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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il Tribunale, nella persona del Giudice d.ssa Roberta Bonaudi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 350/2019 promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale erede legittimo di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F: ; C.F._2
(C.F.: , in proprio e quale erede legittimo di Parte_2 C.F._3 Per_1
;
[...]
, in proprio, quale erede legittimo di nonché quale genitore esercente Parte_3 Per_1 la potestà genitoriale su ; Persona_2
, in proprio, quale erede legittimo di nonché quale genitore CP_1 Per_1 esercente la potestà genitoriale su e ; Persona_3 Persona_4
(C.F: ), in proprio, quale erede legittimo di Parte_4 C.F._4 Per_1 nonché quale genitore esercente la potestà genitoriale su , e Per_5 Parte_5 [...]
(C.F. , Parte_6 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. BONELLI CLAUDIO (C.F. ), ed elettivamente C.F._6 domiciliati presso il suo studio sito in Cuneo, via Senatore Toselli n. 1;
ATTORI contro
(C.F.: ) CP_2 C.F._7
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ) CP_3 C.F._8
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUZZONE Controparte_4 C.F._9
GABRIELLA (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona C.F._10 dell'avv. GRIGNOLO GIOVANNI (C.F. ) in Mondovì, Via Vico n. 48; C.F._11
CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._12
GALVAGNO GIUSEPPE (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._13 studio sito in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37;
CONVENUTA
(P.IVA: ), con il patrocinio dell'avv. DOTTORE NICOLA Controparte_6 P.IVA_1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cuneo, Corso C.F._14
Nizza n. 16;
CONVENUTA
pagina 1 di 19 (C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._15 CP_8
), (C.F. ), tutti con il patrocinio C.F._16 CP_9 C.F._17 dell'avv. DOTTORE NICOLA (C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso il C.F._14 suo studio sito in Cuneo, Corso Nizza n. 16;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. VAIRA CARLO Controparte_10 P.IVA_2
(C.F. e dell'avv. PAROLA ALESSANDRO (C.F. ), C.F._18 C.F._19 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Cuneo, Corso Nizza n. 18;
TERZA CHIAMATA
(P. IVA. ), con il patrocinio dell'avv. PANERO GIORGIO (C.F. CP_11 P.IVA_3
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cuneo, via C.F._20
Mameli n. 4-bis;
TERZA CHIAMATA
U.I.A. – UNDERWRITING INSURANCE (P. IVA. ), con il CP_12 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. BASSI GIOVANNI (C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._21 presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, via Crocefisso n. 5 e pertanto presso il relativo indirizzo pec: Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
in proprio e quale erede legittimo di;
Parte_1 Per_1
, in proprio e quale erede legittimo di;
Parte_2 Per_1
, in proprio, quale erede legittimo di nonché quale genitore Parte_3 Per_1 esercente la potestà genitoriale su;
Persona_2
, in proprio, quale erede legittimo di nonché quale genitore CP_1 Per_1 esercente la potestà genitoriale su e;
Persona_3 Persona_4
, in proprio, quale erede legittimo di nonché quale genitore Parte_4 Per_1 esercente la potestà genitoriale su , e Per_5 Parte_5 Parte_6
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
- previa revoca delle ordinanze istruttorie ed ammissione di tutti i mezzi di prova e d'indagine instati,
- previa ammissione della prova per interrogatorio e testi sui capi in fatto sovradedotti, a ciascuno dei quali dovendosi intendere premessa la locuzione “vero che” nonché su questi ulterioremente deducendi che, specificamente contestati, non si dovessero ritenere documentalmente provati,
- previa – occorrenda – CTU tecnica, intesa a ricostruire la dinamica e le cause dell'infortunio, - condannare i convenuti – in solido tra loro- a risarcire agli attori i danni tutti materiali, patrimoniali, non patrimoniali loro derivati dalla morte del Sig. avvenuta in data 20 giugno 2017, la Persona_6 cui responsabilità è da ascriversi esclusivamente alla loro condotta, da liquidarsi in misura non inferiore ad €. 1.352.250,00 oltre a rivalutazione, interessi e spese e con il favore delle competenze di giudizio, da instarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis contrariis,
In via preliminare
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione con ogni conseguenza di legge;
Nel merito, pagina 2 di 19 - in via principale, respingere la domanda avanzata dagli attori nei confronti del signor perché infondata Controparte_4 in fatto ed in diritto;
- in via di mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante volesse ravvisare una responsabilità del committente-proprietario , dichiarare , in persona del legale rappresentante, Controparte_4 CP_11 tenuta a manlevare e garantire il convenuto dal pagamento di qualsiasi somma e a qualsiasi titolo in favore degli attori.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di questa procedura.
Controparte_5
Piaccia al Tribunale Ecc.mo, rejectis adversis, nel merito:
IN VIA PRINCIPALE: respingersi ogni domanda di parte attrice siccome infondata sia in fatto, sia in diritto;
- IN VIA SUBORDINATA: individuarsi la percentuale di corresponsabilità di ciascun convenuto nel determinismo dell'evento delittuoso al fine di ripartire fra gli effettivi obbligati solidali l'onere risarcitorio e, in ogni caso, rigettata l'avversaria eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni espresse nella memoria 30.10.2019, dichiararsi tenuta e come tale condannarsi la compagnia assicuratrice di Londra, e, per essa, che la rappresenta, Pt_7 la in persona del legale rappresentante pro tempore nella sua Controparte_13 predetta qualità di Agente dei di Londra, a tenere la convenuta manlevata ed indenne dalle Pt_7 somme che dovesse eventualmente essere condannata, sia in solido che alternativamente, a versare agli attori nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dagli medesimi proposte nei suoi confronti;
in ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese del presente procedimento.
Controparte_6
Voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione o conclusione avversaria, in via preliminare
- per le ragioni di cui in premessa, da intendersi integralmente riprodotte, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, o in subordine nulla, la domanda attorea avanzata nei confronti della conchiudente;
in via principale e nel merito
- per le ragioni di cui in premessa, da intendersi integralmente riprodotte, senza invertire l'onere della prova degli attori, accertare l'infondatezza della domanda formulata dagli attori e/o che i fatti di cui è causa non integrano la presunta responsabilità civile di controparte e, per l'effetto, dichiarare che nulla
è dovuto dalla conchiudente;
in via subordinata e nel merito
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia rigettata la domanda attorea nei confronti della convenuta, condannare la terza chiamata Controparte_14
(C.F. e P. IVA ) a manlevare e tenere indenne la
[...] P.IVA_2 conchiudente di tutto quanto quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori o, in subordine, nei limiti della diversa somma accertata in corso di causa;
pagina 3 di 19 in ogni caso
- con vittoria di anticipazioni e compensi professionali tutti, in relazione alle fasi processuali e alla complessità della controversia, oltre spese generali e accessori di legge.
; CP_7
CP_8
; CP_9
Voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione o conclusione avversaria, in via preliminare
- per le ragioni di cui in premessa, da intendersi integralmente riprodotte, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei conchiudenti e, per l'effetto, estromettere quest'ultimi dal giudizio e, in ogni caso, rigettare le domande avversarie formulate nei loro confronti;
in ogni caso
- con vittoria di anticipazioni e compensi professionali tutti, in relazione alle fasi processuali e alla complessità della controversia, oltre spese generali e accessori di legge.
Controparte_10
Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che Controparte_15
dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
[...]
In via preliminare
Revocare la dichiarazione di contumacia di Controparte_10 [...]
- Controparte_15
Accertare e dichiarare la inesistenza delle procure alle liti rilasciate da , Persona_7 Persona_2
per i motivi di cui in atti CP_1 CP_16 Persona_3 Persona_4
Nel merito
In via principale
Respingere le domande attoree tutte siccome infondate in fatto e in diritto
Respingere le domande di garanzia e manleva di per inoperatività della Controparte_6 polizza assicurativa nonché in applicazione dell'art. 1892 c.c. per i motivi di cui in atti
Assolvere Controparte_15
- da ogni avversaria pretesa
[...]
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le precedenti conclusioni e di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree e di quelle in manleva di Controparte_6
Contenere l'eventuale condanna di Controparte_15
- entro i limiti del danno esigibile ed ammissibile, concretamente
[...] provato a cura di parte attrice ed in esclusiva connessione causale con l'evento dedotto, nonché nei limiti della sola quota di responsabilità che fosse ascritta all'assicurata ed al Controparte_6 netto delle quote di corresponsabilità degli altri soggetti evocati nonché del de cuius ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., ed ancora nei limiti di operatività della polizza assicurativa e del massimale.
In ogni caso pagina 4 di 19 Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili. Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda anche in via equitativa dal Giudice.
CP_11
Contrariis rejectis, in via istruttoria:
- Disporsi l'immediata acquisizione del fascicolo integrale dell' relativo all'infortunio oggetto di CP_17 causa, dal quale emergano le somme già versate a titolo di indennizzo;
- Ammettersi tutti i dedotti mezzi istruttori;
nel merito:
In via principale, respingersi tutte le domande formulate nei confronti dell'assicurato
[...]
; CP_4
In via di subordine, accertata l'inefficacia della polizza assicurativa azionata, respingersi tutte le domande formulate nei confronti di;
CP_11 in via di ulteriore subordine, in caso di condanna dello ed in caso di accertamento CP_4 dell'efficacia della garanzia assicurativa dallo stesso azionata nei confronti di , pur nel vincolo CP_11 della solidarietà, graduarsi ed identificarsi il concorso di ciascuno dei soggetti coinvolti, compreso il signor Persona_6 in ogni caso: con condanna al rimborso delle spese legali e dei compensi professionali di attori e/o del chiamante anche, ove occorra, in base al principio della soccombenza virtuale. Controparte_4
Controparte_13
In via preliminare:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva di Controparte_13 per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, estromettere
[...] CP_13 dal presente giudizio e/o comunque escludere qualsivoglia obbligo di manleva e/o addebito a suo carico, con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa, oltre che alle spese di lite;
-in ogni caso, accertare e dichiarare l'Ing. decaduta dalla chiamata in causa Controparte_5 degli che hanno assunto il rischio del certificato n. AEW70004658. Parte_8
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere la legittimazione passiva di in luogo degli che hanno assunto il rischio del certificato n. CP_13 Parte_8
AEW70004658, soggetti questi non coinvolti nel presente giudizio:
Nel merito:
In via principale: respingere, in ogni caso, tutte le domande svolte nei confronti dell'Assicurata – Controparte_5
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente assorbimento delle domande di
[...] manleva e indennizzo promosse nei confronti di CP_13
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo all'Assicurata, , in Controparte_5
pagina 5 di 19 relazione ai fatti di causa, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inoperatività della polizza n. AEW70004658 e, conseguentemente, accertare e dichiarare non tenuta a manlevare e CP_13 tenere indenne l'Ing. . CP_5
In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dagli attori e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo all'Ing. , Controparte_5 graduare la responsabilità di quest'ultima in ragione della sua rispettiva ed effettiva partecipazione alla causazione del danno e, conseguentemente, dare esecuzione alla polizza n. AEW70004658, manlevando e tenendo indenne solo ed esclusivamente l'Assicurata nei limiti del giusto e del provato, unicamente agli importi da questa dovuti per la sua quota di pertinenza, nel limite del massimale assicurativo pari ad € 250.000,00 e dedotta in ogni caso la franchigia, pari al 10% con il minimo di € 2.500,00 , in ogni caso posta a carico dell'Assicurata.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (relata di notifica versata in atti in data 21 febbraio
2019), (anche quale genitore esercente la responsabilità Parte_1 Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla minore , (anche quale genitore esercente la Persona_2 CP_1 responsabilità genitoriale sui minori e ), (anche quale genitore Persona_3 Persona_4 Parte_4 esercente la responsabilità genitoriale sui minori , e ), in Per_5 Parte_5 Parte_6 proprio e in qualità di eredi di , evocavano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Per_1 [...]
, , CP_4 Controparte_5 Parte_9 CP_3 Controparte_18 domandandone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza della morte di causata da un infortunio sul lavoro verificatosi in data 19 giugno 2017. Persona_6
Gli attori chiedevano, in particolare, la condanna dei convenuti al pagamento di una somma non inferiore a € 1.352.250,00, oltre a rivalutazione, interessi e spese a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della morte del prossimo congiunto, Persona_6
Assumevano infatti gli attori che il sig. avesse appaltato alla i lavori di CP_4 Controparte_6 asportazione e smaltimento del tetto in eternit di un capannone di sua proprietà, sito in Savona, e la successiva integrale sostituzione della copertura. La subappaltava parte di detti Controparte_6 lavori alla ditta individuale B.C.L. di , la quale, per far fronte ai propri impegni CP_2 contrattuali, in data 19 giugno 2017, assumeva per fruire del lavoro di quest'ultimo; Persona_6 proprio in tali circostanze, mentre quest'ultimo prestava la propria opera sul cantiere sito in Savona, lavorando in quota senza presidi di sicurezza, calpestava un lucernario non portante e precipitava al suolo, trovando la morte il giorno successivo a ragione delle gravissime lesioni subite.
Gli attori pertanto, come anticipato, convenivano nel presente giudizio: , nella sua Controparte_4 qualità di committente dell'appalto; nella sua qualità di coordinatore per la Controparte_5 progettazione dell'opera e per l'esecuzione dei lavoro;
, nella sua qualità di amministratore Parte_9 unico e legale rappresentante della (anch'essa in causa); i signori e Controparte_6 CP_3
, titolari di fatto e di diritto della B.C.L. di e datori di lavoro in via diretta del CP_2 CP_2 de cuius.
2. Tutti i convenuti si costituivano in giudizio, ad eccezione di e CP_2 CP_3
pagina 6 di 19 In particolare, il sig. eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, chiedendo il CP_4 differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa;
nel merito, domandava il CP_11 rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, in subordine, di essere tenuto indenne da dal pagamento di qualsiasi somma e a qualsiasi titolo in favore degli attori. CP_11
L'Ing. , a sua volta, proponeva istanza di chiamata in causa di terzo in garanzia, in riferimento CP_5
a e, nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea Controparte_13 per infondatezza delle pretese. In subordine, chiedeva individuarsi le percentuali di corresponsabilità di ciascun convenuto nella causazione dell'evento dannoso, al fine di ripartire equamente tra i coobbligati l'importo dell'obbligazione risarcitoria, e, in ogni caso, la condanna di Controparte_13
a tenerla indenne da ogni eventuale conseguenza patrimoniale.
[...]
Anche spiegava istanza di chiamata in causa di terzo in garanzia, in riferimento a Controparte_6
, eccependo, in via preliminare, il difetto Controparte_14 di legittimazione attiva in capo agli attori (che non avrebbero fornito la prova della propria qualità di eredi legittimi di;
nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea, attesa la sua Persona_6 infondatezza, o, in subordine, la condanna di a tenerla indenne da ogni Controparte_10 eventuale conseguenza patrimoniale.
si costituiva evidenziando ed eccependo, in via preliminare, tanto il difetto di Parte_9 legittimazione attiva in capo agli attori quanto il proprio difetto di legittimazione a contraddire (atteso che, rivestendo la qualifica di amministratore di una società di capitali – quest'ultima caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta – non potrebbe rispondere personalmente delle pretese risarcitorie lamentate nei confronti della società). Nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
3. Le terze chiamate e si costituivano tempestivamente. CP_11 Controparte_13 domandava, in via principale, il rigetto delle domande formulate nei confronti del proprio CP_11 assicurato, , mentre in via di subordine l'accertamento dell'inefficacia della polizza Controparte_4 assicurativa in oggetto e, in via ulteriormente condizionata, l'accertamento circa il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro al fine di graduare le rispettive responsabilità.
, dal canto suo, formulava le medesime conclusioni nei confronti della propria Controparte_13 assicurata, eccependo però altresì la propria carenza di legittimazione Controparte_5 processuale passiva, dal momento che affermava di essere una mera intermediaria assicurativa di cui si avvale la Compagnia di Assicurazioni nella gestione dei sinistri. Pt_8
4. In esito alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 17.09.2019, il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia di , e , CP_2 CP_3 Controparte_15 dichiarava decaduta dalla facoltà di chiamare in causa riteneva che la Controparte_5 Pt_8 Con questione circa la legittimazione passiva di potesse essere decisa unitamente al merito e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
4.1. In data 18.12.2019 si costituiva eccependo l'inesistenza delle procure alle Controparte_10 liti rilasciate dagli attori e domandando nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea nonché della domanda di manleva proposta da nei suoi confronti;
in via subordinata, Controparte_6 domandava l'accertamento delle quote di corresponsabilità dei soggetti concorrenti nella causazione del sinistro mortale, limitando di conseguenza l'eventuale pronuncia di condanna.
5. Con ordinanza del 17.01.2020 Il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia di
[...]
e disponeva lo svolgimento dell'istruttoria orale. All'udienza del 5.3.2020 veniva Controparte_10
pagina 7 di 19 sentita, in qualità di testimone indicata da parte attrice, all'esito della deposizione, tutti i CP_19 convenuti e i terzi chiamati ne eccepivano l'incapacità a testimoniare, atteso che la medesima avrebbe (in quanto moglie – in regime di comunione dei beni - dell'attore un interesse attuale e Parte_4 diretto all'esito della controversia. Alla medesima udienza venivano sentiti anche due testimoni per le parti convenute: , indicata da e , e Testimone_1 Controparte_6 Parte_9 Testimone_2 indicato da . A seguito di alcuni rinvii resisi necessari a causa dell'emergenza Controparte_5 pandemica, l'istruttoria orale proseguiva all'udienza del 16.7.2020, ove venivano escussi ulteriori testimoni: indicata da e sentita anche in controprova;
Tes_3 Controparte_5 CP_20
e , indicati dagli attori. Successivamente, all'udienza del 25.3.2021, venivano
[...] Controparte_21 sentiti: indicato dagli attori, e , indicato dalla terza chiamata Per_8 Controparte_22 CP_11
All'udienza celebrata in data 22.6.2021 si procedeva all'interpello dei convenuti
[...] Controparte_5
e , mentre in data 19.7.2021 si svolgeva l'interrogatorio formale del
[...] Controparte_4 convenuto . Parte_9
6. All'esito dell'espletamento dell'istruttoria orale veniva disposta CTU cinematica con il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti, ricostruisca il CTU lo stato dei luoghi;
accerti, in particolare, la presenza in cantiere di D.P.C. e D.P.I; ricostruisca inoltre la dinamica ed individui le cause del sinistro;
accerti in particolare con quali modalità si è verificata la caduta di cui è causa;
verifichi inoltre il CTU se l'uso dei dispositivi antiinfortunistici da parte di ne avrebbe Persona_6 evitato la sua caduta e il suo decesso con certezza o con ragionevole probabilità (in tale caso, indicandone il grado di probabilità per ciascun evento)”
7. All'udienza dell'8.11.2022, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, la difesa del convenuto dava atto del decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 28.09.2022; il Giudice, pertanto, Parte_9 dichiarava l'interruzione del giudizio.
8. In data 06.12.2022, parte attrice depositava ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., ed il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio.
Tutte le parti rinnovavano le loro costituzioni in giudizio;
i signori e CP_8 CP_7
si costituivano a loro volta eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con CP_9 conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, e domandando in ogni caso, il rigetto delle domande ex adverso proposte.
All'udienza del 20.07.2023 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione conclusioni, che veniva infine calendarizzata, in seguito a riorganizzazione tabellare dell'Ufficio, in data 10.07.2024.
Precisate le conclusioni, il Giudice assumeva la causa in decisione concedendo termine sino all'11.10.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e termine successivo di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
IN DIRITTO
Dinamica del sinistro.
1. La dinamica del sinistro che ha condotto alla tragica morte di appare chiara;
come si Persona_6 evince dagli atti delle indagini penali svolte presso la Procura della Repubblica di Savona nonché dalla
CTU svolta nel presente giudizio, il 19.06.2017 la Ditta BCL di nella persona di CP_2 CP_3 si recava presso il cantiere salendo sulla copertura al sorgere del sole e iniziava a svolgere i
[...] lavori di rimozione degli elementi in amianto, accompagnato dal proprio lavorante Persona_6 figura non comunicata ad alcuno e dunque non autorizzata;
alle ore 07:30 circa, il Persona_6 transitava sul corpo di un lucernario in materiale semitrasparente che, non essendo pedonabile, cedeva pagina 8 di 19 e provocava la caduta del stesso dal tetto al piano terreno posto 7,8 metri più in basso. Persona_6
Tale caduta provocava lesioni gravissime alla P.O. che ne comportavano il decesso il giorno seguente.
2. Lo stato dei luoghi è descritto dal CTU sulla base del sopralluogo effettuato nonché delle risultanze della prima annotazione dello al momento del sinistro, il cantiere presentava l'esistenza di CP_23 opportuno parapetto provvisionale (DPC) e di opportuna “linea vita” provvisoria (DPC) adeguatamente certificata;
come risulta dalla foto n.1 “lastrico solare su cui lavorava la P.O.” inserita nel documento della “Asl 2 Regione Liguria -Dipartimento Prevenzione S.C. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro”, era stata posizionata una passerella in metallo utile allo scavalcamento dei lucernari tale da consentire il passaggio delle maestranze in sicurezza. La giornata presentava condizioni metereologiche ottimali con temperatura media di 27°C circa, cielo sereno e con visibilità media di 19 km (fonte Il
Meteo). Era dunque chiaramente visibile la differenza tra le superfici in “Eternit” calpestabili di colore più rossastro (Cfr. Foto n.2 “Lastrico solare su cui lavorava la P.O. con presenza di attrezzature di lavoro, parapetti perimetrali e linea vita” allegata al documento “Prima annotazione indagini per infortunio sul lavoro occorso al in data 19/06/2017 c/o il cantiere di Savona – via Persona_6
Nazionale Piemonte 11 Rosso”) e la superficie degli elementi traslucidi non pedonabili aventi colore più grigiastro. Tale distinzione è altresì supportata dal posizionamento in testa a questi della citata
“passerella di scavalcamento” (Cfr. Foto n 1 “Lastrico solare su cui lavorava la P.O.”) operata dal personale della B.C.L.
Erano inoltre disponibili imbragature di sicurezza con freno anticaduta (DPI), come riscontrato sia sul verbale Prima annotazione indagini per infortunio sul lavoro occorso al in data Persona_6
19/06/2017 c/o il cantiere di Savona – via Nazionale Piemonte 11 Rosso” steso dalla Asl 2 Regione
Liguria -Dipartimento Prevenzione S.C. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, ove a pagina
5/8, “Elementi tecnici probatori” al punto 1, negli ultimi tre righi si riporta: “Sul bancale di amianto che si trovava sul tetto è stata rinvenuta un'imbracatura anticaduta (cfr. allegato n. 1 – foto n. 5” e foto n. 6), sia dalla “Relazione di intervento” stesa a firma del Capo Squadra dei VV.F., (allegato 19 alla relazione citata della Asl2), laddove si riportava: “ Si notava che terra nelle vicinanze del ferito vi era un imbrago di sicurezza. Il collega del pericolante già richiedente indossava un CP_3 imbrago di sicurezza.” Ne consegue che nel cantiere erano presenti almeno tre imbragature anticaduta e che la P.O. non la indossava vista la tipologia di chiusure della stessa che non potevano essersi aperte tutte nel corso della caduta . Maggior supporto di tale affermazione viene dal verbale steso dall'Agente di P.G. Assistente Capo (allegato 10) intervenuto subito dopo il sinistro, ove, al Testimone_4 rigo 14 il verbalizzante in riferimento alla P.O., visibile all'interno del capannone, riportava “(omissis).. scarpe presumibilmente antinfortunistiche, privo di casco e imbragatura di sicurezza.”
Nella immediatezza dei fatti, (che era l'unico presente agli stessi), dichiarava alla CP_3
Questura di Savona che: Questa mattina stavamo eseguito dei lavori ad un tetto quando ad un certo punto la gru che stavamo usando per lavorare ha smesso di funzionare. A questo punto ci siamo slegati per vedere come proseguire il lavoro. In questi momenti, il mio collaboratore ha messo un piede in fallo e ha sfondato un ondulato di plastica, cadendo nel vuoto all'interno del capannone
3. Sulla scorta della annotazione dell'ASL2 Dipartimento di Prevenzione di Savona, gli attori hanno convenuto in giudizio , quale proprietario del fabbricato e committente dei lavori di Controparte_4 rimozione della copertura in eternit e suo rifacimento;
quale coordinatore per Controparte_5 la progettazione dell'opera e per l'esecuzione dei lavori su incarico di;
e CP_4 Parte_9 [...]
quale datore di lavoro dell'impresa affidatrice e quale impresa affidatrice;
CP_6 CP_2
pagina 9 di 19 e quale datore di lavoro e dirigente di fatto di ascrivendo loro i CP_3 CP_2 Persona_6 profili di colpa generici e specifici loro rispettivamente ascritti nelle imputazioni di cui all'avviso di conclusione indagini ex art. 415bis c.p.p. prodotto.
Detto procedimento penale ha avuto i seguenti esiti processuali: i signori (che qui sono rimasti CP_2 contumaci) risulta abbiano definito la loro posizione con l'applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.c.; e hanno visto definire la loro posizione in sede di Controparte_4 Controparte_5 udienza preliminare con la pronuncia di sentenza n. 210/2022 del il 12.04.2022 di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.c. per non avere commesso il fatto (la sentenza non risulta impugnata); nei confronti di era disposto il giudizio all'udienza del 12.07.2022 per rispondere Controparte_6 dell'illecito amministrativo dipendente dal reato di omicidio colposo ai sensi della lege n. 231/2001 e con sentenza pronunciata il 30.01.2023, il Tribunale di Savona dichiarava l'esclusione di responsabilità per insussistenza dell'illecito amministrativo contestatole;
quanto alla posizione dell'imputato Pt_9
la sua posizione veniva stralciata e peraltro lo stesso risulta deceduto il 28.09.2022.
[...]
Ditta BCL di . CP_2
Il CTU, rispondendo al quesito circa la causa del sinistro, chiarito che pacificamente fu il transito sulla superficie traslucida non pedonabile della copertura, con conseguente sua rottura e caduta al suolo, osservava che detta caduta fu conseguente alla completa inesperienza del NDOU che non risultava possedere nessun documento che ne attestasse la capacità ad operare nel campo edile. Giova ricordare che questi, in possesso di permesso di soggiorno per “Motivi di lavoro stagionale come addetto al settore agricolo”, era al primo giorno di lavoro con la ditta BCL senza neppure essere stato assunto, dunque in condizioni di lavoro irregolari ed in “nero”. Non si ha evidenza della erogazione di
Formazione così come previsto dall'Accordo Stato Regioni 21/12/2011 per classe di Rischio Alto così come definito in allegato 2 -” Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO
2002_2007”Nel caso specifico la tabella prevede per il settore “Costruzioni”, identificato come attività a Rischio Alto (lettera F), un periodo formativo minimo per la risorsa pari ad almeno 16 ore.
L'art. 107 del D.lgs. 81/2008 definisce, come lavoro in quota, una qualunque attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un'altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare correttamente opportuni DPI di III categoria.
I DPI di protezione contro le cadute dall'alto rientrano all'interno di quelli di terza categoria in quanto proteggono contro i rischi di morte o lesione grave. Per utilizzare i DPI anticaduta nel modo corretto è di fondamentale importanza che i lavoratori ricevano informazione, formazione nonché opportuno addestramento adeguati ai rischi specifici a cui sono esposti, ai sensi degli art. 36 e 37 del
D.lgs. 81/2008. L'Art. 37 del D.lgs. 81/2008, così recita: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a ...(omissis).. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Ne consegue che chi esegue lavori in quota con rischio di caduta dall'alto deve anche essere sempre formato e addestrato al corretto utilizzo dei DPI anticaduta, come previsto dall'art. 77, comma 4, lettera h) “Il datore di lavoro..(omissis)..assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI” ed il comma
5 precisa: “In ogni caso l'addestramento è indispensabile per ogni DPI che..(omissis).. appartenga alla terza categoria”.
pagina 10 di 19 Concludeva dunque il CTU che il non avrebbe dovuto trovarsi sul lastrico solare non Persona_6 solamente in quanto “abusivo” e non regolarmente inquadrato, senza che mai il nominativo fosse comunicato all'Ing. quale CSP e CSE, ma soprattutto in quanto totalmente Controparte_5 privo dei formali requisiti di esperienza, formazione e capacità ad operare nella specifica mansione.
In merito alle cause del sinistro è dunque evidente che l'inesperienza del nello specifico CP_24 delle attività lavorative edili, soprattutto se operate in quota, unitamente alla totale mancanza di formazione e di informazione così come previsto dalle citate vigenti normative inerenti la Sicurezza sul
Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.& i.), abbia fondamentalmente generato lo stato di rischio, ulteriormente aggravata dal non aver indossato i previsti Dispositivi di Protezione Individuali quali la imbragatura di sicurezza con l'opportuno retrattile di sicurezza e l'ancoraggio della stessa alla linea vita presente sul colmo.
L' nella sua duplice veste di “preposto” e di Responsabile del Servizio di Protezione e CP_3
Prevenzione (RSPP), non solo ha utilizzato personale avventizio e privo di qualsiasi esperienza provata per effettuare attività in quota aventi alto grado di rischio (il era in possesso Persona_6 di permesso di soggiorno per lavori stagionali come addetto del settore agricolo così come riportato sul verbale della “Squadra Volanti” intervenuta al momento del sinistro in data 19/06/2017 alle ore
07:25 circa), ma tale personale, peraltro non assunto e lavorante irregolarmente in “nero” risulta essere stato al suo primo giorno di lavoro senza aver nessuna abilitazione né nessun tipo di formazione generale né tanto meno dedicata all'utilizzo dei dispositivi “salva vita”. Era chiaramente compito del datore di lavoro diretto, nello specifico la BCL di , informare e formare il personale così CP_25 come previsto nei citati articoli del D.Lgs. 81/08 registrando l'avvenuta formazione erogata. Era ulteriormente compito del sia nella veste di preposto che maggiormente in quella di CP_3
RSPP, assicurarsi che il pur nella sua veste di collaboratore avventizio indossasse la Persona_6 prevista imbragatura di sicurezza e questa fosse opportunamente collegata, tramite il dissipatore, alla linea vita presente prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa.
Dunque, l'impresa BCL occupava in modo irregolare un lavoratore agricolo privo di alcuna esperienza di cantieri edili, tantomeno in quota, senza averlo né addestrato sui rischi generici e specifici, né sul corretto uso dei DPI anticaduta, senza avergli neppure dato le istruzioni minime relative al cantiere specifico, laddove peraltro era stata la stessa BCL a predisporre, nella settimana precedente al sinistro, i dispositivi di protezione collettivi (parapetti perimetrali e linee vita, passerella metallica fissata apposta per consentire lo scavalcamento degli elementi non pedonabili) e individuali (imbragatura anticaduta e dispositivo retrattile – arrotolatore) il cui uso avrebbe evitato il verificarsi del sinistro o il verificarsi di conseguenze lesive della salute del lavoratore.
A queste macroscopiche violazioni di specifiche disposizioni normative e delle più elementari regole di prudenza, si aggiunga la circostanza che la ditta BCL non solo non avrebbe dovuto essere presente in cantiere quella mattina all'alba, ma non era previsto che si occupasse della rimozione dell'amianto; dal
PSC (piano di sicurezza e coordinamento – allegato 8 alla annotazione) risulta che la BCL era impresa affidataria ed esecutrice per l'attività di smaltimento copertura in eternit in relazione alla quale subappaltatrice era la impresa IDEALTETTO BONIFICHE di mentre la Parte_10 [...]
era impresa affidataria e esecutrice dell'attività diversa e non interferente di posa in CP_6 opera della nuova copertura e manutenzione ordinaria facciate (vedi anche contratto di subappalto
10.05.2017 allegato 12 annotazione tra B.C.L. e IDEALTETTO BONIFICHE).
pagina 11 di 19 Pertanto, all'attività di rimozione il giorno 19.06.2017 in cantiere, sulla copertura, avrebbe dovuto esserci il sig. che invece di fatto non eseguì alcuna delle opere subappaltate, pur avendo CP_22 presentato all'ASL competente la comunicazione relativa ai lavori di smaltimento dell'eternit (allegato n. 3 all'annotazione).
Gli altri soggetti convenuti.
Sulla base di quanto sopra esposto e delle risultanze penali e documentali acquisite, si ritiene che gli altri convenuti vadano assolti da ogni domanda risarcitoria, non essendo loro attribuibile alcun profilo anche solo concorrente di responsabilità nell'accaduto.
Come anticipato, i profili di colpa attribuiti ai convenuti in questa sede si fondano sostanzialmente sulle contestazioni loro ascritte nel processo penale (vedi imputazione riportata nella sentenza n. 210/2022)
Ebbene, quale proprietario committente e l'ing. quale coordinatrice per la Controparte_4 CP_5 progettazione dell'opera e per l'esecuzione dei lavori sono stati ritenuti non responsabili delle violazioni contestate. Al primo era sostanzialmente ascritto di non aver apprestato le misure di protezione anticaduta collettive e individuali in considerazione dle pericolo di caduta dall'alto, nel non avere richiesto alla affidataria dei lavori l'indicazione dei nominativi degli CP_6 CP_6 addetti alla sicurezza, nel non avere verificato l'operato dell'ing. , alla quale era contestato di CP_5 avere redatto il piano di sicurezza in modo generico e lacunoso senza analisi dei rischi concreti e in particolare quello di caduta dall'alto, non avere verificato l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, non avere verificato l'idoneità del POS dell'impresa affidataria dei lavori , non avere segnalato la mancanza del POS al Controparte_6 committente.
Orbene, risulta pacifico che i DPI e i DPC erano regolarmente collocati sul cantiere (e tra l'altro ad opera proprio della BCL) ed erano anche idonei a prevenire sia la caduta verso l'esterno (parapetti), sia la caduta interna (linea vita e imbragatura anticaduta con dispositivo retrattile); era anche stata appositamente posizionata una passerella metallica specificamente fissata (in modo da non spostarsi) che permetteva proprio il passaggio in sicurezza degli elementi traslucidi non portanti (anch'essa collocata dalla BCL).
Peraltro, l'ing. aveva fin dal 24.02.2017 richiesto alla il suo POS CP_5 Controparte_6 che questa mai trasmise ma non per negligenza (non riscontrata dalla Coordinatrice), bensì perché essa non assunse di fatto mai il ruolo di impresa affidataria, atteso che il ruolo di impresa affidataria per lo smaltimento della copertura fu assunto dalla BCL e quella di impresa esecutrice di detti lavori dalla
IDEALTETTO BONIFICHE;
e infatti l'ing. acquisì i loro POS;
e quando il 14.06.2017 CP_5
(primo giorno di apertura del cantiere) si avvide che era presente la BCL intenta a montare i parapetti e la linea vita sul colmo, ordinò di portare e custodire in cantiere il suo POS. Per il 19.06.2017 era stato pianificato l'inizio dell'attività di smontaggio e smaltimento della copertura in eternit da parte del e nessun altro avrebbe dovuto essere sul cantiere, tanto meno con un lavoratore CP_22 CP_3 irregolare del tutto inesperto e tantomeno iniziando l'attività all'alba senza preavvertire nessuno, né il committente né il coordinatore.
Tra l'altro, l'accesso alla proprietà e al tetto era possibile soltanto tramite il cancello carraio chiuso e, con chiave dedicata, tramite la botola di accesso alla scala alla marinara che conduce al lastrico solare;
va poi escluso che assuma rilevanza quanto incidentalmente riferito dal CTU a pag. 2 della relazione in ordine alla circostanza che si fosse recato sul cantiere senza che di ciò fosse autorizzato CP_3
e/o informato il committente ed il CSE nel cantiere accedendo alla proprietà mediante opportune pagina 12 di 19 chiavi fornite precedentemente dalla proprietà stessa ( ) così come dichiarato al CTU Controparte_4 nel corso del sopralluogo svoltosi in data 28/01/2022 e ciò per più ragioni: -il verbale del sopralluogo non è stato allegato e quindi non sono in atti le dichiarazioni al CTU che non è neppure chiaro da parte di chi siano state fatte;
-la consegna delle chiavi dallo ad sarebbe anche in contrasto con CP_4 CP_2 quanto affermato, ossia che quest'ultimo non era autorizzato ad accedere né aveva informato nessuno del suo accesso (visto che le opere di smantellamento avrebbero dovuto essere svolte dal e non CP_22 dalla BCL); -la circostanza non risulta essere mai stata neppure allegata come profilo di responsabilità del committente;
-la disponibilità delle chiavi non equivale a autorizzazione ad accedervi in libertà, per svolgere attività non di competenza, accompagnato da personale dipendente irregolare e inesperto.
(e il suo legale rappresentante ) come risulta dallo stesso PSC nella Controparte_6 Parte_9 parte descrittiva dell'organizzazione del cantiere, risultava competente per il compito preliminare d provvedere alla fornitura e montaggio delle protezioni idonee a salvaguardare le operazioni di smontaggio e montaggio della copertura (operazioni che, come si è appena detto, di fatto furono compiute dalla BCL alla quale fu immediatamente chiesto il POS) mentre poi non era previsto che fosse impresa affidataria per la fase di rimozione e smaltimento dell'eternit; quindi alla stessa non possono attribuirsi corresponsabilità rispetto alla “subappaltatrice” BCL che tale non fu.
Ne consegue che la responsabilità del sinistro va integralmente attribuita ai convenuti e CP_2
CP_3
Quantificazione del danno.
1. Gli attori si qualificano madre, fratelli e nipoti del defunto e agiscono anche quali eredi di Per_1
(padre del defunto, deceduto il 20.10.2017, ossia pochi mesi dopo il figlio).
[...]
Dai certificati anagrafici prodotti (4 - 4quater) Certificati di stato di famiglia albanesi, con traduzione asseverata;
5) stato di famiglia 10) situazione di famiglia 11) situazione di Parte_4 Parte_1 famiglia ), emerge il legame famigliare allegato sinteticamente in atto di citazione: Per_1
- , padre, deceduto in Cuneo il 20.10.2017; Per_1
- madre;
Parte_1
- sorella;
e , nipoti ex sorore CP_1 Persona_3 CP_26 CP_1
- fratello;
, e , nipoti ex fratre Parte_4 Per_5 Parte_5 Parte_6 Pt_4
- sorella;
Parte_2
- , fratello;
nipote ex fratre;
Parte_3 Persona_2 Pt_3
2. Gli attori chiedono in primo luogo il danno non patrimoniale subito dal defunto, quali suoi eredi, quantificato in euro 20.000 di cui danno terminale: 1 giorno €. 10.000,00 - danno catastrofale: €.
10.000,00
La domanda va respinta, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (sez. 3 ordinanza n. 33009 del 17/12/2024; Sez. U, sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv.
635985 - 01; Sez. 3, sentenza n. 5684 del 23/03/2016, Rv. 639373 - 01); sempre la Cassazione pagina 13 di 19 definisce 'catastrofale' (o 'morale biologico' o danno 'da lucida agonia') il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine;
si tratta di un danno risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (cfr., ex plurimis, Sez.
