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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8685 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 25 novembre 2025, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 24607 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024,
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa, dall'avv.to Raffaele Ciccarelli e dall'avv. Alessandro Di Genova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Pozzuoli alla Via Dicearchia n. 1, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti per notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875), ed Persona_1 elettivamente domiciliato con il procuratore presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1 NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. De Gasperi n.55, come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che con comunicazioni del 20 maggio 2024 CP_ l aveva comunicato che, in seguito a ricalcolo, aveva riliquidato la prestazione per Assegno Sociale – AS – in suo favore, rideterminando la maggiorazione sociale e la maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanzia 2002 (aumento al milione) e che, per effetto di tale riliquidazione, era emerso che dal 01/04/2019 al 30/06/2024 era stato erogato un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS. N. 04507358 per un importo complessivo di euro 12.338,00. Deduce che aveva proposto ricorso amministrativo verso le predette comunicazioni, rimaste CP_ senza esito perché non riscontrate dall' .
Richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale e deduce l'illegittimità del provvedimento di ripetizione, per la irripetibilità della richiesta di ripetizione, in costanza della buona fede dell'accipiens e della peculiarità delle norme che regolano la ripetizione degli indebiti in materia di invalidità civile. CP_ Chiede pertanto accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito in favore dell' . - LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con vari argomenti. Deduce, in particolare, che la ricorrente aveva reso dichiarazioni difformi rispetto al suo stato di coniugata ovvero separata e che non aveva diritto alle maggiorazioni erogate sulla prestazione assistenziale riconosciutale per effetto del computo e del cumulo dei redditi del coniuge. Deduce la legittimità e fondatezza della pretesa restitutoria di quanto indebitamente erogato. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito ritualmente il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza. All'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. Deve invero prestarsi adesione all'orientamento di legittimità, secondo cui il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Si è infatti andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche, come sopra evidenziato, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica;
rispetto a tale tipo di indebito, sussiste nondimeno l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' , siccome la CP_1 legge vuole evitare che la percezione indebita di somme si protragga eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e il provvedimento di revoca intervenire tempestivamente (cfr. Cass. n. 29419/2018, richiamante a sua volta Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). CP_
Ciò premesso, nel caso in esame deve rilevarsi che le ragioni dedotte dall' a fondamento della riliquidazione che ha generato l'indebito sono costituite dall'asserito possesso di redditi familiari di importo superiore a quelli previsti dalla legge. CP_ L' deduce, invero, che dalle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente nell'anno 2022 si evincerebbe che la stessa è coniugata, mentre per periodi precedenti e successivi la stessa CP_ ha dichiarato di essere separata legalmente. Ritiene il tribunale che la affermazione dell' induce a ritenere che l' sarebbe venuto a conoscenza dello stato di coniugata della Pt_2 ricorrente per effetto di una dichiarazione resa dalla stessa e avrebbe nondimeno continuato a erogare la prestazione con le maggiorazioni, così certamente generando un affidamento incolpevole della percipiente nella bontà del pagamento. Deve, del resto, evidenziarsi che dalle risultanze in atti risulta lo stato di separazione giudiziaria, come da omologa risalente all'anno 2009 senza alcuna diversa prova della cessazione degli effetti di tale separazione e che, in ogni caso, anche a volere considerare il reddito dell'ex coniuge non verrebbe meno il requisito reddituale per godere delle maggiorazioni sulla prestazione assistenziale, avendo documentato parte ricorrente l'insussistenza di redditi rilevanti da parte dell'ex coniuge – vedi certificazione depositata nel fascicolo telematico dalla ricorrente in data 14.11.2025 e che viene acquisita agli atti di causa. Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato l'insussistenza del diritto dell' alla pretesa CP_1 restitutoria di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di note spese, si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell' alla ripetizione dell'indebito di cui sopra;
CP_ condanna l alla rifusione, a favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1865,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli, 25.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 25 novembre 2025, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 24607 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024,
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa, dall'avv.to Raffaele Ciccarelli e dall'avv. Alessandro Di Genova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Pozzuoli alla Via Dicearchia n. 1, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti per notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875), ed Persona_1 elettivamente domiciliato con il procuratore presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1 NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. De Gasperi n.55, come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che con comunicazioni del 20 maggio 2024 CP_ l aveva comunicato che, in seguito a ricalcolo, aveva riliquidato la prestazione per Assegno Sociale – AS – in suo favore, rideterminando la maggiorazione sociale e la maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanzia 2002 (aumento al milione) e che, per effetto di tale riliquidazione, era emerso che dal 01/04/2019 al 30/06/2024 era stato erogato un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS. N. 04507358 per un importo complessivo di euro 12.338,00. Deduce che aveva proposto ricorso amministrativo verso le predette comunicazioni, rimaste CP_ senza esito perché non riscontrate dall' .
Richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale e deduce l'illegittimità del provvedimento di ripetizione, per la irripetibilità della richiesta di ripetizione, in costanza della buona fede dell'accipiens e della peculiarità delle norme che regolano la ripetizione degli indebiti in materia di invalidità civile. CP_ Chiede pertanto accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito in favore dell' . - LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con vari argomenti. Deduce, in particolare, che la ricorrente aveva reso dichiarazioni difformi rispetto al suo stato di coniugata ovvero separata e che non aveva diritto alle maggiorazioni erogate sulla prestazione assistenziale riconosciutale per effetto del computo e del cumulo dei redditi del coniuge. Deduce la legittimità e fondatezza della pretesa restitutoria di quanto indebitamente erogato. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito ritualmente il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza. All'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. Deve invero prestarsi adesione all'orientamento di legittimità, secondo cui il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Si è infatti andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche, come sopra evidenziato, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica;
rispetto a tale tipo di indebito, sussiste nondimeno l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' , siccome la CP_1 legge vuole evitare che la percezione indebita di somme si protragga eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e il provvedimento di revoca intervenire tempestivamente (cfr. Cass. n. 29419/2018, richiamante a sua volta Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). CP_
Ciò premesso, nel caso in esame deve rilevarsi che le ragioni dedotte dall' a fondamento della riliquidazione che ha generato l'indebito sono costituite dall'asserito possesso di redditi familiari di importo superiore a quelli previsti dalla legge. CP_ L' deduce, invero, che dalle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente nell'anno 2022 si evincerebbe che la stessa è coniugata, mentre per periodi precedenti e successivi la stessa CP_ ha dichiarato di essere separata legalmente. Ritiene il tribunale che la affermazione dell' induce a ritenere che l' sarebbe venuto a conoscenza dello stato di coniugata della Pt_2 ricorrente per effetto di una dichiarazione resa dalla stessa e avrebbe nondimeno continuato a erogare la prestazione con le maggiorazioni, così certamente generando un affidamento incolpevole della percipiente nella bontà del pagamento. Deve, del resto, evidenziarsi che dalle risultanze in atti risulta lo stato di separazione giudiziaria, come da omologa risalente all'anno 2009 senza alcuna diversa prova della cessazione degli effetti di tale separazione e che, in ogni caso, anche a volere considerare il reddito dell'ex coniuge non verrebbe meno il requisito reddituale per godere delle maggiorazioni sulla prestazione assistenziale, avendo documentato parte ricorrente l'insussistenza di redditi rilevanti da parte dell'ex coniuge – vedi certificazione depositata nel fascicolo telematico dalla ricorrente in data 14.11.2025 e che viene acquisita agli atti di causa. Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato l'insussistenza del diritto dell' alla pretesa CP_1 restitutoria di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di note spese, si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell' alla ripetizione dell'indebito di cui sopra;
CP_ condanna l alla rifusione, a favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1865,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli, 25.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo