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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 11 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 691/2023
tra
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPINA P.IVA_1
DRAGO, giusta procura in atti
- Opponente -
contro
, cod. fisc. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. GIOVANNI SETTICASI, giusta procura in atti;
- Opposta -
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 6.3.2023, l' proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2023, reso dal Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro in data 21.01.2023 e notificato in data 25.01.2023, con il quale veniva ingiunto all'associazione opponente di pagare la somma di euro
7.967,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché spese del procedimento monitorio, in favore di – operatore socio sanitario, a tempo parziale Controparte_1
per il 63,16% del tempo pieno – a titolo di retribuzioni non corrisposte alla lavoratrice nei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022. Rilevava l'inesistenza del preteso credito retributivo azionato dall'opposta stante che, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di giugno 2022, l'associazione opponente con provvedimento del 25.10.2021,
mai di fatto contestato, aveva disposto la sospensione del rapporto lavorativo di a cagione della sua mancata sottoposizione al ciclo vaccinale anti Controparte_1
Covid-19, senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento in virtù
delle disposizioni legislative dettate per la tutela della salute pubblica e per il contrasto alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Deduceva, ancora, che il credito retributivo azionato doveva ritenersi, in ogni caso, inesistente stante il mancato svolgimento di una prestazione di lavoro in favore dell'associazione opponente dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022 ed, in ultimo, rilevava l'avvenuta corresponsione alla lavoratrice della retribuzione portata dai cedolini paga delle mensilità di gennaio e febbraio 2022 e, in particolare, dell'importo di euro 698,00 per la mensilità di gennaio 2022 ed euro 504,00 per la retribuzione del mese di febbraio 2022
nonché l'erroneità della quantificazione degli importi retributivi mensili determinati da
II controparte in sede monitoria, in quanto difformi dai parametri base dettati dal CCNL
applicato al rapporto (Istituz. socio-assistenziali UNEBA).
Si costituiva che contestava quanto dedotto dall'opponente e Controparte_1
chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che l'associazione aveva Parte_1
ingiustificatamente sospeso la lavoratrice dal lavoro e dalla retribuzione dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, nonostante si fosse immunizzata per avere contratto l'infezione e fosse regolarmente in possesso del super green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Deduceva che il conseguimento della certificazione verde la esentava dall'obbligo vaccinale a decorrere dalla data in cui era risultata negativa al tampone (17.1.2022), per i successivi 6 mesi, in conformità alla normativa vigente;
in subordine, deduceva che, la certificazione verde Covid-19 ottenuta con la guarigione al virus la esentava dall'obbligo di sottoporsi alla somministrazione del vaccino per i successivi tre mesi dalla guarigione, con conseguente diritto di riprendere l'attività
lavorativa e di ricevere le retribuzioni non corrisposte.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che il principio dell'obbligo vaccinale dettato dal D.L. 1°
aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, si colloca nell'ambito della tutela costituzionale sancita dall'art. 32 Cost. – sia sul piano formale che su quello sostanziale – essendo richiesto in materia al legislatore di ricercare un risultato equilibrato attraverso lo strumento più adatto tra l'obbligo e la raccomandazione (sul punto, cfr. Corte Cost. n. 118/2020 e n. 268/2017), in funzione del raggiungimento degli scopi perseguiti, delle variabili della sensibilità del momento e del livello di adesione alla campagna vaccinale da parte delle platee dei destinatari.
III Posto che la citata normativa costituzionale vale, in via generale, per tutti i cittadini,
tanto maggiore va riscontrata la sua valenza quando l'obbligo si dirige nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato specificamente contrassegnato dal contatto sociale con categorie di persone fragili. Come rilevato in numerosi precedenti giurisprudenziali, la scelta di imporre l'obbligo vaccinale agli esercenti le professioni sanitarie nonché agli operatori di interesse sanitario ed al personale, anche esterno, delle strutture sanitarie ed assistenziali risponde, in modo pressoché esclusivo, al primario interesse pubblico costituito dalla tutela della salute collettiva, a fronte della quale la posizione del privato inevitabilmente recede. Ed infatti, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale data dalla diffusione e gravità dell'epidemia da SARS-Cov 2 (che già
Contro l'11 marzo 2020 l' aveva definito «pandemia»), il legislatore ordinario – in attuazione dei principi sanciti dall'art. 32 Cost. – ha adottato misure finalizzate a tutelare la salute pubblica e, fra queste, ha incluso la vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mondiale indicavano come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus. In particolare, i vaccini per i quali è stato previsto l'obbligo, al quale la lavoratrice non ha adempiuto, presentano tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle preposte Autorità Internazionali e Nazionali e le verifiche scientifiche ed i procedimenti amministrativi previsti per il rilascio delle dette autorizzazioni risultano conformi alla normativa e, quindi, tali da fornire, anche in un'ottica di rispetto del principio di precauzione, sufficienti garanzie – allo stato delle conoscenze scientifiche del momento, unico possibile metro di valutazione – in ordine alla loro efficacia e sicurezza.
Con gli artt. 4 e 4 bis, il citato D.L. n. 44/2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per
«gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro
attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private,
IV nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali» ed ha individuato nella vaccinazione – da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178
del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni – un
«requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle
prestazioni lavorative dei soggetti obbligati». Nello stesso senso, l'art.
4-bis del D.L.
44/21, in combinato disposto con l'art.
1-bis, ha previsto l'obbligo dei “soggetti, anche
esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di
ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e, comunque,
in tutte le strutture residenziali ed in quelle socio assistenziali”. Ai sensi del successivo art.
4-ter, comma 2 e 3, “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle attività lavorative” ed i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale sanitario o assistenziale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività a diretto contatto con categorie di persone fragili assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale. Nei casi in cui venga accertata l'inosservanza dell'obbligo della vaccinazione, il datore di lavoro ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato e l'atto di accertamento dell'inadempimento “determina l'immediata sospensione dal
diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro e per il periodo di sospensione non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
La citata normativa, prevista per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario si estende agli operatori socio assistenziali che operano nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare Integrata;
pertanto, è dovere del datore di lavoro accertare il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale sospendendo il lavoratore o la lavoratrice dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per tutto il periodo di vigenza dell'obbligo vaccinale (dal 10 ottobre 2021 fino al 1 novembre 2022).
V Infine, l'art. 4, comma 5, del D.L. n. 44/21 prevede che in caso di intervenuta guarigione il datore di lavoro “dispone, su istanza dell'interessato, la cessazione
temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è
differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute”. Al
riguardo, il Ministero della Salute, con nota del 29 marzo 2022, ha chiarito che
“l'obbligo vaccinale è differito: per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico
positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati”.
Con l'instaurazione del procedimento monitorio, ha richiesto ed Controparte_1
ottenuto nei confronti dell' l'ingiunzione di pagamento Parte_1
delle retribuzioni maturate nei mesi da gennaio a giugno 2022, durante i quali la lavoratrice è stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione per non avere ottemperato all'obbligo vaccinale imposto a tutti gli operatori sanitari, sul presupposto di avere acquisito – in seguito alla guarigione dall'infezione – un'immunizzazione per almeno sei mesi che le consentiva di ottenere il rilascio del green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro. Nello specifico, la ricorrente ha dedotto che il conseguimento della certificazione verde la esentava dall'obbligo vaccinale, essendosi immunizzata dal rischio di infezione in data 17.1.2022 di rilascio del green pass rafforzato, con efficacia per i successivi sei mesi. Tuttavia, va osservato che la normativa che ha previsto dal 15
dicembre 2021 l'obbligo del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,
degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, degli istituti penitenziari, delle università etc. di cui agli artt. 4-ter.1 e 4-ter.2, ha espressamente fatto salvi gli obblighi di vaccinazione gravanti sul personale sanitario (e le relative conseguenze sulla sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione nel caso di accertamento
VI dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale) previsti dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del D.L.
44/21.
