Decreto cautelare 14 settembre 2022
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 12/10/2022, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2022
N. 01011/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabio Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del verbale del consiglio di classe datato 11.6.2022 di non ammissione alla classe V;
2) del provvedimento di conferma del giudizio di non ammissione, riedito in data 1.9.22 a seguito di richiesta di annullamento in autotutela;
3) di qualsiasi atto antecedente, connesso o collegato o successivo ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. L. Doria,
- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Ciò avuto riguardo alla predisposizione e sottoscrizione del PDP, il quale ha previsto varie misure agevolative attuate in favore del ricorrente (misure compensative e strumenti dispensativi), il quale, cionondimeno, ha maturato un giudizio di inidoneità in tre materie;
- ritenuto pertanto di rigettare la domanda di tutela cautelare;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda – rigetta la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.