TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 8377/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Chiappero Parte_1 C.F._1
29/B 10064 PINEROLO ITALIA presso lo studio dell'avv. BOLLEY PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO FRANCIA, 147 CP_1 C.F._2
10138 TORINO presso lo studio dell'avv. PANAGIN SABRINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, modificare le condizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio, riducendo l'assegno posto a carico del ricorrente per i figli minori sino alla somma di euro 400,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice ISTAT, oltre concorso alle spese straordinarie secondo il noto protocollo d'intesa tra il Tribunale ed il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati del marzo 2016. Con il favore delle spese.”
Per parte resistente
“INSTA affinché contrariis reiectis, respinto il ricorso del ricorrente, confermi le condizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio n. 2598/20, pubblicata il 20.07.20, Tribunale di
Torino, VII SEZIONE CIVILE, RG 9381/20. Con Vittoria di spese, IVA E CPA.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2598/2020 pubblicata il 20/7/2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 29/04/2024 ha domandato la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio relativamente al contributo al mantenimento dei figli minori, oggi pari ad euro
550,00 mensili, esponendo: che a seguito dell'aggiornamento Istat l'assegno ha raggiunto l'importo di euro 600,00; che la IG.ra , a distanza di tempo, non ha reperito una attività lavorativa CP_1
(condizione prevista in sede di divorzio che, qualora si fosse avverata, avrebbe ridotto il quantum sino a 400 euro) e, infine, la circostanza per cui la ex moglie ha contratto nuovo matrimonio.
Con comparsa depositata il 17/9/2024 si è costituita e ha domandato il rigetto della CP_1 domanda attorea eccependo, da un lato, l'impossibilità a svolgere attività lavorativa poiché invalida e, dall'altro lato, la circostanza per cui la nuova unione matrimoniale è in fase di separazione. All'udienza del 16/10/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori e all'esito dell'ascolto il giudice relatore fissava udienza di discussione. All'udienza del 5/3/2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il giudice si riservava di riferire al Collegio.
***
La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
L'art 473 bis 29 cpc stabilisce che la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possa avvenire esclusivamente qualora sopravvengano giustificati motivi connessi al sopravvenire di fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di divorzio che abbiano comportato un'alterazione dell'equilibrio complessivo valutato in quella sede.
Nel caso di specie, tralasciando l'adeguamento Istat in quanto previsto dalla legge, le nuove nozze della IG.ra (avvenute nel febbraio 2024) rappresenterebbero indubbiamente, sotto il profilo CP_1 meramente fattuale, un elemento “nuovo” potenzialmente idoneo alla modifica delle condizioni pattuite.
Nondimeno, premesso che l'istaurazione di un nuovo nucleo familiare da parte dell'avente diritto al contributo non fa venire meno l'obbligo di mantenimento dei figli da parte dell'altro genitore, non consta affatto che le nuove nozze della IG.ra abbiano in concreto inciso sulla sua complessiva CP_1 situazione economica/finanziare in misura tale da alterare il precedente contesto sulla base del quale venne concordato il contributo.
Tanto più che coniugi, dopo brevissimo tempo, hanno avviato una separazione senza previsione di oneri a carico del marito (doc. 4 convenuta) per altro ammesso al PSS.
Quanto alla contestata inerzia, è documentato che la , onerata dall'accudimento quotidiano della CP_1 prole (nel frattempo cresciuta), è invalida all'80% con IGnificativa riduzione della capacità lavorativa, circostanze che rendono assai problematico il reperimento di un'occupazione.
Tanto meno, infine, emerge un peggioramento della condizione del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio.
La domanda va dunque respinta.
Spese di lite In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante il rigetto delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte ricorrente.
Si ha riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Rigetta il ricorso poiché infondato.
CONDANNA il ricorrente al pagamento a favore della convenuta delle spese di lite che liquida in €
2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
04/04/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 8377/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Chiappero Parte_1 C.F._1
29/B 10064 PINEROLO ITALIA presso lo studio dell'avv. BOLLEY PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO FRANCIA, 147 CP_1 C.F._2
10138 TORINO presso lo studio dell'avv. PANAGIN SABRINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, modificare le condizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio, riducendo l'assegno posto a carico del ricorrente per i figli minori sino alla somma di euro 400,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice ISTAT, oltre concorso alle spese straordinarie secondo il noto protocollo d'intesa tra il Tribunale ed il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati del marzo 2016. Con il favore delle spese.”
Per parte resistente
“INSTA affinché contrariis reiectis, respinto il ricorso del ricorrente, confermi le condizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio n. 2598/20, pubblicata il 20.07.20, Tribunale di
Torino, VII SEZIONE CIVILE, RG 9381/20. Con Vittoria di spese, IVA E CPA.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2598/2020 pubblicata il 20/7/2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 29/04/2024 ha domandato la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio relativamente al contributo al mantenimento dei figli minori, oggi pari ad euro
550,00 mensili, esponendo: che a seguito dell'aggiornamento Istat l'assegno ha raggiunto l'importo di euro 600,00; che la IG.ra , a distanza di tempo, non ha reperito una attività lavorativa CP_1
(condizione prevista in sede di divorzio che, qualora si fosse avverata, avrebbe ridotto il quantum sino a 400 euro) e, infine, la circostanza per cui la ex moglie ha contratto nuovo matrimonio.
Con comparsa depositata il 17/9/2024 si è costituita e ha domandato il rigetto della CP_1 domanda attorea eccependo, da un lato, l'impossibilità a svolgere attività lavorativa poiché invalida e, dall'altro lato, la circostanza per cui la nuova unione matrimoniale è in fase di separazione. All'udienza del 16/10/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori e all'esito dell'ascolto il giudice relatore fissava udienza di discussione. All'udienza del 5/3/2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il giudice si riservava di riferire al Collegio.
***
La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
L'art 473 bis 29 cpc stabilisce che la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possa avvenire esclusivamente qualora sopravvengano giustificati motivi connessi al sopravvenire di fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di divorzio che abbiano comportato un'alterazione dell'equilibrio complessivo valutato in quella sede.
Nel caso di specie, tralasciando l'adeguamento Istat in quanto previsto dalla legge, le nuove nozze della IG.ra (avvenute nel febbraio 2024) rappresenterebbero indubbiamente, sotto il profilo CP_1 meramente fattuale, un elemento “nuovo” potenzialmente idoneo alla modifica delle condizioni pattuite.
Nondimeno, premesso che l'istaurazione di un nuovo nucleo familiare da parte dell'avente diritto al contributo non fa venire meno l'obbligo di mantenimento dei figli da parte dell'altro genitore, non consta affatto che le nuove nozze della IG.ra abbiano in concreto inciso sulla sua complessiva CP_1 situazione economica/finanziare in misura tale da alterare il precedente contesto sulla base del quale venne concordato il contributo.
Tanto più che coniugi, dopo brevissimo tempo, hanno avviato una separazione senza previsione di oneri a carico del marito (doc. 4 convenuta) per altro ammesso al PSS.
Quanto alla contestata inerzia, è documentato che la , onerata dall'accudimento quotidiano della CP_1 prole (nel frattempo cresciuta), è invalida all'80% con IGnificativa riduzione della capacità lavorativa, circostanze che rendono assai problematico il reperimento di un'occupazione.
Tanto meno, infine, emerge un peggioramento della condizione del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio.
La domanda va dunque respinta.
Spese di lite In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante il rigetto delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte ricorrente.
Si ha riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Rigetta il ricorso poiché infondato.
CONDANNA il ricorrente al pagamento a favore della convenuta delle spese di lite che liquida in €
2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
04/04/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento