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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/10/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 544/2024 R.G. promossa da:
– Sede territoriale di Perugia (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante, organicamente patrocinato dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede in via degli Offici n.14 è
domiciliato ex lege;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente a [...]dell'Umbria (C.F. CP_2
), in proprio e quale liquidatore e legale rappresentante della C.F._1
società (p.i. entrambi Controparte_3 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Siro Centofanti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via Cesare Fani n.14, in forza di delega apposta in calce al ricorso di primo grado e alla memoria difensiva di costituzione nel presente giudizio;
pagina 1 di 19 -Appellati=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.22 e ss. L.689/81.
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello, e cioè: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
adita, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale
Civile di Perugia: previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie articolate in
primo grado e qui riproposte, respingersi, perché inammissibile e infondata,
l'opposizione proposta dalle parti appellate, e per l'effetto confermare integralmente
l'ordinanza-ingiunzione opposta;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”;
per l'appellata come alla comparsa di risposta, e cioè: “Voglia la Corte di appello di
Perugia – sezione civile, in tesi 1) rigettare l'appello depositato dall'
[...]
di Perugia il 2.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Perugia - IIa Sezione Civile 9.9l.2024 n. 1201 e confermare, sulla base della stessa o di
diversa motivazione, le relative statuizioni;
2) condannare l' Controparte_4
al pagamento del compenso professionale per il grado di appello, con
[...]
distrazione a favore del sottoscritto difensore, che se ne dichiara antistante;
in linea
subordinata dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 del D.lgs. 14.9.2015 n. 151, per contrasto con gli art. 3 e 117
Cost., per non avere previsto l'applicazione della disciplina sanzionatoria afflittiva, più
gradata e proporzionata, contestualmente introdotta con il comma 1, anche alle
violazioni avvenute prima della sua entrata in vigore, e quindi disporre la trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale, con sospensione del giudizio in corso;
in mera
ipotesi ridurre, come di giustizia, le sanzioni inflitte;
in linea istruttoria subordinata A)
ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che il doc. n. 11, che Vi si pagina 2 di 19 mostra, corrisponde al Libro Giornale della ”. 2) Vero che già Controparte_3
nel periodo 1.5.2014/31.12.2014 era libero di organizzare la Controparte_5
sua collaborazione per la Sala giochi di Marsciano, Viale Fratelli Briziarelli n. 10,
senza vincoli di orario e di soggezione ad ordini”. 3) “Vero che a decorrere
dall'1.1.2015 la affidò il servizio di gestione della Sala giochi Controparte_3
di Marsciano, Viale Fratelli Briziarelli n. 10, in modo esclusivo all'Associazione
Sportiva Dilettantistica-ASD Aftr Hours, di cui erano rappresentanti e per la quale
agivano e ”. Si indicano a testi: 1) ; 2) Persona_1 Persona_2 Tes_1
; 3) ; 4) ; 5) ; 6) CP_2 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
; salvo altri. B) Chiedere all'Agenzia delle Entrate di Perugia copia Testimone_5
delle dichiarazioni fiscali IRPEF e IVA presentate da , nato a [...]
Marsciano l'8.10.1953 ed ivi residente in [...]
), relative agli anni di imposta 2014 e 2015”.
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n.1201/2024, pubblicata il 9.9.2024, il Tribunale di Perugia, II Sezione
Civile accoglieva il ricorso proposto da in proprio e in qualità di liquidatore e CP_2
rappresentante legale della avverso Controparte_3
l'ordinanza di ingiunzione n.508/2021 prot. n. 27173 del 15.11.2021 – emessa dall' – nei confronti di Controparte_6 CP_2
e, in solido, della per la violazione di svariate disposizioni di Controparte_3
legge attinenti alla disciplina in materia di tutela dei lavoratori e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
Il giudice di prime cure riteneva la prima comparsa di costituzione – depositata unitamente ai documenti allegati dalla parte resistente telematicamente nel termine di pagina 3 di 19 legge – non idonea alla contestazione dei fatti indicati dall'attore in quanto riferita ad altro procedimento. Riteneva altresì non ammissibili i nuovi mezzi di prova prodotti con la successiva costituzione in giudizio in ragione della decadenza di cui all'art. 416 c.p.c.
Per tale ragione accoglieva il ricorso senza pronunciarsi nel merito delle censure avanzate dagli opponenti e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione opposta e compensava parzialmente tra le parti le spese di lite per la metà, escluso l'importo del contributo unificato, ponendo la residua quota a carico della resistente Amministrazione.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia ha proposto appello l' Parte_2
deducendo, con un unico motivo:
1) “Error in procedendo per violazione del combinato disposto di cui all'art. 6, D.lgs.
n.150/2011 e degli art. 416 e 421, co. 2, c.p.c. Violazione dell'art. 2697. Errata
valutazione delle prove. Sussistenza degli illeciti contestati”;
secondo quanto disposto dal comma 8 dell'art. 6 D.lgs. n.150/2011 il giudice, con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c., ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata tutta la documentazione relativa all'accertamento. Il Tribunale ha omesso di ordinare la produzione degli atti e ha omesso di fare uso dei propri poteri istruttori. La
documentazione prodotta in data 2.5.2022 è da ritenere comunque ammissibile in ragione della non perentorietà del termine di cui all'art.6, comma 8, citato.
La Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha stabilito che i rapporti di associazione in partecipazione senza che vi sia stata effettiva partecipazione agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto di cui all'art. 2552 c.c., si presumono di lavoro subordinato. Sono risultati mancanti, nel caso di specie, gli elementi idonei a ritenere sussistente l'associazione in partecipazione genuina. Al contrario si ritiene presente il rapporto di lavoro subordinato. pagina 4 di 19 Dalla riconduzione del rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione deriva altresì la sanzione per la mancata consegna della lettera di assunzione al lavoratore
CP_5
La violazione concernente la mancata consegna del LUL con riferimento al rapporto di lavoro instaurato con il sig. è dovuta all'applicazione dell'art. 39, co.1 D.L. CP_5
n.112/2008.
La sanzione della omessa denuncia all' della lavorazione consistente nell'attività di CP_7
bar con servizio di cucina trae origine dalla mancata denuncia della specifica lavorazione invece effettuata.
La sanzione della infedele denuncia all' di cessazione attività deriva dal fatto che la CP_7
comunicazione effettuata reca decorrenza 8.10.14 ma le attività svolte in relazione alla sala giochi sono di fatto terminate il 15.7.15.
Sulla base dei motivi di appello proposti, l' Perugia ha chiesto che, in riforma CP_6
della sentenza impugnata, sia respinta, perché inammissibile e infondata, l'opposizione proposta dalle parti appellate e, per l'effetto, sia confermata integralmente l'ordinanza-
ingiunzione opposta, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, “solo per mero scrupolo difensivo” sono state riproposte le istanze istruttorie articolate in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio e la CP_2 Controparte_3
che, oltre a concludere per il rigetto dell'appello dell' di Perugia, hanno riproposto CP_6
tutte le domande ed eccezioni proposte nel ricorso introduttivo non esaminate dal giudice di prime cure. In particolare:
1) “estinzione dell'obbligazione di pagamento per violazione del termine di decadenza
di 90 giorni per la notificazione della violazione”;
pagina 5 di 19 dal primo e unico accesso ispettivo del 25.6.2015 alla notifica del verbale di accertamento avvenuta il 6.10.2016 è intercorso un lasso di tempo pari a un anno e tre mesi, di molto superiore al termine di 90 giorni previsto dalla legge, quando, invece, la contestazione avrebbe potuto essere ragionevolmente tradotta in accertamento in tempo anteriore all'8.7.2016 (ultimo giorno che avrebbe reso tempestiva una notifica del verbale che fosse avvenuta entro 90 giorni e quindi entro il 6.10.2016).
2) “Insussistenza della violazione di cui al n. 5”;
Nullità della contestazione relativa al periodo dall'1.4.2014 all'1.5.2014 per mancata indicazione dei 10 giorni in cui il sig. avrebbe lavorato, il che Controparte_5
impedisce ogni difesa.
Insussistenza della violazione contestata con riferimento al periodo 2.5.2014-30.6.2015.
Dal.
2.5.2014 al 31.12.2014 il rapporto di non era “in nero”, ovverosia CP_5
“assolutamente sconosciuto all'ordinamento” ma riscontrabile attraverso plurimi documenti ufficiali, quali la partita IVA di cui era titolare il le n. 8 fatture dallo CP_5
stesso emesse nei confronti della e il Libro Giornale della Controparte_3
società nel quale queste ultime sono state puntualmente registrate.
Insussistenza in fatto della violazione contestata con riferimento al periodo 1.1.2015-
30.6.2015 in quanto da gennaio 2015 il servizio di gestione della sala giochi è stato affidato dalla alla Associazione Sportiva Dilettantistica (a.s.d.) Controparte_3
After Hours, come dimostrato dalle fatture dalla medesima emesse per la gestione della sala giochi.
Contraddittorietà del verbale di accertamento del 21.9.2016, in cui a p. 3 si è scritto che il avrebbe lavorato “con orario settimanale di 40 ore” e a p. 4 che egli deve CP_5
essere inquadrato “con rapporto di lavoro part-time per 20 ore settimanali”.
pagina 6 di 19 3) “Insussistenza di ogni rapporto fra la e Controparte_3 Controparte_5
nel periodo 1.1.2015/30.6.2015”;
[...]
Impossibilità di ricostruire un rapporto giuridico tra la società e il quando per CP_5
tutti i mesi da gennaio 2015 in poi non vi è stata alcuna volontà della di CP_3
gestire un rapporto con CP_5
4) “Insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo
1.4.2014/31.12.2014”;
l'effettiva natura del rapporto intercorso risulta sia dal piano documentale che dalle dichiarazioni rese dal nonché dalle dichiarazioni rese da teste nel CP_5 Tes_6
procedimento n. 260/2022, definito con sentenza del Tribunale di Perugia 16.2.2024 n.
65.
5) “Insussistenza delle violazioni di cui ai punti 2 e 3”;
L' non ha dimostrato che l'attività di avrebbe comportato una CP_1 Pt_3
modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione.
6) “Riproposizione del 4° motivo di opposizione del ricorso 7.12.2021, relativo
all'applicabilità, in ipotesi, della normativa sanzionatoria più mite introdotta dall'art.
22 D.lgs. 14.9.2015 n. 151”;
Alle sanzioni amministrative aventi natura e finalità punitiva devono applicarsi il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della materia penale. Tra questi il principio di retroattività della lex mitior.
7) “Inutilizzabilità della memoria 2.5.2022 e dei documenti alla stessa allegati”;
Ritenere la produzione dei documenti sempre ammissibile contrasta con i principi basilari del diritto del lavoro e collide con la rilevanza attribuita alla prima udienza dal comma 10 dello stesso art.
6. Si ravvisa, inoltre, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in ragione della mancata comunicazione da parte dell' di Perugia CP_6
pagina 7 di 19 del deposito del nuovo atto difensivo in data 2.5.2022 e della mancata comunicazione alla difesa dei ricorrenti dell'elenco dei documenti depositati in violazione dell'art. 87
disp. att. c.p.c.
La causa, all'esito della discussione, è stata trattenuta in decisione dal Collegio
all'udienza del 2.10.2025.
*****
Col primo motivo di appello l' ha censurato la violazione del combinato Controparte_6
disposto di cui all'art. 6, D.lgs. n.150/2011 e degli artt. 416 e 421, co. 2, c.p.c. per avere il giudice di prime cure ritenuto non ammissibili i mezzi prova – copia del rapporto e relativa documentazione – prodotti dalla stessa autorità opponente con comparsa del
2.5.2022, anziché con tempestiva comparsa di costituzione del 12.4.2022.
La censura è fondata.
Con riferimento alla copia del rapporto e agli atti relativi all'accertamento operato dall'autorità opposta non viene infatti in rilievo la decadenza di cui all'art. 416 c.p.c.,
norma richiamata in motivazione dal giudice di prime cure. Deve, al contrario,
considerarsi il disposto di cui all'art. 6, co.8, D.lgs. n.150/2011 il quale prevede che “con
il decreto di cui all'art. 415, co. 2, c.p.c. il giudice ordina all'autorità che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza
fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla
contestazione o notificazione della violazione”.
A tal proposito deve osservarsi come, oltre a non aver il Tribunale ordinato la produzione di tale documentazione, il termine previsto dalla norma abbia natura non perentoria, mancando nella disposizione una esplicita previsione in tal senso. Ne deriva che, come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione “la sua
inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, pagina 8 di 19 rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta sempre
utilizzabile come prova” (Cass. sent. n. 9545/18).
Deve dunque considerarsi ammissibile la documentazione prodotta dall' in CP_1
data 2.5.2022, anziché in sede di prima costituzione, in occasione della quale era stata prodotta per errore una memoria difensiva con i relativi documenti riferita ad altro procedimento.
Dall'accoglimento di tale primo motivo di doglianza deriva la necessità di vagliare nel merito le censure a sostegno dell'opposizione presentata con ricorso dal in CP_2
proprio e in qualità di liquidatore e rappresentante legale della Controparte_3
.
[...]
Il ricorso non esaminato nel merito dal Tribunale è dunque oggetto di valutazione nel presente grado di giudizio.
*****
Col primo motivo di ricorso, riproposto al primo punto della memoria di costituzione difensiva in appello, è stata dedotta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento per violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 14 della L. n.689/1981 per avere l' di Perugia contestato le violazioni agli opponenti con provvedimento notificato CP_6
in data 6.10.2016, nonostante il primo e unico accesso ispettivo fosse avvenuto in data
25.6.2015 e cioè oltre un anno prima. Gli opponenti, consapevoli che il dies a quo del termine di contestazione dell'illecito di cui all'art. 14 coincide con il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e che compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività,
evidenziano come la raccolta degli elementi da valutare avrebbe potuto essere completata molto prima dell'8.7.2016 (ultimo giorno che avrebbe reso tempestiva una notifica del verbale che fosse avvenuta entro 90 giorni). Il ritardo sarebbe, infatti, da pagina 9 di 19 attribuire a una colpevole inerzia degli ispettori che, in un primo momento non fissarono un termine per la consegna dei documenti richiesti in sede di primo accesso e poi attesero numerosi mesi per procedere allo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
Il motivo non può essere accolto.
Muovendo dalla considerazione che per effettuare la notifica degli estremi della violazione non è sufficiente una semplice notizia, ma la piena conoscenza dell'illecito,
sicché oltre alla acquisizione degli elementi di fatto occorre la valutazione dei dati acquisiti, anche in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito (Cass. Sent.
n.9357/03) ed alle disposizioni sanzionatorie applicabili (Cass. Sent. n.9456/04), questa
Corte non concorda con la ricostruzione delle tempistiche dell'accertamento operata dagli opponenti. In particolare, dalla documentazione depositata dall'Ispettorato risulta che, nel tempo intercorrente tra la data dell'accesso ispettivo (25.6.2015) con contestuale raccolta di dichiarazioni del e la data di notifica del verbale Controparte_5
unico di accertamento a (6.10.2016), sono state compiute numerose attività CP_2
istruttorie volte alla definizione dell'illecito da contestare. Tra queste, la raccolta di dichiarazioni spontanee rese dal sig. , socio della Tes_7 Controparte_3
in data 6.7.2015; la raccolta di dichiarazioni spontanee del sig. in data Persona_2
14.10.2015; la ricezione di documentazione inviata dal medesimo in data Per_2
21.10.2015; la convocazione tramite raccomandata a.r. del per rendere CP_5
chiarimenti in data 5.11.2025; l'inoltro di richieste al Comune di Marsciano al fine di accertare la residenza del in data 26.11.2025; la ricezione del verbale di accesso CP_5
ispettivo effettuato dall' in data 8.2.2016; la raccolta di dichiarazioni spontanee CP_7
della sig.ra amministratrice della After Hours a.s.d. e di nuove Persona_1
dichiarazioni del in data 31.3.2016; la redazione di un verbale interlocutorio che CP_5
evidenzia la mancata conclusione delle operazioni di accertamento per necessità di pagina 10 di 19 raccogliere ulteriori elementi in data 7.4.2016; la raccolta di dichiarazioni del CP_2
in data 7.4.2016 e nuovamente in data 6.5.2016; raccolta di ulteriori dichiarazioni di in data 6.5.2016 nonché in data 9.5.2016; l'inoltro di nuova Persona_2
raccomandata a.r. al in data 24.6.2016 e la raccolta delle relative dichiarazioni CP_5
in data 7.7.2016; l'inoltro di raccomandata a.r. a in data 1.9.2016 e la Tes_6
raccolta delle relative dichiarazioni in data 15.9.2016.
