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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/11/2024, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2060/2024 promosso da:
- con C.F.: -, nata l'[...] a [...] C.F._1
TT (AN);
e
– con C.F.: -, nato il [...] a [...] C.F._2
TT (AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati (anche telematicamente) da/presso avv. MAILA MATTIOLI;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, così come per il rilascio delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio.
2) La casa coniugale sita in RO (An), Via Berlinguer, n. 22, è lasciata in godimento alla IG.ra con quanto in essa contenuto ed il IG. se ne Parte_1 Parte_2
- 1 - allontanerà, asportando i propri effetti personali, non appena avrà trovato un'altra sistemazione e comunque al massimo entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso;
3) Nel periodo in cui il IG. permarrà presso l'immobile finora adibito a residenza Parte_2 della famiglia, abiterà i loc imo piano dell'immobile, separati e distinti da quelli dove abiterà la IG.ra posti su un altro piano, e corrisponderà alla IG.ra Pt_1 [...] un contribu e per l'occupazione pari ad Euro 200,00, oltre a farsi c Parte_1 costi relativi alle utenze in base ai propri consumi;
4) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, ivi compresi quelli inerenti gli utili ed i proventi derivanti dalla ditta individuale L'Oasi dell'Auto di OR LO e l'attività come “Coaudiuvante” in essa prestata dalla IG.ra i coniugi Pt_1 convengono che:
a) il IG. si obbliga a cedere alla IG.ra che accetta, la propria Parte_2 Parte_1 quota indivisa di metà (1/2) dell'immobile sito in Comune di RO (An), Via Berlinguer, n. 22, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 20, part. 1053, subb. 3 e 7, Cat. A/2, piano T/1-2-3 (appartamento, corte e cantina), Classe 2, vani 7, rendita catastale Euro 488,05, e subb. 1, e 5 (corte e garage), Cat. C/6, piano T, Classe 3, 25 mq, rendita catastale Euro 52,94 (acquistato dai IGg.ri e in regime di comunione Parte_1 Parte_2 legale dei beni con atto di assegnazi t in data 25 Persona_1 luglio 1991, R.P. 9376 – R.G. 13266 – doc. 20), così composto:
- porzione di fabbricato ad uso di civile abitazione, Via Berliguer n. 22, costituita da un appartamento disposto sui piani terreno, primo e secondo, con ingresso a destra per chi giunge sul pianerottolo, salite le scale esterne, composto di soggiorno, cucina, bagno al piano primo, tre camere e bagno piano terra, con annesso garage e altra corte sempre al piano terra. Confinante in genere con: proprietà della cooperativa, Via Berlinguer, , salvo Persona_2 altri.
Considerato il complessivo regolamento delle condizioni economico patrimoniali convenute tra i ricorrenti con il presente ricorso, gli stessi concordano che il trasferimento di proprietà di cui alla lettera a), da effettuarsi presso il Notaio di Jesi entro 60 giorni Persona_3 dall'omologa della sentenza di separazione consensuale, avvenga senza alcun corrispettivo da parte della IG.ra in favore del IG. . Tutti gli oneri e le spese Parte_1 Parte_2 relative all'atto di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di cui sopra saranno a carico della IGg.ri . Parte_1
b) Relativamente alle altre proprietà immobiliari meglio descritte nelle premesse e di seguito elencate (docc. 12 e 13), i ricorrenti convengono che le stesse restano nella esclusiva titolarità di chi attualmente ne risulta proprietario e/o comproprietario, trattandosi di beni pervenuti in virtù di successioni da propri parenti o di beni destinati all'esercizio dell'attività del coniuge e che non siano oggetto di trasferimento tra coniugi:
IG.ra : Parte_1
