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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 185/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. RT PO Presidente
Dott. Antonio TE Consigliere rel.
Dott. Maura Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 15.1.2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carrese Damiano, Parte_1 P.IVA_1
con elezione di domicilio in Via Sabotino, 12 00195 Roma, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
, succursale di Milano (C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio delle avv. Polacchini Paola e Dimagli Maria Antonietta ( ), con C.F._1
elezione di domicilio in Via Quadronno 24, 20122 Milano, presso e nello studio dell'avv. Polacchini
Paola;
appellata
OGGETTO: Leasing CONCLUSIONI per Parte_1
Piaccia all'Illustrissima TE d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti e/o per ogni altro motivo che si appaleserà equo e di giustizia:
- Nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto n. 4093498 del 06.08.2018 per inadempimento della Banca DLL, ovvero per grave violazione da parte di DLL delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per cui è causa. Per l'effetto, dichiarare non dovute le penalità richieste dalla , pari ad € 158.893,15; CP_2
- Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza – ed in subordine l'irrilevanza – dell'inadempimento di ai fini della risoluzione contrattuale a mente dell'art. 1, comma 137 L. Pt_1
124/ 2017, recante la disciplina dei contratti di leasing. Per l'effetto, dichiarare non dovute le penalità richieste pari ad € 158.893,15;
- Sempre nel merito, dichiarare nulle e/o inefficaci la clausole di cui agli artt. 17 (recesso del locatore), 17.2 (divieto di recesso del conduttore) e 19 (effetti dell'anticipato scioglimento del contratto) del contratto in oggetto. Per l'effetto, dichiarare non dovute le penalità richieste pari ad €
158.893,15;
- Sempre nel merito, accertare, tramite CTU ovvero in via equitativa, il valore di mercato delle Contr stampanti oggetto del contratto e restituite da a il cui prezzo deve essere corrisposto Pt_1
all'utilizzatore/conduttore ai sensi dell'art. 1, comma 138, L. l'art. L. 124/ 2017;
- In ogni caso, rigettare le domande tutte proposte dalla società DLL in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- In subordine, nell'ipotesi denegata e non creduta di accoglimento – anche parziale – della domanda della ricorrente, si chiede che l'importo richiesto venga limitato al capitale delle rate residue pari ad € 154.312,10, senza applicazione di interessi ed attualizzazione (quantificata da DLL in € 8.581,05), nonché al netto del valore di mercato dei beni restituiti (anziché del prezzo realizzato Contr da , quantificabile in € 140.000,00, o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Dichiarare in ogni caso non dovuti gli interessi sul capitale, ovvero, in subordine, ridurli in conformità con i tassi di legge.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia la Ecc.ma TE di Appello, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE
2 RIGETTARE l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 7610/2024 R.G. 44869/2022 in assenza dei presupposti di legge;
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato alla controparte,
[...]
adiva il Tribunale di Milano esponendo: di aver stipulato con Parte_2 Parte_1
contratto di locazione operativa n. 4093498 in data 6.8.2018, avente ad oggetto i beni mobili:
[...]
“N. 57 oltre accessori;
N. 115 ECOSYS;
M2635dn oltre accessori;
N. 1 C.F._2
oltre accessori”; che l'utilizzatrice si rendeva inadempiente nel pagamento di n. 2 CP_3
canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati;
che per tale inadempimento, inviava comunicazione di risoluzione del contratto, intimando il pagamento delle somme dovute e la restituzione dei beni, senza ottenere riscontri;
che, stante il perdurante inadempimento della debitrice, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 2930/2022 dichiarato provvisoriamente esecutivo in punto di riconsegna ex art. 642 comma 2 c.p.c.; che i beni riconsegnati (Nr 106 M2635dn; Nr 36 P2235dn) venivano venduti per l'importo di € CP_4 CP_4
4.000,00 oltre IVA;
che dedotto tale importo, residuava un credito per indennità risarcitoria per anticipata risoluzione ex art. 19 del Contratto di € 158.893,15 a titolo di penale residua (così quantificato: € 162.893,15 esente IVA a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale dedotti € 4.000,00 oltre IVA, quale corrispettivo della vendita dei beni, del quale chiedeva il pagamento.
Si costituiva deducendo di nulla dovere, atteso che – per i medesimi beni- Parte_1
era stato falsamente creato il contratto n. 4345516 del 31.5.2019, le cui rate risultavano indebitamente pagate, e l'attivazione di tale (secondo) contratto costituiva violazione dei principi di buona fede e correttezza;
la nullità delle clausole contrattuali relative al divieto di recesso del conduttore ed alla penale contrattuale;
la viltà del prezzo di vendita dei beni restituiti;
l'usurarietà degli interessi richiesti da contratto sulla penale risarcitoria.
Disposta la conversione in rito ordinario, esaurita la trattazione ed istruzione della controversia il
Tribunale pronunciava sentenza con la quale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, condannava al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, succursale di Milano, della somma di € 158.893,15 oltre interessi di Parte_2
3 mora come da contratto, decorrenti dal 24/10/2022 e sino al saldo effettivo;
condannava
[...]
alla rifusione in favore , succursale di Milano Parte_1 Parte_2
delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello deducendo 1) violazione degli artt. Parte_1
112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e 113 c.p.c. in riferimento alla risoluzione del contratto per inadempimento della banca DLL rispetto all'obbligo di cui all'art. 1375 c.c. – motivazione illogica e contraddittoria;
2) violazione degli artt. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e 113 c.p.c. in riferimento alla violazione da parte della banca DLL della l.
04/08/2017, n. 124, art. 1, commi 136-140 – insussistenza e/o irrilevanza dell'inadempimento di
– carenza dei presupposti per la risoluzione – omessa disamina della denuncia – omessa Pt_1
motivazione; 3) motivazione illogica - violazione dell'art. 113 c.p.c. in riferimento alla violazione da parte della banca DLL della l. 04/08/2017 n. 124, art. 1, commi 136-140 in relazione all'art. 19.6 del contratto: procedura di vendita delle stampanti e decurtazione dell'importo ricavato;
4) violazione dell'art. 113 c.p.c. in riferimento alla legge 04/08/2017 n. 124, art. 1, commi 136-140: illegittima liquidazione degli interessi ed attualizzazione – omessa motivazione;
chiedendo sospensiva.
Si costituiva de , chiedendo respingere appello e sospensiva. Parte_2
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 10.6.2025, parte appellante rinunciava alla richiesta di sospensiva, e la TE, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 14.10.2025, che si teneva con rito cartolare.
Morivi della decisione
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo, che lamenta violazione degli artt. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e 113 c.p.c. in riferimento alla risoluzione del contratto per inadempimento della
Contr banca rispetto all'obbligo di cui all'art. 1375 c.c. – motivazione illogica e contraddittoria, non
è fondato.
prospetta di aver intimato la risoluzione del contratto dopo aver scoperto Parte_1
Contr l'indebita duplicazione da parte di del contratto stesso, e che ciò integrerebbe un grave inadempimento a mente dell'obbligo di buona fede cui all'art. 1375 c.c..
4 In realtà in primo grado si era limitata ad affermato che l'attivazione di tale (secondo) contratto costituiva violazione dei principi di buona fede e correttezza, di talchè correttamente il Tribunale ha osservato che doveva limitarsi ad accertare l'inadempimento nell'ambito del rapporto azionato.
Giova ricordare che, per quanto qui di interesse, il contratto asseritamente duplicato n. 4345516 è stato oggetto del procedimento RG 1400/2022 definito dal medesimo Tribunale con sentenza emessa in data 9/5/2024, di reiezione dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo;
statuizione confermata da questa TE con sentenza 2416/25 in data 1.7.2025.
Può comunque osservarsi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. non è fondata.
Ai sensi dell'art. 1460 c.c. ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie.
L'eccezione di inadempimento è suscettibile di essere formulata nell'ambito del singolo contratto, quindi, per quel che ci interessa, quello del 2018.
