Art. 1.
I professori titolari dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti che, per trovarsi nelle condizioni previste dall' art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 , ratificato, con legge 19 maggio 1950, n. 323 , non poterono prendere parte ai concorsi ordinari ed ebbero quindi ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento, sono collocati in pensione al 75° anno di eta'.
I professori titolari dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti che, per trovarsi nelle condizioni previste dall' art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 , ratificato, con legge 19 maggio 1950, n. 323 , non poterono prendere parte ai concorsi ordinari ed ebbero quindi ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento, sono collocati in pensione al 75° anno di eta'.