incorrere e ne sono talmente spaventati da voler accompagnare sempre la madre, quando entra o esce di casa, ove non sia presente altro parente o il di lei compagno, temendo che la nonna possa nuovamente aggredire la loro mamma;
- quanto al contributo al mantenimento della prole, sempre in base alla condizione n. 3 del verbale omologato di separazione, i coniugi concordavano che il padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, provvedesse al
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pagamento di tutte le utenze domestiche e delle imposte connesse alla casa familiare (del resto, egli non avrebbe potuto fare altrimenti, considerata l'impossibilità di distinguere i consumi della ricorrente);
- il resistente, spegnendo frequentemente il riscaldamento o interrompendo la fornitura di energia elettrica ed acqua calda, priva di tali utenze la casa familiare, essendo i contatori e la caldaia dell'intero fabbricato, come su detto, gestiti dal SI. e dalla SI.ra . Ciò avviene, soprattutto, nelle ore o nelle CP CP_3 giornate in cui il resistente sa o presume che i bambini non siano in casa;
- il problema si pone anche quando i figli non si recano a scuola per una ragione estemporanea, oppure quando rientrano nel pomeriggio o al termine di una gita e l'esatto orario di rientro, diverso dalla routine, non viene prontamente comunicato al padre;
- la spiegazione fornita dal SI. è un'invocazione al risparmio per evitare CP gli sprechi quando non c'è nessuno in casa, ma di fatto egli ammette di spegnere la caldaia intenzionalmente;
- la ricorrente è titolare, di un piccolo centro estetico (Magie di Estetica di Pt_1 dalla Via), che gestisce con la madre collaboratrice familiare ed una dipendente;
- nel settembre 2021 ha alienato un appartamento in Ponte San Nicolò, realizzando un prezzo di € 105.000,00, somma che in parte (€ 58.378,01) veniva destinata all'estinzione del residuo mutuo contratto per l'acquisto;
- nel 2022 ha acquistato la nuda proprietà dell'abitazione in cui risiede la madre, SI.ra , che ne è usufruttuaria;
CP_4
- è proprietaria di un'automobile Volkwagen Touran, alimentata a metano e di un motociclo Piaggio;
- a carico della SI.ra vi è un mutuo per l'acquisto dell'immobile _1 suindicato, per l'importo di € 100.000,00, stipulato in data 28.11.2022 che la impegna per 15 anni ad una rata mensile di circa € 770,00, a tasso variabile (il prezzo dell'acquisto, per la parte non finanziata di importo pari ad € 155.000,00, è stato pagato dalla SI.ra che ne è usufruttuaria); CP_4
- il SI. ha proprietà immobiliari in quota indivisa con la madre;
CP
- la sua residenza anagrafica è stabilita nell'appartamento ricavato dall'immobile più esteso assegnato alla ricorrente ed abitato dalla di lui madre, ma di fatto egli abita in un altro fabbricato che sorge accanto, di proprietà della madre e della sorella della stessa, senza sostenere alcun canone o rata di mutuo per la propria sistemazione abitativa;
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- il SI. possiede un'automobile Audi A5 a titolo di locazione finanziaria CP ed è proprietario di due motocicli: un Yamaha T-MAX 500 e un Triumph
Bonneville.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva:
“Nel merito:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
16.7.2016 dai SInori e trascritto in data 19.7.2016 nel registro _1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del medesimo comune, quale atto n. 90, Serie A, Volume 01, anno 2016, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OV di procedere alle dovute annotazioni e incombenze;
2. Affidare i figli e ad entrambi i genitori in via tra loro condivisa, Per_1 Per_2 Per_3 con collocamento presso la madre;
3. Disporre l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra , insieme ai mobili e agli _1 arredi che la compongono, individuandola quale l'immobile censito al NCEU Comune di OV, al Foglio 191, mappale 22, sub 5. Con annesso il portico, almeno nell'uso promiscuo attualmente osservato, e con ordine al SI. di separare effettivamente detta unità immobiliare da CP quella al piano terra, dotandola di impianti e contatori propri.
4. Disporre a carico del SI. l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli e nella misura di almeno € 600,00 (€ 200,00 ciascuno), Per_1 Per_2 Per_3 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario al conto identificato dall'IBAN che verrà comunicato.
5. Prevedere la ripartizione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie
(scolastiche, ludiche, sportive e mediche) necessarie nell'interesse dei figli, puntualmente documentate e da concordarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di OV, che si allega e si richiama integralmente con le seguenti precisazioni e/o deroghe: costituiscono spese straordinarie i costi per la mensa scolastica, l'iscrizione all'animazione estiva,
l'attrezzatura sportiva (abbigliamento compreso) collegata allo sport che i genitori hanno concordemente deciso di far svolgere ai figli, l'eventuale abbonamento ai mezzi pubblici per raggiungere la scuola.
6. Prevedere e disporre che, ove il SI. non renda autonoma la casa familiare nei termini CP di cui al capo n.3, entro il termine di sei mesi dal provvedimento che lo stabilisca, la SI.ra Pt_1 avrà facoltà di rilasciare l'immobile assegnato per trasferirsi in altro immobile in locazione
[...] equivalente per spazi e caratteristiche e contestualmente il contributo nel mantenimento a carico del SI. aumenterà nella misura dei 2/3 del canone di locazione che la SInora CP _1 si troverà a sostenere.
7. Con rifusione delle spese di lite.”
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Il Giudice delegato, Dott.ssa Alina Rossato, fissava la prima udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data 12.06.2024.
In data 13.05.2024, si costituiva il resistente, SI. , il quale premettendo Controparte_1 che:
- non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente;
- la casa familiare non è mai stata composta da entrambi i piani del fabbricato.
All'inizio della convivenza, a partire dall'anno 2008, il SI. e la SI.ra CP
convivevano nell'appartamento sito al piano terra del fabbricato, _1 mentre la SI.ra abitava nell'appartamento del primo piano del CP_3 medesimo stabile;
già da allora, vi erano due abitazioni indipendenti;
- nel momento in cui la SI.ra rimaneva incinta del primo figlio _1
, nell'autunno 2011, le parti, all'epoca conviventi more uxorio, Per_1 chiedevano ed ottenevano dalla SI.ra di trasferirsi a vivere CP_3 nell'appartamento sito al primo piano, più ampio e munito di tre camere e due bagni, mentre la madre del resistente, anche in considerazione dei primi problemi di deambulazione legati all'età, si trasferiva nell'appartamento sito al pian terreno. Tale era dunque, a prescindere dall'assetto catastale, la sistemazione abitativa dei due nuclei familiari sino alla separazione dei coniugi, avvenuta nell'anno 2020;
- la famiglia ha sempre coabitato nel solo appartamento sito al primo piano dello stabile, mai avendo disposto di entrambi gli appartamenti;
l'unico ambiente condiviso dalle due famiglie negli anni era il garage adibito a lavanderia, dove la SI.ra , sino all'avvenuta separazione tra le parti, si occupava del CP_3 lavaggio degli indumenti anche della famiglia costituita dalla SI.ra e _1 dal SI. CP
- il resistente non si oppone alla conferma dell'assegnazione della casa familiare, tuttavia, la domanda di divisione effettiva dell'unità immobiliare oggetto di assegnazione da quella sita al piano terra, dotandola di impianti e contatori propri, esula dall'oggetto del procedimento di divorzio, vigendo il principio di non cumulabilità delle domande di procedimenti di separazione e divorzio con altre domande soggette ad altri riti;
- sebbene corrisponda al vero che la caldaia che alimenta il riscaldamento di entrambe le abitazioni è situata nell'appartamento del piano terra, non è affatto vero che il SI. o la di lui madre spengano il riscaldamento o CP interrompano la fornitura di energia elettrica nell'appartamento del primo piano,
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ciò in considerazione anche del fatto che, così facendo, spegnerebbero il riscaldamento o interromperebbero la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua calda anche nell'appartamento del piano terra, abitato dall'anziana madre dell'odierno resistente;
- per quanto riguarda la pretesa della ricorrente relativa alla porta di accesso all'appartamento del pian terreno che vorrebbe restasse sempre aperta, questa non può essere soddisfatta essendo la caldaia situata nel bagno dell'abitazione della SI.ra ; CP_3
- per quanto concerne le interruzioni della corrente elettrica, è molto probabile che le stesse siano dovute ad un sovraccarico della rete, causato dal frequentissimo utilizzo, da parte della SI.ra , di stufe elettriche nei vari ambienti _1 dell'appartamento, come spesso riferito dai figli;
- il SI. si è rivolto ad un tecnico caldaista per consentire un controllo da CP remoto della caldaia che serve entrambe le abitazioni, così da prevenire ulteriori eventuali doglianze avanzate al riguardo dalla ricorrente;
- i comportamenti ostili tenuti dalla SI.ra nei confronti della SI.ra _1
, volti a sostenere la tesi dell'intollerabilità di vivere nell'immobile CP_3 assegnatole, hanno ingenerato tensioni;
si tratta di condotte riprovevoli, considerato che la SI.ra è persona anziana e con condizioni di salute CP_3 precarie;
- non corrisponde al vero ed è priva di prova la contestazione relativa alla presunta interruzione dei servizi domestici e alle presunte incursioni della SI.ra nell'immobile presso il quale risiede la SI.ra (sin dai giorni CP_3 _1 immediatamente successivi alla formalizzazione degli accordi di separazione, la ricorrente ha cambiato la serratura di accesso all'appartamento del piano superiore, installando, altresì, un chiavistello a chiusura della porta interna comunicante con il vano scale condiviso con l'abitazione del piano inferiore;
la SI.ra , peraltro, soffre da tempo di problematiche fisiche che ne CP_3 limitano la mobilità);
- inveritiera è, altresì, la grave illazione riguardante le presunte aggressioni fisiche perpetrate dalla SI.ra in danno della SI.ra (l'unica sentenza CP_3 _1 intervenuta in proposito ha visto assolvere la SI.ra , pretestuosamente CP_3 accusata di percosse da parte dell'odierna ricorrente);
- non veritiera e priva di qualsiasi elemento di prova è l'adombrata attribuzione alla SI.ra e/o al SI. dei presunti danneggiamenti alle CP_3 CP
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automobili posteggiate nel cortile dell'abitazione, così come le presunte frasi denigratorie o auspici di disgrazie attribuiti dalla ricorrente alla SI.ra ; CP_3
- una pluralità di elementi induce a ritenere che la posizione economica della SI.ra abbia subito un importante incremento, come dimostrato dai recenti _1 investimenti immobiliari effettuati dalla stessa;
- dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in causa da parte ricorrente si evincono le spese sostenute dalla ditta individuale per la retribuzione della dipendente e quelle sostenute per la retribuzione della di lei madre e collaboratrice familiare;
a fronte di tali esborsi, dall'attività professionale svolta nell'ultimo triennio, la SI.ra , che pure lavora a pieno regime nel corso della settimana, come _1 dalla stessa dichiarato nel piano genitoriale, avrebbe ricavato un reddito netto mensile pari mediamente ad € 957,34. Tale conclusione, tuttavia, non è congrua e compatibile con quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, la quale ha rivelato in ricorso di avere acquistato la nuda proprietà di un immobile di nuova costruzione in cui risiede la madre, SI.ra , titolare di usufrutto CP_4 vitalizio, e di avere conseguentemente sottoscritto, per l'acquisto della nuda proprietà su quell'immobile, un mutuo per l'importo di € 100.000,00, a fronte del quale la SI.ra paga una rata mensile di circa € 770,00, a tasso variabile;
_1
- l'immobile di nuova costruzione che la ricorrente avrebbe sostanzialmente preso per la madre, veniva acquistato all'ingente prezzo di € 255.000,00 oltre IVA, ha la considerevole superficie di 160 mq (aree scoperte escluse) ed è ubicato esattamente dirimpetto alla villa nella quale risiede il SI. , Persona_4 compagno della ricorrente, presso il quale sia lei che i figli trascorrono spesso la quotidianità e pernottano;
- la SI.ra si avvale da tempo di una colf nell'espletamento delle faccende _1 domestiche;
- da ciò si deduce che la SI.ra i cui redditi dichiarati sono _1 particolarmente eSIui, dispone di entrate evidentemente non dichiarate, di gran lunga superiori a quelle risultanti all'Agenzia delle Entrate.;
- è rimasta, al contrario, sostanzialmente immutata la condizione economico- patrimoniale del SI. rispetto all'epoca della separazione. Il resistente che CP lavora come agente di commercio – dopo l'inevitabile flessione reddituale dell'anno 2020, in ragione della pandemia – negli ultimi anni ha prodotto redditi medi mensili lievemente superiori ad € 1.400,00. I redditi maturati dal resistente nell'ultimo triennio sono in diminuzione rispetto all'epoca dell'intervenuta
10 11
separazione (dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 emergeva un reddito medio mensile pari a € 1.718,83);
- il SI. è comproprietario per la quota del 25% dell'immobile abitato dalla CP madre, SI.ra sito in OV, via Bosco Pedrocchi n. 71/3, Controparte_3 nonché dell'immobile assegnato alla SI.ra . Pur formalmente residente _1 con la madre, è domiciliato fin dalla separazione nell'ulteriore immobile sito in via Bosco Pedrocchi n. 71/2, in comproprietà tra la di lui madre e la zia, SI.ra
; Persona_5
- parte resistente conduce in leasing l'autovettura Audi A5 ed è proprietario di un unico motociclo, modello Triumph Bonneville, acquistato nell'anno 2013; invece, come noto alla ricorrente, sin dall'anno 2009 non ha più lo scooter Yamaha T-
Max, rubato da ignoti in data 12.03.2009;
- i tempi di collocamento dei figli sono sostanzialmente paritetici tra i due genitori, come concordato in separazione chiedeva:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP
e in OV in data 16.07.2016, matrimonio trascritto nel registro degli
[...] _1 atti di matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2016 al n. 90 vol. I serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni (da adottarsi anche in via provvisoria ed urgente):
1- confermare l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Per_3 Per_2 genitori;
2- confermare che i figli trascorreranno con ciascun genitore i seguenti periodi:
il lunedì e il martedì con la madre;
il mercoledì e il giovedì con il padre;
due weekend alternati al mese con ciascun genitore, dal venerdì sino al lunedì mattina;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze di Natale, una settimana con ciascun genitore, alternati dal
23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 di ciascun anno;
durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive;
a tal fine i genitori provvederanno entro il 20.05 a comunicarsi i periodi di ferie disponibili;
3- confermare che la casa coniugale sita in OV (Pd) via Bosco Pedrocchi n. 71/3, distinta al
C.F. del Comune di OV al Foglio 191, mapp. 22, sub 5, rimarrà assegnata alla SI.ra Pt_1
con i relativi mobili e arredi;
[...]
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4- disporre che il padre e la madre provvederanno al mantenimento diretto dei figli minori nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore ovvero, in via subordinata, confermare che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, il SI. si farà CP carico in via integrale del pagamento delle utenze relative alla stessa (gas/metano, luce, acqua, tassa sui rifiuti, ecc.);
5- confermare che entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, ad eventuali spese straordinarie (mediche/scolastiche/sportive, secondo quanto disposto dal
Protocollo del Tribunale di OV) precedentemente concordate e debitamente documentate.
Con vittoria di spese e competenze, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1bis, D.M.
55/2014, oltre accessori di legge.”
All'udienza del 12.06.2024, innanzi al Giudice, dott.ssa Alina Rossato, comparivano e Dopo aver sentito le parti, il Giudice esperiva _1 Controparte_1 inutilmente il tentativo di conciliazione. Entrambi i Procuratori chiedevano, quindi, un rinvio lungo per poter verificare la possibilità di dividere i consumi dell'unico immobile da un punto di vista tecnico per poter tentare la conciliazione e chiedevano Sentenza parziale sullo status. Il Giudice, in via provvisoria, confermava le condizioni di separazione e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Il Tribunale di OV, con sentenza non definitiva n. 1268/2024 del 02.07.2024, pubblicata il 12.07.2024, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo, con separata ordinanza, la causa nel ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice relatore, per esame delle istanze istruttorie.
In data 25.09.2024, parte resistente depositava una memoria per informare il Tribunale che successivamente all'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 12.06.2024, il SI. riceveva comunicazioni dal Comune di OV e successivamente dal CP
Comune di Legnaro, con le quali veniva informato dell'avvenuto trasferimento di residenza dei figli , e con richiesta presentata dalla SI.ra Per_1 Per_2 Per_3
in data 28.05.2024, senza previo consenso paterno. Risultava pertanto _1 venuto meno il diritto all'assegnazione della casa coniugale in ragione dei comportamenti concludenti assunti dalla ricorrente di rinuncia alla stessa.
In data 25.11.2024, la ricorrente depositava istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis 23 c.p.c. con la quale chiedeva:
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“-in via principale, disporre a carico del SI. un assegno perequativo di Controparte_1 contributo nel mantenimento dei figli, nella misura di euro 600,00 mensili o in quella diversa ritenuta congrua, rivalutabile annualmente come per legge.
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma dell'attuale regolamentazione, stabilire ad integrazione del protocollo in uso presso il Tribunale di OV, che la fornitura fatta all'inizio dell'anno scolastico per l'approvvigionamento di cancelleria prevedibilmente necessaria ai figli nel corso di tutto l'anno scolastico, così come tutta l'attrezzatura eventualmente indicata dagli insegnanti, siano da qualificare come spesa straordinaria che non richiede previo accordo tra i genitori, da ripartire al 50% tra loro. Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2024/2025.
E che il padre debba provvedere, oltre al vitto, all'abbigliamento necessario per i giorni che i figli trascorrono presso di lui.
-in ogni caso, disporsi il rimborso pro quota delle spese anticipate per le dotazioni di educazione artistica (euro 193,80), per la cancelleria (euro 145,60), nonché il rimborso di quanto speso per
l'abbigliamento consegnato al SI. (euro 250,00).” CP
Con decreto del 29.11.2024, il Giudice, letta l'istanza depositata da parte ricorrente il
25.11.2024, fissava udienza al 30.01.2025 per discussione in trattazione scritta, con termine per breve memoria a controparte sino al 30.12.2024 e termine per note scritte sino al 29.01.2024.
In data 3.2.2025, il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e, a modifica dei provvedimenti provvisori del 12.06.2024, in ragione della volontà del resitente di cessare il pagamento delle utenze, disponeva l'obbligo del SI. di versare entro il CP
10 di ogni mese alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, _1 la somma complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di OV. Ordinava ad entrambe le parti di depositare tutta la documentazione aggiornata al 31.01.2025 di cui all'art. 473 bis.12
c.p.c. entro il 15.04.2025, rinviando all'udienza del 03.07.2025 in trattazione scritta per remissione della causa in decisione con termini per pc e memorie come per legge.
Depositati i fogli di pc e le memorie conclusionali, in data 11.07.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con
Sentenza parziale n. 1268/24 pubblicata il 12.7.2024, devono essere esaminate le restanti domande
Sull'affido e diritto di visita dei minori
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Le parti concordano sia sull'affido congiunto con collocamento presso la mamma, sia sul diritto di visita, confermando quanto già stabilito in separazione ovvero:
a) il lunedì e il martedì con la madre;
b) il mercoledì e il giovedì con il padre;
c) week end alternati: dal venerdì alla lunedì mattina, con l'accompagnamento a scuola;
d) per il periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni;
e) una settimana con ciascuno dei genitori a Natale, alternando dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al
6.1 di ciascun anno;
f) per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, e a tal fine i genitori provvederanno entro il 20.5 di ogni anno a comunicarsi i periodi di ferie disponibili.
Sull'assegnazione della casa familiare
Le parti, in separazione, avevano concordato che la SI.ra continuasse a vivere _1 con i figli nella casa familiare, di proprietà del marito e della suocera, con conseguente assegnazione.
Dagli atti risulta che, nonostante il formale trasferimento di residenza presso altra abitazione in Legnaro, della quale ha acquistato la nuda proprietà, la ricorrente con la prole continua ad abitare presso la casa coniugale. La stessa diatriba tra le parti in merito alla divisione dei costi delle utenze dimostra la circostanza. E' pacifico infatti che in tale abitazione vive al piano terra la nonna paterna, al primo piano la ricorrente, con impianti in comune.
Deve pertanto essere accolta la domanda di parte ricorrente.
Sul contributo al mantenimento per i figli minori
Dal matrimonio sono nati il 6.4.2012, e l 17.12.2013. Per_1 Per_3 Per_2
Le parti hanno concordato il collocamento paritario dei figli.
Al punto 3) delle condizioni di separazione, il SI. si era impegnato a CP provvedere al pagamento delle utenze relative alla casa coniugale, fintantoché la ricorrente avesse ivi abitato, a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Con provvedimento del 3 febbraio 2024 il Giudice delegato, preso atto che il SI. CP in via principale chiedeva il mantenimento diretto dei figli, tenuto conto che non poteva essergli imposto il pagamento delle utenze, ritenuto che la cessazione di tale impegno determinasse una alterazione dell'equilibrio economico individuato dalle parti, in
14 15
assenza di allegate sostanziali modifiche nelle condizioni reddituali, disponeva un contributo al mantenimento di € 600 (€ 200 a figlio) da corrispondere alla ricorrente.
Il Collegio rileva, tuttavia, che dalle memorie conclusionali delle parti emerge pacificamente che il resistente continua a sostenere i costi delle utenze della casa coniugale (la SI.ra ha dichiarato di versare un acconto mensile discrezionale, _1 non ben specificato), anche per ragioni tecniche, dovute all'unicità degli impianti.
Dalla documentazione depositata emerge, nondimeno, che il SI. negli ultimi CP due anni ha percepito redditi complessivi di circa il 50% superiori rispetto a quelli della C.F._ SI.ra (PF della ricorrente: 2023 15.672, 2024 14.092, PF resistente: 31.920, _1
2024 33.735).
Pur considerando gli indici di non completa attendibilità delle dichiarazioni della ricorrente (la quale appare avere avuto un reddito mensile medio di circa € 1000, pur retribuendo una dipendente e la madre come collaboratrice familiare e corrispondendo la rata del mutuo di € 770 mensili), rilevate dal resistente, rimane comunque la disparità della situazione economica e reddituale esistente tra le stesse.
In ragione di ciò, tenuto conto anche del pagamento delle utenze da parte del SI.
del valore dell'assegnazione della casa coniugale, dei tempi paritetici, il CP
Collegio ritiene congruo disporre che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre la somma complessiva di € 300 (€ 100 a figlio) oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di OV.
Sulle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
-dispone l'affido congiunto dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale.
-Assegna la casa coniugale sita in OV (Pd) via Bosco Pedrocchi n. 71/3, distinta al
C.F. del Comune di OV al Foglio 191, mapp. 22 sub 5, alla SI.ra affinchè _1
ci viva con i figli
15 16
-Dispone che i minori trascorrano: il lunedì e il martedì con la madre;
il mercoledì e il giovedì con il padre;
due weekend alternati al mese con ciascun genitore, dal venerdì sino al lunedì mattina;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze di Natale, una settimana con ciascun genitore, alternati dal 23.12 al
30.12 e dal 31.12 al 06.01 di ciascun anno;
durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive;
a tal fine i genitori provvederanno entro il 20.05 a comunicarsi i periodi di ferie disponibili;
-Dispone che il SI. versi alla SI.ra , entro il 10 di ogni Controparte_1 _1 mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma di € 300 complessivi ( €
100 mensili a figlio), rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di OV.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio del 23.7.2025.
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
16
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di OV, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 417/2024 R.G. promossa da
con l'avv. LUCCHIN STEFANIA _1 ricorrente contro
con gli avv.ti ROSSINI ANNA e BUCCI RICCARDO Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente come da foglio di pc depositato l'1.5.2025:
Nel merito 2
1. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori in via Per_1 Per_2 Per_3 tra loro condivisa, con collocamento presso la madre.
2. Confermare le condizioni già in atto quanto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori:
a) il lunedì e il martedì con la madre;
b) il mercoledì e il giovedì con il padre;
c) week end alternati: dal venerdì alla lunedì mattina, con l'accompagnamento a scuola;
d) per il periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni;
e) una settimana con ciascuno dei genitori a Natale, alternando dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al
6.1 di ciascun anno;
f) per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, e a tal fine i genitori provvederanno entro il 20.5 di ogni anno a comunicarsi i periodi di ferie disponibili
3. Confermare l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra , insieme ai mobili e _1 agli arredi che la compongono, individuandola quale l'immobile censito al NCEU Comune di
OV, al Foglio 191, mappale 22, sub 5. Con annesso il portico, almeno nell'uso promiscuo attualmente osservato.
4. Disporre a carico del SI. l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli e nella misura di almeno € 600,00 (€ 200,00 ciascuno), Per_1 Per_2 Per_3 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal provvedimento 3.2.2025, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario al conto identificato dall'IBAN che verrà comunicato.
5. Prevedere la ripartizione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie (scolastiche, ludiche, sportive e mediche) necessarie nell'interesse dei figli, puntualmente documentate e da concordarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di OV, che si allega e si richiama integralmente con le seguenti precisazioni e/o deroghe: costituiscono spese straordinarie i costi per la mensa scolastica, l'iscrizione all'animazione estiva, l'attrezzatura sportiva (abbigliamento compreso) collegata allo sport che i genitori hanno concordemente deciso di far svolgere ai figli, il corredo di cancelleria indicato dalla scuola all'inizio di ogni anno scolastico, l'eventuale abbonamento ai mezzi pubblici per raggiungere la scuola.
6. Con rifusione delle spese di lite.
Conclusioni per parte resistente come da foglio di pc depositato il 30.4.2025
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dato atto che, con sentenza non definitiva
n.1268/2024 pubblicata in data 12.07.2024, il Tribunale di OV ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Controparte_1 _1
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16.07.2016 a OV (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di all'anno 2016, n.90, parte II, serie A), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza,
1- confermare l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Per_3 Per_2 genitori;
2- confermare che i figli trascorreranno con ciascun genitore i seguenti periodi:
il lunedì e il martedì con la madre;
il mercoledì e il giovedì con il padre;
due weekend alternati al mese con ciascun genitore, dal venerdì sino al lunedì mattina;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze di Natale, una settimana con ciascun genitore, alternati dal 23.12 al
30.12 e dal 31.12 al 06.01 di ciascun anno;
durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive;
a tal fine i genitori provvederanno entro il 20.05 a comunicarsi i periodi di ferie disponibili;
3- dato atto che è il SI. a provvedere di fatto al pagamento delle utenze della casa CP coniugale assegnata alla SI.ra , disporre che il padre e la madre provvederanno al CP_2 mantenimento diretto dei figli minori nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore;
4- confermare che entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, ad eventuali spese straordinarie (mediche/scolastiche/sportive, secondo quanto disposto dal
Protocollo del Tribunale di OV) precedentemente concordate e debitamente documentate.
Con vittoria di spese e competenze, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1bis, D.M.
55/2014, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili, iscritto a ruolo in data 22.01.2024 la ricorrente, premesso che:
- in data 16.07.2016 contraeva matrimonio concordatario in OV (PD) con il SI.