Nel caso in esame si propone, in modo inammissibile, di valorizzare diverso rapporto negoziale tra le parti, quello del 2019.
Si deve infatti ricordare che l'eccezione ex art. 1460 c.c. può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21070 del 27/7/2024, Rv. 671829; id. sez. Lavoro, Sentenza n. 5938 del
17/3/2006, Rv. 587704), il che qui non consta.
Il secondo motivo, deducente violazione degli artt. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e 113 c.p.c. in riferimento alla violazione da parte della banca DLL della l. 4/8/2017,
n. 124, art. 1, commi 136-140 – insussistenza e/o irrilevanza dell'inadempimento di – carenza Pt_1
dei presupposti per la risoluzione – omessa disamina della denuncia – omessa motivazione, non è fondato.
La norma invocata non è pertinente, perché attiene alla diversa fattispecie del leasing finanziario (o traslativo).
Nel caso in esame si verte incontrovertibilmente in tema di leasing operativo, e ciò sia per la espressa indicazione contenuta in contratto, sia perché non è previsto il riscatto finale del bene.
Si deve infatti ricordare che il leasing operativo (o di godimento) è finalizzato al mero utilizzo dei beni scelti dal conduttore, e non è prevista la facoltà di riscatto, poiché la funzione economico sociale del contratto è quella di mettere a disposizione del conduttore per un determinato lasso temporale e dietro corrispettivo di un canone periodico, un bene.
5 Il terzo motivo, che lamenta motivazione illogica - violazione dell'art. 113 c.p.c. in riferimento alla violazione da parte della banca DLL della l. 4/8/2017 n. 124, art. 1, commi 136-140 in relazione all'art. 19.6 del contratto: procedura di vendita delle stampanti e decurtazione dell'importo ricavato, non è fondato.
Come per il motivo precedente, si deve ricordare che si tratta nel caso in esame di leasing operativo,
e non finanziario, e quindi non trova applicazione la disciplina normativa invocata.
Nello specifico, non è prevista contrattualmente la detrazione di alcun valore all'esito dell'ipotetica vendita.
Nessuna aspettativa ha il conduttore di acquistare i beni al termine della locazione, beni che, d'altro canto, sono stati individuati secondo le esigenze del conduttore, ed in ipotesi potrebbero non avere un mercato autonomo. Era comunque stata inviata lettera di prevendita dei beni, non contestata prima del giudizio;
né è stato comunicato un miglior offerente.
Nello specifico, si deve inoltre rilevare come i materiali di cui si tratta (stampanti) sono soggetti ad una rapida obsolescenza tecnologica, di talchè neppure esistono listini gestiti da soggetti terzi che attestano il valore dell'usato, quali sono invece presenti per beni durevoli quali le automobili
(Quattroruote, Eurotax), gli autocarri, i mezzi d'opera.
La produzione (sub doc. 20) di è inconferente, perché l'annuncio riguarda Parte_1
bene ontologicamente diverso (riporta l'offerta in vendita di stampante nuova, mentre quelle in discussione sono state usate per 4 anni).
Il quarto motivo, col quale ci si duole della violazione dell'art. 11 3 c.p.c. in riferimento alla legge
04/08/2017 n. 124, art. 1, commi 136-140: illegittima liquidazione degli interessi ed attualizzazione
– omessa motivazione, non è fondato.
Anche qui si deve ricordare che la norma invocata non trova applicazione alla fattispecie in discussione, per le ragioni già esposte.
Né si pone problema di usurarietà degli interessi, atteso che l'art. 14.2 del contratto prevede la cd. clausola di salvaguardia, per cui gli interessi sono, comunque, richiesti entro la soglia di usura, ed infatti la domanda della banca era espressamente limitata “entro e non oltre i parametri di cui alla L.
108/1996”.
S'impongono quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase trattazione, per la sua esiguità, il tutto secondo lo scaglione di valore azionato.
6
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Parte_2
succursale di Milano, delle spese processuali del grado, che liquida per compensi defensionali in €
12.154,00, oltre spese generali 15%, oltre IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 21/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio TE RT PO
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. RT PO Presidente
Dott. Antonio TE Consigliere rel.
Dott. Maura Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 15.1.2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carrese Damiano, Parte_1 P.IVA_1
con elezione di domicilio in Via Sabotino, 12 00195 Roma, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
, succursale di Milano (C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio delle avv. Polacchini Paola e Dimagli Maria Antonietta ( ), con C.F._1
elezione di domicilio in Via Quadronno 24, 20122 Milano, presso e nello studio dell'avv. Polacchini
Paola;
appellata
OGGETTO: Leasing CONCLUSIONI per Parte_1
Piaccia all'Illustrissima TE d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti e/o per ogni altro motivo che si appaleserà equo e di giustizia:
- Nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto n. 4093498 del 06.08.2018 per inadempimento della Banca DLL, ovvero per grave violazione da parte di DLL delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per cui è causa. Per l'effetto, dichiarare non dovute le penalità richieste dalla , pari ad € 158.893,15; CP_2
- Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza – ed in subordine l'irrilevanza – dell'inadempimento di ai fini della risoluzione contrattuale a mente dell'art. 1, comma 137 L. Pt_1
124/ 2017, recante la disciplina dei contratti di leasing. Per l'effetto, dichiarare non dovute le penalità richieste pari ad € 158.893,15;
- Sempre nel merito, dichiarare nulle e/o inefficaci la clausole di cui agli artt. 17 (recesso del locatore), 17.2 (divieto di recesso del conduttore) e 19 (effetti dell'anticipato scioglimento del contratto) del contratto in oggetto. Per l'effetto, dichiarare non dovute le penalità richieste pari ad €
158.893,15;
- Sempre nel merito, accertare, tramite CTU ovvero in via equitativa, il valore di mercato delle Contr stampanti oggetto del contratto e restituite da a il cui prezzo deve essere corrisposto Pt_1
all'utilizzatore/conduttore ai sensi dell'art. 1, comma 138, L. l'art. L. 124/ 2017;
- In ogni caso, rigettare le domande tutte proposte dalla società DLL in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- In subordine, nell'ipotesi denegata e non creduta di accoglimento – anche parziale – della domanda della ricorrente, si chiede che l'importo richiesto venga limitato al capitale delle rate residue pari ad € 154.312,10, senza applicazione di interessi ed attualizzazione (quantificata da DLL in € 8.581,05), nonché al netto del valore di mercato dei beni restituiti (anziché del prezzo realizzato Contr da , quantificabile in € 140.000,00, o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Dichiarare in ogni caso non dovuti gli interessi sul capitale, ovvero, in subordine, ridurli in conformità con i tassi di legge.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia la Ecc.ma TE di Appello, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE
2 RIGETTARE l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 7610/2024 R.G. 44869/2022 in assenza dei presupposti di legge;
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato alla controparte,
[...]
adiva il Tribunale di Milano esponendo: di aver stipulato con Parte_2 Parte_1
contratto di locazione operativa n. 4093498 in data 6.8.2018, avente ad oggetto i beni mobili:
[...]
“N. 57 oltre accessori;
N. 115 ECOSYS;
M2635dn oltre accessori;
N. 1 C.F._2
oltre accessori”; che l'utilizzatrice si rendeva inadempiente nel pagamento di n. 2 CP_3
canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati;
che per tale inadempimento, inviava comunicazione di risoluzione del contratto, intimando il pagamento delle somme dovute e la restituzione dei beni, senza ottenere riscontri;
che, stante il perdurante inadempimento della debitrice, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 2930/2022 dichiarato provvisoriamente esecutivo in punto di riconsegna ex art. 642 comma 2 c.p.c.; che i beni riconsegnati (Nr 106 M2635dn; Nr 36 P2235dn) venivano venduti per l'importo di € CP_4 CP_4
4.000,00 oltre IVA;
che dedotto tale importo, residuava un credito per indennità risarcitoria per anticipata risoluzione ex art. 19 del Contratto di € 158.893,15 a titolo di penale residua (così quantificato: € 162.893,15 esente IVA a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale dedotti € 4.000,00 oltre IVA, quale corrispettivo della vendita dei beni, del quale chiedeva il pagamento.
Si costituiva deducendo di nulla dovere, atteso che – per i medesimi beni- Parte_1
era stato falsamente creato il contratto n. 4345516 del 31.5.2019, le cui rate risultavano indebitamente pagate, e l'attivazione di tale (secondo) contratto costituiva violazione dei principi di buona fede e correttezza;
la nullità delle clausole contrattuali relative al divieto di recesso del conduttore ed alla penale contrattuale;
la viltà del prezzo di vendita dei beni restituiti;
l'usurarietà degli interessi richiesti da contratto sulla penale risarcitoria.
Disposta la conversione in rito ordinario, esaurita la trattazione ed istruzione della controversia il
Tribunale pronunciava sentenza con la quale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, condannava al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, succursale di Milano, della somma di € 158.893,15 oltre interessi di Parte_2
3 mora come da contratto, decorrenti dal 24/10/2022 e sino al saldo effettivo;
condannava
[...]
alla rifusione in favore , succursale di Milano Parte_1 Parte_2
delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello deducendo 1) violazione degli artt. Parte_1
112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e 113 c.p.c. in riferimento alla risoluzione del contratto per inadempimento della banca DLL rispetto all'obbligo di cui all'art. 1375 c.c. – motivazione illogica e contraddittoria;
2) violazione degli artt. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e 113 c.p.c. in riferimento alla violazione da parte della banca DLL della l.
04/08/2017, n. 124, art. 1, commi 136-140 – insussistenza e/o irrilevanza dell'inadempimento di
– carenza dei presupposti per la risoluzione – omessa disamina della denuncia – omessa Pt_1
motivazione; 3) motivazione illogica - violazione dell'art. 113 c.p.c. in riferimento alla violazione da parte della banca DLL della l. 04/08/2017 n. 124, art. 1, commi 136-140 in relazione all'art. 19.6 del contratto: procedura di vendita delle stampanti e decurtazione dell'importo ricavato;
4) violazione dell'art. 113 c.p.c. in riferimento alla legge 04/08/2017 n. 124, art. 1, commi 136-140: illegittima liquidazione degli interessi ed attualizzazione – omessa motivazione;
chiedendo sospensiva.
Si costituiva de , chiedendo respingere appello e sospensiva. Parte_2
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 10.6.2025, parte appellante rinunciava alla richiesta di sospensiva, e la TE, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 14.10.2025, che si teneva con rito cartolare.
Morivi della decisione
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo, che lamenta violazione degli artt. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e 113 c.p.c. in riferimento alla risoluzione del contratto per inadempimento della
Contr banca rispetto all'obbligo di cui all'art. 1375 c.c. – motivazione illogica e contraddittoria, non
è fondato.
prospetta di aver intimato la risoluzione del contratto dopo aver scoperto Parte_1
Contr l'indebita duplicazione da parte di del contratto stesso, e che ciò integrerebbe un grave inadempimento a mente dell'obbligo di buona fede cui all'art. 1375 c.c..
4 In realtà in primo grado si era limitata ad affermato che l'attivazione di tale (secondo) contratto costituiva violazione dei principi di buona fede e correttezza, di talchè correttamente il Tribunale ha osservato che doveva limitarsi ad accertare l'inadempimento nell'ambito del rapporto azionato.
Giova ricordare che, per quanto qui di interesse, il contratto asseritamente duplicato n. 4345516 è stato oggetto del procedimento RG 1400/2022 definito dal medesimo Tribunale con sentenza emessa in data 9/5/2024, di reiezione dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo;
statuizione confermata da questa TE con sentenza 2416/25 in data 1.7.2025.
Può comunque osservarsi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. non è fondata.
Ai sensi dell'art. 1460 c.c. ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie.
L'eccezione di inadempimento è suscettibile di essere formulata nell'ambito del singolo contratto, quindi, per quel che ci interessa, quello del 2018.