- immobile distinto al Catasto fabbricati del Comune di RO (An), Via P. Nenni, al Foglio 20, part. 866, sub. 7 (Cat. A/2, Classe 2, vani 5,5, - rendita catastale Euro 383,47) e sub. 2 (Cat. C/6,
- 2 - Classe 3, sup. 38 mq, - rendita catastale Euro 80,46) pervenuti in virtù di successione da (denuncia di successione registrata a Jesi il 28.4.2022 al n. 188080 vol. 88888 Persona_4
e trascritta in Ancona in data 31.5.2022 al n. 8735.1/2022 R.P.) – quota di 2/18 (doc. 12);
IG. : Parte_2
- immobile sito in RO (An), C.da San Pietro, n. 14, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 22, part. 347, subb. 2 e 3 (rispettivamente Cat. C/3 di 282 mq e C/2 di 205 mq), acquistato in data 27.12.2013 con rogito del Notaio (Rep. 80913/2013) con la Persona_5 specificazione che l'acquisto non entrava a far parte in quanto trattasi di bene destinato all'esercizio dell'attività del IG. – quota di 1/1 (doc. 14); Pt_2
- immobile sito in RO (An), C.da Costa, n. 11, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 14, part. 300, sub. 2 (Cat. A/3 di vani 8,5), subb. 3 e 4 (rispettivamente Cat. C/6 di 58 mq e C/2 di 51 mq), subb. 301, 302 e 303 (tutti Cat. D/10) pervenuti in virtù di successione da
(denuncia di successione registrata a Jesi il 31.8.2020 al n. 283741 vol. 88888 e Persona_6 trascritta in Ancona in data 24.9.2020 al n. 10879.2/2020 R.P. ) - quota di 2000/6000;
- terreni siti in RO (An) distinti al Catasto Terreni al Foglio 13, subb. 27, 28, 61, 62 e 144 ed al Foglio 14, subb. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 191 e 304 (seminativi – Superficie 10.68.72 – Reddito Dominicale Euro 343,55) pervenuti in virtù di successione da Persona_6
(denuncia di successione registrata a Jesi il 31.8.2020 al n. 283741 vol. 88888 e Ancona in data 24.9.2020 al n. 10879.2/2020 R.P. ) - per la quota di 2000/6000 (doc. 13);
c) Quanto alle giacenze dei conti correnti, i ricorrenti convengono quanto segue:
1) le somme presenti presso il conto corrente attualmente intestato alla sola IG.ra Pt_1 come di seguito precisato (doc. 6), restano nella esclusiva titolarità e disponibilità della stessa:
- conto corrente n. 42894081 - Euro 46.859,40 Controparte_1
2) le somme presenti presso i conti correnti ed il deposito titoli a custodia come di seguito elencati attualmente intestati al solo IG. (docc. 7 e 8), restano nella esclusiva titolarità Pt_2
e disponibilità dello stesso:
- conto corrente BCC n. 0002/002/096806 Euro 2.038,50; Controparte_2
- conto corrente Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. n. 67/321393 e deposito titoli a custodia presso il medesimo istituto di credito Euro 33.985,34;
3) riguardo alla giacenza di Euro 106.644,86 in essere presso il conto corrente n. 42894881 attualmente intestato al solo IG. aperto presso nel quale da sempre Pt_2 Controparte_1 confluiscono gli utili ed i proventi della ditta individuale L'Oasi dell'Auto di OR LO e per la quale la IG.ra ha prestato attività come “Coaudiuvante” dall'1.1.2010 al Pt_1
31.12.2022, il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra l'importo di Euro Pt_2 Pt_1
40.000,00 (quarant ) mediante bonifico bancario sul conto bancario intestato alla IG.ra aperto presso la - Filiale di Serra de' Conti (An) n. Pt_1 Controparte_1
42894081 T [...] etto importo sarà corrisposto entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso.
d) Riguardo alle garanzie prestate dalla IG.ra in relazione ai finanziamenti contratti Pt_1 dal IG. quale titolare della omonima ditta individuale (mutuo fondiario erogato da Pt_2
Banca di o Cooperativo di Ostra Vetere Società Cooperativa con atto a rogito Notaio Rep. n. 80914/2013; finanziamento n. 004/01051985 erogato da Persona_5 CP_3
[...]
[...] finanziamento n. 004/01051985 erogato da doc. 19) e meglio
[...] Controparte_1 specificate nelle premesse, il IG. si obbliga a concludere con gli istituti di credito Pt_2 interessati, che hanno già espress assenso, le pratiche per la liberazione della IG.ra dalle obbligazioni assunte (docc. 21). Pt_1
e) Le vetture Citroen GCKFWC/GN tg. DW134ND, Fiat PA 4x4 tg. DR626RD, Fiat NT tg. CY706FD e l'autocarro IVECO 35/A tg. CZ306WZ intestati al IG. resteranno Pt_2 all'attuale intestario, che le utilizzerà e si farà carico dei relativi oneri. La vettura Volkswagen Polo tg. FX299SZ attualmente intestata al IG. verrà ceduta senza alcun corrispettivo Pt_2 entro 60 gg. dall'omologa della sentenza di sep e alla IG.ra che divenendone Pt_1 intestaria la utilizzerà e si farà carico dei relativi oneri (docc. 15);
f) I coniugi si danno atto di avere proceduto alla divisione dei beni mobili di comune proprietà prevedendo che l'arredo della casa coniugale ed ogni altro accessorio e pertinenza della medesima rimanga nella definitiva disponibilità della IG.ra Pt_1
Tenuto conto di quanto previsto nei precedenti punti 3) e 4), lett. a), b), c) d), e) ed f), i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro intercorso e/o intercorrente e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalla presente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a Poggio San Marcello (An) l'8/09/1990, hanno chiesto la pronuncia di separazione consensuale.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 24/05/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti. La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla deve disporsi con riferimento alle figlie della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- 4 - Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ritenuto, altresì, che tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico e/o a disposizioni di carattere imperativo.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a Poggio San Marcello (AN) l'08/09/1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Poggio San Marcello (AN) al n. 4, parte II, serie A dell'anno 1990; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio San Marcello (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/X/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2060/2024 promosso da:
- con C.F.: -, nata l'[...] a [...] C.F._1
TT (AN);
e
– con C.F.: -, nato il [...] a [...] C.F._2
TT (AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati (anche telematicamente) da/presso avv. MAILA MATTIOLI;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, così come per il rilascio delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio.
2) La casa coniugale sita in RO (An), Via Berlinguer, n. 22, è lasciata in godimento alla IG.ra con quanto in essa contenuto ed il IG. se ne Parte_1 Parte_2
- 1 - allontanerà, asportando i propri effetti personali, non appena avrà trovato un'altra sistemazione e comunque al massimo entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso;
3) Nel periodo in cui il IG. permarrà presso l'immobile finora adibito a residenza Parte_2 della famiglia, abiterà i loc imo piano dell'immobile, separati e distinti da quelli dove abiterà la IG.ra posti su un altro piano, e corrisponderà alla IG.ra Pt_1 [...] un contribu e per l'occupazione pari ad Euro 200,00, oltre a farsi c Parte_1 costi relativi alle utenze in base ai propri consumi;
4) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, ivi compresi quelli inerenti gli utili ed i proventi derivanti dalla ditta individuale L'Oasi dell'Auto di OR LO e l'attività come “Coaudiuvante” in essa prestata dalla IG.ra i coniugi Pt_1 convengono che:
a) il IG. si obbliga a cedere alla IG.ra che accetta, la propria Parte_2 Parte_1 quota indivisa di metà (1/2) dell'immobile sito in Comune di RO (An), Via Berlinguer, n. 22, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 20, part. 1053, subb. 3 e 7, Cat. A/2, piano T/1-2-3 (appartamento, corte e cantina), Classe 2, vani 7, rendita catastale Euro 488,05, e subb. 1, e 5 (corte e garage), Cat. C/6, piano T, Classe 3, 25 mq, rendita catastale Euro 52,94 (acquistato dai IGg.ri e in regime di comunione Parte_1 Parte_2 legale dei beni con atto di assegnazi t in data 25 Persona_1 luglio 1991, R.P. 9376 – R.G. 13266 – doc. 20), così composto:
- porzione di fabbricato ad uso di civile abitazione, Via Berliguer n. 22, costituita da un appartamento disposto sui piani terreno, primo e secondo, con ingresso a destra per chi giunge sul pianerottolo, salite le scale esterne, composto di soggiorno, cucina, bagno al piano primo, tre camere e bagno piano terra, con annesso garage e altra corte sempre al piano terra. Confinante in genere con: proprietà della cooperativa, Via Berlinguer, , salvo Persona_2 altri.
