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Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 9392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9392 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09392/2025REG.PROV.COLL.
N. 07094/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7094 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Picchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesare Balbo 26;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 8966/2024, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. -OMISSIS-, datato 25 luglio 2017, che ha respinto la domanda del ricorrente tesa alla concessione, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) L. 91/1992, della cittadinanza italiana e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, in quanto lesivo degli interessi legittimi del ricorrente, ancorché non ancora noto nel contenuto e negli estremi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il Cons. TA ER e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente appello è la sentenza del Tar Lazio –Roma n. 8966(2024 che ha respinto il gravame proposto contro il diniego di cittadinanza opposto all’odierno appellante, cittadino -OMISSIS-, sulla base di elementi che sarebbero emersi a carico di due non meglio specificati cugini dell’istante, sospettati di contiguità a movimenti aventi scopi incompatibili con la sicurezza nazionale. La sussistenza di una situazione di pericolo sembra aver trovato conferma nella documentazione coperta da segreto prodotta dall’Amministrazione intimata all’esito dell’istruttoria disposta in primo grado avendo il giudice di prime cure, sulla scorta di tali risultanze istruttorie, rigettato il gravame. Ha in particolare respinto sia il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 sia le censure di difetto di motivazione articolate sub 2, escludendo nella fattispecie l’obbligo del preavviso di rigetto in considerazione dell’esigenza di tutela di informazioni riservate e valutando sufficiente la motivazione del provvedimento negativo in ragione, per un verso, della natura altamente discrezionale delle valutazioni presupposte al riconoscimento della cittadinanza e, per altro verso, della prevalenza delle esigenze collegate alla tutela della sicurezza nazionale.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al gravame con atto in data 14 ottobre 2025.
All’udienza del 23 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello, che –al pari del gravame in primo grado- ruota intorno alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 e ai vizi di difetto di motivazione e travisamento dei fatti, è suscettibile di favorevole apprezzamento.
E’ pur vero che, per costante giurisprudenza, condivisa di recente da questa Sezione, “ Il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, e si qualifica pertanto quale atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione…” , con i limiti di sindacabilità in sede giurisdizionale che ne conseguono , che non consentono al giudice amministrativo di sostituire le proprie valutazioni a quelle espresse dall'autorità amministrativa preposta (cfr. sentenza n. 3409 del 2/5/2022); e che “ Nel caso in cui il diniego di cittadinanza sia fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti e i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo ” (cfr. questa stessa sezione, 30/08/2024, n.3235).
La motivazione sintetica ha evidentemente lo scopo di evitare il disvelamento di notizie suscettibili di compromettere anche solo attività di intelligence in corso e di tutelare le connesse esigenze di salvaguardia dell’incolumità degli investigatori; e si giustifica sul piano dei principi generali in ragione del fatto che non si sia in presenza di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti ma di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini.
Tuttavia, nella fattispecie, la motivazione non è solo stringata; è oscura, contraddittoria e del tutto inintellegibile, non essendovi coincidenza tra gli elementi istruttori posti a base del provvedimento di rigetto e quelli assunti a fondamento della sentenza di primo grado.
Il giudice di prime cure allude invero ad elementi emersi proprio sul conto dell’istante oltre che di un –ancora una volta non meglio specificato- cugino, diversamente dal provvedimento gravato ove si legge infatti quanto segue: “.. è emersa la contiguità di due cugini a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza nazionale ”. Non è chiaro cioè se i rilievi di pericolosità riguardino direttamente l’istante e un suo cugino (come sostenuto in sentenza all’esito dell’adempimento istruttorio) ovvero due cugini –si ribadisce- non meglio specificati dell’istante stesso (secondo le indicazioni contenute nel diniego gravato).
In ogni caso, non sarebbe stato sufficiente evocare genericamente i due soggetti legati da vincolo di parentela all’odierno appellante ma si sarebbe dovuta giustificare la temuta influenza di questi sull’appellante stesso e il suo possibile condizionamento quand’anche estraneo alle scelte oltranziste. Ed invero, un legame familiare non connotato da caratteristiche di stabilità e intensità –come quello che potrebbe venire qui in rilievo- non può ragionevolmente essere invocato a sostegno del convincimento che, anche soltanto per ragioni affettive, possa agevolare comportamenti scorretti, né non giustificherebbe in sé l’“anticipazione” della soglia di prevenzione e di tutela dell’interesse alla sicurezza dello Stato, allo scopo di scongiurare attività che possano minare l’integrità della Repubblica.
In estrema sintesi la motivazione del diniego, quale emerge dagli atti di causa, non presenta nella fattispecie quei requisiti minimi di intellegibilità richiesti dalla stessa giurisprudenza evocata a condizione della legittimità delle scelte operate.
2.- L’appello va dunque accolto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di ripronunziarsi sull’istanza. Tuttavia, in ragione della complessità degli interessi in gioco, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il diniego gravato con conseguente obbligo dell’Amministrazione di ripronunziarsi sull’istanza di rilascio della cittadinanza alla luce della motivazione che precede.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL CO, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
TA ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA ER | EL CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.