Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2024, proposto da
NN ON, NG FO e PA RO, rappresentati e difesi dall'avvocato Bernardo Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto della Corte di Appello di Catanzaro cron. n. 2540/2022, pubblicato in
data 11.10.2022, notificato in data 12.10.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con memoria depositata il 20 gennaio 2025, i ricorrenti hanno riferito che, nelle more del presente giudizio, l’amministrazione intimata ha provveduto alla ottemperanza del menzionato titolo;
Ritenuto che il pagamento operato dalla amministrazione intimata, come dedotto nella citata memoria, sia pienamente satisfattivo e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che debba disporsi la condanna alle spese di lite a carico della intimata amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo, in considerazione della condotta della medesima, che ha ottemperato alla sentenza in epigrafe solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale, configurandosi, pertanto, l’ipotesi di soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5083 secondo cui “la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale”);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima) dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore dei ricorrenti, in solido, delle spese di lite, che liquida in complessivi €552,00, per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO