CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 357/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 357/2025 promossa in grado d'appello
DA
e con il patrocinio dell'avv. SOARDO Parte_1 Parte_2
PAOLO con elezione di domicilio in PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 7 46100
MANTOVA, presso e nello studio dell'avv. SOARDO PAOLO
- APPELLANTI -
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. CORTESINI ANGELO e dell'avv. Controparte_1
CORTESINI FRANCESCO ( ) VIA CALLISTO PIAZZA, 29 26900 C.F._1
LODI; , con elezione di domicilio in VIA CALLISTO PIAZZA N.29 26900 LODI presso e nello studio dell'avv. CORTESINI ANGELO
- APPELLATO –
E CONTRO
con il patrocinio dell'avv. GASPARRI ALBERTO LEONE con elezione CP_2
di domicilio in VIALE MAJNO 34 20100 MILANO presso e nello studio dell'avv.
GASPARRI ALBERTO LEONE
pagina 1 di 38 - APPELLATA - avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2
“in parziale riforma della sentenza n.778/2024, repert. n.1417/2024, n. cronol. n.14957/2024, emessa dal Tribunale di Lodi in data 28.11.2024 nelle cause riunite n.3672/2018 R.G. e n.3674/2018 R.G., depositata in data 28.11.2024 e notificata in data 10.1.2025, limitatamente ai capi del dispositivo (
PQM
) n.2 e n.4 ed alle parti della motivazione sopra specificate e ritrascritte, nonché ad integrale accoglimento del presente appello,
- nella causa civile n.3672/2018 R.G. del Tribunale di Lodi promossa dal signor
[...]
avverso il signor quale ex-socio e amministratore unico della Pt_1 Controparte_1
Campagne s.s.: reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale e nel merito: previo accertamento della responsabilità risarcitoria del signor già quale Controparte_1
amministratore unico della società Campagne s.s., cancellata in data 18.10.2018, a titolo extracontrattuale per fatto illecito ex art. 2043 c.c., ovvero in subordine per grave inadempimento alle pattuizioni contenute nel contratto sociale del 1.3.2003 ed al mandato conferitogli dai soci, nei confronti del signor già socio della Campagne s.s., Parte_1
per tutti i motivi e le causali sopra esposte, condannarsi e dichiararsi tenuto il predetto signor a pagare e risarcire al signor Controparte_1 Parte_1
- il danno da lesione del diritto di credito dell'attore per mancata presentazione del rendiconto annuale di gestione economica della Campagne s.s. e per conseguente omesso pagamento degli utili (annuali), derivanti dall'attività agricola della Campagne s.s., dopo la chiusura d'esercizio al 31 dicembre di ogni anno;
- il danno per non aver mai fornito le scritture contabili e la documentazione (anche bancaria) afferente la gestione economica della Campagne s.s., dal marzo 2003 al
18.10.2018, al signor che ne faceva richiesta al fine di controllare la corretta Parte_1
gestione economica della società; danni, questi, tutti da accertarsi e quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo espletanda
CTU, o anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre gli interessi al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.
pagina 2 di 38 - Nella causa civile n.3674/2018 R.G. del Tribunale di Lodi, riunita alla n.3672/2018 R.G., promossa originariamente dal defunto (a cui sono succeduti, prima, gli eredi Parte_3
, e , e, dopo il decesso anche della signora Parte_4 Parte_1 Parte_2
, i figli e ) avverso i signori Parte_4 Parte_1 Parte_2 CP_1
e
[...] CP_2
reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale e nel merito: previo accertamento dell'opera prestata sine titulo dal signor a favore della Parte_3
società Campagne s.s. dal luglio 2008 al 30.9.2017, come descritta in atti, condannarsi e dichiararsi tenuti i signori e già in qualità di soci della Controparte_1 CP_2
Campagne s.s., a pagare a favore del signor ovvero a favore dei suoi eredi Parte_3
e , per la quota di 1/3 ciascuno, a titolo di indennità prevista Parte_1 Parte_2 dall'art. 2041 c.c., la somma complessiva pari ad € 81.853,00, ossia la somma dovuta di €
112.853,00 detratti € 31.000,00 già percepiti dall'attore, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa a mezzo espletanda CTU, o anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre gli interessi dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.
In ogni caso, per entrambe le cause riunite n.3672/2018 e n.3674/2018 R.G. del Tribunale di
Lodi: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, in accoglimento del quarto motivo di appello, porsi in toto a carico dei convenuti-appellati e le spese del giudizio di Controparte_1 CP_2
primo grado, ovvero, in ulteriore subordine, compensarle parzialmente ponendone la maggior quota, che la Corte vorrà determinare, a carico dei convenuti e . Controparte_1 CP_2
Si produce:
1) informativa;
2) copia informatica sentenza n.778/2024 con attestazione di conformità;
3) sentenza n.778/2024 notificata in data 10.1.2025;
4) duplicati informatici degli atti e documenti costituenti il fascicolo di parte di primo grado
(cause riunite n.3672/2018 RG e n.3674/2018 RG del Tribunale di Lodi).
In via istruttoria: come reiteratamente richiesto nelle note scritte del 23.4.2024 dimesse per l'udienza c.d. cartolare di precisazione delle conclusioni del 3.5.2024, ed ancora nella conclusionale del
27.6.2024 e nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. del 18.7.2024, ammettersi le istanze pagina 3 di 38 istruttorie, non ammesse in prime cure dal Tribunale di Lodi nell'ordinanza istruttoria del
22.10.2021, così come dedotte nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. del 30.1.2020 depositata nelle cause riunite n.3672/2018 e n.3674/2018 R.G.; e pertanto:
- ammettersi la prova per interpello dei convenuti e nonché Controparte_1 CP_2
prova testimoni sulle seguenti circostanze non ammesse:
1) vero che nell'anno 1985 il signor si è trasferito a vivere a Napoli, poi per 5 Parte_3
anni ha abitato ad Empoli (FI) e dal 1990 a Frosinone, dove a tutt'oggi vive e risiede;
2) vero che nell'anno 2003 è deceduta la signora , madre dei fratelli Persona_1 [...]
e la quale si occupava principalmente della gestione Pt_3 Controparte_1 CP_2
della azienda agricola di RO TO (MN), ed è stata pertanto costituita tra i signori
CP_
, e la società Campagne s.s.; CP_1 Parte_1
3) vero che la società Campagne s.s., con sede in RO TO (MN), via Mazzini, 17,
CP_ costituita tra i signori , e si occupava della coltivazione dei CP_1 Parte_1
terreni agricoli di proprietà esclusiva del signor della superficie complessiva Controparte_1
di mq. 66.400, così identificati: foglio n.5, mapp. 172, seminativo irriguo, di mq. 15.510; fg. 5, mapp. 173, seminativo, di mq. 3000; foglio n.6, mapp. 162, seminativo irriguo, di mq. 5930; foglio n.6, mapp. 165/AA, seminativo, di mq. 1000; foglio n.6, mapp. 165/AB, seminativo irriguo, di mq.60; foglio n.6, mapp. 176, seminativo, di mq. 7970; foglio n.6, mapp. 215/AA, seminativo irriguo, di mq.1500; foglio n.6, mapp. 215/AB, seminativo, di mq. 210; foglio n.6, mapp. 227, seminativo irriguo, di mq. 15.790; foglio n.6, mapp.228, seminativo, di mq. 240; foglio n.6, mapp.229/AA, seminativo, di mq. 1700; foglio n.6, mapp.229/AB, seminativo irriguo, di mq. 200; foglio n.6, mapp. n.270, seminativo irriguo, di mq. 12.737; foglio n.6, mapp. n.271, seminativo irriguo, di mq. 553, della coltivazione dei terreni agricoli di proprietà esclusiva della signora della superficie complessiva di mq. 19.180, così CP_2
censiti catastalmente: foglio n.11, mapp. 51, seminativo irriguo (mq.1.320), foglio n.11, mapp.
89, seminativo irriguo (mq. 13.630); foglio n.5, mapp.308, seminativo irriguo (mq. 4.230); foglio n.4, mapp. 79, seminativo), nonché della coltivazione dei terreni agricoli in comunione tra i signori e della superficie complessiva di mq. 16.100, seminativo, CP_1 CP_2
identificato al foglio n.5, mapp.175 (mq. 2.510) e mapp.176 (mq.13.590);
4) vero che la società Campagne s.s. era proprietaria delle macchine ed attrezzature agricole utilizzate per la coltivazione dei fondi che gestiva e che risultano elencate nel documento che
Le si rammostra (doc. n.11 attore;
Parte_3
pagina 4 di 38 5) vero che la società Campagne s.s. emetteva le fatture di vendita dei prodotti ottenuti dalla coltivazione dai fondi che gestiva;
6) vero che il socio era l'amministratore unico della Campagne s.s. e Controparte_1
responsabile della gestione amministrativa e contabile della società, come documenti che Le si rammostrano (docc. nn.
5-6 attore;
Parte_3
7) vero che signori e erano soci di fatto privi di un ruolo attivo CP_2 Parte_1
nella società Campagne s.s.;
…
11) vero che nell'opera di preparazione e di coltivazione dei terreni di RO TO
(MN) gestiti dalla Campagne s.s. il signor godeva di piena autonomia;
Parte_3
12) vero che, come da documento che Le si rammostra (doc. n.7 attore , Parte_3
l'abitazione del signor in Frosinone, viale Portogallo, 15, dista 540 km dai Parte_3
terreni di RO TO (MN), di proprietà dei signori e gestiti CP_1 CP_2 dall'anno 2013 dalla Campagne s.s.;
13) vero che, quantomeno dal luglio 2008, il signor ha sostenuto, per ogni Parte_3 viaggio per recarsi con la sua vettura Renault “Laguna 2.0 DCI”, tg. DJ527NB, dalla sua abitazione in Frosinone, viale Portogallo, 15, sino a RO TO (MN), che dista 540 km come da documento che Le si rammostra (doc. n.7), la somma di € 74,00 per pedaggi autostradali ed € 90,00 di benzina, e così per complessivi € 1.440,00 annui;
14) vero che il signor ha coltivato, dal maggio 2003 al 30.9.2017, i terreni di Parte_3
RO TO (MN) gestiti dalla Campagne s.s. per mezzo di n.3 trattori, due “Fiat” e un “Ferguson”, una seminatrice per il frumento, un aratro, una botte dei diserbanti, un impianto di irrigazione a pioggia, una zappatrice del mais e un distributore del concime, di proprietà della Campagne s.s.;
…
16) vero che il signor era stato delegato dall'amministratore della Campagne Parte_3
s.s., signor ad operare sul c/c n.7792 intestato alla Campagne s.s. ed acceso Controparte_1
presso la BCC di RO TO anche attraverso l'emissione di assegni bancari, come da documenti che Le si rammostrano (docc. nn.8-9 ; Parte_3
17) vero che deve escludersi che il signor sia stato titolare o socio di impresa Parte_3 agricola, o iscritto all'INPS come coltivatore diretto, o con tale qualifica sia stato titolare di partita IVA;
pagina 5 di 38 18) vero che il signor ha sempre svolto l'attività di dirigente di azienda in Parte_3
regime di lavoro subordinato, ma con ampia possibilità di gestione del proprio orario lavorativo;
19) vero che il signor era solito riferire di voler ricevere, prima o poi, dalla Parte_3
Campagne s.s. un adeguato riconoscimento economico per tutti i lavori agricoli e l'opera prestata, negli anni, in favore della predetta società presso i fondi di RO TO
(MN);
CP_ 20) vero che i soci della Campagne s.s., , e hanno sempre dato il Controparte_1 Pt_1
loro consenso ed approvato l'attività lavorativa di preparazione e coltivazione dei terreni gestiti dalla Campagne s.s. in RO TO (MN) svolta dal maggio 2003 al 30.9.2017 dal signor Parte_3
21) vero che la retribuzione media di un lavoratore/operaio agricolo è pari ad € 20,00/ora;
22) vero che, tenuto conto della comunicazione del recesso del socio dal Parte_1
1.10.2017 che Le si rammostra (doc. n.10) ed in attesa delle determinazioni degli altri due dalla Campagne s.s. alla data del 30.9.2017;
23) vero che dal 1.10.2017 l'attività agricola della Campagne s.s. è, di fatto, cessata definitivamente;
24) vero che a far data 7.11.2017 l'amministratore della Campagne s.s., signor CP_1
ha revocato la delega, già conferita al signor ad operare sul c/c n.7792
[...] Parte_3
intestato alla Campagne s.s. ed acceso presso la BCC di RO TO, anche per l'emissione di assegni bancari, come da missiva che Le si rammostra (doc. n.8);
…
27) vero che un trattore “Fiat 640” usato viene normalmente venduto ad un prezzo che va da almeno € 3.700,00 ad 11.000,00, mentre un trattore “Ferguson 135” usato ad almeno €
4.000-5.000,00, come da documenti che Le si rammostrano (docc. nn.25-26);
28) vero che Lei ha sentito riferire che il signor ha incassato somme in Controparte_1
contanti ricavate dalla vendita in data 9.5.2018 di tutte le attrezzature e macchine agricole di proprietà della Campagne s.s., elencate nella fattura n.1 del 9.5.2018 che Le si rammostra
(doc. n.7 parte , senza versarle nelle casse della Campagne s.s.; Parte_1
29) vero che in data 9.5.2018 il signor ha venduto in nome e per conto della Controparte_1
Campagne s.s. alla società Euroagricola di GA ON & C. s.n.c. di Acquanegra sul
Chiese (MN) anche alcuni attrezzi personali del signor Parte_3
pagina 6 di 38 30) vero che sul c/c n.7792 della BCC di RO TO intestato alla Campagne s.s. al
29.6.2018 era presente la somma di € 21.450,00 ed al 28.9.2018 si è ridotta ad € 17.916,25, come da documento che Le si rammostra (doc. n.9 ; Parte_3
31) vero che il signor ha comunicato ai signori e i Parte_3 CP_2 Controparte_1 quali acconsentirono senza nulla eccepire, che avrebbe emesso “a se stesso” e incassato, in più momenti, negli anni 2016-2017, gli assegni che Le si rammostrano (doc. n.
4-4bis parte
, per la somma totale di € 31.000,00, a titolo sia di rimborso delle spese Controparte_1
sostenute dallo stesso fin dal maggio 2003, per le trasferte effettuate da Parte_3
Frosinone a RO TO (MN) e ritorno per recarsi a coltivare i loro campi condotti dalla Campagne s.s., sia di acconto sulla maggior somma dovuta quale indennizzo per tutto il lavoro nei campi sino ad allora svolto per la Campagne s.s.;
32) vero che il socio quale amministratore unico, era il solo tra i soci a Controparte_1
possedere le scritture contabili e la documentazione amministrativa e bancaria della società
Campagne s.s.;
… 35) vero che il signor ha richiesto più volte al signor di Parte_1 Controparte_1
ricevere il rendiconto annuale della gestione economica della Campagne s.s.;
36) vero che il signor vive a Lodi, mentre il signor a Controparte_1 Parte_1
Frosinone;
37) vero che, fin dall'anno 2003 in cui è stata costituita la Campagne s.s., il signor CP_1
ha sempre omesso di far visionare al socio che ne faceva richiesta, le
[...] Parte_1
scritture e documenti contabili della Campagne s.s., quali registri IVA, fatture di vendita, fatture di acquisto, etc., nonché la documentazione bancaria relativa al conto corrente accesso presso la BCC di RO TO (MN);
38) vero che dall'estratto di c/c n.7792 intestato alla Campagne s.s. presso la BCC di
RO TO (MN) al 29.9.2018, che Le si rammostra (doc. n.13 parte
[...]
, si evince che il signor ha utilizzato il conto corrente della Campagne Pt_1 Controparte_1
s.s. per pagare le spese di assicurazione danni e le spese per l'esecuzione, per mezzo della impresa edile “SA” di RO TO (MN), delle opere di manutenzione ordinaria, di ristrutturazione dei tetti, sia della parte abitativa che dei porticati, della casa di campagna sita in RO TO (MN), via Mazzini, 17, in comunione tra i fratelli
CP_
, e ed in cui i signori e trascorrono, in un CP_1 Pt_3 CP_2 Controparte_1
appartamento ciascuno, le vacanze estive;
pagina 7 di 38 39) vero che l'impresa edile “SA” di RO TO (MN) ha eseguito, su esclusivo incarico del signor le opere di manutenzione ordinaria, di Controparte_1
ristrutturazione dei tetti, sia della parte abitativa che dei porticati, della casa di campagna sita in RO TO (MN), via Mazzini, 17, in comproprietà tra i fratelli , CP_1
e Pt_3 CP_2
40) vero che il signor ha omesso di informare il socio che Controparte_1 Parte_1
avrebbe prelevato dal c/c n.7792 , intestato alla Campagne s.s. ed acceso presso la BCC di
RO TO (MN), somme per la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa, in comunione tra i fratelli , e sita in CP_1 Pt_3 CP_2
RO TO (MN), via Mazzini, 17;
41) vero che il signor ha, ancora a tutt'oggi, omesso di versare al signor Controparte_1 la quota sociale conferita per € 1.000,00; Parte_1
42) vero che il signor è receduto dalla Campagne s.s. a far data dal 1.10.2017, Parte_1
come da comunicazione che Le si rammostra (doc. n.6);
43) vero che il signor ha, ancora a tutt'oggi, omesso di versare al signor Controparte_1
la quota pari ad 1/3 del patrimonio della Campagne s.s. risultante alla data Parte_1
del recesso del 1.10.2017; 44) vero che, fin dall'anno 2003 in cui è stata costituita la
Campagne s.s., il signor ha sempre omesso di informare il socio Controparte_1 [...]
in merito al reddito effettivamente prodotto dalla Campagne s.s., ai fini della Pt_1
determinazione e del pagamento delle imposte IRPEF.
Si indicano come testimoni su tutte le suddette circostanze, i signori: Testimone_1
residente in [...]; , residente in [...]
TO (MN), via Lamari, 2; , residente in [...]
Manfredini, 34/A; , residente in [...]
34/A; , domiciliato presso – sede di Bozzolo, con sede CP_4 Controparte_5
in Bozzolo (MN), via Accorsi, 1; , domiciliato presso Testimone_4 Controparte_5
– sede di Rodigo, con sede in Rodigo (MN), via XX Settembre, 13.
[...]
Si indica come testimone sui capitoli di prova nn.38) e 39) il legale rappresentante della impresa edile , con sede in RO TO (MN), viale Parte_5
Manfredini, 12H.
- Ammettersi C.T.U. atta a determinare e quantificare il valore dell'opera prestata dal signor in favore della Campagne s.s. dal luglio 2008 al 30.9.2017, e/o l'indennità e/o il Parte_3
compenso da lavoratore agricolo, nonché tutte le spese di viaggio Frosinone-RO
pagina 8 di 38 TO (MN) con l'autovettura Renault “Laguna 2.0 DCI”, tg. DJ527NB (pedaggi autostradali, benzina, etc), spettanti al medesimo signor per aver eseguito dal Parte_3
luglio 2008, ogni anno, continuativamente dal mese di Marzo sino a Novembre, i giorni di venerdì, sabato, domenica e talvolta di lunedì, per due fine settimana mensili per n.60 ore lavorative (n.30 ore per ogni trasferta), partendo ogni volta con la sua vettura Renault
“Laguna 2.0 DCI”, tg. DJ527NB, dalla sua casa di Frosinone il venerdì alle ore 14.00 circa sino a RO TO (MN) (circa 540 km), e ritornando la domenica e, talvolta, il lunedì, i lavori di aratura, erpicatura, preparazione del terreno, concimazione, pulizia dei fossi irrigui, estirpatura del mais ed irrigazione mediante il c.d. rotolone e due getti (vale a dire, tutti i lavori di coltivazione della terra ad eccezione della semina del mais, della trebbiatura e della raccolta del prodotto), sui terreni in agro di RO TO (MN), di fatto condotti e gestiti dalla Campagne s.s., di proprietà comune tra i due fratelli CP_1
e per la superficie complessiva di mq. 16.100 (meglio descritti e censiti al
[...] CP_2 punto 4.b dell'atto di citazione di , a cui si rimanda), di proprietà esclusiva del Parte_3
signor per la superficie complessiva di mq. 66.400 (descritti e censiti punto Controparte_1
4.c dell'atto di citazione di , a cui si rimanda) e di proprietà esclusiva della Parte_3
signora per la superficie complessiva di mq. 19.180 (descritti e censiti al punto CP_2
4.d dell'atto di citazione di , a cui si rimanda); nonché dell'indennità e/o Parte_3
compenso spettanti al signor essersi lui, sino al 30.9.2017, occupato della Parte_6
scelta delle sementi e di tutti i prodotti da utilizzare per la coltivazione dei fondi, del pagamento dei fornitori e, in generale, di tutte le spese necessarie per la corretta conduzione, secondo la buona tecnica agraria, dei fondi gestiti dalla Campagne s.s., anche tramite la delega ad operare sul c/c n.7792 della Campagne s.s. acceso presso la BCC di RO
TO (MN).
- Inoltre, ammettersi C.T.U. atta ad accertare ed a ricostruire la gestione economica e patrimoniale della Campagne s.s. dalla sua costituzione (marzo 2003) al 18.10.2018 (data della sua cancellazione), anche tramite autorizzazione e delega all'accesso al c/c n.7792 della
Campagne s.s. presso la BCC di RO TO (MN) e/o alla documentazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova e/o presso tutti gli Enti e soggetti giuridici che il
Giudice vorrà all'uopo individuare;
nonché atta a determinare le somme che avrebbero dovuto essere versate ai soci della Campagne s.s., a titolo di utile, ogni anno dopo la chiusura di esercizio al 31 dicembre secondo le previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del contratto sociale del
1.3.2003.
pagina 9 di 38 - Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. al signor già quale socio-amministratore unico Controparte_1
e responsabile della gestione contabile della Campagne s.s., e/o a Confagricoltura Mantova, quale associazione di categoria a cui si appoggiava la Campagne s.s. per la tenuta delle scritture contabili, di produrre ed esibire in giudizio le scritture contabili in loro possesso afferenti la predetta Campagne s.s., dall'anno 2003 al 18.10.2018 (data dell'estinzione per cancellazione dal Registro delle Imprese), ivi comprese tutte le fatture di vendita, le fatture di acquisto, i bilanci d'esercizio (se depositati), il rendiconto economico di ogni annata, etc..