Le numerose attività svolte, la non linearità della vicenda da ricostruire, unitamente alla considerazione che sono state contestate cinque differenti violazioni per profili distinti,
inducono questa Corte a ritenere significativo, ma non irragionevole e illegittimo il tempo trascorso per lo svolgimento degli accertamenti e, quindi, per la contestazione dell'addebito avvenuta con il verbale del 21.9.2016 notificato a ottobre 2016.
*****
Con il secondo motivo di ricorso, riproposto al secondo punto della memoria difensiva in appello, gli opponenti hanno dedotto l'insussistenza della violazione di cui al n. 5
dell'ordinanza-ingiunzione n. 508/2021, ovverosia della violazione dell'art. 3, co.3
prima parte del D.L. n.12/2002 come modificato dal D.L. n. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014 “per aver occupato lo stesso lavoratore, senza la
preventiva comunicazione di assunzione, nel periodo 01/04/2014-30/06/2015 per
complessive n. 434 giornate di lavoro effettivo”. In particolare, l' di Perugia ha CP_6
accertato che il è stato impiegato come lavoratore subordinato per n.10 giornate CP_5
nel periodo compreso tra il 1.4.2014 e l'1.5.2014 e per n.424 giornate nel periodo compreso tra il 2.5.2014 al 30.6.2015.
Gli opponenti sostengono l'assoluta nullità della prima contestazione in quanto l' CP_6
non ha indicato quali sarebbero i 10 giorni compresi nel periodo suddetto nei quali il sarebbe stato impiegato come lavoratore. CP_5
pagina 11 di 19 Con riferimento, invece, alla contestazione relativa al successivo periodo (2.5.2014-
30.6.2015), gli opponenti sostengono l'insussistenza della violazione in quanto, dal
1.5.2014 al 31.12.2014 sarebbe stato in essere un valido ed efficace contratto di associazione in partecipazione, al quale si riferiscono le 8 fatture emesse dal CP_5
titolare di partita IVA dall'11.9.2013, puntualmente registrate sul Libro Giornale della società. Da ciò deriverebbe, ai sensi del disposto dell'art. 3, co.4, D.L. n.12/2002, la non applicabilità delle sanzioni di cui al comma 3, evidenziandosi la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
Secondo i ricorrenti la sanzione sarebbe illegittima e non dovuta anche con riguardo al periodo 1.1.2015-30.6.2015, in quanto in quel periodo non sarebbe stato attivo alcun tipo di rapporto tra il e la la quale avrebbe invece affidato CP_5 Controparte_3
la gestione della sala giochi alla Associazione Sportiva Dilettantistica (a.s.d.) After
Hours, che avrebbe emesso le relative fatture.
Con riguardo al primo dei due periodi indicati, la Corte ritiene di muovere dalla ratio
della norma in oggetto. Nel dettaglio, come osservato anche da altra giurisprudenza di merito, l'art. 3, co.3, D.L. n.12/2002 “punisce solo i datori di lavoro che impiegano
lavoratori assolutamente sconosciuti all'amministrazione, mentre la sanzione in esame
non può essere comminata per questioni relative alla natura del rapporto di lavoro e
alla qualificazione del lavoratore, ancorché gli organi ispettivi ritengano sussistere un
rapporto di lavoro subordinato invece di altre tipologie di lavoro” (Corte App. Reggio
Calabria, sent. n.885/2019).
Nel caso di specie, tuttavia, l' non ha contestato l'insussistenza di qualsivoglia CP_1
rapporto giuridico tra il e la ma ha disconosciuto il CP_5 Controparte_3
contratto di associazione in partecipazione ritenendo che “il rapporto di lavoro effettivo
pagina 12 di 19 tra le parti non si è concretamente sviluppato secondo le caratteristiche della suddetta
tipologia contrattuale”.
In effetti il rapporto risultava da molteplici documenti ufficiali. Oltre al contratto di associazione in partecipazione, sottoscritto – e non disconosciuto – dalle parti, risultano le n. 8 fatture emesse dal già titolare di partita IVA, le quali sono state CP_5
regolarmente registrate nel Libro Giornale della società. Per questo non può ritenersi sussistente una volontà dei ricorrenti di occultare completamente il rapporto con il
CP_5
Con riferimento al periodo 1-1-2015-30.6.2015 si ritiene poi che l' non abbia CP_1
raggiunto la prova sufficiente a dimostrare la continuazione dell'attività lavorativa da parte del come dallo stesso riferito in contrasto con quanto affermato dai soci CP_5
della che sostengono che la stessa si sia interrotta alla fine del Controparte_3
2014. Invero, in presenza di dichiarazioni contrastanti delle parti è necessario tener conto di ulteriori elementi.
E allora, non può ignorarsi come il non abbia emesso più fatture in relazione ai CP_5
mesi successivi a dicembre 2014 per le prestazioni che sostiene di aver svolto. Deve
inoltre evidenziarsi come fatture dello stesso importo di quelle emesse dal (euro CP_5
500,00 a titolo di imponibile ed euro 110,00 a titolo di IVA) siano state emesse dalla
After Hours a.s.d. per i mesi compresi tra gennaio e giugno 2015.
Sebbene la sig.ra , amministratrice della After Hours a.s.d., in sede di Persona_1
dichiarazioni rese all' in data 31.3.2016, abbia asserito che la gestione della CP_1
sala giochi da parte della After Hours a.s.d. sia cominciata solo a ottobre 2015 e che da gennaio a giugno 2015 questa si occupasse solo della gestione “del denaro che serviva
per pagare le vincite dei giocatori della sala VLT (videolottery)” e che continuasse a essere il addetto alla gestione della sala biliardi e della sala giochi, deve CP_5
pagina 13 di 19 considerarsi come le fatture emesse dalla After Hours a.s.d. riportino proprio la dicitura
“gestione sala giochi”.
Né possono essere ritenute di ausilio alla reale ricostruzione dei fatti le dichiarazioni rese all'Ispettorato da assiduo frequentatore della sala giochi, in quanto questi ha Tes_6
confermato la collaborazione del nel locale solo nel periodo in cui la sala giochi CP_5
era gestita dalla e non durante la gestione della After Hours Controparte_3
a.s.d., non specificando a che periodo temporale facessero riferimento le due gestioni.
Ad ogni modo questa Corte ritiene che l' , sul quale grava la prova della CP_1
sussistenza della violazione contestata, non abbia raggiunto il grado probatorio sufficiente a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il CP_5
e la con riferimento ai periodi contestati nel verbale. Controparte_3
In effetti, a sostegno della sussistenza della violazione non possono essere considerate sufficienti le dichiarazioni rese in due riprese dal in quanto tra loro contrastanti, CP_5
ciò che mina l'attendibilità del dichiarante.
Questi, infatti, in sede di prime dichiarazioni avvenute contestualmente all'accesso ispettivo del 25.6.2015, oltre ad essersi qualificato come associato in partecipazione, ha riferito di non avere un orario di lavoro da rispettare e di gestire in maniera autonoma il lavoro;
diversamente, in occasione delle dichiarazioni rese a distanza di un anno
(7.6.2016), pur insistendo nel qualificarsi come associato in partecipazione, ha dichiarato che “la giornata di apertura del locale era stata suddivisa in tre turni di sei
ore ciascuno, io ne coprivo uno tutti i giorni, stabilito dai soci, gli altri venivano
effettuati dagli stessi soci etc.”.
Anche le dichiarazioni rilasciate da non possono essere addotte a sostegno Tes_6
della natura subordinata del rapporto, visto che, al contrario, depongono per la sua autonomia. Questi, infatti, in data 15.9.2016 ha affermato che “il signor CP_5
pagina 14 di 19 collaborava nella gestione del locale sia organizzando tornei di biliardo, sia
provvedendo alla ricarica di monete nelle slot machine, anche in occasione di vincite
era a lui che ci rivolgevamo […] Occasionalmente preparava i caffè al bar annesso ai
locali”. In buona sostanza il nella ricostruzione del sembrava operare in CP_5 Tes_6
piena autonomia e non come lavoratore subordinato.
L' sostiene inoltre che il sarebbe stato sottoposto a mansioni diverse CP_1 CP_5
da quelle pattuite nel contratto di associazione in partecipazione, quali le pulizie locali e il servizio bar. Deve tuttavia rilevarsi come, quanto al servizio bar, questa fosse in realtà
attività inclusa negli obblighi dell'associato ai sensi dell'art.
2.1 del contratto concluso tra le parti (testuale: “l'associato si impegna ad apportare nell'impresa associante
esclusivamente la propria attività lavorativa nel settore (che rappresenta un ramo di
azienda dell'attività dell'associante) dell'esercizio del bar e della gestione della sala
giochi non elettronici, al fine di svolgere le seguenti attività: organizzazione e gestione
di eventi e tornei finalizzati all'implementazione della clientela nell'esercizio
dell'attività di bar e di gestione di giochi non elettronici e delle attività ludiche presenti
nella sala di esercizio di attività dell'associante”).
Lo svolgimento di attività di pulizie non risulta invece da alcuna dichiarazione e, a ben vedere, non è specificato nemmeno nel verbale di accesso ispettivo dell'ispettorato.
In pratica, di tale attività si fa menzione solo nel verbale di contestazione dell'illecito e non ci sono riscontri al riguardo.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che dagli accertamenti svolti dall' di Perugia CP_6
non emergano elementi idonei e sufficienti a far ritenere che il già titolare di CP_5
partita IVA e già impegnato in passato in analoga attività di autonoma organizzazione di eventi in un locale gestito dalla figlia, fosse sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dei soci della Controparte_3
pagina 15 di 19 Da ultimo, non può inoltre ignorarsi come il Tribunale di Perugia, con sentenza n.65/2024 resa in diverso procedimento tra la e Controparte_3
l' e passata in giudicato, abbia rilevato che “in considerazione della fatturazione CP_8
dei compensi percepiti da parte del e del fatto che quest'ultimo era titolare di CP_5
partita Iva, alla luce delle considerazioni illustrate in merito alla ritenuta genuinità
della volontà negoziale delle parti cristallizzata nel contratto di associazione in
partecipazione” si debba ritenere “la prova dell'insussistenza di alcun vincolo di
subordinazione caratterizzante il rapporto di lavoro che ha avuto concreta attuazione
tra le parti”.
Per tutte le ragioni sin qui esposte il motivo di ricorso in analisi deve essere accolto e la violazione di cui al n. 5 dell'ordinanza-ingiunzione considerata insussistente.
*****
Con il terzo motivo di ricorso, in parte riproposto al quinto punto della memoria difensiva di costituzione in appello, gli opponenti hanno dedotto l'insussistenza delle violazioni di cui ai nn. 1-2-3-4 dell'ordinanza-ingiunzione.
In particolare al n.1 è contestata la violazione dell'art. 39, co.1, D.L. n.112/2008 per non avere istituito il L.U.L. all'atto dell'assunzione del . I CP_2 Controparte_5
ricorrenti sostengono l'insussistenza della violazione dato il carattere imprenditoriale dell'attività del deve tuttavia osservarsi come ai sensi della disposizione citata CP_5
anche gli associati in partecipazione devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro.
La censura non può quindi essere accolta.
Al n.2 è contestata la violazione dell'art. 12, co.3, T.U. n.1124/65 per non aver i ricorrenti denunciato all' la variazione consistente nell'inizio dell'attività di bar CP_7
con servizio cucina.
pagina 16 di 19 I ricorrenti censurano tale contestazione evidenziando che la Millionaire Machina s.r.l.
gestiva solo un bar e non avesse un servizio di cucina, ma secondo quanto accertato dall' neanche l'attività di bar é mai stata denunciata all' come si evince CP_1 CP_7
dalla denuncia di iscrizione ditta del 7.3.13.
Ne consegue che neanche questa censura può essere accolta.
Al n. 3 è contestata la violazione dell'art. 12, co.3, T.U. n.1124/65 per non aver denunciato all' la cessazione dell'attività, indicando una data infedele (8.10.14 CP_7
anziché 15.7.15), come confermato dalle dichiarazioni rese dallo stesso rese CP_2
all' in data 6.5.16. I ricorrenti censurano tale contestazione senza però addurre CP_1
specifici motivi.
La censura deve pertanto essere respinta in quanto generica.
Al n. 4 è infine contestata la violazione dell'art. 4-bis, comma 2, primo periodo D.lgs. n.
181/00, per non avere i ricorrenti consegnato al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la lettera di assunzione contenente gli esatti dati occupazionali.
Secondo i ricorrenti la violazione non sussisterebbe in ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta dal Come per la violazione di cui al n.1, CP_5
deve tuttavia osservarsi come tale obbligo riguardi qualsiasi tipologia di rapporto lavorativo, compresi i rapporti di associazione in partecipazione.
Anche l'ultima censura deve dunque essere respinta.
Ne deriva che l'intero terzo motivo di ricorso deve essere respinto.
*****
Il quarto motivo di ricorso, riproposto al sesto punto delle memoria difensiva di costituzione in appello, concernente l'applicabilità della normativa sanzionatoria più
mite introdotta nel corpo dell'art.3, co.3, D.L. n.112/00 non sarà esaminato, in quanto assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso. pagina 17 di 19 *****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto può trovare solo parzialmente accoglimento, secondo quanto sopra esposto nel dettaglio.
Con riferimento all'opposizione proposta in primo grado e in questa sede esaminata nel merito, essa può trovare accoglimento con riferimento al secondo motivo di ricorso,
riproposto al secondo punto della memoria difensiva di costituzione in appello.
In merito alle richieste istruttorie presentate dalla parte appellante, questa Corte
evidenzia come le stesse non siano state accolte essendo dirette ad ottenere l'esame testimoniale, oltre che dello stesso ispettore che ha proceduto all'accertamento, di soggetti già tutti sentiti dallo stesso i cui documenti godono di fede privilegiata. CP_6
L'accoglimento parziale dell'appello comporta la compensazione di 1/3 delle spese di lite sostenute da in proprio e in qualità di liquidatore e rappresentante legale CP_2
della sia in primo che in secondo grado, spese Controparte_3
che per il resto seguono la soccombenza sostanziale ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, nei confronti Controparte_4
di , in proprio e quale liquidatore e rappresentante legale della CP_2 [...]
in liquidazione, così decide: CP_3
- in riforma della sentenza del Tribunale impugnata accoglie parzialmente l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.508/2021 prot. n. 27173 del 15.11.2021
dichiarando illegittima e non dovuta la sanzione di cui al n.5 della predetta ordinanza;
dichiara legittime e pienamente dovute le sanzioni di cui al nn. 1,2,3,4
della stessa ordinanza;
pagina 18 di 19 - dichiara compensate tra le parti 1/3 delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
- condanna l' di Perugia alla refusione dei 2/3 delle spese sostenute da CP_6 CP_2
, in proprio e quale liquidatore e legale rappresentante della
[...] [...]
, che, quanto al primo grado di giudizio, liquida nel Controparte_9
totale (100%) in €.9.000,00 per compensi e, quanto al presente grado di giudizio,
liquida nel totale (100%) in €.12.000,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Perugia, 2 Ottobre 2025
Il Presidente istruttore
(dott. Simone Salcerini)
Sentenza redatta in minuta dal M.O.T. in tirocinio dott.ssa Martina Sforna
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 544/2024 R.G. promossa da:
– Sede territoriale di Perugia (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante, organicamente patrocinato dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede in via degli Offici n.14 è
domiciliato ex lege;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente a [...]dell'Umbria (C.F. CP_2
), in proprio e quale liquidatore e legale rappresentante della C.F._1
società (p.i. entrambi Controparte_3 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Siro Centofanti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via Cesare Fani n.14, in forza di delega apposta in calce al ricorso di primo grado e alla memoria difensiva di costituzione nel presente giudizio;
pagina 1 di 19 -Appellati=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.22 e ss. L.689/81.
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello, e cioè: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
adita, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale
Civile di Perugia: previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie articolate in
primo grado e qui riproposte, respingersi, perché inammissibile e infondata,
l'opposizione proposta dalle parti appellate, e per l'effetto confermare integralmente
l'ordinanza-ingiunzione opposta;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”;
per l'appellata come alla comparsa di risposta, e cioè: “Voglia la Corte di appello di
Perugia – sezione civile, in tesi 1) rigettare l'appello depositato dall'
[...]
di Perugia il 2.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Perugia - IIa Sezione Civile 9.9l.2024 n. 1201 e confermare, sulla base della stessa o di
diversa motivazione, le relative statuizioni;
2) condannare l' Controparte_4
al pagamento del compenso professionale per il grado di appello, con
[...]
distrazione a favore del sottoscritto difensore, che se ne dichiara antistante;
in linea
subordinata dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 del D.lgs. 14.9.2015 n. 151, per contrasto con gli art. 3 e 117
Cost., per non avere previsto l'applicazione della disciplina sanzionatoria afflittiva, più
gradata e proporzionata, contestualmente introdotta con il comma 1, anche alle
violazioni avvenute prima della sua entrata in vigore, e quindi disporre la trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale, con sospensione del giudizio in corso;
in mera
ipotesi ridurre, come di giustizia, le sanzioni inflitte;
in linea istruttoria subordinata A)
ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che il doc. n. 11, che Vi si pagina 2 di 19 mostra, corrisponde al Libro Giornale della ”. 2) Vero che già Controparte_3
nel periodo 1.5.2014/31.12.2014 era libero di organizzare la Controparte_5
sua collaborazione per la Sala giochi di Marsciano, Viale Fratelli Briziarelli n. 10,
senza vincoli di orario e di soggezione ad ordini”. 3) “Vero che a decorrere
dall'1.1.2015 la affidò il servizio di gestione della Sala giochi Controparte_3
di Marsciano, Viale Fratelli Briziarelli n. 10, in modo esclusivo all'Associazione
Sportiva Dilettantistica-ASD Aftr Hours, di cui erano rappresentanti e per la quale
agivano e ”. Si indicano a testi: 1) ; 2) Persona_1 Persona_2 Tes_1
; 3) ; 4) ; 5) ; 6) CP_2 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
; salvo altri. B) Chiedere all'Agenzia delle Entrate di Perugia copia Testimone_5
delle dichiarazioni fiscali IRPEF e IVA presentate da , nato a [...]
Marsciano l'8.10.1953 ed ivi residente in [...]
), relative agli anni di imposta 2014 e 2015”.
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n.1201/2024, pubblicata il 9.9.2024, il Tribunale di Perugia, II Sezione
Civile accoglieva il ricorso proposto da in proprio e in qualità di liquidatore e CP_2
rappresentante legale della avverso Controparte_3
l'ordinanza di ingiunzione n.508/2021 prot. n. 27173 del 15.11.2021 – emessa dall' – nei confronti di Controparte_6 CP_2
e, in solido, della per la violazione di svariate disposizioni di Controparte_3
legge attinenti alla disciplina in materia di tutela dei lavoratori e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
Il giudice di prime cure riteneva la prima comparsa di costituzione – depositata unitamente ai documenti allegati dalla parte resistente telematicamente nel termine di pagina 3 di 19 legge – non idonea alla contestazione dei fatti indicati dall'attore in quanto riferita ad altro procedimento. Riteneva altresì non ammissibili i nuovi mezzi di prova prodotti con la successiva costituzione in giudizio in ragione della decadenza di cui all'art. 416 c.p.c.
Per tale ragione accoglieva il ricorso senza pronunciarsi nel merito delle censure avanzate dagli opponenti e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione opposta e compensava parzialmente tra le parti le spese di lite per la metà, escluso l'importo del contributo unificato, ponendo la residua quota a carico della resistente Amministrazione.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia ha proposto appello l' Parte_2
deducendo, con un unico motivo:
1) “Error in procedendo per violazione del combinato disposto di cui all'art. 6, D.lgs.
n.150/2011 e degli art. 416 e 421, co. 2, c.p.c. Violazione dell'art. 2697. Errata
valutazione delle prove. Sussistenza degli illeciti contestati”;
secondo quanto disposto dal comma 8 dell'art. 6 D.lgs. n.150/2011 il giudice, con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c., ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata tutta la documentazione relativa all'accertamento. Il Tribunale ha omesso di ordinare la produzione degli atti e ha omesso di fare uso dei propri poteri istruttori. La
documentazione prodotta in data 2.5.2022 è da ritenere comunque ammissibile in ragione della non perentorietà del termine di cui all'art.6, comma 8, citato.
La Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha stabilito che i rapporti di associazione in partecipazione senza che vi sia stata effettiva partecipazione agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto di cui all'art. 2552 c.c., si presumono di lavoro subordinato. Sono risultati mancanti, nel caso di specie, gli elementi idonei a ritenere sussistente l'associazione in partecipazione genuina. Al contrario si ritiene presente il rapporto di lavoro subordinato. pagina 4 di 19 Dalla riconduzione del rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione deriva altresì la sanzione per la mancata consegna della lettera di assunzione al lavoratore
CP_5
La violazione concernente la mancata consegna del LUL con riferimento al rapporto di lavoro instaurato con il sig. è dovuta all'applicazione dell'art. 39, co.1 D.L. CP_5
n.112/2008.
La sanzione della omessa denuncia all' della lavorazione consistente nell'attività di CP_7
bar con servizio di cucina trae origine dalla mancata denuncia della specifica lavorazione invece effettuata.
La sanzione della infedele denuncia all' di cessazione attività deriva dal fatto che la CP_7
comunicazione effettuata reca decorrenza 8.10.14 ma le attività svolte in relazione alla sala giochi sono di fatto terminate il 15.7.15.
Sulla base dei motivi di appello proposti, l' Perugia ha chiesto che, in riforma CP_6
della sentenza impugnata, sia respinta, perché inammissibile e infondata, l'opposizione proposta dalle parti appellate e, per l'effetto, sia confermata integralmente l'ordinanza-
ingiunzione opposta, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, “solo per mero scrupolo difensivo” sono state riproposte le istanze istruttorie articolate in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio e la CP_2 Controparte_3
che, oltre a concludere per il rigetto dell'appello dell' di Perugia, hanno riproposto CP_6
tutte le domande ed eccezioni proposte nel ricorso introduttivo non esaminate dal giudice di prime cure. In particolare:
1) “estinzione dell'obbligazione di pagamento per violazione del termine di decadenza
di 90 giorni per la notificazione della violazione”;
pagina 5 di 19 dal primo e unico accesso ispettivo del 25.6.2015 alla notifica del verbale di accertamento avvenuta il 6.10.2016 è intercorso un lasso di tempo pari a un anno e tre mesi, di molto superiore al termine di 90 giorni previsto dalla legge, quando, invece, la contestazione avrebbe potuto essere ragionevolmente tradotta in accertamento in tempo anteriore all'8.7.2016 (ultimo giorno che avrebbe reso tempestiva una notifica del verbale che fosse avvenuta entro 90 giorni e quindi entro il 6.10.2016).
2) “Insussistenza della violazione di cui al n. 5”;
Nullità della contestazione relativa al periodo dall'1.4.2014 all'1.5.2014 per mancata indicazione dei 10 giorni in cui il sig. avrebbe lavorato, il che Controparte_5
impedisce ogni difesa.
Insussistenza della violazione contestata con riferimento al periodo 2.5.2014-30.6.2015.
Dal.
2.5.2014 al 31.12.2014 il rapporto di non era “in nero”, ovverosia CP_5
“assolutamente sconosciuto all'ordinamento” ma riscontrabile attraverso plurimi documenti ufficiali, quali la partita IVA di cui era titolare il le n. 8 fatture dallo CP_5
stesso emesse nei confronti della e il Libro Giornale della Controparte_3
società nel quale queste ultime sono state puntualmente registrate.
Insussistenza in fatto della violazione contestata con riferimento al periodo 1.1.2015-
30.6.2015 in quanto da gennaio 2015 il servizio di gestione della sala giochi è stato affidato dalla alla Associazione Sportiva Dilettantistica (a.s.d.) Controparte_3
After Hours, come dimostrato dalle fatture dalla medesima emesse per la gestione della sala giochi.
Contraddittorietà del verbale di accertamento del 21.9.2016, in cui a p. 3 si è scritto che il avrebbe lavorato “con orario settimanale di 40 ore” e a p. 4 che egli deve CP_5
essere inquadrato “con rapporto di lavoro part-time per 20 ore settimanali”.
pagina 6 di 19 3) “Insussistenza di ogni rapporto fra la e Controparte_3 Controparte_5
nel periodo 1.1.2015/30.6.2015”;
[...]
Impossibilità di ricostruire un rapporto giuridico tra la società e il quando per CP_5
tutti i mesi da gennaio 2015 in poi non vi è stata alcuna volontà della di CP_3
gestire un rapporto con CP_5
4) “Insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo
1.4.2014/31.12.2014”;
l'effettiva natura del rapporto intercorso risulta sia dal piano documentale che dalle dichiarazioni rese dal nonché dalle dichiarazioni rese da teste nel CP_5 Tes_6
procedimento n. 260/2022, definito con sentenza del Tribunale di Perugia 16.2.2024 n.
65.
5) “Insussistenza delle violazioni di cui ai punti 2 e 3”;
L' non ha dimostrato che l'attività di avrebbe comportato una CP_1 Pt_3
modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione.
6) “Riproposizione del 4° motivo di opposizione del ricorso 7.12.2021, relativo
all'applicabilità, in ipotesi, della normativa sanzionatoria più mite introdotta dall'art.
22 D.lgs. 14.9.2015 n. 151”;
Alle sanzioni amministrative aventi natura e finalità punitiva devono applicarsi il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della materia penale. Tra questi il principio di retroattività della lex mitior.
7) “Inutilizzabilità della memoria 2.5.2022 e dei documenti alla stessa allegati”;
Ritenere la produzione dei documenti sempre ammissibile contrasta con i principi basilari del diritto del lavoro e collide con la rilevanza attribuita alla prima udienza dal comma 10 dello stesso art.
6. Si ravvisa, inoltre, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in ragione della mancata comunicazione da parte dell' di Perugia CP_6
pagina 7 di 19 del deposito del nuovo atto difensivo in data 2.5.2022 e della mancata comunicazione alla difesa dei ricorrenti dell'elenco dei documenti depositati in violazione dell'art. 87
disp. att. c.p.c.
La causa, all'esito della discussione, è stata trattenuta in decisione dal Collegio
all'udienza del 2.10.2025.
*****
Col primo motivo di appello l' ha censurato la violazione del combinato Controparte_6
disposto di cui all'art. 6, D.lgs. n.150/2011 e degli artt. 416 e 421, co. 2, c.p.c. per avere il giudice di prime cure ritenuto non ammissibili i mezzi prova – copia del rapporto e relativa documentazione – prodotti dalla stessa autorità opponente con comparsa del
2.5.2022, anziché con tempestiva comparsa di costituzione del 12.4.2022.
La censura è fondata.
Con riferimento alla copia del rapporto e agli atti relativi all'accertamento operato dall'autorità opposta non viene infatti in rilievo la decadenza di cui all'art. 416 c.p.c.,
norma richiamata in motivazione dal giudice di prime cure. Deve, al contrario,
considerarsi il disposto di cui all'art. 6, co.8, D.lgs. n.150/2011 il quale prevede che “con
il decreto di cui all'art. 415, co. 2, c.p.c. il giudice ordina all'autorità che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza
fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla
contestazione o notificazione della violazione”.
A tal proposito deve osservarsi come, oltre a non aver il Tribunale ordinato la produzione di tale documentazione, il termine previsto dalla norma abbia natura non perentoria, mancando nella disposizione una esplicita previsione in tal senso. Ne deriva che, come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione “la sua
inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, pagina 8 di 19 rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta sempre
utilizzabile come prova” (Cass. sent. n. 9545/18).
Deve dunque considerarsi ammissibile la documentazione prodotta dall' in CP_1
data 2.5.2022, anziché in sede di prima costituzione, in occasione della quale era stata prodotta per errore una memoria difensiva con i relativi documenti riferita ad altro procedimento.
Dall'accoglimento di tale primo motivo di doglianza deriva la necessità di vagliare nel merito le censure a sostegno dell'opposizione presentata con ricorso dal in CP_2
proprio e in qualità di liquidatore e rappresentante legale della Controparte_3
.
[...]
Il ricorso non esaminato nel merito dal Tribunale è dunque oggetto di valutazione nel presente grado di giudizio.
*****
Col primo motivo di ricorso, riproposto al primo punto della memoria di costituzione difensiva in appello, è stata dedotta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento per violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 14 della L. n.689/1981 per avere l' di Perugia contestato le violazioni agli opponenti con provvedimento notificato CP_6
in data 6.10.2016, nonostante il primo e unico accesso ispettivo fosse avvenuto in data
25.6.2015 e cioè oltre un anno prima. Gli opponenti, consapevoli che il dies a quo del termine di contestazione dell'illecito di cui all'art. 14 coincide con il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e che compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività,
evidenziano come la raccolta degli elementi da valutare avrebbe potuto essere completata molto prima dell'8.7.2016 (ultimo giorno che avrebbe reso tempestiva una notifica del verbale che fosse avvenuta entro 90 giorni). Il ritardo sarebbe, infatti, da pagina 9 di 19 attribuire a una colpevole inerzia degli ispettori che, in un primo momento non fissarono un termine per la consegna dei documenti richiesti in sede di primo accesso e poi attesero numerosi mesi per procedere allo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
Il motivo non può essere accolto.
Muovendo dalla considerazione che per effettuare la notifica degli estremi della violazione non è sufficiente una semplice notizia, ma la piena conoscenza dell'illecito,
sicché oltre alla acquisizione degli elementi di fatto occorre la valutazione dei dati acquisiti, anche in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito (Cass. Sent.
n.9357/03) ed alle disposizioni sanzionatorie applicabili (Cass. Sent. n.9456/04), questa
Corte non concorda con la ricostruzione delle tempistiche dell'accertamento operata dagli opponenti. In particolare, dalla documentazione depositata dall'Ispettorato risulta che, nel tempo intercorrente tra la data dell'accesso ispettivo (25.6.2015) con contestuale raccolta di dichiarazioni del e la data di notifica del verbale Controparte_5
unico di accertamento a (6.10.2016), sono state compiute numerose attività CP_2
istruttorie volte alla definizione dell'illecito da contestare. Tra queste, la raccolta di dichiarazioni spontanee rese dal sig. , socio della Tes_7 Controparte_3
in data 6.7.2015; la raccolta di dichiarazioni spontanee del sig. in data Persona_2
14.10.2015; la ricezione di documentazione inviata dal medesimo in data Per_2
21.10.2015; la convocazione tramite raccomandata a.r. del per rendere CP_5
chiarimenti in data 5.11.2025; l'inoltro di richieste al Comune di Marsciano al fine di accertare la residenza del in data 26.11.2025; la ricezione del verbale di accesso CP_5
ispettivo effettuato dall' in data 8.2.2016; la raccolta di dichiarazioni spontanee CP_7
della sig.ra amministratrice della After Hours a.s.d. e di nuove Persona_1
dichiarazioni del in data 31.3.2016; la redazione di un verbale interlocutorio che CP_5
evidenzia la mancata conclusione delle operazioni di accertamento per necessità di pagina 10 di 19 raccogliere ulteriori elementi in data 7.4.2016; la raccolta di dichiarazioni del CP_2
in data 7.4.2016 e nuovamente in data 6.5.2016; raccolta di ulteriori dichiarazioni di in data 6.5.2016 nonché in data 9.5.2016; l'inoltro di nuova Persona_2
raccomandata a.r. al in data 24.6.2016 e la raccolta delle relative dichiarazioni CP_5
in data 7.7.2016; l'inoltro di raccomandata a.r. a in data 1.9.2016 e la Tes_6
raccolta delle relative dichiarazioni in data 15.9.2016.
Le numerose attività svolte, la non linearità della vicenda da ricostruire, unitamente alla considerazione che sono state contestate cinque differenti violazioni per profili distinti,
inducono questa Corte a ritenere significativo, ma non irragionevole e illegittimo il tempo trascorso per lo svolgimento degli accertamenti e, quindi, per la contestazione dell'addebito avvenuta con il verbale del 21.9.2016 notificato a ottobre 2016.
*****
Con il secondo motivo di ricorso, riproposto al secondo punto della memoria difensiva in appello, gli opponenti hanno dedotto l'insussistenza della violazione di cui al n. 5
dell'ordinanza-ingiunzione n. 508/2021, ovverosia della violazione dell'art. 3, co.3
prima parte del D.L. n.12/2002 come modificato dal D.L. n. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014 “per aver occupato lo stesso lavoratore, senza la
preventiva comunicazione di assunzione, nel periodo 01/04/2014-30/06/2015 per
complessive n. 434 giornate di lavoro effettivo”. In particolare, l' di Perugia ha CP_6
accertato che il è stato impiegato come lavoratore subordinato per n.10 giornate CP_5
nel periodo compreso tra il 1.4.2014 e l'1.5.2014 e per n.424 giornate nel periodo compreso tra il 2.5.2014 al 30.6.2015.
Gli opponenti sostengono l'assoluta nullità della prima contestazione in quanto l' CP_6
non ha indicato quali sarebbero i 10 giorni compresi nel periodo suddetto nei quali il sarebbe stato impiegato come lavoratore. CP_5
pagina 11 di 19 Con riferimento, invece, alla contestazione relativa al successivo periodo (2.5.2014-
30.6.2015), gli opponenti sostengono l'insussistenza della violazione in quanto, dal
1.5.2014 al 31.12.2014 sarebbe stato in essere un valido ed efficace contratto di associazione in partecipazione, al quale si riferiscono le 8 fatture emesse dal CP_5
titolare di partita IVA dall'11.9.2013, puntualmente registrate sul Libro Giornale della società. Da ciò deriverebbe, ai sensi del disposto dell'art. 3, co.4, D.L. n.12/2002, la non applicabilità delle sanzioni di cui al comma 3, evidenziandosi la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
Secondo i ricorrenti la sanzione sarebbe illegittima e non dovuta anche con riguardo al periodo 1.1.2015-30.6.2015, in quanto in quel periodo non sarebbe stato attivo alcun tipo di rapporto tra il e la la quale avrebbe invece affidato CP_5 Controparte_3
la gestione della sala giochi alla Associazione Sportiva Dilettantistica (a.s.d.) After
Hours, che avrebbe emesso le relative fatture.
Con riguardo al primo dei due periodi indicati, la Corte ritiene di muovere dalla ratio
della norma in oggetto. Nel dettaglio, come osservato anche da altra giurisprudenza di merito, l'art. 3, co.3, D.L. n.12/2002 “punisce solo i datori di lavoro che impiegano
lavoratori assolutamente sconosciuti all'amministrazione, mentre la sanzione in esame
non può essere comminata per questioni relative alla natura del rapporto di lavoro e
alla qualificazione del lavoratore, ancorché gli organi ispettivi ritengano sussistere un
rapporto di lavoro subordinato invece di altre tipologie di lavoro” (Corte App. Reggio
Calabria, sent. n.885/2019).
Nel caso di specie, tuttavia, l' non ha contestato l'insussistenza di qualsivoglia CP_1
rapporto giuridico tra il e la ma ha disconosciuto il CP_5 Controparte_3
contratto di associazione in partecipazione ritenendo che “il rapporto di lavoro effettivo
pagina 12 di 19 tra le parti non si è concretamente sviluppato secondo le caratteristiche della suddetta
tipologia contrattuale”.
In effetti il rapporto risultava da molteplici documenti ufficiali. Oltre al contratto di associazione in partecipazione, sottoscritto – e non disconosciuto – dalle parti, risultano le n. 8 fatture emesse dal già titolare di partita IVA, le quali sono state CP_5
regolarmente registrate nel Libro Giornale della società. Per questo non può ritenersi sussistente una volontà dei ricorrenti di occultare completamente il rapporto con il
CP_5
Con riferimento al periodo 1-1-2015-30.6.2015 si ritiene poi che l' non abbia CP_1
raggiunto la prova sufficiente a dimostrare la continuazione dell'attività lavorativa da parte del come dallo stesso riferito in contrasto con quanto affermato dai soci CP_5
della che sostengono che la stessa si sia interrotta alla fine del Controparte_3
2014. Invero, in presenza di dichiarazioni contrastanti delle parti è necessario tener conto di ulteriori elementi.
E allora, non può ignorarsi come il non abbia emesso più fatture in relazione ai CP_5
mesi successivi a dicembre 2014 per le prestazioni che sostiene di aver svolto. Deve
inoltre evidenziarsi come fatture dello stesso importo di quelle emesse dal (euro CP_5
500,00 a titolo di imponibile ed euro 110,00 a titolo di IVA) siano state emesse dalla
After Hours a.s.d. per i mesi compresi tra gennaio e giugno 2015.
Sebbene la sig.ra , amministratrice della After Hours a.s.d., in sede di Persona_1
dichiarazioni rese all' in data 31.3.2016, abbia asserito che la gestione della CP_1
sala giochi da parte della After Hours a.s.d. sia cominciata solo a ottobre 2015 e che da gennaio a giugno 2015 questa si occupasse solo della gestione “del denaro che serviva
per pagare le vincite dei giocatori della sala VLT (videolottery)” e che continuasse a essere il addetto alla gestione della sala biliardi e della sala giochi, deve CP_5
pagina 13 di 19 considerarsi come le fatture emesse dalla After Hours a.s.d. riportino proprio la dicitura
“gestione sala giochi”.
Né possono essere ritenute di ausilio alla reale ricostruzione dei fatti le dichiarazioni rese all'Ispettorato da assiduo frequentatore della sala giochi, in quanto questi ha Tes_6
confermato la collaborazione del nel locale solo nel periodo in cui la sala giochi CP_5
era gestita dalla e non durante la gestione della After Hours Controparte_3
a.s.d., non specificando a che periodo temporale facessero riferimento le due gestioni.
Ad ogni modo questa Corte ritiene che l' , sul quale grava la prova della CP_1
sussistenza della violazione contestata, non abbia raggiunto il grado probatorio sufficiente a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il CP_5
e la con riferimento ai periodi contestati nel verbale. Controparte_3
In effetti, a sostegno della sussistenza della violazione non possono essere considerate sufficienti le dichiarazioni rese in due riprese dal in quanto tra loro contrastanti, CP_5
ciò che mina l'attendibilità del dichiarante.
Questi, infatti, in sede di prime dichiarazioni avvenute contestualmente all'accesso ispettivo del 25.6.2015, oltre ad essersi qualificato come associato in partecipazione, ha riferito di non avere un orario di lavoro da rispettare e di gestire in maniera autonoma il lavoro;
diversamente, in occasione delle dichiarazioni rese a distanza di un anno
(7.6.2016), pur insistendo nel qualificarsi come associato in partecipazione, ha dichiarato che “la giornata di apertura del locale era stata suddivisa in tre turni di sei
ore ciascuno, io ne coprivo uno tutti i giorni, stabilito dai soci, gli altri venivano
effettuati dagli stessi soci etc.”.
