Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2025, proposto da AV NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Rosalia Marchica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 656/2023 che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditare in favore della parte ricorrente il bonus “carta docente” per gli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per totali euro 1.500;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. SC RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., notificato e depositato in data 11.07.2025, la ricorrente IA NA ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza n. 656/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento, con la quale è stata disposta condanna all’accredito in suo favore del bonus per la cd. “carta del docente”, nella misura di euro 1.500,00.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituitosi in giudizio con atto di mera forma.
All’udienza camerale del 4 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
Nel caso di specie, la pretesa fatta valere si fonda su sentenza del Tribunale di Agrigento n. 656/2023 il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 10.02.2025.
Risultano, inoltre, rispettati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Più in dettaglio:
- è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, dato che la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione in data 11.09.2024;
- il ricorso è stato notificato e depositato in data 11 luglio 2025.
Stante l’inadempimento del Ministero il ricorso è fondato nel merito e va dunque accolto con conseguente ordine rivolto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il riconoscimento della carta del docente spettante al ricorrente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura dell’interessato, se anteriore, della presente sentenza;
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e tempi indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC RU, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
AN NE, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC RU |
IL SEGRETARIO