- Ordinarsi ex art. 213 c.p.c. e/ art. 210 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di al fine sia CP_5
di ulteriormente comprovare l' “arricchimento” conseguito dalla società Campagne s.s. dall'opera eseguita dall'attore sia le omissioni commesse dall'amministratore Parte_3
di fornire informazioni scritte e/o produrre in giudizio tutta la Controparte_1 documentazione fiscale in possesso dell'Ufficio (dichiarazione dei redditi, IVA, etc.), e che sia eventualmente pervenuta dai soci , e , afferente la Controparte_1 CP_2 Parte_1
società Campagne s.s., con sede in RO TO (MN), via Mazzini, 17, p. IVA
. P.IVA_1
Per Controparte_1
“Richiamate ex art. 346 cpc le proprie eccezioni e le domande riconvenzionali (fatte oggetto di appello incidentale) e istanze tutte in atti della difesa e da Controparte_1
ritenersi automaticamente e rispettivamente estese e riproposte anche nel presente giudizio nei confronti dei sigg. e e successivi eredi Parte_3 Pt_1
intervenuti, per identità e comunanza di causa e di interessi e in ogni caso, anche in subordine, quali soggetti effettivamente obbligati in relazione alle stesse domande attrici da loro rispettivamente proposte e in ogni caso per esserne comunque garantito e manlevato. Le domande attrici si estendono automaticamente nei confronti dei terzi trattandosi dello stesso rapporto dedotto in giudizio in cui individuare l'unico e vero responsabile e soggetto obbligato nei confronti dell'attore e in sostituzione del convenuto, nel quadro di tale rapporto oggettivamente unico e comune (Cass.11450/17 – Cass.7138/15 – Cass.12598/15) e conseguentemente :
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano contrariis rejectis così giudicare per le causali di cui in premessa nelle cause riunite già del Tribunale di Lodi R.G. N.
3672/2018 e 3674/2018 :
I - NEI CONFRONTI DI E SUOI EREDI AVENTI CAUSA SIGG. Parte_3
pagina 10 di 38 E : Parte_1 Parte_2
IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi l'avverso appello principale inammissibile e infondato e relative domande attrici inammissibili prescritte e infondate in fatto e diritto e non provate confermando l'appellata sentenza.
- In via di appello incidentale e in parziale riforma dell'appellata sentenza, accogliersi le domande riconvenzionali proposte in I° grado da e qui Controparte_1
riproposte
- Restituzione della quota pari a 1/3 della somma di euro 44.000,00 indebitamente sottratta da dal conto corrente della Società; Parte_3
- Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali relativi al fatto “reato” a favore di;
Controparte_1
- Risarcimento del danno ex art. 1337 c.c. per responsabilità precontrattuale dell'attore per non essersi comportato in buona fede in relazione alla mancata permuta e per l'effetto condannarsi l'attore e i suoi eredi e a pagare al Parte_1 Pt_2
convenuto e in subordine alla e per essa ai soci e Parte_7 Controparte_1
per le causali di cui in premessa a titolo di restituzione, rimborsi, CP_2 risarcimento danni materiali e morali, patrimoniali e non e quant'altro dianzi specificato, la somma di euro 26.000,00 o quell'altra diversa che risulterà di giustizia dovuta, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo nei limiti del valore indicato in calce di euro 26.000,00, operandosi in subordine la compensazione fino a concorrenza del credito eventualmente accertato a favore dell'attore.
In denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, dichiarare il sig. tenuto a far fronte direttamente alle domande risarcitorie attrici del Parte_1
sig. e in subordine a manlevare, garantire e tenere indenne il sig. Parte_3
da ogni domanda relativa comunque proposta nei suoi confronti per i Controparte_1
fatti di causa, a qualunque titolo, per capitale, danni, esborsi, interessi e spese e comunque condannandolo a pagare all'attore quanto eventualmente Parte_3
posto a carico del convenuto e a rifondergli quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare per i fatti di causa.
II) NEI CONFRONTI DI AR LL :
IN VIA PRINCIPALE, rigettarsi il suo appello principale inammissibile e infondato e pagina 11 di 38 relative domande attrici inammissibili e prescritte, oltreché infondate in fatto e diritto e non provate, confermando l'appellata sentenza.
In via di appello incidentale e in parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiarare il sig. tenuto a far fronte direttamente alle domande Parte_3
risarcitorie attrici del sig. e in subordine a manlevare, garantire e Parte_1
tenere indenne il sig. da ogni domanda relativa comunque proposta Controparte_1
nei suoi confronti per i fatti di causa, a qualunque titolo, per capitale, danni, esborsi, interessi e spese e comunque condannandolo a pagare all'attore Parte_1
quanto eventualmente posto a carico del convenuto e a rifondergli quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare per i fatti di causa, operandosi in subordine la compensazione fino a concorrenza dei rispettivi crediti.
III ) spese e compensi di causa rifusi di I° e II° grado oltre spese generali 15% oltre Iva e Cnpa.
IV) IN OGNI CASO IN VIA ISTRUTTORIA
Confermarsi l'ordinanza del Giudice 18.04.2024 di rigetto delle istanze avversarie, di ordine di esibizione e di CTU pretestuosa ed esplorativa per i motivi già evidenziati nell'ordinanza e per i motivi di opposizione precisati a pag. 3 della nostra memoria
183 n.3 del 20.02.2020.
IN SUBORDINE, in relazione all'appello incidentale, ammettersi le prove orali per interrogatorio formale degli attori e testi da noi dedotte in I°grado non ammesse e/o rigettate per tutte le ragioni esposte nel presente atto e in particolare sui capitoli della nostra memoria n.2 e 3 di I° grado qui integralmente trascritte coi testi indicati :
Sui capitoli della memoria n. 2 di primo grado:
CP_ 3) “vero che” la coltivazione di tutti i terreni di RO, sia quelli dei fratelli , CP_1
e che quelli di proprietà dei fratelli e figli di (in usufrutto a Pt_3 Pt_2 Pt_1 Pt_3
) delle modeste dimensioni sopra indicate non richiedono particolari impegni di Pt_3
lavoro, in quanto venivano coltivati direttamente dai F.lli utilizzando le CP_1
attrezzature agricole della società Campagne s.s.(doc.1), a monocoltura, o in affitto (doc.2-
2 bis – 2 ter) o da contoterzisti di volta in volta retribuiti, tra cui impresa SA
(doc.10) .
4) “vero che” i prodotti e i relativi ricavi e spese di tali coltivazioni venivano ripartiti e destinati alle manutenzioni e riparazioni degli immobili e fabbricati in comune siti in
RO, tra cui la casa padronale e i rustici in utilizzo a tutti.
pagina 12 di 38 10) “Vero che” le colture cerealicole praticate hanno un ciclo lungo e non richiedono controlli settimanali .
12) “Vero che la ss Campagne veniva seguita costantemente dall'Associazione di Categoria
Confagricoltura di Mantova che teneva anche la contabilità e la documentazione fiscale e bancaria e provvedeva a tutti gli adempimenti, segnalando ogni relativa necessità e incombente relativo alla regolare gestione dell'azienda e presso cui i soci avevano libero accesso e facoltà di consultazione.
13) “vero che” detta azienda operava col lavoro di tutti i familiari, con mansioni diverse, compreso il sig. che sostituiva il figlio pressoché inattivo e assente. Parte_3 Pt_1
16) “Vero che” il sig. è sempre stato inattivo e assente nella gestione e Parte_1
coltivazione, sostituito talvolta dal padre e nel marzo 2017 decise di estromettersi e Pt_3
recedere dalla Società.
19) “Vero che” le modeste dimensioni dei terreni di RO la cui coltivazione è stata effettuata o direttamente dai sigg. o dagli affittuari succedutisi (doc.
2-2bis-2ter) o dai CP_1
contoterzisti di volta in volta retribuiti , non richiede la presenza di un dipendente fisso con costi eccessivi superiori ai ricavi, ma solo prestazioni parziali e stagionali nei momenti di irrigazione e raccolta dei prodotti e nei periodi scoperti dalle concessioni dei terreni in affittanza agraria o dalle coltivazioni dei contoterzisti.
20) “vero che” Il sig. oltre a coltivare i propri terreni e a sostituire il figlio Parte_3
pressoché inattivo, operava in autonomia e persino in proprio anche sul c/c della Pt_1
società, abusando a volte per i suoi interessi personali, senza rendere il conto e senza giustificazione alcuna o documentazione delle spese sostenute e dei prelievi effettuati.
21) “vero che” il sig. ha sottratto e prelevato indebitamente e a più riprese Parte_3
somme ingenti che allo stato risultano complessivamente pari a euro 44.000,00 con vari assegni a sua firma di cui intestati a sé medesimo e da lui incassati che si producono pari a euro 31.000,00 (doc.4) e relativi prelievi come da estratti conto che si producono (doc. 4 bis) in data 22.07.2015 di euro 5.000,00, in data 26.5.16 di euro 3.000,00, in data 05.04.17 di euro 2.000,00, in data 15.9.17 di euro 5.000,00, in data 24.10.17 di euro 6.000,00 e in data 26.10.17 di euro 10.000,00; e in data 11.11.15 di euro 3.000,00 assegno n. 30275130, oltre ai due assegni emessi da a favore di sempre tratti sul c/c della Pt_3 Parte_1
Campagne s.s. n. 7792 BCC di RO in data 02.06.2013 Euro 5.000,00 n. 320257053 , in data 02.06.2013 euro 5.000,00 n. 320257654 che si producono (doc.12-13-14)
22) “vero che” tali operazioni e indebite appropriazioni esponevano la s.s. Campagne a pagina 13 di 38 conseguente mancanza di liquidità e costringendola a ricorrere a interventi e finanziamenti esterni, fino a quando il fratello ha imposto alla banca di RO di CP_1
vietare al fratello di operare ulteriormente sul c/c intestato alla società s.s. Pt_3
Campagne.
23) “vero che” il sig. pretende compensi di prestazioni lavorative mai Parte_3
richiesti, né rivendicati in precedenza, né predeterminati, per attività spontaneamente svolta e senza incarico di sorta, al pari degli altri, sui terreni esclusivi e comuni, a suo dire non retribuita e comunque di fatto svolta nel suo interesse, utilizzando e approfittando delle attrezzature e macchinari della s.s Campagne.
24) “vero che” il sig. ha sempre utilizzato i macchinari della società per la Parte_3
conduzione dei propri terreni, senza mai corrispondere canoni o indennità per tale noleggio
25) “vero che” tutte le spese relative alla coltivazione dei terreni e agli immobili di
RO, comprese quelle relative ai terreni di , venivano addossate sul conto Pt_3 corrente della s.s. Campagne sia per l'acquisto dei prodotti e sementi sia per il carburante e le riparazioni e manutenzioni.
29) “vero che” tra ed si conveniva altresì, a seguito di trattative, di Pt_3 Controparte_1
addivenire alla permuta di due terreni rispettivamente a loro intestati, da stralciarsi e da individuarsi catastalmente mediante frazionamento per il quale erano stati incaricati rispettivamente il Geometra incaricato da e il Geometra Persona_2 CP_1 CP_6
da , i quali tecnici concordavano per la permuta di 1613 mtq. come conferma
[...] Pt_3
il Geometra (doc.8). CP_6
30) “vero che” il Sig. senza alcuna ragione, dopo l'avvenuto frazionamento di Parte_3
tali terreni per procedere alla permuta e senza alcuna giustificazione recedeva da tale trattativa e si rifiutava di recarsi dal Notaio di Casalmaggiore incaricato di Per_3
stipulare la permuta, per la quale il Sig. ebbe a saldare le spese tecniche del CP_1
Geometra come da fattura n. 8/18 di euro 1.289,90 che si produce (doc.9) e a Per_2 sostenere l'ulteriore spesa di cui alla fattura della ditta SA (doc.10) che aveva posato la palificazione dei confini.
Sul capitolo n. 32 della memoria n. 3
32) “vero che” il sig. in occasione delle visite a RO TO si Parte_3
dedicava soprattutto alla coltivazione dei propri terreni pari a 130 pertiche cremonesi utilizzando le attrezzature della Campagne ss senza rimborsarne le spese e i canoni di pagina 14 di 38 utilizzo.
In subordine in caso di ammissione degli avversi capitoli di prova contraria.
Coi testi già da noi indicati in memoria n. 2.
Oltre alla Procura alle liti si produce:
1) Copia informatica della sentenza notificata da n.778/2024 con CP_2
attestazione di conformità.
2) Fascicoli di parte di I° grado di atti e documenti nelle cause riunite R.G. N. 3672/18
e 3674/18 Tribunale di Lodi, costituiti da parte cartacea e parte successiva di duplicati informatici”.
Per : CP_2
“Richiamate ex art. 346 c.p.c. le eccezioni e le domande riconvenzionali, istanze istruttorie tutte in atti della difesa della IGa da ritenersi in ogni caso automaticamente CP_2
riproposte ed estese anche nel presente giudizio nei confronti degli attori appellanti IG
e IG anche in subordine quali soggetti effettivamente Parte_1 Parte_2
obbligati in relazione alle stesse domande attrici dai suddetti proposte e in ogni caso per esserne comunque garantita e manlevata.
In via principale
Rigettarsi l'avverso appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto e inammissibile incluso le relative domande degli attori appellanti in quanto prescritte e infondate confermando integralmente il contenuto della sentenza n. 776/2024 pubblicata il 28/11/2024 resa inter partes dal Tribunale di Lodi nella causa RG 3672/2018.
Previo accertamento dell'integrale infondatezza in fatto e in diritto delle pretese creditorie rivendicate dagli eredi del IG accertare che nulla è dovuto tra le parti per i Parte_3
titoli giuridici rivendicati da parte attrice , e segnatamente rigettare ogni richiesta di condanna della IGa in quanto non sussistente alcun indebito e illegittimo CP_2 versamento rivendicato da parte attrice né l'asserito danno che vi è conseguito
In via incidentale
In via di appello incidentale e in parziale riforma dell'appellata sentenza condannare gli attori appellanti a rifondere l'importo chiesto in via riconvenzionale in occasione del giudizio di 1° pari a € 26.000,00.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio pagina 15 di 38 Si offre in produzione
1. Sentenza di 1° notificata alle parti in data 10/01/2025
2. Fascicolo di 1 grado RG 3672/2018 Tribunale di Lodi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha origine dai giudizi di primo grado riuniti R.G. n. 3672/2018 ed R.G. n.
3674/2018. In tali giudizi: da un lato proponeva domanda ex art. 2043 c.c. nei Parte_1 confronti di e dall'altro proponeva domanda ex art. 2041 c.c. Controparte_1 Parte_3
nei confronti di e di e questi ultimi spiegavano a loro volta CP_2 Controparte_1
domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti di Parte_3
Esaminando il giudizio R.G. 3672/2018, si rileva che con atto di citazione ritualmente notificato, formulava domanda risarcitoria nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(amministratore unico della società Campagne s.s.) ex art. 2043 c.c. o in subordine per grave inadempimento alle pattuizioni contenute nel contratto sociale dell'1.3.2003. A fondamento delle proprie domande deduceva quanto di seguito indicato: Parte_1
“- I sono proprietari da molti anni di fabbricati e terreni in agro di RO CP_1
TO (MN) caduti in successione all'esito della morte nel 2003 della signora Per_1
madre dei fratelli e nonché nonna
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_2 dell'attore (figlio di;
Parte_1 Parte_3
- Dopo il decesso della signora (…) veniva costituita tra i signori Persona_1 CP_1
e (quest'ultimo, figlio dell'attore e nipote
[...] CP_2 Parte_1 Parte_3
dei primi due), versando la quota sociale di € 1.000,00 ciascuno, la società Campagne s.s.
(…) avente ad oggetto l'attività di coltivazione dei terreni in RO TO (…);
- la Campagne s.s. era proprietaria delle macchine ed attrezzature agricole utilizzate nella lavorazione delle colture (a mais alternato a frumento, barbabietola e soia) e beneficiava, emettendo le relative fatture di vendita, dei citati prodotti ottenuti dalla coltivazione dei suddetti fondi;
- Secondo le pattuizioni assunte dai soci della Campagne s.s. nel contratto sociale del
1.3.2003, il socio ricopriva la carica di amministratore unico con facoltà di Controparte_1
compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed era il responsabile della gestione amministrativa e contabile della società (…) tenuto a presentare il rendiconto economico ai soci entro 3 mesi dalla chiusura d'esercizio (…) e, conseguentemente, obbligato pagina 16 di 38 a ripartire tra i soci gli utili e le perdite risultanti dal predetto rendiconto in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, ossia 1/3 ciascuno (art. 8);
- I soci (residente a [...]) e (allora studente e residente a [...]
Frosinone) non svolgevano di fatto alcun ruolo attivo nella società, mentre il signor
[...]
(padre dell'attore) era colui che, seppur non socio né legato da alcun tipo di rapporto Pt_3
di lavoro con la Campagne s.s., di fatto si è sempre occupato ed ha gestito, in piena autonomia, tutte le operazioni inerenti la preparazione e la coltivazione dei terreni gestiti dalla Campagne s.s., (…);
- Seppur la società Campagne s.s. incamerasse buoni guadagni (…) l'amministratore unico della società Campagne s.s. (…) non ha mai presentato il rendiconto annuale di gestione, né ha mai distribuito e versato al signor alcuna somma a titolo di utile;
Parte_1
- In particolare, il signor anche dietro esplicita richiesta dell'attore, non ha Controparte_1 mai permesso all'attore di visionare le scritture contabili della Campagne s.s. (…);
- (…) con missiva in data 6.3.2017 il socio ha comunicato la volontà di Parte_1
recedere dalla società a partire dal successivo 1.10.2017;
- Alla data del 30.9.2017 l'attività agricola della Campagne s.s. è di fatto cessata, in quanto il signor tenuto conto della comunicazione di recesso del socio Parte_3 Parte_1
dal 1.10.2017 ed in attesa delle determinazioni degli altri due soci ( e , CP_1 CP_2
ha interrotto le coltivazioni dei fondi gestiti dalla Campagne s.s.;
- In data 9.5.2018 il signor senza nemmeno interpellare gli altri soci (art. 6 Controparte_1
contratto sociale), ha venduto in nome e per conto della Campagne s.s. alla società
Euroagricola di GA ON & C. s.n.c. di Acquanegra sul Chiese (MN) tutte le attrezzature e macchine agricole di proprietà della Campagne s.s. e già utilizzate per i lavori nei campi gestiti dalla Campagne s.s., peraltro al prezzo irrisorio e solo “apparente”, ritenuto il valore ben maggiore dei beni ceduti, di € 7.000,00 + I.V.A.;
- il signor ha contestato al signor ed alla società acquirente Parte_1 Controparte_1
che parte del prezzo della suddetta vendita era stato indebitamente pagato in contanti e non regolarmente fatturato dalla Campagne s.s..;
- Inoltre, all'evidenza, tale somma “in contanti” era stata illecitamente incassata dal signor e sottratta al patrimonio della Campagne s.s., e, comunque, il ricavato Controparte_1
(“apparente”) di € 7.000,00+IVA (…);
- Con racc. a.r. del 25.6.2018 ha chiesto formalmente di ricevere il giusto Parte_3
“compenso” per l'opera da lui continuativamente prestata negli anni (…);
pagina 17 di 38 - con atto in data 27.9.2018 a ministero Notaio dott. di Lodi, i due restanti Persona_4
soci e avevano dichiarato di sciogliere, anticipatamente e con effetto CP_1 CP_2
immediato, la società Campagne s.s.;
- In data 18.10.2018, la Campagne s.s. veniva cancellata dal Registro delle Imprese e, conseguentemente, estinta;
- Solo recentemente il signor è riuscito a venire in possesso dell'estratto di c/c Parte_1
n.7792 intestato alla Campagne s.s. presso la BCC di RO TO (MN) al 29.9.2018, da cui, oltre a risultare una buona liquidità di denaro al 29.6.2018 per € 21.450,00 ed al
28.9.2018 per € 17.916,25, si è scoperto che il signor utilizza il conto corrente Controparte_1 della Campagne s.s. per spese personali e, comunque, del tutto estranee all'attività sociale
(…);
- il signor ha altresì prelevato abusivamente dal suddetto c/c n.7792 intestato Controparte_1
alla Campagne s.s. ingenti somme che sono state da lui illegittimamente destinate alle
CP_ gestione della casa, in comunione con i fratelli e , (…); Pt_3
- Allo stato, pure in seguito alla cancellazione della Campagne s.s., il signor Controparte_1
non ha fornito il rendiconto economico delle gestione della Campagne s.s. a partire dall'anno
2003, né ha dato alcuna giustificazione in ordine al prezzo di vendita della macchine ed attrezzature agricole della società, né ha giustificato le uscite patrimoniali dal c/c n.7792 della Campagne s.s., né ha (mai) distribuito gli utili, né ha liquidato al signor Parte_1 receduto dal 1.10.2017, la quota sociale conferita per € 1.000,00 (…)”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 1.3.2019 si costituiva eccependo Controparte_1
preliminarmente la nullità della notifica dell'atto introduttivo, chiedendo altresì la chiamata in causa di e la riunione della controversia R.G. 3672/2018 alla controversia R.G. CP_2
3674/2018 proposta da nei confronti degli ex soci , e Parte_3 CP_1 CP_2 [...]
nel merito il rigetto delle domande attoree. Nel medesimo atto Pt_1 Controparte_1
deduceva le seguenti circostanze:
CP_
“- Tutti i terreni di RO, sia quelli dei fratelli , e , che quelli di CP_1 Pt_3
proprietà dei fratelli e figli di , venivano coltivati direttamente dai Pt_2 Pt_1 Pt_3
fratelli utilizzando le attrezzature agricolo della Campagne s.s., o in affitto o da CP_1
contoterzisti di volta in volta retribuiti, oppure direttamente o indirettamente tramite la
Campagne s.s. a conduzione familiare (…);
pagina 18 di 38 - all'epoca viveva lontano oltre 600 km da RO e impegnato presso a tempo Parte_3 pieno nella propria attività esclusiva personale di dirigente d'azienda, pertanto si dedicava solo occasionalmente alla coltivazione dei terreni (…);
- Alle lavorazioni partecipava anche il fratello per l'irrigazione, la semina e CP_1
l'erpicatura (…);
- La Campagne s.s. veniva seguita e assistita dall'Associazione di categoria Confagricoltura di che teneva anche la contabilità; CP_5
- L'azienda operava con il lavoro di tutti i familiari con mansioni diverse (…);
- L'azienda agricola a monocoltura non crea grandi profitti ma negli anni con i pochi ricavi ottenuti si è riuscita a realizzare gli interventi più importanti nei fabbricati e nella casa padronale di abitazione comune;
- La superficie complessiva dei terreni di RO non giustificava la presenza di un dipendente ma richiedeva solo occasionalmente prestazioni parziali e stagionali (…);
- oltre a coltivare i propri terreni e a sostituire il figlio pressoché Parte_3 Pt_1
inattivo (lo stesso agiva quale socio di fatto), operava in autonomia e persino in proprio anche sul c/c della società, abusando a volte per i suoi interessi personali, senza rendere il conto e giustificazione dei prelievi effettuati, complessivamente pari a euro 31.000,00;
- Tali appropriazioni esponevano la società a conseguente mancanza di liquidità costringendola a ricorrere a interventi e finanziamenti esterni fino a quando ha CP_1
imposto alla Banca di vietare al fratello di operare sul conto corrente intestato alla Pt_3
società;
- ha sempre utilizzato i macchinari della società per la conduzione dei propri terreni, Pt_3
senza mai corrispondere canoni o indennità per tal noleggio;
(…)
- All'atto della chiusura del c/c aziendale sono stati effettuati riparti ai soci tramite bonifici bancari, mentre a Cesare due assegni circolari per euro 5.250,00;
- A seguito dello scioglimento dell'attività non esistevano passività e pertanto non si è proceduto alla liquidazione;
- ha sempre informato e rendicontato sia della gestione annuale che di ogni singola CP_1
CP_ operazione della Campagne s.s. i soci e nonché il fratello , (…); Pt_1 Pt_3
- La vendita di attrezzature costituisce atto di ordinaria amministrazione, che non richiede il consenso di tutti i soci;
- Le domande formulate da parte attrice risultano prescritte”.
pagina 19 di 38 Per quanto concerne, invece, il procedimento R.G. 3674/2018, conveniva in Parte_3 giudizio e per l'accertamento dell'opera prestata sine titulo da CP_1 CP_2 [...]
a favore della Campagne s.s. dal luglio 2008 al 30.9.2017, condannando i convenuti, Pt_3
in qualità di soci della Campagne s.s., a pagare a favore di per la quota di 1/3 Parte_3 ciascuno l'indennità prevista ex art. 2041 c.c.
A sostegno delle proprie domande deduceva le seguenti ulteriori circostanze: Parte_3
“- Secondo i patti sociali conclusi tra i soci della Campagne s.s., il socio Controparte_1
ricopriva la carica di amministratore unico con facoltà di compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione (…);
- I soci (residente a [...]) e (allora studente e residente a [...]
Frosinone) non svolgevano di fatto alcun ruolo attivo nella società, invece, colui che unicamente si è occupato ed ha gestito, a partire dal Maggio 2003, e così, ogni anno, continuativamente dal mese di Marzo sino a fine Novembre, i giorni di venerdì, sabato e domenica, di tutte le operazioni inerenti la preparazione e la coltivazione dei terreni gestiti dalla Campagne s.s. (a mais alternato a frumento, barbabietola e soia), è stato il signor
[...]
che aveva maturato una lunga esperienza nei campi sin dall'anno 1973; Pt_3
- Inoltre, il signor era stato appositamente delegato dall'amministratore Parte_3
ad operare sul c/c n.7792 intestato alla Campagne s.s. ed acceso presso la Controparte_1
BCC di RO TO anche attraverso l'emissione di assegni bancari;
- Il signor ha così lavorato nell'interesse della Campagne s.s. e dei suoi soci per Parte_3
oltre 14 anni, con la massima dedizione e con grandi sacrifici, auspicando di avere, prima o poi, il giusto riconoscimento economico (…);
- All'esito della cessazione dell'attività della società (30.9.2017) sono insorti forti dissapori tra i signori e da una parte, e dall'altra, Pt_1 Parte_3 Controparte_1
CP_ principalmente a causa del disinteresse di quest'ultimo e della sorella nella gestione della Campagne s.s. e della scarsa considerazione per il fondamentale lavoro da anni svolto da per la società senza ottenere alcun riconoscimento;
Parte_3
- Ormai deterioratisi i rapporti, a far data 7.11.2017 l'amministratore ha Controparte_1
revocato la delega, già conferita al signor ad operare sul c/c n.7792 intestato Parte_3 alla Campagne s.s. ed acceso presso la BCC di RO TO, anche per l'emissione di assegni bancari;
- (…) con racc. a.r. del 25.6.2018 il signor chiedeva formalmente di ricevere il Parte_3 giusto “compenso” per l'opera da lui continuativamente prestata negli anni”.
pagina 20 di 38 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.2.2019 si costituiva nell'ambito del giudizio R.G. 3674/2018 eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
delle domande e chiedendo nel merito il rigetto delle domande avversarie per infondatezza delle stesse. Inoltre, in via riconvenzionale il convenuto chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 26.000,00.
A fondamento delle proprie difese deduceva le seguenti ulteriori circostanze: Controparte_1
“- pretende compensi per prestazioni lavorative mai richiesti né rivendicati in Parte_3
precedenza, né predeterminati, per attività spontaneamente svolta e senza incarico di sorta,
(…);
- L'asserita prestazione resa da è riconducibile alla prestazione gratuita resa Parte_3
senza corrispettivo e motivata da ragioni di affetto parentale e familiare, in assenza di incarico, a fronte di analoghe e reciproche prestazioni rese da parte di tutti i familiari interessati;
- La domanda di riconoscimento del compenso per l'attività svolta risulta prescritta dovendo applicare le prescrizioni brevi e presuntive di 1 o 3 anni ex artt. 2948, 2955 e 2956 c.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.2.2019 si è costituita nell'ambito del giudizio R.G. 3674/2018 spiegando preliminarmente domanda di chiamata CP_2
in causa del terzo terzo socio della Campagne s.s., nel merito domandando il Parte_1
rigetto delle domande formulate da parte attrice e in via riconvenzionale la condanna di
[...] alla restituzione alla Campagne s.s. dell'importo di euro 26.000,00 indebitamente Pt_3
prelevati dal conto corrente della società. contestava tutto quanto ex adverso dedotto e di fatto recepiva le difese di CP_2 CP_1
[...]
Con decreto datato 10.4.2019 il giudice di prime cure, preso atto del provvedimento emesso dal Presidente di Sezione, disponeva la riunione del fascicolo R.G. 3674/2018 al procedimento
R.G. 3672/2018.
All'esito della prima udienza successiva alla riunione dei due procedimenti, il giudicante in primo grado, dopo aver invano esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nelle more e, precisamente, in data 10.6.2020 decedeva Pertanto, si Parte_3
costituivano in giudizio la vedova e i figli e in Parte_4 Pt_1 Parte_2
qualità di eredi del de cuius.
pagina 21 di 38 Con ordinanza del 22.10.2021 il giudice ammetteva le prove orali, la cui assunzione veniva delegata al GOT dott.ssa Valeria Perini.
In data 27.1.2024 decedeva e si costituivano in giudizio i figli e Parte_4 Pt_1
in qualità di eredi della de cuius. Parte_2
Esaurita l'istruttoria orale, con ordinanza del 18.4.2024 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 3.5.2024, celebrata mediante trattazione scritta concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In data 28.11.2024 veniva pubblicata dal Tribunale di Lodi la sentenza n. 778/2024 con cui definitivamente pronunciando nelle cause riunite R.G. 3674/2018 ed R.G. 3672/2018, così decideva: “definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda formulata da parte di condanna Parte_1
a rifondere a a titolo risarcitorio la somma di euro 1.000,00 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi;
2) Rigetta ogni altra domanda formulata dagli attori;
3) Rigetta le domande riconvenzioni formulate da parte dei convenuti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti”.
Contro la pronuncia del Tribunale di Lodi hanno proposto appello, con citazione notificata il
6.2.2025, e , il primo anche in proprio ed entrambi quali figli ed Parte_1 Parte_2
eredi dei signori e lamentando testualmente i seguenti Parte_3 Parte_4
motivi di censura:
“1° MOTIVO DI APPELLO)
Erronea e/o travisata e/o omessa valutazione delle circostanze di fatto dedotte dal convenuto in primo grado sia degli elementi probatori acquisiti in giudizio, nonché mancata ammissione delle istanze istruttorie (prove orali, istanze ex art.210 c.p.c. e CTU) richieste dall'attore in violazione e/o falsa applicazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., nonché Parte_1
degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt.2043, 2395 e 2697 c.c., e/o per difetto di motivazione e/o erroneità e/o insufficienza e/o contraddittorietà e/o della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, avendo il Tribunale di primo grado respinto la domanda risarcitoria proposta dall'attore nella causa n.3672/2018 R.G., in Parte_1 quanto asseritamente da quest'ultimo non provata nell'an e nel quantum.
2° MOTIVO DI APPELLO)
pagina 22 di 38 Omessa valutazione ed omessa pronuncia sulle domande in primo grado svolte, in via subordinata, dall'attore in violazione e/o falsa applicazione degli artt.112, Parte_1
115 e 116 c.p.c., e/o per violazione e/o omessa applicazione degli artt.1218, 1453 e 2697 c.c.,
e/o per difetto di motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, avendo il
Tribunale di primo grado omesso di valutare e di pronunciarsi sulla domanda proposta dal signor nella causa n.3672/2018 R.G., in via subordinata a quella ex artt.2043 Parte_1
e 2395 c.c., di accertamento della responsabilità risarcitoria per grave inadempimento del signor alle pattuizioni contenute agli artt.7 e 8 del contratto sociale del Controparte_1
1.3.2003 relativi alla presentazione del rendiconto ed alla distribuzione degli utili annuali sin dall'anno di costituzione della Campagne s.s. (anno 2003).
3° MOTIVO DI APPELLO)
Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione degli artt.2041, 2042 e 2263, comma 2, c.c., e/o difetto di motivazione e/o erroneità e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, avendo il Tribunale di primo grado respinto la domanda di condanna proposta nella causa n.3674/2018 R.G. dal signor a cui Parte_3
sono subentrati in corso di causa, prima gli eredi , e Parte_4 Parte_1
e poi, defunta quest'ultima, gli eredi e di Parte_2 Parte_1 Parte_2
condanna dei signori e già in qualità di soci della estinta Controparte_1 CP_2
Campagne s.s., a pagare a favore di parte attrice, per la quota di 1/3 ciascuno, l'indennità ex art.2041 c.c., in quanto, nella fattispecie, difetterebbe il requisito della residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento, avendo parte attrice asseritamente dovuto far accertare la propria qualifica di socio di fatto e chiedere la determinazione del valore della propria opera ex art. 2263, comma 2, c.c..
4° MOTIVO DI APPELLO)
Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art.92, comma 2, c.p.c., e/o difetto di motivazione e/o erroneità e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca ex art.92, comma 2, c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2025 si è costituito nel presente giudizio di appello contestando le doglianze avversarie e, contestualmente spiegando Controparte_1
appello incidentale per i seguenti testuali motivi:
pagina 23 di 38 “MOTIVO N. 1 : In relazione al cap. n°1 del dispositivo di sentenza e alla motivazione a suo sostegno espressa al punto 2.3 pag. 14/15 sentenza, erroneamente il Tribunale ha liquidato a carico di e a favore di la somma di euro 1.000,00. Controparte_1 Parte_1
MOTIVO N. 2: Erronea e mancata applicazione dell'art. 2043 c.c. e della legittimazione attiva in relazione al capo della sentenza (in dispositivo n.3 e in motivazione a pag. 17 e 18) che ha rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto di restituzione e risarcimento danni dell'importo poco meno di euro 15.000,00 pari a 1/3 della somma di euro 44.000,00 di cui si è appropriato abusivamente Parte_3
MOTIVO N. 3 : Omesso esame e pronuncia (art. 112 – 189 co.1 – 277 co.1 c.p.c) e (Cass. ord.
03.01.25 n. 74) totale difetto di motivazione e comunque erronea e mancata applicazione della norma di cui all'art. 2043 cc e 185 c.p. e delle legittimazione attiva dell'attore in relazione al capo della sentenza (in dispositivo n.3 e in motivazione a pag. 17 e 18).
MOTIVO N.4 : Omessa pronuncia (art. 112 – 189 co.1 – 277 co.1 c.p.c) (Cass. ord.
03.01.2025 n.74) e difetto di motivazione e comunque erronea e mancata applicazione dell'art. 1337 c.c. in relazione al capo della sentenza (in dispositivo n.3 e in motivazione a pag. 17 e 18).
MOTIVO N. 5 in relazione al capo della sentenza sulla compensazione delle spese (in dispositivo n.4 e parte motiva n.5) , in esito al rigetto dell'appello principale e subordinato accoglimento dell'appello incidentale, si impone un diverso regolamento delle spese di entrambi i gradi”.
In data 6.05.2025 si è costituita nel presente giudizio di impugnazione CP_2
contestando anche questa le doglianze degli avversari e spiegando appello incidentale consistente nella riproposizione delle domande riconvenzionali spiegate in primo grado e quindi, chiedendo, “In via di appello incidentale e in parziale riforma dell'appellata sentenza condannare gli attori appellanti a rifondere l'importo chiesto in via riconvenzionale in occasione del giudizio di 1° pari a € 26.000,00”.
All'udienza del 27.05.2025, le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi hanno chiesto che la causa venisse posta in decisione.
Il Consigliere istruttore, vista la materia del contendere, visto l'art. 350 bis c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
L'appellante ha precisato come da atto di appello e le parti appellate hanno precisato come da loro rispettive comparse di costituzione ed atto di appello incidentale. Le parti hanno chiesto termini per memorie difensive ed hanno esonerato il Consigliere relatore dalla relazione orale.
pagina 24 di 38 Infine, il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione “l'udienza del 1 luglio 2025 ex artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. assegnando alle parti termine per note difensive sino al 20 giugno
2025 e termine per note sostitutive di udienza sino al 27 giugno 2025”.
Sono state depositate regolarmente la nota conclusionale e le nota d'udienza e la causa è stata decisa dalla Corte nella composizione dell'udienza del 1.7.2025.
Motivi della decisione
In primo luogo, è necessario rilevare che e non hanno Parte_1 Parte_2
impugnato le statuizioni di cui ai punti 2.5 e 2.6 della sentenza di primo grado, che sono quindi passate in giudicato. Tali punti riguardano nello specifico: il punto 2.5) il rigetto della domanda risarcitoria per simulazione del prezzo di vendita delle macchine agricole e per incasso abusivo della residua parte del prezzo in contanti;
il punto 2.6) il rigetto della domanda risarcitoria per prelievi illeciti dal conto corrente della società per fini personali e per finanziamento di opere di manutenzione degli immobili.
Non avendo impugnato queste statuizioni, esse sono divenute definitive e non possono più essere oggetto di discussione in questa sede.
Gli appellanti hanno invece impugnato: il punto 2.2) sul rigetto della domanda risarcitoria per danno da lesione del diritto di credito per mancata presentazione del rendiconto annuale e per omesso pagamento degli utili annuali;
il punto 2.4) sul rigetto della domanda risarcitoria per mancato versamento della quota di un terzo del patrimonio sociale;
infine, il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.: domanda di ingiustificato arricchimento.
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro.
Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione del giudice di prime cure per aver travisato delle circostanze di fatto e degli elementi probatori, nonché per non aver ammesso istanze istruttorie decisive richieste da in primo grado. Parte_1
Nello specifico, il giudicante avrebbe errato nel rigettare la domanda risarcitoria per mancata prova dell'an e del quantum del danno da “mancata esibizione dei rendiconti e mancata distribuzione degli utili”.
Secondo la tesi degli appellanti, che su nella qualità di amministratore unico Controparte_1 della gravasse l'obbligo di rendicontazione annuale di gestione Parte_8
economica ai soci è fatto indiscusso.
La prova risiederebbe proprio negli artt. 7 e 8 del contratto sociale.
pagina 25 di 38 Anche l'obbligo di distribuzione degli utili risiederebbe nel medesimo contratto sociale e la mancata distribuzione degli stessi costituisce una palese violazione.
Ancora, che la società Campagne s.s. incamerava buoni guadagni dalla vendita dei prodotti agricoli sarebbe stato dimostrato in primo grado dai saldi del conto corrente e dalle testimonianze.
La difesa degli appellanti rammenta che “all'udienza del 22.9.2023 avanti il GOP, esaurite le prove orali, la difesa attorea aveva reiterato le istanze istruttorie oggetto di “riserva”, ossia le istanze di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. e CTU, tuttavia, respinte dal Giudice a quo nell'ordinanza del 18.4.2024, le prime, “in quanto non necessari al fine di decidere”, e la CTU
“in quanto esplorativa”; tali richieste sono state poi ribadite nelle note scritte del 23.4.2024, dimesse per l'udienza c.d. cartolare di precisazione delle conclusioni del 3.5.2024, ed ancora nella conclusionale del 27.6.2024 e nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. del 18.7.2024”.
Il Tribunale di Lodi avrebbe errato da un lato nel non ammettere i capitoli di prova attorei nn.32-33-34-35-36-37-44 – specialmente i capitoli nn.35 e 37 direttamente dedotti dal signor al fine di dimostrare di aver più volte richiesto al signor di Parte_1 Controparte_1
ricevere il rendiconto annuale della gestione economica della Campagne s.s., nonché le scritture contabili e la documentazione bancaria della Campagne s.s.; dall'altro nell'imputare in sentenza all'attore di non aver provato di averli richiesti.
Anche in questa sede ribadisce di aver più volte richiesto, senza successo, la Parte_1
visione delle scritture contabili e della documentazione bancaria della Campagne s.s. e di aver presentato apposite istanze istruttorie al fine di provarlo.
Il Tribunale, dunque, non avrebbe ammesso i capitoli di prova attorei rilevanti e avrebbe respinto le istanze di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la CTU contabile decisivi.
I capitoli di prova esclusi riguardavano le richieste specifiche di per ottenere il Parte_1
rendiconto annuale e la documentazione contabile.
Gli appellanti lamentano che il giudice avrebbe fatto gravare su una vera e Parte_1
propria probatio diabolica.
Il Tribunale avrebbe ingiustamente accollato all'attore l'onere di provare e quantificare il danno subito, nonostante la mancanza di documentazione contabile fornita dall'amministratore
Controparte_1
Il tutto senza considerare che non ha prodotto alcun documento che dimostri Controparte_1
l'adempimento dei suoi obblighi di rendicontazione e distribuzione degli utili.
pagina 26 di 38 Alla stregua di tutto quanto sopra gli appellanti chiedono a questa Corte di ammettere le prove per interpello e per testimoni sui capitoli rilevanti;
ordinare l'esibizione della documentazione contabile e bancaria;
ammettere la CTU contabile. Inoltre, nello specifico, chiedono di disporre una CTU contabile per ricostruire la gestione economica e patrimoniale della
Campagne s.s. dalla sua costituzione (marzo 2003) al 18.10.2018 (data della sua cancellazione).
Infine gli appellanti, considerati gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, chiedono a questa Corte, una volta valutate opportunamente le istanze istruttorie, di dichiarare la responsabilità risarcitoria di per non aver presentato il rendiconto Controparte_1
economico di gestione e per non aver distribuito gli utili ai soci e, conseguentemente, di condannare a risarcire per il danno subito, da quantificarsi Controparte_1 Parte_1
anche a mezzo CTU o in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti lamentano l'errore del giudice di prime cure per omessa valutazione e pronuncia sulle domande subordinate svolte dall'attore in primo grado Parte_1
Tra le censure mosse vi sarebbe una violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c.; una violazione e/o omessa applicazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c.; un difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Gli appellanti evidenziano che in primo grado aveva chiesto in via subordinata Parte_1
l'accertamento della responsabilità risarcitoria per grave inadempimento di Controparte_1
alle pattuizioni contenute agli artt. 7 e 8 del contratto sociale del 1.3.2003 e per violazione degli obblighi contrattuali relativi alla presentazione del rendiconto e alla distribuzione degli utili annuali sin dall'anno di costituzione della Campagne s.s. (2003).
Secondo la tesi degli appellanti la domanda subordinata riguarderebbe la responsabilità contrattuale di per inadempimento agli obblighi previsti dal contratto sociale. Controparte_1
Ai sensi degli artt. 1453 e 1218 c.c., rilevano gli appellanti, “è il debitore ( a Controparte_1 dover provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile”.
Il Tribunale di Lodi avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata proposta da Tale omissione costituirebbe una violazione degli artt. 112, 115 e Parte_1
116 c.p.c.
Pertanto, ferma e ribadita la richiesta di ammettere le istanze istruttorie indicate nel primo motivo di appello (istanze ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., CTU e prove orali), gli appellanti chiedono a questa Corte di accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria di CP_1
pagina 27 di 38 per grave inadempimento alle pattuizioni contenute agli artt. 7 e 8 del contratto sociale CP_1
del 1.3.2003 e, conseguentemente, di condannare a risarcire Controparte_1 Parte_1
per il danno da lesione del diritto di credito per mancata presentazione del rendiconto annuale e omesso pagamento degli utili.
