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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/10/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. RO LO Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1160/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Ilaria BALDASSARRE;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Roberto ORSINI CP_1 C.F._2
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: Divorzio contenzioso. Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 07/10/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/04/2025 ha premesso di aver contratto matrimonio in Cellino San Parte_1 Marco in data 04/12/1993 con , dalla cui unione erano nati i figli e oggi maggiorenni, CP_1 Per_1 Per_2 e che con sentenza del 09/01/2024 (depositata in data 24/01/2024) era stata dichiarata la separazione personale dal predetto coniuge. Ciò premesso, ha adito questo Tribunale, chiedendo esclusivamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio anzidetto.
Costituitosi in giudizio , concordava sulla declaratoria di divorzio avanzata dalla controparte. CP_1
All'udienza del 07/10/2025 si prendeva atto delle richieste delle parti, convergenti sulla sola declaratoria del divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e meritevole d'accoglimento.
Risulta anzitutto provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunziata con sentenza n. 24505 del 07/10/2025.
È incontestato poi che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Nel caso di specie ricorre, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 74/1987, nonché dall'art. 1 della Legge n. 55/2015. Del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Non vi sono questioni accessorie su cui pronunziarsi.
Spese compensate, visto l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/12/1993 in Cellino San Marco tra
[...]
(nata a [...] – BR il 30/10/1970) e da (nato a [...] -BR il Pt_1 CP_1 1 04/03/1970), trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Cellino San Marco dell'anno 1993, p.II, s.A, al numero 29);
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice rel.
dr. RO LO
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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