Considerato il complessivo regolamento delle condizioni economico patrimoniali convenute tra i ricorrenti con il presente ricorso, gli stessi concordano che il trasferimento di proprietà di cui alla lettera a), da effettuarsi presso il Notaio di Jesi entro 60 giorni Persona_3 dall'omologa della sentenza di separazione consensuale, avvenga senza alcun corrispettivo da parte della IG.ra in favore del IG. . Tutti gli oneri e le spese Parte_1 Parte_2 relative all'atto di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di cui sopra saranno a carico della IGg.ri . Parte_1
b) Relativamente alle altre proprietà immobiliari meglio descritte nelle premesse e di seguito elencate (docc. 12 e 13), i ricorrenti convengono che le stesse restano nella esclusiva titolarità di chi attualmente ne risulta proprietario e/o comproprietario, trattandosi di beni pervenuti in virtù di successioni da propri parenti o di beni destinati all'esercizio dell'attività del coniuge e che non siano oggetto di trasferimento tra coniugi:
IG.ra : Parte_1
- immobile distinto al Catasto fabbricati del Comune di RO (An), Via P. Nenni, al Foglio 20, part. 866, sub. 7 (Cat. A/2, Classe 2, vani 5,5, - rendita catastale Euro 383,47) e sub. 2 (Cat. C/6,
- 2 - Classe 3, sup. 38 mq, - rendita catastale Euro 80,46) pervenuti in virtù di successione da (denuncia di successione registrata a Jesi il 28.4.2022 al n. 188080 vol. 88888 Persona_4
e trascritta in Ancona in data 31.5.2022 al n. 8735.1/2022 R.P.) – quota di 2/18 (doc. 12);
IG. : Parte_2
- immobile sito in RO (An), C.da San Pietro, n. 14, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 22, part. 347, subb. 2 e 3 (rispettivamente Cat. C/3 di 282 mq e C/2 di 205 mq), acquistato in data 27.12.2013 con rogito del Notaio (Rep. 80913/2013) con la Persona_5 specificazione che l'acquisto non entrava a far parte in quanto trattasi di bene destinato all'esercizio dell'attività del IG. – quota di 1/1 (doc. 14); Pt_2
- immobile sito in RO (An), C.da Costa, n. 11, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 14, part. 300, sub. 2 (Cat. A/3 di vani 8,5), subb. 3 e 4 (rispettivamente Cat. C/6 di 58 mq e C/2 di 51 mq), subb. 301, 302 e 303 (tutti Cat. D/10) pervenuti in virtù di successione da
(denuncia di successione registrata a Jesi il 31.8.2020 al n. 283741 vol. 88888 e Persona_6 trascritta in Ancona in data 24.9.2020 al n. 10879.2/2020 R.P. ) - quota di 2000/6000;
- terreni siti in RO (An) distinti al Catasto Terreni al Foglio 13, subb. 27, 28, 61, 62 e 144 ed al Foglio 14, subb. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 191 e 304 (seminativi – Superficie 10.68.72 – Reddito Dominicale Euro 343,55) pervenuti in virtù di successione da Persona_6
(denuncia di successione registrata a Jesi il 31.8.2020 al n. 283741 vol. 88888 e Ancona in data 24.9.2020 al n. 10879.2/2020 R.P. ) - per la quota di 2000/6000 (doc. 13);
c) Quanto alle giacenze dei conti correnti, i ricorrenti convengono quanto segue:
1) le somme presenti presso il conto corrente attualmente intestato alla sola IG.ra Pt_1 come di seguito precisato (doc. 6), restano nella esclusiva titolarità e disponibilità della stessa:
- conto corrente n. 42894081 - Euro 46.859,40 Controparte_1
2) le somme presenti presso i conti correnti ed il deposito titoli a custodia come di seguito elencati attualmente intestati al solo IG. (docc. 7 e 8), restano nella esclusiva titolarità Pt_2
e disponibilità dello stesso:
- conto corrente BCC n. 0002/002/096806 Euro 2.038,50; Controparte_2