, con atto trascritto al n. 90, Serie A, Volume 01 anno 2016, del Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi nascevano tre figli: , in data 06.04.2012, Per_1 Per_3
e in data 17.12.2013; Per_2
3 4
- con decreto del 26.11.2020, il Tribunale di OV omologava le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi e a _1 Controparte_1 definizione della causa n. 6200/2020 R.G.;
- da allora i coniugi non si sono più riconciliati. Ciascuna delle parti intrattiene una relazione stabile con altra persona (che i bambini conoscono e hanno accettato) escludendo così ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro;
- in base alle condizioni di separazione, l'abitazione coniugale, sita in Via Bosco
Pedrocchi n. 71, veniva assegnata alla SI.ra per abitarci con i figli. Al _1 momento della separazione, la casa familiare (di proprietà del resistente e della di lui madre) era costituita da una unità abitativa singola a due piani, interamente occupata dalla famiglia - , con cui conviveva la CP _1 madre del resistente, SI.ra ; Controparte_3
- il SI. si trasferiva in un altro immobile con affaccio sul medesimo cortile CP dell'abitazione coniugale, di proprietà della di lui madre ma, di fatto, continuava ad utilizzare alcuni locali del piano terra dell'immobile assegnato alla SI.ra Pt_1
[...]
- nemmeno la madre del resistente rilasciava l'immobile assegnato ma si riservava l'intero piano terra (fatta eccezione per il portico usato in modo condiviso per parcheggiare delle auto);
- sino alla fine del 2022, nonostante le ripetute richieste rivolte al SI. di CP trasferirsi presso la sua nuova residenza, lo stato di famiglia includeva entrambi i coniugi, i figli, e la SI.ra , esattamente come prima della separazione;
CP_3
- anche il locale garage, dove sono allocate la lavatrice e l'asciugatrice (prima della separazione a disposizione dell'intero nucleo familiare) rimaneva in uso alla SI.ra e al SI. mentre la ricorrente si muniva di altra lavatrice, CP_3 CP che installava al primo piano;
- attualmente il suddetto locale viene utilizzato dalla SI.ra solo per lo _1 scambio con il padre di quanto necessita ai bambini (libri, cartelle, borse sportive, etc.);
- in violazione dell'accordo di assegnazione della casa familiare, quindi, quasi tutto il piano terra, che all'epoca della separazione era qualificato catastalmente come autorimessa, è diventato un'abitazione distinta nella quale si è sistemata la madre del resistente, sottraendola all'immobile oggetto di assegnazione;
- la seconda abitazione, nella quale risiedono la SI.ra ed il SI. è CP_3 CP solo formalmente separata dal resto dell'immobile. Unica è la caldaia per tutto il
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fabbricato, unico è il contatore dell'energia elettrica, così come anche quello del gas e dell'acqua e ciò comporta gravi disagi alla ricorrente, essendo il SI. CP
e la di lui madre a gestire le utenze domestiche;
- altro risvolto sgradevole di questa situazione riguarda la condotta della SI.ra che, pur riservando a sé ed al figlio l'intero piano terra, ha continuato a CP_3 frequentare anche tutti gli altri locali dell'immobile, con quotidiane incursioni nelle zone che avrebbero dovuto essere di esclusiva pertinenza della SI.ra Pt_1
e della prole, mentre la stessa o i figli erano in casa ma, anche e soprattutto,
[...] mentre erano fuori;
- non sono mancati dispetti da parte della SI.ra e, in un paio di CP_3 occasioni, anche aggressioni fisiche a danno della SI.ra , persino in _1 presenza dei nipoti;
- per mettere fine agli ingressi indesiderati, la ricorrente installava un chiavistello sulla porta del primo piano di accesso alle scale che conducono al piano inferiore;
ma con tale chiusura, la SI.ra si precludeva l'accesso al vano scale _1 dove sono allocati i contatori delle utenze domestiche e la caldaia che, pertanto, rimanevano nella piena disponibilità della SI.ra e del SI. La CP_3 CP madre del resistente, per di più, tiene costantemente chiusa la porta che accede al vano tecnico dove è ubicata la caldaia (una porta tagliafuoco, apribile esclusivamente dall'interno dell'abitazione della SI.ra ), precludendo in CP_3 tal modo alla SI.ra la possibilità di accedervi;
_1
- ci sono stati episodi di turbativa riguardanti atti vandalici a danno delle auto parcheggiate in cortile, appartenenti alle persone che frequentano la casa della SI.ra , fatta eccezione per le sole vetture del SI. e della SI.ra _1 CP
. Gesti che hanno lo scopo di indurre la SI.ra ad un rilascio CP_3 _1 spontaneo della casa assegnatale, non essendo presenza gradita alla di lei suocera;
- l'attuale situazione non è ottimale nemmeno per i minori che, quotidianamente, sono costretti a sentire dalla nonna frasi denigratorie sulla mamma ed auspici di disgrazie in cui la stessa possa incorrere e ne sono talmente spaventati da voler accompagnare sempre la madre, quando entra o esce di casa, ove non sia presente altro parente o il di lei compagno, temendo che la nonna possa nuovamente aggredire la loro mamma;
- quanto al contributo al mantenimento della prole, sempre in base alla condizione n. 3 del verbale omologato di separazione, i coniugi concordavano che il padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, provvedesse al
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pagamento di tutte le utenze domestiche e delle imposte connesse alla casa familiare (del resto, egli non avrebbe potuto fare altrimenti, considerata l'impossibilità di distinguere i consumi della ricorrente);
- il resistente, spegnendo frequentemente il riscaldamento o interrompendo la fornitura di energia elettrica ed acqua calda, priva di tali utenze la casa familiare, essendo i contatori e la caldaia dell'intero fabbricato, come su detto, gestiti dal SI. e dalla SI.ra . Ciò avviene, soprattutto, nelle ore o nelle CP CP_3 giornate in cui il resistente sa o presume che i bambini non siano in casa;
- il problema si pone anche quando i figli non si recano a scuola per una ragione estemporanea, oppure quando rientrano nel pomeriggio o al termine di una gita e l'esatto orario di rientro, diverso dalla routine, non viene prontamente comunicato al padre;
- la spiegazione fornita dal SI. è un'invocazione al risparmio per evitare CP gli sprechi quando non c'è nessuno in casa, ma di fatto egli ammette di spegnere la caldaia intenzionalmente;
- la ricorrente è titolare, di un piccolo centro estetico (Magie di Estetica di Pt_1 dalla Via), che gestisce con la madre collaboratrice familiare ed una dipendente;
- nel settembre 2021 ha alienato un appartamento in Ponte San Nicolò, realizzando un prezzo di € 105.000,00, somma che in parte (€ 58.378,01) veniva destinata all'estinzione del residuo mutuo contratto per l'acquisto;
- nel 2022 ha acquistato la nuda proprietà dell'abitazione in cui risiede la madre, SI.ra , che ne è usufruttuaria;
CP_4
- è proprietaria di un'automobile Volkwagen Touran, alimentata a metano e di un motociclo Piaggio;
- a carico della SI.ra vi è un mutuo per l'acquisto dell'immobile _1 suindicato, per l'importo di € 100.000,00, stipulato in data 28.11.2022 che la impegna per 15 anni ad una rata mensile di circa € 770,00, a tasso variabile (il prezzo dell'acquisto, per la parte non finanziata di importo pari ad € 155.000,00, è stato pagato dalla SI.ra che ne è usufruttuaria); CP_4
- il SI. ha proprietà immobiliari in quota indivisa con la madre;
CP
- la sua residenza anagrafica è stabilita nell'appartamento ricavato dall'immobile più esteso assegnato alla ricorrente ed abitato dalla di lui madre, ma di fatto egli abita in un altro fabbricato che sorge accanto, di proprietà della madre e della sorella della stessa, senza sostenere alcun canone o rata di mutuo per la propria sistemazione abitativa;
6 7
- il SI. possiede un'automobile Audi A5 a titolo di locazione finanziaria CP ed è proprietario di due motocicli: un Yamaha T-MAX 500 e un Triumph
Bonneville.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva:
“Nel merito:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
16.7.2016 dai SInori e trascritto in data 19.7.2016 nel registro _1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del medesimo comune, quale atto n. 90, Serie A, Volume 01, anno 2016, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OV di procedere alle dovute annotazioni e incombenze;
2. Affidare i figli e ad entrambi i genitori in via tra loro condivisa, Per_1 Per_2 Per_3 con collocamento presso la madre;
3. Disporre l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra , insieme ai mobili e agli _1 arredi che la compongono, individuandola quale l'immobile censito al NCEU Comune di OV, al Foglio 191, mappale 22, sub 5. Con annesso il portico, almeno nell'uso promiscuo attualmente osservato, e con ordine al SI. di separare effettivamente detta unità immobiliare da CP quella al piano terra, dotandola di impianti e contatori propri.
4. Disporre a carico del SI. l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli e nella misura di almeno € 600,00 (€ 200,00 ciascuno), Per_1 Per_2 Per_3 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario al conto identificato dall'IBAN che verrà comunicato.
5. Prevedere la ripartizione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie
(scolastiche, ludiche, sportive e mediche) necessarie nell'interesse dei figli, puntualmente documentate e da concordarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di OV, che si allega e si richiama integralmente con le seguenti precisazioni e/o deroghe: costituiscono spese straordinarie i costi per la mensa scolastica, l'iscrizione all'animazione estiva,
l'attrezzatura sportiva (abbigliamento compreso) collegata allo sport che i genitori hanno concordemente deciso di far svolgere ai figli, l'eventuale abbonamento ai mezzi pubblici per raggiungere la scuola.
6. Prevedere e disporre che, ove il SI. non renda autonoma la casa familiare nei termini CP di cui al capo n.3, entro il termine di sei mesi dal provvedimento che lo stabilisca, la SI.ra Pt_1 avrà facoltà di rilasciare l'immobile assegnato per trasferirsi in altro immobile in locazione
[...] equivalente per spazi e caratteristiche e contestualmente il contributo nel mantenimento a carico del SI. aumenterà nella misura dei 2/3 del canone di locazione che la SInora CP _1 si troverà a sostenere.
7. Con rifusione delle spese di lite.”
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Il Giudice delegato, Dott.ssa Alina Rossato, fissava la prima udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data 12.06.2024.
In data 13.05.2024, si costituiva il resistente, SI. , il quale premettendo Controparte_1 che:
- non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente;
- la casa familiare non è mai stata composta da entrambi i piani del fabbricato.
All'inizio della convivenza, a partire dall'anno 2008, il SI. e la SI.ra CP
convivevano nell'appartamento sito al piano terra del fabbricato, _1 mentre la SI.ra abitava nell'appartamento del primo piano del CP_3 medesimo stabile;
già da allora, vi erano due abitazioni indipendenti;
- nel momento in cui la SI.ra rimaneva incinta del primo figlio _1
, nell'autunno 2011, le parti, all'epoca conviventi more uxorio, Per_1 chiedevano ed ottenevano dalla SI.ra di trasferirsi a vivere CP_3 nell'appartamento sito al primo piano, più ampio e munito di tre camere e due bagni, mentre la madre del resistente, anche in considerazione dei primi problemi di deambulazione legati all'età, si trasferiva nell'appartamento sito al pian terreno. Tale era dunque, a prescindere dall'assetto catastale, la sistemazione abitativa dei due nuclei familiari sino alla separazione dei coniugi, avvenuta nell'anno 2020;
- la famiglia ha sempre coabitato nel solo appartamento sito al primo piano dello stabile, mai avendo disposto di entrambi gli appartamenti;
l'unico ambiente condiviso dalle due famiglie negli anni era il garage adibito a lavanderia, dove la SI.ra , sino all'avvenuta separazione tra le parti, si occupava del CP_3 lavaggio degli indumenti anche della famiglia costituita dalla SI.ra e _1 dal SI. CP
- il resistente non si oppone alla conferma dell'assegnazione della casa familiare, tuttavia, la domanda di divisione effettiva dell'unità immobiliare oggetto di assegnazione da quella sita al piano terra, dotandola di impianti e contatori propri, esula dall'oggetto del procedimento di divorzio, vigendo il principio di non cumulabilità delle domande di procedimenti di separazione e divorzio con altre domande soggette ad altri riti;
- sebbene corrisponda al vero che la caldaia che alimenta il riscaldamento di entrambe le abitazioni è situata nell'appartamento del piano terra, non è affatto vero che il SI. o la di lui madre spengano il riscaldamento o CP interrompano la fornitura di energia elettrica nell'appartamento del primo piano,
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ciò in considerazione anche del fatto che, così facendo, spegnerebbero il riscaldamento o interromperebbero la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua calda anche nell'appartamento del piano terra, abitato dall'anziana madre dell'odierno resistente;
- per quanto riguarda la pretesa della ricorrente relativa alla porta di accesso all'appartamento del pian terreno che vorrebbe restasse sempre aperta, questa non può essere soddisfatta essendo la caldaia situata nel bagno dell'abitazione della SI.ra ; CP_3
- per quanto concerne le interruzioni della corrente elettrica, è molto probabile che le stesse siano dovute ad un sovraccarico della rete, causato dal frequentissimo utilizzo, da parte della SI.ra , di stufe elettriche nei vari ambienti _1 dell'appartamento, come spesso riferito dai figli;
- il SI. si è rivolto ad un tecnico caldaista per consentire un controllo da CP remoto della caldaia che serve entrambe le abitazioni, così da prevenire ulteriori eventuali doglianze avanzate al riguardo dalla ricorrente;
- i comportamenti ostili tenuti dalla SI.ra nei confronti della SI.ra _1
, volti a sostenere la tesi dell'intollerabilità di vivere nell'immobile CP_3 assegnatole, hanno ingenerato tensioni;
si tratta di condotte riprovevoli, considerato che la SI.ra è persona anziana e con condizioni di salute CP_3 precarie;
- non corrisponde al vero ed è priva di prova la contestazione relativa alla presunta interruzione dei servizi domestici e alle presunte incursioni della SI.ra nell'immobile presso il quale risiede la SI.ra (sin dai giorni CP_3 _1 immediatamente successivi alla formalizzazione degli accordi di separazione, la ricorrente ha cambiato la serratura di accesso all'appartamento del piano superiore, installando, altresì, un chiavistello a chiusura della porta interna comunicante con il vano scale condiviso con l'abitazione del piano inferiore;
la SI.ra , peraltro, soffre da tempo di problematiche fisiche che ne CP_3 limitano la mobilità);
- inveritiera è, altresì, la grave illazione riguardante le presunte aggressioni fisiche perpetrate dalla SI.ra in danno della SI.ra (l'unica sentenza CP_3 _1 intervenuta in proposito ha visto assolvere la SI.ra , pretestuosamente CP_3 accusata di percosse da parte dell'odierna ricorrente);
- non veritiera e priva di qualsiasi elemento di prova è l'adombrata attribuzione alla SI.ra e/o al SI. dei presunti danneggiamenti alle CP_3 CP
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automobili posteggiate nel cortile dell'abitazione, così come le presunte frasi denigratorie o auspici di disgrazie attribuiti dalla ricorrente alla SI.ra ; CP_3
- una pluralità di elementi induce a ritenere che la posizione economica della SI.ra abbia subito un importante incremento, come dimostrato dai recenti _1 investimenti immobiliari effettuati dalla stessa;
- dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in causa da parte ricorrente si evincono le spese sostenute dalla ditta individuale per la retribuzione della dipendente e quelle sostenute per la retribuzione della di lei madre e collaboratrice familiare;
a fronte di tali esborsi, dall'attività professionale svolta nell'ultimo triennio, la SI.ra , che pure lavora a pieno regime nel corso della settimana, come _1 dalla stessa dichiarato nel piano genitoriale, avrebbe ricavato un reddito netto mensile pari mediamente ad € 957,34. Tale conclusione, tuttavia, non è congrua e compatibile con quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, la quale ha rivelato in ricorso di avere acquistato la nuda proprietà di un immobile di nuova costruzione in cui risiede la madre, SI.ra , titolare di usufrutto CP_4 vitalizio, e di avere conseguentemente sottoscritto, per l'acquisto della nuda proprietà su quell'immobile, un mutuo per l'importo di € 100.000,00, a fronte del quale la SI.ra paga una rata mensile di circa € 770,00, a tasso variabile;
_1
- l'immobile di nuova costruzione che la ricorrente avrebbe sostanzialmente preso per la madre, veniva acquistato all'ingente prezzo di € 255.000,00 oltre IVA, ha la considerevole superficie di 160 mq (aree scoperte escluse) ed è ubicato esattamente dirimpetto alla villa nella quale risiede il SI. , Persona_4 compagno della ricorrente, presso il quale sia lei che i figli trascorrono spesso la quotidianità e pernottano;
- la SI.ra si avvale da tempo di una colf nell'espletamento delle faccende _1 domestiche;
- da ciò si deduce che la SI.ra i cui redditi dichiarati sono _1 particolarmente eSIui, dispone di entrate evidentemente non dichiarate, di gran lunga superiori a quelle risultanti all'Agenzia delle Entrate.;
- è rimasta, al contrario, sostanzialmente immutata la condizione economico- patrimoniale del SI. rispetto all'epoca della separazione. Il resistente che CP lavora come agente di commercio – dopo l'inevitabile flessione reddituale dell'anno 2020, in ragione della pandemia – negli ultimi anni ha prodotto redditi medi mensili lievemente superiori ad € 1.400,00. I redditi maturati dal resistente nell'ultimo triennio sono in diminuzione rispetto all'epoca dell'intervenuta
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separazione (dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 emergeva un reddito medio mensile pari a € 1.718,83);
- il SI. è comproprietario per la quota del 25% dell'immobile abitato dalla CP madre, SI.ra sito in OV, via Bosco Pedrocchi n. 71/3, Controparte_3 nonché dell'immobile assegnato alla SI.ra . Pur formalmente residente _1 con la madre, è domiciliato fin dalla separazione nell'ulteriore immobile sito in via Bosco Pedrocchi n. 71/2, in comproprietà tra la di lui madre e la zia, SI.ra
; Persona_5
- parte resistente conduce in leasing l'autovettura Audi A5 ed è proprietario di un unico motociclo, modello Triumph Bonneville, acquistato nell'anno 2013; invece, come noto alla ricorrente, sin dall'anno 2009 non ha più lo scooter Yamaha T-
Max, rubato da ignoti in data 12.03.2009;
- i tempi di collocamento dei figli sono sostanzialmente paritetici tra i due genitori, come concordato in separazione chiedeva:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP
e in OV in data 16.07.2016, matrimonio trascritto nel registro degli
[...] _1 atti di matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2016 al n. 90 vol. I serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni (da adottarsi anche in via provvisoria ed urgente):
1- confermare l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Per_3 Per_2 genitori;
2- confermare che i figli trascorreranno con ciascun genitore i seguenti periodi:
il lunedì e il martedì con la madre;
il mercoledì e il giovedì con il padre;
due weekend alternati al mese con ciascun genitore, dal venerdì sino al lunedì mattina;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze di Natale, una settimana con ciascun genitore, alternati dal
23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 di ciascun anno;
durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive;
a tal fine i genitori provvederanno entro il 20.05 a comunicarsi i periodi di ferie disponibili;
3- confermare che la casa coniugale sita in OV (Pd) via Bosco Pedrocchi n. 71/3, distinta al
C.F. del Comune di OV al Foglio 191, mapp. 22, sub 5, rimarrà assegnata alla SI.ra Pt_1
con i relativi mobili e arredi;
[...]
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4- disporre che il padre e la madre provvederanno al mantenimento diretto dei figli minori nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore ovvero, in via subordinata, confermare che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, il SI. si farà CP carico in via integrale del pagamento delle utenze relative alla stessa (gas/metano, luce, acqua, tassa sui rifiuti, ecc.);
5- confermare che entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, ad eventuali spese straordinarie (mediche/scolastiche/sportive, secondo quanto disposto dal
Protocollo del Tribunale di OV) precedentemente concordate e debitamente documentate.
Con vittoria di spese e competenze, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1bis, D.M.
55/2014, oltre accessori di legge.”
All'udienza del 12.06.2024, innanzi al Giudice, dott.ssa Alina Rossato, comparivano e Dopo aver sentito le parti, il Giudice esperiva _1 Controparte_1 inutilmente il tentativo di conciliazione. Entrambi i Procuratori chiedevano, quindi, un rinvio lungo per poter verificare la possibilità di dividere i consumi dell'unico immobile da un punto di vista tecnico per poter tentare la conciliazione e chiedevano Sentenza parziale sullo status. Il Giudice, in via provvisoria, confermava le condizioni di separazione e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Il Tribunale di OV, con sentenza non definitiva n. 1268/2024 del 02.07.2024, pubblicata il 12.07.2024, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo, con separata ordinanza, la causa nel ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice relatore, per esame delle istanze istruttorie.
In data 25.09.2024, parte resistente depositava una memoria per informare il Tribunale che successivamente all'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 12.06.2024, il SI. riceveva comunicazioni dal Comune di OV e successivamente dal CP
Comune di Legnaro, con le quali veniva informato dell'avvenuto trasferimento di residenza dei figli , e con richiesta presentata dalla SI.ra Per_1 Per_2 Per_3
in data 28.05.2024, senza previo consenso paterno. Risultava pertanto _1 venuto meno il diritto all'assegnazione della casa coniugale in ragione dei comportamenti concludenti assunti dalla ricorrente di rinuncia alla stessa.
