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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 109/2024
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Viviana Cusolito
consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 109/2024 R.G.A.C. promosso da
(c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Minì (c.f.
), elettivamente domiciliata in Polistena (RC) alla via C.F._2
Piromalli, 9 (parte ammessa, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 15.3.2024 del C.O.A. di Reggio Calabria)
attrice nei confronti di
(c.f. ), nato l'8.1975 a Taurianova (RC) CP_1 C.F._3
convenuto contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da atti e scritti difensivi.
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Oggetto della domanda
1. Con atto di citazione notificato il 28.2.2024, espone di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario nel Comune di Marina di Gioiosa CA il
10.9.2016 con , che il 30.11.2021 il Tribunale Ecclesiastico CP_1
Interdiocesano Calabro di Reggio Calabria ha pronunciato sentenza di nullità del predetto matrimonio e che, il 28.2.2022, il medesimo Tribunale ha emesso il decreto di esecutività della sentenza di nullità matrimoniale.
I motivi per i quali è stata dichiarata la nullità del matrimonio consistono nella esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, convenuto, e nel grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice.
Pertanto, l'attrice chiede che sia dichiarata l'efficacia civile della definitiva sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Calabro di Reggio Calabria e che venga ordinato al competente Ufficiale di
Stato Civile di effettuare l'annotazione nel registro dei matrimoni.
Con delibera del 15.3.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio
Calabria, in accoglimento dell'istanza n. 340 del 26.2.2024, la è stata Pt_1 ammessa, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.
2. , ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Il 30.4.2024, il Sostituto Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
1.- Requisiti procedurali
1. Risulta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8, comma 2, del ratificato Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per
2 Corte d'Appello
far luogo alla declaratoria di efficacia della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio in questione.
La dichiarazione di nullità riguarda un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario, per cui il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa.
2. Emerge che nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
È stata prodotta copia:
a) della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro del
30.11.2021, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti;
b) del decreto del 28.2.2022 con cui il Tribunale Ecclesiastico ha sancito l'esecutività di detta sentenza, comprovandone il passaggio in giudicato;
c) del decreto dell'8.4.2025, con cui il Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica ha sancito l'esecutività della sentenza canonica (documentazione allegata alle note di trattazione del 6.5.2025 dell'attrice).
Il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica costituisce condizione dell'azione esercitata, che deve sussistere al momento della conclusione del giudizio di delibazione (Cass. 15 gennaio 2009, n. 814).
3. Dalla lettura della sentenza del Tribunale Ecclesiastico emerge che la nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un'ampia istruttoria, utilizzando strumenti probatori corrispondenti a quelli previsti nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti, esame dei testimoni, perizia officiosa)
e giungendo ad una decisione motivata sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.
La correttezza nel merito del giudizio del Tribunale Ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, non è sindacabile in sede di delibazione.
4. Non risulta, inoltre, l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale giudice di altro procedimento, con il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'esecutività della decisione ecclesiastica.
3 Corte d'Appello
Dall'istruttoria è emersa la preesistenza tra le parti dei procedimenti di separazione personale - definito con sentenza n. 1176/2018 del Tribunale di
Palmi - e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dichiarata dal Tribunale con sentenza n. 239/2020.
La preventiva instaurazione di detti giudizi - stante la diversità di petitum, causa petendi e conseguenze giuridiche - non preclude il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico (Cass. n. 3378/2012; Cass. n. 3339/2003).
2.- Riserva sulla indissolubilità del vincolo
1. Il contenuto della sentenza canonica non è contrario all'ordine pubblico;
condizione, questa, necessaria per la delibazione, secondo quanto statuito dalla sentenza n. 18/1992 della Corte Costituzionale e previsto nell'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, comma 2, lett. c).
Giova ricordare che, per le sentenze ecclesiastiche, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il
Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 - modificativo del Concordato - la delibazione è possibile anche in caso di incompatibilità (non assoluta ma) relativa;
incompatibilità relativa ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa essere superata sulla base di una valutazione di circostanze o fatti
(anche irrilevanti per il diritto canonico),
individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. S.U.
18 luglio 2008, n. 19809).
Nel caso in esame, la nullità è stata dichiarata dal giudice ecclesiastico per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, convenuto e per grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice.
2. L'indissolubilità del vincolo costituisce elemento essenziale del matrimonio cristiano, la cui esclusione ne determina l'invalidità (art. 1056 e art. 1101, comma 2, Codice del Diritto Canonico).
4 Corte d'Appello
L'esclusione si concretizza in un atto positivo di volontà - esplicito o implicito
- con cui la parte si riserva di liberarsi dal vincolo matrimoniale al verificarsi o al non più persistere di determinate condizioni o eventi.
Secondo la giurisprudenza, «La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", postula che la divergenza unilaterale tra volontà
e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria;
inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico
e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge» (Cass. n. 17036/2019; Cass. n. 3378/2012).
Dalla delibanda sentenza emerge che il già prima delle nozze, ha CP_1 manifestato all'attrice riserve sull'indissolubilità del vincolo matrimoniale.
Il convenuto ha denunciato, durante il fidanzamento, una divergenza tra stili di vita ed incompatibilità caratteriali con la compagna;
circostanze che lo hanno portato a porsi seri dubbi sulla riuscita della futura vita coniugale e, in particolare, sulla durata del rapporto (pag. 10 della sentenza).
Il ha manifestato alla compagna i propri dubbi sull'indissolubilità del CP_1 vincolo matrimoniale: «io le dicevo che non avevo intenzione di vivere una vita in quelle condizioni» (S.I. di cui a pag. 10 sentenza).
5 Corte d'Appello
Diverse sono state le cause che hanno fatto sorgere in capo al convenuto le predette riserve.
Una prima causa è consistita nell'atteggiamento della suocera, con l'adesione della , atteggiamento irrispettoso e, in un secondo momento, oppositivo
Pt_1 nei confronti del «da parte della madre di vi era un atteggiamento che CP_1 Pt_1 faceva intendere una certa superiorità della loro famiglia rispetto alla mia (…); anche
Pt_1 era su questa linea (…); successivamente, dopo un fatto in cui io sono stato fermato in stato di ebbrezza, la madre di cominciò una ferma opposizione nei miei confronti dicendo
Pt_1 alla figlia che non doveva più frequentarmi (…); Le domeniche e la festività loro due venivano a pranzo a casa mia sorgevano discussioni tra me e in quanto loro non
Pt_1 rispettavano mai gli orari (…); quando ne parlavo con lei si irritava ma poi riusciva
Pt_1
a capire».
Un'altra causa è rinvenibile nel disinteresse della verso la situazione Pt_1 familiare del Significativo è stato il disinteresse dell'attrice verso il CP_1
marito in occasione della grave malattia e del conseguente decesso dello zio del al quale lo stesso era molto legato (sommarie informazioni del CP_1
convenuto riportate a pag. 10 della sentenza).
La riserva del sulla perpetuità del vincolo si evince anche dalla CP_1 seguente dichiarazione: «dopo la morte di mio zio, essendoci un progetto matrimoniale,
e confidando nel suo essere cristiana così come diceva di essere, ci avviammo al matrimonio e scegliemmo la data del 10 settembre;
io pensavo anche che si comportava in quella Pt_1 maniera a motivo del legame con la madre, ma una volta sganciata da lei e venendo a stare con me le cose sarebbero cambiate in meglio» (pag. 11 della sentenza).
Da questa dichiarazione si desume che il non era soddisfatto del CP_1
rappresenta con la e sperava in un miglioramento dopo il matrimonio. Pt_1
Dunque non aveva la certezza sul buon esito del rapporto matrimoniale, maturando piuttosto un'aspettativa su una felice evoluzione.
La riserva mentale del sull'indissolubilità del vincolo, maturata ante CP_1
nuptias e portata a conoscenza alla compagna, risulta avvalorata dalla brevità della convivenza coniugale (tre mesi) che ha portato il marito a chiedere, già nel 2017 (dopo pochi mesi dalle nozze), la separazione personale (dichiarata dal Tribunale di Palmi con sentenza n. 1176/2018) e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarata con sentenza n.
6 Corte d'Appello
239/2020 del Tribunale di Palmi (doc. allegata alle note di trattazione del
24.2.2025).
3.- Sul grave difetto di discrezione di giudizio
1. Ai sensi del canone 1095, n. 2, «sono incapaci a contrarre matrimonio coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente».
Il grave difetto di discrezione, ai fini della delibazione della sentenza di nullità del matrimonio canonico, presuppone la condizione, sussistente al momento del matrimonio, di grave immaturità o incapacità della parte di comprendere e assumere le responsabilità e i doveri coniugali, a causa di motivi di natura psichica.
Secondo condivisibile principio, «in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio, non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
in particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona e mala fede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa di invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico» (Cass. n. 13883/2015).
2. La sentenza ecclesiastica in questione ha accertato, con riguardo alla
, una personalità segnata da «tratti profondi di ingenuità, di insicurezza, di Pt_1 poca fiducia nella propria autonomia decisionale e relazionale, di poca autostima e di un'accentuata visione miracolistica della vita» (pag. 13 della sentenza).
La perizia officiosa espletata in giudizio ha accertato l'incapacità dell'attrice di ben comprendere gli effetti e, in particolare, i doveri reciproci nascenti dal matrimonio: «Il fidanzamento con il signor non è stato vissuto realmente nella CP_1 serenità, dando possibilità di confronto all'interno della coppia, e ancor di più ipotizzando che un fidanzamento possa anche non giungere a nozze ma (semplicemente) alla
7 Corte d'Appello
rottura/conclusione dello stesso. Le capacità critiche e di giudizio, così come la struttura della personalità della periziata, non erano totalmente evolute: in virtù della totale mancanza di altre esperienze relazionali/sentimentali (che avrebbero potuto rappresentare strumento di paragone e/o di “misura”), la signora aveva idealizzato - nel suo fidanzamento con Pt_1 il signor - gli “indottrinamenti” familiari recepiti sin dalla giovane età» (pag. 16 CP_1
sentenza canonica).
La scelta dell'attrice di contrarre matrimonio è stata dettata, più che da un genuino legame affettivo e sentimentale con il da una visione CP_1
fatalista e miracolistica della vita (frutto degli indottrinamenti familiari e della rigida educazione religiosa ricevuta).
Sintomatica a tal riguardo la reazione dell'attrice alla notizia dei problemi con l'alcol del compagno: «Saputa tale cosa mia madre, che all'epoca lavorava nei servizi sociali, mi diceva di lasciarlo (…); io però vedevo lui molto affettuoso e non me la sentivo di troncare il rapporto: ho voluto dare una ulteriore possibilità. Ero convinta che il Signore me lo aveva mandato (…)». Ed ancora: «io ero convinta che era una persona buona CP_1
anche perché lui partecipava alla messa (…)» (pag. 13-14 della sentenza).
L'immaturità dell'attrice ha trovato conferma nella reazione della alla Pt_1
richiesta del (il quale da poco aveva perso il padre) di rinviare le CP_1
nozze a causa della grave malattia dello zio.
Questa la dichiarazione della a tal proposito rilevante: «Un altro episodio Pt_1 che creò tra di noi una crisi fu quando io avevo voluto fissare la data del matrimonio per il Per giorno 23 settembre 2015, festa di Padre e sabato, ma dovemmo rimandare in quanto un suo zio stava male. Io mi ero molto irretita di questo fatto e gli avevo detto che volevo lasciare tutto e mandare tutto all'aria».
La scelta della di unirsi in matrimonio non può, dunque, definirsi Pt_1
consapevole e responsabile.
Il giudice ecclesiastico ha correttamente concluso che «non si è instaurata tra le parti una relazione autenticamente sponsale, improntata alla comunione per tutta la vita».
Non è, quindi, ravvisabile la contrarietà della sentenza all'ordine pubblico per ragioni inerenti alla tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
3. Per queste ragioni, la domanda dell'attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'efficacia della sentenza ecclesiastica nello Stato italiano, con cui
è stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato tra le parti.
8 Corte d'Appello
L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge.
4.- Spese processuali
In ragione della natura e peculiarità della controversia, si reputa equo compensare interamente le spese processuali, anche in considerazione della contumacia del convenuto.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
- dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro di Reggio Calabria il 30.11.2021, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, celebrato in Marina di Gioiosa CA (RC) il 10.9.2016;
[...]