- conto corrente Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. n. 67/321393 e deposito titoli a custodia presso il medesimo istituto di credito Euro 33.985,34;
3) riguardo alla giacenza di Euro 106.644,86 in essere presso il conto corrente n. 42894881 attualmente intestato al solo IG. aperto presso nel quale da sempre Pt_2 Controparte_1 confluiscono gli utili ed i proventi della ditta individuale L'Oasi dell'Auto di OR LO e per la quale la IG.ra ha prestato attività come “Coaudiuvante” dall'1.1.2010 al Pt_1
31.12.2022, il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra l'importo di Euro Pt_2 Pt_1
40.000,00 (quarant ) mediante bonifico bancario sul conto bancario intestato alla IG.ra aperto presso la - Filiale di Serra de' Conti (An) n. Pt_1 Controparte_1
42894081 T [...] etto importo sarà corrisposto entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso.
d) Riguardo alle garanzie prestate dalla IG.ra in relazione ai finanziamenti contratti Pt_1 dal IG. quale titolare della omonima ditta individuale (mutuo fondiario erogato da Pt_2
Banca di o Cooperativo di Ostra Vetere Società Cooperativa con atto a rogito Notaio Rep. n. 80914/2013; finanziamento n. 004/01051985 erogato da Persona_5 CP_3
[...]
[...] finanziamento n. 004/01051985 erogato da doc. 19) e meglio
[...] Controparte_1 specificate nelle premesse, il IG. si obbliga a concludere con gli istituti di credito Pt_2 interessati, che hanno già espress assenso, le pratiche per la liberazione della IG.ra dalle obbligazioni assunte (docc. 21). Pt_1
e) Le vetture Citroen GCKFWC/GN tg. DW134ND, Fiat PA 4x4 tg. DR626RD, Fiat NT tg. CY706FD e l'autocarro IVECO 35/A tg. CZ306WZ intestati al IG. resteranno Pt_2 all'attuale intestario, che le utilizzerà e si farà carico dei relativi oneri. La vettura Volkswagen Polo tg. FX299SZ attualmente intestata al IG. verrà ceduta senza alcun corrispettivo Pt_2 entro 60 gg. dall'omologa della sentenza di sep e alla IG.ra che divenendone Pt_1 intestaria la utilizzerà e si farà carico dei relativi oneri (docc. 15);
f) I coniugi si danno atto di avere proceduto alla divisione dei beni mobili di comune proprietà prevedendo che l'arredo della casa coniugale ed ogni altro accessorio e pertinenza della medesima rimanga nella definitiva disponibilità della IG.ra Pt_1
Tenuto conto di quanto previsto nei precedenti punti 3) e 4), lett. a), b), c) d), e) ed f), i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro intercorso e/o intercorrente e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalla presente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a Poggio San Marcello (An) l'8/09/1990, hanno chiesto la pronuncia di separazione consensuale.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 24/05/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti. La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla deve disporsi con riferimento alle figlie della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- 4 - Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ritenuto, altresì, che tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico e/o a disposizioni di carattere imperativo.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a Poggio San Marcello (AN) l'08/09/1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Poggio San Marcello (AN) al n. 4, parte II, serie A dell'anno 1990; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio San Marcello (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/X/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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