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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
VITA AE ER, LA
MANGIARACINA AE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 350/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Piazza Municipio 1 91100 AN TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.trapani.it
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 407292230005955656 TARI 2023 - INVITO AL PAGAMENTO n. 407292230008916490 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.03.2024, RGR n.350/24, la Ricorrente_1 – Società a Responsabilità Limitata, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava gli avvisi di pagamento n. 407292230005955656 del 29.11.2023, emesso dal Comune di AN e notificato a mezzo pec in data 12.12.2023, relativo alla TARI 2023 e n. 407292230008916490 dell' 1.12.2023, emesso dal Comune di AN e notificato a mezzo pec in data 16.12.2023, relativo alla TARI 2022, sostenendone la illegittimità.
La ricorrente precisava che, con riferimento al 2023 la pretesa tributaria riguardava tre utenze: 1) Utenza
457171 – Dati_catastali_1 , Indirizzo_1 - superficie 3270 mq., categoria 7 alberghi con ristorante, per complessivi € 19.167,24;
2) Utenza 472768 – Dati_catastali_2 , Indirizzo_2 - superficie 3293 mq., categoria 7 alberghi con ristorante, per complessivi € 19.302,06;
3) Utenza 472769 – Dati_catastali_2, Indirizzo_2 - superficie 212 mq., categoria 7 alberghi con ristorante, per complessivi € 1.242,65.
Mentre per il 2022, riguardava solo le utenze indicate ai precedenti punti 2) e 3).
Proseguiva specificando che l'utenza 457171 si riferisce all'immobile corrispondente in catasto alla Dati_catastali_1 di AN, destinato ad attività alberghiera con ristorante e sito in AN, nella Indirizzo_1.
Detto 'immobile costituisce porzione del complesso aziendale unitario e produttivo denominato “Nome_ditta_1
”, classificato 4 stelle, con una potenzialità ricettiva di 151 posti letto, sito in AN, nella Indirizzo_1.
Tale complesso aziendale, di proprietà della “Società_1 SRL”, risultava detenuto dalla ricorrente in forza di regolare contratto di affitto d'azienda sottoscritto fra le predette parti in data 23.3.2009, autenticato nelle firme in pari data dal Notaio Nominativo_2, Rep. 15.691, e registrato a AN il 24.3.2009 al n. 2008, serie 1/T.
Il contratto di affitto del complesso aziendale prevedeva una durata di anni sei (dal 1.4.2009 al 31.3.2015), successivamente rinnovata tacitamente alle scadenze naturali.
In data 1.4.2019 si verificava, pertanto, l'ulteriore rinnovo tacito del rapporto contrattuale fra la “Società_1 SRL” e la “Ricorrente_1 – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA”, che le predette parti hanno però inteso risolvere consensualmente con atto del 6.2.2023 ai rogiti del Notaio Nominativo_3, Rep. 20.527, registrato a AN il 14.2.2023 al n. 1080, serie 1/T. In seno al richiamato atto del 6.2.2023, le parti comparenti convenivano di sciogliere per mutuo consenso e senza pagamento di alcun corrispettivo il contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 23.3.2009, il tutto con effetto economico a decorrere dal giorno 1.1.2023.
Da tale data, pertanto, non poteva essere più considerata soggetto passivo d'imposta.
Le utenze 472768 e 472769 si riferiscono invece all'immobile corrispondente in catasto alla particella
Dati_catastali_3 di AN, destinato ad attività alberghiera con ristorante e sito in AN, nel Indirizzo_2.
Relativamente a questo immobile di sua proprietà, la ricorrente contestava la superficie utile alla determinazione della TARI risultante dall'atto impugnato affermando essere inferiore giuste risultanze degli elaborati planimetrici trasmessi al Suap di AN, al portale Impresa in un giorno, il 14 giugno 2021 con
Scia di variante numero 853, codice pratica 1702, definita con esito positivo.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La SO.GE.T. S.p.a., costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate in data 12.08.2024, confutava le tesi difensive addotte dalla ricorrente e chiedeva dichiararsi il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Con ordinanza del 03.11.2025, il difensore della ricorrente produceva l'avviso di accertamento del 10.10.2025
e chiedeva che la Corte disponesse l'acquisizione dell'esito del sopralluogo del 20.02.2025. La Corte disponeva in conformità.
La Soget Spa, depositava in data 13.11.2025 il verbale di sospralluogo.
All'udienza del 19 gennaio 2026, la ricorrente depositava note d'udienza e perizia di parte a firma dell'Arch. Nominativo_4. La Soget Spa eccepiva la tardività del deposito.
Il ricorso veniva chiamato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere parzialmente accolto nei limiti appresso indicati.
Preliminarmente si rileva la inammissibilità delle note di udienza e di deposito di documentazione sopravvenuta (CTP a firma arch. Nominativo_4), in quanto tardivamente depositate e contenenti motivi aggiunti e non semplici precisazioni delle conclusioni.
Nel merito si rileva:
Fondato è il motivo relativo alla esclusione dell'utenza n. 457171 – Dati_catastali_1 Indirizzo_1 - superficie 3270 mq., categoria 7 alberghi con ristorante, per complessivi € 19.167,24 di cui all'avviso di pagamento impugnato n. 407292230005955656 del 29.11.2023.
Infatti, con il successivo avviso di accertamento n. 407292250005927621 del 16.9.2025, tale utenza non risulta più ricompresa, ad implicito riconoscimento del motivo di ricorso.
Infondati, invece, sono gli altri motivi di ricorso relativi alle utenze n.472768 – Dati_catastali_2
, Indirizzo_2 - superficie 3293 mq., categoria 7 alberghi con ristorante, per complessivi € 19.302,06; e n. 472769 – Dati_catastali_2, Indirizzo_2
- superficie 212 mq., categoria 7 alberghi con ristorante, per complessivi € 1.242,65.
Per dette utenze e per entrambe le annualità 2022 e 2023, le superfici catastali rilevabili dagli elaborati planimetrici risultano essere diverse e superiori rispetto a quelle dichiarate dalla ricorrente.
Né agli atti sono stati prodotti elementi probatori a sostegno dell'eventuale diritto alla esenzione dal tributo.
Spetta, infatti, al contribuente presentare specifica denuncia delle superfici esenti onde delimitare le aree ove si producono rifiuti speciali ed al fine di consentire al comune di controllare la sussistenza delle condizione di riduzione del tributo, nonché esibire i formulari e i moduli (Modello Mud;
Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
Copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero ed altra documentazione prevista dalla normativa di settore).
In assenza di tale documentazione e della corretta indicazione, da parte della società ricorrente, delle superfici risultanti dalle planimetrie castali il gravame, relativamente alle utenze n. n.472768 e n. 472769, non può trovare accoglimento.
Il ricorso, pertanto, può essere parzialmente accolto.
Stante la reciproca soccombenza, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. AN
19.01.2026 Il Presidente Il LA Dott. Giovanni Palermo Dott. Gaetano Calogero Vita
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
VITA AE ER, LA
MANGIARACINA AE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 350/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Piazza Municipio 1 91100 AN TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.trapani.it
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 407292230005955656 TARI 2023 - INVITO AL PAGAMENTO n. 407292230008916490 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.03.2024, RGR n.350/24, la Ricorrente_1 – Società a Responsabilità Limitata, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava gli avvisi di pagamento n. 407292230005955656 del 29.11.2023, emesso dal Comune di AN e notificato a mezzo pec in data 12.12.2023, relativo alla TARI 2023 e n. 407292230008916490 dell' 1.12.2023, emesso dal Comune di AN e notificato a mezzo pec in data 16.12.2023, relativo alla TARI 2022, sostenendone la illegittimità.
La ricorrente precisava che, con riferimento al 2023 la pretesa tributaria riguardava tre utenze: 1) Utenza
457171 – Dati_catastali_1 , Indirizzo_1 - superficie 3270 mq., categoria 7 alberghi con ristorante, per complessivi € 19.167,24;
2) Utenza 472768 – Dati_catastali_2 , Indirizzo_2 - superficie 3293 mq., categoria 7 alberghi con ristorante, per complessivi € 19.302,06;
3) Utenza 472769 – Dati_catastali_2, Indirizzo_2 - superficie 212 mq., categoria 7 alberghi con ristorante, per complessivi € 1.242,65.
Mentre per il 2022, riguardava solo le utenze indicate ai precedenti punti 2) e 3).
Proseguiva specificando che l'utenza 457171 si riferisce all'immobile corrispondente in catasto alla Dati_catastali_1 di AN, destinato ad attività alberghiera con ristorante e sito in AN, nella Indirizzo_1.
Detto 'immobile costituisce porzione del complesso aziendale unitario e produttivo denominato “Nome_ditta_1
”, classificato 4 stelle, con una potenzialità ricettiva di 151 posti letto, sito in AN, nella Indirizzo_1.
Tale complesso aziendale, di proprietà della “Società_1 SRL”, risultava detenuto dalla ricorrente in forza di regolare contratto di affitto d'azienda sottoscritto fra le predette parti in data 23.3.2009, autenticato nelle firme in pari data dal Notaio Nominativo_2, Rep. 15.691, e registrato a AN il 24.3.2009 al n. 2008, serie 1/T.
Il contratto di affitto del complesso aziendale prevedeva una durata di anni sei (dal 1.4.2009 al 31.3.2015), successivamente rinnovata tacitamente alle scadenze naturali.
In data 1.4.2019 si verificava, pertanto, l'ulteriore rinnovo tacito del rapporto contrattuale fra la “Società_1 SRL” e la “Ricorrente_1 – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA”, che le predette parti hanno però inteso risolvere consensualmente con atto del 6.2.2023 ai rogiti del Notaio Nominativo_3, Rep. 20.527, registrato a AN il 14.2.2023 al n. 1080, serie 1/T. In seno al richiamato atto del 6.2.2023, le parti comparenti convenivano di sciogliere per mutuo consenso e senza pagamento di alcun corrispettivo il contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 23.3.2009, il tutto con effetto economico a decorrere dal giorno 1.1.2023.
Da tale data, pertanto, non poteva essere più considerata soggetto passivo d'imposta.
Le utenze 472768 e 472769 si riferiscono invece all'immobile corrispondente in catasto alla particella
Dati_catastali_3 di AN, destinato ad attività alberghiera con ristorante e sito in AN, nel Indirizzo_2.
Relativamente a questo immobile di sua proprietà, la ricorrente contestava la superficie utile alla determinazione della TARI risultante dall'atto impugnato affermando essere inferiore giuste risultanze degli elaborati planimetrici trasmessi al Suap di AN, al portale Impresa in un giorno, il 14 giugno 2021 con
Scia di variante numero 853, codice pratica 1702, definita con esito positivo.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La SO.GE.T. S.p.a., costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate in data 12.08.2024, confutava le tesi difensive addotte dalla ricorrente e chiedeva dichiararsi il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Con ordinanza del 03.11.2025, il difensore della ricorrente produceva l'avviso di accertamento del 10.10.2025
e chiedeva che la Corte disponesse l'acquisizione dell'esito del sopralluogo del 20.02.2025. La Corte disponeva in conformità.
La Soget Spa, depositava in data 13.11.2025 il verbale di sospralluogo.
All'udienza del 19 gennaio 2026, la ricorrente depositava note d'udienza e perizia di parte a firma dell'Arch. Nominativo_4. La Soget Spa eccepiva la tardività del deposito.
Il ricorso veniva chiamato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere parzialmente accolto nei limiti appresso indicati.
Preliminarmente si rileva la inammissibilità delle note di udienza e di deposito di documentazione sopravvenuta (CTP a firma arch. Nominativo_4), in quanto tardivamente depositate e contenenti motivi aggiunti e non semplici precisazioni delle conclusioni.
Nel merito si rileva:
Fondato è il motivo relativo alla esclusione dell'utenza n. 457171 – Dati_catastali_1 Indirizzo_1 - superficie 3270 mq., categoria 7 alberghi con ristorante, per complessivi € 19.167,24 di cui all'avviso di pagamento impugnato n. 407292230005955656 del 29.11.2023.
Infatti, con il successivo avviso di accertamento n. 407292250005927621 del 16.9.2025, tale utenza non risulta più ricompresa, ad implicito riconoscimento del motivo di ricorso.
Infondati, invece, sono gli altri motivi di ricorso relativi alle utenze n.472768 – Dati_catastali_2
, Indirizzo_2 - superficie 3293 mq., categoria 7 alberghi con ristorante, per complessivi € 19.302,06; e n. 472769 – Dati_catastali_2, Indirizzo_2
- superficie 212 mq., categoria 7 alberghi con ristorante, per complessivi € 1.242,65.
Per dette utenze e per entrambe le annualità 2022 e 2023, le superfici catastali rilevabili dagli elaborati planimetrici risultano essere diverse e superiori rispetto a quelle dichiarate dalla ricorrente.
Né agli atti sono stati prodotti elementi probatori a sostegno dell'eventuale diritto alla esenzione dal tributo.
Spetta, infatti, al contribuente presentare specifica denuncia delle superfici esenti onde delimitare le aree ove si producono rifiuti speciali ed al fine di consentire al comune di controllare la sussistenza delle condizione di riduzione del tributo, nonché esibire i formulari e i moduli (Modello Mud;
Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
Copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero ed altra documentazione prevista dalla normativa di settore).
In assenza di tale documentazione e della corretta indicazione, da parte della società ricorrente, delle superfici risultanti dalle planimetrie castali il gravame, relativamente alle utenze n. n.472768 e n. 472769, non può trovare accoglimento.
Il ricorso, pertanto, può essere parzialmente accolto.
Stante la reciproca soccombenza, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. AN
19.01.2026 Il Presidente Il LA Dott. Giovanni Palermo Dott. Gaetano Calogero Vita