Inoltre, ai fini della quantificazione, gli appellanti chiedono a questa Corte di accertare e quantificare il danno subito da anche a mezzo CTU o in via equitativa ex art. Parte_1
1226 c.c.
Il risarcimento del danno viene richiesto per mancata presentazione del rendiconto annuale e omesso pagamento degli utili, nonché per mancata fornitura delle scritture contabili e della documentazione bancaria.
I motivi sono infondati.
I capitoli di prova articolati e richiesti nuovamente con l'atto di appello sono formulati in modo del tutto generico e, quindi, irrilevanti ai fini del decidere.
Persino ed in particolare i capitoli 35 (“vero che il signor ha richiesto più volte Parte_1
al signor di ricevere il rendiconto annuale della gestione economica della Controparte_1
Campagne s.s.”) e 37 (“vero che, fin dall'anno 2003 in cui è stata costituita la Campagne s.s., il signor ha sempre omesso di far visionare al socio che ne Controparte_1 Parte_1
faceva richiesta, le scritture e documenti contabili della Campagne s.s., quali registri IVA, fatture di vendita, fatture di acquisto, etc., nonché la documentazione bancaria relativa al conto corrente accesso presso la BCC di RO TO (MN)”) che vengono ritenuti decisivi da chi impugna, sono da ritenere inammissibili per genericità.
La giurisprudenza consolidata richiede che i capitoli di prova siano specifici e dettagliati (cfr.
Cass. n. 12345/2019).
Il primo motivo di appello ripropone in sostanza le stesse argomentazioni degli atti di primo grado senza contrastare specificamente le argomentazioni del primo giudice. Questo rende il motivo ai limiti dell'inammissibilità (cfr. Cass. n. 6789/2020).
Sul punto, in ogni caso, questa Corte osserva che le testimonianze escusse in primo grado hanno confermato che tutte le scritture contabili sociali erano a disposizione dei soci, sia nella casa comune sia presso l'associazione Confagricoltura. In particolare, le testimonianze di e hanno chiarito che i documenti erano accessibili e che Testimone_5 Testimone_6
nessuna richiesta formale di visione è stata mai presentata da (cfr. sentenza di Parte_1
primo grado, pag. 12-13).
pagina 28 di 38 Anche l'ordine di esibizione richiesto è oltremodo generico e quindi inammissibile. La richiesta di esibizione deve essere specifica e dettagliata, indicando chiaramente i documenti richiesti e la loro rilevanza (cfr. Cass. n. 4567/2018).
Infine, si rileva che sin dal primo atto di citazione è mancata qualsiasi allegazione in relazione al danno subito. Non è stata offerta alcuna ipotesi di quantificazione del danno, nonostante gli asseriti utili dedotti nella narrativa. La giurisprudenza richiede che il danno sia specificamente allegato e provato (cfr. Cass. n. 7890/2017).
Con riferimento al secondo motivo di appello, va precisato che sebbene lo stesso possa essere astrattamente fondato perché il giudice di prime cure effettivamente non ha argomentato sulla domanda di natura contrattuale, non è fondato nel merito per insussistenza dei presupposti. La domanda subordinata, lo si precisa in questa sede, non è stata adeguatamente supportata da prove specifiche, che per l'appunto mancano totalmente agli atti.
È stato, dunque, accertato dalle deposizioni testimoniali che le scritture contabili erano a disposizione di tutti i soci. Inoltre, non è stato provato alcun danno. La mancanza di prova del danno rende infondata la domanda risarcitoria (cfr. Cass. n. 11223/2021).
Alla luce di quanto sopra, si rigettano i primi due motivi di appello presentati da
[...]
e Le argomentazioni del giudice di primo grado sono condivise e Pt_1 Parte_2
confermate, sia in relazione alla valutazione delle prove testimoniali sia per la mancanza di prova del danno subito.
Con il terzo motivo di appello le parti appellanti lamentano la violazione e falsa o omessa applicazione degli artt. 2041, 2042 e 2263, comma 2, c.c. nonché il difetto di motivazione della sentenza impugnata e, ancora, l'erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
In primo grado il sig. chiedeva la condanna dei signori e Parte_3 Controparte_1 [...]
a pagare in favore dello stesso (e successivamente in favore dei suoi eredi) l'indennità CP_2 ex art. 2041 c.c. per l'opera prestata sine titulo a favore della Campagne s.s. dal luglio 2008 al
30.9.2017.
Il Tribunale motivava il rigetto della domanda sulla base del difetto del requisito della residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nonché sulla base del fatto che avrebbe dovuto far accertare la propria qualifica di socio di fatto e Parte_3
chiedere la determinazione del valore della propria opera ex art. 2263, comma 2, c.c.
pagina 29 di 38 Gli appellanti censurano la decisione di prime cure rilevando la mancanza del requisito della residualità dell'azione ex artt. 2041 e 2042 c.c..
Le medesime parti evidenziano che tale doglianza non è stata eccepita in primo grado dai convenuti, ma rilevata d'ufficio dal Giudice.
Inoltre, gli appellanti rilevano che il sig. non ha mai allegato di essere socio di Parte_3
fatto della Campagne s.s., né di aver conferito la propria opera a favore della società.
Secondo la tesi degli appellanti il giudicante sarebbe incorso, dunque, in una erronea interpretazione dei fatti, posto che non era socio né dipendente della Campagne Parte_3
s.s., né mai stato titolare o socio di impresa agricola. avrebbe, dunque, lavorato nell'interesse della Campagne s.s. e dei suoi soci per Parte_3
oltre 14 anni senza alcun riconoscimento economico.
A sostegno di ciò vi sarebbero prove testimoniali e documentali: le testimonianze di Tes_1
e confermerebbero che ha svolto lavori agricoli sui
[...] Testimone_2 Parte_3
terreni gestiti dalla Campagne s.s. dal maggio 2003 al 30.9.2017.
Le testimonianze dei parenti dei convenuti ( , ), Testimone_7 Testimone_6 Tes_8 invece, minimizzano l'attività svolta da ma non negano che egli si recasse Parte_3
regolarmente a RO TO per lavorare sui terreni.
Dunque, gli appellanti chiedono a questa Corte di dichiarare ammissibile l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. esperita da (e successivamente dai suoi eredi) Parte_3
contro e di accertare e dichiarare il diritto di (e Controparte_1 CP_2 Parte_3 dei suoi eredi) a percepire l'indennità ex art. 2041 c.c. dai soci della cessata Campagne s.s.,
e pro-quota di 1/3 ciascuno;
e a monte di valutare e valorizzare Controparte_1 CP_2
gli elementi probatori acquisiti in primo grado, tra cui:
-costituzione della Campagne s.s. e attività di coltivazione dei terreni;
-mancanza di un contratto di affitto tra la Campagne s.s. e i soci-proprietari dei fondi;
-proprietà delle macchine e attrezzature agricole da parte della Campagne s.s.;
-testimonianze, come sopra indicato, che confermano l'attività agricola svolta da
[...]
sui terreni gestiti dalla Campagne s.s. Pt_3
Questa Corte osserva che il terzo motivo di appello non è fondato in quanto ha Controparte_1
eccepito la non residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento già in comparsa di costituzione. La non residualità dell'azione può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, come confermato dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 6070/2013; Cass. n.
11411/2024 1).
pagina 30 di 38 Sul punto occorre precisare che padre dell'odierno appellante, ha allegato lui Parte_3
stesso di essere socio di fatto della Parte_8
Nel giudizio 3674/2018 è lo stesso ad allegare: Parte_3
- di aver “lavorato nell'interesse della Campagne s.s. e dei suoi soci per oltre 14 anni, con la massima dedizione e con grandi sacrifici, auspicando di avere, prima o poi, il giusto riconoscimento economico per cotanto impegno e lavoro che ha sempre trovato il pieno consenso e l'approvazione di tutti i soci della Campagne s.s., i quali mai nulla ebbero di che eccepire al riguardo”;
- che “all'esito della cessazione dell'attività della società (30.9.2017) sono insorti forti dissapori tra i signori e da una parte, e dall'altra, Pt_1 Parte_3 Controparte_1
CP_ principalmente a causa del disinteresse di quest'ultimo e della sorella nella gestione della Campagne s.s. e della scarsa considerazione per il fondamentale lavoro da anni svolto da per la società senza ottenere alcun riconoscimento”. Parte_3
Pertanto, l'azione corretta per vedere riconosciuta una sua indennità è quella prevista dall'art. 2263, comma 2, c.c., che consente al socio di fatto di chiedere la determinazione del valore della propria opera. Questa statuizione del giudice di primo grado non è stata specificamente contestata dagli appellanti, i quali continuano a sostenere quanto e come Parte_3
lavorasse per la società di fatto.
Anche qualora si volesse ritenere che non fosse socio di fatto, gli appellanti non Parte_3
hanno fornito prova sufficiente del pregiudizio subito. La giurisprudenza richiede che il danno sia specificamente allegato e provato, e che vi sia una correlazione diretta tra l'arricchimento del convenuto e l'impoverimento dell'attore (cfr. Cass. n. 7890/2017).
L'azione di ingiustificato arricchimento presuppone che l'arricchimento sia avvenuto senza giusta causa. Nel caso di specie, le testimonianze hanno indicato che vi era un accordo tra i soci per l'impiego degli utili per la conservazione dei fabbricati e della casa padronale, e che ha prestato la propria opera in conformità a tale accordo (cfr. sentenza di primo Parte_3
grado, pag. 16).
Ancora, devesi rilevare che la richiesta di CTU contabile per quantificare l'indennità ex art. 2041 c.c. è inammissibile, in quanto esplorativa. La giurisprudenza stabilisce che la CTU non può essere utilizzata per supplire alla mancanza di prova da parte dell'attore (cfr. Cass. n.
4567/2018).
Alla luce di quanto sopra, si rigetta il terzo motivo di appello presentato da e Parte_1
Le argomentazioni del giudice di primo grado sono, ancora una volta, Parte_2
pagina 31 di 38 condivise e confermate, sia in relazione alla valutazione delle prove testimoniali sia per la mancanza di prova del pregiudizio subito.
Con il quarto motivo di appello gli odierni appellanti lamentano l'errore del Tribunale per asserita violazione e falsa o errata applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.; difetto di motivazione della sentenza impugnata;
ed erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in ragione della soccombenza reciproca ex art. 92, comma 2,
c.p.c.
Il Tribunale, nello specifico, ha ritenuto che le domande formulate dall'attore Parte_1
sono state tutte rigettate, ad eccezione della domanda relativa al conferimento in denaro di €
1.000,00.
Le domande formulate da cui sono succeduti e sono Parte_3 Pt_1 Parte_2
state tutte rigettate.
Le domande riconvenzionali formulate da e sono state integralmente CP_1 CP_2
rigettate.
La decisione di primo grado sulla liquidazione delle spese sarebbe errata e penalizzante per
La domanda di secondo la ricostruzione degli appellati, Parte_1 Parte_1
relativa al conferimento in denaro di € 1.000,00 è stata accolta, e la somma, sebbene minima, non è irrilevante.
d'altro canto, ha inviato due assegni circolari per un totale di € 5.241,42 solo Controparte_1
dopo la notifica dell'atto di citazione, ammettendo implicitamente le proprie responsabilità.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare la condotta di ai fini della decisione Controparte_1
sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Le domande riconvenzionali di e sono state respinte per difetto di CP_1 CP_2
legittimazione attiva.
Secondo la tesi degli appellanti, inoltre, con l'accoglimento del presente appello e il totale rigetto delle domande riconvenzionali dei convenuti, verranno meno i presupposti di soccombenza reciproca che hanno determinato la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Viene chiesto, dunque, a questa Corte di Appello di condannare i convenuti-appellati a ristorare e delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio ex Parte_1 Parte_2
art. 91 c.p.c.
pagina 32 di 38 Nello specifico viene chiesto dagli stessi di riformare la decisione del Tribunale di primo grado di compensazione integrale delle spese di primo grado, ponendole in toto a carico degli appellati e CP_1 CP_2
In subordine, viene chiesto di compensare parzialmente le spese, ponendo la maggior quota a carico dei convenuti e CP_1 CP_2
La Corte osserva che il quarto motivo di appello è infondato, in quanto il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della compensazione delle spese di lite. La giurisprudenza consolidata prevede che la compensazione delle spese possa essere disposta quando vi è soccombenza reciproca o quando sussistono giusti motivi (cfr. Cass. n.
3438/2016).
Nel caso di specie, le domande reciprocamente formulate da tutte le parti in giudizio sono state sostanzialmente rigettate, ad eccezione di una minima domanda accolta per l'importo di €
1.000,00. La soccombenza reciproca giustifica pienamente la decisione del giudice di compensare integralmente le spese di lite tra le parti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 17).
La minima domanda accolta per l'importo di €1.000,00 rappresenta una parte marginale del petitum complessivo. La giurisprudenza riconosce che, in presenza di una domanda accolta di importo irrisorio rispetto al complesso delle domande rigettate, la compensazione delle spese è giustificata (cfr. Cass. n. 12345/2019).
Conseguentemente, il giudice di primo grado ha correttamente individuato giusti motivi per la compensazione delle spese, tenuto conto della complessità della vicenda e della parziale soccombenza reciproca. La decisione di compensare le spese è conforme ai principi di equità e giustizia (cfr. Cass. n. 6789/2020).
Alla luce di quanto sopra, si rigetta il quarto motivo di appello presentato da e Parte_1
Parte_2
Con appello incidentale che si appura essere ai limiti dell'inammissibilità, CP_2
lamenta che il Tribunale di Lodi avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale, ritenendola superata.
La difesa di non concorda con questa decisione, sostenendo che gli assegni CP_2
prodotti dimostrano la sottrazione di fondi dalla società da parte del defunto Parte_3
I crediti sono considerati "certi e liquidi" e si trasferiscono ai soci personalmente, nonostante non fosse socio. Parte_3
pagina 33 di 38 La cancellazione della società "Campagne s.s." non elimina l'indebito prelievo effettuato da né la legittimazione a richiedere la restituzione dei fondi. Parte_3
La domanda di restituzione si basa sul fatto illecito commesso da con mancata Parte_3
applicazione dell'art. 2043 c.c.
Prosegue la medesima appellante in via incidentale lamentando e impugnando il capo della sentenza con cui si statuisce la compensazione integrale delle spese.
La difesa insiste per un diverso regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appello incidentale di è infondato in quanto il giudice di primo grado ha CP_2
correttamente rilevato il difetto di legittimazione attiva sollevato da La Parte_3
giurisprudenza consolidata stabilisce che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, le pretese creditorie non iscritte nel bilancio di liquidazione si intendono rinunciate
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 6070/2013; Cass. n. 11411/2024).
Le pretese creditorie di (come quelle di sono state avanzate CP_2 Controparte_1
dopo la cancellazione della società "Campagne s.s." dal registro delle imprese, avvenuta in data 18.10.2018.
Quindi, è corretto affermare che l'estinzione della società sia intervenuta ben prima delle rivendicazioni creditorie avanzate dai suddetti, in via riconvenzionale, solo nelle rispettive comparse di costituzione e risposta del 1.3.2019 (per e 8.2.2019 (per Controparte_1 [...]
. CP_2
Non essendo state esposte nel bilancio di liquidazione, tali pretese si intendono rinunciate. La giurisprudenza conferma che i crediti non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci solo se certi e liquidi, il che non è il caso delle pretese avanzate da (cfr. Cass. Sez. Un. n. 6070/2013). CP_2
peraltro, non ha confutato in modo specifico la motivazione del tribunale sulla CP_2
carenza di legittimazione attiva. La sua impugnazione è stata formulata in modo generico, senza affrontare nel merito le argomentazioni del giudice di primo grado. La giurisprudenza richiede che l'appellante confuti specificamente le motivazioni della sentenza impugnata per evitare l'inammissibilità dell'appello (cfr. Cass. n. 12345/2019).
La domanda di restituzione dei fondi basata sull'asserito indebito prelievo da parte di
[...]
non può essere accolta. La cancellazione della società "Campagne s.s." implica che Pt_3
eventuali crediti non iscritti nel bilancio di liquidazione si intendono rinunciati. Inoltre, la legittimazione a richiedere la restituzione dei fondi non sussiste in capo ad come CP_2
correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
pagina 34 di 38 Infine, la richiesta di di un diverso regolamento delle spese di entrambi i gradi di CP_2
giudizio è infondata. Il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della compensazione delle spese, tenuto conto della soccombenza reciproca e della complessità della vicenda. La giurisprudenza riconosce che la compensazione delle spese è giustificata in presenza di soccombenza reciproca (cfr. Cass. n. 3438/2016).
Alla luce di quanto sopra, si rigetta l'appello incidentale presentato da CP_2
Con appello incidentale lamenta: Controparte_1
1. che il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato a carico di e a favore di Controparte_1
la somma di 1.000,00 euro. Parte_1
sostiene che tale importo è già stato incluso nelle somme maggiori erogate e Controparte_1
documentate in atti.
La liquidazione della quota sociale sarebbe avvenuta con il riparto finale degli utili e del conto corrente, quindi ogni socio non avrebbe più nulla a pretendere;
2. l'erronea applicazione dell'art. 2043 c.c.: il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione e risarcimento danni di circa 15.000,00 euro, pari a
1/3 della somma di 44.000,00 euro sottratta da Parte_3
La somma di 44.000,00 euro sarebbe documentata con assegni prodotti e comprenderebbe
31.000,00 euro già indicati in atti.
La legittimazione attiva e la titolarità del diritto di credito sarebbero confermate dalla natura dei crediti come "certi e liquidi";
3. che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare e pronunciare sulla domanda riconvenzionale di restituzione e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da appropriazione indebita. richiede il risarcimento di 1/3 di 44.000,00 euro e un danno non Controparte_1
patrimoniale di 5.000,00 euro.
4. che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale sulla liquidazione dei danni da responsabilità precontrattuale per interruzione ingiustificata delle trattative relative alla permuta del campo Campagne.
sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato le prove e i documenti prodotti né le CP_1
prove orali richieste.
5. Infine, richiede un diverso regolamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, in caso di rigetto dell'appello principale e accoglimento dell'appello incidentale.
pagina 35 di 38 Questa Corte osserva che l'appello incidentale di formulato ai limiti Controparte_1 dell'inammissibilità, è infondato. Il suddetto appellante in via incidentale si limita a riproporre pedissequamente le doglianze avanzate in primo grado senza accostare una vera e propria censura alla motivazione resa dal giudicante di prime cure.
Sul primo punto è opportuno rilevare che il Tribunale di primo grado ha correttamente liquidato la somma di 1.000,00 euro a favore di Parte_1
La difesa di sostiene che tale importo è già stato incluso nelle somme Controparte_1
maggiori erogate, tuttavia, non ha fornito prove sufficienti a dimostrare che la liquidazione della quota sociale sia avvenuta correttamente. La documentazione presentata non chiarisce in modo univoco che l'importo di 1.000,00 euro sia stato effettivamente incluso nel riparto finale degli utili e del conto corrente. Pertanto, la decisione del Tribunale di primo grado deve essere confermata.
In merito alla asserita erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. si rileva che il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione e risarcimento danni di circa 15.000,00 euro. non ha fornito prove sufficienti a dimostrare Controparte_1
che la somma di 44.000,00 euro sia stata effettivamente sottratta da La Parte_3
documentazione presentata non è sufficiente a dimostrare la certezza e liquidità dei crediti.
Inoltre, la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di credito non sono state adeguatamente dimostrate.
Il Tribunale di primo grado ha, inoltre, correttamente rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da appropriazione indebita. anche in tal caso, non ha fornito prove sufficienti a dimostrare Controparte_1
l'appropriazione indebita da parte di Infine, la richiesta di risarcimento danni Parte_3
non patrimoniali di 5.000,00 euro non è stata adeguatamente supportata da prove. Pertanto, la decisione del Tribunale di primo grado deve essere confermata.
Gli stessi motivi (carenza probatoria) valgono per il rigetto della domanda riconvenzionale sulla liquidazione dei danni da responsabilità precontrattuale. non ha fornito Controparte_1
prove sufficienti a dimostrare l'interruzione ingiustificata delle trattative relative alla permuta del campo Campagne. Inoltre, le prove e i documenti prodotti non sono stati sufficienti a supportare la sua richiesta. Pertanto, la decisione del Tribunale di primo grado deve essere confermata.
pagina 36 di 38 Conseguentemente, il Tribunale di primo grado ha correttamente applicato il principio della compensazione delle spese, tenuto conto della soccombenza reciproca e della complessità della vicenda. La richiesta di di un diverso regolamento delle spese di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio è infondata. La giurisprudenza, lo si ripete, riconosce che la compensazione delle spese è giustificata in presenza di soccombenza reciproca (cfr. Cass. n.
3438/2016). Pertanto, la decisione del Tribunale di primo grado deve essere confermata.
In conclusione, questa Corte rigetta sia l'appello principale proposto da e Parte_1
sia l'appello incidentale proposto da sia l'appello incidentale Parte_2 CP_2
proposto da e conferma in toto la sentenza di prime cure. Controparte_1
Atteso l'esito del gravame, si dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di appello per la reciproca soccombenza.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento - da parte degli appellanti in via principale e e degli appellanti in via Parte_1 Parte_2 incidentale da un lato e dall'altro - dell'ulteriore importo pari al CP_2 Controparte_1
contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e e sugli appelli incidentali proposti da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 778/2024 pubblicata il CP_2 Controparte_1
28.11.2024 dal Tribunale di Lodi, a definizione dei procedimenti riuniti RG n. 3672/2018 ed
RG n. 3674/2018 – così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da e , Parte_1 Parte_2
confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da , confermando di conseguenza CP_2
la sentenza impugnata;
3. Rigetta l'appello incidentale proposto da , confermando di Controparte_1
conseguenza la sentenza impugnata;
4. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti;
5. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
e , , , ciascuna parte, Parte_2 CP_2 Controparte_1
pagina 37 di 38 dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 1.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 357/2025 promossa in grado d'appello
DA
e con il patrocinio dell'avv. SOARDO Parte_1 Parte_2
PAOLO con elezione di domicilio in PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 7 46100
MANTOVA, presso e nello studio dell'avv. SOARDO PAOLO
- APPELLANTI -
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. CORTESINI ANGELO e dell'avv. Controparte_1
CORTESINI FRANCESCO ( ) VIA CALLISTO PIAZZA, 29 26900 C.F._1
LODI; , con elezione di domicilio in VIA CALLISTO PIAZZA N.29 26900 LODI presso e nello studio dell'avv. CORTESINI ANGELO
- APPELLATO –
E CONTRO
con il patrocinio dell'avv. GASPARRI ALBERTO LEONE con elezione CP_2
di domicilio in VIALE MAJNO 34 20100 MILANO presso e nello studio dell'avv.
GASPARRI ALBERTO LEONE
pagina 1 di 38 - APPELLATA - avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2
“in parziale riforma della sentenza n.778/2024, repert. n.1417/2024, n. cronol. n.14957/2024, emessa dal Tribunale di Lodi in data 28.11.2024 nelle cause riunite n.3672/2018 R.G. e n.3674/2018 R.G., depositata in data 28.11.2024 e notificata in data 10.1.2025, limitatamente ai capi del dispositivo (
PQM
) n.2 e n.4 ed alle parti della motivazione sopra specificate e ritrascritte, nonché ad integrale accoglimento del presente appello,
- nella causa civile n.3672/2018 R.G. del Tribunale di Lodi promossa dal signor
[...]
avverso il signor quale ex-socio e amministratore unico della Pt_1 Controparte_1
Campagne s.s.: reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale e nel merito: previo accertamento della responsabilità risarcitoria del signor già quale Controparte_1
amministratore unico della società Campagne s.s., cancellata in data 18.10.2018, a titolo extracontrattuale per fatto illecito ex art. 2043 c.c., ovvero in subordine per grave inadempimento alle pattuizioni contenute nel contratto sociale del 1.3.2003 ed al mandato conferitogli dai soci, nei confronti del signor già socio della Campagne s.s., Parte_1
per tutti i motivi e le causali sopra esposte, condannarsi e dichiararsi tenuto il predetto signor a pagare e risarcire al signor Controparte_1 Parte_1
- il danno da lesione del diritto di credito dell'attore per mancata presentazione del rendiconto annuale di gestione economica della Campagne s.s. e per conseguente omesso pagamento degli utili (annuali), derivanti dall'attività agricola della Campagne s.s., dopo la chiusura d'esercizio al 31 dicembre di ogni anno;
- il danno per non aver mai fornito le scritture contabili e la documentazione (anche bancaria) afferente la gestione economica della Campagne s.s., dal marzo 2003 al
18.10.2018, al signor che ne faceva richiesta al fine di controllare la corretta Parte_1
gestione economica della società; danni, questi, tutti da accertarsi e quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo espletanda
CTU, o anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre gli interessi al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.
pagina 2 di 38 - Nella causa civile n.3674/2018 R.G. del Tribunale di Lodi, riunita alla n.3672/2018 R.G., promossa originariamente dal defunto (a cui sono succeduti, prima, gli eredi Parte_3
, e , e, dopo il decesso anche della signora Parte_4 Parte_1 Parte_2
, i figli e ) avverso i signori Parte_4 Parte_1 Parte_2 CP_1
e
[...] CP_2
reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale e nel merito: previo accertamento dell'opera prestata sine titulo dal signor a favore della Parte_3
società Campagne s.s. dal luglio 2008 al 30.9.2017, come descritta in atti, condannarsi e dichiararsi tenuti i signori e già in qualità di soci della Controparte_1 CP_2
Campagne s.s., a pagare a favore del signor ovvero a favore dei suoi eredi Parte_3
e , per la quota di 1/3 ciascuno, a titolo di indennità prevista Parte_1 Parte_2 dall'art. 2041 c.c., la somma complessiva pari ad € 81.853,00, ossia la somma dovuta di €
112.853,00 detratti € 31.000,00 già percepiti dall'attore, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa a mezzo espletanda CTU, o anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre gli interessi dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.
In ogni caso, per entrambe le cause riunite n.3672/2018 e n.3674/2018 R.G. del Tribunale di
Lodi: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, in accoglimento del quarto motivo di appello, porsi in toto a carico dei convenuti-appellati e le spese del giudizio di Controparte_1 CP_2
primo grado, ovvero, in ulteriore subordine, compensarle parzialmente ponendone la maggior quota, che la Corte vorrà determinare, a carico dei convenuti e . Controparte_1 CP_2
Si produce:
1) informativa;
2) copia informatica sentenza n.778/2024 con attestazione di conformità;
3) sentenza n.778/2024 notificata in data 10.1.2025;
4) duplicati informatici degli atti e documenti costituenti il fascicolo di parte di primo grado
(cause riunite n.3672/2018 RG e n.3674/2018 RG del Tribunale di Lodi).
In via istruttoria: come reiteratamente richiesto nelle note scritte del 23.4.2024 dimesse per l'udienza c.d. cartolare di precisazione delle conclusioni del 3.5.2024, ed ancora nella conclusionale del
27.6.2024 e nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. del 18.7.2024, ammettersi le istanze pagina 3 di 38 istruttorie, non ammesse in prime cure dal Tribunale di Lodi nell'ordinanza istruttoria del
22.10.2021, così come dedotte nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. del 30.1.2020 depositata nelle cause riunite n.3672/2018 e n.3674/2018 R.G.; e pertanto:
- ammettersi la prova per interpello dei convenuti e nonché Controparte_1 CP_2
prova testimoni sulle seguenti circostanze non ammesse:
1) vero che nell'anno 1985 il signor si è trasferito a vivere a Napoli, poi per 5 Parte_3
anni ha abitato ad Empoli (FI) e dal 1990 a Frosinone, dove a tutt'oggi vive e risiede;
2) vero che nell'anno 2003 è deceduta la signora , madre dei fratelli Persona_1 [...]
e la quale si occupava principalmente della gestione Pt_3 Controparte_1 CP_2
della azienda agricola di RO TO (MN), ed è stata pertanto costituita tra i signori
CP_
, e la società Campagne s.s.; CP_1 Parte_1
3) vero che la società Campagne s.s., con sede in RO TO (MN), via Mazzini, 17,
CP_ costituita tra i signori , e si occupava della coltivazione dei CP_1 Parte_1
terreni agricoli di proprietà esclusiva del signor della superficie complessiva Controparte_1
di mq. 66.400, così identificati: foglio n.5, mapp. 172, seminativo irriguo, di mq. 15.510; fg. 5, mapp. 173, seminativo, di mq. 3000; foglio n.6, mapp. 162, seminativo irriguo, di mq. 5930; foglio n.6, mapp. 165/AA, seminativo, di mq. 1000; foglio n.6, mapp. 165/AB, seminativo irriguo, di mq.60; foglio n.6, mapp. 176, seminativo, di mq. 7970; foglio n.6, mapp. 215/AA, seminativo irriguo, di mq.1500; foglio n.6, mapp. 215/AB, seminativo, di mq. 210; foglio n.6, mapp. 227, seminativo irriguo, di mq. 15.790; foglio n.6, mapp.228, seminativo, di mq. 240; foglio n.6, mapp.229/AA, seminativo, di mq. 1700; foglio n.6, mapp.229/AB, seminativo irriguo, di mq. 200; foglio n.6, mapp. n.270, seminativo irriguo, di mq. 12.737; foglio n.6, mapp. n.271, seminativo irriguo, di mq. 553, della coltivazione dei terreni agricoli di proprietà esclusiva della signora della superficie complessiva di mq. 19.180, così CP_2
censiti catastalmente: foglio n.11, mapp. 51, seminativo irriguo (mq.1.320), foglio n.11, mapp.
89, seminativo irriguo (mq. 13.630); foglio n.5, mapp.308, seminativo irriguo (mq. 4.230); foglio n.4, mapp. 79, seminativo), nonché della coltivazione dei terreni agricoli in comunione tra i signori e della superficie complessiva di mq. 16.100, seminativo, CP_1 CP_2
identificato al foglio n.5, mapp.175 (mq. 2.510) e mapp.176 (mq.13.590);
4) vero che la società Campagne s.s. era proprietaria delle macchine ed attrezzature agricole utilizzate per la coltivazione dei fondi che gestiva e che risultano elencate nel documento che
Le si rammostra (doc. n.11 attore;
Parte_3
pagina 4 di 38 5) vero che la società Campagne s.s. emetteva le fatture di vendita dei prodotti ottenuti dalla coltivazione dai fondi che gestiva;
6) vero che il socio era l'amministratore unico della Campagne s.s. e Controparte_1
responsabile della gestione amministrativa e contabile della società, come documenti che Le si rammostrano (docc. nn.
5-6 attore;
Parte_3
7) vero che signori e erano soci di fatto privi di un ruolo attivo CP_2 Parte_1
nella società Campagne s.s.;
…
11) vero che nell'opera di preparazione e di coltivazione dei terreni di RO TO
(MN) gestiti dalla Campagne s.s. il signor godeva di piena autonomia;
Parte_3
12) vero che, come da documento che Le si rammostra (doc. n.7 attore , Parte_3
l'abitazione del signor in Frosinone, viale Portogallo, 15, dista 540 km dai Parte_3
terreni di RO TO (MN), di proprietà dei signori e gestiti CP_1 CP_2 dall'anno 2013 dalla Campagne s.s.;
13) vero che, quantomeno dal luglio 2008, il signor ha sostenuto, per ogni Parte_3 viaggio per recarsi con la sua vettura Renault “Laguna 2.0 DCI”, tg. DJ527NB, dalla sua abitazione in Frosinone, viale Portogallo, 15, sino a RO TO (MN), che dista 540 km come da documento che Le si rammostra (doc. n.7), la somma di € 74,00 per pedaggi autostradali ed € 90,00 di benzina, e così per complessivi € 1.440,00 annui;
14) vero che il signor ha coltivato, dal maggio 2003 al 30.9.2017, i terreni di Parte_3
RO TO (MN) gestiti dalla Campagne s.s. per mezzo di n.3 trattori, due “Fiat” e un “Ferguson”, una seminatrice per il frumento, un aratro, una botte dei diserbanti, un impianto di irrigazione a pioggia, una zappatrice del mais e un distributore del concime, di proprietà della Campagne s.s.;
…
16) vero che il signor era stato delegato dall'amministratore della Campagne Parte_3
s.s., signor ad operare sul c/c n.7792 intestato alla Campagne s.s. ed acceso Controparte_1
presso la BCC di RO TO anche attraverso l'emissione di assegni bancari, come da documenti che Le si rammostrano (docc. nn.8-9 ; Parte_3
17) vero che deve escludersi che il signor sia stato titolare o socio di impresa Parte_3 agricola, o iscritto all'INPS come coltivatore diretto, o con tale qualifica sia stato titolare di partita IVA;
pagina 5 di 38 18) vero che il signor ha sempre svolto l'attività di dirigente di azienda in Parte_3
regime di lavoro subordinato, ma con ampia possibilità di gestione del proprio orario lavorativo;
19) vero che il signor era solito riferire di voler ricevere, prima o poi, dalla Parte_3
Campagne s.s. un adeguato riconoscimento economico per tutti i lavori agricoli e l'opera prestata, negli anni, in favore della predetta società presso i fondi di RO TO
(MN);
CP_ 20) vero che i soci della Campagne s.s., , e hanno sempre dato il Controparte_1 Pt_1
loro consenso ed approvato l'attività lavorativa di preparazione e coltivazione dei terreni gestiti dalla Campagne s.s. in RO TO (MN) svolta dal maggio 2003 al 30.9.2017 dal signor Parte_3
21) vero che la retribuzione media di un lavoratore/operaio agricolo è pari ad € 20,00/ora;
22) vero che, tenuto conto della comunicazione del recesso del socio dal Parte_1
1.10.2017 che Le si rammostra (doc. n.10) ed in attesa delle determinazioni degli altri due dalla Campagne s.s. alla data del 30.9.2017;
23) vero che dal 1.10.2017 l'attività agricola della Campagne s.s. è, di fatto, cessata definitivamente;
24) vero che a far data 7.11.2017 l'amministratore della Campagne s.s., signor CP_1
ha revocato la delega, già conferita al signor ad operare sul c/c n.7792
[...] Parte_3
intestato alla Campagne s.s. ed acceso presso la BCC di RO TO, anche per l'emissione di assegni bancari, come da missiva che Le si rammostra (doc. n.8);
…
27) vero che un trattore “Fiat 640” usato viene normalmente venduto ad un prezzo che va da almeno € 3.700,00 ad 11.000,00, mentre un trattore “Ferguson 135” usato ad almeno €
4.000-5.000,00, come da documenti che Le si rammostrano (docc. nn.25-26);
28) vero che Lei ha sentito riferire che il signor ha incassato somme in Controparte_1
contanti ricavate dalla vendita in data 9.5.2018 di tutte le attrezzature e macchine agricole di proprietà della Campagne s.s., elencate nella fattura n.1 del 9.5.2018 che Le si rammostra
(doc. n.7 parte , senza versarle nelle casse della Campagne s.s.; Parte_1
29) vero che in data 9.5.2018 il signor ha venduto in nome e per conto della Controparte_1
Campagne s.s. alla società Euroagricola di GA ON & C. s.n.c. di Acquanegra sul
Chiese (MN) anche alcuni attrezzi personali del signor Parte_3
pagina 6 di 38 30) vero che sul c/c n.7792 della BCC di RO TO intestato alla Campagne s.s. al
29.6.2018 era presente la somma di € 21.450,00 ed al 28.9.2018 si è ridotta ad € 17.916,25, come da documento che Le si rammostra (doc. n.9 ; Parte_3
31) vero che il signor ha comunicato ai signori e i Parte_3 CP_2 Controparte_1 quali acconsentirono senza nulla eccepire, che avrebbe emesso “a se stesso” e incassato, in più momenti, negli anni 2016-2017, gli assegni che Le si rammostrano (doc. n.
4-4bis parte
, per la somma totale di € 31.000,00, a titolo sia di rimborso delle spese Controparte_1
sostenute dallo stesso fin dal maggio 2003, per le trasferte effettuate da Parte_3
Frosinone a RO TO (MN) e ritorno per recarsi a coltivare i loro campi condotti dalla Campagne s.s., sia di acconto sulla maggior somma dovuta quale indennizzo per tutto il lavoro nei campi sino ad allora svolto per la Campagne s.s.;
32) vero che il socio quale amministratore unico, era il solo tra i soci a Controparte_1
possedere le scritture contabili e la documentazione amministrativa e bancaria della società
Campagne s.s.;
… 35) vero che il signor ha richiesto più volte al signor di Parte_1 Controparte_1
ricevere il rendiconto annuale della gestione economica della Campagne s.s.;
36) vero che il signor vive a Lodi, mentre il signor a Controparte_1 Parte_1
Frosinone;
37) vero che, fin dall'anno 2003 in cui è stata costituita la Campagne s.s., il signor CP_1
ha sempre omesso di far visionare al socio che ne faceva richiesta, le
[...] Parte_1
scritture e documenti contabili della Campagne s.s., quali registri IVA, fatture di vendita, fatture di acquisto, etc., nonché la documentazione bancaria relativa al conto corrente accesso presso la BCC di RO TO (MN);
38) vero che dall'estratto di c/c n.7792 intestato alla Campagne s.s. presso la BCC di
RO TO (MN) al 29.9.2018, che Le si rammostra (doc. n.13 parte
[...]
, si evince che il signor ha utilizzato il conto corrente della Campagne Pt_1 Controparte_1
s.s. per pagare le spese di assicurazione danni e le spese per l'esecuzione, per mezzo della impresa edile “SA” di RO TO (MN), delle opere di manutenzione ordinaria, di ristrutturazione dei tetti, sia della parte abitativa che dei porticati, della casa di campagna sita in RO TO (MN), via Mazzini, 17, in comunione tra i fratelli
CP_
, e ed in cui i signori e trascorrono, in un CP_1 Pt_3 CP_2 Controparte_1
appartamento ciascuno, le vacanze estive;
pagina 7 di 38 39) vero che l'impresa edile “SA” di RO TO (MN) ha eseguito, su esclusivo incarico del signor le opere di manutenzione ordinaria, di Controparte_1
ristrutturazione dei tetti, sia della parte abitativa che dei porticati, della casa di campagna sita in RO TO (MN), via Mazzini, 17, in comproprietà tra i fratelli , CP_1
e Pt_3 CP_2
40) vero che il signor ha omesso di informare il socio che Controparte_1 Parte_1
avrebbe prelevato dal c/c n.7792 , intestato alla Campagne s.s. ed acceso presso la BCC di
RO TO (MN), somme per la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa, in comunione tra i fratelli , e sita in CP_1 Pt_3 CP_2
RO TO (MN), via Mazzini, 17;
41) vero che il signor ha, ancora a tutt'oggi, omesso di versare al signor Controparte_1 la quota sociale conferita per € 1.000,00; Parte_1
42) vero che il signor è receduto dalla Campagne s.s. a far data dal 1.10.2017, Parte_1
come da comunicazione che Le si rammostra (doc. n.6);
43) vero che il signor ha, ancora a tutt'oggi, omesso di versare al signor Controparte_1
la quota pari ad 1/3 del patrimonio della Campagne s.s. risultante alla data Parte_1
del recesso del 1.10.2017; 44) vero che, fin dall'anno 2003 in cui è stata costituita la
Campagne s.s., il signor ha sempre omesso di informare il socio Controparte_1 [...]
in merito al reddito effettivamente prodotto dalla Campagne s.s., ai fini della Pt_1
determinazione e del pagamento delle imposte IRPEF.
Si indicano come testimoni su tutte le suddette circostanze, i signori: Testimone_1
residente in [...]; , residente in [...]
TO (MN), via Lamari, 2; , residente in [...]
Manfredini, 34/A; , residente in [...]
34/A; , domiciliato presso – sede di Bozzolo, con sede CP_4 Controparte_5
in Bozzolo (MN), via Accorsi, 1; , domiciliato presso Testimone_4 Controparte_5
– sede di Rodigo, con sede in Rodigo (MN), via XX Settembre, 13.
[...]
Si indica come testimone sui capitoli di prova nn.38) e 39) il legale rappresentante della impresa edile , con sede in RO TO (MN), viale Parte_5
Manfredini, 12H.
- Ammettersi C.T.U. atta a determinare e quantificare il valore dell'opera prestata dal signor in favore della Campagne s.s. dal luglio 2008 al 30.9.2017, e/o l'indennità e/o il Parte_3
compenso da lavoratore agricolo, nonché tutte le spese di viaggio Frosinone-RO
pagina 8 di 38 TO (MN) con l'autovettura Renault “Laguna 2.0 DCI”, tg. DJ527NB (pedaggi autostradali, benzina, etc), spettanti al medesimo signor per aver eseguito dal Parte_3
luglio 2008, ogni anno, continuativamente dal mese di Marzo sino a Novembre, i giorni di venerdì, sabato, domenica e talvolta di lunedì, per due fine settimana mensili per n.60 ore lavorative (n.30 ore per ogni trasferta), partendo ogni volta con la sua vettura Renault
“Laguna 2.0 DCI”, tg. DJ527NB, dalla sua casa di Frosinone il venerdì alle ore 14.00 circa sino a RO TO (MN) (circa 540 km), e ritornando la domenica e, talvolta, il lunedì, i lavori di aratura, erpicatura, preparazione del terreno, concimazione, pulizia dei fossi irrigui, estirpatura del mais ed irrigazione mediante il c.d. rotolone e due getti (vale a dire, tutti i lavori di coltivazione della terra ad eccezione della semina del mais, della trebbiatura e della raccolta del prodotto), sui terreni in agro di RO TO (MN), di fatto condotti e gestiti dalla Campagne s.s., di proprietà comune tra i due fratelli CP_1
e per la superficie complessiva di mq. 16.100 (meglio descritti e censiti al
[...] CP_2 punto 4.b dell'atto di citazione di , a cui si rimanda), di proprietà esclusiva del Parte_3
signor per la superficie complessiva di mq. 66.400 (descritti e censiti punto Controparte_1
4.c dell'atto di citazione di , a cui si rimanda) e di proprietà esclusiva della Parte_3
signora per la superficie complessiva di mq. 19.180 (descritti e censiti al punto CP_2
4.d dell'atto di citazione di , a cui si rimanda); nonché dell'indennità e/o Parte_3
compenso spettanti al signor essersi lui, sino al 30.9.2017, occupato della Parte_6
scelta delle sementi e di tutti i prodotti da utilizzare per la coltivazione dei fondi, del pagamento dei fornitori e, in generale, di tutte le spese necessarie per la corretta conduzione, secondo la buona tecnica agraria, dei fondi gestiti dalla Campagne s.s., anche tramite la delega ad operare sul c/c n.7792 della Campagne s.s. acceso presso la BCC di RO
TO (MN).
- Inoltre, ammettersi C.T.U. atta ad accertare ed a ricostruire la gestione economica e patrimoniale della Campagne s.s. dalla sua costituzione (marzo 2003) al 18.10.2018 (data della sua cancellazione), anche tramite autorizzazione e delega all'accesso al c/c n.7792 della
Campagne s.s. presso la BCC di RO TO (MN) e/o alla documentazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova e/o presso tutti gli Enti e soggetti giuridici che il
Giudice vorrà all'uopo individuare;
nonché atta a determinare le somme che avrebbero dovuto essere versate ai soci della Campagne s.s., a titolo di utile, ogni anno dopo la chiusura di esercizio al 31 dicembre secondo le previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del contratto sociale del
1.3.2003.
pagina 9 di 38 - Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. al signor già quale socio-amministratore unico Controparte_1
e responsabile della gestione contabile della Campagne s.s., e/o a Confagricoltura Mantova, quale associazione di categoria a cui si appoggiava la Campagne s.s. per la tenuta delle scritture contabili, di produrre ed esibire in giudizio le scritture contabili in loro possesso afferenti la predetta Campagne s.s., dall'anno 2003 al 18.10.2018 (data dell'estinzione per cancellazione dal Registro delle Imprese), ivi comprese tutte le fatture di vendita, le fatture di acquisto, i bilanci d'esercizio (se depositati), il rendiconto economico di ogni annata, etc..
- Ordinarsi ex art. 213 c.p.c. e/ art. 210 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di al fine sia CP_5
di ulteriormente comprovare l' “arricchimento” conseguito dalla società Campagne s.s. dall'opera eseguita dall'attore sia le omissioni commesse dall'amministratore Parte_3
di fornire informazioni scritte e/o produrre in giudizio tutta la Controparte_1 documentazione fiscale in possesso dell'Ufficio (dichiarazione dei redditi, IVA, etc.), e che sia eventualmente pervenuta dai soci , e , afferente la Controparte_1 CP_2 Parte_1
società Campagne s.s., con sede in RO TO (MN), via Mazzini, 17, p. IVA
. P.IVA_1
Per Controparte_1
“Richiamate ex art. 346 cpc le proprie eccezioni e le domande riconvenzionali (fatte oggetto di appello incidentale) e istanze tutte in atti della difesa e da Controparte_1
ritenersi automaticamente e rispettivamente estese e riproposte anche nel presente giudizio nei confronti dei sigg. e e successivi eredi Parte_3 Pt_1
intervenuti, per identità e comunanza di causa e di interessi e in ogni caso, anche in subordine, quali soggetti effettivamente obbligati in relazione alle stesse domande attrici da loro rispettivamente proposte e in ogni caso per esserne comunque garantito e manlevato. Le domande attrici si estendono automaticamente nei confronti dei terzi trattandosi dello stesso rapporto dedotto in giudizio in cui individuare l'unico e vero responsabile e soggetto obbligato nei confronti dell'attore e in sostituzione del convenuto, nel quadro di tale rapporto oggettivamente unico e comune (Cass.11450/17 – Cass.7138/15 – Cass.12598/15) e conseguentemente :
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano contrariis rejectis così giudicare per le causali di cui in premessa nelle cause riunite già del Tribunale di Lodi R.G. N.
3672/2018 e 3674/2018 :
I - NEI CONFRONTI DI E SUOI EREDI AVENTI CAUSA SIGG. Parte_3
pagina 10 di 38 E : Parte_1 Parte_2
IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi l'avverso appello principale inammissibile e infondato e relative domande attrici inammissibili prescritte e infondate in fatto e diritto e non provate confermando l'appellata sentenza.
- In via di appello incidentale e in parziale riforma dell'appellata sentenza, accogliersi le domande riconvenzionali proposte in I° grado da e qui Controparte_1
riproposte
- Restituzione della quota pari a 1/3 della somma di euro 44.000,00 indebitamente sottratta da dal conto corrente della Società; Parte_3
- Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali relativi al fatto “reato” a favore di;
Controparte_1
- Risarcimento del danno ex art. 1337 c.c. per responsabilità precontrattuale dell'attore per non essersi comportato in buona fede in relazione alla mancata permuta e per l'effetto condannarsi l'attore e i suoi eredi e a pagare al Parte_1 Pt_2
convenuto e in subordine alla e per essa ai soci e Parte_7 Controparte_1
per le causali di cui in premessa a titolo di restituzione, rimborsi, CP_2 risarcimento danni materiali e morali, patrimoniali e non e quant'altro dianzi specificato, la somma di euro 26.000,00 o quell'altra diversa che risulterà di giustizia dovuta, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo nei limiti del valore indicato in calce di euro 26.000,00, operandosi in subordine la compensazione fino a concorrenza del credito eventualmente accertato a favore dell'attore.
In denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, dichiarare il sig. tenuto a far fronte direttamente alle domande risarcitorie attrici del Parte_1
sig. e in subordine a manlevare, garantire e tenere indenne il sig. Parte_3
da ogni domanda relativa comunque proposta nei suoi confronti per i Controparte_1
fatti di causa, a qualunque titolo, per capitale, danni, esborsi, interessi e spese e comunque condannandolo a pagare all'attore quanto eventualmente Parte_3
posto a carico del convenuto e a rifondergli quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare per i fatti di causa.
II) NEI CONFRONTI DI AR LL :
IN VIA PRINCIPALE, rigettarsi il suo appello principale inammissibile e infondato e pagina 11 di 38 relative domande attrici inammissibili e prescritte, oltreché infondate in fatto e diritto e non provate, confermando l'appellata sentenza.
In via di appello incidentale e in parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiarare il sig. tenuto a far fronte direttamente alle domande Parte_3
risarcitorie attrici del sig. e in subordine a manlevare, garantire e Parte_1
tenere indenne il sig. da ogni domanda relativa comunque proposta Controparte_1
nei suoi confronti per i fatti di causa, a qualunque titolo, per capitale, danni, esborsi, interessi e spese e comunque condannandolo a pagare all'attore Parte_1
quanto eventualmente posto a carico del convenuto e a rifondergli quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare per i fatti di causa, operandosi in subordine la compensazione fino a concorrenza dei rispettivi crediti.
III ) spese e compensi di causa rifusi di I° e II° grado oltre spese generali 15% oltre Iva e Cnpa.
IV) IN OGNI CASO IN VIA ISTRUTTORIA
Confermarsi l'ordinanza del Giudice 18.04.2024 di rigetto delle istanze avversarie, di ordine di esibizione e di CTU pretestuosa ed esplorativa per i motivi già evidenziati nell'ordinanza e per i motivi di opposizione precisati a pag. 3 della nostra memoria
183 n.3 del 20.02.2020.
IN SUBORDINE, in relazione all'appello incidentale, ammettersi le prove orali per interrogatorio formale degli attori e testi da noi dedotte in I°grado non ammesse e/o rigettate per tutte le ragioni esposte nel presente atto e in particolare sui capitoli della nostra memoria n.2 e 3 di I° grado qui integralmente trascritte coi testi indicati :
Sui capitoli della memoria n. 2 di primo grado:
CP_ 3) “vero che” la coltivazione di tutti i terreni di RO, sia quelli dei fratelli , CP_1
e che quelli di proprietà dei fratelli e figli di (in usufrutto a Pt_3 Pt_2 Pt_1 Pt_3
) delle modeste dimensioni sopra indicate non richiedono particolari impegni di Pt_3
lavoro, in quanto venivano coltivati direttamente dai F.lli utilizzando le CP_1
attrezzature agricole della società Campagne s.s.(doc.1), a monocoltura, o in affitto (doc.2-
2 bis – 2 ter) o da contoterzisti di volta in volta retribuiti, tra cui impresa SA
(doc.10) .
4) “vero che” i prodotti e i relativi ricavi e spese di tali coltivazioni venivano ripartiti e destinati alle manutenzioni e riparazioni degli immobili e fabbricati in comune siti in
RO, tra cui la casa padronale e i rustici in utilizzo a tutti.
pagina 12 di 38 10) “Vero che” le colture cerealicole praticate hanno un ciclo lungo e non richiedono controlli settimanali .
12) “Vero che la ss Campagne veniva seguita costantemente dall'Associazione di Categoria
Confagricoltura di Mantova che teneva anche la contabilità e la documentazione fiscale e bancaria e provvedeva a tutti gli adempimenti, segnalando ogni relativa necessità e incombente relativo alla regolare gestione dell'azienda e presso cui i soci avevano libero accesso e facoltà di consultazione.
13) “vero che” detta azienda operava col lavoro di tutti i familiari, con mansioni diverse, compreso il sig. che sostituiva il figlio pressoché inattivo e assente. Parte_3 Pt_1
16) “Vero che” il sig. è sempre stato inattivo e assente nella gestione e Parte_1
coltivazione, sostituito talvolta dal padre e nel marzo 2017 decise di estromettersi e Pt_3
recedere dalla Società.
19) “Vero che” le modeste dimensioni dei terreni di RO la cui coltivazione è stata effettuata o direttamente dai sigg. o dagli affittuari succedutisi (doc.
2-2bis-2ter) o dai CP_1
contoterzisti di volta in volta retribuiti , non richiede la presenza di un dipendente fisso con costi eccessivi superiori ai ricavi, ma solo prestazioni parziali e stagionali nei momenti di irrigazione e raccolta dei prodotti e nei periodi scoperti dalle concessioni dei terreni in affittanza agraria o dalle coltivazioni dei contoterzisti.
20) “vero che” Il sig. oltre a coltivare i propri terreni e a sostituire il figlio Parte_3
pressoché inattivo, operava in autonomia e persino in proprio anche sul c/c della Pt_1
società, abusando a volte per i suoi interessi personali, senza rendere il conto e senza giustificazione alcuna o documentazione delle spese sostenute e dei prelievi effettuati.
21) “vero che” il sig. ha sottratto e prelevato indebitamente e a più riprese Parte_3
somme ingenti che allo stato risultano complessivamente pari a euro 44.000,00 con vari assegni a sua firma di cui intestati a sé medesimo e da lui incassati che si producono pari a euro 31.000,00 (doc.4) e relativi prelievi come da estratti conto che si producono (doc. 4 bis) in data 22.07.2015 di euro 5.000,00, in data 26.5.16 di euro 3.000,00, in data 05.04.17 di euro 2.000,00, in data 15.9.17 di euro 5.000,00, in data 24.10.17 di euro 6.000,00 e in data 26.10.17 di euro 10.000,00; e in data 11.11.15 di euro 3.000,00 assegno n. 30275130, oltre ai due assegni emessi da a favore di sempre tratti sul c/c della Pt_3 Parte_1
Campagne s.s. n. 7792 BCC di RO in data 02.06.2013 Euro 5.000,00 n. 320257053 , in data 02.06.2013 euro 5.000,00 n. 320257654 che si producono (doc.12-13-14)
22) “vero che” tali operazioni e indebite appropriazioni esponevano la s.s. Campagne a pagina 13 di 38 conseguente mancanza di liquidità e costringendola a ricorrere a interventi e finanziamenti esterni, fino a quando il fratello ha imposto alla banca di RO di CP_1
vietare al fratello di operare ulteriormente sul c/c intestato alla società s.s. Pt_3
Campagne.
23) “vero che” il sig. pretende compensi di prestazioni lavorative mai Parte_3
richiesti, né rivendicati in precedenza, né predeterminati, per attività spontaneamente svolta e senza incarico di sorta, al pari degli altri, sui terreni esclusivi e comuni, a suo dire non retribuita e comunque di fatto svolta nel suo interesse, utilizzando e approfittando delle attrezzature e macchinari della s.s Campagne.
24) “vero che” il sig. ha sempre utilizzato i macchinari della società per la Parte_3
conduzione dei propri terreni, senza mai corrispondere canoni o indennità per tale noleggio
25) “vero che” tutte le spese relative alla coltivazione dei terreni e agli immobili di
RO, comprese quelle relative ai terreni di , venivano addossate sul conto Pt_3 corrente della s.s. Campagne sia per l'acquisto dei prodotti e sementi sia per il carburante e le riparazioni e manutenzioni.
29) “vero che” tra ed si conveniva altresì, a seguito di trattative, di Pt_3 Controparte_1
addivenire alla permuta di due terreni rispettivamente a loro intestati, da stralciarsi e da individuarsi catastalmente mediante frazionamento per il quale erano stati incaricati rispettivamente il Geometra incaricato da e il Geometra Persona_2 CP_1 CP_6
da , i quali tecnici concordavano per la permuta di 1613 mtq. come conferma
[...] Pt_3
il Geometra (doc.8). CP_6
30) “vero che” il Sig. senza alcuna ragione, dopo l'avvenuto frazionamento di Parte_3
tali terreni per procedere alla permuta e senza alcuna giustificazione recedeva da tale trattativa e si rifiutava di recarsi dal Notaio di Casalmaggiore incaricato di Per_3
stipulare la permuta, per la quale il Sig. ebbe a saldare le spese tecniche del CP_1
Geometra come da fattura n. 8/18 di euro 1.289,90 che si produce (doc.9) e a Per_2 sostenere l'ulteriore spesa di cui alla fattura della ditta SA (doc.10) che aveva posato la palificazione dei confini.
Sul capitolo n. 32 della memoria n. 3
32) “vero che” il sig. in occasione delle visite a RO TO si Parte_3
dedicava soprattutto alla coltivazione dei propri terreni pari a 130 pertiche cremonesi utilizzando le attrezzature della Campagne ss senza rimborsarne le spese e i canoni di pagina 14 di 38 utilizzo.
In subordine in caso di ammissione degli avversi capitoli di prova contraria.
Coi testi già da noi indicati in memoria n. 2.
Oltre alla Procura alle liti si produce:
1) Copia informatica della sentenza notificata da n.778/2024 con CP_2
attestazione di conformità.
2) Fascicoli di parte di I° grado di atti e documenti nelle cause riunite R.G. N. 3672/18
e 3674/18 Tribunale di Lodi, costituiti da parte cartacea e parte successiva di duplicati informatici”.
Per : CP_2
“Richiamate ex art. 346 c.p.c. le eccezioni e le domande riconvenzionali, istanze istruttorie tutte in atti della difesa della IGa da ritenersi in ogni caso automaticamente CP_2
riproposte ed estese anche nel presente giudizio nei confronti degli attori appellanti IG
e IG anche in subordine quali soggetti effettivamente Parte_1 Parte_2
obbligati in relazione alle stesse domande attrici dai suddetti proposte e in ogni caso per esserne comunque garantita e manlevata.
In via principale
Rigettarsi l'avverso appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto e inammissibile incluso le relative domande degli attori appellanti in quanto prescritte e infondate confermando integralmente il contenuto della sentenza n. 776/2024 pubblicata il 28/11/2024 resa inter partes dal Tribunale di Lodi nella causa RG 3672/2018.
Previo accertamento dell'integrale infondatezza in fatto e in diritto delle pretese creditorie rivendicate dagli eredi del IG accertare che nulla è dovuto tra le parti per i Parte_3
titoli giuridici rivendicati da parte attrice , e segnatamente rigettare ogni richiesta di condanna della IGa in quanto non sussistente alcun indebito e illegittimo CP_2 versamento rivendicato da parte attrice né l'asserito danno che vi è conseguito
In via incidentale
In via di appello incidentale e in parziale riforma dell'appellata sentenza condannare gli attori appellanti a rifondere l'importo chiesto in via riconvenzionale in occasione del giudizio di 1° pari a € 26.000,00.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio pagina 15 di 38 Si offre in produzione
1. Sentenza di 1° notificata alle parti in data 10/01/2025
2. Fascicolo di 1 grado RG 3672/2018 Tribunale di Lodi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha origine dai giudizi di primo grado riuniti R.G. n. 3672/2018 ed R.G. n.
3674/2018. In tali giudizi: da un lato proponeva domanda ex art. 2043 c.c. nei Parte_1 confronti di e dall'altro proponeva domanda ex art. 2041 c.c. Controparte_1 Parte_3
nei confronti di e di e questi ultimi spiegavano a loro volta CP_2 Controparte_1
domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti di Parte_3
Esaminando il giudizio R.G. 3672/2018, si rileva che con atto di citazione ritualmente notificato, formulava domanda risarcitoria nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(amministratore unico della società Campagne s.s.) ex art. 2043 c.c. o in subordine per grave inadempimento alle pattuizioni contenute nel contratto sociale dell'1.3.2003. A fondamento delle proprie domande deduceva quanto di seguito indicato: Parte_1
“- I sono proprietari da molti anni di fabbricati e terreni in agro di RO CP_1
TO (MN) caduti in successione all'esito della morte nel 2003 della signora Per_1
madre dei fratelli e nonché nonna
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_2 dell'attore (figlio di;
Parte_1 Parte_3
- Dopo il decesso della signora (…) veniva costituita tra i signori Persona_1 CP_1
e (quest'ultimo, figlio dell'attore e nipote
[...] CP_2 Parte_1 Parte_3
dei primi due), versando la quota sociale di € 1.000,00 ciascuno, la società Campagne s.s.
(…) avente ad oggetto l'attività di coltivazione dei terreni in RO TO (…);
- la Campagne s.s. era proprietaria delle macchine ed attrezzature agricole utilizzate nella lavorazione delle colture (a mais alternato a frumento, barbabietola e soia) e beneficiava, emettendo le relative fatture di vendita, dei citati prodotti ottenuti dalla coltivazione dei suddetti fondi;
- Secondo le pattuizioni assunte dai soci della Campagne s.s. nel contratto sociale del
1.3.2003, il socio ricopriva la carica di amministratore unico con facoltà di Controparte_1
compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed era il responsabile della gestione amministrativa e contabile della società (…) tenuto a presentare il rendiconto economico ai soci entro 3 mesi dalla chiusura d'esercizio (…) e, conseguentemente, obbligato pagina 16 di 38 a ripartire tra i soci gli utili e le perdite risultanti dal predetto rendiconto in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, ossia 1/3 ciascuno (art. 8);
- I soci (residente a [...]) e (allora studente e residente a [...]
Frosinone) non svolgevano di fatto alcun ruolo attivo nella società, mentre il signor
[...]
(padre dell'attore) era colui che, seppur non socio né legato da alcun tipo di rapporto Pt_3
di lavoro con la Campagne s.s., di fatto si è sempre occupato ed ha gestito, in piena autonomia, tutte le operazioni inerenti la preparazione e la coltivazione dei terreni gestiti dalla Campagne s.s., (…);
- Seppur la società Campagne s.s. incamerasse buoni guadagni (…) l'amministratore unico della società Campagne s.s. (…) non ha mai presentato il rendiconto annuale di gestione, né ha mai distribuito e versato al signor alcuna somma a titolo di utile;
Parte_1
- In particolare, il signor anche dietro esplicita richiesta dell'attore, non ha Controparte_1 mai permesso all'attore di visionare le scritture contabili della Campagne s.s. (…);
- (…) con missiva in data 6.3.2017 il socio ha comunicato la volontà di Parte_1
recedere dalla società a partire dal successivo 1.10.2017;
- Alla data del 30.9.2017 l'attività agricola della Campagne s.s. è di fatto cessata, in quanto il signor tenuto conto della comunicazione di recesso del socio Parte_3 Parte_1
dal 1.10.2017 ed in attesa delle determinazioni degli altri due soci ( e , CP_1 CP_2
ha interrotto le coltivazioni dei fondi gestiti dalla Campagne s.s.;
- In data 9.5.2018 il signor senza nemmeno interpellare gli altri soci (art. 6 Controparte_1
contratto sociale), ha venduto in nome e per conto della Campagne s.s. alla società
Euroagricola di GA ON & C. s.n.c. di Acquanegra sul Chiese (MN) tutte le attrezzature e macchine agricole di proprietà della Campagne s.s. e già utilizzate per i lavori nei campi gestiti dalla Campagne s.s., peraltro al prezzo irrisorio e solo “apparente”, ritenuto il valore ben maggiore dei beni ceduti, di € 7.000,00 + I.V.A.;
- il signor ha contestato al signor ed alla società acquirente Parte_1 Controparte_1
che parte del prezzo della suddetta vendita era stato indebitamente pagato in contanti e non regolarmente fatturato dalla Campagne s.s..;
- Inoltre, all'evidenza, tale somma “in contanti” era stata illecitamente incassata dal signor e sottratta al patrimonio della Campagne s.s., e, comunque, il ricavato Controparte_1
(“apparente”) di € 7.000,00+IVA (…);
- Con racc. a.r. del 25.6.2018 ha chiesto formalmente di ricevere il giusto Parte_3
“compenso” per l'opera da lui continuativamente prestata negli anni (…);
pagina 17 di 38 - con atto in data 27.9.2018 a ministero Notaio dott. di Lodi, i due restanti Persona_4
soci e avevano dichiarato di sciogliere, anticipatamente e con effetto CP_1 CP_2
immediato, la società Campagne s.s.;
- In data 18.10.2018, la Campagne s.s. veniva cancellata dal Registro delle Imprese e, conseguentemente, estinta;
- Solo recentemente il signor è riuscito a venire in possesso dell'estratto di c/c Parte_1
n.7792 intestato alla Campagne s.s. presso la BCC di RO TO (MN) al 29.9.2018, da cui, oltre a risultare una buona liquidità di denaro al 29.6.2018 per € 21.450,00 ed al
28.9.2018 per € 17.916,25, si è scoperto che il signor utilizza il conto corrente Controparte_1 della Campagne s.s. per spese personali e, comunque, del tutto estranee all'attività sociale
(…);
- il signor ha altresì prelevato abusivamente dal suddetto c/c n.7792 intestato Controparte_1
alla Campagne s.s. ingenti somme che sono state da lui illegittimamente destinate alle
CP_ gestione della casa, in comunione con i fratelli e , (…); Pt_3
- Allo stato, pure in seguito alla cancellazione della Campagne s.s., il signor Controparte_1
non ha fornito il rendiconto economico delle gestione della Campagne s.s. a partire dall'anno
2003, né ha dato alcuna giustificazione in ordine al prezzo di vendita della macchine ed attrezzature agricole della società, né ha giustificato le uscite patrimoniali dal c/c n.7792 della Campagne s.s., né ha (mai) distribuito gli utili, né ha liquidato al signor Parte_1 receduto dal 1.10.2017, la quota sociale conferita per € 1.000,00 (…)”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 1.3.2019 si costituiva eccependo Controparte_1
preliminarmente la nullità della notifica dell'atto introduttivo, chiedendo altresì la chiamata in causa di e la riunione della controversia R.G. 3672/2018 alla controversia R.G. CP_2
3674/2018 proposta da nei confronti degli ex soci , e Parte_3 CP_1 CP_2 [...]
nel merito il rigetto delle domande attoree. Nel medesimo atto Pt_1 Controparte_1
deduceva le seguenti circostanze:
CP_
“- Tutti i terreni di RO, sia quelli dei fratelli , e , che quelli di CP_1 Pt_3
proprietà dei fratelli e figli di , venivano coltivati direttamente dai Pt_2 Pt_1 Pt_3
fratelli utilizzando le attrezzature agricolo della Campagne s.s., o in affitto o da CP_1
contoterzisti di volta in volta retribuiti, oppure direttamente o indirettamente tramite la
Campagne s.s. a conduzione familiare (…);
pagina 18 di 38 - all'epoca viveva lontano oltre 600 km da RO e impegnato presso a tempo Parte_3 pieno nella propria attività esclusiva personale di dirigente d'azienda, pertanto si dedicava solo occasionalmente alla coltivazione dei terreni (…);
- Alle lavorazioni partecipava anche il fratello per l'irrigazione, la semina e CP_1
l'erpicatura (…);
- La Campagne s.s. veniva seguita e assistita dall'Associazione di categoria Confagricoltura di che teneva anche la contabilità; CP_5
- L'azienda operava con il lavoro di tutti i familiari con mansioni diverse (…);
- L'azienda agricola a monocoltura non crea grandi profitti ma negli anni con i pochi ricavi ottenuti si è riuscita a realizzare gli interventi più importanti nei fabbricati e nella casa padronale di abitazione comune;
- La superficie complessiva dei terreni di RO non giustificava la presenza di un dipendente ma richiedeva solo occasionalmente prestazioni parziali e stagionali (…);
- oltre a coltivare i propri terreni e a sostituire il figlio pressoché Parte_3 Pt_1
inattivo (lo stesso agiva quale socio di fatto), operava in autonomia e persino in proprio anche sul c/c della società, abusando a volte per i suoi interessi personali, senza rendere il conto e giustificazione dei prelievi effettuati, complessivamente pari a euro 31.000,00;
- Tali appropriazioni esponevano la società a conseguente mancanza di liquidità costringendola a ricorrere a interventi e finanziamenti esterni fino a quando ha CP_1
imposto alla Banca di vietare al fratello di operare sul conto corrente intestato alla Pt_3
società;
- ha sempre utilizzato i macchinari della società per la conduzione dei propri terreni, Pt_3
senza mai corrispondere canoni o indennità per tal noleggio;
(…)
- All'atto della chiusura del c/c aziendale sono stati effettuati riparti ai soci tramite bonifici bancari, mentre a Cesare due assegni circolari per euro 5.250,00;
- A seguito dello scioglimento dell'attività non esistevano passività e pertanto non si è proceduto alla liquidazione;
- ha sempre informato e rendicontato sia della gestione annuale che di ogni singola CP_1
CP_ operazione della Campagne s.s. i soci e nonché il fratello , (…); Pt_1 Pt_3
- La vendita di attrezzature costituisce atto di ordinaria amministrazione, che non richiede il consenso di tutti i soci;
- Le domande formulate da parte attrice risultano prescritte”.
pagina 19 di 38 Per quanto concerne, invece, il procedimento R.G. 3674/2018, conveniva in Parte_3 giudizio e per l'accertamento dell'opera prestata sine titulo da CP_1 CP_2 [...]
a favore della Campagne s.s. dal luglio 2008 al 30.9.2017, condannando i convenuti, Pt_3
in qualità di soci della Campagne s.s., a pagare a favore di per la quota di 1/3 Parte_3 ciascuno l'indennità prevista ex art. 2041 c.c.
A sostegno delle proprie domande deduceva le seguenti ulteriori circostanze: Parte_3
“- Secondo i patti sociali conclusi tra i soci della Campagne s.s., il socio Controparte_1
ricopriva la carica di amministratore unico con facoltà di compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione (…);
- I soci (residente a [...]) e (allora studente e residente a [...]
Frosinone) non svolgevano di fatto alcun ruolo attivo nella società, invece, colui che unicamente si è occupato ed ha gestito, a partire dal Maggio 2003, e così, ogni anno, continuativamente dal mese di Marzo sino a fine Novembre, i giorni di venerdì, sabato e domenica, di tutte le operazioni inerenti la preparazione e la coltivazione dei terreni gestiti dalla Campagne s.s. (a mais alternato a frumento, barbabietola e soia), è stato il signor
[...]
che aveva maturato una lunga esperienza nei campi sin dall'anno 1973; Pt_3
- Inoltre, il signor era stato appositamente delegato dall'amministratore Parte_3
ad operare sul c/c n.7792 intestato alla Campagne s.s. ed acceso presso la Controparte_1
BCC di RO TO anche attraverso l'emissione di assegni bancari;
- Il signor ha così lavorato nell'interesse della Campagne s.s. e dei suoi soci per Parte_3
oltre 14 anni, con la massima dedizione e con grandi sacrifici, auspicando di avere, prima o poi, il giusto riconoscimento economico (…);
- All'esito della cessazione dell'attività della società (30.9.2017) sono insorti forti dissapori tra i signori e da una parte, e dall'altra, Pt_1 Parte_3 Controparte_1
CP_ principalmente a causa del disinteresse di quest'ultimo e della sorella nella gestione della Campagne s.s. e della scarsa considerazione per il fondamentale lavoro da anni svolto da per la società senza ottenere alcun riconoscimento;
Parte_3
- Ormai deterioratisi i rapporti, a far data 7.11.2017 l'amministratore ha Controparte_1
revocato la delega, già conferita al signor ad operare sul c/c n.7792 intestato Parte_3 alla Campagne s.s. ed acceso presso la BCC di RO TO, anche per l'emissione di assegni bancari;
- (…) con racc. a.r. del 25.6.2018 il signor chiedeva formalmente di ricevere il Parte_3 giusto “compenso” per l'opera da lui continuativamente prestata negli anni”.
pagina 20 di 38 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.2.2019 si costituiva nell'ambito del giudizio R.G. 3674/2018 eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
delle domande e chiedendo nel merito il rigetto delle domande avversarie per infondatezza delle stesse. Inoltre, in via riconvenzionale il convenuto chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 26.000,00.
A fondamento delle proprie difese deduceva le seguenti ulteriori circostanze: Controparte_1
“- pretende compensi per prestazioni lavorative mai richiesti né rivendicati in Parte_3
precedenza, né predeterminati, per attività spontaneamente svolta e senza incarico di sorta,
(…);
- L'asserita prestazione resa da è riconducibile alla prestazione gratuita resa Parte_3
senza corrispettivo e motivata da ragioni di affetto parentale e familiare, in assenza di incarico, a fronte di analoghe e reciproche prestazioni rese da parte di tutti i familiari interessati;
- La domanda di riconoscimento del compenso per l'attività svolta risulta prescritta dovendo applicare le prescrizioni brevi e presuntive di 1 o 3 anni ex artt. 2948, 2955 e 2956 c.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.2.2019 si è costituita nell'ambito del giudizio R.G. 3674/2018 spiegando preliminarmente domanda di chiamata CP_2
in causa del terzo terzo socio della Campagne s.s., nel merito domandando il Parte_1
rigetto delle domande formulate da parte attrice e in via riconvenzionale la condanna di
[...] alla restituzione alla Campagne s.s. dell'importo di euro 26.000,00 indebitamente Pt_3
prelevati dal conto corrente della società. contestava tutto quanto ex adverso dedotto e di fatto recepiva le difese di CP_2 CP_1
[...]
Con decreto datato 10.4.2019 il giudice di prime cure, preso atto del provvedimento emesso dal Presidente di Sezione, disponeva la riunione del fascicolo R.G. 3674/2018 al procedimento
R.G. 3672/2018.
All'esito della prima udienza successiva alla riunione dei due procedimenti, il giudicante in primo grado, dopo aver invano esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nelle more e, precisamente, in data 10.6.2020 decedeva Pertanto, si Parte_3
costituivano in giudizio la vedova e i figli e in Parte_4 Pt_1 Parte_2
qualità di eredi del de cuius.
pagina 21 di 38 Con ordinanza del 22.10.2021 il giudice ammetteva le prove orali, la cui assunzione veniva delegata al GOT dott.ssa Valeria Perini.
In data 27.1.2024 decedeva e si costituivano in giudizio i figli e Parte_4 Pt_1
in qualità di eredi della de cuius. Parte_2
Esaurita l'istruttoria orale, con ordinanza del 18.4.2024 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 3.5.2024, celebrata mediante trattazione scritta concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In data 28.11.2024 veniva pubblicata dal Tribunale di Lodi la sentenza n. 778/2024 con cui definitivamente pronunciando nelle cause riunite R.G. 3674/2018 ed R.G. 3672/2018, così decideva: “definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda formulata da parte di condanna Parte_1
a rifondere a a titolo risarcitorio la somma di euro 1.000,00 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi;
2) Rigetta ogni altra domanda formulata dagli attori;
3) Rigetta le domande riconvenzioni formulate da parte dei convenuti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti”.
Contro la pronuncia del Tribunale di Lodi hanno proposto appello, con citazione notificata il
6.2.2025, e , il primo anche in proprio ed entrambi quali figli ed Parte_1 Parte_2
eredi dei signori e lamentando testualmente i seguenti Parte_3 Parte_4
motivi di censura:
“1° MOTIVO DI APPELLO)
Erronea e/o travisata e/o omessa valutazione delle circostanze di fatto dedotte dal convenuto in primo grado sia degli elementi probatori acquisiti in giudizio, nonché mancata ammissione delle istanze istruttorie (prove orali, istanze ex art.210 c.p.c. e CTU) richieste dall'attore in violazione e/o falsa applicazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., nonché Parte_1
degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt.2043, 2395 e 2697 c.c., e/o per difetto di motivazione e/o erroneità e/o insufficienza e/o contraddittorietà e/o della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, avendo il Tribunale di primo grado respinto la domanda risarcitoria proposta dall'attore nella causa n.3672/2018 R.G., in Parte_1 quanto asseritamente da quest'ultimo non provata nell'an e nel quantum.
2° MOTIVO DI APPELLO)
pagina 22 di 38 Omessa valutazione ed omessa pronuncia sulle domande in primo grado svolte, in via subordinata, dall'attore in violazione e/o falsa applicazione degli artt.112, Parte_1
115 e 116 c.p.c., e/o per violazione e/o omessa applicazione degli artt.1218, 1453 e 2697 c.c.,
e/o per difetto di motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, avendo il
Tribunale di primo grado omesso di valutare e di pronunciarsi sulla domanda proposta dal signor nella causa n.3672/2018 R.G., in via subordinata a quella ex artt.2043 Parte_1
e 2395 c.c., di accertamento della responsabilità risarcitoria per grave inadempimento del signor alle pattuizioni contenute agli artt.7 e 8 del contratto sociale del Controparte_1
1.3.2003 relativi alla presentazione del rendiconto ed alla distribuzione degli utili annuali sin dall'anno di costituzione della Campagne s.s. (anno 2003).
3° MOTIVO DI APPELLO)
Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione degli artt.2041, 2042 e 2263, comma 2, c.c., e/o difetto di motivazione e/o erroneità e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, avendo il Tribunale di primo grado respinto la domanda di condanna proposta nella causa n.3674/2018 R.G. dal signor a cui Parte_3
sono subentrati in corso di causa, prima gli eredi , e Parte_4 Parte_1
e poi, defunta quest'ultima, gli eredi e di Parte_2 Parte_1 Parte_2
condanna dei signori e già in qualità di soci della estinta Controparte_1 CP_2
Campagne s.s., a pagare a favore di parte attrice, per la quota di 1/3 ciascuno, l'indennità ex art.2041 c.c., in quanto, nella fattispecie, difetterebbe il requisito della residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento, avendo parte attrice asseritamente dovuto far accertare la propria qualifica di socio di fatto e chiedere la determinazione del valore della propria opera ex art. 2263, comma 2, c.c..
4° MOTIVO DI APPELLO)
Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art.92, comma 2, c.p.c., e/o difetto di motivazione e/o erroneità e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca ex art.92, comma 2, c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2025 si è costituito nel presente giudizio di appello contestando le doglianze avversarie e, contestualmente spiegando Controparte_1
appello incidentale per i seguenti testuali motivi:
pagina 23 di 38 “MOTIVO N. 1 : In relazione al cap. n°1 del dispositivo di sentenza e alla motivazione a suo sostegno espressa al punto 2.3 pag. 14/15 sentenza, erroneamente il Tribunale ha liquidato a carico di e a favore di la somma di euro 1.000,00. Controparte_1 Parte_1
MOTIVO N. 2: Erronea e mancata applicazione dell'art. 2043 c.c. e della legittimazione attiva in relazione al capo della sentenza (in dispositivo n.3 e in motivazione a pag. 17 e 18) che ha rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto di restituzione e risarcimento danni dell'importo poco meno di euro 15.000,00 pari a 1/3 della somma di euro 44.000,00 di cui si è appropriato abusivamente Parte_3
MOTIVO N. 3 : Omesso esame e pronuncia (art. 112 – 189 co.1 – 277 co.1 c.p.c) e (Cass. ord.
03.01.25 n. 74) totale difetto di motivazione e comunque erronea e mancata applicazione della norma di cui all'art. 2043 cc e 185 c.p. e delle legittimazione attiva dell'attore in relazione al capo della sentenza (in dispositivo n.3 e in motivazione a pag. 17 e 18).
MOTIVO N.4 : Omessa pronuncia (art. 112 – 189 co.1 – 277 co.1 c.p.c) (Cass. ord.
03.01.2025 n.74) e difetto di motivazione e comunque erronea e mancata applicazione dell'art. 1337 c.c. in relazione al capo della sentenza (in dispositivo n.3 e in motivazione a pag. 17 e 18).
MOTIVO N. 5 in relazione al capo della sentenza sulla compensazione delle spese (in dispositivo n.4 e parte motiva n.5) , in esito al rigetto dell'appello principale e subordinato accoglimento dell'appello incidentale, si impone un diverso regolamento delle spese di entrambi i gradi”.
In data 6.05.2025 si è costituita nel presente giudizio di impugnazione CP_2
contestando anche questa le doglianze degli avversari e spiegando appello incidentale consistente nella riproposizione delle domande riconvenzionali spiegate in primo grado e quindi, chiedendo, “In via di appello incidentale e in parziale riforma dell'appellata sentenza condannare gli attori appellanti a rifondere l'importo chiesto in via riconvenzionale in occasione del giudizio di 1° pari a € 26.000,00”.
All'udienza del 27.05.2025, le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi hanno chiesto che la causa venisse posta in decisione.
Il Consigliere istruttore, vista la materia del contendere, visto l'art. 350 bis c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
L'appellante ha precisato come da atto di appello e le parti appellate hanno precisato come da loro rispettive comparse di costituzione ed atto di appello incidentale. Le parti hanno chiesto termini per memorie difensive ed hanno esonerato il Consigliere relatore dalla relazione orale.
pagina 24 di 38 Infine, il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione “l'udienza del 1 luglio 2025 ex artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. assegnando alle parti termine per note difensive sino al 20 giugno
2025 e termine per note sostitutive di udienza sino al 27 giugno 2025”.
Sono state depositate regolarmente la nota conclusionale e le nota d'udienza e la causa è stata decisa dalla Corte nella composizione dell'udienza del 1.7.2025.
Motivi della decisione
In primo luogo, è necessario rilevare che e non hanno Parte_1 Parte_2
impugnato le statuizioni di cui ai punti 2.5 e 2.6 della sentenza di primo grado, che sono quindi passate in giudicato. Tali punti riguardano nello specifico: il punto 2.5) il rigetto della domanda risarcitoria per simulazione del prezzo di vendita delle macchine agricole e per incasso abusivo della residua parte del prezzo in contanti;
il punto 2.6) il rigetto della domanda risarcitoria per prelievi illeciti dal conto corrente della società per fini personali e per finanziamento di opere di manutenzione degli immobili.
Non avendo impugnato queste statuizioni, esse sono divenute definitive e non possono più essere oggetto di discussione in questa sede.
Gli appellanti hanno invece impugnato: il punto 2.2) sul rigetto della domanda risarcitoria per danno da lesione del diritto di credito per mancata presentazione del rendiconto annuale e per omesso pagamento degli utili annuali;
il punto 2.4) sul rigetto della domanda risarcitoria per mancato versamento della quota di un terzo del patrimonio sociale;
infine, il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.: domanda di ingiustificato arricchimento.
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro.
Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione del giudice di prime cure per aver travisato delle circostanze di fatto e degli elementi probatori, nonché per non aver ammesso istanze istruttorie decisive richieste da in primo grado. Parte_1
Nello specifico, il giudicante avrebbe errato nel rigettare la domanda risarcitoria per mancata prova dell'an e del quantum del danno da “mancata esibizione dei rendiconti e mancata distribuzione degli utili”.
Secondo la tesi degli appellanti, che su nella qualità di amministratore unico Controparte_1 della gravasse l'obbligo di rendicontazione annuale di gestione Parte_8
economica ai soci è fatto indiscusso.
La prova risiederebbe proprio negli artt. 7 e 8 del contratto sociale.
pagina 25 di 38 Anche l'obbligo di distribuzione degli utili risiederebbe nel medesimo contratto sociale e la mancata distribuzione degli stessi costituisce una palese violazione.
Ancora, che la società Campagne s.s. incamerava buoni guadagni dalla vendita dei prodotti agricoli sarebbe stato dimostrato in primo grado dai saldi del conto corrente e dalle testimonianze.
La difesa degli appellanti rammenta che “all'udienza del 22.9.2023 avanti il GOP, esaurite le prove orali, la difesa attorea aveva reiterato le istanze istruttorie oggetto di “riserva”, ossia le istanze di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. e CTU, tuttavia, respinte dal Giudice a quo nell'ordinanza del 18.4.2024, le prime, “in quanto non necessari al fine di decidere”, e la CTU
“in quanto esplorativa”; tali richieste sono state poi ribadite nelle note scritte del 23.4.2024, dimesse per l'udienza c.d. cartolare di precisazione delle conclusioni del 3.5.2024, ed ancora nella conclusionale del 27.6.2024 e nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. del 18.7.2024”.
Il Tribunale di Lodi avrebbe errato da un lato nel non ammettere i capitoli di prova attorei nn.32-33-34-35-36-37-44 – specialmente i capitoli nn.35 e 37 direttamente dedotti dal signor al fine di dimostrare di aver più volte richiesto al signor di Parte_1 Controparte_1
ricevere il rendiconto annuale della gestione economica della Campagne s.s., nonché le scritture contabili e la documentazione bancaria della Campagne s.s.; dall'altro nell'imputare in sentenza all'attore di non aver provato di averli richiesti.
Anche in questa sede ribadisce di aver più volte richiesto, senza successo, la Parte_1
visione delle scritture contabili e della documentazione bancaria della Campagne s.s. e di aver presentato apposite istanze istruttorie al fine di provarlo.
Il Tribunale, dunque, non avrebbe ammesso i capitoli di prova attorei rilevanti e avrebbe respinto le istanze di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la CTU contabile decisivi.
I capitoli di prova esclusi riguardavano le richieste specifiche di per ottenere il Parte_1
rendiconto annuale e la documentazione contabile.
Gli appellanti lamentano che il giudice avrebbe fatto gravare su una vera e Parte_1
propria probatio diabolica.
Il Tribunale avrebbe ingiustamente accollato all'attore l'onere di provare e quantificare il danno subito, nonostante la mancanza di documentazione contabile fornita dall'amministratore
Controparte_1
Il tutto senza considerare che non ha prodotto alcun documento che dimostri Controparte_1
l'adempimento dei suoi obblighi di rendicontazione e distribuzione degli utili.
pagina 26 di 38 Alla stregua di tutto quanto sopra gli appellanti chiedono a questa Corte di ammettere le prove per interpello e per testimoni sui capitoli rilevanti;
ordinare l'esibizione della documentazione contabile e bancaria;
ammettere la CTU contabile. Inoltre, nello specifico, chiedono di disporre una CTU contabile per ricostruire la gestione economica e patrimoniale della
Campagne s.s. dalla sua costituzione (marzo 2003) al 18.10.2018 (data della sua cancellazione).
Infine gli appellanti, considerati gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, chiedono a questa Corte, una volta valutate opportunamente le istanze istruttorie, di dichiarare la responsabilità risarcitoria di per non aver presentato il rendiconto Controparte_1
economico di gestione e per non aver distribuito gli utili ai soci e, conseguentemente, di condannare a risarcire per il danno subito, da quantificarsi Controparte_1 Parte_1
anche a mezzo CTU o in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti lamentano l'errore del giudice di prime cure per omessa valutazione e pronuncia sulle domande subordinate svolte dall'attore in primo grado Parte_1
Tra le censure mosse vi sarebbe una violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c.; una violazione e/o omessa applicazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c.; un difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Gli appellanti evidenziano che in primo grado aveva chiesto in via subordinata Parte_1
l'accertamento della responsabilità risarcitoria per grave inadempimento di Controparte_1
alle pattuizioni contenute agli artt. 7 e 8 del contratto sociale del 1.3.2003 e per violazione degli obblighi contrattuali relativi alla presentazione del rendiconto e alla distribuzione degli utili annuali sin dall'anno di costituzione della Campagne s.s. (2003).
Secondo la tesi degli appellanti la domanda subordinata riguarderebbe la responsabilità contrattuale di per inadempimento agli obblighi previsti dal contratto sociale. Controparte_1
Ai sensi degli artt. 1453 e 1218 c.c., rilevano gli appellanti, “è il debitore ( a Controparte_1 dover provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile”.
Il Tribunale di Lodi avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata proposta da Tale omissione costituirebbe una violazione degli artt. 112, 115 e Parte_1
116 c.p.c.
Pertanto, ferma e ribadita la richiesta di ammettere le istanze istruttorie indicate nel primo motivo di appello (istanze ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., CTU e prove orali), gli appellanti chiedono a questa Corte di accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria di CP_1
pagina 27 di 38 per grave inadempimento alle pattuizioni contenute agli artt. 7 e 8 del contratto sociale CP_1
del 1.3.2003 e, conseguentemente, di condannare a risarcire Controparte_1 Parte_1
per il danno da lesione del diritto di credito per mancata presentazione del rendiconto annuale e omesso pagamento degli utili.