Nel caso in esame si propone, in modo inammissibile, di valorizzare diverso rapporto negoziale tra le parti, quello del 2019.
Si deve infatti ricordare che l'eccezione ex art. 1460 c.c. può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21070 del 27/7/2024, Rv. 671829; id. sez. Lavoro, Sentenza n. 5938 del
17/3/2006, Rv. 587704), il che qui non consta.
Il secondo motivo, deducente violazione degli artt. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e 113 c.p.c. in riferimento alla violazione da parte della banca DLL della l. 4/8/2017,
n. 124, art. 1, commi 136-140 – insussistenza e/o irrilevanza dell'inadempimento di – carenza Pt_1
dei presupposti per la risoluzione – omessa disamina della denuncia – omessa motivazione, non è fondato.
La norma invocata non è pertinente, perché attiene alla diversa fattispecie del leasing finanziario (o traslativo).
Nel caso in esame si verte incontrovertibilmente in tema di leasing operativo, e ciò sia per la espressa indicazione contenuta in contratto, sia perché non è previsto il riscatto finale del bene.
Si deve infatti ricordare che il leasing operativo (o di godimento) è finalizzato al mero utilizzo dei beni scelti dal conduttore, e non è prevista la facoltà di riscatto, poiché la funzione economico sociale del contratto è quella di mettere a disposizione del conduttore per un determinato lasso temporale e dietro corrispettivo di un canone periodico, un bene.
5 Il terzo motivo, che lamenta motivazione illogica - violazione dell'art. 113 c.p.c. in riferimento alla violazione da parte della banca DLL della l. 4/8/2017 n. 124, art. 1, commi 136-140 in relazione all'art. 19.6 del contratto: procedura di vendita delle stampanti e decurtazione dell'importo ricavato, non è fondato.
Come per il motivo precedente, si deve ricordare che si tratta nel caso in esame di leasing operativo,
e non finanziario, e quindi non trova applicazione la disciplina normativa invocata.
Nello specifico, non è prevista contrattualmente la detrazione di alcun valore all'esito dell'ipotetica vendita.
Nessuna aspettativa ha il conduttore di acquistare i beni al termine della locazione, beni che, d'altro canto, sono stati individuati secondo le esigenze del conduttore, ed in ipotesi potrebbero non avere un mercato autonomo. Era comunque stata inviata lettera di prevendita dei beni, non contestata prima del giudizio;
né è stato comunicato un miglior offerente.
Nello specifico, si deve inoltre rilevare come i materiali di cui si tratta (stampanti) sono soggetti ad una rapida obsolescenza tecnologica, di talchè neppure esistono listini gestiti da soggetti terzi che attestano il valore dell'usato, quali sono invece presenti per beni durevoli quali le automobili
(Quattroruote, Eurotax), gli autocarri, i mezzi d'opera.
La produzione (sub doc. 20) di è inconferente, perché l'annuncio riguarda Parte_1
bene ontologicamente diverso (riporta l'offerta in vendita di stampante nuova, mentre quelle in discussione sono state usate per 4 anni).
Il quarto motivo, col quale ci si duole della violazione dell'art. 11 3 c.p.c. in riferimento alla legge
04/08/2017 n. 124, art. 1, commi 136-140: illegittima liquidazione degli interessi ed attualizzazione
– omessa motivazione, non è fondato.
Anche qui si deve ricordare che la norma invocata non trova applicazione alla fattispecie in discussione, per le ragioni già esposte.
Né si pone problema di usurarietà degli interessi, atteso che l'art. 14.2 del contratto prevede la cd. clausola di salvaguardia, per cui gli interessi sono, comunque, richiesti entro la soglia di usura, ed infatti la domanda della banca era espressamente limitata “entro e non oltre i parametri di cui alla L.
108/1996”.
S'impongono quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase trattazione, per la sua esiguità, il tutto secondo lo scaglione di valore azionato.
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P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Parte_2
succursale di Milano, delle spese processuali del grado, che liquida per compensi defensionali in €
12.154,00, oltre spese generali 15%, oltre IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 21/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio TE RT PO
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