3, sentenza n. 7923 del 23/03/2024, Rv. 670457 - 02); nel caso di specie non vi è alcuna allegazione né prova che il defunto, nelle 24 ore intercorse tra la caduta rovinosa e il suo decesso in ospedale abbia potuto distintamente rappresentarsi e percepire il senso di 'fine imminente' in sé considerata come fatto oggettivabile in termini coscienziali.
3. Chiedono poi il danno patrimoniale subito in proprio per il venir meno del sostegno economico, quantificato in euro 75.000,00: danni patrimoniali per aspettativa alla famiglia, anni 29, stipendio circa €. 1.500,00: 1/3 per i primi cinque anni €. 30.000,00 1/6 per i successivi quindici anni €.
45.000,00
Orbene, dagli atti risulta soltanto (perché allegato e non contestato) che la vittima vivesse in precedenza CP_1 di Grecia dove lavorava e che nel mese di maggio 2017 era venuta in per aiutare economicamente la famiglia vista la malattia del padre;
tuttavia, non è noto null'altro: né che lavoro svolgesse, né quale fosse il suo reddito, né se e in quale misura destinasse alla famiglia di origine il suo reddito.
4. Infine, gli attori chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano, nella seguente misura:
2 genitori conviventi (331.920,00x2) €. 663.840,00 2 fratelli conviventi (144.130,00x2) €. 288.260,00
2 fratelli non conviventi (100.000,00x2) €. 200.000,00
3 nipoti non conviventi (20.000,00x3) €. 60.000,00 3 nipoti conviventi (25.000,00x3) €. 75.000,00
Peraltro, il padre è a sua volta deceduto, sicché la madre e i fratelli e sorelle agiscono anche quali eredi del padre per detto danno non patrimoniale.
Tale domanda è fondata e va accolta nei limiti in cui può ritenersi sufficientemente provata, anche in via presuntiva, dalle allegazioni svolte dalla difesa attorea.
Infatti, il danno cd. da perdita del rapporto parentale si sostanzia nella massima forma di lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto, all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 19405/2013), consistendo nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (ex multis, Cass. civ. n. 23469/2018, Cass. civ., n. 8265/2023) e – pur non essendo configurabile in re ipsa – può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza ed al fatto notorio (Cass. civ, n. 25541/2022; Cass. civ., n. 9010/2022; Cass. civ., n. 11212/2019).
In particolare, laddove, come in specie, si tratti di congiunti appartenenti alla cosiddetta famiglia nucleare (coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle), la perdita dei rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo, nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce la regola nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria che deve essere fornita dal convenuto (Cass. civ n. 25774/2019 e Cass. civ. n. 3767/2018). In altri termini, la morte di un congiunto fa presumere da sé sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima (cfr., ex multis, Cass. civ. ord. n. 14422/2021). pagina 14 di 19 Alla quantificazione e liquidazione di tale voce di danno non può che procedersi su base equitativa (art. 1226 e 2056 c.c.), tenendo conto degli aspetti soggettivi (quali l'intensità del vincolo famigliare, il dispiacere, lo strazio e l'angoscia conseguenti al lutto) ed oggettivi (quali la situazione di convivenza, la consistenza più o meno ampia del nucleo famigliare, l'età della vittima e dei famigliari superstiti, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma) del pregiudizio subito (Cass. civ. n. 14931/2012) ed evitando, al contempo, di procedere a duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., n. 25351/2015).
Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, la giurisprudenza di legittimità richiede che liquidazione equitativa del danno parentale non patrimoniale avvenga seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. civ. n.10579/2021; Cass. civ. n. 10335/2023).
In applicazione di tali principi e considerato il carattere pacificamente colposo del fatto illecito contestato, si ritiene opportuno fare ricorso alle nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di Milano, edizione 2024, le quali, rispetto alle cd. tabelle romane, si basano su un ampio monitoraggio, su scala nazionale, delle sentenze in materia di liquidazione del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale.
In particolare, diversamente dalle precedenti che utilizzavano il criterio “a forbice”, le nuove tabelle milanesi fanno riferimento al “valore punto”, distribuendo un punteggio per ognuno dei seguenti cinque parametri: a) l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti (a tal riguardo, per quanto qui rileva, l'Osservatorio milanese ha specificato che “ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato…”); e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina, così, il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto”, pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio a sé stante, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr. Cass. civ. n. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi
“provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura
“soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. “interiori" di tale pregiudizio (sofferenza interiore) e necessita di specifica allegazione, potendo poi essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Tanto premesso sui criteri, va osservato che nel caso di specie le allegazioni svolte sul punto dalla difesa attorea sono assolutamente generiche (non ulteriormente specificate nella capitolazione pagina 15 di 19 istruttoria altrettanto generica) limitandosi all'esistenza del rapporto di parentela e alla produzione di CP_1 certificati anagrafici;
per altro verso, risulta che il defunto era arrivato in soltanto un mese prima del tragico incidente e che alcuni degli attori tuttora vivono in Albania o in Grecia;
nessuno di loro, quindi può qualificarsi come convivente;
addirittura un nipote risulta nato il [...] in [...], dubitandosi che il defunto abbia avuto anche solo modo di vederlo prima di trasferirsi in Italia.
Se si può presumere che il legame famigliare con i genitori e fratelli e sorelle fosse stretto anche se i congiunti non convivevano e neppure abitavano nel medesimo Paese, altrettanto non può presumersi quanto ai nipoti, non avendo neppure alcuna allegazione circa le relazioni affettive con lo zio, laddove per esempio la figlia di risulta residente in [...]mentre il papà (fratello del defunto) in Pt_3
Albania.
Pertanto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
- quanto a (padre) (anni 64), considerata l'età della vittima (33), l'assenza di Per_1 convivenza, la sopravvivenza di oltre tre familiari nel nucleo primario e considerato un valore medio per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto, si ritiene congruo ed equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale nella somma di euro 204.000.00;
- quanto a (madre) (anni 58), considerata l'età della vittima (33), l'assenza di Parte_1 convivenza, la sopravvivenza di oltre tre familiari nel nucleo primario e considerato un valore medio per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto, si ritiene congruo ed equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale nella somma di euro 210.000.00;
- quanto a (sorella) (anni 20), considerata l'età della vittima (33), l'assenza di Parte_2 convivenza, la sopravvivenza di oltre tre familiari nel nucleo primario e considerato un valore minimo per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto, si ritiene congruo ed equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale nella somma di euro 58.000.00;
- quanto a (fratello) (anni 24), e (sorella) (anni 28) considerata l'età Parte_3 Persona_9 della vittima (33), l'assenza di convivenza, la sopravvivenza di oltre tre familiari nel nucleo primario e considerato un valore minimo per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto, si ritiene congruo ed equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale nella somma di euro 53.000.00 ciascuno;
- quanto a (fratello) (anni 36), considerata l'età della vittima (33), l'assenza di Parte_11 convivenza, la sopravvivenza di oltre tre familiari nel nucleo primario e considerato un valore medio per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto, si ritiene congruo ed equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale nella somma di euro 75.000.00;
Trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito e, dunque, “di valore”, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario subito dai danneggiati per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equivalente pecuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
pagina 16 di 19 Ritenuto, in particolare, che tale danno da ritardo debba essere risarcito secondo la tecnica degli interessi e posto che la liquidazione è stata già effettuata all'attualità (e, quindi, tenendo già conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione), andranno ulteriormente corrisposti agli attori gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla
“devalutazione” al momento del sinistro (19.06.2017) della somma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. civ. Sez. Un. sent. n. 1712/1995), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Danno non patrimoniale quali eredi di Per_1 risulta deceduto a ottobre 2017, dopo la morte del figlio e prima della instaurazione del Per_1 presente giudizio, nel quale gli altri attori (moglie, figli e nipoti) hanno agito in proprio e quali eredi suoi, allegando peraltro soltanto il rapporto di parentela.
Va allora osservato che in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Cass. n.
10519/2024).
Ne consegue che l'importo del risarcimento del danno in favore del padre (euro 204.000) andrà riconosciuto per euro 68.000,00 alla moglie e per euro 34.000,00 ciascuno ai quattro figli Pt_1 superstiti.
Spese di lite
1. I convenuti soccombenti e sono condannati al rimborso delle spese CP_27 CP_28 processuali in favore degli attori;
tenuto conto del valore della controversia (euro 653.000,00), della natura della causa, dell'attività difensiva svolta, le spese di lite di parte attrice sono liquidate in euro
28.500,00 di cui euro 4000 per la fase di studio, euro 3000 per la fase introduttiva, euro 13.500 per la fase istruttoria ed euro 8000 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge;
competono inoltre euro 713,00 per esborsi esenti (CU, bollo).
2. Quanto agli altri convenuti, assolti dalla domanda attorea, va considerato che la stessa era stata congruamente proposta sulla base delle risultanze delle indagini preliminari penali svolte che avevano visto la richiesta di rinvio a giudizio degli attuali convenuti e che solo a seguito di complessa istruttoria
(sia in questa sede sia in sede penale) è risultata l'assenza di profili di responsabilità loro;
sicché quanto a , le spese di lite possono essere Controparte_4 Controparte_29 compensate per 2/3 e poste a carico degli attori per il residuo terzo che, per ciascuna parte, si liquida
(nella quota) in euro 9.500,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
pagina 17 di 19 2.1. Il medesimo criterio vale anche quanto ai terzi chiamati dai predetti convenuti tenuto conto che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass. n. 6144/2024; vedi anche n. 2520/2025:
Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa).
Va infatti osservato che l'ing. (che avrebbe avuto diritto di essere manlevata dai CP_5 Pt_8 di Londra con cui aveva stipulato, per il tramite del suo agente di zona, polizza per responsabilità civile
– doc. 2) conveniva la corrente in Milano, nella sua qualità Controparte_13 di underwriter e coverholder del certificato n. (cfr. covernote che si è prodotto come NumeroDi_1 doc. 2) ai sensi dell'art. 1903 comma 2 c.c. sicché la sua chiamata risulta corretta e non arbitraria.
Tenuto conto che le compagnie di assicurazione hanno aderito alle eccezioni e difese dei rispettivi assicurati, la quota di spese a carico degli attori è liquidata in euro 5.000,00 per ciascuna parte, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
2.2. Diverso discorso merita la posizione di che veniva convenuto in giudizio Parte_9 personalmente;
orbene, se in sede penale laddove la responsabilità è personale e quindi ogni responsabilità non può che essere ascritta alla persona fisica, in sede civile i profili di colpa attenevano e riguardavano la posizione di impresa affidataria della che, quale società di capitali, Controparte_6 risponde con il suo patrimonio;
a ciò va aggiunto che, deceduto , sono stati convenuti Parte_9 genericamente e impersonalmente i suoi eredi e si sono costituiti i figli, dando atto che la madre aveva rinunciato all'eredità e così avevano fatto essi stessi. Pertanto, le spese di lite di e, poi, di Parte_9
, e sono poste a carico degli attori e liquidate complessivamente in CP_7 CP_8 CP_9 euro 15.000,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
3. Quanto alle competenze della CTU, tenuto conto che è stata svolta nell'interesse di tutte le parti e che ha contribuito a illustrare i profili di responsabilità dei convenuti, le stesse sono definitivamente poste a carico degli attori per ½ e dei i convenuti soccombenti sig. -in solido tra loro- per la CP_2 residua quota di ½ fermo restando il vincolo esterno di solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda svolta dagli attori, dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, e , al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per CP_27 CP_28 effetto del decesso del loro congiunto che si liquidano in Persona_6
-euro 210.000,00 iure proprio e euro 68.000 quale erede di a favore di Per_1 Parte_1
-euro 58.000,00 iure proprio e euro 34.000 quale erede di a favore di Per_1 Parte_2
-euro 53.000,00 iure proprio e euro 34.000 quale erede di per ciascuno a favore di Per_1 [...]
e Pt_3 Persona_9
-euro 75.000,00 iure proprio e euro 34.000 quale erede di a favore di Per_1 Parte_11
pagina 18 di 19 oltre, per tutti, agli interessi legali sulla somma devalutata al 19.06.2017 e anno per anno rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento;
2. respinge per il resto la domanda;
3. condanna e in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in CP_27 CP_28 favore degli attori, che liquida in complessivi euro 28.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA di legge e oltre euro 713,00 per esborsi esenti;
4. pone definitivamente le competenze della CTU come già separatamente liquidate per metà a carico degli attori in solido tra loro e per l'altra metà a carico dei convenuti e CP_27 CP_28 in solido tra loro, ferma la solidarietà esterna;
[...]
5. dichiara compensate per 2/3 le spese di lite tra attori, convenuti , Controparte_4 Controparte_5
e e terzi chiamati ,
[...] Controparte_6 Controparte_10 CP_11 CP_30
6. condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso del residuo terzo che liquida:
-in euro 9.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta per ciascuno a favore di
, Controparte_4 Controparte_29
-in euro 5.000,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta per ciascuno a favore di
, Controparte_10 CP_11 CP_13
7. condanna gli attori al rimborso delle spese processuali in favore di , , Parte_9 CP_7
e , che liquida in complessivi euro 15.000,00 oltre spese generali al CP_8 CP_9
15%, CPA e IVA di legge.