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Marina di Gioiosa CA di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune ed a margine degli atti di nascita delle parti;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Reggio Calabria, 30.9.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
9
n. 109/2024
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Viviana Cusolito
consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 109/2024 R.G.A.C. promosso da
(c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Minì (c.f.
), elettivamente domiciliata in Polistena (RC) alla via C.F._2
Piromalli, 9 (parte ammessa, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 15.3.2024 del C.O.A. di Reggio Calabria)
attrice nei confronti di
(c.f. ), nato l'8.1975 a Taurianova (RC) CP_1 C.F._3
convenuto contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da atti e scritti difensivi.
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1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Oggetto della domanda
1. Con atto di citazione notificato il 28.2.2024, espone di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario nel Comune di Marina di Gioiosa CA il
10.9.2016 con , che il 30.11.2021 il Tribunale Ecclesiastico CP_1
Interdiocesano Calabro di Reggio Calabria ha pronunciato sentenza di nullità del predetto matrimonio e che, il 28.2.2022, il medesimo Tribunale ha emesso il decreto di esecutività della sentenza di nullità matrimoniale.
I motivi per i quali è stata dichiarata la nullità del matrimonio consistono nella esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, convenuto, e nel grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice.
Pertanto, l'attrice chiede che sia dichiarata l'efficacia civile della definitiva sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Calabro di Reggio Calabria e che venga ordinato al competente Ufficiale di
Stato Civile di effettuare l'annotazione nel registro dei matrimoni.
Con delibera del 15.3.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio
Calabria, in accoglimento dell'istanza n. 340 del 26.2.2024, la è stata Pt_1 ammessa, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.
2. , ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Il 30.4.2024, il Sostituto Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
1.- Requisiti procedurali
1. Risulta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8, comma 2, del ratificato Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per
2 Corte d'Appello
far luogo alla declaratoria di efficacia della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio in questione.
La dichiarazione di nullità riguarda un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario, per cui il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa.
2. Emerge che nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
È stata prodotta copia:
a) della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro del
30.11.2021, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti;
b) del decreto del 28.2.2022 con cui il Tribunale Ecclesiastico ha sancito l'esecutività di detta sentenza, comprovandone il passaggio in giudicato;
c) del decreto dell'8.4.2025, con cui il Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica ha sancito l'esecutività della sentenza canonica (documentazione allegata alle note di trattazione del 6.5.2025 dell'attrice).
Il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica costituisce condizione dell'azione esercitata, che deve sussistere al momento della conclusione del giudizio di delibazione (Cass. 15 gennaio 2009, n. 814).
3. Dalla lettura della sentenza del Tribunale Ecclesiastico emerge che la nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un'ampia istruttoria, utilizzando strumenti probatori corrispondenti a quelli previsti nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti, esame dei testimoni, perizia officiosa)
e giungendo ad una decisione motivata sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.
La correttezza nel merito del giudizio del Tribunale Ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, non è sindacabile in sede di delibazione.
4. Non risulta, inoltre, l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale giudice di altro procedimento, con il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'esecutività della decisione ecclesiastica.
3 Corte d'Appello
Dall'istruttoria è emersa la preesistenza tra le parti dei procedimenti di separazione personale - definito con sentenza n. 1176/2018 del Tribunale di
Palmi - e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dichiarata dal Tribunale con sentenza n. 239/2020.
La preventiva instaurazione di detti giudizi - stante la diversità di petitum, causa petendi e conseguenze giuridiche - non preclude il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico (Cass. n. 3378/2012; Cass. n. 3339/2003).
2.- Riserva sulla indissolubilità del vincolo
1. Il contenuto della sentenza canonica non è contrario all'ordine pubblico;
condizione, questa, necessaria per la delibazione, secondo quanto statuito dalla sentenza n. 18/1992 della Corte Costituzionale e previsto nell'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, comma 2, lett. c).
Giova ricordare che, per le sentenze ecclesiastiche, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il
Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 - modificativo del Concordato - la delibazione è possibile anche in caso di incompatibilità (non assoluta ma) relativa;
incompatibilità relativa ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa essere superata sulla base di una valutazione di circostanze o fatti
(anche irrilevanti per il diritto canonico),
individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. S.U.
18 luglio 2008, n. 19809).
Nel caso in esame, la nullità è stata dichiarata dal giudice ecclesiastico per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, convenuto e per grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice.
2. L'indissolubilità del vincolo costituisce elemento essenziale del matrimonio cristiano, la cui esclusione ne determina l'invalidità (art. 1056 e art. 1101, comma 2, Codice del Diritto Canonico).
4 Corte d'Appello
L'esclusione si concretizza in un atto positivo di volontà - esplicito o implicito
- con cui la parte si riserva di liberarsi dal vincolo matrimoniale al verificarsi o al non più persistere di determinate condizioni o eventi.
Secondo la giurisprudenza, «La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", postula che la divergenza unilaterale tra volontà
e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria;
inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico
e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge» (Cass. n. 17036/2019; Cass. n. 3378/2012).
Dalla delibanda sentenza emerge che il già prima delle nozze, ha CP_1 manifestato all'attrice riserve sull'indissolubilità del vincolo matrimoniale.
Il convenuto ha denunciato, durante il fidanzamento, una divergenza tra stili di vita ed incompatibilità caratteriali con la compagna;
circostanze che lo hanno portato a porsi seri dubbi sulla riuscita della futura vita coniugale e, in particolare, sulla durata del rapporto (pag. 10 della sentenza).
Il ha manifestato alla compagna i propri dubbi sull'indissolubilità del CP_1 vincolo matrimoniale: «io le dicevo che non avevo intenzione di vivere una vita in quelle condizioni» (S.I. di cui a pag. 10 sentenza).
5 Corte d'Appello
Diverse sono state le cause che hanno fatto sorgere in capo al convenuto le predette riserve.
Una prima causa è consistita nell'atteggiamento della suocera, con l'adesione della , atteggiamento irrispettoso e, in un secondo momento, oppositivo
Pt_1 nei confronti del «da parte della madre di vi era un atteggiamento che CP_1 Pt_1 faceva intendere una certa superiorità della loro famiglia rispetto alla mia (…); anche
Pt_1 era su questa linea (…); successivamente, dopo un fatto in cui io sono stato fermato in stato di ebbrezza, la madre di cominciò una ferma opposizione nei miei confronti dicendo
Pt_1 alla figlia che non doveva più frequentarmi (…); Le domeniche e la festività loro due venivano a pranzo a casa mia sorgevano discussioni tra me e in quanto loro non
Pt_1 rispettavano mai gli orari (…); quando ne parlavo con lei si irritava ma poi riusciva
Pt_1
a capire».
Un'altra causa è rinvenibile nel disinteresse della verso la situazione Pt_1 familiare del Significativo è stato il disinteresse dell'attrice verso il CP_1
marito in occasione della grave malattia e del conseguente decesso dello zio del al quale lo stesso era molto legato (sommarie informazioni del CP_1
convenuto riportate a pag. 10 della sentenza).
La riserva del sulla perpetuità del vincolo si evince anche dalla CP_1 seguente dichiarazione: «dopo la morte di mio zio, essendoci un progetto matrimoniale,
e confidando nel suo essere cristiana così come diceva di essere, ci avviammo al matrimonio e scegliemmo la data del 10 settembre;
io pensavo anche che si comportava in quella Pt_1 maniera a motivo del legame con la madre, ma una volta sganciata da lei e venendo a stare con me le cose sarebbero cambiate in meglio» (pag. 11 della sentenza).
Da questa dichiarazione si desume che il non era soddisfatto del CP_1
rappresenta con la e sperava in un miglioramento dopo il matrimonio. Pt_1
Dunque non aveva la certezza sul buon esito del rapporto matrimoniale, maturando piuttosto un'aspettativa su una felice evoluzione.
La riserva mentale del sull'indissolubilità del vincolo, maturata ante CP_1
nuptias e portata a conoscenza alla compagna, risulta avvalorata dalla brevità della convivenza coniugale (tre mesi) che ha portato il marito a chiedere, già nel 2017 (dopo pochi mesi dalle nozze), la separazione personale (dichiarata dal Tribunale di Palmi con sentenza n. 1176/2018) e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarata con sentenza n.
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239/2020 del Tribunale di Palmi (doc. allegata alle note di trattazione del
24.2.2025).
3.- Sul grave difetto di discrezione di giudizio
1. Ai sensi del canone 1095, n. 2, «sono incapaci a contrarre matrimonio coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente».
