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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5294/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5294 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Scarcia.
APPELLANTE
E
pagina 1 di 8 , (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciana Romeo e Letizia Crippa. P.IVA_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in epigrafe, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello e in riforma della sentenza impugnata:
a) accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia della nota del 17.05.2000 dell' Parte_2 anche ai sensi degli artt. 24 della legge n.794/1942 e/o dell'art. 1418 c.c. e/o dell'art.1341 c.c., per tutti
i motivi indicati al riguardo nella parte espositiva della presente atto, da valutarsi congiuntamente o alternativamente tra loro, rigettare in toto, in ogni caso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta ex adverso in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la piena legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo n.20539/2012 (R.G.n. 56766/2012) emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma in data 23.10.2012, ovvero, in via alternativa, condannare l' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'avv. Franco La Gioie della somma di €
148.483,05, oltre interessi legali di mora dalla data di maturazione dei crediti fino al giorno dell'effettivo soddisfo, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonchè spese della procedura monitoria cosi come liquidate nel predetto decreto ingiuntivo;
c) impregiudicata la domanda di piena conferma della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_1 maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. subito dall'appellante, da liquidarsi mediante rivalutazione monetaria, sino al saldo, dell'intero credito ingiunto.
Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario per spese generali, il tutto da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non avere riscosso compensi e di avere anticipato le spese".
L'appellata ha così concluso:
“Voglia codesta Ill.ma Corte di appello rigettare l'appello proposto dall'avv. per Parte_1
l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, II sez. civ., n. 1793/2018 depositata il 25 gennaio 2018 di cui si chiede l'integrale conferma.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. L' Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20539/12 emesso dal Tribunale di
Roma in favore dell'avv. per il pagamento della complessiva somma di € Parte_1
148.483,05, oltre interessi e spese. Precisamente € 144.824,27, per l'attività professionale svolta in favore dell' , incorporato dall' , pari alla differenza tra l'importo di € Parte_2 CP_1
222.097,68, discendente dai 54 preavvisi di parcella inviati all'ente, e l'importo di € 77.273,41
già liquidato all'appellante, ed € 3.658,78, per le spese sostenute per richiedere il parere di congruità al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
L'opponente lamentava l'inesistenza del credito ingiunto, stante l'avvenuto pagamento dell'intero compenso spettante al professionista sulla scorta dei parametri per la redazione delle parcelle professionali concordati nella convenzione stipulata tra le parti con nota sottoscritta dal Presidente dell'ente il 17.5.2000 e restituita per accettazione all' Parte_2
dall'avv. in data 23.05.2000. Pt_1
L'opponente eccepiva, poi, che le parcelle n. 50, 53 e 54 risultavano incluse nell'elenco di quelle già liquidate dall'ente, mentre il mancato pagamento delle parcelle n. 51 e 52 era dovuto al difetto di conformità delle parcelle ai criteri pattuiti in convenzione.
In via subordinata L' chiedeva di riconoscere per le parcelle nn. 51 e 52 il minor CP_1
importo commisurato ai criteri della convenzione, rispettivamente di € 1.367,24 e di €
1.272,91.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1793/2018, accoglieva l'opposizione, ritenendo che la convenzione integrasse un contratto valido e vincolante tra le parti, non lesivo del divieto di deroga ai minimi tariffari, e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
3. L'avv. ha proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui si affermava la natura vincolante della nota dell' del 17.5.2000, contestando che la stessa potesse Parte_2
pagina 3 di 8 costituire un contratto e qualificandola invece come una mera direttiva volta a favorire l'organizzazione interna dell' . CP_1
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto la nullità ex art. 1419, comma 1, c.c. della nota dell' del 17.05.2000 per violazione dei minimi tariffari inderogabili ai sensi Parte_2
dell'art. 24 della legge 13.6.1942, n. 794, attraverso la congiunta previsione per la liquidazione delle competenze professionali del riferimento sia per i diritti che per gli onorari allo scaglione di lire da 10 a 50 milioni per tutte le controversie di valore indeterminabile e del contenimento degli onorari entro i valori medio-minimi della tariffa professionale forense.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale su altri motivi di invalidità della nota del 17.05.2000, quali la mancanza del requisito della contestualità delle sottoscrizioni previsto per i contratti stipulati con la pubblica amministrazione, la natura vessatoria della clausola volta a comprimere i compensi spettanti al professionista e il venir meno, a seguito dell'interruzione del conferimento degli incarichi professionali, del presupposto giustificativo dell'applicazione della suindicata nota, ossia la natura non occasionale del rapporto. Pertanto per le prestazioni successive all'interruzione del rapporto la convenzione non era applicabile.
Con il quarto motivo l'appellante, rivendicando il corretto adempimento delle proprie prestazioni professionali, ha chiesto in via subordinata almeno la disapplicazione della clausola di deroga ai minimi tariffari.
Inoltre ha lamentato il mancato pagamento delle parcelle nn. 51 e 52.
4. Si è costituito l' Controparte_1
reiterando le eccezioni sollevate in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
5. Il primo motivo d'appello è infondato.
Gli elementi sui quali parte appellante basa la propria ricostruzione non sono idonei a suffragarla.
La circostanza che la finalità della nota dell' del 17.5.2000 fosse quella di Parte_2
semplificare l'esame delle proposte di parcella per l'ente non esclude che la nota, debitamente sottoscritta dalle parti, possa costituire un contratto.
pagina 4 di 8 Inoltre, la restituzione della nota sottoscritta per accettazione dall'appellante non sarebbe giustificata se si trattasse di un atto avente rilevanza solo interna.
Quanto alle espressioni richiamate dall'appellante, quali “Si prega la S.V. di attenersi ai criteri” e “Si confida nell'osservanza di tali criteri”, le stesse devono essere valutate nel contesto dell'intero atto.
Difatti, solo la lettura completa del testo consente una corretta comprensione dello stesso e quindi dell'intenzione delle parti.
Nella nota viene utilizzato il verbo “dovere” che indica l'obbligo di fare qualcosa (“nella parcella dovrà”; “per quello che riguarda i diritti, dovrà essere indicato” ;“Per quello che riguarda gli “onorari”, gli stessi dovranno essere contenuti”; “A tali criteri dovranno,
ovviamente, attenersi anche i nominandi corrispondenti”).
Inoltre, viene richiesto di restituire la nota firmata per accettazione.
Emerge quindi la volontà dell'ente di impegnarsi contrattualmente.
Non è possibile ritenere poi che la nota, quale proposta contrattuale, difetti del requisito della completezza.
La proposta può considerarsi completa anche quando rimette la determinazione degli elementi essenziali del contratto a criteri legali o convenzionali.
Nella nota si rinvia implicitamente al decreto vigente al tempo per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
«Per la sussistenza di una scrittura privata contrattuale è necessario che dal documento emerga il
reciproco consenso delle parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale, ma non che si adottino particolari formule per esprimere tale consenso, che può essere
manifestato da uno dei contraenti con la semplice sottoscrizione "per accettazione" delle dichiarazioni
fatte in prima persona dall'altro; nè occorre che l'incontro delle volontà sia contestuale, potendo esso
risultare da documenti diversi, anche cronologicamente distinti ed essendo al pari possibile che uno
stesso documento, originariamente sottoscritto da una sola parte, venga sottoscritto in un secondo
tempo dall'altra»(Cass. n. 23966 del 23.12.2004).
pagina 5 di 8 Nel caso in esame la conclusione del contratto risulta dalla lettera del 23.05.2000 con cui l'avv. trasmette all copia sottoscritta “per accettazione” della nota del Pt_1 Parte_2
17.05.2000.
6. Il secondo motivo di appello pure è infondato.
Si ritiene che, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti all'avvocato, le parti possano convenzionalmente attribuire un valore forfettario a quelle cause in cui le domande non indicano un importo determinabile all'inizio del giudizio, attribuendo quindi le stesse a un determinato scaglione.
L'accordo relativo ai criteri per la determinazione del valore delle cause non si traduce però in una violazione dei minimi tariffari riferiti a un determinato scaglione di valore.
7. Il terzo motivo è altresì infondato.
Quanto alla necessità della contestuale sottoscrizione delle parti ai fini della validità dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, giova richiamare principio pacifico di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la precisazione che “Per la
valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con
ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la
redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n.
2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di
dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la
forma dell'atto amministrativo.” (Cass. Sez. Un. n. 9775/2022, Rv. 664227 - 02).
Con riferimento alla clausola della nota contenente una delimitazione del compenso spettante al professionista, questa non presenta elementi di vessatorietà non rientrando nell'elenco tassativo delle pattuizioni vessatorie di cui all' art. 1341, comma 2, c.c..
Quanto poi al venir meno del presupposto della non occasionalità del rapporto, non può
ritenersi lo stesso condizione per la validità della convenzione stante la mancanza di alcun riferimento a tale circostanza nella stessa.
8. Il quarto motivo è fondato nei termini che seguono.
pagina 6 di 8 L'importo di € 77.273,41 corrisposto dall' all'avv. non risulta Parte_2 Pt_1
comprensivo delle parcelle da n. 50 a n. 54.
Ѐ incontestato che le parcelle nn. 51 e 52 non sono state pagate dall'ente.
Nella parcella n. 50 sono indicate attività sovrapponibili a quelle contenute nella parcella n.
22 dell'elenco delle parcelle liquidate. A fronte della contestazione dell' di avere già CP_1
pagato quelle prestazioni, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare o quanto meno allegare,
che si trattava di prestazioni ulteriori, mentre il mero esame del contenuto delle parcelle non consente di desumere tale circostanza.
Le parcelle nn. 53 e 54 invece sono comprensive di attività evidentemente non incluse nel suddetto elenco. Infatti, nelle parcelle n. 37 e 40 sono indicate attività diverse, riferibili alla fase introduttiva dei giudizi, mentre nelle parcelle nn. 53 e 54 sono contenute prestazioni svolte successivamente.
Pertanto deve essere corrisposto all'appellante l'importo delle parcelle nn, 51, 52, 53 e 54,
liquidato secondo i parametri indicati nella convenzione stipulata dalle parti, applicando,
ratione temporis, le Tariffe Forensi previste dal D.M. n. 127/2004.
Spettano quindi all'appellante per la parcella n. 51 € 1.367,24, per la parcella n. 52 di €
1.272,91, per la parcella n. 53 € 330,682 e per la parcella n. 54 € 387,274, per un totale di €
3.358,10, oltre interessi come richiesti in via monitoria.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda monitoria e dell'appello sussistono validi motivi per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo e condanna l' CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 3.358,10, oltre interessi come Parte_1
richiesti nella domanda monitoria;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.1.2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 8 di 8