Cuneo, 8 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il Tribunale, nella persona del Giudice d.ssa Roberta Bonaudi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 350/2019 promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale erede legittimo di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F: ; C.F._2
(C.F.: , in proprio e quale erede legittimo di Parte_2 C.F._3 Per_1
;
[...]
, in proprio, quale erede legittimo di nonché quale genitore esercente Parte_3 Per_1 la potestà genitoriale su ; Persona_2
, in proprio, quale erede legittimo di nonché quale genitore CP_1 Per_1 esercente la potestà genitoriale su e ; Persona_3 Persona_4
(C.F: ), in proprio, quale erede legittimo di Parte_4 C.F._4 Per_1 nonché quale genitore esercente la potestà genitoriale su , e Per_5 Parte_5 [...]
(C.F. , Parte_6 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. BONELLI CLAUDIO (C.F. ), ed elettivamente C.F._6 domiciliati presso il suo studio sito in Cuneo, via Senatore Toselli n. 1;
ATTORI contro
(C.F.: ) CP_2 C.F._7
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ) CP_3 C.F._8
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUZZONE Controparte_4 C.F._9
GABRIELLA (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona C.F._10 dell'avv. GRIGNOLO GIOVANNI (C.F. ) in Mondovì, Via Vico n. 48; C.F._11
CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._12
GALVAGNO GIUSEPPE (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._13 studio sito in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37;
CONVENUTA
(P.IVA: ), con il patrocinio dell'avv. DOTTORE NICOLA Controparte_6 P.IVA_1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cuneo, Corso C.F._14
Nizza n. 16;
CONVENUTA
pagina 1 di 19 (C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._15 CP_8
), (C.F. ), tutti con il patrocinio C.F._16 CP_9 C.F._17 dell'avv. DOTTORE NICOLA (C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso il C.F._14 suo studio sito in Cuneo, Corso Nizza n. 16;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. VAIRA CARLO Controparte_10 P.IVA_2
(C.F. e dell'avv. PAROLA ALESSANDRO (C.F. ), C.F._18 C.F._19 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Cuneo, Corso Nizza n. 18;
TERZA CHIAMATA
(P. IVA. ), con il patrocinio dell'avv. PANERO GIORGIO (C.F. CP_11 P.IVA_3
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cuneo, via C.F._20
Mameli n. 4-bis;
TERZA CHIAMATA
U.I.A. – UNDERWRITING INSURANCE (P. IVA. ), con il CP_12 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. BASSI GIOVANNI (C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._21 presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, via Crocefisso n. 5 e pertanto presso il relativo indirizzo pec: Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
in proprio e quale erede legittimo di;
Parte_1 Per_1
, in proprio e quale erede legittimo di;
Parte_2 Per_1
, in proprio, quale erede legittimo di nonché quale genitore Parte_3 Per_1 esercente la potestà genitoriale su;
Persona_2
, in proprio, quale erede legittimo di nonché quale genitore CP_1 Per_1 esercente la potestà genitoriale su e;
Persona_3 Persona_4
, in proprio, quale erede legittimo di nonché quale genitore Parte_4 Per_1 esercente la potestà genitoriale su , e Per_5 Parte_5 Parte_6
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
- previa revoca delle ordinanze istruttorie ed ammissione di tutti i mezzi di prova e d'indagine instati,
- previa ammissione della prova per interrogatorio e testi sui capi in fatto sovradedotti, a ciascuno dei quali dovendosi intendere premessa la locuzione “vero che” nonché su questi ulterioremente deducendi che, specificamente contestati, non si dovessero ritenere documentalmente provati,
- previa – occorrenda – CTU tecnica, intesa a ricostruire la dinamica e le cause dell'infortunio, - condannare i convenuti – in solido tra loro- a risarcire agli attori i danni tutti materiali, patrimoniali, non patrimoniali loro derivati dalla morte del Sig. avvenuta in data 20 giugno 2017, la Persona_6 cui responsabilità è da ascriversi esclusivamente alla loro condotta, da liquidarsi in misura non inferiore ad €. 1.352.250,00 oltre a rivalutazione, interessi e spese e con il favore delle competenze di giudizio, da instarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis contrariis,
In via preliminare
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione con ogni conseguenza di legge;
Nel merito, pagina 2 di 19 - in via principale, respingere la domanda avanzata dagli attori nei confronti del signor perché infondata Controparte_4 in fatto ed in diritto;
- in via di mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante volesse ravvisare una responsabilità del committente-proprietario , dichiarare , in persona del legale rappresentante, Controparte_4 CP_11 tenuta a manlevare e garantire il convenuto dal pagamento di qualsiasi somma e a qualsiasi titolo in favore degli attori.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di questa procedura.
Controparte_5
Piaccia al Tribunale Ecc.mo, rejectis adversis, nel merito:
IN VIA PRINCIPALE: respingersi ogni domanda di parte attrice siccome infondata sia in fatto, sia in diritto;
- IN VIA SUBORDINATA: individuarsi la percentuale di corresponsabilità di ciascun convenuto nel determinismo dell'evento delittuoso al fine di ripartire fra gli effettivi obbligati solidali l'onere risarcitorio e, in ogni caso, rigettata l'avversaria eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni espresse nella memoria 30.10.2019, dichiararsi tenuta e come tale condannarsi la compagnia assicuratrice di Londra, e, per essa, che la rappresenta, Pt_7 la in persona del legale rappresentante pro tempore nella sua Controparte_13 predetta qualità di Agente dei di Londra, a tenere la convenuta manlevata ed indenne dalle Pt_7 somme che dovesse eventualmente essere condannata, sia in solido che alternativamente, a versare agli attori nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dagli medesimi proposte nei suoi confronti;
in ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese del presente procedimento.
Controparte_6
Voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione o conclusione avversaria, in via preliminare
- per le ragioni di cui in premessa, da intendersi integralmente riprodotte, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, o in subordine nulla, la domanda attorea avanzata nei confronti della conchiudente;
in via principale e nel merito
- per le ragioni di cui in premessa, da intendersi integralmente riprodotte, senza invertire l'onere della prova degli attori, accertare l'infondatezza della domanda formulata dagli attori e/o che i fatti di cui è causa non integrano la presunta responsabilità civile di controparte e, per l'effetto, dichiarare che nulla
è dovuto dalla conchiudente;
in via subordinata e nel merito
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia rigettata la domanda attorea nei confronti della convenuta, condannare la terza chiamata Controparte_14
(C.F. e P. IVA ) a manlevare e tenere indenne la
[...] P.IVA_2 conchiudente di tutto quanto quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori o, in subordine, nei limiti della diversa somma accertata in corso di causa;
pagina 3 di 19 in ogni caso
- con vittoria di anticipazioni e compensi professionali tutti, in relazione alle fasi processuali e alla complessità della controversia, oltre spese generali e accessori di legge.
; CP_7
CP_8
; CP_9
Voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione o conclusione avversaria, in via preliminare
- per le ragioni di cui in premessa, da intendersi integralmente riprodotte, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei conchiudenti e, per l'effetto, estromettere quest'ultimi dal giudizio e, in ogni caso, rigettare le domande avversarie formulate nei loro confronti;
in ogni caso
- con vittoria di anticipazioni e compensi professionali tutti, in relazione alle fasi processuali e alla complessità della controversia, oltre spese generali e accessori di legge.
Controparte_10
Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che Controparte_15
dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
[...]
In via preliminare
Revocare la dichiarazione di contumacia di Controparte_10 [...]
- Controparte_15
Accertare e dichiarare la inesistenza delle procure alle liti rilasciate da , Persona_7 Persona_2
per i motivi di cui in atti CP_1 CP_16 Persona_3 Persona_4
Nel merito
In via principale
Respingere le domande attoree tutte siccome infondate in fatto e in diritto
Respingere le domande di garanzia e manleva di per inoperatività della Controparte_6 polizza assicurativa nonché in applicazione dell'art. 1892 c.c. per i motivi di cui in atti
Assolvere Controparte_15
- da ogni avversaria pretesa
[...]
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le precedenti conclusioni e di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree e di quelle in manleva di Controparte_6
Contenere l'eventuale condanna di Controparte_15
- entro i limiti del danno esigibile ed ammissibile, concretamente
[...] provato a cura di parte attrice ed in esclusiva connessione causale con l'evento dedotto, nonché nei limiti della sola quota di responsabilità che fosse ascritta all'assicurata ed al Controparte_6 netto delle quote di corresponsabilità degli altri soggetti evocati nonché del de cuius ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., ed ancora nei limiti di operatività della polizza assicurativa e del massimale.
In ogni caso pagina 4 di 19 Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili. Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda anche in via equitativa dal Giudice.
CP_11
Contrariis rejectis, in via istruttoria:
- Disporsi l'immediata acquisizione del fascicolo integrale dell' relativo all'infortunio oggetto di CP_17 causa, dal quale emergano le somme già versate a titolo di indennizzo;
- Ammettersi tutti i dedotti mezzi istruttori;
nel merito:
In via principale, respingersi tutte le domande formulate nei confronti dell'assicurato
[...]
; CP_4
In via di subordine, accertata l'inefficacia della polizza assicurativa azionata, respingersi tutte le domande formulate nei confronti di;
CP_11 in via di ulteriore subordine, in caso di condanna dello ed in caso di accertamento CP_4 dell'efficacia della garanzia assicurativa dallo stesso azionata nei confronti di , pur nel vincolo CP_11 della solidarietà, graduarsi ed identificarsi il concorso di ciascuno dei soggetti coinvolti, compreso il signor Persona_6 in ogni caso: con condanna al rimborso delle spese legali e dei compensi professionali di attori e/o del chiamante anche, ove occorra, in base al principio della soccombenza virtuale. Controparte_4
Controparte_13
In via preliminare:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva di Controparte_13 per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, estromettere
[...] CP_13 dal presente giudizio e/o comunque escludere qualsivoglia obbligo di manleva e/o addebito a suo carico, con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa, oltre che alle spese di lite;
-in ogni caso, accertare e dichiarare l'Ing. decaduta dalla chiamata in causa Controparte_5 degli che hanno assunto il rischio del certificato n. AEW70004658. Parte_8
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere la legittimazione passiva di in luogo degli che hanno assunto il rischio del certificato n. CP_13 Parte_8
AEW70004658, soggetti questi non coinvolti nel presente giudizio:
Nel merito:
In via principale: respingere, in ogni caso, tutte le domande svolte nei confronti dell'Assicurata – Controparte_5
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente assorbimento delle domande di
[...] manleva e indennizzo promosse nei confronti di CP_13
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo all'Assicurata, , in Controparte_5
pagina 5 di 19 relazione ai fatti di causa, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inoperatività della polizza n. AEW70004658 e, conseguentemente, accertare e dichiarare non tenuta a manlevare e CP_13 tenere indenne l'Ing. . CP_5
In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dagli attori e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo all'Ing. , Controparte_5 graduare la responsabilità di quest'ultima in ragione della sua rispettiva ed effettiva partecipazione alla causazione del danno e, conseguentemente, dare esecuzione alla polizza n. AEW70004658, manlevando e tenendo indenne solo ed esclusivamente l'Assicurata nei limiti del giusto e del provato, unicamente agli importi da questa dovuti per la sua quota di pertinenza, nel limite del massimale assicurativo pari ad € 250.000,00 e dedotta in ogni caso la franchigia, pari al 10% con il minimo di € 2.500,00 , in ogni caso posta a carico dell'Assicurata.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (relata di notifica versata in atti in data 21 febbraio
2019), (anche quale genitore esercente la responsabilità Parte_1 Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla minore , (anche quale genitore esercente la Persona_2 CP_1 responsabilità genitoriale sui minori e ), (anche quale genitore Persona_3 Persona_4 Parte_4 esercente la responsabilità genitoriale sui minori , e ), in Per_5 Parte_5 Parte_6 proprio e in qualità di eredi di , evocavano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Per_1 [...]
, , CP_4 Controparte_5 Parte_9 CP_3 Controparte_18 domandandone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza della morte di causata da un infortunio sul lavoro verificatosi in data 19 giugno 2017. Persona_6
Gli attori chiedevano, in particolare, la condanna dei convenuti al pagamento di una somma non inferiore a € 1.352.250,00, oltre a rivalutazione, interessi e spese a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della morte del prossimo congiunto, Persona_6
Assumevano infatti gli attori che il sig. avesse appaltato alla i lavori di CP_4 Controparte_6 asportazione e smaltimento del tetto in eternit di un capannone di sua proprietà, sito in Savona, e la successiva integrale sostituzione della copertura. La subappaltava parte di detti Controparte_6 lavori alla ditta individuale B.C.L. di , la quale, per far fronte ai propri impegni CP_2 contrattuali, in data 19 giugno 2017, assumeva per fruire del lavoro di quest'ultimo; Persona_6 proprio in tali circostanze, mentre quest'ultimo prestava la propria opera sul cantiere sito in Savona, lavorando in quota senza presidi di sicurezza, calpestava un lucernario non portante e precipitava al suolo, trovando la morte il giorno successivo a ragione delle gravissime lesioni subite.