Il grave difetto di discrezione, ai fini della delibazione della sentenza di nullità del matrimonio canonico, presuppone la condizione, sussistente al momento del matrimonio, di grave immaturità o incapacità della parte di comprendere e assumere le responsabilità e i doveri coniugali, a causa di motivi di natura psichica.
Secondo condivisibile principio, «in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio, non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
in particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona e mala fede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa di invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico» (Cass. n. 13883/2015).
2. La sentenza ecclesiastica in questione ha accertato, con riguardo alla
, una personalità segnata da «tratti profondi di ingenuità, di insicurezza, di Pt_1 poca fiducia nella propria autonomia decisionale e relazionale, di poca autostima e di un'accentuata visione miracolistica della vita» (pag. 13 della sentenza).
La perizia officiosa espletata in giudizio ha accertato l'incapacità dell'attrice di ben comprendere gli effetti e, in particolare, i doveri reciproci nascenti dal matrimonio: «Il fidanzamento con il signor non è stato vissuto realmente nella CP_1 serenità, dando possibilità di confronto all'interno della coppia, e ancor di più ipotizzando che un fidanzamento possa anche non giungere a nozze ma (semplicemente) alla
7 Corte d'Appello
rottura/conclusione dello stesso. Le capacità critiche e di giudizio, così come la struttura della personalità della periziata, non erano totalmente evolute: in virtù della totale mancanza di altre esperienze relazionali/sentimentali (che avrebbero potuto rappresentare strumento di paragone e/o di “misura”), la signora aveva idealizzato - nel suo fidanzamento con Pt_1 il signor - gli “indottrinamenti” familiari recepiti sin dalla giovane età» (pag. 16 CP_1
sentenza canonica).
La scelta dell'attrice di contrarre matrimonio è stata dettata, più che da un genuino legame affettivo e sentimentale con il da una visione CP_1
fatalista e miracolistica della vita (frutto degli indottrinamenti familiari e della rigida educazione religiosa ricevuta).
Sintomatica a tal riguardo la reazione dell'attrice alla notizia dei problemi con l'alcol del compagno: «Saputa tale cosa mia madre, che all'epoca lavorava nei servizi sociali, mi diceva di lasciarlo (…); io però vedevo lui molto affettuoso e non me la sentivo di troncare il rapporto: ho voluto dare una ulteriore possibilità. Ero convinta che il Signore me lo aveva mandato (…)». Ed ancora: «io ero convinta che era una persona buona CP_1
anche perché lui partecipava alla messa (…)» (pag. 13-14 della sentenza).
L'immaturità dell'attrice ha trovato conferma nella reazione della alla Pt_1
richiesta del (il quale da poco aveva perso il padre) di rinviare le CP_1
nozze a causa della grave malattia dello zio.
Questa la dichiarazione della a tal proposito rilevante: «Un altro episodio Pt_1 che creò tra di noi una crisi fu quando io avevo voluto fissare la data del matrimonio per il Per giorno 23 settembre 2015, festa di Padre e sabato, ma dovemmo rimandare in quanto un suo zio stava male. Io mi ero molto irretita di questo fatto e gli avevo detto che volevo lasciare tutto e mandare tutto all'aria».
La scelta della di unirsi in matrimonio non può, dunque, definirsi Pt_1
consapevole e responsabile.
Il giudice ecclesiastico ha correttamente concluso che «non si è instaurata tra le parti una relazione autenticamente sponsale, improntata alla comunione per tutta la vita».
Non è, quindi, ravvisabile la contrarietà della sentenza all'ordine pubblico per ragioni inerenti alla tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
3. Per queste ragioni, la domanda dell'attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'efficacia della sentenza ecclesiastica nello Stato italiano, con cui
è stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato tra le parti.
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L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge.
4.- Spese processuali
In ragione della natura e peculiarità della controversia, si reputa equo compensare interamente le spese processuali, anche in considerazione della contumacia del convenuto.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
- dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro di Reggio Calabria il 30.11.2021, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, celebrato in Marina di Gioiosa CA (RC) il 10.9.2016;
[...]
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Marina di Gioiosa CA di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune ed a margine degli atti di nascita delle parti;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Reggio Calabria, 30.9.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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