Di conseguenza, l'avvenuta immunizzazione incide solo temporalmente sulla provvisoria efficacia del provvedimento di sospensione (90 giorni) e non determina la revoca né incide sulla legittimità dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale effettuato dall'associazione datoriale. Come osservato, infatti, l'art. 4, comma
5, del D.L. 44/21 – richiamato dall'art. 4 bis e 4 ter applicabili alla vicenda in esame –
sancisce che in caso di intervenuta guarigione il datore di lavoro, su istanza
dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute che prevedono in caso di infezione da SARS-CoV-2
in soggetti mai vaccinati il differimento della vaccinazione per la durata di 90 giorni a decorrere dalla data in cui il lavoratore o la lavoratrice risulta negativa al tampone.
Essendo, nella vicenda in esame, la guarigione della lavoratrice intervenuta in data 17
gennaio 2022, il periodo in cui, su istanza dell'interessata, l'associazione datoriale avrebbe dovuto disporre la cessazione temporanea della sospensione concerne il periodo dal 9 marzo 2022 (data in cui ha presentato istanza di riammissione in Controparte_1
servizio) sino al 18 aprile 2022 (90 giorni successivi alla guarigione dall'infezione).
D'altra parte, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione sorge da quando il lavoratore o la lavoratrice provvede formalmente ad offrire la propria prestazione, così determinando la situazione di “mora accipiendi”, elemento costitutivo indispensabile della domanda risarcitoria avente ad oggetto il lucro cessante corrispondente alle retribuzioni non corrisposte a seguito dell'interruzione ingiustificata del rapporto di lavoro (Cfr. Cass.
Civ. Sez. Lav., 05/02/2015, n. 2135; Cass. Civ. n. 18979/2001; Cass. n. n. 19949/2000;
Cass. n.12079/2003; Cass. n.18194/2002). Sebbene, infatti, in virtù del principio di
VII corrispettività delle prestazioni, il credito retributivo sorge, ordinariamente, solo in conseguenza dell'effettivo e concreto svolgersi della prestazione lavorativa, tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, la violazione del sinallagma contrattuale determina la responsabilità dell'ente per non aver adempiuto alla relativa obbligazione retributiva. In presenza, quindi, della formale dichiarazione di disponibilità del dipendente ad eseguire la propria attività, la condotta datoriale che, in assenza di legittimi impedimenti, abbia ostacolato l'attuazione del rapporto di lavoro, attraverso il rifiuto della prestazione lavorativa, è sufficiente a far sorgere il diritto del dipendente alla corresponsione della relativa retribuzione anche in difetto della controprestazione lavorativa, la cui mancata esecuzione non è determinata da sua colpa;
tanto più che nel caso di cessazione temporanea della sospensione per effetto dell'intervenuta immunizzazione conseguente alla guarigione dell'infezione da
COVID-19 è lo stesso legislatore a prevedere l'istanza dell'interessato perché il datore di lavoro provveda alla riammissione in servizio.
Essendo intervenuta la richiesta di disponibilità della lavoratrice alla ripresa dell'attività
lavorativa in data 9 marzo 2022 e potendo l'associazione datoriale disporre la cessazione temporanea degli effetti del provvedimento di sospensione per tre mesi dalla data in cui la lavoratrice è risultata negativa al tampone (17.1.2022 – 18 aprile 2022),
l'importo della retribuzione cui ha diritto a titolo risarcitorio concerne Controparte_1
la durata di quaranta giorni (e non dell'intero periodo di sei mesi richiesto con l'instaurazione del giudizio monitorio) e, precisamente, per la somma di € 1.370,80,
tenuto contro della retribuzione di € 34,27 per ciascun giorno di lavoro (€ 54,26 *
63,16% part-time * 40 giorni).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è fondata e l'opposto decreto ingiuntivo va revocato. Tuttavia, l'associazione va Controparte_3
VIII condannata in favore di al risarcimento del danno corrispondente al Controparte_1
periodo di quaranta giorni di retribuzione non percepita, pari ad € 1.370,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avuto riguardo al parziale accoglimento dell'opposizione e, pertanto, alla reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare,
integralmente, tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
691/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 39/2023, reso dal
Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 21.01.2023
Condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 1.370,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a
[...]
titolo risarcitorio per il mancato conseguimento delle retribuzioni relative al periodo dal
9 marzo 2022 al 18 aprile 2022
Compensa, integralmente, tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IX