Anche le dichiarazioni rilasciate da non possono essere addotte a sostegno Tes_6
della natura subordinata del rapporto, visto che, al contrario, depongono per la sua autonomia. Questi, infatti, in data 15.9.2016 ha affermato che “il signor CP_5
pagina 14 di 19 collaborava nella gestione del locale sia organizzando tornei di biliardo, sia
provvedendo alla ricarica di monete nelle slot machine, anche in occasione di vincite
era a lui che ci rivolgevamo […] Occasionalmente preparava i caffè al bar annesso ai
locali”. In buona sostanza il nella ricostruzione del sembrava operare in CP_5 Tes_6
piena autonomia e non come lavoratore subordinato.
L' sostiene inoltre che il sarebbe stato sottoposto a mansioni diverse CP_1 CP_5
da quelle pattuite nel contratto di associazione in partecipazione, quali le pulizie locali e il servizio bar. Deve tuttavia rilevarsi come, quanto al servizio bar, questa fosse in realtà
attività inclusa negli obblighi dell'associato ai sensi dell'art.
2.1 del contratto concluso tra le parti (testuale: “l'associato si impegna ad apportare nell'impresa associante
esclusivamente la propria attività lavorativa nel settore (che rappresenta un ramo di
azienda dell'attività dell'associante) dell'esercizio del bar e della gestione della sala
giochi non elettronici, al fine di svolgere le seguenti attività: organizzazione e gestione
di eventi e tornei finalizzati all'implementazione della clientela nell'esercizio
dell'attività di bar e di gestione di giochi non elettronici e delle attività ludiche presenti
nella sala di esercizio di attività dell'associante”).
Lo svolgimento di attività di pulizie non risulta invece da alcuna dichiarazione e, a ben vedere, non è specificato nemmeno nel verbale di accesso ispettivo dell'ispettorato.
In pratica, di tale attività si fa menzione solo nel verbale di contestazione dell'illecito e non ci sono riscontri al riguardo.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che dagli accertamenti svolti dall' di Perugia CP_6
non emergano elementi idonei e sufficienti a far ritenere che il già titolare di CP_5
partita IVA e già impegnato in passato in analoga attività di autonoma organizzazione di eventi in un locale gestito dalla figlia, fosse sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dei soci della Controparte_3
pagina 15 di 19 Da ultimo, non può inoltre ignorarsi come il Tribunale di Perugia, con sentenza n.65/2024 resa in diverso procedimento tra la e Controparte_3
l' e passata in giudicato, abbia rilevato che “in considerazione della fatturazione CP_8
dei compensi percepiti da parte del e del fatto che quest'ultimo era titolare di CP_5
partita Iva, alla luce delle considerazioni illustrate in merito alla ritenuta genuinità
della volontà negoziale delle parti cristallizzata nel contratto di associazione in
partecipazione” si debba ritenere “la prova dell'insussistenza di alcun vincolo di
subordinazione caratterizzante il rapporto di lavoro che ha avuto concreta attuazione
tra le parti”.
Per tutte le ragioni sin qui esposte il motivo di ricorso in analisi deve essere accolto e la violazione di cui al n. 5 dell'ordinanza-ingiunzione considerata insussistente.
*****
Con il terzo motivo di ricorso, in parte riproposto al quinto punto della memoria difensiva di costituzione in appello, gli opponenti hanno dedotto l'insussistenza delle violazioni di cui ai nn. 1-2-3-4 dell'ordinanza-ingiunzione.
In particolare al n.1 è contestata la violazione dell'art. 39, co.1, D.L. n.112/2008 per non avere istituito il L.U.L. all'atto dell'assunzione del . I CP_2 Controparte_5
ricorrenti sostengono l'insussistenza della violazione dato il carattere imprenditoriale dell'attività del deve tuttavia osservarsi come ai sensi della disposizione citata CP_5
anche gli associati in partecipazione devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro.
La censura non può quindi essere accolta.
Al n.2 è contestata la violazione dell'art. 12, co.3, T.U. n.1124/65 per non aver i ricorrenti denunciato all' la variazione consistente nell'inizio dell'attività di bar CP_7
con servizio cucina.
pagina 16 di 19 I ricorrenti censurano tale contestazione evidenziando che la Millionaire Machina s.r.l.
gestiva solo un bar e non avesse un servizio di cucina, ma secondo quanto accertato dall' neanche l'attività di bar é mai stata denunciata all' come si evince CP_1 CP_7
dalla denuncia di iscrizione ditta del 7.3.13.
Ne consegue che neanche questa censura può essere accolta.
Al n. 3 è contestata la violazione dell'art. 12, co.3, T.U. n.1124/65 per non aver denunciato all' la cessazione dell'attività, indicando una data infedele (8.10.14 CP_7
anziché 15.7.15), come confermato dalle dichiarazioni rese dallo stesso rese CP_2
all' in data 6.5.16. I ricorrenti censurano tale contestazione senza però addurre CP_1
specifici motivi.
La censura deve pertanto essere respinta in quanto generica.
Al n. 4 è infine contestata la violazione dell'art. 4-bis, comma 2, primo periodo D.lgs. n.
181/00, per non avere i ricorrenti consegnato al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la lettera di assunzione contenente gli esatti dati occupazionali.
Secondo i ricorrenti la violazione non sussisterebbe in ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta dal Come per la violazione di cui al n.1, CP_5
deve tuttavia osservarsi come tale obbligo riguardi qualsiasi tipologia di rapporto lavorativo, compresi i rapporti di associazione in partecipazione.
Anche l'ultima censura deve dunque essere respinta.
Ne deriva che l'intero terzo motivo di ricorso deve essere respinto.
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Il quarto motivo di ricorso, riproposto al sesto punto delle memoria difensiva di costituzione in appello, concernente l'applicabilità della normativa sanzionatoria più
mite introdotta nel corpo dell'art.3, co.3, D.L. n.112/00 non sarà esaminato, in quanto assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso. pagina 17 di 19 *****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto può trovare solo parzialmente accoglimento, secondo quanto sopra esposto nel dettaglio.
Con riferimento all'opposizione proposta in primo grado e in questa sede esaminata nel merito, essa può trovare accoglimento con riferimento al secondo motivo di ricorso,
riproposto al secondo punto della memoria difensiva di costituzione in appello.
In merito alle richieste istruttorie presentate dalla parte appellante, questa Corte
evidenzia come le stesse non siano state accolte essendo dirette ad ottenere l'esame testimoniale, oltre che dello stesso ispettore che ha proceduto all'accertamento, di soggetti già tutti sentiti dallo stesso i cui documenti godono di fede privilegiata. CP_6
L'accoglimento parziale dell'appello comporta la compensazione di 1/3 delle spese di lite sostenute da in proprio e in qualità di liquidatore e rappresentante legale CP_2
della sia in primo che in secondo grado, spese Controparte_3
che per il resto seguono la soccombenza sostanziale ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, nei confronti Controparte_4
di , in proprio e quale liquidatore e rappresentante legale della CP_2 [...]
in liquidazione, così decide: CP_3
- in riforma della sentenza del Tribunale impugnata accoglie parzialmente l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.508/2021 prot. n. 27173 del 15.11.2021
dichiarando illegittima e non dovuta la sanzione di cui al n.5 della predetta ordinanza;
dichiara legittime e pienamente dovute le sanzioni di cui al nn. 1,2,3,4
della stessa ordinanza;
pagina 18 di 19 - dichiara compensate tra le parti 1/3 delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
- condanna l' di Perugia alla refusione dei 2/3 delle spese sostenute da CP_6 CP_2
, in proprio e quale liquidatore e legale rappresentante della
[...] [...]
, che, quanto al primo grado di giudizio, liquida nel Controparte_9
totale (100%) in €.9.000,00 per compensi e, quanto al presente grado di giudizio,
liquida nel totale (100%) in €.12.000,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Perugia, 2 Ottobre 2025
Il Presidente istruttore
(dott. Simone Salcerini)
Sentenza redatta in minuta dal M.O.T. in tirocinio dott.ssa Martina Sforna
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