Art. 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 2 della legge 28 ottobre 1961, n. 1114 , e' elevata da lire 17.715.000.000 a lire 19.570.000.000.
L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 2 della legge 28 ottobre 1961, n. 1114 , e' elevata da lire 17.715.000.000 a lire 19.570.000.000.