Gli attori pertanto, come anticipato, convenivano nel presente giudizio: , nella sua Controparte_4 qualità di committente dell'appalto; nella sua qualità di coordinatore per la Controparte_5 progettazione dell'opera e per l'esecuzione dei lavoro;
, nella sua qualità di amministratore Parte_9 unico e legale rappresentante della (anch'essa in causa); i signori e Controparte_6 CP_3
, titolari di fatto e di diritto della B.C.L. di e datori di lavoro in via diretta del CP_2 CP_2 de cuius.
2. Tutti i convenuti si costituivano in giudizio, ad eccezione di e CP_2 CP_3
pagina 6 di 19 In particolare, il sig. eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, chiedendo il CP_4 differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa;
nel merito, domandava il CP_11 rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, in subordine, di essere tenuto indenne da dal pagamento di qualsiasi somma e a qualsiasi titolo in favore degli attori. CP_11
L'Ing. , a sua volta, proponeva istanza di chiamata in causa di terzo in garanzia, in riferimento CP_5
a e, nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea Controparte_13 per infondatezza delle pretese. In subordine, chiedeva individuarsi le percentuali di corresponsabilità di ciascun convenuto nella causazione dell'evento dannoso, al fine di ripartire equamente tra i coobbligati l'importo dell'obbligazione risarcitoria, e, in ogni caso, la condanna di Controparte_13
a tenerla indenne da ogni eventuale conseguenza patrimoniale.
[...]
Anche spiegava istanza di chiamata in causa di terzo in garanzia, in riferimento a Controparte_6
, eccependo, in via preliminare, il difetto Controparte_14 di legittimazione attiva in capo agli attori (che non avrebbero fornito la prova della propria qualità di eredi legittimi di;
nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea, attesa la sua Persona_6 infondatezza, o, in subordine, la condanna di a tenerla indenne da ogni Controparte_10 eventuale conseguenza patrimoniale.
si costituiva evidenziando ed eccependo, in via preliminare, tanto il difetto di Parte_9 legittimazione attiva in capo agli attori quanto il proprio difetto di legittimazione a contraddire (atteso che, rivestendo la qualifica di amministratore di una società di capitali – quest'ultima caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta – non potrebbe rispondere personalmente delle pretese risarcitorie lamentate nei confronti della società). Nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
3. Le terze chiamate e si costituivano tempestivamente. CP_11 Controparte_13 domandava, in via principale, il rigetto delle domande formulate nei confronti del proprio CP_11 assicurato, , mentre in via di subordine l'accertamento dell'inefficacia della polizza Controparte_4 assicurativa in oggetto e, in via ulteriormente condizionata, l'accertamento circa il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro al fine di graduare le rispettive responsabilità.
, dal canto suo, formulava le medesime conclusioni nei confronti della propria Controparte_13 assicurata, eccependo però altresì la propria carenza di legittimazione Controparte_5 processuale passiva, dal momento che affermava di essere una mera intermediaria assicurativa di cui si avvale la Compagnia di Assicurazioni nella gestione dei sinistri. Pt_8
4. In esito alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 17.09.2019, il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia di , e , CP_2 CP_3 Controparte_15 dichiarava decaduta dalla facoltà di chiamare in causa riteneva che la Controparte_5 Pt_8 Con questione circa la legittimazione passiva di potesse essere decisa unitamente al merito e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
4.1. In data 18.12.2019 si costituiva eccependo l'inesistenza delle procure alle Controparte_10 liti rilasciate dagli attori e domandando nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea nonché della domanda di manleva proposta da nei suoi confronti;
in via subordinata, Controparte_6 domandava l'accertamento delle quote di corresponsabilità dei soggetti concorrenti nella causazione del sinistro mortale, limitando di conseguenza l'eventuale pronuncia di condanna.
5. Con ordinanza del 17.01.2020 Il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia di
[...]
e disponeva lo svolgimento dell'istruttoria orale. All'udienza del 5.3.2020 veniva Controparte_10
pagina 7 di 19 sentita, in qualità di testimone indicata da parte attrice, all'esito della deposizione, tutti i CP_19 convenuti e i terzi chiamati ne eccepivano l'incapacità a testimoniare, atteso che la medesima avrebbe (in quanto moglie – in regime di comunione dei beni - dell'attore un interesse attuale e Parte_4 diretto all'esito della controversia. Alla medesima udienza venivano sentiti anche due testimoni per le parti convenute: , indicata da e , e Testimone_1 Controparte_6 Parte_9 Testimone_2 indicato da . A seguito di alcuni rinvii resisi necessari a causa dell'emergenza Controparte_5 pandemica, l'istruttoria orale proseguiva all'udienza del 16.7.2020, ove venivano escussi ulteriori testimoni: indicata da e sentita anche in controprova;
Tes_3 Controparte_5 CP_20
e , indicati dagli attori. Successivamente, all'udienza del 25.3.2021, venivano
[...] Controparte_21 sentiti: indicato dagli attori, e , indicato dalla terza chiamata Per_8 Controparte_22 CP_11
All'udienza celebrata in data 22.6.2021 si procedeva all'interpello dei convenuti
[...] Controparte_5
e , mentre in data 19.7.2021 si svolgeva l'interrogatorio formale del
[...] Controparte_4 convenuto . Parte_9
6. All'esito dell'espletamento dell'istruttoria orale veniva disposta CTU cinematica con il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti, ricostruisca il CTU lo stato dei luoghi;
accerti, in particolare, la presenza in cantiere di D.P.C. e D.P.I; ricostruisca inoltre la dinamica ed individui le cause del sinistro;
accerti in particolare con quali modalità si è verificata la caduta di cui è causa;
verifichi inoltre il CTU se l'uso dei dispositivi antiinfortunistici da parte di ne avrebbe Persona_6 evitato la sua caduta e il suo decesso con certezza o con ragionevole probabilità (in tale caso, indicandone il grado di probabilità per ciascun evento)”
7. All'udienza dell'8.11.2022, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, la difesa del convenuto dava atto del decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 28.09.2022; il Giudice, pertanto, Parte_9 dichiarava l'interruzione del giudizio.
8. In data 06.12.2022, parte attrice depositava ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., ed il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio.
Tutte le parti rinnovavano le loro costituzioni in giudizio;
i signori e CP_8 CP_7
si costituivano a loro volta eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con CP_9 conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, e domandando in ogni caso, il rigetto delle domande ex adverso proposte.
All'udienza del 20.07.2023 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione conclusioni, che veniva infine calendarizzata, in seguito a riorganizzazione tabellare dell'Ufficio, in data 10.07.2024.
Precisate le conclusioni, il Giudice assumeva la causa in decisione concedendo termine sino all'11.10.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e termine successivo di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
IN DIRITTO
Dinamica del sinistro.
1. La dinamica del sinistro che ha condotto alla tragica morte di appare chiara;
come si Persona_6 evince dagli atti delle indagini penali svolte presso la Procura della Repubblica di Savona nonché dalla
CTU svolta nel presente giudizio, il 19.06.2017 la Ditta BCL di nella persona di CP_2 CP_3 si recava presso il cantiere salendo sulla copertura al sorgere del sole e iniziava a svolgere i
[...] lavori di rimozione degli elementi in amianto, accompagnato dal proprio lavorante Persona_6 figura non comunicata ad alcuno e dunque non autorizzata;
alle ore 07:30 circa, il Persona_6 transitava sul corpo di un lucernario in materiale semitrasparente che, non essendo pedonabile, cedeva pagina 8 di 19 e provocava la caduta del stesso dal tetto al piano terreno posto 7,8 metri più in basso. Persona_6
Tale caduta provocava lesioni gravissime alla P.O. che ne comportavano il decesso il giorno seguente.
2. Lo stato dei luoghi è descritto dal CTU sulla base del sopralluogo effettuato nonché delle risultanze della prima annotazione dello al momento del sinistro, il cantiere presentava l'esistenza di CP_23 opportuno parapetto provvisionale (DPC) e di opportuna “linea vita” provvisoria (DPC) adeguatamente certificata;
come risulta dalla foto n.1 “lastrico solare su cui lavorava la P.O.” inserita nel documento della “Asl 2 Regione Liguria -Dipartimento Prevenzione S.C. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro”, era stata posizionata una passerella in metallo utile allo scavalcamento dei lucernari tale da consentire il passaggio delle maestranze in sicurezza. La giornata presentava condizioni metereologiche ottimali con temperatura media di 27°C circa, cielo sereno e con visibilità media di 19 km (fonte Il
Meteo). Era dunque chiaramente visibile la differenza tra le superfici in “Eternit” calpestabili di colore più rossastro (Cfr. Foto n.2 “Lastrico solare su cui lavorava la P.O. con presenza di attrezzature di lavoro, parapetti perimetrali e linea vita” allegata al documento “Prima annotazione indagini per infortunio sul lavoro occorso al in data 19/06/2017 c/o il cantiere di Savona – via Persona_6
Nazionale Piemonte 11 Rosso”) e la superficie degli elementi traslucidi non pedonabili aventi colore più grigiastro. Tale distinzione è altresì supportata dal posizionamento in testa a questi della citata
“passerella di scavalcamento” (Cfr. Foto n 1 “Lastrico solare su cui lavorava la P.O.”) operata dal personale della B.C.L.
Erano inoltre disponibili imbragature di sicurezza con freno anticaduta (DPI), come riscontrato sia sul verbale Prima annotazione indagini per infortunio sul lavoro occorso al in data Persona_6
19/06/2017 c/o il cantiere di Savona – via Nazionale Piemonte 11 Rosso” steso dalla Asl 2 Regione
Liguria -Dipartimento Prevenzione S.C. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, ove a pagina
5/8, “Elementi tecnici probatori” al punto 1, negli ultimi tre righi si riporta: “Sul bancale di amianto che si trovava sul tetto è stata rinvenuta un'imbracatura anticaduta (cfr. allegato n. 1 – foto n. 5” e foto n. 6), sia dalla “Relazione di intervento” stesa a firma del Capo Squadra dei VV.F., (allegato 19 alla relazione citata della Asl2), laddove si riportava: “ Si notava che terra nelle vicinanze del ferito vi era un imbrago di sicurezza. Il collega del pericolante già richiedente indossava un CP_3 imbrago di sicurezza.” Ne consegue che nel cantiere erano presenti almeno tre imbragature anticaduta e che la P.O. non la indossava vista la tipologia di chiusure della stessa che non potevano essersi aperte tutte nel corso della caduta . Maggior supporto di tale affermazione viene dal verbale steso dall'Agente di P.G. Assistente Capo (allegato 10) intervenuto subito dopo il sinistro, ove, al Testimone_4 rigo 14 il verbalizzante in riferimento alla P.O., visibile all'interno del capannone, riportava “(omissis).. scarpe presumibilmente antinfortunistiche, privo di casco e imbragatura di sicurezza.”
Nella immediatezza dei fatti, (che era l'unico presente agli stessi), dichiarava alla CP_3
Questura di Savona che: Questa mattina stavamo eseguito dei lavori ad un tetto quando ad un certo punto la gru che stavamo usando per lavorare ha smesso di funzionare. A questo punto ci siamo slegati per vedere come proseguire il lavoro. In questi momenti, il mio collaboratore ha messo un piede in fallo e ha sfondato un ondulato di plastica, cadendo nel vuoto all'interno del capannone
3. Sulla scorta della annotazione dell'ASL2 Dipartimento di Prevenzione di Savona, gli attori hanno convenuto in giudizio , quale proprietario del fabbricato e committente dei lavori di Controparte_4 rimozione della copertura in eternit e suo rifacimento;
quale coordinatore per Controparte_5 la progettazione dell'opera e per l'esecuzione dei lavori su incarico di;
e CP_4 Parte_9 [...]
quale datore di lavoro dell'impresa affidatrice e quale impresa affidatrice;
CP_6 CP_2
pagina 9 di 19 e quale datore di lavoro e dirigente di fatto di ascrivendo loro i CP_3 CP_2 Persona_6 profili di colpa generici e specifici loro rispettivamente ascritti nelle imputazioni di cui all'avviso di conclusione indagini ex art. 415bis c.p.p. prodotto.
Detto procedimento penale ha avuto i seguenti esiti processuali: i signori (che qui sono rimasti CP_2 contumaci) risulta abbiano definito la loro posizione con l'applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.c.; e hanno visto definire la loro posizione in sede di Controparte_4 Controparte_5 udienza preliminare con la pronuncia di sentenza n. 210/2022 del il 12.04.2022 di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.c. per non avere commesso il fatto (la sentenza non risulta impugnata); nei confronti di era disposto il giudizio all'udienza del 12.07.2022 per rispondere Controparte_6 dell'illecito amministrativo dipendente dal reato di omicidio colposo ai sensi della lege n. 231/2001 e con sentenza pronunciata il 30.01.2023, il Tribunale di Savona dichiarava l'esclusione di responsabilità per insussistenza dell'illecito amministrativo contestatole;
quanto alla posizione dell'imputato Pt_9
la sua posizione veniva stralciata e peraltro lo stesso risulta deceduto il 28.09.2022.
[...]
Ditta BCL di . CP_2
Il CTU, rispondendo al quesito circa la causa del sinistro, chiarito che pacificamente fu il transito sulla superficie traslucida non pedonabile della copertura, con conseguente sua rottura e caduta al suolo, osservava che detta caduta fu conseguente alla completa inesperienza del NDOU che non risultava possedere nessun documento che ne attestasse la capacità ad operare nel campo edile. Giova ricordare che questi, in possesso di permesso di soggiorno per “Motivi di lavoro stagionale come addetto al settore agricolo”, era al primo giorno di lavoro con la ditta BCL senza neppure essere stato assunto, dunque in condizioni di lavoro irregolari ed in “nero”. Non si ha evidenza della erogazione di
Formazione così come previsto dall'Accordo Stato Regioni 21/12/2011 per classe di Rischio Alto così come definito in allegato 2 -” Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO
2002_2007”Nel caso specifico la tabella prevede per il settore “Costruzioni”, identificato come attività a Rischio Alto (lettera F), un periodo formativo minimo per la risorsa pari ad almeno 16 ore.
L'art. 107 del D.lgs. 81/2008 definisce, come lavoro in quota, una qualunque attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un'altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare correttamente opportuni DPI di III categoria.
I DPI di protezione contro le cadute dall'alto rientrano all'interno di quelli di terza categoria in quanto proteggono contro i rischi di morte o lesione grave. Per utilizzare i DPI anticaduta nel modo corretto è di fondamentale importanza che i lavoratori ricevano informazione, formazione nonché opportuno addestramento adeguati ai rischi specifici a cui sono esposti, ai sensi degli art. 36 e 37 del
D.lgs. 81/2008. L'Art. 37 del D.lgs. 81/2008, così recita: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a ...(omissis).. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Ne consegue che chi esegue lavori in quota con rischio di caduta dall'alto deve anche essere sempre formato e addestrato al corretto utilizzo dei DPI anticaduta, come previsto dall'art. 77, comma 4, lettera h) “Il datore di lavoro..(omissis)..assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI” ed il comma
5 precisa: “In ogni caso l'addestramento è indispensabile per ogni DPI che..(omissis).. appartenga alla terza categoria”.
pagina 10 di 19 Concludeva dunque il CTU che il non avrebbe dovuto trovarsi sul lastrico solare non Persona_6 solamente in quanto “abusivo” e non regolarmente inquadrato, senza che mai il nominativo fosse comunicato all'Ing. quale CSP e CSE, ma soprattutto in quanto totalmente Controparte_5 privo dei formali requisiti di esperienza, formazione e capacità ad operare nella specifica mansione.
In merito alle cause del sinistro è dunque evidente che l'inesperienza del nello specifico CP_24 delle attività lavorative edili, soprattutto se operate in quota, unitamente alla totale mancanza di formazione e di informazione così come previsto dalle citate vigenti normative inerenti la Sicurezza sul
Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.& i.), abbia fondamentalmente generato lo stato di rischio, ulteriormente aggravata dal non aver indossato i previsti Dispositivi di Protezione Individuali quali la imbragatura di sicurezza con l'opportuno retrattile di sicurezza e l'ancoraggio della stessa alla linea vita presente sul colmo.
L' nella sua duplice veste di “preposto” e di Responsabile del Servizio di Protezione e CP_3
Prevenzione (RSPP), non solo ha utilizzato personale avventizio e privo di qualsiasi esperienza provata per effettuare attività in quota aventi alto grado di rischio (il era in possesso Persona_6 di permesso di soggiorno per lavori stagionali come addetto del settore agricolo così come riportato sul verbale della “Squadra Volanti” intervenuta al momento del sinistro in data 19/06/2017 alle ore
07:25 circa), ma tale personale, peraltro non assunto e lavorante irregolarmente in “nero” risulta essere stato al suo primo giorno di lavoro senza aver nessuna abilitazione né nessun tipo di formazione generale né tanto meno dedicata all'utilizzo dei dispositivi “salva vita”. Era chiaramente compito del datore di lavoro diretto, nello specifico la BCL di , informare e formare il personale così CP_25 come previsto nei citati articoli del D.Lgs. 81/08 registrando l'avvenuta formazione erogata. Era ulteriormente compito del sia nella veste di preposto che maggiormente in quella di CP_3
RSPP, assicurarsi che il pur nella sua veste di collaboratore avventizio indossasse la Persona_6 prevista imbragatura di sicurezza e questa fosse opportunamente collegata, tramite il dissipatore, alla linea vita presente prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa.
Dunque, l'impresa BCL occupava in modo irregolare un lavoratore agricolo privo di alcuna esperienza di cantieri edili, tantomeno in quota, senza averlo né addestrato sui rischi generici e specifici, né sul corretto uso dei DPI anticaduta, senza avergli neppure dato le istruzioni minime relative al cantiere specifico, laddove peraltro era stata la stessa BCL a predisporre, nella settimana precedente al sinistro, i dispositivi di protezione collettivi (parapetti perimetrali e linee vita, passerella metallica fissata apposta per consentire lo scavalcamento degli elementi non pedonabili) e individuali (imbragatura anticaduta e dispositivo retrattile – arrotolatore) il cui uso avrebbe evitato il verificarsi del sinistro o il verificarsi di conseguenze lesive della salute del lavoratore.
A queste macroscopiche violazioni di specifiche disposizioni normative e delle più elementari regole di prudenza, si aggiunga la circostanza che la ditta BCL non solo non avrebbe dovuto essere presente in cantiere quella mattina all'alba, ma non era previsto che si occupasse della rimozione dell'amianto; dal
PSC (piano di sicurezza e coordinamento – allegato 8 alla annotazione) risulta che la BCL era impresa affidataria ed esecutrice per l'attività di smaltimento copertura in eternit in relazione alla quale subappaltatrice era la impresa IDEALTETTO BONIFICHE di mentre la Parte_10 [...]
era impresa affidataria e esecutrice dell'attività diversa e non interferente di posa in CP_6 opera della nuova copertura e manutenzione ordinaria facciate (vedi anche contratto di subappalto
10.05.2017 allegato 12 annotazione tra B.C.L. e IDEALTETTO BONIFICHE).
pagina 11 di 19 Pertanto, all'attività di rimozione il giorno 19.06.2017 in cantiere, sulla copertura, avrebbe dovuto esserci il sig. che invece di fatto non eseguì alcuna delle opere subappaltate, pur avendo CP_22 presentato all'ASL competente la comunicazione relativa ai lavori di smaltimento dell'eternit (allegato n. 3 all'annotazione).
Gli altri soggetti convenuti.
Sulla base di quanto sopra esposto e delle risultanze penali e documentali acquisite, si ritiene che gli altri convenuti vadano assolti da ogni domanda risarcitoria, non essendo loro attribuibile alcun profilo anche solo concorrente di responsabilità nell'accaduto.
Come anticipato, i profili di colpa attribuiti ai convenuti in questa sede si fondano sostanzialmente sulle contestazioni loro ascritte nel processo penale (vedi imputazione riportata nella sentenza n. 210/2022)
Ebbene, quale proprietario committente e l'ing. quale coordinatrice per la Controparte_4 CP_5 progettazione dell'opera e per l'esecuzione dei lavori sono stati ritenuti non responsabili delle violazioni contestate. Al primo era sostanzialmente ascritto di non aver apprestato le misure di protezione anticaduta collettive e individuali in considerazione dle pericolo di caduta dall'alto, nel non avere richiesto alla affidataria dei lavori l'indicazione dei nominativi degli CP_6 CP_6 addetti alla sicurezza, nel non avere verificato l'operato dell'ing. , alla quale era contestato di CP_5 avere redatto il piano di sicurezza in modo generico e lacunoso senza analisi dei rischi concreti e in particolare quello di caduta dall'alto, non avere verificato l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, non avere verificato l'idoneità del POS dell'impresa affidataria dei lavori , non avere segnalato la mancanza del POS al Controparte_6 committente.
Orbene, risulta pacifico che i DPI e i DPC erano regolarmente collocati sul cantiere (e tra l'altro ad opera proprio della BCL) ed erano anche idonei a prevenire sia la caduta verso l'esterno (parapetti), sia la caduta interna (linea vita e imbragatura anticaduta con dispositivo retrattile); era anche stata appositamente posizionata una passerella metallica specificamente fissata (in modo da non spostarsi) che permetteva proprio il passaggio in sicurezza degli elementi traslucidi non portanti (anch'essa collocata dalla BCL).
Peraltro, l'ing. aveva fin dal 24.02.2017 richiesto alla il suo POS CP_5 Controparte_6 che questa mai trasmise ma non per negligenza (non riscontrata dalla Coordinatrice), bensì perché essa non assunse di fatto mai il ruolo di impresa affidataria, atteso che il ruolo di impresa affidataria per lo smaltimento della copertura fu assunto dalla BCL e quella di impresa esecutrice di detti lavori dalla
IDEALTETTO BONIFICHE;
e infatti l'ing. acquisì i loro POS;
e quando il 14.06.2017 CP_5
(primo giorno di apertura del cantiere) si avvide che era presente la BCL intenta a montare i parapetti e la linea vita sul colmo, ordinò di portare e custodire in cantiere il suo POS. Per il 19.06.2017 era stato pianificato l'inizio dell'attività di smontaggio e smaltimento della copertura in eternit da parte del e nessun altro avrebbe dovuto essere sul cantiere, tanto meno con un lavoratore CP_22 CP_3 irregolare del tutto inesperto e tantomeno iniziando l'attività all'alba senza preavvertire nessuno, né il committente né il coordinatore.
Tra l'altro, l'accesso alla proprietà e al tetto era possibile soltanto tramite il cancello carraio chiuso e, con chiave dedicata, tramite la botola di accesso alla scala alla marinara che conduce al lastrico solare;
va poi escluso che assuma rilevanza quanto incidentalmente riferito dal CTU a pag. 2 della relazione in ordine alla circostanza che si fosse recato sul cantiere senza che di ciò fosse autorizzato CP_3
e/o informato il committente ed il CSE nel cantiere accedendo alla proprietà mediante opportune pagina 12 di 19 chiavi fornite precedentemente dalla proprietà stessa ( ) così come dichiarato al CTU Controparte_4 nel corso del sopralluogo svoltosi in data 28/01/2022 e ciò per più ragioni: -il verbale del sopralluogo non è stato allegato e quindi non sono in atti le dichiarazioni al CTU che non è neppure chiaro da parte di chi siano state fatte;
-la consegna delle chiavi dallo ad sarebbe anche in contrasto con CP_4 CP_2 quanto affermato, ossia che quest'ultimo non era autorizzato ad accedere né aveva informato nessuno del suo accesso (visto che le opere di smantellamento avrebbero dovuto essere svolte dal e non CP_22 dalla BCL); -la circostanza non risulta essere mai stata neppure allegata come profilo di responsabilità del committente;
-la disponibilità delle chiavi non equivale a autorizzazione ad accedervi in libertà, per svolgere attività non di competenza, accompagnato da personale dipendente irregolare e inesperto.
(e il suo legale rappresentante ) come risulta dallo stesso PSC nella Controparte_6 Parte_9 parte descrittiva dell'organizzazione del cantiere, risultava competente per il compito preliminare d provvedere alla fornitura e montaggio delle protezioni idonee a salvaguardare le operazioni di smontaggio e montaggio della copertura (operazioni che, come si è appena detto, di fatto furono compiute dalla BCL alla quale fu immediatamente chiesto il POS) mentre poi non era previsto che fosse impresa affidataria per la fase di rimozione e smaltimento dell'eternit; quindi alla stessa non possono attribuirsi corresponsabilità rispetto alla “subappaltatrice” BCL che tale non fu.
Ne consegue che la responsabilità del sinistro va integralmente attribuita ai convenuti e CP_2
CP_3
Quantificazione del danno.
1. Gli attori si qualificano madre, fratelli e nipoti del defunto e agiscono anche quali eredi di Per_1
(padre del defunto, deceduto il 20.10.2017, ossia pochi mesi dopo il figlio).
[...]
Dai certificati anagrafici prodotti (4 - 4quater) Certificati di stato di famiglia albanesi, con traduzione asseverata;
5) stato di famiglia 10) situazione di famiglia 11) situazione di Parte_4 Parte_1 famiglia ), emerge il legame famigliare allegato sinteticamente in atto di citazione: Per_1
- , padre, deceduto in Cuneo il 20.10.2017; Per_1
- madre;
Parte_1
- sorella;
e , nipoti ex sorore CP_1 Persona_3 CP_26 CP_1
- fratello;
, e , nipoti ex fratre Parte_4 Per_5 Parte_5 Parte_6 Pt_4
- sorella;
Parte_2
- , fratello;
nipote ex fratre;
Parte_3 Persona_2 Pt_3
2. Gli attori chiedono in primo luogo il danno non patrimoniale subito dal defunto, quali suoi eredi, quantificato in euro 20.000 di cui danno terminale: 1 giorno €. 10.000,00 - danno catastrofale: €.
10.000,00
La domanda va respinta, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (sez. 3 ordinanza n. 33009 del 17/12/2024; Sez. U, sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv.
635985 - 01; Sez. 3, sentenza n. 5684 del 23/03/2016, Rv. 639373 - 01); sempre la Cassazione pagina 13 di 19 definisce 'catastrofale' (o 'morale biologico' o danno 'da lucida agonia') il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine;
si tratta di un danno risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (cfr., ex plurimis, Sez.