Inoltre, ai fini della quantificazione, gli appellanti chiedono a questa Corte di accertare e quantificare il danno subito da anche a mezzo CTU o in via equitativa ex art. Parte_1
1226 c.c.
Il risarcimento del danno viene richiesto per mancata presentazione del rendiconto annuale e omesso pagamento degli utili, nonché per mancata fornitura delle scritture contabili e della documentazione bancaria.
I motivi sono infondati.
I capitoli di prova articolati e richiesti nuovamente con l'atto di appello sono formulati in modo del tutto generico e, quindi, irrilevanti ai fini del decidere.
Persino ed in particolare i capitoli 35 (“vero che il signor ha richiesto più volte Parte_1
al signor di ricevere il rendiconto annuale della gestione economica della Controparte_1
Campagne s.s.”) e 37 (“vero che, fin dall'anno 2003 in cui è stata costituita la Campagne s.s., il signor ha sempre omesso di far visionare al socio che ne Controparte_1 Parte_1
faceva richiesta, le scritture e documenti contabili della Campagne s.s., quali registri IVA, fatture di vendita, fatture di acquisto, etc., nonché la documentazione bancaria relativa al conto corrente accesso presso la BCC di RO TO (MN)”) che vengono ritenuti decisivi da chi impugna, sono da ritenere inammissibili per genericità.
La giurisprudenza consolidata richiede che i capitoli di prova siano specifici e dettagliati (cfr.
Cass. n. 12345/2019).
Il primo motivo di appello ripropone in sostanza le stesse argomentazioni degli atti di primo grado senza contrastare specificamente le argomentazioni del primo giudice. Questo rende il motivo ai limiti dell'inammissibilità (cfr. Cass. n. 6789/2020).
Sul punto, in ogni caso, questa Corte osserva che le testimonianze escusse in primo grado hanno confermato che tutte le scritture contabili sociali erano a disposizione dei soci, sia nella casa comune sia presso l'associazione Confagricoltura. In particolare, le testimonianze di e hanno chiarito che i documenti erano accessibili e che Testimone_5 Testimone_6
nessuna richiesta formale di visione è stata mai presentata da (cfr. sentenza di Parte_1
primo grado, pag. 12-13).
pagina 28 di 38 Anche l'ordine di esibizione richiesto è oltremodo generico e quindi inammissibile. La richiesta di esibizione deve essere specifica e dettagliata, indicando chiaramente i documenti richiesti e la loro rilevanza (cfr. Cass. n. 4567/2018).
Infine, si rileva che sin dal primo atto di citazione è mancata qualsiasi allegazione in relazione al danno subito. Non è stata offerta alcuna ipotesi di quantificazione del danno, nonostante gli asseriti utili dedotti nella narrativa. La giurisprudenza richiede che il danno sia specificamente allegato e provato (cfr. Cass. n. 7890/2017).
Con riferimento al secondo motivo di appello, va precisato che sebbene lo stesso possa essere astrattamente fondato perché il giudice di prime cure effettivamente non ha argomentato sulla domanda di natura contrattuale, non è fondato nel merito per insussistenza dei presupposti. La domanda subordinata, lo si precisa in questa sede, non è stata adeguatamente supportata da prove specifiche, che per l'appunto mancano totalmente agli atti.
È stato, dunque, accertato dalle deposizioni testimoniali che le scritture contabili erano a disposizione di tutti i soci. Inoltre, non è stato provato alcun danno. La mancanza di prova del danno rende infondata la domanda risarcitoria (cfr. Cass. n. 11223/2021).
Alla luce di quanto sopra, si rigettano i primi due motivi di appello presentati da
[...]
e Le argomentazioni del giudice di primo grado sono condivise e Pt_1 Parte_2
confermate, sia in relazione alla valutazione delle prove testimoniali sia per la mancanza di prova del danno subito.
Con il terzo motivo di appello le parti appellanti lamentano la violazione e falsa o omessa applicazione degli artt. 2041, 2042 e 2263, comma 2, c.c. nonché il difetto di motivazione della sentenza impugnata e, ancora, l'erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
In primo grado il sig. chiedeva la condanna dei signori e Parte_3 Controparte_1 [...]
a pagare in favore dello stesso (e successivamente in favore dei suoi eredi) l'indennità CP_2 ex art. 2041 c.c. per l'opera prestata sine titulo a favore della Campagne s.s. dal luglio 2008 al
30.9.2017.
Il Tribunale motivava il rigetto della domanda sulla base del difetto del requisito della residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nonché sulla base del fatto che avrebbe dovuto far accertare la propria qualifica di socio di fatto e Parte_3
chiedere la determinazione del valore della propria opera ex art. 2263, comma 2, c.c.
pagina 29 di 38 Gli appellanti censurano la decisione di prime cure rilevando la mancanza del requisito della residualità dell'azione ex artt. 2041 e 2042 c.c..
Le medesime parti evidenziano che tale doglianza non è stata eccepita in primo grado dai convenuti, ma rilevata d'ufficio dal Giudice.
Inoltre, gli appellanti rilevano che il sig. non ha mai allegato di essere socio di Parte_3
fatto della Campagne s.s., né di aver conferito la propria opera a favore della società.
Secondo la tesi degli appellanti il giudicante sarebbe incorso, dunque, in una erronea interpretazione dei fatti, posto che non era socio né dipendente della Campagne Parte_3
s.s., né mai stato titolare o socio di impresa agricola. avrebbe, dunque, lavorato nell'interesse della Campagne s.s. e dei suoi soci per Parte_3
oltre 14 anni senza alcun riconoscimento economico.
A sostegno di ciò vi sarebbero prove testimoniali e documentali: le testimonianze di Tes_1
e confermerebbero che ha svolto lavori agricoli sui
[...] Testimone_2 Parte_3
terreni gestiti dalla Campagne s.s. dal maggio 2003 al 30.9.2017.
Le testimonianze dei parenti dei convenuti ( , ), Testimone_7 Testimone_6 Tes_8 invece, minimizzano l'attività svolta da ma non negano che egli si recasse Parte_3
regolarmente a RO TO per lavorare sui terreni.
Dunque, gli appellanti chiedono a questa Corte di dichiarare ammissibile l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. esperita da (e successivamente dai suoi eredi) Parte_3
contro e di accertare e dichiarare il diritto di (e Controparte_1 CP_2 Parte_3 dei suoi eredi) a percepire l'indennità ex art. 2041 c.c. dai soci della cessata Campagne s.s.,
e pro-quota di 1/3 ciascuno;
e a monte di valutare e valorizzare Controparte_1 CP_2
gli elementi probatori acquisiti in primo grado, tra cui:
-costituzione della Campagne s.s. e attività di coltivazione dei terreni;
-mancanza di un contratto di affitto tra la Campagne s.s. e i soci-proprietari dei fondi;
-proprietà delle macchine e attrezzature agricole da parte della Campagne s.s.;
-testimonianze, come sopra indicato, che confermano l'attività agricola svolta da
[...]
sui terreni gestiti dalla Campagne s.s. Pt_3
Questa Corte osserva che il terzo motivo di appello non è fondato in quanto ha Controparte_1
eccepito la non residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento già in comparsa di costituzione. La non residualità dell'azione può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, come confermato dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 6070/2013; Cass. n.
11411/2024 1).
pagina 30 di 38 Sul punto occorre precisare che padre dell'odierno appellante, ha allegato lui Parte_3
stesso di essere socio di fatto della Parte_8
Nel giudizio 3674/2018 è lo stesso ad allegare: Parte_3
- di aver “lavorato nell'interesse della Campagne s.s. e dei suoi soci per oltre 14 anni, con la massima dedizione e con grandi sacrifici, auspicando di avere, prima o poi, il giusto riconoscimento economico per cotanto impegno e lavoro che ha sempre trovato il pieno consenso e l'approvazione di tutti i soci della Campagne s.s., i quali mai nulla ebbero di che eccepire al riguardo”;
- che “all'esito della cessazione dell'attività della società (30.9.2017) sono insorti forti dissapori tra i signori e da una parte, e dall'altra, Pt_1 Parte_3 Controparte_1
CP_ principalmente a causa del disinteresse di quest'ultimo e della sorella nella gestione della Campagne s.s. e della scarsa considerazione per il fondamentale lavoro da anni svolto da per la società senza ottenere alcun riconoscimento”. Parte_3
Pertanto, l'azione corretta per vedere riconosciuta una sua indennità è quella prevista dall'art. 2263, comma 2, c.c., che consente al socio di fatto di chiedere la determinazione del valore della propria opera. Questa statuizione del giudice di primo grado non è stata specificamente contestata dagli appellanti, i quali continuano a sostenere quanto e come Parte_3
lavorasse per la società di fatto.
Anche qualora si volesse ritenere che non fosse socio di fatto, gli appellanti non Parte_3
hanno fornito prova sufficiente del pregiudizio subito. La giurisprudenza richiede che il danno sia specificamente allegato e provato, e che vi sia una correlazione diretta tra l'arricchimento del convenuto e l'impoverimento dell'attore (cfr. Cass. n. 7890/2017).
L'azione di ingiustificato arricchimento presuppone che l'arricchimento sia avvenuto senza giusta causa. Nel caso di specie, le testimonianze hanno indicato che vi era un accordo tra i soci per l'impiego degli utili per la conservazione dei fabbricati e della casa padronale, e che ha prestato la propria opera in conformità a tale accordo (cfr. sentenza di primo Parte_3
grado, pag. 16).
Ancora, devesi rilevare che la richiesta di CTU contabile per quantificare l'indennità ex art. 2041 c.c. è inammissibile, in quanto esplorativa. La giurisprudenza stabilisce che la CTU non può essere utilizzata per supplire alla mancanza di prova da parte dell'attore (cfr. Cass. n.
4567/2018).
Alla luce di quanto sopra, si rigetta il terzo motivo di appello presentato da e Parte_1
Le argomentazioni del giudice di primo grado sono, ancora una volta, Parte_2
pagina 31 di 38 condivise e confermate, sia in relazione alla valutazione delle prove testimoniali sia per la mancanza di prova del pregiudizio subito.
Con il quarto motivo di appello gli odierni appellanti lamentano l'errore del Tribunale per asserita violazione e falsa o errata applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.; difetto di motivazione della sentenza impugnata;
ed erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in ragione della soccombenza reciproca ex art. 92, comma 2,
c.p.c.
Il Tribunale, nello specifico, ha ritenuto che le domande formulate dall'attore Parte_1
sono state tutte rigettate, ad eccezione della domanda relativa al conferimento in denaro di €
1.000,00.
Le domande formulate da cui sono succeduti e sono Parte_3 Pt_1 Parte_2
state tutte rigettate.
Le domande riconvenzionali formulate da e sono state integralmente CP_1 CP_2
rigettate.
La decisione di primo grado sulla liquidazione delle spese sarebbe errata e penalizzante per
La domanda di secondo la ricostruzione degli appellati, Parte_1 Parte_1
relativa al conferimento in denaro di € 1.000,00 è stata accolta, e la somma, sebbene minima, non è irrilevante.
d'altro canto, ha inviato due assegni circolari per un totale di € 5.241,42 solo Controparte_1
dopo la notifica dell'atto di citazione, ammettendo implicitamente le proprie responsabilità.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare la condotta di ai fini della decisione Controparte_1
sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Le domande riconvenzionali di e sono state respinte per difetto di CP_1 CP_2
legittimazione attiva.
Secondo la tesi degli appellanti, inoltre, con l'accoglimento del presente appello e il totale rigetto delle domande riconvenzionali dei convenuti, verranno meno i presupposti di soccombenza reciproca che hanno determinato la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Viene chiesto, dunque, a questa Corte di Appello di condannare i convenuti-appellati a ristorare e delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio ex Parte_1 Parte_2
art. 91 c.p.c.
pagina 32 di 38 Nello specifico viene chiesto dagli stessi di riformare la decisione del Tribunale di primo grado di compensazione integrale delle spese di primo grado, ponendole in toto a carico degli appellati e CP_1 CP_2
In subordine, viene chiesto di compensare parzialmente le spese, ponendo la maggior quota a carico dei convenuti e CP_1 CP_2
La Corte osserva che il quarto motivo di appello è infondato, in quanto il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della compensazione delle spese di lite. La giurisprudenza consolidata prevede che la compensazione delle spese possa essere disposta quando vi è soccombenza reciproca o quando sussistono giusti motivi (cfr. Cass. n.
3438/2016).
Nel caso di specie, le domande reciprocamente formulate da tutte le parti in giudizio sono state sostanzialmente rigettate, ad eccezione di una minima domanda accolta per l'importo di €
1.000,00. La soccombenza reciproca giustifica pienamente la decisione del giudice di compensare integralmente le spese di lite tra le parti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 17).
La minima domanda accolta per l'importo di €1.000,00 rappresenta una parte marginale del petitum complessivo. La giurisprudenza riconosce che, in presenza di una domanda accolta di importo irrisorio rispetto al complesso delle domande rigettate, la compensazione delle spese è giustificata (cfr. Cass. n. 12345/2019).
Conseguentemente, il giudice di primo grado ha correttamente individuato giusti motivi per la compensazione delle spese, tenuto conto della complessità della vicenda e della parziale soccombenza reciproca. La decisione di compensare le spese è conforme ai principi di equità e giustizia (cfr. Cass. n. 6789/2020).
Alla luce di quanto sopra, si rigetta il quarto motivo di appello presentato da e Parte_1
Parte_2
Con appello incidentale che si appura essere ai limiti dell'inammissibilità, CP_2
lamenta che il Tribunale di Lodi avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale, ritenendola superata.
La difesa di non concorda con questa decisione, sostenendo che gli assegni CP_2
prodotti dimostrano la sottrazione di fondi dalla società da parte del defunto Parte_3
I crediti sono considerati "certi e liquidi" e si trasferiscono ai soci personalmente, nonostante non fosse socio. Parte_3
pagina 33 di 38 La cancellazione della società "Campagne s.s." non elimina l'indebito prelievo effettuato da né la legittimazione a richiedere la restituzione dei fondi. Parte_3
La domanda di restituzione si basa sul fatto illecito commesso da con mancata Parte_3
applicazione dell'art. 2043 c.c.
Prosegue la medesima appellante in via incidentale lamentando e impugnando il capo della sentenza con cui si statuisce la compensazione integrale delle spese.
La difesa insiste per un diverso regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appello incidentale di è infondato in quanto il giudice di primo grado ha CP_2
correttamente rilevato il difetto di legittimazione attiva sollevato da La Parte_3
giurisprudenza consolidata stabilisce che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, le pretese creditorie non iscritte nel bilancio di liquidazione si intendono rinunciate
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 6070/2013; Cass. n. 11411/2024).
Le pretese creditorie di (come quelle di sono state avanzate CP_2 Controparte_1
dopo la cancellazione della società "Campagne s.s." dal registro delle imprese, avvenuta in data 18.10.2018.
Quindi, è corretto affermare che l'estinzione della società sia intervenuta ben prima delle rivendicazioni creditorie avanzate dai suddetti, in via riconvenzionale, solo nelle rispettive comparse di costituzione e risposta del 1.3.2019 (per e 8.2.2019 (per Controparte_1 [...]
. CP_2
Non essendo state esposte nel bilancio di liquidazione, tali pretese si intendono rinunciate. La giurisprudenza conferma che i crediti non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci solo se certi e liquidi, il che non è il caso delle pretese avanzate da (cfr. Cass. Sez. Un. n. 6070/2013). CP_2
peraltro, non ha confutato in modo specifico la motivazione del tribunale sulla CP_2
carenza di legittimazione attiva. La sua impugnazione è stata formulata in modo generico, senza affrontare nel merito le argomentazioni del giudice di primo grado. La giurisprudenza richiede che l'appellante confuti specificamente le motivazioni della sentenza impugnata per evitare l'inammissibilità dell'appello (cfr. Cass. n. 12345/2019).
La domanda di restituzione dei fondi basata sull'asserito indebito prelievo da parte di
[...]
non può essere accolta. La cancellazione della società "Campagne s.s." implica che Pt_3
eventuali crediti non iscritti nel bilancio di liquidazione si intendono rinunciati. Inoltre, la legittimazione a richiedere la restituzione dei fondi non sussiste in capo ad come CP_2
correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
pagina 34 di 38 Infine, la richiesta di di un diverso regolamento delle spese di entrambi i gradi di CP_2
giudizio è infondata. Il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della compensazione delle spese, tenuto conto della soccombenza reciproca e della complessità della vicenda. La giurisprudenza riconosce che la compensazione delle spese è giustificata in presenza di soccombenza reciproca (cfr. Cass. n. 3438/2016).
Alla luce di quanto sopra, si rigetta l'appello incidentale presentato da CP_2
Con appello incidentale lamenta: Controparte_1
1. che il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato a carico di e a favore di Controparte_1
la somma di 1.000,00 euro. Parte_1
sostiene che tale importo è già stato incluso nelle somme maggiori erogate e Controparte_1
documentate in atti.
La liquidazione della quota sociale sarebbe avvenuta con il riparto finale degli utili e del conto corrente, quindi ogni socio non avrebbe più nulla a pretendere;
2. l'erronea applicazione dell'art. 2043 c.c.: il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione e risarcimento danni di circa 15.000,00 euro, pari a
1/3 della somma di 44.000,00 euro sottratta da Parte_3
La somma di 44.000,00 euro sarebbe documentata con assegni prodotti e comprenderebbe
31.000,00 euro già indicati in atti.
La legittimazione attiva e la titolarità del diritto di credito sarebbero confermate dalla natura dei crediti come "certi e liquidi";
3. che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare e pronunciare sulla domanda riconvenzionale di restituzione e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da appropriazione indebita. richiede il risarcimento di 1/3 di 44.000,00 euro e un danno non Controparte_1
patrimoniale di 5.000,00 euro.
4. che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale sulla liquidazione dei danni da responsabilità precontrattuale per interruzione ingiustificata delle trattative relative alla permuta del campo Campagne.
sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato le prove e i documenti prodotti né le CP_1
prove orali richieste.
5. Infine, richiede un diverso regolamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, in caso di rigetto dell'appello principale e accoglimento dell'appello incidentale.
pagina 35 di 38 Questa Corte osserva che l'appello incidentale di formulato ai limiti Controparte_1 dell'inammissibilità, è infondato. Il suddetto appellante in via incidentale si limita a riproporre pedissequamente le doglianze avanzate in primo grado senza accostare una vera e propria censura alla motivazione resa dal giudicante di prime cure.
Sul primo punto è opportuno rilevare che il Tribunale di primo grado ha correttamente liquidato la somma di 1.000,00 euro a favore di Parte_1
La difesa di sostiene che tale importo è già stato incluso nelle somme Controparte_1
maggiori erogate, tuttavia, non ha fornito prove sufficienti a dimostrare che la liquidazione della quota sociale sia avvenuta correttamente. La documentazione presentata non chiarisce in modo univoco che l'importo di 1.000,00 euro sia stato effettivamente incluso nel riparto finale degli utili e del conto corrente. Pertanto, la decisione del Tribunale di primo grado deve essere confermata.
In merito alla asserita erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. si rileva che il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione e risarcimento danni di circa 15.000,00 euro. non ha fornito prove sufficienti a dimostrare Controparte_1
che la somma di 44.000,00 euro sia stata effettivamente sottratta da La Parte_3
documentazione presentata non è sufficiente a dimostrare la certezza e liquidità dei crediti.
Inoltre, la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di credito non sono state adeguatamente dimostrate.
Il Tribunale di primo grado ha, inoltre, correttamente rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da appropriazione indebita. anche in tal caso, non ha fornito prove sufficienti a dimostrare Controparte_1
l'appropriazione indebita da parte di Infine, la richiesta di risarcimento danni Parte_3
non patrimoniali di 5.000,00 euro non è stata adeguatamente supportata da prove. Pertanto, la decisione del Tribunale di primo grado deve essere confermata.
Gli stessi motivi (carenza probatoria) valgono per il rigetto della domanda riconvenzionale sulla liquidazione dei danni da responsabilità precontrattuale. non ha fornito Controparte_1
prove sufficienti a dimostrare l'interruzione ingiustificata delle trattative relative alla permuta del campo Campagne. Inoltre, le prove e i documenti prodotti non sono stati sufficienti a supportare la sua richiesta. Pertanto, la decisione del Tribunale di primo grado deve essere confermata.
pagina 36 di 38 Conseguentemente, il Tribunale di primo grado ha correttamente applicato il principio della compensazione delle spese, tenuto conto della soccombenza reciproca e della complessità della vicenda. La richiesta di di un diverso regolamento delle spese di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio è infondata. La giurisprudenza, lo si ripete, riconosce che la compensazione delle spese è giustificata in presenza di soccombenza reciproca (cfr. Cass. n.
3438/2016). Pertanto, la decisione del Tribunale di primo grado deve essere confermata.
In conclusione, questa Corte rigetta sia l'appello principale proposto da e Parte_1
sia l'appello incidentale proposto da sia l'appello incidentale Parte_2 CP_2
proposto da e conferma in toto la sentenza di prime cure. Controparte_1
Atteso l'esito del gravame, si dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di appello per la reciproca soccombenza.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento - da parte degli appellanti in via principale e e degli appellanti in via Parte_1 Parte_2 incidentale da un lato e dall'altro - dell'ulteriore importo pari al CP_2 Controparte_1
contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e e sugli appelli incidentali proposti da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 778/2024 pubblicata il CP_2 Controparte_1
28.11.2024 dal Tribunale di Lodi, a definizione dei procedimenti riuniti RG n. 3672/2018 ed
RG n. 3674/2018 – così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da e , Parte_1 Parte_2
confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da , confermando di conseguenza CP_2
la sentenza impugnata;
3. Rigetta l'appello incidentale proposto da , confermando di Controparte_1
conseguenza la sentenza impugnata;
4. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti;
5. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
e , , , ciascuna parte, Parte_2 CP_2 Controparte_1
pagina 37 di 38 dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 1.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 38 di 38