In data 25.11.2024, la ricorrente depositava istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis 23 c.p.c. con la quale chiedeva:
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“-in via principale, disporre a carico del SI. un assegno perequativo di Controparte_1 contributo nel mantenimento dei figli, nella misura di euro 600,00 mensili o in quella diversa ritenuta congrua, rivalutabile annualmente come per legge.
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma dell'attuale regolamentazione, stabilire ad integrazione del protocollo in uso presso il Tribunale di OV, che la fornitura fatta all'inizio dell'anno scolastico per l'approvvigionamento di cancelleria prevedibilmente necessaria ai figli nel corso di tutto l'anno scolastico, così come tutta l'attrezzatura eventualmente indicata dagli insegnanti, siano da qualificare come spesa straordinaria che non richiede previo accordo tra i genitori, da ripartire al 50% tra loro. Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2024/2025.
E che il padre debba provvedere, oltre al vitto, all'abbigliamento necessario per i giorni che i figli trascorrono presso di lui.
-in ogni caso, disporsi il rimborso pro quota delle spese anticipate per le dotazioni di educazione artistica (euro 193,80), per la cancelleria (euro 145,60), nonché il rimborso di quanto speso per
l'abbigliamento consegnato al SI. (euro 250,00).” CP
Con decreto del 29.11.2024, il Giudice, letta l'istanza depositata da parte ricorrente il
25.11.2024, fissava udienza al 30.01.2025 per discussione in trattazione scritta, con termine per breve memoria a controparte sino al 30.12.2024 e termine per note scritte sino al 29.01.2024.
In data 3.2.2025, il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e, a modifica dei provvedimenti provvisori del 12.06.2024, in ragione della volontà del resitente di cessare il pagamento delle utenze, disponeva l'obbligo del SI. di versare entro il CP
10 di ogni mese alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, _1 la somma complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di OV. Ordinava ad entrambe le parti di depositare tutta la documentazione aggiornata al 31.01.2025 di cui all'art. 473 bis.12
c.p.c. entro il 15.04.2025, rinviando all'udienza del 03.07.2025 in trattazione scritta per remissione della causa in decisione con termini per pc e memorie come per legge.
Depositati i fogli di pc e le memorie conclusionali, in data 11.07.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con
Sentenza parziale n. 1268/24 pubblicata il 12.7.2024, devono essere esaminate le restanti domande
Sull'affido e diritto di visita dei minori
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Le parti concordano sia sull'affido congiunto con collocamento presso la mamma, sia sul diritto di visita, confermando quanto già stabilito in separazione ovvero:
a) il lunedì e il martedì con la madre;
b) il mercoledì e il giovedì con il padre;
c) week end alternati: dal venerdì alla lunedì mattina, con l'accompagnamento a scuola;
d) per il periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni;
e) una settimana con ciascuno dei genitori a Natale, alternando dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al
6.1 di ciascun anno;
f) per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, e a tal fine i genitori provvederanno entro il 20.5 di ogni anno a comunicarsi i periodi di ferie disponibili.
Sull'assegnazione della casa familiare
Le parti, in separazione, avevano concordato che la SI.ra continuasse a vivere _1 con i figli nella casa familiare, di proprietà del marito e della suocera, con conseguente assegnazione.
Dagli atti risulta che, nonostante il formale trasferimento di residenza presso altra abitazione in Legnaro, della quale ha acquistato la nuda proprietà, la ricorrente con la prole continua ad abitare presso la casa coniugale. La stessa diatriba tra le parti in merito alla divisione dei costi delle utenze dimostra la circostanza. E' pacifico infatti che in tale abitazione vive al piano terra la nonna paterna, al primo piano la ricorrente, con impianti in comune.
Deve pertanto essere accolta la domanda di parte ricorrente.
Sul contributo al mantenimento per i figli minori
Dal matrimonio sono nati il 6.4.2012, e l 17.12.2013. Per_1 Per_3 Per_2
Le parti hanno concordato il collocamento paritario dei figli.
Al punto 3) delle condizioni di separazione, il SI. si era impegnato a CP provvedere al pagamento delle utenze relative alla casa coniugale, fintantoché la ricorrente avesse ivi abitato, a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Con provvedimento del 3 febbraio 2024 il Giudice delegato, preso atto che il SI. CP in via principale chiedeva il mantenimento diretto dei figli, tenuto conto che non poteva essergli imposto il pagamento delle utenze, ritenuto che la cessazione di tale impegno determinasse una alterazione dell'equilibrio economico individuato dalle parti, in
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assenza di allegate sostanziali modifiche nelle condizioni reddituali, disponeva un contributo al mantenimento di € 600 (€ 200 a figlio) da corrispondere alla ricorrente.
Il Collegio rileva, tuttavia, che dalle memorie conclusionali delle parti emerge pacificamente che il resistente continua a sostenere i costi delle utenze della casa coniugale (la SI.ra ha dichiarato di versare un acconto mensile discrezionale, _1 non ben specificato), anche per ragioni tecniche, dovute all'unicità degli impianti.
Dalla documentazione depositata emerge, nondimeno, che il SI. negli ultimi CP due anni ha percepito redditi complessivi di circa il 50% superiori rispetto a quelli della C.F._ SI.ra (PF della ricorrente: 2023 15.672, 2024 14.092, PF resistente: 31.920, _1
2024 33.735).
Pur considerando gli indici di non completa attendibilità delle dichiarazioni della ricorrente (la quale appare avere avuto un reddito mensile medio di circa € 1000, pur retribuendo una dipendente e la madre come collaboratrice familiare e corrispondendo la rata del mutuo di € 770 mensili), rilevate dal resistente, rimane comunque la disparità della situazione economica e reddituale esistente tra le stesse.
In ragione di ciò, tenuto conto anche del pagamento delle utenze da parte del SI.
del valore dell'assegnazione della casa coniugale, dei tempi paritetici, il CP
Collegio ritiene congruo disporre che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre la somma complessiva di € 300 (€ 100 a figlio) oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di OV.
Sulle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
-dispone l'affido congiunto dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale.
-Assegna la casa coniugale sita in OV (Pd) via Bosco Pedrocchi n. 71/3, distinta al
C.F. del Comune di OV al Foglio 191, mapp. 22 sub 5, alla SI.ra affinchè _1
ci viva con i figli
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-Dispone che i minori trascorrano: il lunedì e il martedì con la madre;
il mercoledì e il giovedì con il padre;
due weekend alternati al mese con ciascun genitore, dal venerdì sino al lunedì mattina;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze di Natale, una settimana con ciascun genitore, alternati dal 23.12 al
30.12 e dal 31.12 al 06.01 di ciascun anno;
durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive;
a tal fine i genitori provvederanno entro il 20.05 a comunicarsi i periodi di ferie disponibili;
-Dispone che il SI. versi alla SI.ra , entro il 10 di ogni Controparte_1 _1 mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma di € 300 complessivi ( €
100 mensili a figlio), rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di OV.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio del 23.7.2025.
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
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