3, sentenza n. 7923 del 23/03/2024, Rv. 670457 - 02); nel caso di specie non vi è alcuna allegazione né prova che il defunto, nelle 24 ore intercorse tra la caduta rovinosa e il suo decesso in ospedale abbia potuto distintamente rappresentarsi e percepire il senso di 'fine imminente' in sé considerata come fatto oggettivabile in termini coscienziali.
3. Chiedono poi il danno patrimoniale subito in proprio per il venir meno del sostegno economico, quantificato in euro 75.000,00: danni patrimoniali per aspettativa alla famiglia, anni 29, stipendio circa €. 1.500,00: 1/3 per i primi cinque anni €. 30.000,00 1/6 per i successivi quindici anni €.
45.000,00
Orbene, dagli atti risulta soltanto (perché allegato e non contestato) che la vittima vivesse in precedenza CP_1 di Grecia dove lavorava e che nel mese di maggio 2017 era venuta in per aiutare economicamente la famiglia vista la malattia del padre;
tuttavia, non è noto null'altro: né che lavoro svolgesse, né quale fosse il suo reddito, né se e in quale misura destinasse alla famiglia di origine il suo reddito.
4. Infine, gli attori chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano, nella seguente misura:
2 genitori conviventi (331.920,00x2) €. 663.840,00 2 fratelli conviventi (144.130,00x2) €. 288.260,00
2 fratelli non conviventi (100.000,00x2) €. 200.000,00
3 nipoti non conviventi (20.000,00x3) €. 60.000,00 3 nipoti conviventi (25.000,00x3) €. 75.000,00
Peraltro, il padre è a sua volta deceduto, sicché la madre e i fratelli e sorelle agiscono anche quali eredi del padre per detto danno non patrimoniale.
Tale domanda è fondata e va accolta nei limiti in cui può ritenersi sufficientemente provata, anche in via presuntiva, dalle allegazioni svolte dalla difesa attorea.
Infatti, il danno cd. da perdita del rapporto parentale si sostanzia nella massima forma di lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto, all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 19405/2013), consistendo nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (ex multis, Cass. civ. n. 23469/2018, Cass. civ., n. 8265/2023) e – pur non essendo configurabile in re ipsa – può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza ed al fatto notorio (Cass. civ, n. 25541/2022; Cass. civ., n. 9010/2022; Cass. civ., n. 11212/2019).
In particolare, laddove, come in specie, si tratti di congiunti appartenenti alla cosiddetta famiglia nucleare (coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle), la perdita dei rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo, nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce la regola nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria che deve essere fornita dal convenuto (Cass. civ n. 25774/2019 e Cass. civ. n. 3767/2018). In altri termini, la morte di un congiunto fa presumere da sé sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima (cfr., ex multis, Cass. civ. ord. n. 14422/2021). pagina 14 di 19 Alla quantificazione e liquidazione di tale voce di danno non può che procedersi su base equitativa (art. 1226 e 2056 c.c.), tenendo conto degli aspetti soggettivi (quali l'intensità del vincolo famigliare, il dispiacere, lo strazio e l'angoscia conseguenti al lutto) ed oggettivi (quali la situazione di convivenza, la consistenza più o meno ampia del nucleo famigliare, l'età della vittima e dei famigliari superstiti, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma) del pregiudizio subito (Cass. civ. n. 14931/2012) ed evitando, al contempo, di procedere a duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., n. 25351/2015).
Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, la giurisprudenza di legittimità richiede che liquidazione equitativa del danno parentale non patrimoniale avvenga seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. civ. n.10579/2021; Cass. civ. n. 10335/2023).
In applicazione di tali principi e considerato il carattere pacificamente colposo del fatto illecito contestato, si ritiene opportuno fare ricorso alle nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di Milano, edizione 2024, le quali, rispetto alle cd. tabelle romane, si basano su un ampio monitoraggio, su scala nazionale, delle sentenze in materia di liquidazione del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale.
In particolare, diversamente dalle precedenti che utilizzavano il criterio “a forbice”, le nuove tabelle milanesi fanno riferimento al “valore punto”, distribuendo un punteggio per ognuno dei seguenti cinque parametri: a) l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti (a tal riguardo, per quanto qui rileva, l'Osservatorio milanese ha specificato che “ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato…”); e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina, così, il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto”, pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio a sé stante, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr. Cass. civ. n. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi
“provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura
“soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. “interiori" di tale pregiudizio (sofferenza interiore) e necessita di specifica allegazione, potendo poi essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Tanto premesso sui criteri, va osservato che nel caso di specie le allegazioni svolte sul punto dalla difesa attorea sono assolutamente generiche (non ulteriormente specificate nella capitolazione pagina 15 di 19 istruttoria altrettanto generica) limitandosi all'esistenza del rapporto di parentela e alla produzione di CP_1 certificati anagrafici;
per altro verso, risulta che il defunto era arrivato in soltanto un mese prima del tragico incidente e che alcuni degli attori tuttora vivono in Albania o in Grecia;
nessuno di loro, quindi può qualificarsi come convivente;
addirittura un nipote risulta nato il [...] in [...], dubitandosi che il defunto abbia avuto anche solo modo di vederlo prima di trasferirsi in Italia.
Se si può presumere che il legame famigliare con i genitori e fratelli e sorelle fosse stretto anche se i congiunti non convivevano e neppure abitavano nel medesimo Paese, altrettanto non può presumersi quanto ai nipoti, non avendo neppure alcuna allegazione circa le relazioni affettive con lo zio, laddove per esempio la figlia di risulta residente in [...]mentre il papà (fratello del defunto) in Pt_3
Albania.
Pertanto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
- quanto a (padre) (anni 64), considerata l'età della vittima (33), l'assenza di Per_1 convivenza, la sopravvivenza di oltre tre familiari nel nucleo primario e considerato un valore medio per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto, si ritiene congruo ed equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale nella somma di euro 204.000.00;
- quanto a (madre) (anni 58), considerata l'età della vittima (33), l'assenza di Parte_1 convivenza, la sopravvivenza di oltre tre familiari nel nucleo primario e considerato un valore medio per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto, si ritiene congruo ed equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale nella somma di euro 210.000.00;
- quanto a (sorella) (anni 20), considerata l'età della vittima (33), l'assenza di Parte_2 convivenza, la sopravvivenza di oltre tre familiari nel nucleo primario e considerato un valore minimo per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto, si ritiene congruo ed equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale nella somma di euro 58.000.00;
- quanto a (fratello) (anni 24), e (sorella) (anni 28) considerata l'età Parte_3 Persona_9 della vittima (33), l'assenza di convivenza, la sopravvivenza di oltre tre familiari nel nucleo primario e considerato un valore minimo per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto, si ritiene congruo ed equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale nella somma di euro 53.000.00 ciascuno;
- quanto a (fratello) (anni 36), considerata l'età della vittima (33), l'assenza di Parte_11 convivenza, la sopravvivenza di oltre tre familiari nel nucleo primario e considerato un valore medio per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto, si ritiene congruo ed equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale nella somma di euro 75.000.00;
Trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito e, dunque, “di valore”, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario subito dai danneggiati per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equivalente pecuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
pagina 16 di 19 Ritenuto, in particolare, che tale danno da ritardo debba essere risarcito secondo la tecnica degli interessi e posto che la liquidazione è stata già effettuata all'attualità (e, quindi, tenendo già conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione), andranno ulteriormente corrisposti agli attori gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla
“devalutazione” al momento del sinistro (19.06.2017) della somma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. civ. Sez. Un. sent. n. 1712/1995), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Danno non patrimoniale quali eredi di Per_1 risulta deceduto a ottobre 2017, dopo la morte del figlio e prima della instaurazione del Per_1 presente giudizio, nel quale gli altri attori (moglie, figli e nipoti) hanno agito in proprio e quali eredi suoi, allegando peraltro soltanto il rapporto di parentela.
Va allora osservato che in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Cass. n.
10519/2024).
Ne consegue che l'importo del risarcimento del danno in favore del padre (euro 204.000) andrà riconosciuto per euro 68.000,00 alla moglie e per euro 34.000,00 ciascuno ai quattro figli Pt_1 superstiti.
Spese di lite
1. I convenuti soccombenti e sono condannati al rimborso delle spese CP_27 CP_28 processuali in favore degli attori;
tenuto conto del valore della controversia (euro 653.000,00), della natura della causa, dell'attività difensiva svolta, le spese di lite di parte attrice sono liquidate in euro
28.500,00 di cui euro 4000 per la fase di studio, euro 3000 per la fase introduttiva, euro 13.500 per la fase istruttoria ed euro 8000 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge;
competono inoltre euro 713,00 per esborsi esenti (CU, bollo).
2. Quanto agli altri convenuti, assolti dalla domanda attorea, va considerato che la stessa era stata congruamente proposta sulla base delle risultanze delle indagini preliminari penali svolte che avevano visto la richiesta di rinvio a giudizio degli attuali convenuti e che solo a seguito di complessa istruttoria
(sia in questa sede sia in sede penale) è risultata l'assenza di profili di responsabilità loro;
sicché quanto a , le spese di lite possono essere Controparte_4 Controparte_29 compensate per 2/3 e poste a carico degli attori per il residuo terzo che, per ciascuna parte, si liquida
(nella quota) in euro 9.500,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
pagina 17 di 19 2.1. Il medesimo criterio vale anche quanto ai terzi chiamati dai predetti convenuti tenuto conto che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass. n. 6144/2024; vedi anche n. 2520/2025:
Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa).
Va infatti osservato che l'ing. (che avrebbe avuto diritto di essere manlevata dai CP_5 Pt_8 di Londra con cui aveva stipulato, per il tramite del suo agente di zona, polizza per responsabilità civile
– doc. 2) conveniva la corrente in Milano, nella sua qualità Controparte_13 di underwriter e coverholder del certificato n. (cfr. covernote che si è prodotto come NumeroDi_1 doc. 2) ai sensi dell'art. 1903 comma 2 c.c. sicché la sua chiamata risulta corretta e non arbitraria.
Tenuto conto che le compagnie di assicurazione hanno aderito alle eccezioni e difese dei rispettivi assicurati, la quota di spese a carico degli attori è liquidata in euro 5.000,00 per ciascuna parte, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
2.2. Diverso discorso merita la posizione di che veniva convenuto in giudizio Parte_9 personalmente;
orbene, se in sede penale laddove la responsabilità è personale e quindi ogni responsabilità non può che essere ascritta alla persona fisica, in sede civile i profili di colpa attenevano e riguardavano la posizione di impresa affidataria della che, quale società di capitali, Controparte_6 risponde con il suo patrimonio;
a ciò va aggiunto che, deceduto , sono stati convenuti Parte_9 genericamente e impersonalmente i suoi eredi e si sono costituiti i figli, dando atto che la madre aveva rinunciato all'eredità e così avevano fatto essi stessi. Pertanto, le spese di lite di e, poi, di Parte_9
, e sono poste a carico degli attori e liquidate complessivamente in CP_7 CP_8 CP_9 euro 15.000,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
3. Quanto alle competenze della CTU, tenuto conto che è stata svolta nell'interesse di tutte le parti e che ha contribuito a illustrare i profili di responsabilità dei convenuti, le stesse sono definitivamente poste a carico degli attori per ½ e dei i convenuti soccombenti sig. -in solido tra loro- per la CP_2 residua quota di ½ fermo restando il vincolo esterno di solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda svolta dagli attori, dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, e , al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per CP_27 CP_28 effetto del decesso del loro congiunto che si liquidano in Persona_6
-euro 210.000,00 iure proprio e euro 68.000 quale erede di a favore di Per_1 Parte_1
-euro 58.000,00 iure proprio e euro 34.000 quale erede di a favore di Per_1 Parte_2
-euro 53.000,00 iure proprio e euro 34.000 quale erede di per ciascuno a favore di Per_1 [...]
e Pt_3 Persona_9
-euro 75.000,00 iure proprio e euro 34.000 quale erede di a favore di Per_1 Parte_11
pagina 18 di 19 oltre, per tutti, agli interessi legali sulla somma devalutata al 19.06.2017 e anno per anno rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento;
2. respinge per il resto la domanda;
3. condanna e in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in CP_27 CP_28 favore degli attori, che liquida in complessivi euro 28.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA di legge e oltre euro 713,00 per esborsi esenti;
4. pone definitivamente le competenze della CTU come già separatamente liquidate per metà a carico degli attori in solido tra loro e per l'altra metà a carico dei convenuti e CP_27 CP_28 in solido tra loro, ferma la solidarietà esterna;
[...]
5. dichiara compensate per 2/3 le spese di lite tra attori, convenuti , Controparte_4 Controparte_5
e e terzi chiamati ,
[...] Controparte_6 Controparte_10 CP_11 CP_30
6. condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso del residuo terzo che liquida:
-in euro 9.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta per ciascuno a favore di
, Controparte_4 Controparte_29
-in euro 5.000,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta per ciascuno a favore di
, Controparte_10 CP_11 CP_13
7. condanna gli attori al rimborso delle spese processuali in favore di , , Parte_9 CP_7
e , che liquida in complessivi euro 15.000,00 oltre spese generali al CP_8 CP_9
15%, CPA e IVA di legge.
Cuneo, 8 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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